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BOSCHI
E FORESTE - Taglio di bosco autorizzato - Danneggiamento ceppaie -
Reato di cui
all'art. 181 D.L.vo n 42/2004 - Configurabilità. In
materia di tutela
ambientale, qualsiasi modificazione del territorio, al di fuori delle
ipotesi
consentite, purché astrattamente idonea a ledere il bene protetto,
configura il
reato di cui all'articolo 181 del decreto legislativo n 42 del 2004.
Quindi
anche il decespugliamento, il disboscamento, il taglio o la distruzione
di
ceppaie, al di fuori di qualsiasi pratica colturale ed in assenza di
autorizzazione o in difformità da essa, configura il reato di cui
all'articolo
181 del decreto legislativo n 42 del 2004 (cfr Cass. n. 29483/2004,
Cass. n.
35689/2004, Cass. n. 16036/2006). Il possesso dell’autorizzazione per
il taglio
di un bosco non legittima il danneggiamento delle ceppaie. Pres.
Onorato, Est.
Petti, Ric. Somà. CORTE
DI CASSAZIONE
PENALE, Sez. III, 13/05/2009 (Ud. 25/03/2009), Sentenza n. 20138
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URBANISTICA
ED EDILIZIA - BOSCHI - Sanatoria paesaggistica - Art. 1 c. 37 L. n.
308/2004 -
Certificato di compatibilità paesaggistica - Opere particolarmente
aggressive
dell'ambiente - Autorizzazione preventiva - Necessità - Fattispecie:
taglio di
un bosco e sistemazione di serbatoi. Sono
suscettibili di sanatoria paesaggistica a
norma dell'articolo 1 comma 37 della legge n.308/2004 solo le opere che
in
origine sarebbero assentibili perché compatibili con il paesaggio.
Nella
fattispecie il certificato di compatibilità paesaggistica era
subordinato alla
sistemazione dei serbatoi in un luogo privo di vegetazione ed al
rinverdimento
delle zone di manovra al termine delle operazioni. Orbene, il taglio di
un
bosco non può considerarsi sanato per effetto dell’imposizione
dell'
obbligo del rinverdimento trattandosi d'intervento che ha già deturpato
il
paesaggio e quindi non si può parlare d'intervento "ab origine"
compatibile con il paesaggio. Le opere particolarmente aggressive
dell'ambiente
devono essere autorizzate preventivamente, in quanto è prima della loro
realizzazione che l'autorità amministrativa deve essere posta in
condizione di
valutare l'effettiva loro necessità. L'autorizzazione al taglio ed
all’allargamento
del sentiero doveva essere chiesta preventivamente e poteva essere
accordata
solo previa comparazione degli eventuali interessi contrapposti I
ricorrenti,
anziché chiedere la preventiva autorizzazione, hanno preferito porre
l'autorità
di fronte al fatto compiuto. Pres. Onorato, Est. Petti, Ric.
Bucciarelli. CORTE
DI CASSAZIONE
PENALE, Sez. III, 07/05/2009 (Ud. 24/03/2009), Sentenza n. 19081
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