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Artt.
146 e 167 d.lgs. n. 42/2004 - Divieto assoluto di autorizzazione in
sanatoria -
Sanzione alternativa tra demolizione e il pagamento di un’indennità -
Incongruenza logico-giuridica - Esclusione.
Nessuna contraddizione
discende dalla contemporanea vigenza di un assoluto divieto di rilascio
formale
di autorizzazione paesaggistica in sanatoria (art. 146, comma 8, lett.
c, d.lg.
22 gennaio 2004 n. 42) e della sanzione alternativa tra la demolizione
dell'opera
ed il pagamento di un'indennità equivalente alla maggior somma tra il
danno
arrecato ed il profitto conseguito (art. 167, d.lg. citato); deve
osservarsi,
infatti, come siano profondamente diversi gli ambiti operativi delle
due norme,
di tal che alcuna incongruenza logico-giuridica può desumersi dal loro
confronto. Ed, invero, l'opzione della p.a. di optare per la sanzione
pecuniaria in luogo della demolizione non è configurabile come una
sorta di
autorizzazione postuma implicita, presupponendo comunque l'accertamento
di una
violazione rispetto al valore paesaggistico, sia pure di consistenza
tale da
non imporre la demolizione dell'opera. Pres. Di Nunzio, Est. Bruno -
Regione
Veneto (avv.ti Zanlucchi e Morra) c. Ministero per i Beni e le Attività
Culturali
(Avv. Stato). TAR
VENETO, Sez. II - 18 dicembre 2009, n.3635
- DIRITTO
URBANISTICO - Vincolo paesaggistico - Diniego di sanatoria con
motivazione
succinta - Legittimità - Fattispecie - Art. 9 Cost.. Non
è illegittima una
motivazione anche succinta di un diniego di sanatoria di opere in
quanto nel
sistema non è ravvisabile a carico della p.a. l'obbligo di indicare, in
una
logica comparativa degli interessi in gioco, prescrizioni tese a
rendere
l'intervento compatibile con la bellezza di insieme tutelata, la cui
protezione
risponde ad un interesse pubblico normalmente prevalente su quello
privato,
anche per la rilevanza costituzionale che il primo presenta ex art. 9
Cost.
(Cons. Stato, V, 19.10.1999 n.1587). Nella specie, la motivazione resa
dalla
commissione edilizia integrata in zona vincolata è pertinente ed idonea
a
giustificare il diniego tenuto conto della tipologia costruttiva e
dell’accostamento dei materiali utilizzati per la realizzazione dei
manufatti
(cemento a vista, legno ed ondulato plastico), incongrui rispetto a
quelli
tipici locali, in una zona di particolare pregio ambientale. Pres. La
Medica -
Rel. Capuzzi - D’Antonio (avv.ti Orlando e Beltrametti) c. Comune di
Bergeggi
(n.c.) - conferma T.A.R. Liguria, sez. I, 20/01/2003, n.93. CONSIGLIO
DI STATO, Sez. V - 07/09/2009, n.5232
-
DIRITTO
URBANISTICO - Vincolo paesaggistico - Concessione edilizia in sanatoria
-
Inedificabilità assoluta - Esclusione - Parere negativo - Obbligo di
motivazione - Artt. 31 e seguenti L. 47/1985.
Il vincolo paesaggistico
non comporta normalmente la inedificabilità assoluta, sicché non ogni
opera
edilizia in zona vincolata deve ritenersi preclusa ma solo quelle opere
che, a
seguito di accertamento, risultino in contrasto con il valore tutelato
rappresentato dall’interesse ambientale-paesaggistico, deve
sottolinearsi che
nel sistema delineato dagli artt. 31 e seguenti L. 47/1985 il parere
negativo
formulato dalla autorità preposta alla tutela del vincolo (nella specie
paesaggistico) ha valore vincolante nel procedimento di condono
edilizio,
impedendo definitivamente il rilascio della concessione edilizia in
sanatoria
(Cons. Stato, Sez. IV, 15.5.2008 n.2233). Pres. La Medica - Rel.
Capuzzi -
D’Antonio (avv.ti Orlando e Beltrametti) c. Comune di Bergeggi (n.c.) -
conferma T.A.R. Liguria, sez. I, 20/01/2003, n.93. CONSIGLIO
DI STATO, Sez. V - 07/09/2009, n.5232
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Opere
abusive edificate su aree sottoposte a vincoli - Condono - Applicazione
-
Limiti - Giurisprudenza costituzionale - Interpretazione - Art. 32, c.
27,
lett. d), ed All. I, punti 4, 5 e 6 del d.l. n. 269/2003. Proprio
in materia di
urbanistica, la Corte costituzionale con sentenza n. 54 del 2009 ha
dichiarato
illegittima una norma regionale che prevedeva il divieto di sanare le
opere
abusive edificate su aree sottoposte a vincoli di tutela solo quando
questi
ultimi «comportino l'inedificabilità assoluta», e ciò in ossequio
all’art. 32,
comma 27, lett. d), del d.l. 269 del 2003 in quanto «attribuisce
effetto
impeditivo della sanatoria ad ulteriori vincoli, che la norma impugnata
...
avrebbe invece l'effetto di vanificare». E con la successiva ord. n.
150 del
2009 la Corte costituzionale ha espressamente rilevato che il principio
affermato (secondo cui entro le aree vincolate possono beneficiare del
condono
le sole opere di restauro e risanamento conservativo, nonché di
manutenzione
straordinaria, nei casi indicati nell'Allegato I al d.l. n. 269 del
2003, punti
4, 5 e 6) «appare del tutto conforme alla lettera della disposizione
impugnata», precisando inoltre che è erronea una ricostruzione della
giurisprudenza costituzionale nel senso che i vincoli preclusivi della
sanatoria dovrebbero essere esclusivamente quelli che prevedano una
inedificabilità assoluta, «atteso che la sentenza n. 54 del 2009 ha
chiarito
come tali vincoli non debbano necessariamente comportare
l'inedificabilità
assoluta». Pres. Onorato, Est. Franco, Ric. Marra. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 15/06/2009 (Ud.
24/03/2009), Sentenza n. 24647
-
Opere
abusive realizzate in aree sottoposte a vincoli idrogeologici,
ambientali e
paesistici - Sanatoria ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art. 32,
c.25, 26 e
27, conv. con L. n. 326/2003 (c.d. condono edilizio).
In materia edilizia, le
opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo a tutela degli
interessi
idrogeologici, ambientali e paesistici possono ottenere la sanatoria ai
sensi
del D.L. n. 269 del 2003, art. 32, commi 25, 26 e 27, convertito con L.
24
novembre 2003, n. 326, solo per gli interventi edilizi di minore
rilevanza
(corrispondenti alle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6
dell'Allegato
1; restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria),
che siano
conformi agli strumenti urbanistici (abusi formali), e previo parere
favorevole
dell'autorità preposta al vincolo. Sicché sono escluse dal condono
tutte le
nuove costruzioni - quale è quella oggetto del presente processo -
realizzate,
in assenza o in totale difformità dal titolo edilizio in zona
assoggettata ad
uno dei suddetti vincoli (cfr. ex plurimis, Cass.
Sez. III, 10.5.2005,
n. 33297, Palazzi; Cass. Sez. III, 11.6.2008, n. 37273, Carillo; Cass.
Sez.
III, 26.10.2007, n. 45242, Tirelli). Pres. Onorato, Est. Franco, Ric.
Marra. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 15/06/2009 (Ud.
24/03/2009), Sentenza n. 24647
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Condono
ambientale - Art. 1, c. 37, 38 e 39 L. n. 308/2004 - Effetti - Art. 181
D.Lgs.
n. 42/2004 - L. n. 326/2003 (c.d. condono edilizio). Il
condono ambientale
introdotto dall'art. 1, commi 37, 38 e 39 L. n. 308 del 2004 estingue
esclusivamente il reato di cui all'art. 181 D.Lgs. n. 42 del 2004 e gli
altri
reati paesaggistici, ma non si estende al reato edilizio attesa la
mancanza di
norme di coordinamento, diversamente da quanto disciplinato con la L.
n. 326
del 2003 (cosiddetto condono edilizio), che espressamente prevedeva che
il
rilascio del titolo abilitativo edilizio estinguesse anche il reato per
la
violazione del vincolo (Cass. Sez. III, 7.12.2007, Verrillo; Cass. Sez.
III,
5.4.2006, Turco). Pres. Onorato, Est. Franco, Ric. Marra. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 15/06/2009 (Ud.
24/03/2009), Sentenza n. 24647
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Corsi
d’acqua tutelati - Opera edilizia realizzata entro la fascia di 150
metri -
Sanatoria - Diniego - Legittimità.
Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), del decreto-legge n. 269 del
2003
(conv. dalla legge n. 326 del 2003), è correttamente negata la
sanatoria
edilizia dell’intervento edilizio effettuato a meno di 150 metri di
distanza da
un corso d’acqua rientrante tra quelli tutelati come beni di interesse
paesaggistico. Pres. Papiano, Est. Caso - R.A. (avv.ti Spanò e Spanò)
c. Comune
di Montelibretti (avv. Michetti) - T.A.R.
EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 09/06/2009, n.
440
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URBANISTICA
ED EDILIZIA - Sanatoria paesaggistica (art. 1 c. 37 L. n.308/2004) -
Presupposti - Disapplicazione del certificato di compatibilità
ambientale -
Sanatoria subordinata a determinati adempimenti - Esclusione -
Fondamento.
L'articolo 1 comma 37
della legge 308/2004 fa riferimento a "lavori compiuti" ed a
"lavori effettivamente eseguiti". Quindi, sono ritenuti compatibili
con il paesaggio le opere già compiute e non quelle da compiere, sia
pure
modificando quelle originarie. Pertanto, il certificato compatibilità
ambientale non può essere condizionato, poiché una sanatoria
subordinata a
determinati adempimenti sarebbe in contrasto con la "ratio"
della norma che collega la sanatoria alla già avvenuta esecuzione delle
opere
ed alla compatibilità paesaggistica delle opere già eseguite e non a
quelle da
eseguire. Pres. Onorato, Est. Petti, Ric. Bucciarelli. CORTE DI
CASSAZIONE
PENALE, Sez. III, 07/05/2009 (Ud. 24/03/2009), Sentenza n. 19081
- URBANISTICA
ED EDILIZIA - Sanatoria - Certificato di compatibilità paesaggistica -
Estinzione del reato - Presupposti - Verifiche. L'autorità
amministrativa
che rilascia il certificato di compatibilità paesaggistica, oltre ad
acquisire
i prescritti pareri, della cui sussistenza in effetti si dà atto nel
provvedimento
in questione, ed a controllare l'avvenuto pagamento della sanzione,
deve
soprattutto verificare la compatibilità paesaggistica dell'intervento e
di tale
compiuta verifica deve dare conto nel provvedimento per consentire al
giudice
penale, che deve in concreto applicare la causa estintiva, di
verificare la
sussistenza dei presupposti legislativi per l'applicabilità
dell'estinzione del
reato. Nella fattispecie si doveva in definitiva stabilire se una
strada di
quelle dimensioni fosse compatibile con il contesto ambientale. Pres.
Onorato,
Est. Petti, Ric. Bucciarelli. CORTE DI
CASSAZIONE
PENALE, Sez. III, 07/05/2009 (Ud. 24/03/2009), Sentenza n. 19081
- URBANISTICA
ED EDILIZIA - Costruzione iniziata in zona
agricola sottoposta a
vincolo
idrogeologico, sismico ed ambientale senza concessione edilizia e nulla
osta
paesaggistico - Sanzioni applicabili - Art. 181 D. L.vo n.42/2004 (in
precedenza art. 163 d. l.gs. n.490/1999 prima l'art 1 sexies L.
n.431/1985) -
Art.3 c. 1 lett. b) D. L.vo n. 63/2008 - Art. 44 lett. C) D.P.R.
n.380/01.
L'articolo 181 del
decreto legislativo n 42 del 2004 (in precedenza art. 163 del decreto
legislativo
n.490/1999 ed ancora prima l'articolo 1 sexies della legge n.431/1985),
punisce
colui il quale senza alcuna autorizzazione o in difformità da essa
esegue su
beni paesaggistici lavori di qualsiasi genere. Con l'ampia locuzione di
lavori
di qualsiasi genere si intendono non solo gli interventi edilizi, ma
qualsiasi
modificazione esterna dello stato dei luoghi, anche minima, purché
astrattamente idonea a ledere il bene protetto. La norma non distingue
tra
difformità totale o parziale rispetto all' autorizzazione o variazione
essenziale. Di conseguenza per qualsiasi modificazione la sanzione è
unica ed e
quella di cui all'art 44 lettera c ) del testo unico sull'edilizia (in
precedenza articolo 20 lettera C legge n. 47 del 1985). Infine, il
legislatore,
ha puntualizzato con l'art. 3 comma 1 lettera b) del decreto
legislativo n 63
del 2008, che l'unica sanzione applicabile è quella di cui alla lettera
c)
dell'articolo 44 del D.P.R. n.380/01, testo unico sull'edilizia. Nella
fattispecie, oltre ad alcune opere interne, per lo più irrilevanti ai
fini
della configurabilità del reato paesaggistico sono state compiute opere
esterne
di significativo impatto ambientale, quali ad esempio la demolizione
della
canna fumaria, l'omessa realizzazione di tamponamenti, la
pavimentazione
esterna, l'intonacatura esterna. Pres. Onorato, Est. Petti, Ric.
Aberharm. CORTE
DI
CASSAZIONE
PENALE, Sez. III, 07/05/2009 (Ud. 24/03/2009), Sentenza n. 19077
- URBANISTICA
ED EDILIZIA - DIRITTO
PROCESSUALE PENALE - Reati edilizi - Trattamento sanzionatorio -
Cognizione
esclusiva del giudice del merito - Necessità di motivazione - Art. 133
c.p. -
Fattispecie: attività edificatoria in spregio a quanto prescritto nel
provvedimento in sanatoria.
In materia di reati edilizi, il
trattamento sanzionatorio rientra nella cognizione esclusiva del
giudice del
merito e si sottrae al sindacato di legittimità se adeguatamente
motivato anche
con riferimento ad uno solo degli elementi di cui all'articolo 133
c.p..CORTE
DI
CASSAZIONE
PENALE, Sez. III, 07/05/2009 (Ud. 24/03/2009), Sentenza n. 19077.
Nella
fattispecie, sia pure sinteticamente, si è dato conto del trattamento
sanzionatorio sottolineando che i prevenuti avevano continuato
nell'attività
edificatoria in spregio a quanto prescritto nel provvedimento in
sanatoria.
Pres. Onorato, Est. Petti, Ric. Aberharm.
- Abusi
su beni vincolati - Condono -
Artt. 32 e 33 L. n. 47/1985 - Art. 32 D.L. n.
269/2003 - Coordinamento
-
Vincolo di inedificabilità relativa o assoluta.
Le disposizioni
degli artt. 32 e 33 della legge n.47 del 1985, da un lato, e dell’art.
32 comma
27 lett. D) del D.L. n.269 del 2003, dall’altro, devono essere
correlate
tenendo presente che gli uni contemplano le condizioni che consentono
il
condono di un abuso, l’altro contempla invece condizioni nelle quali
l’abuso
non può essere condonato. Il combinato disposto dell’art. 32 della
legge n.47
del 1985 e dell’art. 32 comma 27 lett. D) del d.l. n.269 del 2003
comporta
quindi che un abuso commesso su un bene vincolato può essere condonato,
a meno
che non ricorrano, insieme, l’imposizione del vincolo di
inedificabilità
relativa prima della esecuzione delle opere, la realizzazione delle
stesse in
assenza o difformità dal titolo edilizio, la non conformità alle norme
urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici. Se una di
tali
condizioni non ricorre (ad esempio la difformità dalle norme
urbanistiche o
dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici), l’abuso realizzato su
un
immobile soggetto ad un vincolo di inedificabilità relativa sfuggirà
alla
disciplina dell’eccezione regolata dall’art.32 comma 27 lett.D) citato
(cioè
alla non condonabilità) e sarà invece assoggettato alla disciplina
generale
dell’art. 32 della legge n.47 del 1985, sicché sarà condonabile anche
(ad
esempio) l’abuso realizzato dopo la imposizione del vincolo (sempre in
presenza
delle condizioni previste dal citato art.32 della legge n.47 del 1985).
Più
semplice è il coordinamento fra l’art.33 della legge n.47 del 1985 e
l’art.32
comma 27 lett. D) del D.L. n.269 del 2003,dato che la realizzazione di
un abuso
in area sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta, dopo
l’imposizione
del vincolo stesso, importa la non condonabilità dello stesso, ai sensi
dell’art.33. E’ pertanto irrilevante la sussistenza o meno delle altre
condizioni contemplate dall’art.32 comma 27 lett.D) citato. Pres.
Cavallari,
Est. Cattaneo - Z.E. (avv. Leporale) c. Comune di Gallipoli (n.c.). T.A.R. PUGLIA,
Lecce, Sez. III - 22/04/2009, n. 738
- Art.
167 d.lgs. n. 42/2004 - Sanzione pecuniaria - Prescrizione quinquennale
-
Illecito permanente - Cessazione della permanenza - Sanatoria
dell’abuso.
La sanzione pecuniaria
di cui all’ art.167 del D.L.gvo n. 42 del 2004 è soggetta alla
prescrizione quinquennale
di cui all’art.28 della legge n. 689/1981 (cfr. Consiglio Stato, sez.
IV, 11
aprile 2007 , n. 1585). In presenza di un illecito di natura
permanente, come
certamente è quello derivante dalla violazione di norme paesaggistiche
ed
ambientali,la permanenza stessa deve correttamente intendersi cessata
quanto
meno a partire dalla data in cui l’illecito medesimo viene ammesso a
sanatoria
(e quindi ex post legittimato) previa valutazione positiva della
compatibilità
dell’opera con l’ambito vincolato circostante. Pres. Lignani, Est.
Ferrari -
E.P. (avv. Rondoni) c. Comune di Assisi (avv. Molini). T.A.R.
UMBRIA, Sez. I - 03/04/2009, n. 176
- URBANISTICA
ED EDILIZIA - DIRITTO PROCESSUALE - Contravvenzioni urbanistiche -
Sospensioni
del processo e della prescrizione - Concessione in sanatoria previo
ottenimento
dell'autorizzazione paesaggistica - Artt. 44 e 38 L. n. 47/1985 e s.m.
- Art.
39, 8° c., L. n. 724/1994.
Le sospensioni del processo e della prescrizione - ai sensi degli artt.
44 e 38
della legge n. 47/1985 - si applicano a tutti i procedimenti relativi
alle
contravvenzioni urbanistiche ed a quelle connesse indicate dall'art. 38
della
stessa legge, e quindi anche alle violazioni dei vincoli paesistici
previsti
dalle legge n. 431/1985, poiché l'art. 39, 8° comma, della legge n.
724/1994
prevede l'estinzione pure del reato riferito a tali violazioni in caso
di rilascio
della concessione in sanatoria previo ottenimento dell'autorizzazione
paesaggistica [vedi Cass., Sez III: 13.11.1995, n. 11085; 3.10.1996, n.
1296
(cam. cons.); 3.2.1999, n. 2289]. Pres. De Maio, Est. Fiale, Ric.
Maresca. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 05/03/2009 (Ud.
20/01/2009), Sentenza n. 9921
- Condono
- Decorso di 24 mesi dalla data dell’istanza - Aree sottoposte a
vincolo
paesaggistico - Formazione del silenzio assenso - Esclusione. Secondo
il costante
orientamento della giurisprudenza la determinazione del silenzio
assenso sul
condono per decorso dei ventiquattro mesi dalla data dell’istanza, non
è sempre
invocabile, bensì solo quando le opere risultino eseguite in aree non
sottoposte ad alcun vincolo, sia di inedificabilità ex art. 33 della
legge n.
47/1985, sia paesaggistico ambientale (cfr. TAR Puglia, Bari, sez. II,
9 aprile
2003, n. 1660). Pres. De Zotti, Est. Perrelli - B.F. (avv. Ciatara) c.
Comune
di Venezia (avv.ti Gidoni e Morino) e Provincia di Venezia (avv.ti
Brusegan e
De Benetti). T.A.R.
VENETO, Sez. III - 19 febbraio 2009, n.453
- Vincolo
paesaggistico - Condono edilizio - Art. 32 L. n. 47/85 - Parere
dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo - Attuale
compatibilità
con il vincolo dei manufatti abusivi.
La disposizione dell'art. 32 l. 28 febbraio 1985
n. 47, in tema di condono edilizio, nel prevedere la necessità del
parere
dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo paesaggistico ai
fini del
rilascio delle concessioni in sanatoria, non reca alcuna deroga ai
principi
generali e pertanto essa deve interpretarsi nel senso che l'obbligo di
pronuncia dell'autorità preposta alla tutela del vincolo sussiste in
relazione
all'esistenza del vincolo al momento in cui deve essere valutata la
domanda di
sanatoria, a prescindere dall'epoca in cui il vincolo medesimo sia
stato
introdotto. Ciò in quanto tale valutazione corrisponde all'esigenza di
vagliare
l'attuale compatibilità con il vincolo dei manufatti realizzati
abusivamente.
(Cons. Stato, Ad. Plen. n. 20/1999). Pres. De Zotti, Est. Perrelli -
B.F. (avv.
Ciatara) c. Comune di Venezia (avv.ti Gidoni e Morino) e Provincia di
Venezia
(avv.ti Brusegan e De Benetti). T.A.R.
VENETO, Sez. III - 19 febbraio 2009, n.453
- URBANISTICA
ED EDILIZIA - La demolizione del manufatto abusivo non equivale a
ripristino
dello stato dei luoghi.
In linea di diritto, la demolizione del manufatto abusivo non equivale
al
ripristino dello stato dei luoghi, giacché questo viene alterato non
solo dalla
realizzazione di fabbricati, ma anche da sbancamenti, estirpazione di
piante, o
da opere infrastrutturali che comunque modifichino l'assetto del
territorio e
del paesaggio. Ne consegue che la mera demolizione del fabbricato
abusivo, ove
sussistano anche altri interventi che alterano l'assetto del
territorio, non
perfeziona quella riduzione in pristino dello stato dei luoghi che il
legislatore ha imposto come sanzione accessoria di tipo amministrativo
ogni
qual volta intervenga una condanna per reato paesaggistico. Nella
specie, il
giudice dell’esecuzione ha ritenuto che lo stato dei luoghi non era
stato
ripristinato attraverso la semplice demolizione del manufatto abusivo.
Pres. De
Maio, Est. Onorato, Ric. Napolitano. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 18/02/2009 (Ud.
18/11/2008), Sentenza n. 6902
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Rimessione
in pristino stato dei luoghi - Autorità preposta alla tutela del
vincolo -
Difformi valutazioni della P.A. - Poteri autonomi - Art. 163, D.Lgs. n.
490/1999.
In tema di tutela penale del paesaggio, l'obbligo di rimessione in
pristino
dello stato dei luoghi si colloca su un piano diverso ed autonomo
rispetto a
quello dei poteri della pubblica amministrazione e delle valutazioni
della
stessa, configurandosi come conseguenza necessaria sia dell'esigenza di
recuperare
l'integrità dell'interesse tutelato, sia del giudizio di disvalore che
il
legislatore ha dato all'attuazione degli interventi modificativi del
territorio
in zone di particolare interesse ambientale. Pres. Altieri, Est. Marmo,
Ric.
P.G. in proc. Amico. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 23/01/2009 (Ud.
13/11/2008), Sentenza n. 3195
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