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- ACQUA
- Art. 142 d.lgs. n. 42/2004 - Fiumi, torrenti e corsi d’acqua -
Vincolo
paesaggistico - Fiumi e torrenti - Imposizione del vincolo ex lege -
Iscrizione
negli elenchi delle acque pubbliche - Necessità per i soli corsi
d’acqua
diversi da fiumi e torrenti.
L’art. 142 del D.Lgs. n. 42 del 2004, nella parte in cui dispone che
“sono
comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni
di
questo titolo ... i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli
elenchi
previsti dal … regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative
sponde o
piedi degli argini per una fascia di 150 metri” va interpretato nel
senso che
solo per le acque fluenti di minori dimensioni ed importanza, vale a
dire per i
corsi d’acqua che non sono né fiumi né torrenti, si impone, ai fini
della loro
rilevanza paesaggistica, la iscrizione negli elenchi delle acque
pubbliche.
Quanto ai fiumi e torrenti, il requisito della pubblicità esiste di per
sé (ex
art. 822 c.c.) ed anche il vincolo paesaggistico è imposto ex lege
senza
necessità di iscrizione negli elenchi. Tale interpretazione è
avvalorata dalla
modifica apportata dal legislatore al testo dell’art. 146 del d.lgs. n.
490/1999, che operava riferimento a “ i fiumi , i torrenti ed i corsi
d’acqua
iscritti…”. La scomparsa della congiunzione ed e l’inserimento al suo
posto di
una virgola, quale segno di separazione, risulta indicativa della
volontà del
legislatore di evidenziare una cesura tra le diverse tipologie di acque
fluenti
e, per l’effetto, di sottolineare con maggiore evidenza che il
requisito della
iscrizione è riferito ai soli corsi d’acqua diversi dai fiumi e dai
torrenti.
Pres. Portoghese, Est. Mele - Comune di Bellizzi (avv.ti Annunziata,
Lanocita e
Paolino) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) e
altro
(n.c.), riunito ad altro ricorso - T.A.R.
CAMPANIA, Salerno, Sez. II - 18 luglio 2008,
n. 2172
- ACQUA
- Denominazione ufficiale di fiume o torrente - Successiva perdita
delle
caratteristiche proprie della categoria - Irrilevanza - Verifica
sostanziale -
Limiti.
La
denominazione ufficiale di fiume o torrente, in quanto frutto
dell’accertamento, da parte di soggetti qualificati, delle
caratteristiche
proprie della categoria non è dato liberamente disapplicabile. Una
volta
qualificato ufficialmente, il bene risulta vincolato, irrilevante
essendo il
dato sostanziale della mancanza ovvero della perdita delle
caratteristiche
proprie della categoria. Tali elementi rilevano, al fine del venir meno
del
vincolo, solo all’esito di un peculiare procedimento amministrativo di
declassificazione. La verifica sostanziale, pertanto, è consentita solo
quando
manchi una denominazione ufficiale ovvero quando questa sia
contraddittoria,
perplessa o ancora quando, in presenza di una pluralità di
denominazioni, non
sia certa l’ appartenenza di uno specifico tratto del corso d’acqua
all’una o
all’altra qualificazione (fattispecie relativa ad un corso d’acqua per
un
tratto denominato nelle carte IGM “torrente” e per un tratto “fosso”).
Pres.
Portoghese, Est. Mele - Comune di Bellizzi (avv.ti Annunziata, Lanocita
e
Paolino) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) e
altro
(n.c.), riunito ad altro ricorso - T.A.R.
CAMPANIA, Salerno, Sez. II - 18 luglio 2008,
n. 2172
- Amministrazione
comunale - Imposizione di disciplina più restrittiva rispetto ai
vincoli
paesistici imposti dallo Stato o dalla Regione - Legittimità - Idonea
motivazione - Fattispecie: fascia di rispetto fluviale.
E’ riconosciuta in capo all’Amministrazione comunale
la possibilità, nell’ambito della conformazione del territorio, di
porre una
disciplina generalizzata più rigorosa e limitativa di quella dei
vincoli
paesistici imposti dallo Stato o dalla Regione relativamente a beni per
i quali
vi è maggiore interesse alla tutela paesistica, a condizione che le
ragioni di
tale scelta vengano puntualmente rappresentate (fattispecie relativa
all’imposizione del vincolo di inedificabilità nella fascia di rispetto
fluviale, oltre i 50 metri previsti dall’art 39 della L.R. Lombardia n.
51/75.)
Pres. Arosio, Est. Bini - A.P. (avv. Romano) c. Comune di Olginate
(avv.
Pagano) - T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. II - 5 giugno 2008,
n. 1924
- Porto
turistico -
Approvazione del progetto - Conferenza di servizi ex artt. 5 e 6 DPR
509/97 -
Mancata convocazione della Soprintendenza - Illegittimità. E’
illegittima l’approvazione di un progetto
definitivo per la ristrutturazione di un porto turistico in difetto
della
convocazione della Soprintendenza alla riunione della conferenza di
servizi di
cui agli artt. 5 e 6 del DPR 509/97. In base al terzo comma dell’art. 6
di
detto DPR, infatti, deve essere convocata, in aggiunta alle
Amministrazioni di
cui all'art. 5, comma secondo, "l'autorità competente per la pronuncia
di
compatibilità ambientale" ex DPR 12/4/96 (ora ex Lgs 3/4/06 n. 152).
Poiché la Regione è già compresa tra i soggetti richiamati all'art. 5,
comma
secondo, sarebbe comunque incongruo escludere la Soprintendenza come
ulteriore
"autorità competente per la pronuncia di compatibilità ambientale" e
riferire tale espressione solo alla Regione stessa. Del resto è
illogico
estendere l'esclusione dell'obbligo di convocare la Soprintendenza,
prevista
all'art. 5 per la approvazione di un progetto preliminare da inviare -
appunto
- alla Soprintendenza stessa, anche alla successiva convocazione per la
approvazione del progetto definitivo, in mancanza di una specifica
norma che
deroghi al necessario coinvolgimento finale di tutti i soggetti
doverosamente
coinvolti nel procedimento nelle precedenti fasi. Pres. Radesi , Est.
Di Nunzio
- B.F. e altri (avv. Vaglio) c. Comune di San Vincenzo (avv. Grassi),
Presidente Conferenza di servizi ed DPR 509/97 (n.c.), Regione Toscana
(avv.
Vincelle), Compartimento marittimo di Livorno e altri (Avv. Stato) -
TAR
TOSCANA,
Sez. III - 6 febbraio 2008, n. 105
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