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- È lecita
la videosorveglianza nei condomini e ciò anche se è a discapito della
privacy.
Qualora l'impianto di videosorveglianza mediante telecamere sia
installato soltanto per ragioni di
sicurezza
esterne, e riprende anche aspetti della vita privata dei suoi vicini
all'interno della loro casa, è lecito a condizione
che l'angolazione delle telecamere
consenta
la visuale solo incidentale di piccole porzioni di uno sporto e di un
poggiolo,
come nel caso di specie, non interessandosi affatto del tipo e della
estensione di tale visuale. Ancor più se viene fornita ai vicini la
possibilità
di controllare quanto visualizzato dalle stesse
telecamere mediante i
televisori
all'interno delle loro case. Cassazione
penale sezione V sentenza 26 novembre 2008 n. 44156
- Condominio,
mancata convocazione, annullabilità, sussistenza, nullità. La
mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell'avviso di
convocazione
dell'assemblea condominiale e la (eventuale) violazione dei criteri di
calcolo
della validità dell'assemblea e della maggioranza, nonché la (pretesa)
incapacità dell'amministratore di convocare assemblee, comportano non
la
nullità, ma l'"annullabilità" della delibera condominiale.
Devono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale:
prive degli elementi essenziali; con oggetto impossibile o illecito
(contrario all'ordine pubblico, alla morale
o al buon costume); con oggetto che non rientra nella competenza
dell'assemblea; che incidono sui diritti individuali sulle cose o
servizi comuni o sulla
proprietà esclusiva di ognuno dei condomini; comunque invalide in
relazione all'oggetto.
Sono annullabili le delibere: con vizi relativi alla regolare
costituzione dell'assemblea; con maggioranza inferiore a quella
prescritta dalla legge o dal regolamento
condominiale; affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni
legali, convenzionali,
regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di
informazione
dell'assemblea; genericamente affette da irregolarità nel procedimento
di convocazione; che violano norme richiedenti qualificate maggioranze
in relazione all'oggetto. Cassazione
civile, sez. II, sentenza 03.11.2008 n. 26408
- Parcheggio,
area condominiale, compravendita. Non
costituisce evizione la perdita di un posto auto su area condominiale,
a
seguito di annullamento della delibera condominiale che consentiva il
parcheggio nelle aree comuni. Cassazione
civile, sez. II, sentenza 25.09.2008 n. 24055
-
Condominio,
oneri condominiali, pagamento, azione diretta, conduttore. Il
condominio e, per esso, i singoli condomini possono far valere le loro
ragioni
creditorie relative al pagamento degli oneri condominiali
esclusivamente nei
confronti di altro condomino e non nei confronti del conduttore o
comunque di
chi occupa l’appartamento senza esserne il proprietario, non avendo nei
suoi
confronti azione diretta. Cassazione
civile, sez. II, sentenza 24.06.2008 n. 17201
- Condominio.
Obbligazioni. Natura giuridica. Solidarietà. In
applicazione del principio generale secondo il quale la solidarietà si
presume
nel caso di pluralità di debitori, anche le obbligazioni dei condomini
devono
ritenersi governate dal principio della solidarietà. Cassazione
civile, sez. II, sentenza 04.06.2008 n. 14813
-
Condominio,
delibera assembleare, impugnazione, atto di citazione, conseguenze. La
delibera assembleare può essere impugnata con atto di citazione ed, in
tal
caso, ai fini della tempestività, si ha riguardo alla data della
notifica. Cassazione
civile, sez. II, sentenza 28.05.2008 n. 14007
- Condominio,
amministratore, poteri, legittimità. La
legittimazione dell'amministratore del condominio dal lato attivo
coincide con
i limiti delle sue attribuzioni; in tale contesto l'amministratore ha
la
facoltà di proporre tutti i gravami che successivamente si rendano
necessari in
conseguenza della vocatio in ius. Cassazione
civile, sez. III, sentenza 22.04.2008 n. 10369
- Condominio.
Mura perimetrali. Varco di collegamento ad altro edificio. Il
singolo condomino non può utilizzare la cosa comune a servizio di un
altro
immobile di sua proprietà non compreso nell'edificio condominiale,
perché ciò
comporta la costituzione di una servitù sulla cosa comune e, pertanto,
è
necessario il consenso di tutti i condomini. Cassazione
civile , sez. II, sentenza 21.04.2008 n. 10324
- Amministratore
condominiale. Obbligazioni. Natura giuridica. In
materia condominiale, l'amministratore vincola i singoli nei limiti
delle sue
attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote: le
obbligazioni
e la susseguente responsabilità dei condomini sono governate dal
criterio dalla
parziarietà. Ai singoli si imputano, in proporzione alle rispettive
quote, le
obbligazioni assunte nel cosiddetto "interesse del condominio", in
relazione alle spese per la conservazione e per il godimento delle cose
comuni
dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e
per le
innovazioni deliberate dalla maggioranza.
Il contratto, stipulato dall'amministratore rappresentante, in nome e
nell'interesse dei condomini rappresentati e nei limiti delle facoltà
conferitegli, produce direttamente effetti nei confronti dei
rappresentati.
Conseguita nel processo la condanna dell'amministratore, quale
rappresentante
dei condomini, il creditore può procedere all'esecuzione
individualmente nei
confronti dei singoli, secondo la quota di ciascuno. Cassazione
civile, SS.UU., sentenza 08.04.2008 n. 9148
-
Convocazione
assemblea condominiale. Libertà di forme, sussistenza. In
materia di assemblea di condominio, l’assenza o mancata convocazione di
un
soggetto implica l’annullabilità della delibera, ma per la convocazione
dei
condomini non è prevista alcuna forma. Cassazione
civile, sez. II, sentenza 01.04.2008 n. 8449
- Condominio.
Costituisce diffamazione pubblicare il condomino che non paga.
- Se
il
condomino non paga, l’amministratore non può rendere noto il fatto
affiggendo
la notizia nel condominio, perché, in tal caso, rischia di subire una
condanna
per diffamazione. Cassazione
penale, sez. V, sentenza 31.03.2008 n. 13540
- Manufatto.
Condominialità. Verifica natura. Per
comprendere se un bene ha natura condominiale, è necessario riferirsi
alla sua
natura; così, se un manufatto copre l’edificio, allora, avrà natura
condominiale.
Cassazione
civile, sez. II, sentenza 14.03.2008 n. 7043
- Diritto
alla sopraelevazione: portata giuridica. La
nozione di sopraelevazione trova applicazione nei casi in cui il
proprietario
dell'ultimo piano dell'edificio condominiale esegua nuovi piani o nuove
fabbriche ovvero trasformi locali preesistenti aumentandone le
superfici e le
volumetrie, non anche quando egli intervenga con opere di
trasformazione del
tetto che, per le loro caratteristiche strutturali, siano idonee a
sottrarre il
bene comune alla sua destinazione in favore degli altri condomini e ad
attrarlo
nell'uso esclusivo del singolo condomino. La ratio giustificatrice
della norma
che, sia pure a determinate condizioni, conferisce al proprietario
dell'ultimo
piano dell'edificio condominiale il diritto di sopraelevazione va
ricercata nel
fatto che la sopraelevazione sfrutta lo spazio sovrastante l'edificio
ed occupa
la colonna d'aria su cui esso insiste, situazione ben diversa da quella
in cui
egli trasformi il tetto dell'edificio, eseguendo opere e manufatti tali
da
sottrarlo anche in parte alla sua destinazione e ad attrarlo nella
sfera della
sua disponibilità esclusiva. Cassazione
civile, sez. II, sentenza 07.02.2008 n. 2865
- Uso
del
cortile condominiale. Limiti della proprietà esclusiva. Per
determinare l’uso esclusivo del cortile in un condominio è necessario
verificare che il venditore avesse il titolo a cedere tale
diritto. Cassazione
civile, sez. II, sentenza 16.01.2008 n. 730
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