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- Mutamento
della destinazione d'uso - Difformità totale
– Configurabilità.
Difformità
totale può aversi, inoltre, anche nel caso di mutamento della
destinazione d'uso
di un immobile o di parte di esso, realizzato attraverso opere
implicanti una
totale modificazione rispetto al previsto. Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric.
Puddu
ed altro. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/01/2009 (Ud.
25/11/2008), Sentenza n. 3593
- Sagoma
di un edificio - Elementi di identificazione -
Modificazione sagoma - Conseguenze.
In materia urbanistica, la modificazione
dell’altezza, anche di un vano, di un edificio comporta un mutamento
dell'intera sagoma. Per sagoma s’identifica il perimetro dell'immobile
inteso
sia in senso verticale sia orizzontale, in quanto concerne il contorno
che
l'edificio assume. Inoltre, anche l'aumento d'altezza del sottotetto
può
comportare una modificazione di destinazione perché suscettibile di
trasformare
in unità abitale un vano tecnico non abitabile. Pres. De Maio, Est.
Petti, Ric.
Vela (conferma corte d'appello di Roma del 18/06/ 2007). CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 9/10/2008 (Ud.
09/07/2008), Sentenza n. 38408
- Interventi
di ristrutturazione edilizia - Denuncia di inizio attività e permesso
di
costruire - DIA presentata in concreto - Totale difformità dell'opera
rispetto
alla DIA - Sanzioni penali (art. 44 D.P.R. n. 380/2001 – Applicazione -
Artt.
22, 3° c. - lett. a), e 10, 1° c., lett. c), del T.U. n. 380/2001, e
succ. mod.
del D.Lgs. n. 301/2002.
L'art.
22, 3° comma - lett. a), del T.U. n. 380/2001, come modificato dal
D.Lgs. n.
301/2002, prevede, che - a scelta dell'interessato - gli interventi di
ristrutturazione edilizia normalmente subordinate a permesso di
costruire,
(art. 10, 1° comma, lett. c), del T.U. n. 380/2001, mod. dal D.Lgs. n.
301/2002) possono essere realizzati anche in base a denuncia di inizio
attività. Tuttavia, quando la DIA presentata in concreto, non
corrisponde
all’effettiva realizzazione, si verte in ipotesi di opere
sostanzialmente prive
di titolo abilitativo e la totale difformità dell'opera rispetto alla
DIA
effettivamente presentata comporta l'applicazione delle sanzioni penali
di cui
al successivo art. 44 (vedi Cass., Sez. III; 9.3.2006, n. 8303;
26.1.2004, n.
2579, Tollon; 19.11.2003, Landolina; nonché Sez. V, 26.4.2005,
Giordano). Pres.
De Maio, Rel. Fiale, Ric. Altarozzi ed altri. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 19/09/2008 (Ud.
14/05/2008), Sentenza n. 35897
- Violazione
delle distanze da una parete finestrata - Preoccupazioni per la
trasformazione
in luci delle vedute - Rimozione dei vizi - Carattere elusivo -
Esclusione.
Non può dedursi su censure e allegazioni del tutto
generiche, prive di adeguato supporto probatorio o, comunque, su
preoccupazioni
indirizzate ad iniziative eventuali, remote e, allo stato, non
pronosticabili
con un sufficiente grado di certezza, che di fatto la trasformazione
delle
finestre in luci si rivela fittizia e strumentale e che queste ultime,
per come
concretamente realizzate, possono essere agevolmente riconvertite in
vedute.
Pres. Vacirca - Est. Deodato - Società SOL & CO s.r.l. (avv.
Mantero) c.
Comune di Rimini (avv. Fontemaggi) ed altro (conferma T.A.R. per
l’Emilia
Romagna, sede di Bologna, sez. II, n.647/2006 in data 26/05/2006).
CONSIGLIO
DI STATO Sez. IV, 10/04/2008 (Ud.
19/02/2008) Decisione n. 1546
- Violazioni
paesaggistiche - Interventi di restauro e risanamento conservativo -
Natura e
limiti - Fattispecie.
L'art.
3, 1° comma - lett. c), del T.U. n. 380/2001 [con definizione già
fornita
dall'art. 31, 1° comma - lett. c), della legge n. 457/1978] identifica
gli
interventi di restauro e risanamento conservativo come quelli "rivolti
a
conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità
mediante un
insieme sistematico di opere che - nel rispetto degli elementi
tipologici,
formali e strutturali dell'organismo stesso - ne consentano
destinazioni d'uso
con esso compatibili'. Tali interventi, in particolare, possono
comprendere: -
il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi
costitutivi
dell'edificio; - l'inserimento degli elementi accessori e degli
impianti
richiesti dalle esigenze dell'uso; - l'eliminazione di elementi
estranei
aIl'organismo edilizio. La finalità é quella di rinnovare l'organismo
edilizio
in modo sistematico e globale, ma essa deve essere attuata - poiché si
tratta
pur sempre di conservazione - nel rispetto dei suoi elementi essenziali
"tipologici, formali e strutturali". Per contro, ne deriva che non
possono essere mutati: - la "qualificazione tipologica" dei manufatto
preesistente, cioè i caratteri architettonici e funzionali di esso che
ne
consentono la qualificazione in base alle tipologie edilizie; - gli
"elementi formali" (disposizione dei volumi, elementi architettonici)
che distinguono in modo peculiare il manufatto, configurando l'immagine
caratteristica di esso; - gli "elementi strutturali", cioè quelli che
materialmente compongono la struttura dell'organismo edilizia. Nella
fattispecie in esame, invece, non é stata ravvisata un'attività di
conservazione, recupero o ricomposizione di spazi, secondo le modalità
e con i
limiti dianzi delineati, bensì la realizzazione di nuovi manufatti, con
stravolgimento di elementi tipologici e formali. Pres. Altieri - Est.
Fiale -
Ric. Barbi ed altro. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 07/04/2008 (Ud.
10/01/2008), Sentenza n. 14333
- Lottizzazione
abusiva, consumazione alternativa, condotte incriminate. Il
reato
di lottizzazione abusiva è a consumazione alternativa, quindi può
realizzarsi
sia per difetto di autorizzazione sia per contrasto con le prescrizioni
della
legge o degli strumenti urbanistici. Cassazione
penale, sez. III, sentenza 07.04.2008 n. 14326
- Sanzioni
- Urbanistica
ed edilizia - Regolamento di giurisdizione - Uso del territorio.
In
materia di sanzioni amministrative concernenti la mancata richiesta di
autorizzazione per la realizzazione di attività relative al movimento
terra,
disboscamento o mutamento del tipo di colture in atto, sussiste la
giurisdizione del giudice amministrazione, rientrando tali attività
nella
nozione di uso del territorio. Cassazione
civile, sez. III, sentenza 12.03.2008 n. 6525
- Lottizzazione
abusiva, ordine di demolizione, inadempimento degli obblighi pattizi. In
tema
di lottizzazione convenzionata ed abusi edilizi, sussiste l'obbligo in
capo
alla pubblica amministrazione di valutare le istanze di condono
avanzate e
verificare la sussistenza dei presupposti indicati dalla
legge. Consiglio
di Stato, sez. IV, decisione 16.01.2008 n. 74
- Urbanistica,
lottizzazione abusiva, misure cautelari, precisazioni.
Le
condizioni generali per l'applicabilità delle misure cautelari
personali non
sono estensibili, per la loro peculiarità, alle misure cautelari reali
e da ciò
deriva che, ai fini della doverosa verifica della legittimità del
provvedimento
con il quale sia stato ordinato il sequestro preventivo di un bene
pertinente
ad uno o più reati, è preclusa ogni valutazione sulla sussistenza degli
indizi
di colpevolezza, sulla gravità di essi e sulla colpevolezza dello
indagato o
dell'imputato. Cassazione
penale, sez. III, sentenza 10.01.2008, n. 800
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