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Edilizia - Abusi, violazioni, reati, demolizioni, sanatoria
(Sentenze pronunciate nell'anno 2008 della Cassazione, del Consiglio di Stato e del TAR)
 Parti e argomenti della scheda: 
I giudici si pronunciano, con queste massime dell'anno 2008, sui vari casi di abusi edilizi e urbanistici, sulle violazioni, sui reati, sulle sanzioni.
  1. Mutamento della destinazione d'uso - Difformità totale – Configurabilità
  2. Sagoma di un edificio - Elementi di identificazione
  3. Interventi di ristrutturazione edilizia - Denuncia di inizio attività e permesso di costruire
  4. Violazione delle distanze da una parete finestrata
  5. Violazioni paesaggistiche - Interventi di restauro e risanamento conservativo
  6. Lottizzazione abusiva, consumazione alternativa, condotte incriminate
  7. Sanzioni - Urbanistica ed edilizia - Regolamento di giurisdizione - Uso del territorio
  8. Lottizzazione abusiva, ordine di demolizione
  9. Urbanistica, lottizzazione abusiva, misure cautelari, precisazioni
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  1. Mutamento della destinazione d'uso - Difformità totale – Configurabilità. Difformità totale può aversi, inoltre, anche nel caso di mutamento della destinazione d'uso di un immobile o di parte di esso, realizzato attraverso opere implicanti una totale modificazione rispetto al previsto. Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. Puddu ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/01/2009 (Ud. 25/11/2008), Sentenza n. 3593
  2. Sagoma di un edificio - Elementi di identificazione - Modificazione sagoma - Conseguenze. In materia urbanistica, la modificazione dell’altezza, anche di un vano, di un edificio comporta un mutamento dell'intera sagoma. Per sagoma s’identifica il perimetro dell'immobile inteso sia in senso verticale sia orizzontale, in quanto concerne il contorno che l'edificio assume. Inoltre, anche l'aumento d'altezza del sottotetto può comportare una modificazione di destinazione perché suscettibile di trasformare in unità abitale un vano tecnico non abitabile. Pres. De Maio, Est. Petti, Ric. Vela (conferma corte d'appello di Roma del 18/06/ 2007). CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 9/10/2008 (Ud. 09/07/2008), Sentenza n. 38408
  3. Interventi di ristrutturazione edilizia - Denuncia di inizio attività e permesso di costruire - DIA presentata in concreto - Totale difformità dell'opera rispetto alla DIA - Sanzioni penali (art. 44 D.P.R. n. 380/2001 – Applicazione - Artt. 22, 3° c. - lett. a), e 10, 1° c., lett. c), del T.U. n. 380/2001, e succ. mod. del D.Lgs. n. 301/2002. L'art. 22, 3° comma - lett. a), del T.U. n. 380/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 301/2002, prevede, che - a scelta dell'interessato - gli interventi di ristrutturazione edilizia normalmente subordinate a permesso di costruire, (art. 10, 1° comma, lett. c), del T.U. n. 380/2001, mod. dal D.Lgs. n. 301/2002) possono essere realizzati anche in base a denuncia di inizio attività. Tuttavia, quando la DIA presentata in concreto, non corrisponde all’effettiva realizzazione, si verte in ipotesi di opere sostanzialmente prive di titolo abilitativo e la totale difformità dell'opera rispetto alla DIA effettivamente presentata comporta l'applicazione delle sanzioni penali di cui al successivo art. 44 (vedi Cass., Sez. III; 9.3.2006, n. 8303; 26.1.2004, n. 2579, Tollon; 19.11.2003, Landolina; nonché Sez. V, 26.4.2005, Giordano). Pres. De Maio, Rel. Fiale, Ric. Altarozzi ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 19/09/2008 (Ud. 14/05/2008), Sentenza n. 35897
  4. Violazione delle distanze da una parete finestrata - Preoccupazioni per la trasformazione in luci delle vedute - Rimozione dei vizi - Carattere elusivo - Esclusione. Non può dedursi su censure e allegazioni del tutto generiche, prive di adeguato supporto probatorio o, comunque, su preoccupazioni indirizzate ad iniziative eventuali, remote e, allo stato, non pronosticabili con un sufficiente grado di certezza, che di fatto la trasformazione delle finestre in luci si rivela fittizia e strumentale e che queste ultime, per come concretamente realizzate, possono essere agevolmente riconvertite in vedute. Pres. Vacirca - Est. Deodato - Società SOL & CO s.r.l. (avv. Mantero) c. Comune di Rimini (avv. Fontemaggi) ed altro (conferma T.A.R. per l’Emilia Romagna, sede di Bologna, sez. II, n.647/2006 in data 26/05/2006). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 10/04/2008 (Ud. 19/02/2008) Decisione n. 1546
  5. Violazioni paesaggistiche - Interventi di restauro e risanamento conservativo - Natura e limiti - Fattispecie. L'art. 3, 1° comma - lett. c), del T.U. n. 380/2001 [con definizione già fornita dall'art. 31, 1° comma - lett. c), della legge n. 457/1978] identifica gli interventi di restauro e risanamento conservativo come quelli "rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che - nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso - ne consentano destinazioni d'uso con esso compatibili'. Tali interventi, in particolare, possono comprendere: - il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio; - l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso; - l'eliminazione di elementi estranei aIl'organismo edilizio. La finalità é quella di rinnovare l'organismo edilizio in modo sistematico e globale, ma essa deve essere attuata - poiché si tratta pur sempre di conservazione - nel rispetto dei suoi elementi essenziali "tipologici, formali e strutturali". Per contro, ne deriva che non possono essere mutati: - la "qualificazione tipologica" dei manufatto preesistente, cioè i caratteri architettonici e funzionali di esso che ne consentono la qualificazione in base alle tipologie edilizie; - gli "elementi formali" (disposizione dei volumi, elementi architettonici) che distinguono in modo peculiare il manufatto, configurando l'immagine caratteristica di esso; - gli "elementi strutturali", cioè quelli che materialmente compongono la struttura dell'organismo edilizia. Nella fattispecie in esame, invece, non é stata ravvisata un'attività di conservazione, recupero o ricomposizione di spazi, secondo le modalità e con i limiti dianzi delineati, bensì la realizzazione di nuovi manufatti, con stravolgimento di elementi tipologici e formali. Pres. Altieri - Est. Fiale - Ric. Barbi ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 07/04/2008 (Ud. 10/01/2008), Sentenza n. 14333
  6. Lottizzazione abusiva, consumazione alternativa, condotte incriminate. Il reato di lottizzazione abusiva è a consumazione alternativa, quindi può realizzarsi sia per difetto di autorizzazione sia per contrasto con le prescrizioni della legge o degli strumenti urbanistici. Cassazione penale, sez. III, sentenza 07.04.2008 n. 14326
  7. Sanzioni - Urbanistica ed edilizia - Regolamento di giurisdizione - Uso del territorio. In materia di sanzioni amministrative concernenti la mancata richiesta di autorizzazione per la realizzazione di attività relative al movimento terra, disboscamento o mutamento del tipo di colture in atto, sussiste la giurisdizione del giudice amministrazione, rientrando tali attività nella nozione di uso del territorio. Cassazione civile, sez. III, sentenza 12.03.2008 n. 6525
  8. Lottizzazione abusiva, ordine di demolizione, inadempimento degli obblighi pattizi. In tema di lottizzazione convenzionata ed abusi edilizi, sussiste l'obbligo in capo alla pubblica amministrazione di valutare le istanze di condono avanzate e verificare la sussistenza dei presupposti indicati dalla legge. Consiglio di Stato, sez. IV, decisione 16.01.2008 n. 74
  9. Urbanistica, lottizzazione abusiva, misure cautelari, precisazioni. Le condizioni generali per l'applicabilità delle misure cautelari personali non sono estensibili, per la loro peculiarità, alle misure cautelari reali e da ciò deriva che, ai fini della doverosa verifica della legittimità del provvedimento con il quale sia stato ordinato il sequestro preventivo di un bene pertinente ad uno o più reati, è preclusa ogni valutazione sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza, sulla gravità di essi e sulla colpevolezza dello indagato o dell'imputato. Cassazione penale, sez. III, sentenza 10.01.2008, n. 800

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