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Edilizia - Volumi tecnici, definizioni e permessi
(Sentenze pronunciate nell'anno 2008 della Cassazione, del Consiglio di Stato e del TAR)
 Parti e argomenti della scheda: 
Le pronunce di questa pagina, si tratta di massime dell'anno 2008, riguardano i volumi tecnici. Che cosa bisogna intendere per essi secondo la normativa al riguardo e quale destinazione d'uso debbano avere in una costruzione. Ciò che, invece, è vietato.
  1. Trasformazione di un sottotetto in mansarda - Permesso di costruire
  2. Volumi tecnici - Nozione - Fattispecie: Trasformazione di un sottotetto in mansarda
  3. Trasformazione abusiva di volumi tecnici in abitativi
  4. Volumi tecnici - Definizione - Utilizzabilità - Limiti imposti dalle norme urbanistiche
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  1. Trasformazione di un sottotetto in mansarda - Permesso di costruire - Necessità - C.d. "volumi tecnici" - Nozione. La trasformazione di un sottotetto in mansarda costituisce mutamento della destinazione d'uso dell'immobile per il quale è necessario il rilascio del permesso di costruire e legittima l'emissione del provvedimento di sequestro preventivo. I c.d. "volumi tecnici" sono quelli esclusivamente adibiti alla sistemazione di impianti aventi un rapporto di strumentalità necessaria con l'utilizzo della costruzione e che non possono essere ubicati all'interno della parte abitativa (cfr. Cons. Stato, Sez. 5, 13/5/1997 n. 483). Pres. Altieri, Est. Sensini, Ric. Carducci. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 3/10/2008 (Ud. 19/06/2008), Sentenza n. 37566
  2. Volumi tecnici - Nozione - Fattispecie: Trasformazione di un sottotetto in mansarda. I "volumi tecnici" sono i volumi - non utilizzabili né adattabili ad uso abitativo strettamente necessari a contenere ed a consentire l'eccesso di quelle parti degli impianti tecnici che non possono, per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare allocazione all'interno della parte abitativa dell'edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche. Pres. Altieri, Est. Fiale, Ric. Ronconi. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 3/10/2008 (Ud. 16/04/2008), Sentenza n. 37575
  3. Trasformazione abusiva di volumi tecnici in abitativi - Art.20, lett.b) L. n.47/1985 e succ. mod. - Configurabilità. La realizzazione di vani abitativi in numero maggiore di quelli autorizzati, con abusiva trasformazione di volumi tecnici in superfici e volumi destinati ad uso abitativo, non integra affatto una ipotesi di aumento delle "cubature accessorie" o di "diversa distribuzione interna delle singole unità abitative", bensì comporta una significativa modifica delle opere realizzate rispetto a quelle assentite e ha come risultato un "carico abitativo" non previsto. (Cass. Sez. 3° Penale, sentenza n.22866 del 19/04/-13/06/2007, Laudani; Cass. sentenza n.17359 dell'8/03/-8/05/2007, PM in proc.Vazza).Pres. De Maio, Rel. Marini, Ric. Mazzone ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 1/10/2008 (Ud. 11/06/2008), Sentenza n. 37253
  4. Volumi tecnici - Definizione - Utilizzabilità - Limiti imposti dalle norme urbanistiche - Locali che assolvono funzioni complementari all'abitazione - Esclusione. Rientrano nella classificazione di "volumi tecnici" i volumi - non utilizzabili né adattabili ad uso abitativo - strettamente necessari a contenere ed a consentire l'eccesso di quelle parti degli impianti tecnici che non possono, per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare allocazione all'interno della parte abitativa dell'edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche. Non sono, invece, volumi tecnici, i locali che assolvono funzioni complementari all'abitazione. Pres. Petti, Est. Fiale, Ric. Valguarnera. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 21/05/2008 (Ud 29/02/2008), Sentenza n. 20267
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