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- Ristrutturazione
edilizia (demolizione e ricostruzione) - Ampliamento
dell'edificio esistente - Modifica dell'originaria sagoma - Permesso di
costruire o denuncia di inizio di attività - Necessità - Art.3 c. l
lett. b TU
380/2001. Ai
sensi dell'art.3 c.l
lett.b TU 380/2001 è da considera intervento di ristrutturazione
edilizia la
demolizione di un fabbricato e la sua ricostruzione con la stessa
volumetria e
sagoma di quello preesistente. Tale condizione, tuttavia, non può
considerarsi
rispettata nel caso in cui il nuovo manufatto abbia una estensione
volumetrica
maggiore di quello abbattuto. Di conseguenza l'intervento, di
ampliamento
dell'edificio esistente all'esterno della sua originaria sagoma, è da
qualificarsi come nuova costruzione per il disposto dell'art.3 c.l sub
3 del
TU. Pertanto, tale intervento, se assistito da previa pianificazione di
dettaglio potrebbe essere effettuato, a scelta discrezionale degli
interessati,
con permesso di costruire o denuncia di inizio di attività. Pres.
Onorato, Rel.
Squassoni, Ric. Amato ed altro. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/09/2008 (Ud.
08/07/2008), Sentenza n. 36565
- Concetto
di ristrutturazione - Ruderi - Esclusione.
Il concetto di ristrutturazione postula necessariamente la esistenza di
un manufatto da riedificare e consolidare dotato di mura perimetrali,
strutture
orizzontali e copertura per cui i ruderi, che non possiedono tali
elementi,
sono da considerarsi una area non edificata (Cass. Sez. 3 sentenza
20776/2006).
Pres. Onorato, Rel. Squassoni, Ric. Verdi. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/09/2008 (Ud.
8/07/2008), Sentenza n. 36542
- Ristrutturazione
edilizia - Nozione - Connessione finalistica delle opere eseguite -
Art. 3, I
c. - lett. d), del T.u. n. 380/2001 - come modificato dal D.Lgs
27.12.2002, n.
301.
L'art. 3, I comma - lett. d), del T.u. n. 380/2001
- come modificato dal D.Lgs 27.12.2002, n. 301 - definisce interventi
di
ristrutturazione edilizia quelli "rivolti a trasformare gli organismi
edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad
un
organismo in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi
comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi
costitutivi
dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi
elementi ed
impianti". La ristrutturazione edilizia non è vincolata, pertanto, al
rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'
edificio
esistente e differisce sia dalla manutenzione straordinaria (che non
può comportare
aumento della superficie utile o del numero delle unità immobiliari, né
modifica della sagoma o mutamento della destinazione d'uso) sia dal
restauro e
risanamento conservativo (che -non può modificare in modo sostanziale
l'assetto
edilizio preesistente e consente soltanto variazioni d'uso
"compatibili" con l'edificio conservato). La stessa attività di
ristrutturazione, del resto, può attuarsi -attraverso una serie di
interventi
che, singolarmente considerati, ben potrebbero ricondursi agli altri
tipi dianzi
enunciati. L'elemento caratterizzante, però, è la connessione
finalistica delle
opere eseguite, che non devono essere riguardate analiticamente ma
valutate nel
loro complesso al fine di individuare se esse siano o meno rivolte al
recupero
edilizio dello spazio attraverso la realizzazione di un edificio in
tutto o in
parte nuovo. Pres. De Maio, Rel. Fiale, Ric. Altarozzi ed altri.
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 19/09/2008 (Ud.
14/05/2008), Sentenza n. 358979
- Intervento
di ristrutturazione edilizia - Presupposti - Interventi edilizi su
ruderi o
edifici demoliti - Natura - Nuova costruzione.
In tanto può attuarsi un intervento di
ristrutturazione edilizia (di demolizione e ricostruzione) in quanto
esista un
organismo edilizio dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e
copertura in stato di conservazione tale da consentire la sua fedele
ricostruzione. Non è, invece, ravvisabile siffatto intervento nei
confronti di
ruderi o edifici da tempo demoliti, attesa la mancanza di elementi
sufficienti
a testimoniare le dimensioni e le caratteristiche dell’edificio da
recuperare
(CdS, IV, 15.9.2006 n. 5375). In quest’evenienza, invero, si configura
un
intervento di nuova costruzione, assoggettato ai limiti stabiliti dalla
vigente
disciplina urbanistica (TAR Catanzaro, II, 4.12.2007 n. 1934; Veneto,
II,
29.6.2006 n. 1944). Pres. f.f. ed Est. Rovis - G.M. e altro
(avv.Michelon) c.
Comune di Baone (n.c.). T.A.R.
VENETO, Sez. II - 5 giugno 2008, n. 1667
- Ristrutturazione
ed ampliamento - Nozione e differenza - Manufatto che subisce il crollo
delle
pareti - Qualificazione urbanistica - Fattispecie. Un
manufatto che subisce il crollo delle sue
pareti, (nella specie, una baracca di lamiera di circa mc 32, - di per
sé non
definibile come manufatto destinato ad abitazione), non può essere più
considerato un “edificio esistente”, e pertanto non consente la
realizzazione
di edifici ex novo in base al principio della
ristrutturazione edilizia,
che si caratterizza per la riedificazione che comporti “la piena
conformità di
sagoma, volume e superficie tra il vecchio e il nuovo manufatto”, ciò
che per
definizione va escluso quando si discuta di un ampliamento di cubatura
dell’edificio. Fattispecie: divieto di realizzazione di una villetta in
sostituzione della precedente baracca destinata al ricovero degli
attrezzi.
Pres. Trotta - Est. Maruotti - Piffer (avv.ti Tasin e Romagnoli) c.
Comune di
Cimone avv.ti Dalbosco e Reggio D’Aci), (conferma Tribunale Regionale
per la giustizia
amministrativa per la Provincia di Trento, 27 giugno 2007, n. 123). CONSIGLIO
DI STATO, Sez. IV, 10/04/2008 (Ud. 05/02/2008), Decisione n. 1550
- Ristrutturazione
di un immobile - Concessione edilizia -
Legittimazione ad agire del privato
confinante - Completamento dell'opera - Fondamento - Eccezione di
tardività -
Limiti. La legittimazione ad agire
del privato confinante si configura solo con il completamento
dell'opera (nel
corso della quale sono sempre possibili una serie di varianti) potendo
questi,
solo in tale momento, compiutamente valutare se gravarsi o meno in sede
giurisdizionale. L'eccezione di tardività, essendo destinata ad
incidere sul
fondamentale diritto alla tutela giurisdizionale, postula una prova
rigorosa
che deve essere fornita dalla parte che la formula. Sicché, è da
escludere che
il privato confinante debba seguire giorno per giorno i lavori che si
svolgono
sul fondo finitimo perché in relazione ad ogni step dell'attività
edificatoria
decorrerebbe un autonomo termine di impugnazione. Pres. Marchitiello -
Est.
Russo - Comune di Cesenatico (Avv. Graziosi) c. Fusconi (Avv.ti Rossi e
Onofri)
ed altro (conferma TAR per l’Emilia Romagna, sede di Bologna, sez. II,,
n.
373/2000 del 17.03.2000). CONSIGLIO
DI
STATO Sez. V, 6/02/2008 (C.c.. 18/12/2008), Sentenza n. 322
- Ristrutturazione
di un immobile - Violazione delle prescrizioni - Vincolo di facciata
dell'edificio - Vietata immutazione - Recupero di superfici -
Superfetazione
soggetta a demolizione - Pregiudizio per il vicino - Interesse ad agire
-
Sussistenza. La
ristrutturazione di un immobile in violazione delle prescrizioni,
contenute in
concessione edilizia, comporta un pregiudizio e quindi l'interesse ad
agire,
per il confinante. (Nella specie, la violazione della prescrizione
riguardava
il vincolo di facciata nonché un non consentito recupero di superfici -
da una
superfetazione soggetta a demolizione). Pres. Marchitiello - Est. Russo
-
Comune di Cesenatico (Avv. Graziosi) c. Fusconi (Avv.ti Rossi e Onofri)
ed
altro (conferma TAR per l’Emilia Romagna, sede di Bologna, sez. II,, n.
373/2000 del 17.03.2000). CONSIGLIO
DI
STATO Sez. V, 6/02/2008 (C.c.. 18/12/2008), Sentenza n. 322
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