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Beni culturali e ambientali - Istruttoria
(Sentenze pronunciate nell'anno 2009 della Cassazione, del Consiglio di Stato e del TAR)
 Parti e argomenti della scheda:
In questa raccolta di massime, relative all'anno 2009, sono riportate le pronunce dei giudici sulle fasi istruttorie, in particolare sulle cave e miniere o sui casi di mancanza di un piano paesistico per la zona considerata.
  1. Provvedimento di assenso paesaggistico
  2. Cave e miniere - Art. 152 d.lgs. n. 42/2004
  3. Procedimento autorizzatorio ex art. 159 d.lgs. n. 42/2004
  4. Mancanza del piano paesaggistico
  5. Urbanistica ed edilizia - Disciplina urbanistica e paesaggistica
  6. Autorizzazione ambientale - Valutazione degli aspetti
  7. Vincolo paesaggistico - Autorità preposta alla tutela del vincolo
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  1. Provvedimento di assenso paesaggistico - Art. 3, L. n. 241/90 - Risultanze istruttorie - Rapporti con la motivazione. Ai sensi dell’art 3 della legge 7 agosto 1990 n.241, le risultanze dell’istruttoria costituiscono non soltanto la indispensabile piattaforma fattuale e argomentativa da porre a base di un provvedimento amministrativo ma di esse la motivazione deve recare inevitabilmente traccia. Il provvedimento amministrativo può, pertanto, considerarsi adeguatamente motivato solo quando il destinatario e coloro i quali possono risentire effetti pregiudizievoli dalla sua adozione siano posti in grado di conoscere analiticamente sulla base di quali risultanze istruttorie la P.a. ha compiuto la scelta discrezionale che viene in rilievo di volta in volta (Fattispecie relativa al giudizio di compatibilità paesaggistica formulato in riferimento ad una stazione radio base attraverso l’illegittimo ricorso ad un’insufficiente formula stereotipata). Pres. Ravalli, Est. Dibello - E. sas (avv. Sticchi Damiani) c. Comune di Fasano e altro (Avv. Stato). TAR PUGLIA, Lecce, Sez.I - 30 dicembre 2009, n.3363
  2. CAVE E MINIERE - Art. 152 d.lgs. n. 42/2004 - Apertura di cave nell’ambito e in vista di aree vincolate - Interessi contrapposti - Bilanciamento - Rilevanza economica delle opere da realizzare - Distanze, misure e variazioni progettuali. In tema di cave, l’art. 152 del d.lgs. n. 42/2004 postula l’attribuzione di un potere discrezionale (tecnico) in capo all’Amministrazione che, nel contemperamento delle contrapposte esigenze di tutela del vincolo paesaggistico (non direttamente gravante sulle zone interessate dall’apertura della cava) e l’attività estrattiva, può condurre unicamente alla prescrizione di distanze, misure e variazioni progettuali. Per espressa revisione normativa, in detto bilanciamento occorre tenere in considerazione anche la rilevanza economica delle opere da realizzare. In mancanza di vincoli diretti o indiretti sulla zona, e ai sensi dei poteri concretamente esercitabili dall’Amministrazione ai sensi dell’art.152 cit., detto contemperamento non potrebbe giungere alla totale reiezione del progetto di coltivazione di una cava da ubicare in vista di zone sottoposte a vincoli paesaggistici. Pres. Giallombardo, Est. Valenti - G.L. (avv. Bertuglia e Paci) c. Regione Siciliana e altri (Avv. Stato). TAR SICILIA, Palermo, Sez.I - 16 dicembre 2009, n.2013
  3. Procedimento autorizzatorio ex art. 159 d.lgs. n. 42/2004 - Congruenza del vincolo imposto sull’area - Verifica - Estraneità. Nel procedimento autorizzatorio di cui all’art. 159 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, la Soprintendenza BB.AA. ha un potere di vigilanza e controllo sull’utilizzo dei poteri degli enti locali competenti al rilascio delle autorizzazioni della specie e, una volta che l’area sia sottoposta a vincolo, non spetta né all’amministrazione comunale, né all’amministrazione statale, nell’esercizio dei poteri di cui sopra, verificare la congruenza del vincolo imposto sull’area sotto un profilo contenutistico del pregio ambientale, dovendo l’organo di controllo vigilare sul rispetto del vincolo attraverso la verifica di compatibilità delle nuove costruzioni che insistono nella zona con il contesto ambientale oggetto di tutela vincolistica (cfr. T.A.R. Campania Napoli Sez. IV Sent., 26.07.2007, n. 7082). Pres. Urbano, Est. Cocomile - L.M.A. e altri (avv. Matassa) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato). T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. III - 28/05/2009, n.1274
  4. Mancanza del piano paesaggistico - Assentibilità degli interventi edificatori. La mancanza del Piano paesaggistico, come non impedisce l’effettuazione delle valutazioni di compatibilità ambientale, neppure impedisce l’assentibilità di interventi edificatori, nella misura in cui la pianificazione generale dettata dal PIT - unitamente ai vincoli derivanti dalla legislazione statale e regionale - già indica in maniera esaustiva alle amministrazioni interessate gli obiettivi da perseguire e gli elementi di valutazione da porre, per il profilo paesistico ed ambientale, a base della disamina e dell’approvazione dei progetti. Pres. Nicolosi, Est. Grauso - P.G. e altri (avv. Zuccaro) c. Regione Toscana (avv.ti Bora e Ciari), Comune di Montecatini Val di Cecina (avv. Biondi) e Co.Svi.G. (avv.ti Manneschi e Paolini). T.A.R. TOSCANA, Sez. II - 25 maggio 2009, n. 888
  5. URBANISTICA ED EDILIZIA - Disciplina urbanistica e paesaggistica - Rapporto - Comune - Valutazione della compatibilità del progetto sotto entrambi gli aspetti. Pertanto al di là della ricostruzione dogmatica del rapporto intercorrente fra nulla osta paesaggistico e titolo edilizio, ossia se l’uno costituisca presupposto di legittimità dell’altro o piuttosto condicio iuris d’efficacia (la prima opzione sembra in linea con l’evoluzione della normativa in materia), è senz’altro consentito che il comune, competente al rilascio di entrambi (seppure con riguardo al nulla osta in via delegata), valuti la compatibilità dell’intervento richiesto sotto entrambi i profili. Anzi il fondamentale principio di economicità dell’azione amministrativa (art. 1 l. n. 241/90) non solo sospinge in tale direzione bensì, con specifico riguardo all’ambito che condensa disciplina urbanistica e paesaggistica, impone la valutazione congiunta. Pres. Balba, Est. Caputo - M.C.G. (avv.ti Castellazzi e Della Casa) c. Comune di Levanto (avv. Quaglia), Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali (Avv. Stato) e altro (n.c.) - T.A.R. LIGURIA, Sez. I - 22/05/2009, n. 1163
  6. Autorizzazione ambientale - Valutazione degli aspetti inerenti la conformità urbanistica - Insufficienza - Impatto delle modifiche sugli aspetti tutelati dal vincolo. L’autorizzazione ambientale non può limitarsi a valutare la conformità delle opere alla normativa urbanistica avendo per scopo quello (ulteriore) di valutare l’impatto delle modifiche sugli aspetti tutelati dal vincolo, impatto che, pur nell’ambito della tipologia ammessa, può essere diverso a seconda delle modalità costruttive, della collocazione, delle dimensioni, della possibilità di inserimento nel contesto ambientale. Pres. Mozzarelli, Est. Lelli - C.G. (avv.ti Paolucci e Roffi) c. Comune di San Lazzaro di Savena e altri (Avv. Stato) - T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. II - 22/04/2009, n. 511
  7. Vincolo paesaggistico - Autorità preposta alla tutela del vincolo - Controllo - Integrazione documentale - Documentazione allegata alla pratica già esaminata dal Comune. Il controllo che compete all’autorità statale a difesa del vincolo paesaggistico investe la legittimità del procedimento autorizzatorio, e si concentra principalmente sull’esaustività della documentazione allegata alla pratica già esaminata e vagliata dal Comune, che ha poi emesso il provvedimento favorevole. Le integrazioni documentali afferiscono dunque ad eventuali carenze od omissioni riscontrate in sede di trasmissione delle planimetrie e degli elaborati alla Soprintendenza, mentre non possono riguardare documenti che il Comune non ha mai provveduto ad acquisire. Pres. Petruzzelli, Est. Tenca - L. s.r.l. (avv.ti Gorlani, Gorlani e Zambelli) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio delle Province di Brescia,Cremona e Mantova (Avv. Stato). T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 12 marzo 2009, n. 62

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