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- DIRITTO
URBANISTICO - Rimozione delle
barriere architettoniche in ipotesi di immobile soggetto a vincolo
paesaggistico - Silenzio assenso - Rapporto tra l’art. 4 della L. n.
13/89 e
l’art. 20 L. n. 241/90, come riformulato ex L. n. 15/2005. Come
si evince dai
commi 1 e 2 dell’art. 4 della l. n. 13/1989, gli interventi per la
rimozione
delle barriere architettoniche “ove l'immobile sia soggetto al vincolo
di cui
all'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497” (cioè il vincolo
paesaggistico) “le regioni, o le autorità da esse subdelegate,
competenti al
rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 della citata legge,
provvedono entro il termine perentorio di novanta giorni dalla
presentazione
della domanda, anche impartendo, ove necessario, apposite prescrizioni”
(comma
1). La mancata pronuncia nel termine di cui al comma 1 equivale ad
assenso
(comma 2). Atteso il tenore delle norme sopra citate, non può dubitarsi
del
fatto che il legislatore abbia previsto un’ipotesi di silenzio assenso.
E’ noto
che la riforma dell’art. 20, c. 4 della L. n. 241/90, di cui alla L. n.
15/2005, ha generalizzato le ipotesi di silenzio assenso, prevedendo
però
(comma 4) una serie di materie in cui esso è escluso; sicché l’istituto
del
silenzio assenso non è applicabile, tra gli altri, “agli atti e
procedimenti
riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico”. Tuttavia, non
solo l’art.
4 l. n. 13/1989 è norma speciale rispetto all’art. 20 co. 4 l. n.
241/1990; ma
le eccezioni alla regola generale del silenzio assenso sopra indicate
comportano solo che nelle materie suddette non sia applicabile in modo
automatico la regola generale del silenzio assenso, e non già
l’impossibilità
in assoluto di prevedere speciali ipotesi di silenzio assenso, con
norme
puntuali anziché con previsione generalizzata. Pres. Veneziano, Est.
Passarelli
Di Napoli - C.A. (avv. Di Martino) c. Comune di Vico Equense (avv.
Pasetto) - TAR
CAMPANIA,
Napoli, Sez. VII - 16 dicembre 2009, n. 8834
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Realizzazione
di un parcheggio nei pressi di un luogo di culto - Parere negativo -
Concertazione con le autorità religiose ex art. 19 d.lgs. n. 490/99 -
Necessità
- Esclusione.
Il parere negativo sulla realizzazione di un parcheggio nei pressi di
un
edificio di culto non è certamente atto che possa interferire con
l’esercizio
del culto e che, in quanto tale, necessiti quella forma di
“concertazione”
prevista dall’art. 19 del d.lgs. n. 490/99, la cui evidente ratio
è
quella di contemperare gli interessi religiosi di cui l’autorità
ecclesiastica
si fa portatrice con quelli culturali la cui tutela è rimessa alle
autorità
civili. In nessun modo la mancata realizzazione del parcheggio può
infatti
impedire o limitare l’accesso dei fedeli alle funzioni religiose ed, in
generale, essere d’impedimento o di ostacolo al culto; né alla norma
può darsi
la portata amplissima secondo cui l’ambito riconnesso alle esigenze del
culto è
talmente vasto da ricomprendere persino l’esistenza di una
infrastruttura che
non ha attinenza diretta alle funzioni religiose, quale un parcheggio
seminterrato nelle vicinanze della chiesa. Pres. Nappi, Est.
D’Alessandri -
Ordine C. (avv. Ursini) c. Soprint. Bb Aa-Paesaggio Patrim. Storico
Art.Demoetnoantrop. (avv. D’amico). T.A.R.
CAMPANIA, Napoli, Sez. IV - 01/07/2009, n.
3623
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Intervento
di mera manutenzione che alteri l'aspetto esteriore dell’edificio -
Autorizzazione - Necessità - Art 149 c. 1° lett. a) D. L.vo n. 42/2004.
Nelle zone
paesaggisticamente vincolate, qualsiasi intervento anche di mera
manutenzione
che alteri l'aspetto esteriore di un edificio deve essere autorizzato
essendo
esenti solo quegli interventi che non modifichino l'aspetto esteriore
degli
edifici (art 149 comma primo lettera a) del decreto legislativo n 42
del 2004).
Pres. De Maio, Est. Petti, Ric. Lefons. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 26/06/2009 (Ud.
19/05/2009), Sentenza n. 26566
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URBANISTICA
ED EDILIZIA - Interventi edilizi in zone paesaggisticamente vincolate -
Autorizzazione
preventiva - Necessità - Art. 181 d. L.vo n.42/2004 (prima art. 163 D.
L.vo n.
490/1999).
L'art. 181 decreto legislativo n 42 del 2004 (prima articolo 163 del
decreto
legislativo n 490 del 1999), in zone paesaggisticamente vincolate,
vieta l'esecuzione
di qualsiasi lavoro senza la prescritta autorizzazione. La norma, a
differenza
degli interventi edilizi, non distingue tra la difformità totale o
parziale o
tra variazione essenziale o non essenziale. Qualsiasi modificazione del
territorio, realizzata in assenza del nulla osta o in difformità da
esso,
configura il reato a condizione che si tratti di modificazione, anche
minima,
ma astrattamente idonea a ledere il bene oggetto di tutela.CORTE DI
CASSAZIONE
PENALE, Sez. III, 07/05/2009 (Ud. 24/03/2009), Sentenza n. 19081 Pres.
Onorato, Est.
Petti, Ric. Bucciarelli.
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Art.
36 T.U. edilizia - Accertamento
di conformità - Opere realizzate in zona sottoposta a vincolo
paesaggistico -
Art. 146 d.lgs. n. 42/2004 - Autorizzazione paesaggistica ex post -
Esclusione.
La procedura di accertamento
di conformità divisata dall’art. 36 del T.U. sull’edilizia di cui al
D.P.R. n.
380 del 2001 è inapplicabile al caso di opere realizzate in zona
sottoposta a
vincolo paesistico, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 146
del D.
L.vo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali): e ciò perché
per le
opere comportanti aumento di volumetria l’autorizzazione paesaggistica
- la
quale ovviamente condiziona l’accertamento - non può essere rilasciata ex
post dall’autorità preposta alla tutela del vincolo. (C.d.S.,
Sez. IV, 8
ottobre 2007, n. 5203; cfr., altresì, Tar Campania, Napoli, Sez. VI, 25
ottobre
2006, n. 8977). Pres. Nappi, Est. Pasanisi - D.G.C. (avv. Di Vicino) c.
Comune
di Napoli (avv.ti Tarallo, Accattatis Chalons D’Oranges, Andreottola,
Carpentieri,
Crimaldi, Cuomo, Furnari, Pizza, Pulcini, Ricci e Romano). T.A.R. CAMPANIA,
Napoli, Sez. IV - 05/05/2009, n. 2358
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RIFIUTI
- Gestione di un impianto di rifiuti - Rinnovo dell'autorizzazione -
Area
vincolata - Nulla osta dell'amministrazione competente - Necessità. Il
rinnovo
dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto, deve essere
sostanzialmente
equiparato ad una nuova autorizzazione, sicché non appare dubbio che
l'autorizzazione medesima debba essere preceduta dal nulla osta
dell'amministrazione competente alla tutela del vincolo, anche se
imposto
successivamente all'inizio dell'attività. Pres. Onorato, Est. Lombardi,
Ric.
Puccio. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 04/03/2009 (Ud.
29/01/2009), Sentenza n. 9847
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Nulla
osta paesaggistico - Provvedimenti negativi - Motivazione - Requisiti.
In relazione a
provvedimenti negativi in materia di nulla osta paesaggistico
l'Amministrazione
è certamente tenuta a motivare in modo esaustivo circa la concreta
incompatibilità del progetto sottoposto all'esame con i valori
paesaggistici
tutelati, indicando le specifiche ragioni per le quali le opere
edilizie
considerate non si ritengono adeguate alla caratteristiche ambientali
protette,
motivazione questa che deve essere ancor più pregnante nel caso in cui
si operi
nell'ambito di vincolo generalizzato, onde evitare una generica
insanabilità
delle opere, e anche nel caso in cui il diniego di "condono"
intervenga dopo molto tempo dalla presentazione della relativa domanda
(cfr.
Cons. Stato, VI, 8 maggio 2008, n.2111). Pres. De Zotti, Est. Perrelli
- B.F.
(avv. Ciatara) c. Comune di Venezia (avv.ti Gidoni e Morino) e
Provincia di
Venezia (avv.ti Brusegan e De Benetti). T.A.R.
VENETO, Sez. III - 19 febbraio 2009, n.453
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URBANISTICA
ED
EDILIZIA - Struttura c.d. "provvisoria" - Cassoni di camion adibiti
ad abitazione, depositi, servizi igienici ecc. - Necessità del nulla
osta e del
permesso di costruire - Presupposti. L'articolo
181 del decreto legislativo
n 42 del 2004, già articolo 163 del decreto legislativo n 490 del 1999,
fatta
eccezione per gli interventi di cui all'articolo 149 decreto n 42 del
2004,
vieta senza la prescritta autorizzazione o in difformità da essa lavori
di
qualsiasi genere su beni paesaggistici. La norma non distingue tra
difformità
totale o parziale dall'autorizzazione o tra opere precarie e non
precarie, ma
richiede solo che l'intervento sia astrattamente idoneo a ledere il
bene
protetto. Quindi anche una struttura provvisoria, se idonea
astrattamente a
ledere il bene tutelato dalla norma, richiede il nulla osta
dell'autorità
preposta alla tutela del vincolo. Nella specie, a norma dell'articolo 3
n.5 del
testo unico sull'edilizia anche i "cassoni di camion" se adibiti ad
abitazione, depositi, servizi igienici ecc. rientrano nella previsione
di cui
all'articolo 3 del testo unico sull'edilizia considerandoli nuova
costruzione
per la quale è necessario il permesso di costruire. Pres. Altieri, Est.
Petti,
Ric. Pistelli. CORTE
DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 26/01/2009 (Ud. 17/12/2008),
Sentenza n. 3475
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