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- ENERGIA
- Impianti eolici - D. lgs. n. 387/2003 -
Determinazioni della Soprintendenza - Conferenza di servizi.
Ai sensi delle disposizioni
che disciplinano l’autorizzazione unica alla costruzione ed
all’esercizio degli
impianti eolici e la correlata procedura di VIA, e segnatamente
dell’art. 12
d.lgs. 387\2003, “tutte le amministrazioni - e quindi anche la
Soprintendenza -
tenute ad adottare le proprie determinazioni, ai fini della valutazione
d’impatto ambientale per la costruzione e l'esercizio degli impianti
eolici,
devono esprimere il proprio avviso in sede di conferenza dei servizi”,
sicchè
(cfr. C.G.A. sentenze 11 aprile 2008, n. 295, 3 agosto 2007, n. 711, e
21
novembre 2007, n. 1057) la Soprintendenza per i beni archeologici non
ha
l’obbligo di pronunciarsi al di fuori della conferenza di servizi. (Il
collegio
ha tuttavia ritenuto non applicabile il principio nel caso in cui i
diversi
procedimenti, avviati antecedentemente all’entrata in vigore del d.lgs.
n.
387/2003, si fossero svolti autonomamente l’uno dall’altro). Pres.
Giallombardo, Est. Sinatra - E.s.r.l. (avv.ti Raimondi e Mormino) c.
Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Palermo (Avv. Stato).
T.A.R.
SICILIA, Palermo, Sez. I - 27 maggio 2008, n. 683
- ENERGIA
- Impianti eolici - D. lgs. n. 387/2003 -
Determinazioni della Soprintendenza - Produzione di energia e tutela
del
paesaggio - Comparazione degli interessi - Sede - Conferenza di servizi
-
Ipotesi di mancata convocazione della conferenza - Conseguenze.
Nella materia degli impianti
eolici, (cfr. C.G.A.,sentenze 3 agosto 2007, n. 711, e 21 novembre
2007, n.
1057) l’emersione e la comparazione degli interessi in gioco deve
essere
effettuata esclusivamente nella sede della conferenza di servizi
(conformemente
alla finalità di tale istituto). Tuttavia, nell’ipotesi in cui il
parere sia
espresso al di fuori della conferenza di servizi, nel possibile
conflitto fra
le esigenze correlate all'esercizio dell'attività imprenditoriale,
finalizzata
alla produzione (con modalità non inquinanti) di energia elettrica, e
quelle
sottese alla tutela di valori non economici (come la tutela del
paesaggio),
l'amministrazione deve ricercare non già il totale sacrificio delle une
e la preservazione
delle altre secondo una logica meramente inibitoria, ma piuttosto una
soluzione
necessariamente comparativa della dialettica fra le esigenze
dell'impresa e
quelle afferenti valori non economici, tutte rilevanti in sede di
esercizio del
potere amministrativo di autorizzazione alla realizzazione di attività
imprenditoriali. In particolare, l'amministrazione preposta alla tutela
del
paesaggio non può, , in forza di una concezione totalizzante
dell'interesse
pubblico primario (di cui è attributaria), limitarsi ad affermarne la
(generica) rilevanza assoluta, paralizzando ogni altra attività e
sacrificando
ogni altro interesse, nelle ipotesi in cui il suo parere sia espresso
al di
fuori della conferenza di servizi. Pres. Giallombardo, Est. Sinatra -
E.s.r.l.
(avv.ti Raimondi e Mormino) c. Soprintendenza ai Beni Culturali ed
Ambientali
di Palermo (Avv. Stato). T.A.R.
SICILIA, Palermo, Sez. I - 27 maggio 2008, n. 683
- INQUINAMENTO
ELETTROMAGNETICO - Rete ferroviaria - Rete GSM-R - Finanziaria 2006 -
Modifica
dell’art. 87 del Codice delle comunicazioni elettroniche - Necessità di
autorizzazione paesaggistica - Esclusione - Ragioni. L’art.
1, comma 560 della L. n. 266/05
(Finanziaria 2006), che ha aggiunto il comma 3-bis all’art. 87 del
Codice delle
comunicazioni elettroniche (D.lgs. n. 259/03), ha equiparato la
realizzazione
della rete GSM-R agli impianti di sicurezza e segnalamento ferroviario,
esonerando
quindi RFI dall’obbligo di acquisire qualunque preventiva
autorizzazione. Tale
modifica non ha solamente operato lo snellimento della procedura
“urbanistica”,
ma - in considerazione delle rilevanti finalità di interesse pubblico
connesse
alle esigenze di sicurezza del traffico ferroviario e degli obblighi,
che
incombono sullo Stato italiano, di adeguamento al sistema ferroviario
europeo -
ha sottratto la realizzazione di tali opere alla necessità di acquisire
qualsivoglia altra autorizzazione (oltre a quella edilizia ed al n.o.
radioprotezionistico), e, in specie, l’autorizzazione
paesistico-ambientale.
Ciò si spiega agevolmente sol che si consideri che il legislatore ha
inteso -
con l’introduzione del comma 3-bis - effettuare a monte il
bilanciamento dei
diversi valori da comporre, quello della sicurezza del traffico
ferroviario e
quello della tutela estetica del paesaggio. Pres. Borea, Est. De Piero
- R.
s.p.a. (avv. D’Amelio) c. Comune di Trieste (avv.ti Danese e Giraldi),
Direzione Regionale Per i Beni Culturali e Paesaggistici del Friuli -
Venezia
Giulia e altri (Avv. Stato) - T.A.R.
FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 12 maggio
2008, n. 269
- Piano
paesistico regionale - Impianti eolici -
Divieto di realizzazione negli “ambiti di paesaggio costieri” -
Abrogazione ad
opera della L.r. Sardegna n. 2/2007. A
seguito dell'entrata in vigore della legge
regionale Sardegna n. 2 del 29 maggio 2007 ed in particolare
dell'articolo 18,
1° comma, della legge medesima, che espressamente contempla la
possibilità che
gli impianti eolici possono ricadere anche negli "ambiti di paesaggio
costieri" - qualora ricorrano le ulteriori condizioni richieste dalla
norma medesima -, risulta conseguentemente abrogata la disposizione di
cui al
comma secondo dell'articolo 112 delle N.T.A. del P.P.R., che sancisce
il
divieto della realizzazione di impianti eolici negli "ambiti di
paesaggio
costieri". Pres. f.f. Scano, Est. Lensi - F.s.r.l.
(avv. Congiu)
c. Regione autonoma
della Sardegna e altri (avv. ti Campus, Picco, Carrozza, Cerulli -
Irelli e
Contu) e altri (n.c.). T.A.R.
SARDEGNA, Sez. II - 1 aprile 2008, n. 553
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