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Beni culturali e ambientali - Autorizzazioni
(Sentenze pronunciate nell'anno 2009 della Cassazione, del Consiglio di Stato e del TAR)
 Parti e argomenti della scheda: 
Le massime di questa pagina, riferite all'anno 2009, trattano delle autorizzazioni necessarie per costruire nelle zone protette. I giudici si pronunciano nel senso che qualsiasi intervento, anche se provvisorio, che alteri l'aspetto del paesaggio è soggetto ad autorizzazione.
  1. Diritto urbanistico - Rimozione delle barriere architettoniche
  2. Realizzazione di un parcheggio nei pressi di un luogo di culto
  3. Intervento di mera manutenzione che alteri l'aspetto esteriore dell’edificio
  4. Urbanistica ed edilizia - Interventi edilizi in zone paesaggisticamente vincolate
  5. Art. 36 T.U. edilizia - Accertamento di conformità
  6. Rifiuti - Gestione di un impianto di rifiuti
  7. Nulla osta paesaggistico - Provvedimenti negativi
  8. Urbanistica ed edilizia - Struttura c.d. "provvisoria"
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  1. DIRITTO URBANISTICO - Rimozione delle barriere architettoniche in ipotesi di immobile soggetto a vincolo paesaggistico - Silenzio assenso - Rapporto tra l’art. 4 della L. n. 13/89 e l’art. 20 L. n. 241/90, come riformulato ex L. n. 15/2005. Come si evince dai commi 1 e 2 dell’art. 4 della l. n. 13/1989, gli interventi per la rimozione delle barriere architettoniche “ove l'immobile sia soggetto al vincolo di cui all'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497” (cioè il vincolo paesaggistico) “le regioni, o le autorità da esse subdelegate, competenti al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 della citata legge, provvedono entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione della domanda, anche impartendo, ove necessario, apposite prescrizioni” (comma 1). La mancata pronuncia nel termine di cui al comma 1 equivale ad assenso (comma 2). Atteso il tenore delle norme sopra citate, non può dubitarsi del fatto che il legislatore abbia previsto un’ipotesi di silenzio assenso. E’ noto che la riforma dell’art. 20, c. 4 della L. n. 241/90, di cui alla L. n. 15/2005, ha generalizzato le ipotesi di silenzio assenso, prevedendo però (comma 4) una serie di materie in cui esso è escluso; sicché l’istituto del silenzio assenso non è applicabile, tra gli altri, “agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico”. Tuttavia, non solo l’art. 4 l. n. 13/1989 è norma speciale rispetto all’art. 20 co. 4 l. n. 241/1990; ma le eccezioni alla regola generale del silenzio assenso sopra indicate comportano solo che nelle materie suddette non sia applicabile in modo automatico la regola generale del silenzio assenso, e non già l’impossibilità in assoluto di prevedere speciali ipotesi di silenzio assenso, con norme puntuali anziché con previsione generalizzata. Pres. Veneziano, Est. Passarelli Di Napoli - C.A. (avv. Di Martino) c. Comune di Vico Equense (avv. Pasetto) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VII - 16 dicembre 2009, n. 8834

  2. Realizzazione di un parcheggio nei pressi di un luogo di culto - Parere negativo - Concertazione con le autorità religiose ex art. 19 d.lgs. n. 490/99 - Necessità - Esclusione. Il parere negativo sulla realizzazione di un parcheggio nei pressi di un edificio di culto non è certamente atto che possa interferire con l’esercizio del culto e che, in quanto tale, necessiti quella forma di “concertazione” prevista dall’art. 19 del d.lgs. n. 490/99, la cui evidente ratio è quella di contemperare gli interessi religiosi di cui l’autorità ecclesiastica si fa portatrice con quelli culturali la cui tutela è rimessa alle autorità civili. In nessun modo la mancata realizzazione del parcheggio può infatti impedire o limitare l’accesso dei fedeli alle funzioni religiose ed, in generale, essere d’impedimento o di ostacolo al culto; né alla norma può darsi la portata amplissima secondo cui l’ambito riconnesso alle esigenze del culto è talmente vasto da ricomprendere persino l’esistenza di una infrastruttura che non ha attinenza diretta alle funzioni religiose, quale un parcheggio seminterrato nelle vicinanze della chiesa. Pres. Nappi, Est. D’Alessandri - Ordine C. (avv. Ursini) c. Soprint. Bb Aa-Paesaggio Patrim. Storico Art.Demoetnoantrop. (avv. D’amico). T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. IV - 01/07/2009, n. 3623
  3. Intervento di mera manutenzione che alteri l'aspetto esteriore dell’edificio - Autorizzazione - Necessità - Art 149 c. 1° lett. a) D. L.vo n. 42/2004. Nelle zone paesaggisticamente vincolate, qualsiasi intervento anche di mera manutenzione che alteri l'aspetto esteriore di un edificio deve essere autorizzato essendo esenti solo quegli interventi che non modifichino l'aspetto esteriore degli edifici (art 149 comma primo lettera a) del decreto legislativo n 42 del 2004). Pres. De Maio, Est. Petti, Ric. Lefons. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 26/06/2009 (Ud. 19/05/2009), Sentenza n. 26566
  4. URBANISTICA ED EDILIZIA - Interventi edilizi in zone paesaggisticamente vincolate - Autorizzazione preventiva - Necessità - Art. 181 d. L.vo n.42/2004 (prima art. 163 D. L.vo n. 490/1999). L'art. 181 decreto legislativo n 42 del 2004 (prima articolo 163 del decreto legislativo n 490 del 1999), in zone paesaggisticamente vincolate, vieta l'esecuzione di qualsiasi lavoro senza la prescritta autorizzazione. La norma, a differenza degli interventi edilizi, non distingue tra la difformità totale o parziale o tra variazione essenziale o non essenziale. Qualsiasi modificazione del territorio, realizzata in assenza del nulla osta o in difformità da esso, configura il reato a condizione che si tratti di modificazione, anche minima, ma astrattamente idonea a ledere il bene oggetto di tutela.CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 07/05/2009 (Ud. 24/03/2009), Sentenza n. 19081 Pres. Onorato, Est. Petti, Ric. Bucciarelli.
  5. Art. 36 T.U. edilizia - Accertamento di conformità - Opere realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico - Art. 146 d.lgs. n. 42/2004 - Autorizzazione paesaggistica ex post - Esclusione. La procedura di accertamento di conformità divisata dall’art. 36 del T.U. sull’edilizia di cui al D.P.R. n. 380 del 2001 è inapplicabile al caso di opere realizzate in zona sottoposta a vincolo paesistico, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 146 del D. L.vo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali): e ciò perché per le opere comportanti aumento di volumetria l’autorizzazione paesaggistica - la quale ovviamente condiziona l’accertamento - non può essere rilasciata ex post dall’autorità preposta alla tutela del vincolo. (C.d.S., Sez. IV, 8 ottobre 2007, n. 5203; cfr., altresì, Tar Campania, Napoli, Sez. VI, 25 ottobre 2006, n. 8977). Pres. Nappi, Est. Pasanisi - D.G.C. (avv. Di Vicino) c. Comune di Napoli (avv.ti Tarallo, Accattatis Chalons D’Oranges, Andreottola, Carpentieri, Crimaldi, Cuomo, Furnari, Pizza, Pulcini, Ricci e Romano). T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. IV - 05/05/2009, n. 2358
  6. RIFIUTI - Gestione di un impianto di rifiuti - Rinnovo dell'autorizzazione - Area vincolata - Nulla osta dell'amministrazione competente - Necessità. Il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto, deve essere sostanzialmente equiparato ad una nuova autorizzazione, sicché non appare dubbio che l'autorizzazione medesima debba essere preceduta dal nulla osta dell'amministrazione competente alla tutela del vincolo, anche se imposto successivamente all'inizio dell'attività. Pres. Onorato, Est. Lombardi, Ric. Puccio. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 04/03/2009 (Ud. 29/01/2009), Sentenza n. 9847

  7. Nulla osta paesaggistico - Provvedimenti negativi - Motivazione - Requisiti. In relazione a provvedimenti negativi in materia di nulla osta paesaggistico l'Amministrazione è certamente tenuta a motivare in modo esaustivo circa la concreta incompatibilità del progetto sottoposto all'esame con i valori paesaggistici tutelati, indicando le specifiche ragioni per le quali le opere edilizie considerate non si ritengono adeguate alla caratteristiche ambientali protette, motivazione questa che deve essere ancor più pregnante nel caso in cui si operi nell'ambito di vincolo generalizzato, onde evitare una generica insanabilità delle opere, e anche nel caso in cui il diniego di "condono" intervenga dopo molto tempo dalla presentazione della relativa domanda (cfr. Cons. Stato, VI, 8 maggio 2008, n.2111). Pres. De Zotti, Est. Perrelli - B.F. (avv. Ciatara) c. Comune di Venezia (avv.ti Gidoni e Morino) e Provincia di Venezia (avv.ti Brusegan e De Benetti). T.A.R. VENETO, Sez. III - 19 febbraio 2009, n.453
  8. URBANISTICA ED EDILIZIA - Struttura c.d. "provvisoria" - Cassoni di camion adibiti ad abitazione, depositi, servizi igienici ecc. - Necessità del nulla osta e del permesso di costruire - Presupposti. L'articolo 181 del decreto legislativo n 42 del 2004, già articolo 163 del decreto legislativo n 490 del 1999, fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 149 decreto n 42 del 2004, vieta senza la prescritta autorizzazione o in difformità da essa lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici. La norma non distingue tra difformità totale o parziale dall'autorizzazione o tra opere precarie e non precarie, ma richiede solo che l'intervento sia astrattamente idoneo a ledere il bene protetto. Quindi anche una struttura provvisoria, se idonea astrattamente a ledere il bene tutelato dalla norma, richiede il nulla osta dell'autorità preposta alla tutela del vincolo. Nella specie, a norma dell'articolo 3 n.5 del testo unico sull'edilizia anche i "cassoni di camion" se adibiti ad abitazione, depositi, servizi igienici ecc. rientrano nella previsione di cui all'articolo 3 del testo unico sull'edilizia considerandoli nuova costruzione per la quale è necessario il permesso di costruire. Pres. Altieri, Est. Petti, Ric. Pistelli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 26/01/2009 (Ud. 17/12/2008), Sentenza n. 3475

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