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Provvedimento
di assenso paesaggistico - Art. 3, L. n. 241/90 - Risultanze
istruttorie -
Rapporti con la motivazione.
Ai sensi dell’art 3 della legge 7 agosto 1990 n.241, le risultanze
dell’istruttoria costituiscono non soltanto la indispensabile
piattaforma
fattuale e argomentativa da porre a base di un provvedimento
amministrativo ma
di esse la motivazione deve recare inevitabilmente traccia. Il
provvedimento
amministrativo può, pertanto, considerarsi adeguatamente motivato solo
quando
il destinatario e coloro i quali possono risentire effetti
pregiudizievoli
dalla sua adozione siano posti in grado di conoscere analiticamente
sulla base
di quali risultanze istruttorie la P.a. ha compiuto la scelta
discrezionale che
viene in rilievo di volta in volta (Fattispecie relativa al giudizio di
compatibilità paesaggistica formulato in riferimento ad una stazione
radio base
attraverso l’illegittimo ricorso ad un’insufficiente formula
stereotipata).
Pres. Ravalli, Est. Dibello - E. sas (avv. Sticchi Damiani) c. Comune
di Fasano
e altro (Avv. Stato). TAR PUGLIA,
Lecce, Sez.I - 30 dicembre 2009, n.3363
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CAVE
E MINIERE - Art. 152 d.lgs. n. 42/2004 - Apertura di cave nell’ambito e
in
vista di aree vincolate - Interessi contrapposti - Bilanciamento -
Rilevanza
economica delle opere da realizzare - Distanze, misure e variazioni
progettuali. In
tema di cave, l’art. 152 del d.lgs. n. 42/2004 postula l’attribuzione
di un
potere discrezionale (tecnico) in capo all’Amministrazione che, nel
contemperamento delle contrapposte esigenze di tutela del vincolo
paesaggistico (non direttamente gravante sulle zone interessate
dall’apertura
della cava) e l’attività estrattiva, può condurre unicamente alla
prescrizione
di distanze, misure e variazioni progettuali. Per espressa revisione
normativa,
in detto bilanciamento occorre tenere in considerazione anche la
rilevanza
economica delle opere da realizzare. In mancanza di vincoli diretti o
indiretti
sulla zona, e ai sensi dei poteri concretamente esercitabili
dall’Amministrazione ai sensi dell’art.152 cit., detto contemperamento
non
potrebbe giungere alla totale reiezione del progetto di coltivazione di
una
cava da ubicare in vista di zone sottoposte a vincoli paesaggistici.
Pres.
Giallombardo, Est. Valenti - G.L. (avv. Bertuglia e Paci) c. Regione
Siciliana
e altri (Avv. Stato). TAR
SICILIA, Palermo, Sez.I - 16 dicembre 2009,
n.2013
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Procedimento
autorizzatorio ex art. 159 d.lgs. n. 42/2004 - Congruenza del vincolo
imposto
sull’area - Verifica - Estraneità.
Nel procedimento autorizzatorio di cui all’art. 159 del D.Lgs 22
gennaio 2004,
n. 42, la Soprintendenza BB.AA. ha un potere di vigilanza e controllo
sull’utilizzo dei poteri degli enti locali competenti al rilascio delle
autorizzazioni della specie e, una volta che l’area sia sottoposta a
vincolo, non
spetta né all’amministrazione comunale, né all’amministrazione statale,
nell’esercizio dei poteri di cui sopra, verificare la congruenza del
vincolo
imposto sull’area sotto un profilo contenutistico del pregio
ambientale,
dovendo l’organo di controllo vigilare sul rispetto del vincolo
attraverso la
verifica di compatibilità delle nuove costruzioni che insistono nella
zona con
il contesto ambientale oggetto di tutela vincolistica (cfr. T.A.R.
Campania
Napoli Sez. IV Sent., 26.07.2007, n. 7082). Pres. Urbano, Est. Cocomile
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L.M.A. e altri (avv. Matassa) c. Ministero per i Beni e le Attività
Culturali
(Avv. Stato). T.A.R.
PUGLIA, Bari, Sez. III - 28/05/2009, n.1274
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Mancanza del piano
paesaggistico -
Assentibilità degli interventi edificatori. La mancanza del
Piano paesaggistico, come non impedisce l’effettuazione delle
valutazioni di
compatibilità ambientale, neppure impedisce l’assentibilità di
interventi
edificatori, nella misura in cui la pianificazione generale dettata dal
PIT -
unitamente ai vincoli derivanti dalla legislazione statale e regionale
- già
indica in maniera esaustiva alle amministrazioni interessate gli
obiettivi da perseguire
e gli elementi di valutazione da porre, per il profilo paesistico ed
ambientale, a base della disamina e dell’approvazione dei progetti.
Pres.
Nicolosi, Est. Grauso - P.G. e altri (avv. Zuccaro) c. Regione Toscana
(avv.ti
Bora e Ciari), Comune di Montecatini Val di Cecina (avv. Biondi) e
Co.Svi.G.
(avv.ti Manneschi e Paolini). T.A.R. TOSCANA, Sez. II - 25
maggio 2009, n. 888
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URBANISTICA
ED EDILIZIA - Disciplina urbanistica e paesaggistica - Rapporto -
Comune -
Valutazione della compatibilità del progetto sotto entrambi gli aspetti.
Pertanto al di là della
ricostruzione dogmatica del rapporto intercorrente fra nulla osta
paesaggistico
e titolo edilizio, ossia se l’uno costituisca presupposto di
legittimità
dell’altro o piuttosto condicio iuris d’efficacia
(la prima opzione
sembra in linea con l’evoluzione della normativa in materia), è
senz’altro
consentito che il comune, competente al rilascio di entrambi (seppure
con
riguardo al nulla osta in via delegata), valuti la compatibilità
dell’intervento richiesto sotto entrambi i profili. Anzi il
fondamentale
principio di economicità dell’azione amministrativa (art. 1 l. n.
241/90) non
solo sospinge in tale direzione bensì, con specifico riguardo
all’ambito che
condensa disciplina urbanistica e paesaggistica, impone la valutazione
congiunta. Pres. Balba, Est. Caputo - M.C.G. (avv.ti Castellazzi e
Della Casa)
c. Comune di Levanto (avv. Quaglia), Soprintendenza per i Beni
Culturali ed
Ambientali (Avv. Stato) e altro (n.c.) - T.A.R. LIGURIA,
Sez. I - 22/05/2009, n. 1163
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Autorizzazione
ambientale - Valutazione degli aspetti inerenti la conformità
urbanistica -
Insufficienza - Impatto delle modifiche sugli aspetti tutelati dal
vincolo.
L’autorizzazione
ambientale non può limitarsi a valutare la conformità delle opere alla
normativa urbanistica avendo per scopo quello (ulteriore) di valutare
l’impatto
delle modifiche sugli aspetti tutelati dal vincolo, impatto che, pur
nell’ambito della tipologia ammessa, può essere diverso a seconda delle
modalità costruttive, della collocazione, delle dimensioni, della
possibilità
di inserimento nel contesto ambientale. Pres. Mozzarelli, Est. Lelli -
C.G.
(avv.ti Paolucci e Roffi) c. Comune di San Lazzaro di Savena e altri
(Avv.
Stato) - T.A.R.
EMILIA
ROMAGNA, Bologna, Sez. II - 22/04/2009, n. 511
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Vincolo
paesaggistico - Autorità preposta alla tutela del vincolo - Controllo -
Integrazione documentale - Documentazione allegata alla pratica già
esaminata
dal Comune.
Il controllo che compete all’autorità statale a difesa del vincolo
paesaggistico investe la legittimità del procedimento autorizzatorio, e
si
concentra principalmente sull’esaustività della documentazione allegata
alla
pratica già esaminata e vagliata dal Comune, che ha poi emesso il
provvedimento
favorevole. Le integrazioni documentali afferiscono dunque ad eventuali
carenze
od omissioni riscontrate in sede di trasmissione delle planimetrie e
degli
elaborati alla Soprintendenza, mentre non possono riguardare documenti
che il
Comune non ha mai provveduto ad acquisire. Pres. Petruzzelli, Est.
Tenca - L.
s.r.l. (avv.ti Gorlani, Gorlani e Zambelli) c. Ministero per i Beni e
le
Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Architettonici e il
Paesaggio
delle Province di Brescia,Cremona e Mantova (Avv. Stato). T.A.R.
LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 12 marzo 2009, n.
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