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- Pareti
finestrate - Distanze - Centro storico. Il limite di 10
metri tra pareti finestrate si riferisce alle sole nuove edificazioni
consentite in zone diverse dal centro storico (zona A), posto che in
questo ultimo, dove vige il generale divieto di costruzioni ex novo, la
norma si limita a prescrivere che la distanza non sia inferiore a
quella intercorrente tra i volumi edificati preesistenti. Cassazione civile, sezione II,
n.12767 del 2008
- Ai
sensi
dell'art. 3 della legge regione Puglia n. 13/1990 è vietata
l'installazione (e
la permanenza) di impianti di distribuzione di carburante in siti tali
da
impedire la visuale anche parziale di beni di interesse storico –
architettonico.
Ai
sensi
dell'art. 3 della legge regione Puglia n. 13/1990 è vietata
l'installazione (e
la permanenza) di impianti di distribuzione di carburante in siti tali
da
impedire la visuale anche parziale di beni di interesse storico -
architettonico e/o di interferire con particolari aggregati urbani di
pregio
ambientale. Pertanto, è legittimo il provvedimento comunale che ordini
la
chiusura di un impianto siffatto, a nulla rilevando la mancata
ubicazione
dell'impianto in zona A, ovvero tipizzata, del P.R.G., qualora sia
sorretto da
congrua istruttoria e motivazione. Consiglio
di Stato quinta sezione sentenza 25 agosto 2008 n.4079
- Usucapione,
luci e vedute, interruzione del termine, riconoscimento del diritto.
L’interruzione
del termine per usucapire può derivare dal riconoscimento del diritto
del
proprietario fatto dal possessore, ma tale riconoscimento deve
provenire
direttamente dal possessore o da soggetto abilitato ad agire in nome e
per
conto di quest'ultimo. Cassazione
civile, sez. II, sentenza 26.03.2008 n. 7847
- Distanza di dieci metri -
Inderogabilità. La distanza minima di dieci metri va
osservata in modo assoluto, perché non tutela la riservatezza, ma la
salubrità e la sicurezza: tale norma va pertanto applicata
indipendentemente dall'altezza degli edifici antistanti e
dall'andamento parallelo delle pareti di questi, purché sussista almeno
un segmento delle pareti tale che l'avanzamento di una o di entrambe le
facciate porti al loro incontro, sia pure per quel limitato
segmento e
dalla
possibilità che dalle finestre dell'una sia possibile la veduta
sull'altra. Cassazione
civile, sezione II, n.5741 del 2008
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