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- ENERGIA
- Art. 12, c. 10, d.lgs. n. 387/2003 - Autorizzazione per
l’installazione di
impianti alimentati da fonti rinnovabili - Finalità precipua di tutela
del
paesaggio - Espressione di competenza statale - Norma incidente su
materie
attribuite alla competenza concorrente - Regioni - Individuazione di
criteri
per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti - Non compete.
L'art. 12, comma 10, del
d.lgs. n. 387 del 2003 prevede che «In Conferenza unificata, su
proposta del
Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e
della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività
culturali,
si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui
al comma
3», relativo al rilascio dell'autorizzazione per l'installazione di
impianti
alimentati da fonti rinnovabili. Tale disposizione è da ritenersi
espressione
della competenza statale in materia di tutela dell'ambiente, in quanto,
inserita nell'ambito della disciplina relativa ai procedimenti sopra
cennati,
ha quale precipua finalità quella di proteggere il paesaggio. Il
legislatore,
infatti, oltre a prevedere il coinvolgimento del Ministro dell'ambiente
e della
tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività
culturali, ha
espressamente sancito, nella medesima norma, che le linee guida «sono
volte, in
particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con
specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio». La prevalenza
della
tutela paesaggistica perseguita dalla disposizione in esame, non
esclude che
essa, in quanto inserita nella più ampia disciplina di semplificazione
delle
procedure autorizzative all'installazione di impianti alimentati da
fonti
rinnovabili, incida anche su altre materie (produzione trasporto e
distribuzione di energia, governo del territorio) attribuite alla
competenza
concorrente. La presenza delle indicate diverse competenze legislative
giustifica il richiamo alla Conferenza unificata, ma non consente alle
Regioni,
proprio in considerazione del preminente interesse di tutela ambientale
perseguito
dalla disposizione statale, di provvedere autonomamente alla
individuazione di
criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti
alimentati da
fonti di energia alternativa. Pres. Amirante, Est. Saulle - Q.l.c.
sollevata
con ordinanza del TAR Basilicata del 14 aprile 2009 - CORTE
COSTITUZIONALE - 29/05/2009, n. 166
- ENERGIA
- Interesse paesaggistico e interesse ambientale - Comparazione - Fonti
di
energia alternativa (energia eolica) - Grave e irreversibile impatto
paesaggistico - Protocollo di Kyoto - Convenzioni internazionali volte
alla
salvaguardia del paesaggio - Conflitto tra tutela paesaggio e tutela
dell’ambiente - Ponderazione comparativa, in concreto, di tutti gli
interessi
coinvolti.
Alla concezione totalizzante dell’interesse paesaggistico, oggetto di
recente e
condivisibile revisione critica, non può sostituirsi una nuova
concezione
totalizzante dell’interesse ambientale che ne postuli la tutela “ad
ogni costo”
anche mediante lo sviluppo di fonti di energia alternativa idonee ad
operare
una riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra ma di grave ed
irreversibile impatto paesaggistico, perché se la riduzione delle
emissioni
attraverso la ricerca, promozione, sviluppo e maggiore utilizzazione di
fonti
energetiche rinnovabili e di tecnologie avanzate e compatibili con
l'ambiente,
tra le quali rientrano gli impianti eolici, costituisce un impegno
internazionale assunto dallo Stato italiano e recepito nell'ordinamento
statale
dalla l. 1 giugno 2002 n. 120 (concernente "Ratifica ed esecuzione del
Protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti
climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997), come non mancata di
ricordare un
significativo indirizzo giurisprudenziale, è parimenti vero che anche
la
salvaguardia del Paesaggio costituisce oggetto di impegni assunti
dall’Italia
in sede internazionale (cfr. Convenzione Europea del Paesaggio promossa
dal
Consiglio d’Europa e firmata a Firenze il 20 ottobre 2000 ratificata
con legge
9 gennaio 2006, n. 14) sicchè il conflitto tra tutela paesaggio e
tutela
dell’ambiente (e indirettamente della salute) non può essere risolto in
forza
di una nuova aprioristica gerarchia che inverte la scala di valori (non
configurabile neppure invocando la rafforzata cogenza degli obblighi
assunti in
forza di convenzioni internazionali di cui si giovano come detto sia i
valori
paesaggistici che quelli ambientali), ma deve essere necessariamente
operato in
concreto, attraverso una ponderazione comparativa di tutti gli
interessi
coinvolti, non potendosi configurare alcuna preminenza valoriale né in
un senso
(a favore del paesaggio) né nell’altro (a favore dell’ambiente e del
diritto
alla salute o del diritto di intrapresa economica). Pres. Giaccardi,
Est.
Monteferrante - Associazione Italia Nostra (avv.ti Medugno e De Rosa)
c.
Regione Molise (avv. Colalillo) e Ministero per i Beni e le Attività
Culturali
(Avv. Stato).
T.A.R.
MOLISE, Sez. I - 08/04/2009, n. 115
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sentenze.
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