|
- Indennità
ex art. 167, c. 1, D.Lgs. n.
42/2004 - Natura - Sanzione amministrativa. L’indennità
ex art.
15, comma 1, R.D. n. 1497/1939 (cfr. ora art. 167, comma 1, D.Lg.vo n.
42/2004)
va qualificata come una sanzione amministrativa e non come una forma di
risarcimento del danno per le seguenti ragioni: 1) dal tenore letterale
del
citato art. 15, comma 1, R.D. n. 1497/1939 si desume che la sanzione
pecuniaria
è alternativa alla sanzione della demolizione e va applicata non solo
per le
violazioni di carattere sostanziale, ma anche per le violazioni
meramente
formali che non hanno provocato alcun danno ambientale come per es. la
sola
inottemperanza all’obbligo previsto dalla legge di chiedere ed ottenere
prima
dell’inizio dei lavori il nulla osta paesistico, per cui tale sanzione
pecuniaria ha una funzione deterrente, in quanto prescinde dalla
sussistenza di
un danno all’ambiente; 2) il danno arrecato all’ambiente è previsto
dalla norma
in commento solo come un criterio di quantificazione alternativo al
profitto
conseguito, cioè solo in sede di quantum debeatur e non di an debeatur;
3)
inoltre, l’ordinamento giuridico prevede lo specifico strumento
dell’azione di
risarcimento del danno ambientale ex art. 18 L. n. 349/1986, “promossa
dallo
Stato, nonché dagli Enti territoriali sui quali incidono i beni
ambientali
oggetto del fatto lesivo” e dalle associazioni di protezione ambientale
individuate ai sensi dell’art. 13 della medesima L. n. 349/1986. Pres.
Di
Nunzio, Est. Savoia - G.R. e altri (avv.ti Alba e Pavan) c. Provincia
di
Venezia (avv.ti Brusegan e De Benetti) e altro (n.c.) - T.A.R.
VENETO,
Sez.II - 17 dicembre 2008, n. 3875
- Vincolo
paesaggistico - Esecuzione di
lavori o di modificazione ambientale - Potenziale danno -
Configurabilità del
reato.
L'esecuzione di lavori o di modificazione ambientale in zona vincolata
senza o
in difformità della prescritta autorizzazione "configura un reato
formale,
la cui struttura non prevede il verificarsi di un evento di danno",
sicché
"ai fini della realizzazione del reato, basta che l'agente faccia un
diverso uso rispetto alla destinazione del bene protetto dal vincolo
paesaggistico, mentre non è necessario che ricorra l'ulteriore elemento
dell'avvenuta alterazione dello stato dei luoghi" (Cassazione Sezione
III
n. 564/2006, Villa). Pres. De Maio, Est. Teresi, Ric. Carbucicchio. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 28/10/2008 (Ud. 8/10/2008),
Sentenza n. 40045
-
Scavi
clandestini - Reato d'impossessamento illecito di beni culturali
-
Dichiarazione d'interesse artistico, storico, archeologico o
etnoantropologico
- Necessità - Esclusione - Art. 176 D. L.vo n. 42/2004 - Fattispecie.
Ai fini della
configurabilità del reato d'impossessamento illecito di beni culturali
appartenenti allo Stato di cui all'articolo 176 del decreto legislativo
n. 42
del 2004, non è necessaria la preesistenza di un provvedimento che
dichiari
l'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico delle
cose
delle quali il privato sia entrato in possesso, atteso che i beni di
cui
all'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 appartengono allo Stato
sulla
base del semplice accertamento del loro interesse culturale, salvo che
il possessore
non fornisca la prova della legittima proprietà degli stessi (Cass
39109 del
2006; n 35226 del 2007). Nella fattispecie l'interesse culturale del
bene
discende dalla sua stessa natura, dalle modalità del rinvenimento
(scavi
clandestini) e dalla testimonianza della dirigente del museo
archeologico.
Pres. De Maio Rel. Petti Ric. De Martino. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 19/09/2008 (Ud.
26/06/2008), Sentenza n. 35927
-
Reato
d'impossessamento illecito di beni culturali - Art. 176 D. L.vo n.
42/2004 e
art. 125 D.Lgs. n. 490/1999 - Continuità normativa. Sussiste
una continuità
normativa, ai fini della configurabilità del reato di cui all'articolo
176 del
decreto legislativo n. 42 del 2004 con l'ex art. 125 del D.Lgs. 29
ottobre 1999
n. 490. Pres. De Maio Rel. Petti Ric. De Martino. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 19/09/2008 (Ud.
26/06/2008), Sentenza n. 35927
-
Contraffazione
di opere d’arte di autori viventi - Configurabilità - Presupposti -
Art.
178,
D.Lgs. n. 42/2004 - Fattispecie: reato di autenticazione di opere false.
In tema di disciplina
dei beni culturali, il reato di contraffazione di opere d'arte previsto
dall'art. 127 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (oggi sostituito
dall'art.
178, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) è configurabile anche quando
l'attività
vietata abbia ad oggetto opere di autori viventi o la cui esecuzione
non
risalga ad oltre cinquanta anni, in quanto norma posta a tutela della
regolarità ed onestà degli scambi nel mercato artistico e non a tutela
dell'integrità delle opere (tra le tante: Cass. Sez. 3, n. 26072 del
13/03/2007; Cass. Sez. 2, n. 18041 del 7/04/2004; Cass. Sez. 3, n.
22038 del
12/02/2003). Pres. Grassi, Est. Sarno, Ric. Bacosi. CORTE
DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 2/07/2008 (Ud.
21/05/2008), Sentenza n.26535
-
Opere
d’arte - Tutela - Autenticazione
di opere false - Art. 4 L. n. 1062/1971 - Art. 127 D.Lgs. n. 490/1999 -
Art.
178, D.Lgs. n. 42/2004.
In materia di disciplina dei beni
culturali, sussiste continuità normativa tra il reato prima previsto
dall'art.
4 L. 20 novembre 1971, n. 1062, poi sostituito dall'art. 127 D.Lgs. 29
ottobre
1999, n. 490 ed attualmente sanzionato dall'art. 178 D.Lgs. 22 gennaio
2004, n.
42, in quanto tutte le fattispecie puniscono la medesima condotta
consistente
nell'autenticazione di opere false, conoscendone la falsità (Cass. Sez.
3, n.
11096 del 17/01/2008). Pres. Grassi, Est. Sarno, Ric. Bacosi. CORTE DI
CASSAZIONE Penale, Sez. III, 2/07/2008 (Ud. 21/05/2008),
Sentenza n.26535
-
URBANISTICA
E EDILIZIA - Abusi edilizi commessi in aree sottoposte a vincolo
paesaggistico
- Condono edilizio - Limiti - Abusi edilizi minori.
In tema di abusi edilizi
commessi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, la disciplina
dettata
dall'art. 32 del DL 30 settembre 2003, n. 269 ( convertito con
modificazioni in
legge 24 novembre 2003, n. 326) esclude del tutto l'applicazione del
condono edilizio
per gli abusi edilizi maggiori (nuove costruzioni o ristrutturazioni
edilizie),
mentre per gli abusi edilizi minori (interventi di restauro,
risanamento
conservativo e manutenzione straordinaria) lo consente a condizione che
questi
ultimi siano conformi alle norme urbanistiche ovvero alle prescrizioni
degli
strumenti urbanistici (Cass. Pen. Sez. III sent. 11/04/2007, n. 35222).
Pres.
Altieri Est. Marmo Ric. Di Corrado. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 19/06/2008 (Ud.
20/03/2008), Sentenza n. 25117
-
Realizzazione
di una veranda in zona vincolata - Pregiudizio per l'ambiente - Art.
163 del
D.Lgs. n. 490/1999 attualmente art. 181, c. 1, D.Lgs. n. 42/2004 -
Fattispecie:
realizzazione di una veranda.
Il reato di cui all'art. 163 del D.Lgs. n. 490/1999 (già art. 1 sexies
della
legge n. 431/1985 ed attualmente art. 181, comma 1, del D.Lgs.
22.1.2004, n.
42) è reato di pericolo e, pertanto, per la configurabilità
dell'illecito, non
è necessario un effettivo pregiudizio per l'ambiente, potendo
escludersi dal
novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si
prospettano
inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l
'aspetto
esteriore degli edifici [vedi, tra le pronunzie più recenti, Cass.,
Sez. III:
29.11.2001, Zecca ed altro; 1.5.4.2002, P.G. in proc. Negri; 14.5.2002,
Migliore; 4.10.2002, Debertol; 7.3.2003, Spinosa; 6.5.2003, Cassisa;
23.5.2003,
P.M. in proc. Invernici; 26.5.2003, Sargentini; 5.8.2003, Mori;
7.10.2003,
Fierro]. Fattispecie: esecuzione di una veranda ed altre opere
oggettivamente
non irrilevanti ed astrattamente idonei a compromettere l'ambiente.
Pres.
Vitalone Est. Fiale Ric. Basile. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 13 giugno 2008
(Ud. 07/03/2008), Sentenza n. 23086
-
URBANISTICA
E EDILIZIA - Abusi
edilizi in area sottoposta a vincolo
paesaggistico-ambientale - Reati di cui all’art. 44 lett. c) D.P.R. n.
380/2001
- Condonabiltià abusi edilizi maggiori - Esclusione - Fondamento - Art
32, D.L.
n. 269/2003. In
tema di abusi edilizi in area sottoposta a vincoli di natura ambientale
la
disciplina dettata dal Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269,
articolo 32
(convertita con modificazioni in Legge 24 novembre 2003, n. 326),
esclude del
tutto l'applicazione del condono edilizio per gli abusi edilizi
maggiori (nuove
costruzioni o ristrutturazioni edilizie), mentre per gli abusi edilizi
minori
(interventi di restauro, risanamento conservativo o manutenzione
straordinaria)
lo consente a condizione che questi ultimi siano conformi alle norme
urbanistiche,
ovvero alle prescrizioni degli strumenti urbanistici (v. Cass. pen.
sez. 3
sent. 11 aprile 2007, n. 35222). Pres. ALTIERI, Est. MARMO, P.M.
GERACI, Ric.
B.R.. CORTE
DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 10/06/2008,
Sentenza n. 23070
-
Intervento
su zona paesaggistica -
Reato di cui all'art. 163 D. L.vo n 490/1999 (ora art. 181 D.Lvo n.
42/2004) -
Ipotesi di configurabilità - Interventi esenti da autorizzazione - Art.
149
D.L.vo n 42/2004.
Integra il reato di cui all'art. 163 del decreto
legislativo n 490 del 1999 (ora art. 181 del decreto legislativo n. 42
del
2004) qualsiasi intervento su zona paesaggistica a prescindere dalla
sua natura
e dall'effettiva alterazione del paesaggio, essendo sufficiente che
l'agente
faccia del bene protetto dal vincolo un uso diverso da quello cui il
bene a
destinato o ponga in essere interventi astrattamente idonei a metterlo
in
pericolo (Cass. sez III, 9969 del 2000, Gregari; n 564 del 2006). Sono
esenti
da autorizzazione ai sensi dell'articolo 149 del decreto legislativo n
42 del
2004, oltre agli interventi relativi all'attività agro-pastorale, anche
quelli
di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli edifici, a condizione
però che
non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.
Pres.
Altieri, Est. Petti, Ric. Bergman. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sezione III, 19 maggio 2008 (Ud. 16/04/2008),
Sentenza n. 19977
- Tutela
del paesaggio, illeciti urbanistici, assenza di nulla osta, vincolo
paesaggistico.
In
materia di tutela ambientale e d'illeciti urbanistici, la
contravvenzione
prevista nel caso di realizzazione di un manufatto abusivo senza il
prescritto
nullaosta, in una zona soggetta a vincolo paesaggistico, è un reato
formale che
si configura indipendentemente dall’alterazione dello stato dei
luoghi. Cassazione
penale, sez. III, sentenza 19.05.2008 n. 19971
- Area
inserita nella lista UNESCO del patrimonio comune dell’umanità - Comune
-
Assentimento di “deroga minima” agli strumenti urbanistici locali -
Violazione
immediata e diretta degli obblighi internazionali - Ragioni. Quando
lo Stato assume
obblighi internazionali di tutela del patrimonio culturale e naturale
mondiale,
quali quelli di cui alla convenzione firmata a Parigi il 23 novembre
1972 e
ratificata in Italia con legge 6 aprile 1977, n. 184, che sono volti a
conservare la consistenza e la qualità degli abitati urbani, la
violazione
degli strumenti urbanistici locali (di programma o anche attuativi), o
la
deroga, anche minima, alle norme in essi contenute comporta anche la
violazione
immediata e diretta dei suddetti obblighi. Diversamente opinando, si
riconoscerebbe all’Autorità locale un potere discrezionale di ammettere
oppure
di vietare le “deroghe” allo strumento urbanistico (e quindi agli
obblighi di
tutela che nelle suddette norme si traducono e si attualizzano) senza
che tale
discrezionalità si riveli guidata da alcun parametro normativo e senza
che
l’asserita “irrilevanza” o “minima entità” delle stesse possa assurgere
a
legittimo criterio discretivo di ciò che può ammettersi, in dispetto
della
previsione urbanistica, e ciò che invece va vietato (fattispecie
relativa
all’isola di Ortigia, facente parte del patrimonio comune dell’umanità
UNESCO).
Pres. Zingales, Est. Gatto Costantino - P.E. (avv. Giuliano) c. Comune
di
Siracusa (avv. Bianca), Ministero per i Beni e le Attività Culturali e
altri
(Avv. Stato) - T.A.R.
SICILIA, Catania, Sez. I - 15 maggio 2008, n.
916
-
URBANISTICA
E EDILIZIA - Interventi soggetti a D.I.A. su area paesaggisticamente
vincolata
- Configurabilità del reato edilizio - Esclusione - Fondamento -
Rapporti tra
D.I.A. e la c.d. SUPER-D.I.A - Fattispecie - D.P.R. n. 380/2001.
Gli interventi di
ristrutturazione edilizia effettuabile anche con semplice d.i.a. in
zone
soggette a vincolo sono realizzabili con la procedura semplificata
della d.i.a.
solo subordinatamente al rilascio del parere o dell’autorizzazione
dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo. Sicché, quando si
tratta di
interventi soggetti a semplice d.i.a. (art. 22, comma primo, d.P.R. n.
380 del
2001) la loro realizzazione senza titolo (o per non aver presentato la
d.i.a.
ovvero per non aver conseguito il n.o. dell’Autorità tutoria in caso di
immobile vincolato) non è soggetta a sanzione penale, essendo invece
quest’ultima riservata (art. 44, comma secondo bis, d.P.R. citato) ai
soli
interventi ammessi al regime della c.d. SUPER-D.I.A. contemplati
dall’art. 22,
comma terzo, del d.P.R. n. 380 del 2001. Fattispecie nella quale era
contestato
all’imputata di aver abusivamente ricostruito un “porticato” con la
stessa
volumetria e sagoma del precedente in una zona sottoposta a vincolo
paesaggistico.
Presidente C. Vitalone, Relatore P. Onorato. CORTE
DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 06/05/2008 (Ud.
26/02/2008), Sentenza 17954
-
Reato
ambientale di
cui all’art. 181 D.Lgs. 42/2004 - Condotta incriminata -
Configurabilità.
Il reato ambientale
di cui all’art. 181 D.Lgs. 42/2004, punisce "chiunque, senza la
prescritta
autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi
genere su
beni ambientali" denotando che la condotta incriminata perdura sino a
quando prosegue la esecuzione dei lavori senza titolo. Presidente C.
Vitalone,
Relatore P. Onorato. CORTE
DI
CASSAZIONE Penale Sez. III, 06/05/2008 (Ud. 26/02/2008),
Sentenza 17954
-
Violazioni
paesaggistiche - Reato di pericolo - Sanzione applicabile - Art. 1
sexies L.
n. 431/1985 (poi art. 163, D.Lgs. n. 490/1999 ed ora art. 181 D.Lgs. n.
42/2004).
Il reato di cui all'art. 163 del D.Lgs. n. 490/1999 (già art. 1 sexies
della legge n. 431/1985 ed attualmente art. 181, comma 1, del D.Lgs.
22.1.2004,
n. 42) è reato di pericolo e, pertanto, per la configurabilità
dell'illecito,
non e necessario un effettivo pregiudizio per l'ambiente, potendo
escludersi
dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si
prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del
paesaggio
e l'aspetto esteriore degli edifici. [Cass., Sez. III: 29.11.2001,
Zecca ed
altro; 15.4.2002, P.G. in proc. Negri; 14.5.2002, Migliore; 4.10.2002,
Debertol;
7.3.2003, Spinosa; 6.5.2003, Cassisa; 23.5.2003, P.M. in proc.
Invernici;
26.5.2003, Sargetitini; 5.8.2003, Mori; 7.10.2003, Fierro]. Sicché,
l'unica
sanzione applicabile alle violazioni dell'art. 1 sexies
della legge n.
431/1985 (poi art. 163 del D.Lgs. n. 490/1999 ed ora art. 181 del
D.Lgs. n.
42/2004), qualunque sia la condotta violatrice concretamente accertata,
è
quella fissata dalla lettera c) dell'art, 20 della legge n. 47/1985,
attualmente riprodotta dall'art. 44, l° comma, lettera c), del T.U.
6.6.2001,
n. 380, (Cass., Sez. III, 28.2.2001, n. 8359, Giannone; 15.6.2001, n.
30866,
Visco ed altro; Cass. 22.11.2002, n. 4263, Ferrari; Cass., 6.12.2002,
n. 5432,
Parrìnello; Cass., 31.1.2003, n. 12001, Venturi; Cass., 9.4.2003, n.
24775,
Messina; Cass., 20.6.2006, Bol.). Pres. Altieri - Est. Fiale - Ric.
Barbi ed
altro. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 07/04/2008 (Ud.
10/01/2008), Sentenza n. 14333
-
Nuove
costruzioni in aree vincolate - Sanatoria - Esclusione - Art. 32 del
D.L. n.
269/2003.
Non sono suscettibili di sanatoria, ai sensi dell'art. 32 del D.L. n.
269/2003,
le nuove costruzioni realizzate, in assenza del titolo abilitativo
edilizio, in
area assoggettata a vincolo imposto a tutela degli interessi paesistici
(Cass.,
Sez. III, 12.1.2007, n. 6431; Sicignano ed altra; 5.4.2005, n. 12577,
Ricci;
1.10.2004, n. 38694, Canu ed altro; 24.9.2004, n. 37865, Musio). Nella
specie è
stato accertata, l'esecuzione di opere costituenti "vere e proprie
addizioni edilizie di notevole entità". Pres. Altieri - Est. Fiale -
Ric.
Barbi ed altro. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 07/04/2008 (Ud.
10/01/2008), Sentenza n. 14333
-
URBANISTICA
E EDILIZIA - Violazioni paesaggistiche - Interventi di restauro e
risanamento
conservativo - Natura e limiti - Fattispecie.
L'art. 3, 1° comma -
lett. c), del T.U. n. 380/2001 [con definizione già fornita dall'art.
31, 1°
comma - lett. c), della legge n. 457/1978] identifica gli interventi di
restauro e risanamento conservativo come quelli "rivolti a conservare
l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un
insieme
sistematico di opere che - nel rispetto degli elementi tipologici,
formali e
strutturali dell'organismo stesso - ne consentano destinazioni d'uso
con esso
compatibili'. Tali interventi, in particolare, possono comprendere: -
il
consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi
dell'edificio; - l'inserimento degli elementi accessori e degli
impianti
richiesti dalle esigenze dell'uso; - l'eliminazione di elementi
estranei
aIl'organismo edilizio. La finalità é quella di rinnovare l'organismo
edilizio
in modo sistematico e globale, ma essa deve essere attuata - poiché si
tratta
pur sempre di conservazione - nel rispetto dei suoi elementi essenziali
"tipologici, formali e strutturali". Per contro, ne deriva che non
possono essere mutati: - la "qualificazione tipologica" dei manufatto
preesistente, cioè i caratteri architettonici e funzionali di esso che
ne
consentono la qualificazione in base alle tipologie edilizie; - gli
"elementi formali" (disposizione dei volumi, elementi architettonici)
che distinguono in modo peculiare il manufatto, configurando l'immagine
caratteristica
di esso; - gli "elementi strutturali", cioè quelli che materialmente
compongono la struttura dell'organismo edilizia. Nella fattispecie in
esame,
invece, non é stata ravvisata un'attività di conservazione, recupero o
ricomposizione di spazi, secondo le modalità e con i limiti dianzi
delineati,
bensì la realizzazione di nuovi manufatti, con stravolgimento di
elementi
tipologici e formali. Pres. Altieri - Est. Fiale - Ric. Barbi ed altro.
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 07/04/2008 (Ud.
10/01/2008), Sentenza n. 14333
-
Demolizione
- Esecuzione del provvedimento di demolizione - Dichiarazione di
compatibilità
ambientale - Inidoneità - Condono edilizio e condono paesaggistico -
Interdisciplinarietà - Esclusione.
La
dichiarazione di compatibilità ambientale non è idonea ex se
a
determinare la revoca o la sospensione dell'esecuzione del
provvedimento di
demolizione, così come la presentazione dell'istanza di accertamento di
compatibilità paesaggistica per gli abusi commessi entro il 30.9.2004
non
determina la sospensione del procedimento penale in difetto di
un'espressa
previsione legislativa, non potendosi nemmeno estendere alla disciplina
del
condono paesaggistico l'effetto sospensivo previsto dalla disciplina
del
condono edilizio dalla L. n. 326 del 2003, attesa la mancanza di
qualsiasi
collegamento tra le due discipline (giurisprudenza consolidata Cass.
sez. III,
3.7.2007 n. 37311; 13459/2007; n. 19719/2007). Pres. Altieri, Est. De
Maio,
Ric. Chiofalo. CORTE
DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 26/03/2008 (Cc
20/02/2008) Sentenza n. 12746
- URBANISTICA
E EDILIZIA - Danno
da alterazione della bellezza di luoghi sottoposti a
speciale tutela paesaggistica - Autorizzazioni illegittimamente
concesse -
Azione di risarcimento danni proposta contro un sindaco - Risarcimento
- Limiti
- Fattispecie.
In
materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici, il danno da
alterazione
delle bellezze naturali di luoghi sottoposti a tutela ambientale è in
re
ipsa solo se lamentato dalla pubblica amministrazione, per
espressa
disposizione di legge. E’ tenuto invece, a dimostrare l'esistenza e
l'entità
del danno il privato che affermi di aver subito un vulnus
nel godimento
del proprio fondo, sottoposto a tutela, quale conseguenza degli
illeciti
edilizi eseguiti sul fondo del vicino grazie ad autorizzazioni
illegittimamente
concesse. (Nella specie, l'azione di risarcimento danni proposta contro
un
sindaco, condannato nel giudizio penale anche al pagamento di una
provvisionale, è stata rigettata perché priva di prova del pregiudizio
concretamente arrecato al fondo dell'attore dalle costruzioni abusive
erette
sul terreno confinante ed a distanza significativa dal confine).
Presidente M.
Varrone, Relatore R. Lanzillo. CORTE
DI CASSAZIONE CIVILE Sez. III, 21/03/2008,
Sentenza n. 7695
- Autorizzazione
paesaggistica - Regime vigente ex artt. 146, c. 12 e 167, c. 4 d.lgs.
n.
42/2004 - Divieto di sanatoria ambientale - Rapporto tra l’interesse
pubblico e
l’interesse privato - Ipotesi di coincidenza tra la sanatoria e
l’interesse
pubblico - Conseguenze.
La
vigente normativa sull’autorizzazione paesistica risultante dal
combinato
dell’art. 146 comma 12 e dell’art. 167 comma 4 del Dlgs. 42/2004,
facendo
prevalere l’interesse pubblico ad un’utilizzazione controllata del
territorio,
esclude la sanatoria ambientale per le opere non preventivamente
assentite, con
l’eccezione di alcune fattispecie marginali, mentre il regime
previgente, che
affidava all’amministrazione la scelta tra la remissione in pristino e
il
pagamento di un risarcimento ambientale, riconosceva un certo rilievo
al fatto
compiuto alterando i rapporti di forza tra la parte pubblica e quella
privata a
favore di quest’ultima. La norma attualmente vigente presuppone
tuttavia che
nella fattispecie concreta si confrontino unicamente l’interesse
pubblico
all’utilizzazione controllata del territorio e l’interesse del privato
alla
sanatoria. Verificandosi questa condizione, che dà forma alla
fattispecie
tipica, prevale il suddetto interesse pubblico e lo stato dei luoghi
deve
essere ripristinato. La situazione è però diversa se la sanatoria
corrisponde
anche a un differente e ulteriore interesse pubblico, che si affianca a
quello
privato. Questa ipotesi può verificarsi quando dall’attività edilizia
oggetto
di sanatoria derivi, direttamente o indirettamente, in via
convenzionale, per
atto unilaterale d’obbligo o sulla base di una previsione dello
strumento
urbanistico, un vantaggio ambientale, apprezzabile in modo distinto
rispetto
alla semplice modificazione dello stato dei luoghi apportata dal
privato. Sotto
questo profilo si può ritenere che tanto l’assunzione di oneri da parte
del
privato per migliorare le infrastrutture pubbliche o gli standard
urbanistici
quanto l’impegno del privato a svolgere un’attività produttiva già
insediata
secondo criteri ispirati a una maggiore sensibilità ambientale
consentano di
superare il rigido rapporto di anteriorità tra l’autorizzazione
paesistica e
l’attività edificatoria. Si tratta di risultati che assicurano una
tutela dei
valori e delle fragilità ambientali più ampia di quella derivante dalla
semplice remissione in pristino e dunque non possono considerarsi
vietati dal
meccanismo di protezione stabilito dall’art. 146 comma 12 e dall’art.
167 comma
4 del Dlgs. 42/2004. Se il privato è disposto ad assumere oneri
specifici per
migliorare la situazione ambientale, e se è accertato che dalle opere
abusive
non può derivare alcun danno collaterale all’ambiente, l’ordine di
demolire
quale condizione necessaria per poi ottenere l’autorizzazione di opere
identiche appare fondata su un’interpretazione irragionevole del quadro
normativo e impone al privato un sacrificio non conforme al principio
di
proporzionalità. Pres. Mosconi, Est. Pedron - C. s.r.l. (avv.ti Lodetti
e
Codignola) c. Comune di Colzate (avv. Coppetti). T.A.R.
LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 19 marzo 2008, n.
317
- Contraffazione
di opere d'arte - Leggi penali speciali - L. n. 1062/71, D.Lgs. n.
490/99 e
D.L.vo. n. 42/04 - Continuità normativa - Violazione art. 9 L. n. 1062
del 1971
- Nullità - Esclusione - Fattispecie. In
materia di contraffazione di opere d'arte, sussiste continuità
normativa tra la fattispecie contemplata dall'abrogato art. 4 della
legge 20
novembre 1971, n. 1062, la successiva disposizione di cui all'art. 127
del
D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 e l'attuale norma sanzionatoria di cui
all'art.
178 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in quanto tutte puniscono la
medesima
condotta (autenticazione di opere false, conoscendone la falsità).
Mentre, con
riferimento all'art. 9 della L. n. 1062 del 1971 (unica norma
"sopravvissuta" all'abrogazione, la quale prevede che fino
all'istituzione di un apposito albo di consulenti tecnici in materia di
opere
d'arte, il giudice deve avvalersi di periti indicati dal Ministero
della
Pubblica Istruzione ovvero sentire come testimone l'autore dell'opera),
la sua
violazione non è causa di nullità speciale né generale. Fattispecie:
contestazione
dell’autenticazione di un'opera pittorica falsa. Presidente C.
Vitalone,
Relatore P. Onorato. CORTE
DI CASSAZIONE Sezione Terza Penale, 12/03/2008
(Ud.17/01/2008), Sentenza n. 11096
- URBANISTICA
E EDILIZIA - Autorizzazioni
paesaggistiche - Violazioni -
Sanzioni -
Giurisdizione - L. n. 205/2000. La
controversia concernente le sanzioni amministrative per la violazione
di
autorizzazioni relative ad opere di movimento terra, di disboscamento,
di
mutamento del tipo di colture in atto ecc. spetta ai sensi dell'art. 34
del
d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall'art. 7 della L. 21
luglio
2000, n. 205, alla giurisdizione del giudice amministrativo. La norma,
pur
riservando alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
tutte le
controversie aventi ad oggetto "gli atti, i provvedimenti e i
comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle
stesse
equiparati in materia edilizia ed urbanistica", al comma 2 dell'art. 7
citato d. l.vo aggiunge "la materia urbanistica concerne tutti gli
aspetti
dell'uso del territorio". Presidente P. Vittoria, Relatore E.
Malpica Ric. Doro. CORTE
DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, 12 marzo
2008 (Ud. 15/01/2008), Sentenza n. 6525
- Abusi
commessi in zona vincolata - Condono paesaggistico
- Operatività e procedure - Limiti e presupposti - Normativa del
condono
edilizio - L. 308/2004 - Artt. 167 e 181, D.Lgs. n. 42/2004 - D.L.
269/2003.
La disciplina legata
al c.d. "condono paesaggistico" - introdotto dal comma 37 dell'unico
articolo della legge n. 308/2004 applicabile ai reati paesaggistici
compiuti
entro e non oltre il 30 settembre 2004 - si riferisce genericamente ai
"lavori compiuti su beni paesaggistici senza la prescritta
autorizzazione
o in difformità da essa "ponendo, tuttavia, la condizione" che le
tipologie edilizie realizzate e i materiali utilizzati, anche se
diversi da
quelli indicati nell'eventuale autorizzazione, rientrino fra quelli
previsti e
assentiti dagli strumenti di pianificazione paesaggistica, ove vigenti,
o,
altrimenti, siano giudicati compatibili con il contesto paesaggistico".
Ulteriore condizione e che "che i trasgressori abbiano previamente
pagato": - la sanzione pecuniaria di cui all'art. 167 del D.Lgs. n. 42
del
2004, maggiorata da un terzo alla meta; - una sanzione pecuniaria
aggiuntiva,
determinata, dall'autorita amministrativa competente; tra un minimo di
3.000,00
euro ed un massimo di 50.000,00 euro. La procedura a legislativamente
delineata
in termini estremamente scarni, in quanto viene previsto soltanto che
il
proprietario, il possessore o il detentore a qualsiasi titolo
dell'immobile o
dell'area interessati all'intervento, devono presentare la domanda per
l'accertamento
della "compatibilità paesaggistica" dei lavori eseguiti all'autorità
preposta alla gestione del vincolo e che tale autorità deve
pronunciarsi previo
parere della Soprintendenza. La pronuncia favorevole estingue il reato
di cui
all'art. 181 del. D.Lgs. n. 42/2004 (già art. 163 del D. Lgs. n.
490/1999) e
"ogni altro reato in materia paesaggistica. Non è prevista alcuna
scansione circa i tempi di svolgimento del procedimento: nulla è
stabilito, in
particolare, quanto ai contenuti della domanda, alla documentazione da
allegare, alla dimostrazione della data effettiva di ultimazione
dell'intervento, alle modalità ed ai tempi di pagamento delle sanzioni,
alla
natura vincolante o meno del prescritto parere della Soprintendenza, al
termine
entro il quale l' autorità preposta alla gestione del vincolo deve
pronunciarsi. Le nuove disposizioni non prevedono, inoltre, la
sospensione del
procedimento penale per il tempo correlato all'esaurimento della
procedura e
non hanno alcun collegamento con la normativa del condono edilizio di
cui al
D.L. 269/2003; che trova i limiti dianzi enunciati in relazione agli
abusi
commessi in zona vincolata. Pres. Postiglione, Est. Fiale, Ric. Carillo
ed
altro. CORTE
DI
CASSAZIONE Sez. III, 05/03/2008 (ud. 21/11/2007), Sentenza n. 9980
- Autorizzazione
comunale - Carenza di motivazione e
violazione di legge per contrasto con l’art. 82, c. 3, del D.P.R.
n.616/1977 -
Provvedimento di annullamento - Legittimità - Fattispecie. L’annullamento
adottato in base i riscontrati vizi, nell’autorizzazione comunale
sottoposta
all’esame della Soprintendenza, dell’eccesso di potere sotto il profilo
della
carenza di motivazione e della violazione di legge per contrasto con
l’art. 82,
comma 3. del D.P.R. n.616/1977, è di certo sufficiente a sorreggere la
legittimità del provvedimento (CdS, Sez VI, 3.2.2004, n.331),
rientrando nel
novero dei vizi di legittimità che l’autorità statale è abilitata a
rilevare,
esteso a tutti i profili di violazione di legge e di eccesso di potere,
ivi
compreso il riscontro della presenza di una motivazione e della sua
congruenza
e ragionevolezza. Nella specie, l’autorizzazione comunale risultava
priva della
necessaria motivazione da cui poteva emergere, sotto il profilo della
legittimità, non soltanto la ragionevolezza e completezza della
valutazione di
compatibilità paesaggistica, ma altresì lo stesso preliminare riscontro
dell’effettuazione di siffatta valutazione. Né poteva soccorrere, al
riguardo,
il parere della Commissione edilizia integrata, che, risultava
anch’essa
immotivata. Pres. Ruoppolo - Est. Cafini - Giberti (avv.ti Coffrini e
Colarizi)
c. Ministero per i beni e le attività culturali e la Soprintendenza per
i beni
ambientali e architettonici dell’Emilia-Romagna (Avvocatura generale
dello
Stato) ed altro, (conferma T.A.R. per l’Emilia-Romagna, Sezione
staccata di
Parma n.784/02 in data 12/11/2002). CONSIGLIO
DI
STATO Sez. VI, 08/02/2008 (Ud. 30/10/2007), Sentenza n. 408
-
Domanda
di condono -
Opere realizzate nel verde agricolo, nel verde alpino e nel bosco -
Legge
provinciale di Bolzano n. 4/1987 - Esclusione della formazione del
silenzio-assenso - Legittimità. E’
legittima l’esclusione della formazione del silenzio-assenso ex art.
27, co. 2
della legge provinciale di Bolzano n. 4/1987 per le opere realizzate
nel verde
agricolo, nel verde alpino e nel bosco perché incompatibili con la
relativa
tutela ambientale disciplinata dall'art. 42 dell'ordinamento
urbanistico
provinciale (Cons. Stato V, 8 marzo 1998, n. 207). Inoltre, non essendo
possibile l’applicazione del silenzio assenso sulla domanda di
sanatoria, non è
conseguentemente necessaria una diffusa motivazione né sulla sua
mancata
formazione né tantomeno sulla demolizione che segue nell’ordine
procedimentale.
Pres. Iannotta - Est. Lamberti - Porfid Strade S.a.s. (avv. Papa) c.
Comune di
Bolzano (conferma Trib. Reg. giustizia amministrativa per il
Trentino-Alto
Adige, sentenza 3 settembre 2002 n. 408, sezione autonoma per la
provincia di
Bolzano) - (conf.: C.d.S. 2008 n.350). CONSIGLIO DI
STATO Sez. V, 6-02-2008 (Ud. 10/07/2007), Sentenza 351
-
Mini
condono paesaggistico - L. n. 308/2004 - Abusi
commessi sino al 30.09.2004 - Autorizzazione paesaggistica postuma -
Applicabilità. La
legge n. 308/2004, nel consentire la condonabilità, ai fini penali,
degli abusi
paesaggistici commessi fino ad una certa data, si è imposta come una
norma di
chiusura del sistema, ossia tesa a segnare la linea di demarcazione nel
passaggio tra il regime previgente e quello attuale. Sicchè in siffatta
prospettiva deve ritenersi che le disposizioni di cui alla legge
n.308/2004 sul
mini condono paesaggistico, operino anche dal punto di vista
dell’illecito
amministrativo, consentendo la operatività, medio-tempore, del
meccanismo
dell’autorizzazione postuma ossia solo fino al 30.09.2004, data fissata
per la
ultimazione dell’abuso, per cui la mancanza di effetti amministrativi
del
condono sarebbe più apparente che reale, ben potendo l’amministrazione,
per gli
abusi commessi fino a quella data, applicare il regime previgente della
sanatoria postuma. (cfr. T.a.r. Puglia-Bari, sez.III, 5.09.2005,
sentenza n.
3780, ove ha affermato che: “L’art. 1 comma 39 della legge n. 308/2004
, c.d.
condono paesaggistico è norma eccezionale che introduce una deroga per
tempo di
vigenza alla disciplina a regime di cui all’art. 146 d.lgs. n. 42/2004
consentendo l’accertamento postumo di compatibilità ambientale - id
est,
sanatoria - nei confronti dei procedimenti pendenti aventi ad oggetto
gli
interventi edilizi rilevanti sotto l’aspetto paesaggistico, per i quali
non sia
stato richiesto nulla osta paesaggistico”.) Sicché, per gli abusi
commessi
entro il 30.09.04, deve ritenersi illegittimo il diniego di sanatoria
di
un'opera edilizia eseguita su immobile vincolato senza il previo esame
dell'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica inoltrata
in
applicazione dell'art. 1 comma 39 l. n. 308 del 2004 (normativa sul
c.d.
minicondono paesaggistico). Pres. Guerriero, Est. Passarelli di Napoli
-
I.s.p.a. (avv. Vitale) c. Comune di S. Antonio Abate (avv. Perillo) -
T.A.R.
CAMPANIA, Napoli, Sez. VII - 5 febbraio 2008, n. 562
-
EDILIZIA
E URBANISTICA -
Opere
abusive in zona vincolata - Interventi in assenza della relativa
autorizzazione - Prescrizione - Estinzione del reato. Nei
casi di opere abusive in zona vincolata
suscettibili di condono edilizio il reato si può estinguere per
intervenuta
prescrizione. Pres. Vitalone, Est.
Fiale, P.M. Izzo, Ric. AN. Gi. (annulla
senza rinvio per prescrizione sentenza 8.3.2006 della Corte di Appello
di Catania).
CORTE
DI
CASSAZIONE Penale Sezione III, 28/01/2008, Sentenza n. 4091
-
URBANISTICA
E EDILIZIA -
Vincolo
paesistico - Vincoli generici e vincoli specifici - Disciplina
vincolistica e condonabilità degli abusi edilizi. E’
inapplicabile la disciplina vincolistica di cui al
p.t.p. approvato con d.m. 06.11.1995, dopo la realizzazione del
fabbricato
oggetto della domanda di condono edilizio, ed il carattere generico del
contenuto prescrittivo del vincolo paesistico che grava sulla zona
introdotto
con d.m. 22.06.1967, non impeditivo in assoluto di interventi
modificativi. In
questi casi, l’autorizzazione sindacale, non si pone in contraddizione
con le
previsioni di tutela, che non consumano la sfera di discrezionalità del
Sindaco
circa la graduazione degli interventi compatibili. In conclusione, sono
condonabili gli interventi edilizi realizzati su zona vincolata se il
vincolo
anteriore all'abuso è generico e quello specifico è successivo alla
consumazione
dell'abuso. Pres. Varrone - Est. Polito - Di Lauro (avv.ti Laudadio e
Scotto)
c. Ministero per i Beni Culturali e Ambientali (n.c.) (annulla T.A.R.
Campania,
Sez. IV^, n. 338 del 25.01.2005). CONSIGLIO DI
STATO Sez. VI, 07/01/2008 (C.C. 06/11/2007), Sentenza n. 22
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