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- Beni
suscettibili di tutela
intersettoriale - Dichiarazione di interesse culturale - Parere
obbligatorio
del Comitato regionale di coordinamento - Art. 19 d.P.R. n. 233/2007.
L’art. 19 del
d.P.R. n. 233 del 2007, analogo al precedente art. 21 del d.P.R. 10
giugno
2004, n. 173, richiede, in caso di dichiarazione di interesse culturale
di beni
suscettibili di tutela intersettoriale, il parere obbligatorio del
Comitato
regionale di coordinamento. Pres. Lignani, Est. Fantini - M. s.r.l.
(avv.ti
Bricca e De Matteis) c. Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali e
altri
(Avv. Stato) e altro (n.c.) - TAR UMBRIA, Sez.
I - 29 ottobre 2009, n. 660
- Paesaggio
- Nozione - Competenza esclusiva dello Stato - Regioni - Norme di
tutela più
elevata - Art. 2, c. 1, lett. a), b), c) L.r. Liguria n. 34/2007 -
Illegittimità costituzionale. Il
paesaggio ,“valore primario” ed “assoluto” (sentenze nn. 183 e 182 del
2006),
deve essere inteso come “la morfologia del territorio, riguardando esso
l’ambiente nel suo aspetto visivo”. La “tutela ambientale e
paesaggistica,
gravando su un bene complesso ed unitario, e rientrando nella
competenza
esclusiva dello Stato, precede e comunque costituisce un limite alla
tutela
degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente
delle
Regioni in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei
beni
culturali e ambientali” (sentenza n. 367 del 2007); resta salva la
facoltà
delle Regioni “di adottare norme di tutela ambientale più elevate
nell’esercizio di competenze, previste dalla Costituzione, che vengano
a
contatto con quella dell’ambiente” (sentenza n. 12 del 2009). Ne
consegue
l’illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui all’art. 2,
comma 1,
lettere a), b) e c), della legge della Regione Liguria 23 ottobre 2007,
n. 34
(Istituzione del Parco regionale delle Alpi Liguri), sia nel testo
originario
che nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 1, comma
2, della
legge della Regione Liguria 3 aprile 2008, n. 6 (Modifiche alla legge
regionale
23 ottobre 2007, n. 34. Istituzione del Parco regionale delle Alpi
Liguri),
dato che la legge regionale è venuta a disciplinare un ambito, quello
della
tutela del patrimonio ambientale e paesaggistico, riservato in via
esclusiva
allo Stato. Pres. Amirante, Est. Napolitano - Presidente del Consiglio
dei
Ministri c. Regione Liguria - CORTE
COSTITUZIONALE - 29 ottobre 2009, n. 272
- DIRITTO
URBANISTICO - DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Contrasto fra disposizioni
legislative interne e disposizione della CEDU - Soluzione
interpretativa -
Poteri del giudice - Questioni di legittimità costituzionale - Art. 117
Cost..
In presenza di un
apparente contrasto fra disposizioni legislative interne ed una
disposizione
della CEDU, anche quale interpretata dalla Corte di Strasburgo, può
porsi un
dubbio di costituzionalità, ai sensi del primo comma dell'art. 117
Cost., solo
se non si possa anzitutto risolvere il problema in via interpretativa.
(Corte
costituzionale, dep. 24.7.2009 sentenza n. 239). Pertanto, al giudice
comune
spetta interpretare la norma interna in modo conforme alla disposizione
internazionale, entro i limiti nei quali ciò è permesso dai testi delle
norme e
qualora ciò non sia possibile, ovvero dubiti della compatibilità della
norma
interna con la disposizione convenzionale interposta, egli deve
investire, il giudice
delle leggi, delle relative questioni di legittimità costituzionale
rispetto al
parametro dell'art. 117, primo comma, Cost." (Cost. Cost. sentenze nn.
348
e 349 del 20071). Pres. Grassi, Est. Fiale, Ric. Apponi ed altri. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 8/10/2009 (Cc.
13/07/2009), Sentenza n. 39078
- Regione
Sardegna - Paesaggio -
Competenza legislativa regionale - Sentenza Corte Cost. n. 51/2006 -
D.lgs. n.
42/2004 - Norma di riforma economico sociale - Limite alla competenza
regionale
- Art. 144 d.lgs. n. 42/2004 - Applicabilità nella Regione Sardegna -
PPR -
Misure di salvaguardia. Nonostante
la tutela del paesaggio
rientri, ai sensi dell’art. 117 Cost., nella competenza legislativa
statale
esclusiva (Corte cost., 7 novembre 2007 n. 367), e che lo statuto della
Regione
Sardegna non contempli espressamente il paesaggio tra le materie di
competenza
legislativa regionale, la Corte costituzionale ha tuttavia
riconosciuto, in
relazione alla l.r. n. 8/2004, la competenza della Regione Sardegna a
legiferare in materia di paesaggio (Corte cost. 10 febbraio 2006 n.
51),
fondandola sul decreto legislativo di attuazione dello statuto quanto
al
governo del territorio (d.P.R. 22 maggio 1975 n. 480), e riconducendola
all’art. 3 dello statuto medesimo. Tuttavia, la citata pronuncia della
Corte,
pur riconoscendo la competenza del legislatore regionale a intervenire
in
materia di tutela del paesaggio, afferma che tale competenza incontra i
limiti
di cui all’art. 3 dello statuto, e segnatamente il limite derivante
dalle norme
statali di <<riforma economico sociale>>.
Si deve ritenere che il
d.lgs. n. 42/2004 trovi applicazione nella regione Sardegna quanto alle
norme
di <<riforma economico sociale>>. La regola
contenuta nell’art. 144,
d.lgs. n. 42/2004, secondo cui i piani paesistici prevedono misure di
salvaguardia può pertanto senz’altro essere ritenuta una norma di
riforma
economico-sociale di diretta applicazione nella Regione Sardegna. Alla
luce di
tale ricostruzione, è l’art. 144, co. 3, d.lgs. n. 42/2004 che fonda il
potere
del PPR di prevedere misure di salvaguardia, e che dunque rende
legittimo
l’art. 15 delle nta del piano regionale, a tenore del quale sono
precluse
costruzioni negli ambiti di paesaggio costieri fino all’adeguamento
degli
strumenti urbanistici comunali alle previsioni del PPR. Pres. Ruoppolo,
Est. De
Nictolis - C.G. s.r.l. (avv.ti Massa, Molè e Vignolo) c. Ministero per
i beni e
le attività culturali e altro (Avv. Stato), Regione Autonoma della
Sardegna
(avv. Contu) e Comune di Villasimius (avv. Candiu) - (Conferma Tar
Sardegna -
Cagliari, sez. II, n. 01997/2008) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI -
10 settembre 2009, n. 5459
- Art.
131, c. 3 d.lgs. n. 42/2004 - Enti territoriali soggetti al limite
della
potestà esclusiva statale ex art. 117, c. 2, lett. s) - Espressa
inclusione
delle Province autonome di Trento e Bolzano - Illegittimità
costituzionale.
E’ costituzionalmente
illegittimo l'art. 131, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n.
42, come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo
26 marzo 2008, n. 63, nella parte in cui include le Province autonome
di Trento
e di Bolzano tra gli enti territoriali soggetti al limite della potestà
legislativa esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma,
lettera s),
della Costituzione. La competenza statale esclusiva di cui all'art.
117,
secondo comma, Cost., lettera s), Cost. non può infatti operare nei
confronti
della Provincia autonoma di Trento in materia di tutela del paesaggio,
giacché
essa è espressamente riservata alla sua competenza legislativa
primaria, nei
limiti segnati dall'art. 4 dello statuto, i quali comportano che la
Provincia
di Trento debba rispettare la norma fondamentale di riforma
economico-sociale
costituita dall’art. 142. In considerazione della piena equiparazione
statutaria delle Province autonome di Trento e Bolzano relativamente
alle
attribuzioni in materia di tutela del paesaggio, l'efficacia della
declaratoria
di incostituzionalità dell'art. 131, comma 3, del d.lgs. n. 42 del
2004, come
modificato dall'art. 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 63 del 2008,
va
estesa anche nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano. Pres.
Amirante,
Est. Maddalena - Provincia autonoma di Trento c. Presidente del
Consiglio dei
Ministri - CORTE
COSTITUZIONALE - 22 luglio 2009, n. 226
- Art.
159 d.lgs. n. 42/2004 - Vincolo paesaggistico - Potere del Ministero
per i beni
culturali - Natura - Annullamento per motivi di legittimità - Riesame
nel
merito della valutazione dell’Ente delegato - Esclusione.
Il potere riconosciuto
al Ministero per i beni Culturali ai sensi dell’articolo 82 del D.P.R.
n.
616/1977 - ora articolo 159 del decreto legislativo n. 42/2004 - è da
intendersi quale espressione non già di un generale riesame nel merito
della
valutazione dell’Ente delegato, bensì di un potere di annullamento per
motivi
di legittimità, riconducibile al più generale potere di vigilanza, che
il
legislatore ha voluto riconoscere allo Stato nei confronti
dell’esercizio delle
funzioni delegate alle Regioni ed ai Comuni in materia di gestione del
vincolo,
fermo restando che il controllo di legittimità può riguardare anche
tutti i
possibili profili dell’eccesso di potere (da ultimo, Corte Cost., 7
novembre
2007, n. 367). Pres. Veneziano, Est. Polidori - E. s.r.l. (avv.ti M. de
Luca di
Melpignano) c. Ministero per i beni e le attività culturali (Avv.
Stato) e
altro (n.c.). T.A.R.
CAMPANIA, Napoli, Sez. VII - 02/07/2009, n.
3672
- Esercizio
del commercio su aree pubbliche di pregio culturale o ambientale -
Direttiva
ministeriale 9 novembre 2007 - Revisione della localizzazione delle
aree di
mercato - Discrezionalità amministrativa - Limitazione in ragione della
“storicità” dell’impianto - Esclusione - Interesse alla fruizione
collettiva di
spazi e beni del patrimonio culturale e ambientale.
L’esercizio del
commercio su aree pubbliche comporta un utilizzo permanente di spazi
pubblici
sottratti all'uso comune, e può pertanto svolgersi in regime di
concessione
solo nelle zone previamente individuate come idonee
dall’amministrazione
comunale, “tenendo conto anche dell’esigenza di definire una coerente
pianificazione delle attività che si svolgono nei centri storici, e in
particolare nelle aree di maggiore pregio storico-artistico,
archeologico,
architettonico, monumentale, nell'ottica di salvaguardare primariamente
gli
interessi di tutela e fruizione del patrimonio culturale, storico,
artistico,
ed architettonico” (cfr. direttiva del Ministero per i beni e le
attività
culturali del 9 novembre 2007). Ne consegue che il potere discrezionale
di
definire l’assetto delle aree di mercato e quello di rivederne nel
tempo, se
necessario, la sua configurazione e la sua localizzazione, pur rendendo
doverosa la considerazione delle situazioni soggettive di coloro i
quali
esercitano l’attività commerciale, non può assumersi vincolato dal
carattere
“storico” del suo impianto, e ciò perché nel tempo possono mutare le
condizioni
dei luoghi e la valutazione degli interessi che sottostanno alle
decisioni
pregresse. D’altronde, a parte l’obbligo di reprimere eventuali abusi
nell’occupazione delle aree autorizzate o di ripristinare il corretto
rapporto
tra gli interessi commerciali e quelli alla fruizione collettiva di
luoghi,
spazi e beni del patrimonio culturale e ambientale che risultassero
interamente
asserviti alla funzione commerciale, è pacifico che nessuna concessione
di beni
pubblici, quand’anche classificabile come “storica” è, per definizione,
irrevocabile. Pres. De Zotti, Est. Mielli - M.R. e altri (avv. Ciatara)
c.
Comune di Venezia (avv.ti Ballarin, Gidoni, Iannotta, Morino, Ongaro e
Venezian) e Regione Veneto (avv.ti Londei e Zanon). T.A.R.
VENETO, Sez. III - 18/06/2009, n. 1842
- Nulla
osta paesaggistico - Potere di
annullamento ministeriale - Controllo di legittimità - Motivazione
generica e
vaga - Illegittimità.
Il potere di annullamento ministeriale di un
nulla osta paesaggistico rilasciato per la realizzazione di un
intervento edilizio
in zona vincolata, pur non comportando un riesame complessivo delle
valutazioni
tecnico discrezionali compiute dall’ente territoriale competente, tale
da
consentire la sovrapposizione o la sostituzione di una valutazione di
merito
del Ministero a quella compiuta in sede di rilascio
dell'autorizzazione, si
estrinseca in un controllo di legittimità e si estende a tutte le
ipotesi
riconducibili all'eccesso di potere, con la conseguente possibilità per
il
Ministero di espletare un puntuale e penetrante sindacato
sull'esercizio delle
funzioni amministrative connesse al potere autorizzatorio (tra le tante
Tar
Catanzaro 3.11.2006 n. 1274). Con particolare riferimento all'esercizio
del
potere in esame ed alla relativa motivazione, in termini generali va
però
ribadito che è illegittimo il provvedimento ministeriale di
annullamento di un
nulla osta paesaggistico che rechi una motivazione generica e vaga,
valevole
per una serie indefinita di casi (Cds sez. VI 29.1.2002 n. 477). Pres.
Mastrocola, Est. Ruiu - F. s.r.l. (avv. Laria) c. Ministero Per i Beni
e Le
Attivita' Culturali (Avv. Stato) - T.A.R. CALABRIA,
Catanzaro, Sez. I - 29/04/2009, n. 360
- URBANISTICA
ED EDILIZIA - Regione Siciliana - Art. 15,
lett. a), L.R. n. 78/76 -
Vincolo
posto a tutela delle coste - Natura urbanistica - Valutazione di
compatibilità
- Competenza - Comune. Rientra
nella competenza del Comune la
valutazione della compatibilità di un progetto con il vincolo posto a
tutela
delle coste dalla disposizione di cui all’art. 15, lett. “a” della L.R.
Siciliana 78/1976, posto che tale norma ha natura urbanistica, essendo
principalmente rivolta a disciplinare la formazione degli strumenti di
pianificazione generale dei Comuni e si differenzia,come tale, dalla
disciplina
di cui al Dlgs 42/2004 che, all’art. 142, comma 1, lett. “a”, sottopone
a
vincolo paesaggistico i territori costieri compresi entro i 300 metri
dalla
spiaggia. Pres. Zingales, Est. Gatto Costantino - B.P. (avv.
Sammartino) c.
Comune di Ispica (avv. Paterniti La Via). T.A.R. SICILIA,
Catania, Sez. I - 6 aprile 2009, n. 673
- URBANISTICA
ED EDILIZIA - Regione Siciliana - Art. 15, lett. a), L.R. n. 78/76 -
Vincolo
posto a tutela delle coste - Distanza di 150 metri dalla spiaggia -
Rapporti
con il vincolo di 300 metri di cui all’art.146 d.lgs. n. 42/2004 -
Comune e
Soprintendenza. La
verifica di compatibilità di un progetto con la disposizione di cui
all’art.
15, lett. “a” della L.R. Siciliana 78/1976 non implica, da parte del
Comune,
alcun giudizio di discrezionalità nell’apprezzamento dell’interesse
pubblico
protetto, essendo tale giudizio interamente già formulato dal
legislatore che
ha ammesso nell’ambito della distanza di 150 metri dalla spiaggia solo
determinate tipologie di opere (quelle connesse alla fruizione del
mare). In
conseguenza, l’apprezzamento del Comune ha natura di esercizio
vincolato del
potere, non ha contenuti specializzati ed è limitato ad una mera
valutazione
tecnica della finalità del progetto proposto e delle sue
caratteristiche, in
funzione delle quali, laddove si riconoscano sussistere i presupposti
di legge,
il rilascio della concessione è atto dovuto, mentre, laddove tali
presupposti
non sussistano, l’istanza andrà respinta. Pertanto, differente è
l’oggetto
dell’apprezzamento dell’interesse pubblico da parte del Comune, ex art.
15 L.R.
cit. e da parte della Soprintendenza, ex art. 146 Dlgs 42/2004:
quest’ultima
dovrà valutare la compatibilità del manufatto progettato, nelle sue
caratteristiche tipologiche e conformative, al “bene-valore” del
paesaggio e
dunque ne considererà l’inserimento nella costa in relazione al
rapporto con il
contesto, potendo formulare un giudizio di compatibilità o di
incompatibilità
congruamente motivato, a seconda di “come” l’intervento è progettato.
Il
Comune, invece, è chiamato ad accertare solo la circostanza relativa al
“se”
l’intervento progettato corrisponda a quelli ammessi dal legislatore e
dunque a
tutelare, così, il “bene-territorio” (anche se, tramite esso, sarà
tutelato
parimenti l’ambiente ed il paesaggio che ne fanno parte) applicando gli
strumenti della pianificazione urbanistica. I due tipi di poteri
amministrativi
in esame non sono assimilabili, sebbene concorrano, evidentemente, alla
tutela
“unitaria” dell’”unico” bene giuridico avente, però, duplice e distinto
rilievo
di interesse generale. Pres. Zingales, Est. Gatto Costantino - B.P.
(avv.
Sammartino) c. Comune di Ispica (avv. Paterniti La Via). T.A.R. SICILIA,
Catania, Sez. I - 6 aprile 2009, n. 673
- Cose
di interesse storico ed artistico - Tutela - Artt. 61, 31 e 32 L. n.
1089/1939
- Prelazione dello Stato. L'esigenza
di conservare e garantire la fruizione da parte della collettività
delle cose
di interesse storico ed artistico, 31 e 3 che siano state sottoposte a
notifica
ai sensi dell'art. 3 della legge 1 giugno 1939 n. 1089 giustifica per
tali
beni, nel rispetto dell'art. 3 della Costituzione, l'adozione di
particolari
misure di tutela che si realizzano attraverso poteri della pubblica
amministrazione e vincoli per i privati differenziati dai poteri e
vincoli
operanti per altre categorie di beni, seppur gravati da limiti connessi
la
perseguimento dell'interesse pubblico, in particolare per l'istituto
della
prelazione storico - artistica di cui agli artt. 61, 31 e 32 della
legge n.
1089 del 1939, con riguardo alle ipotesi di alienazioni operate contro
i
divieti stabiliti dalla legge. Pres. Silvestri,
Est. Corradini, Ric.
MaJ. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. I, 27/01/2009 (Ud.
04/12/2008), Sentenza n. 3712
- Beni
vincolati - Alienazioni, convenzioni e atti giuridici in genere posti
in essere al di fuori delle procedure di cui alla l. n.
1089/1939 -
Nullità - Buona fede dell'acquirente o esistenza di un primo acquisto a
titolo
originario (acquisto all'asta) - Irrilevanza. L'art.
61 della legge n.
1089/1939 dichiara nulli di pieno diritto "le alienazioni, le
convenzioni
e gli atti giuridici in genere aventi ad oggetto beni vincolati" con
ciò
ponendo un divieto assoluto non solo di alienazione ma anche di
consegna dei
beni del patrimonio artistico, appartenenti in Italia in gran parte ad
enti
morali cui si riferisce la sezione prima del capo terzo della legge
citata, al
di fuori delle procedure previste dalla legge con riguardo alla
denuncia
imposta affinché lo stato possa esercitare il
diritto di prelazione
ed al divieto di consegna nel termine previsto per l'esercizio di tale
diritto,
con conseguente nullità assoluta non solo della prima "alienazione"
ma anche di quelle successive, indipendentemente dalla buona fede
dell'acquirente. Ne consegue che l'acquirente finale del bene
appartenente al
patrimonio artistico dello stato non può invocare la buona fede ovvero
la
esistenza di un primo acquisto a titolo originario ( quale l'acquisto
all'asta
del bene ) poiché tutti gli atti giuridici di acquisto di tali beni
sono nulli,
se non sono state esperite le procedure di legge. Pres. Silvestri, Est.
Corradini, Ric. MaJ. CORTE
DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. I, 27/01/2009 (Ud.
04/12/2008), Sentenza n. 3712
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