Giurisprudenza
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Beni culturali e ambientali - Boschi e foreste
(Sentenze pronunciate nell'anno 2009 della Cassazione, del Consiglio di Stato e del TAR)
 Parti e argomenti della scheda:
Le massime visualizzabili in questa pagina, relative all'anno 2009, riguardano la giurisprudenza sulle aree boscate, sui danneggiamentri e i consgeuenti reati possibili e sulle sanatorie ammesse dalle vigenti disposizioni legislative. 
  1. Boschi e foreste - Taglio di bosco autorizzato
  2. Urbanistica ed edilizia - Boschi - Sanatoria paesaggistica
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  1. BOSCHI E FORESTE - Taglio di bosco autorizzato - Danneggiamento ceppaie - Reato di cui all'art. 181 D.L.vo n 42/2004 - Configurabilità. In materia di tutela ambientale, qualsiasi modificazione del territorio, al di fuori delle ipotesi consentite, purché astrattamente idonea a ledere il bene protetto, configura il reato di cui all'articolo 181 del decreto legislativo n 42 del 2004. Quindi anche il decespugliamento, il disboscamento, il taglio o la distruzione di ceppaie, al di fuori di qualsiasi pratica colturale ed in assenza di autorizzazione o in difformità da essa, configura il reato di cui all'articolo 181 del decreto legislativo n 42 del 2004 (cfr Cass. n. 29483/2004, Cass. n. 35689/2004, Cass. n. 16036/2006). Il possesso dell’autorizzazione per il taglio di un bosco non legittima il danneggiamento delle ceppaie. Pres. Onorato, Est. Petti, Ric. Somà. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 13/05/2009 (Ud. 25/03/2009), Sentenza n. 20138

  2. URBANISTICA ED EDILIZIA - BOSCHI - Sanatoria paesaggistica - Art. 1 c. 37 L. n. 308/2004 - Certificato di compatibilità paesaggistica - Opere particolarmente aggressive dell'ambiente - Autorizzazione preventiva - Necessità - Fattispecie: taglio di un bosco e sistemazione di serbatoi. Sono suscettibili di sanatoria paesaggistica a norma dell'articolo 1 comma 37 della legge n.308/2004 solo le opere che in origine sarebbero assentibili perché compatibili con il paesaggio. Nella fattispecie il certificato di compatibilità paesaggistica era subordinato alla sistemazione dei serbatoi in un luogo privo di vegetazione ed al rinverdimento delle zone di manovra al termine delle operazioni. Orbene, il taglio di un bosco non può considerarsi sanato per effetto dell’imposizione dell' obbligo del rinverdimento trattandosi d'intervento che ha già deturpato il paesaggio e quindi non si può parlare d'intervento "ab origine" compatibile con il paesaggio. Le opere particolarmente aggressive dell'ambiente devono essere autorizzate preventivamente, in quanto è prima della loro realizzazione che l'autorità amministrativa deve essere posta in condizione di valutare l'effettiva loro necessità. L'autorizzazione al taglio ed all’allargamento del sentiero doveva essere chiesta preventivamente e poteva essere accordata solo previa comparazione degli eventuali interessi contrapposti I ricorrenti, anziché chiedere la preventiva autorizzazione, hanno preferito porre l'autorità di fronte al fatto compiuto. Pres. Onorato, Est. Petti, Ric. Bucciarelli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 07/05/2009 (Ud. 24/03/2009), Sentenza n. 19081

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