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DIRITTO
PROCESSUALE - Norme
tecniche di
attuazione del Piano paesaggistico regionale - Proprietari della aree
coinvolte
- Lesione diretta e attuale in assenza di atti applicativi -
Inconfigurabilità.
Le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, in
assenza
di atto applicativo, non comportano una lesione diretta e attuale della
sfera
giuridica dei privati proprietari delle aree coinvolte, salvo che
l’interessato
dimostri la diretta incidenza delle previsioni contestate sul bene di
sua
proprietà, anche senza l’interposizione di un atto applicativo (cfr.
T.A.R. Sardegna,
Sez. II, 4 dicembre 2006, n. 1035; T.A.R. Sardegna, Sez. II, 20 aprile
2009, n.
538). Pres. Panunzio, Est. Plaisant - M.G. (avv.ti Corda e Rossi) c.
Regione
Autonoma della Sardegna (avv.ti Carrozza, Cerulli Irelli e Contu) - TAR
SARDEGNA,
Sez. II - 14 dicembre 2009, n. 2054
- AREE
PROTETTE - Strumenti di
pianificazione paesaggistica - Ordine di priorità - Piano paesaggistico
e piano
del parco - Art. 8, comma 2, lettera b), della legge della Regione
Liguria 23
ottobre 2007, n. 34 - Illegittimità costituzionale. È
inibito alle
Regioni introdurre disposizioni che alterino l’ordine di priorità tra
gli
strumenti di pianificazione paesaggistica (e segnatamente tra il piano
paesaggistico e il piano del parco), o, comunque, determinino un minor
rigore
di protezione ambientale poiché la tutela […] apprestata dallo Stato,
nell’esercizio della sua competenza esclusiva in materia di tutela
dell’ambiente, viene a funzionare come un limite alla disciplina che le
Regioni
e le Province autonome dettano nelle materie di loro competenza
(sentenza n.
378 del 2007). Ne deriva l’illegittimità costituzionale dell’art. 8,
comma 2,
lettera b), della legge della Regione Liguria 23 ottobre 2007, n. 34, -
laddove
prevede che spetti al Piano del parco l’individuazione degli
«interventi da
assoggettare o meno al nulla osta di cui all’art. 21 della legge
regionale n.
12 del 1995», nonché le ipotesi in cui lo stesso nulla osta possa
essere
acquisito mediante autocertificazione di un tecnico a ciò abilitato.
Pres.
Amirante, Est. Napolitano - Presidente del Consiglio dei Ministri c.
Regione
Liguria - CORTE
COSTITUZIONALE - 29 ottobre 2009, n. 272
- Opere
di urbanizzazione primaria - Valutazione di incidenza sull’ambiente e
sul
paesaggio - Contesto ambientale complessivo.
La valutazione
dell’incidenza sull’ambiente e sul paesaggio di ogni opera di
urbanizzazione
primaria non può essere limitata esclusivamente all’area su cui ricade
l’intervento ma deve essere necessariamente riferita al complessivo
contesto
ambientale (ivi compreso lo skyline) entro cui l’opera si inserisce
(cfr.
T.A.R. Campania Napoli Sez. IV Sent., 26.07.2007, n. 7082) (fattispecie
relativa alla valutazione della compatibilità paesaggistica di un piano
di
lottizzazione). Pres. Urbano, Est. Cocomile - L.M.A. e altri (avv.
Matassa) c.
Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato). T.A.R.
PUGLIA, Bari, Sez. III - 28/05/2009, n.1274
- URBANISTICA
ED EDILIZIA - Regione
Puglia - Fascia costiera di 300 metri dal confine del demanio - L.r. n.
30/1990
- Vincolo di inedificabilità assoluta.
Il vincolo imposto dall’art. 1 della
L.R. Puglia n. 30 del 1990 (territori costieri compresi in una fascia
della
profondità di 300 metri dal confine del demanio marittimo o dal ciglio
più
elevato sul mare) è un vincolo di inedificabilità assoluta, integrante
la
fattispecie impeditiva della sanatoria ex art. 33 della legge n. 47 del
1985.
Pres. Urbano, Est. Giansante - R.M. (avv. Di Cagno) c. Ministero per i
Beni e
le Attività Culturali (Avv. Stato). T.A.R. PUGLIA,
Bari, Sez. III - 12/05/2009, n.1077
- Regione
Lombardia - Attività
accessorie - Attività alberghiera e attività di ristorazione - Vincolo
di
accessorietà - Individuazione.
Nel modulo procedimentale della
conferenza di servizi i pareri o le intese di cui agli artt. 252 comma
4 del
D.Lgs. 152/06 e 15 comma 4 del D.M. 471/1999 ben possono essere
acquisiti
all’interno della conferenza stessa, senza che in sede di adozione del
provvedimento finale si debba procedere ad una nuova acquisizione. Del
resto lo
scopo del modulo procedimentale in esame è proprio quello di
concentrare in un
unico momento l’acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque
denominati,
delle amministrazioni coinvolte. Di ciò dovrebbe tuttavia essere
adeguatamente
dato atto nello stesso provvedimento, adempiendo così all’obbligo
motivazionale
di cui all’art. 14-ter, c. 6bis della L. n. 241/1990, in combinato
disposto con
l’art. 252, c. 6 d.lgs. n. 152/2006. Pres. Mosconi, Est. Morri - P.
s.p.a.
(avv.ti Grassi e Onofri) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare e altri (Avv. Stato). T.A.R. LOMBARDIA,
Brescia, Sez. I - 15/04/2009, n. 859
- Laghi
- Art. 142, c.
1, lett. b) d.lgs. n. 42/2004 - Estensione della tutela - Laghi
artificiali -
Rientrano - Origine geologica o umana - Irrilevanza - Preventiva
verifica
dell’esistenza di un lago - Stagni e laghi effimeri.
La tutela
dell’interesse paesaggistico ex art. 142, c. 1, lett. b) del d.lgs. n.
42/2004
è stato ricondotta dal Legislatore non solo ai “laghi naturali” ma a
tutte
quelle realtà geografiche le quali, secondo la letteratura scientifica,
siano
qualificabili come “laghi”, quindi anche a quelli artificiali. Con il
che deve
escludersi che una classificazione rapportata all’evento, geologico o
meno,
responsabile della formazione possa di per sé introdurre una
diversificazione
quanto ad insorgenza del vincolo, ben potendo quest’ultimo interessare
anche un
“lago artificiale” quale prodotto dell’attività umana di modifica del
territorio (nella specie: riempimento di una cava dismessa). Una simile
ricostruzione tuttavia presuppone in ogni caso il preliminare riscontro
dell’esistenza di un “lago”: aspetto questo ancor più rilevante in tema
di
possibile configurabilità di un “lago artificiale” suscettivo di essere
oggetto
del vincolo diversamente da quanto potrà avvenire, ad esempio, per uno
stagno o
per un cd. “lago effimero”, riconducibili geograficamente a modeste
depressioni
territoriali di scarsa profondità, costituite da acque meteoriche.
Pres.
Speranza, Est. Scudeller - I. s.r.l. (avv. Soprano) c. Ministero per i
Beni e
le Attività Culturali, Sopraintendenza per i Beni Architettonici e per
il
Paesaggio, per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico
delle
Province di Caserta e Benevento (Avv. Stato). T.A.R. CAMPANIA, Napoli,
Sez.VIII - 27 febbraio 2009, n.1139
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