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Edilizia - Distanze tra le costruzioni, centro storico
(Sentenze pronunciate nell'anno 2008 della Cassazione, del Consiglio di Stato e del TAR)
 Parti e argomenti della scheda: 
Le pronunce di questa pagina, sono massime dell'anno 2008, riguardano alcuni casi di distanza nelle costruzioni. Un particolare riferimento è al centro storico e alle pareti finestrate. Il decreto n.1444 del 1968. Si parla anche dell'usucapione di luci e vedute.
  1. Pareti finestrate - Distanze - Centro storico
  2. Ai sensi dell'art. 3 della legge regione Puglia n. 13/1990 è vietata l'installazione (e la permanenza) di impianti di distribuzione di carburante
  3. Usucapione, luci e vedute, interruzione del termine, riconoscimento del diritto
  4. Distanza di 10 metri - Osservata in modo assoluto
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  1. Pareti finestrate - Distanze - Centro storico. Il limite di 10 metri tra pareti finestrate si riferisce alle sole nuove edificazioni consentite in zone diverse dal centro storico (zona A), posto che in questo ultimo, dove vige il generale divieto di costruzioni ex novo, la norma si limita a prescrivere che la distanza non sia inferiore a quella intercorrente tra i volumi edificati preesistenti. Cassazione civile, sezione II, n.12767 del 2008
  2. Ai sensi dell'art. 3 della legge regione Puglia n. 13/1990 è vietata l'installazione (e la permanenza) di impianti di distribuzione di carburante in siti tali da impedire la visuale anche parziale di beni di interesse storico – architettonico.  Ai sensi dell'art. 3 della legge regione Puglia n. 13/1990 è vietata l'installazione (e la permanenza) di impianti di distribuzione di carburante in siti tali da impedire la visuale anche parziale di beni di interesse storico - architettonico e/o di interferire con particolari aggregati urbani di pregio ambientale. Pertanto, è legittimo il provvedimento comunale che ordini la chiusura di un impianto siffatto, a nulla rilevando la mancata ubicazione dell'impianto in zona A, ovvero tipizzata, del P.R.G., qualora sia sorretto da congrua istruttoria e motivazione. Consiglio di Stato quinta sezione sentenza 25 agosto 2008 n.4079
  3. Usucapione, luci e vedute, interruzione del termine, riconoscimento del diritto. L’interruzione del termine per usucapire può derivare dal riconoscimento del diritto del proprietario fatto dal possessore, ma tale riconoscimento deve provenire direttamente dal possessore o da soggetto abilitato ad agire in nome e per conto di quest'ultimo. Cassazione civile, sez. II, sentenza 26.03.2008 n. 7847
  4. Distanza di dieci metri - Inderogabilità. La distanza minima di dieci metri va osservata in modo assoluto, perché non tutela la riservatezza, ma la salubrità e la sicurezza: tale norma va pertanto applicata indipendentemente dall'altezza degli edifici antistanti e dall'andamento parallelo delle pareti di questi, purché sussista almeno un segmento delle pareti tale che l'avanzamento di una o di entrambe le facciate porti al loro incontro, sia pure per quel limitato segmento e dalla possibilità che dalle finestre dell'una sia possibile la veduta sull'altraCassazione civile, sezione II, n.5741 del 2008
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