Giurisprudenza
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Beni culturali e ambientali - Fiumi, corsi d'acqua, porti
(Sentenze pronunciate nell'anno 2008 della Cassazione, del Consiglio di Stato e del TAR)
 Parti e argomenti della scheda: 
Alcune massime dell'anno 2008 che riguardano i fiumi, i corsi d'acqua e i porti turistici. Come si sono pronunciati i giudici a proposito per la tutela dell'ambiente nelle zone vincolate paeaggisticamente. Altre massime possono essere ricercate sotto la voce Demanio marittimo di anni diversi.
  1. Acqua - Art. 142 d.lgs. n. 42/2004 - Fiumi, torrenti e corsi d’acqua
  2. ACQUA - Denominazione ufficiale di fiume o torrente
  3. Amministrazione comunale - Imposizione di disciplina più restrittiva rispetto ai vincoli paesistici
  4. Porto turistico - Approvazione del progetto
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  1. ACQUA - Art. 142 d.lgs. n. 42/2004 - Fiumi, torrenti e corsi d’acqua - Vincolo paesaggistico - Fiumi e torrenti - Imposizione del vincolo ex lege - Iscrizione negli elenchi delle acque pubbliche - Necessità per i soli corsi d’acqua diversi da fiumi e torrenti. L’art. 142 del D.Lgs. n. 42 del 2004, nella parte in cui dispone che “sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo titolo ... i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal … regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri” va interpretato nel senso che solo per le acque fluenti di minori dimensioni ed importanza, vale a dire per i corsi d’acqua che non sono né fiumi né torrenti, si impone, ai fini della loro rilevanza paesaggistica, la iscrizione negli elenchi delle acque pubbliche. Quanto ai fiumi e torrenti, il requisito della pubblicità esiste di per sé (ex art. 822 c.c.) ed anche il vincolo paesaggistico è imposto ex lege senza necessità di iscrizione negli elenchi. Tale interpretazione è avvalorata dalla modifica apportata dal legislatore al testo dell’art. 146 del d.lgs. n. 490/1999, che operava riferimento a “ i fiumi , i torrenti ed i corsi d’acqua iscritti…”. La scomparsa della congiunzione ed e l’inserimento al suo posto di una virgola, quale segno di separazione, risulta indicativa della volontà del legislatore di evidenziare una cesura tra le diverse tipologie di acque fluenti e, per l’effetto, di sottolineare con maggiore evidenza che il requisito della iscrizione è riferito ai soli corsi d’acqua diversi dai fiumi e dai torrenti. Pres. Portoghese, Est. Mele - Comune di Bellizzi (avv.ti Annunziata, Lanocita e Paolino) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) e altro (n.c.), riunito ad altro ricorso - T.A.R. CAMPANIA, Salerno, Sez. II - 18 luglio 2008, n. 2172

  2. ACQUA - Denominazione ufficiale di fiume o torrente - Successiva perdita delle caratteristiche proprie della categoria - Irrilevanza - Verifica sostanziale - Limiti. La denominazione ufficiale di fiume o torrente, in quanto frutto dell’accertamento, da parte di soggetti qualificati, delle caratteristiche proprie della categoria non è dato liberamente disapplicabile. Una volta qualificato ufficialmente, il bene risulta vincolato, irrilevante essendo il dato sostanziale della mancanza ovvero della perdita delle caratteristiche proprie della categoria. Tali elementi rilevano, al fine del venir meno del vincolo, solo all’esito di un peculiare procedimento amministrativo di declassificazione. La verifica sostanziale, pertanto, è consentita solo quando manchi una denominazione ufficiale ovvero quando questa sia contraddittoria, perplessa o ancora quando, in presenza di una pluralità di denominazioni, non sia certa l’ appartenenza di uno specifico tratto del corso d’acqua all’una o all’altra qualificazione (fattispecie relativa ad un corso d’acqua per un tratto denominato nelle carte IGM “torrente” e per un tratto “fosso”). Pres. Portoghese, Est. Mele - Comune di Bellizzi (avv.ti Annunziata, Lanocita e Paolino) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) e altro (n.c.), riunito ad altro ricorso - T.A.R. CAMPANIA, Salerno, Sez. II - 18 luglio 2008, n. 2172

  3. Amministrazione comunale - Imposizione di disciplina più restrittiva rispetto ai vincoli paesistici imposti dallo Stato o dalla Regione - Legittimità - Idonea motivazione - Fattispecie: fascia di rispetto fluviale. E’ riconosciuta in capo all’Amministrazione comunale la possibilità, nell’ambito della conformazione del territorio, di porre una disciplina generalizzata più rigorosa e limitativa di quella dei vincoli paesistici imposti dallo Stato o dalla Regione relativamente a beni per i quali vi è maggiore interesse alla tutela paesistica, a condizione che le ragioni di tale scelta vengano puntualmente rappresentate (fattispecie relativa all’imposizione del vincolo di inedificabilità nella fascia di rispetto fluviale, oltre i 50 metri previsti dall’art 39 della L.R. Lombardia n. 51/75.) Pres. Arosio, Est. Bini - A.P. (avv. Romano) c. Comune di Olginate (avv. Pagano) - T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. II - 5 giugno 2008, n. 1924
  4. Porto turistico - Approvazione del progetto - Conferenza di servizi ex artt. 5 e 6 DPR 509/97 - Mancata convocazione della Soprintendenza - Illegittimità. E’ illegittima l’approvazione di un progetto definitivo per la ristrutturazione di un porto turistico in difetto della convocazione della Soprintendenza alla riunione della conferenza di servizi di cui agli artt. 5 e 6 del DPR 509/97. In base al terzo comma dell’art. 6 di detto DPR, infatti, deve essere convocata, in aggiunta alle Amministrazioni di cui all'art. 5, comma secondo, "l'autorità competente per la pronuncia di compatibilità ambientale" ex DPR 12/4/96 (ora ex Lgs 3/4/06 n. 152). Poiché la Regione è già compresa tra i soggetti richiamati all'art. 5, comma secondo, sarebbe comunque incongruo escludere la Soprintendenza come ulteriore "autorità competente per la pronuncia di compatibilità ambientale" e riferire tale espressione solo alla Regione stessa. Del resto è illogico estendere l'esclusione dell'obbligo di convocare la Soprintendenza, prevista all'art. 5 per la approvazione di un progetto preliminare da inviare - appunto - alla Soprintendenza stessa, anche alla successiva convocazione per la approvazione del progetto definitivo, in mancanza di una specifica norma che deroghi al necessario coinvolgimento finale di tutti i soggetti doverosamente coinvolti nel procedimento nelle precedenti fasi. Pres. Radesi , Est. Di Nunzio - B.F. e altri (avv. Vaglio) c. Comune di San Vincenzo (avv. Grassi), Presidente Conferenza di servizi ed DPR 509/97 (n.c.), Regione Toscana (avv. Vincelle), Compartimento marittimo di Livorno e altri (Avv. Stato) - TAR TOSCANA, Sez. III - 6 febbraio 2008, n. 105


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