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- Beni
paesaggistici, tutela, piano urbanistico, degradazione, precisazioni. È
illegittimo
degradare la tutela paesaggistica – che è prevalente – in una tutela
meramente
urbanistica. Corte
Costituzionale, sentenza 23.12.2008 n. 437
- Zona
archeologica - Dichiarazione di pubblica utilità con conseguente
esproprio
- Termine per la proposizione dell’appello - Art. 23-bis, c.
1, lett. b),
l. n. 1971/1074.
In
materia espropriativa, sussumibile nella fattispecie di cui all’art.
23-bis,
comma 1, lett. b), l. n. 1074 del 1971, ai fini della ricevibilità
dell’appello, ai sensi del comma 7 dello stesso art. 23-bis
“il termine
per la proposizione dell’appello avverso la sentenza del T.A.R.
pronunciata nei
giudizi di cui al comma 1 è di trenta giorni dalla notificazione e di
centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza” (dichiarazione di
pubblica utilità con conseguente esproprio degli immobili ubicati nella
zona
archeologica della Valle dei Templi di Agrigento). Pres. Virgilio, Est.
Falcone, Bongiorno (avv. cremona) c. Ass. Regionale per i Beni
Culturali ed
Ambientali e P. I. (Avv. Distr. dello Stato) (Dich. irric. T.A.R. per
la Sicilia
- Sezione I - n. 1050 - 10/05/2006). CONSIGLIO
DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA per la Regione
Siciliana 2008 - 4 luglio 2008, Sentenza n.590
- Progetto
di recupero paesaggistico ambientale -
Disciplina di tutela del vincolo paesaggistico - Estraneità. Il
progetto di recupero
paesaggistico-ambientale non si iscrive nella disciplina di tutela del
vincolo
paesaggistico stricto sensu intesa (cfr. art. 143, cc. 1 e 5, lett, c),
d.lgs.
n. 42/2004): non designa affatto un procedimentale
tecnico-amministrativo per
la conservazione, gestione e valorizzazione del vincolo paesaggistico;
sebbene
individua uno strumento di politica del territorio - devoluto per
l’appunto
alla competenza di un organo politico qual è la Giunta regionale -
finalizzato
alla riqualificazione di aree, non assoggettate a vincolo ex lege,
degradate o
compromesse. Pres. Balba, Est. Caputo - R.Z. (avv. Bormioli) c. Regione
Liguria
(avv.ti Benghi e Sommariva), Comuni di Riomaggiore e di Vernazza (avv.
Gerbi),
Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato), Ente Parco
Nazionale
delle Cinque Terre (avv.ti Gamalero e Zanobini), riunito ad altro
ricorso - T.A.R.
LIGURIA, Sez. I - 7 maggio 2008, n. 928
- Tutela
di singoli beni culturali e di aree vaste - Vincolo indiretto e piano
paesaggistico - Strumenti diversi di tutela - Principio di
proporzionalità -
Fattispecie.
Il
c.d. principio di proporzionalità impone che il contenuto del
provvedimento con
il quale l’amministrazione fa uso del relativo potere sia definito
sulla base
delle esigenze di tutela del bene in questione, mentre costituisce
causa di
illegittimità la compressione dell’esercizio del diritto di proprietà
su
immobili che abbiano un labile collegamento con il bene da tutelare.
Nella fattispecie,
tenuto a conto della diversa finalità del vincolo indiretto e del piano
paesaggistico, risulta legittimo il silenzio dell'amministrazione nei
casi in
cui all'interessato sia stato già comunicato l'avvio del procedimento
di
imposizione del vincolo indiretto su beni diversi da quelli oggetto di
aspettativa dell'interessato e sia stato comunicato che l'effetto al
quale
mirava (costituzione di un vincolo su beni e fabbricati circostanti un
immobile
già vincolato) andava salvaguardato mediante strumenti diversi dal
richiesto
vincolo indiretto. Pres. Varrone - Est. Atzeni - GEFI s.p.a. (avv.ti
Garancini
e Pafundi) c. Ministero per i beni e le attività culturali (Avvocatura
Generale
dello Stato) (Conferma TAR Friuli Venezia Giulia n. 715/2007
8/11/2007). CONSIGLIO
DI STATO Sez. VI, 29/04/2008 (Ud.
05/02/2008), Decisione n. 1939
- Protezione
di un bene culturale
- C.d. vincolo indiretto - Nozione, utilizzo e preclusione - Casi di
ricorso
alla strumentazione di piano - Piano paesaggistico - D. Lgs. n. 42/2004.
Il vincolo indiretto, a
protezione di un bene culturale, è disciplinato dagli artt. 45 sgg. del
D. Lgs.
22 gennaio 2004, n. 42, ed è finalizzato alla tutela di uno specifico
bene
culturale. Qualora l’esigenza di tutela non sia strettamente legata ad
uno
specifico bene culturale ed occorra salvaguardare un’area vasta, il cui
pregio
è solo sottolineato dalla presenza, al suo interno, di uno o più
singoli beni
di interesse culturale, la legge impone l’adozione dello strumento di
programmazione dell’uso del territorio disciplinato dalla parte terza,
titolo
primo capo terzo, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, costituito dal
piano
paesaggistico. La ratio della richiamata normativa va interpretata nel
senso
che solo aree territoriali circoscritte possono essere incise mediante
il
ricorso al c.d. vincolo indiretto. In ogni altro caso, la composizione
degli
interessi, pubblici e privati, che coesistono in un determinato
contesto
territoriale con quello storico-artistico testimoniato dall’immobile
oggetto di
fruizione deve essere realizzata mediante il ricorso alla
strumentazione di
piano. Essa solo è in grado di assicurare la presenza e la
partecipazione dei
titolari istituzionali degli interessi altrui, che debbono essere
appurati nel
corso della procedura che sfocia nell’atto finale di programmazione
territoriale. Il sottoindicato esercizio del potere impositivo del
vincolo
indiretto è evidentemente del tutto precluso se la disciplina del
territorio è
già stata adottata. Pres. Varrone - Est. Atzeni - GEFI s.p.a. (avv.ti
Garancini
e Pafundi) c. Ministero per i beni e le attività culturali (Avvocatura
Generale
dello Stato) (Conferma TAR Friuli Venezia Giulia n. 715/2007
8/11/2007). CONSIGLIO
DI STATO Sez. VI, 29/04/2008 (Ud. 05/02/2008),
Decisione n. 1939
- Vincoli
architettonici e
paesaggistici - Art. 20, 2° c., L. n.633/1941 - Progettisti deceduti -
Diritto
morale di autore – Cessazione.
La disciplina contenuta nell’art. 20, secondo
comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633 attribuisce, all’autore
dell’immobile, dichiarato assoggettabile al suo regime, il diritto
(cosiddetto
diritto morale d’autore) di intervenire qualora vengano progettati
nuovi lavori
sull’immobile, opera del suo ingegno, in modo da salvaguardare
l’impostazione
originaria. E’ evidente che il suddetto diritto può essere esercitato
esclusivamente dal suo titolare, essendo egli solo in grado di valutare
la
compatibilità di nuovi lavori con il disegno artistico originale,
eventualmente
coordinandoli con quest’ultimo. Sicché, la necessaria capacità creativa
costituisce, infatti, qualità personale, che viene meno con il decesso
dell’artista (C.d.S., VI, 26 luglio 2001, n. 4122). Nella specie, è
venuto meno
l’oggetto della tutela, non potendo il diritto morale d’autore essere
imputato
a soggetti diversi dai creatori dell’opera, e nemmeno agli eredi i
quali,
quandanche fossero in proprio dotati di adeguate capacità professionali
ed
artistiche, esprimono necessariamente delle personalità distinte da
quelle
degli autori. Pres. RUOPPOLO - Est. ATZENI - Masterall Immobiliare
s.p.a. (avv.
Bertolani) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avvocatura
Generale
dello Stato) ed altri (annulla Tribunale Amministrativo per l’Emilia
Romagna,
Sezione II n. 66 del 26/01/2007). CONSIGLIO
DI STATO, Sez. VI, 15/04/2008 (Ud. 22/01/2008),
Decisione n. 1749
- Zone
paesisticamente vincolate - Interventi in genere - Disciplina ex art.
146 del
D.Lgs. n. 42/2004.
Nelle zone paesisticamente vincolate è inibita - in assenza
dell'autorizzazione
già prevista dall'art. 7 della legge n. 1497 del 1939, le cui procedure
di
rilascio sono state innovate dalla legge n. 431/1985 e sono attualmente
disciplinate dall'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 - ogni modificazione
dell'assetto del territorio, attuata attraverso lavori di qualsiasi
genere, non
soltanto edilizi (con le deroghe eventualmente individuate dal piano
paesaggistico, ex art. 143, 5° comma - lett. b, del D.Lgs. n. 42/2004,
nonché
ad eccezione degli interventi previsti dal successivo art. 149 e
consistenti:
nella manutenzione, ordinaria e straordinaria, nel consolidamento
statico o
restauro conservativo, purché non alterino lo stato dei luoghi e
l'aspetto
esteriore degli edifici; nell'esercizio dell'attività
agro-silvo-pastorale, che
non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi con
costruzioni
edilizie od altre opere civili e sempre che si tratti di attività ed
opere che
non alterino l'assetto idrogeologico; nel taglio colturale,
forestazione,
riforestazione, opere di bonifica, antincendio e di conservazione da
eseguirsi
nei boschi e nelle foreste, purché previsti ed autorizzati in base alle
norme
vigenti in materia). Pres. Altieri - Est. Fiale - Ric. Barbi ed altro. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 07/04/2008 (Ud.
10/01/2008), Sentenza n. 14333
- Fascia
di rispetto stradale - Vincolo di inedificabilità - Natura -
Subordinazione a
scadenza temporale - Esclusione.
Il
vincolo di inedificabilità relativo alla “fascia di rispetto stradale”
non ha natura
espropriativa, ma unicamente conformativa, in quanto riguarda una
generalità di
beni e di soggetti ed ha una funzione di salvaguardia della
circolazione,
indipendentemente dalla eventuale instaurazione di procedure
espropriative;
esso quindi non è soggetto a scadenze temporali. Pres. f.f. Saltelli,
Est. De
Felice - C.V.e altro (avv.ti Pellegrino e Di Cagno) c. Comune di
Bisceglie
(avv. Ingravalle) - (Conferma T.A.R. Puglia, Bari, n. 1625/2004). CONSIGLIO
DI STATO, Sez. IV - 13 marzo 2008 (Ud. 11
gennaio 2008), sentenza n. 1095
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