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Beni culturali e ambientali - Diritto urbanistico
(Sentenze pronunciate nell'anno 2009 della Cassazione, del Consiglio di Stato e del TAR)
 Parti e argomenti della scheda: 
Le massime di questa pagina, dedotte dalla giurisprudenza del 2009, interessano i casi che riguardano l'urbanistica, le opere e i divieti.
  1. Diritto processuale - Norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico
  2. Aree protette - Strumenti di pianificazione paesaggistica
  3. Opere di urbanizzazione primaria
  4. Urbanistica ed edilizia - Regione Puglia - Fascia costiera di 300 metri
  5. Regione Lombardia - Attività accessorie
  6. Laghi - Art. 142, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 42/2004
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  1. DIRITTO PROCESSUALE - Norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale - Proprietari della aree coinvolte - Lesione diretta e attuale in assenza di atti applicativi - Inconfigurabilità. Le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, in assenza di atto applicativo, non comportano una lesione diretta e attuale della sfera giuridica dei privati proprietari delle aree coinvolte, salvo che l’interessato dimostri la diretta incidenza delle previsioni contestate sul bene di sua proprietà, anche senza l’interposizione di un atto applicativo (cfr. T.A.R. Sardegna, Sez. II, 4 dicembre 2006, n. 1035; T.A.R. Sardegna, Sez. II, 20 aprile 2009, n. 538). Pres. Panunzio, Est. Plaisant - M.G. (avv.ti Corda e Rossi) c. Regione Autonoma della Sardegna (avv.ti Carrozza, Cerulli Irelli e Contu) - TAR SARDEGNA, Sez. II - 14 dicembre 2009, n. 2054

  2. AREE PROTETTE - Strumenti di pianificazione paesaggistica - Ordine di priorità - Piano paesaggistico e piano del parco - Art. 8, comma 2, lettera b), della legge della Regione Liguria 23 ottobre 2007, n. 34 - Illegittimità costituzionale. È inibito alle Regioni introdurre disposizioni che alterino l’ordine di priorità tra gli strumenti di pianificazione paesaggistica (e segnatamente tra il piano paesaggistico e il piano del parco), o, comunque, determinino un minor rigore di protezione ambientale poiché la tutela […] apprestata dallo Stato, nell’esercizio della sua competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente, viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano nelle materie di loro competenza (sentenza n. 378 del 2007). Ne deriva l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2, lettera b), della legge della Regione Liguria 23 ottobre 2007, n. 34, - laddove prevede che spetti al Piano del parco l’individuazione degli «interventi da assoggettare o meno al nulla osta di cui all’art. 21 della legge regionale n. 12 del 1995», nonché le ipotesi in cui lo stesso nulla osta possa essere acquisito mediante autocertificazione di un tecnico a ciò abilitato. Pres. Amirante, Est. Napolitano - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Liguria - CORTE COSTITUZIONALE - 29 ottobre 2009, n. 272 
  3. Opere di urbanizzazione primaria - Valutazione di incidenza sull’ambiente e sul paesaggio - Contesto ambientale complessivo. La valutazione dell’incidenza sull’ambiente e sul paesaggio di ogni opera di urbanizzazione primaria non può essere limitata esclusivamente all’area su cui ricade l’intervento ma deve essere necessariamente riferita al complessivo contesto ambientale (ivi compreso lo skyline) entro cui l’opera si inserisce (cfr. T.A.R. Campania Napoli Sez. IV Sent., 26.07.2007, n. 7082) (fattispecie relativa alla valutazione della compatibilità paesaggistica di un piano di lottizzazione). Pres. Urbano, Est. Cocomile - L.M.A. e altri (avv. Matassa) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato). T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. III - 28/05/2009, n.1274

  4. URBANISTICA ED EDILIZIA - Regione Puglia - Fascia costiera di 300 metri dal confine del demanio - L.r. n. 30/1990 - Vincolo di inedificabilità assoluta. Il vincolo imposto dall’art. 1 della L.R. Puglia n. 30 del 1990 (territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dal confine del demanio marittimo o dal ciglio più elevato sul mare) è un vincolo di inedificabilità assoluta, integrante la fattispecie impeditiva della sanatoria ex art. 33 della legge n. 47 del 1985. Pres. Urbano, Est. Giansante - R.M. (avv. Di Cagno) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato). T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. III - 12/05/2009, n.1077
  5. Regione Lombardia - Attività accessorie - Attività alberghiera e attività di ristorazione - Vincolo di accessorietà - Individuazione. Nel modulo procedimentale della conferenza di servizi i pareri o le intese di cui agli artt. 252 comma 4 del D.Lgs. 152/06 e 15 comma 4 del D.M. 471/1999 ben possono essere acquisiti all’interno della conferenza stessa, senza che in sede di adozione del provvedimento finale si debba procedere ad una nuova acquisizione. Del resto lo scopo del modulo procedimentale in esame è proprio quello di concentrare in un unico momento l’acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni coinvolte. Di ciò dovrebbe tuttavia essere adeguatamente dato atto nello stesso provvedimento, adempiendo così all’obbligo motivazionale di cui all’art. 14-ter, c. 6bis della L. n. 241/1990, in combinato disposto con l’art. 252, c. 6 d.lgs. n. 152/2006. Pres. Mosconi, Est. Morri - P. s.p.a. (avv.ti Grassi e Onofri) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e altri (Avv. Stato). T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 15/04/2009, n. 859
  6. Laghi - Art. 142, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 42/2004 - Estensione della tutela - Laghi artificiali - Rientrano - Origine geologica o umana - Irrilevanza - Preventiva verifica dell’esistenza di un lago - Stagni e laghi effimeri. La tutela dell’interesse paesaggistico ex art. 142, c. 1, lett. b) del d.lgs. n. 42/2004 è stato ricondotta dal Legislatore non solo ai “laghi naturali” ma a tutte quelle realtà geografiche le quali, secondo la letteratura scientifica, siano qualificabili come “laghi”, quindi anche a quelli artificiali. Con il che deve escludersi che una classificazione rapportata all’evento, geologico o meno, responsabile della formazione possa di per sé introdurre una diversificazione quanto ad insorgenza del vincolo, ben potendo quest’ultimo interessare anche un “lago artificiale” quale prodotto dell’attività umana di modifica del territorio (nella specie: riempimento di una cava dismessa). Una simile ricostruzione tuttavia presuppone in ogni caso il preliminare riscontro dell’esistenza di un “lago”: aspetto questo ancor più rilevante in tema di possibile configurabilità di un “lago artificiale” suscettivo di essere oggetto del vincolo diversamente da quanto potrà avvenire, ad esempio, per uno stagno o per un cd. “lago effimero”, riconducibili geograficamente a modeste depressioni territoriali di scarsa profondità, costituite da acque meteoriche. Pres. Speranza, Est. Scudeller - I. s.r.l. (avv. Soprano) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Sopraintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico delle Province di Caserta e Benevento (Avv. Stato). T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez.VIII - 27 febbraio 2009, n.1139

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