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Condominio - Assemblea, cosa comune e suo uso, oneri, amministratore, lavori
(Sentenze pronunciate, nell'anno 2008, tutte dalla Cassazione Civile e Penale)
 Parti e argomenti della scheda: 
Con queste massime dell'anno 2008 i giudici si pronunciano su vari temi relativi al condominio. Tra cui i lavori sull'edificio, l'assemblea, gli oneri, e alcune parti comuni del condominio. Si riporta, inoltre, una interessante massima sulla privacy.
  1. È lecita la videosorveglianza nei condomini e ciò anche se è a discapito della privacy
  2. Condominio, mancata convocazione, annullabilità
  3. Parcheggio, area condominiale, compravendita
  4. Condominio, oneri condominiali, pagamento, azione diretta, conduttore
  5. Condominio. Obbligazioni. Natura giuridica. Solidarietà
  6. Condominio, delibera assembleare, impugnazione
  7. Condominio, amministratore, poteri, legittimità
  8. Condominio. Mura perimetrali. Varco di collegamento ad altro edificio
  9. Amministratore condominiale. Obbligazioni. Natura giuridica
  10. Convocazione assemblea condominiale
  11. Condominio. Costituisce diffamazione pubblicare il condomino che non paga
  12. Manufatto. Condominialità. Verifica natura
  13. Diritto alla sopraelevazione: portata giuridica
  14. Uso del cortile condominiale. Limiti della proprietà esclusiva
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  1. È lecita la videosorveglianza nei condomini e ciò anche se è a discapito della privacy. Qualora l'impianto di videosorveglianza mediante telecamere sia installato soltanto per ragioni di sicurezza esterne, e riprende anche aspetti della vita privata dei suoi vicini all'interno della loro casa, è lecito a condizione che l'angolazione delle telecamere consenta la visuale solo incidentale di piccole porzioni di uno sporto e di un poggiolo, come nel caso di specie, non interessandosi affatto del tipo e della estensione di tale visuale. Ancor più se viene fornita ai vicini la possibilità di controllare quanto visualizzato dalle stesse telecamere mediante i televisori all'interno delle loro case. Cassazione penale sezione V sentenza 26 novembre 2008 n. 44156
  2. Condominio, mancata convocazione, annullabilità, sussistenza, nullità. La mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale e la (eventuale) violazione dei criteri di calcolo della validità dell'assemblea e della maggioranza, nonché la (pretesa) incapacità dell'amministratore di convocare assemblee, comportano non la nullità, ma l'"annullabilità" della delibera condominiale.
    Devono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale: prive degli elementi essenziali; con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume); con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea; che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini; comunque invalide in relazione all'oggetto.
    Sono annullabili le delibere: con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea; con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale; affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea; genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione; che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto. 
    Cassazione civile, sez. II, sentenza 03.11.2008 n. 26408

  3. Parcheggio, area condominiale, compravendita. Non costituisce evizione la perdita di un posto auto su area condominiale, a seguito di annullamento della delibera condominiale che consentiva il parcheggio nelle aree comuni. Cassazione civile, sez. II, sentenza 25.09.2008 n. 24055
  4. Condominio, oneri condominiali, pagamento, azione diretta, conduttore. Il condominio e, per esso, i singoli condomini possono far valere le loro ragioni creditorie relative al pagamento degli oneri condominiali esclusivamente nei confronti di altro condomino e non nei confronti del conduttore o comunque di chi occupa l’appartamento senza esserne il proprietario, non avendo nei suoi confronti azione diretta. Cassazione civile, sez. II, sentenza 24.06.2008 n. 17201
  5. Condominio. Obbligazioni. Natura giuridica. SolidarietàIn applicazione del principio generale secondo il quale la solidarietà si presume nel caso di pluralità di debitori, anche le obbligazioni dei condomini devono ritenersi governate dal principio della solidarietà. Cassazione civile, sez. II, sentenza 04.06.2008 n. 14813
  6. Condominio, delibera assembleare, impugnazione, atto di citazione, conseguenzeLa delibera assembleare può essere impugnata con atto di citazione ed, in tal caso, ai fini della tempestività, si ha riguardo alla data della notifica. Cassazione civile, sez. II, sentenza 28.05.2008 n. 14007


  7. Condominio, amministratore, poteri, legittimitàLa legittimazione dell'amministratore del condominio dal lato attivo coincide con i limiti delle sue attribuzioni; in tale contesto l'amministratore ha la facoltà di proporre tutti i gravami che successivamente si rendano necessari in conseguenza della vocatio in iusCassazione civile, sez. III, sentenza 22.04.2008 n. 10369

  8. Condominio. Mura perimetrali. Varco di collegamento ad altro edificio. Il singolo condomino non può utilizzare la cosa comune a servizio di un altro immobile di sua proprietà non compreso nell'edificio condominiale, perché ciò comporta la costituzione di una servitù sulla cosa comune e, pertanto, è necessario il consenso di tutti i condomini. Cassazione civile , sez. II, sentenza 21.04.2008 n. 10324
  9. Amministratore condominiale. Obbligazioni. Natura giuridica. In materia condominiale, l'amministratore vincola i singoli nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote: le obbligazioni e la susseguente responsabilità dei condomini sono governate dal criterio dalla parziarietà. Ai singoli si imputano, in proporzione alle rispettive quote, le obbligazioni assunte nel cosiddetto "interesse del condominio", in relazione alle spese per la conservazione e per il godimento delle cose comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza.
    Il contratto, stipulato dall'amministratore rappresentante, in nome e nell'interesse dei condomini rappresentati e nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetti nei confronti dei rappresentati. Conseguita nel processo la condanna dell'amministratore, quale rappresentante dei condomini, il creditore può procedere all'esecuzione individualmente nei confronti dei singoli, secondo la quota di ciascuno.
    Cassazione civile, SS.UU., sentenza 08.04.2008 n. 9148
  10. Convocazione assemblea condominiale. Libertà di forme, sussistenzaIn materia di assemblea di condominio, l’assenza o mancata convocazione di un soggetto implica l’annullabilità della delibera, ma per la convocazione dei condomini non è prevista alcuna forma. Cassazione civile, sez. II, sentenza 01.04.2008 n. 8449
  11. Condominio. Costituisce diffamazione pubblicare il condomino che non paga. - Se il condomino non paga, l’amministratore non può rendere noto il fatto affiggendo la notizia nel condominio, perché, in tal caso, rischia di subire una condanna per diffamazione. Cassazione penale, sez. V, sentenza 31.03.2008 n. 13540
  12. Manufatto. Condominialità. Verifica natura. Per comprendere se un bene ha natura condominiale, è necessario riferirsi alla sua natura; così, se un manufatto copre l’edificio, allora, avrà natura condominiale. Cassazione civile, sez. II, sentenza 14.03.2008 n. 7043
  13. Diritto alla sopraelevazione: portata giuridicaLa nozione di sopraelevazione trova applicazione nei casi in cui il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio condominiale esegua nuovi piani o nuove fabbriche ovvero trasformi locali preesistenti aumentandone le superfici e le volumetrie, non anche quando egli intervenga con opere di trasformazione del tetto che, per le loro caratteristiche strutturali, siano idonee a sottrarre il bene comune alla sua destinazione in favore degli altri condomini e ad attrarlo nell'uso esclusivo del singolo condomino. La ratio giustificatrice della norma che, sia pure a determinate condizioni, conferisce al proprietario dell'ultimo piano dell'edificio condominiale il diritto di sopraelevazione va ricercata nel fatto che la sopraelevazione sfrutta lo spazio sovrastante l'edificio ed occupa la colonna d'aria su cui esso insiste, situazione ben diversa da quella in cui egli trasformi il tetto dell'edificio, eseguendo opere e manufatti tali da sottrarlo anche in parte alla sua destinazione e ad attrarlo nella sfera della sua disponibilità esclusiva. Cassazione civile, sez. II, sentenza 07.02.2008 n. 2865
  14. Uso del cortile condominiale. Limiti della proprietà esclusiva. Per determinare l’uso esclusivo del cortile in un condominio è necessario verificare che il venditore avesse il titolo a cedere tale diritto. Cassazione civile, sez. II, sentenza 16.01.2008 n. 730 

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