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Beni culturali e ambientali - Autorizzazioni
(Sentenze pronunciate nell'anno 2008 della Cassazione, del Consiglio di Stato e del TAR)
 Parti e argomenti della scheda: 
Le massime riportate in questa pagina, riferite all'anno 2008, trattano delle autorizzazioni necessarie per costruire nelle zone protette. I giudici si pronunciano sui vari casi, sugli annullamenti e sulle legittimità degli atti.
  1. Art. 1 L.R. Basilicata n. 17/2007 - Procedura autorizzatoria semplificata
  2. Autorizzazione paesaggistica - Regione Puglia
  3. Vincolo Paesaggistico - Autorizzazione a costruire - Annullamento
  4. Sbancamenti e apertura nuovo vano - Area sottoposta a vincolo paesaggistico
  5. Annullamento dell’autorizzazione paesaggistica - Natura
  6. Autorizzazione paesaggistica - Funzione
  7. Autorizzazione paesaggistica - Art. 146 d.lgs. n. 42/2004
  8. Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità
  9. Autorizzazioni paesaggistiche - Rilevanza edilizia e incidenza paesaggistica
  10. Autorizzazione paesaggistica - D.lgs. n. 42/2004, art. 146 - Cd. “condono ambientale”
  11. Adozione del provvedimento di annullamento del nulla osta paesaggistico
  12. Autorizzazioni paesaggistiche - Procedimento di autorizzazione in via transitoria
  13. Misure di protezione integrale della zona di cui al p.t.p.
  14. Tutela del valore paesaggistico - Annullamento dell’autorizzazione rilasciata dal Comune
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  1. Art. 1 L.R. Basilicata n. 17/2007 - Procedura autorizzatoria semplificata - Contrasto con l’art. 156, c. 4 del d.lgs. n. 42/2004 - Illegittimità costituzionale. L’art. 1 della L.R. Basilicata n. 17 del 2007, sia nel testo originario che in quello modificato dall’art. 1 della legge regionale n. 21 del 2007, - nel far riferimento, attraverso l’espressione «trasformazione a regime ordinario (Modalità C)», alla semplice «verifica di conformità» prevista dal primo alinea dell’art. 6 della legge n. 3 del 1990, nel cui contesto la norma medesima si colloca -, introduce una procedura autorizzatoria semplificata, alla stregua di quanto consentito dall’art. 143, comma 5, lettere a) e b) (in quest’ultimo caso, per il recupero di «aree gravemente compromesse e degradate») soltanto a seguito di piano elaborato d’intesa tra Regione e Ministero per i beni e le attività culturali e Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio. In sostanza, la normativa censurata degrada la tutela paesaggistica - che è prevalente - in una tutela meramente urbanistica. Ne consegue il contrasto con l’art. 156, comma 4, del d.lgs. n. 42/2004, che, nella fase di verifica ed adeguamento dei piani paesaggistici, in assenza di intesa tra Stato e Regione per lo svolgimento della verifica e dell’adeguamento predetti, esclude che possa trovare applicazione, tra l’altro, proprio il comma 5 dell’art. 143. Pres. Flick, Est. Maddalena - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Basilicata - CORTE COSTITUZIONALE - 23 dicembre 2008, n. 437

  2. Autorizzazione paesaggistica - Regione Puglia - Opere precarie funzionali alle attività turistico ricreative realizzate nel demanio marittimo - Mantenimento in deroga alle disposizioni di tutela ambientale e paesaggistica - Art. 11, c. 4 bis L.R. Puglia n. 7/2006 - Illegittimità costituzionale - Art- 117, c. 4, lett. s), Cost. L’art. 11, c. 4 bis della L.R. Puglia n. 7/2006, nel prevedere che la opere precarie funzionali alle attività turistico ricreative realizzate nel demanio marittimo possano essere mantenute per l’intero anno, oltre quindi il periodo estivo originariamente assentito, anche in deroga ai vincoli previsti dalle normative in materia di tutela territoriale, paesaggistica, ambientale e idrogeologica, viola l’art. 117, c. 2, lett. s), Cost., posto che la disposizione regionale consente il mantenimento delle opere in questione in mancanza della necessaria positiva valutazione di compatibilità paesaggistica richiesta dall’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004. La tutela ambientale e paesaggistica, infatti, la quale ha ad oggetto un bene complesso ed unitario, che costituisce un valore primario ed assoluto, rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato (sentenze n. 367 del 2007 e n. 182 del 2006). Ciò, se non esclude la possibilità che leggi regionali, emanate nell’esercizio della potestà concorrente di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., o di quella residuale di cui all’art. 117, quarto comma, Cost., possano assumere tra i propri scopi anche indirette finalità di tutela ambientale (sentenza n. 232 del 2005), non consente, tuttavia, che le stesse introducano deroghe agli istituti di protezione ambientale uniformi, validi in tutto il territorio nazionale, nel cui ambito deve essere annoverata l’autorizzazione paesaggistica. Pres. Bile, Red. Quaranta - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Puglia - CORTE COSTITUZIONALE - 27 giugno 2008, n. 232

  3. Vincolo Paesaggistico - Autorizzazione a costruire - Annullamento da parte della Sovraintendenza - Comunicazione all'interessato - Necessità - Esclusione - Fondamento - Termine - Art. 159, D.Lgs. n. 42/2004 - Art. 21 bis l. n. 241/1990. A fini del rispetto del termine di cui all'art. 159 d.lgs. n. 42/2004 non è necessaria la comunicazione all'interessato del decreto di annullamento dell'autorizzazione paesistica da parte della Soprintendenza, essendo sufficiente l'emanazione del provvedimento. Tale conclusione è confermata anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 21 bis l. n. 241/1990 perché tale norma, facendo riferimento agli atti che incidono negativamente nella sfera giuridica del privato, non è applicabile al decreto di annullamento dell'autorizzazione paesistica, in quanto, interviene prima che l'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune produca i suoi effetti favorevoli in capo all'interessato e, dunque, non elimina alcuna situazione giuridica già nata. Pres. Varrone - Est. Giovagnoli - società T. s.r.l. (avv.ti Rondinini e Giuffrè) c. Soprintendenza per i beni archeologici e per il paesaggio dell'Emilia Romagna (n.c.) ed altri, (conferma T.a.r. Emilia Romagna Bologna, sez. II, n. 201/2007). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 6/06/2008 (Ud. 4/03/2008), Sentenza n. 2744
  4. Sbancamenti e apertura nuovo vano - Area sottoposta a vincolo paesaggistico - Preventiva autorizzazione - Necessità - Art. 181 D. L.vo n. 42/2004. Lo sbancamento, senza autorizzazione, di un'area sottoposta a vincolo paesaggistico, configura il reato ex art. 163 del decreto legislativo n 490 del 1999 (ora art. 181 del decreto legislativo n. 42 del 2004), atteso che in essa la necessità di preventiva autorizzazione riguarda ogni attività comportante una modificazione dell'assetto territoriale, ivi compresa la conformazione dei luoghi (Cass 1172 del 2002 n 3725 del 2005; n 12231 del 19888). Nella specie, la semplice chiusura di un vano, ricavato ove preesisteva un terrapieno sottostante un terrazzo, non estingue il reato poiché non può essere equiparata al ripristino dello stato dei luoghi.Pres. Altieri, Est. Petti, Ric. Bergman. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione III, 19 maggio 2008 (Ud. 16/04/2008), Sentenza n. 19977 
  5. Annullamento dell’autorizzazione paesaggistica - Natura - Valutazione discrezionale estesa al merito - Illegittimità. Il provvedimento statale di annullamento di un’autorizzazione paesaggistica non può essere espressione di una valutazione discrezionale estesa al merito delle valutazioni inerenti l’oggetto di tutela, ossia di un tipo di valutazione la quale si palesi come sostitutiva e/o aggiuntiva rispetto alle proposizioni tecnico-discrezionali già espresse dai competenti Organi regionali in sede di rilascio dell’autorizzazione medesima (in tal senso, ex plurimis: Cons. Stato, Ad. Plen., sent. 14 dicembre 2001, n. 9; id., Sez. VI, sent. 30 maggio 2007, n. 2762; id., Sez. VI, sent. 21 ottobre 2005, n. 5937). Pres. Ruoppolo, Est. Contessa - Ministero per i Beni e le Attività Culturali e altro (Avv. Stato) c. Comune di Bonorva (avv. Corda) - (Conferma TAR Sardegna n. 227/2006). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 8 maggio 2008 (ud. 12 febbraio 2008), sentenza n. 2122

  6. Autorizzazione paesaggistica - Funzione - Accertamento della compatibilità dell’intervento con i valori paesaggistici. La funzione dell’autorizzazione paesaggistica non è quella di rimuovere tout-court il vincolo, bensì - e più limitatamente - quella di accertare in concreto la sola compatibilità dell’intervento con il mantenimento e l’integrità dei valori dei luoghi (Cons. Stato, Sez. VI, sent. 14 novembre 1991, n. 828). Pres. Ruoppolo, Est. Contessa - Ministero per i Beni e le Attività Culturali e altro (Avv. Stato) c. Comune di Bonorva (avv. Corda) - (Conferma TAR Sardegna n. 227/2006). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 8/05/2008 (ud. 12/02/2008), sentenza n. 2122

  7. Autorizzazione paesaggistica - Art. 146 d.lgs. n. 42/2004 - Applicabilità - Decorrenza - Periodo anteriore - Autorizzazione in via transitoria ex art. 143. L’art. 146 d.lgs. 42/2004, che disciplina l’autorizzazione paesaggistica a regime, non trova applicazione fino alla scadenza del termine previsto dall'articolo 156 (alla data del 1° maggio 2008) ovvero, se anteriore, all'approvazione o all'adeguamento dei piani paesaggistici, di cui al precedente art. 143. Per il periodo precedente si applica l’articolo 159, recante il procedimento di autorizzazione in via transitoria. Pres. Virgilio, Est. Falcone - Assessorato regionale per i Beni culturali e ambientali e altro (Avv. Stato) c. A. s.r.l. (avv. Li Greci) - C.G.A. per la Regione siciliana - 11 aprile 2008, n. 295

  8. Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità - Concetto di "uso del territorio" - Disciplina applicabile - Art. 181 del D.lgs. n. 42/2004 - Art. 7 c. 2, L. n. 205/2000. Ai sensi dell’art. 181 del D.lgs. n. 42 del 2004 è necessario il preventivo vaglio da parte del competente organo, al quale spetta il rilascio di apposita autorizzazione. Inoltre, ai sensi dell’art. 7 comma 2 della L. 21 luglio 2000, n. 205, rientra nel concetto di "uso del territorio" la materia urbanistica concernente operazioni che incidono sulle condizioni idrogeologiche, ovvero paesaggistico-ambientali. Presidente P. Vittoria, Relatore E. Malpica  Ric. Doro. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, 12 marzo 2008 (Ud. 15/01/2008), Sentenza n. 6525
  9. Autorizzazioni paesaggistiche - Rilevanza edilizia e incidenza paesaggistica - Differenza. Benché ordinariamente i due elementi coincidano, vertendosi della legittimità di autorizzazioni paesaggistiche, occorre tenere distinti e fare oggetto di separata considerazione l’elemento della rilevanza edilizia (di tipo essenzialmente quantitativo) da quello della incidenza paesaggistica delle opere. Mentre per il primo elemento rileva il quantum dei lavori a farsi, il secondo trova come parametro essenziale di riferimento una dimensione qualitativa, riferibile al dato esteriore di modificazione della realtà preesistente, quale appare alla percezione della vista. Pres. Esposito, Est. Mele - H.S. (avv. Buonocore) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, per il Patrimonio Storico, Artistico e Demoantropologico di Salerno e Avellino (Avv. Stato). T.A.R. CAMPANIA, Salerno, Sez. II - 7 marzo 2008, n. 280

  10. Autorizzazione paesaggistica - D.lgs. n. 42/2004, art. 146 - Cd. “condono ambientale” di cui alla L. n. 308/2004 - Parere della Soprintendenza - Natura - Parere obbligatorio e vincolante. Il d.lgs. n. 42/2004 ha totalmente ridisegnato il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica (art. 146), eliminando il potere della Soprintendenza di annullare l’autorizzazione paesaggistica già rilasciata dal Comune e prevedendo l’intervento della medesima Soprintendenza in sede endoprocedimentale, con facoltà di esprimere un parere che risulta qualificato, piuttosto che quale esercizio di potere consultivo, come espressione di un potere decisorio complesso, facente capo a due apparati distinti, così anticipando, già in sede procedimentale, l’apporto partecipativo dell’autorità statale (art. 146, commi 6, 7 e 8, d.lgs. cit.). Il medesimo art. 146, comma 12, nella versione modificata dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 157/2006 (Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42, in relazione al paesaggio), prevede che non possano più essere rilasciate autorizzazione paesaggistiche “in sanatoria” ossia successive alla realizzazione, anche parziale, degli interventi, come invece si riteneva possibile nel regime precedente. A temperamento di tale previsione, la legge n. 308/2004 ha inserito nell’art. 167, cit t.u., la possibilità di sanare ex post gli interventi abusivi, purché realizzati entro il 30 settembre 2004 (e comunque gli abusi minori puntualmente precisati nel comma 4 dell’art. 167, con il medesimo procedimento, ed a regime, secondo la disposizione inserita dal d.lgs. 24 marzo 2006 n. 157, già sopra citato), instaurando un’apposita procedura contemplante, a differenza dell’ordinario procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, che l’accertamento di compatibilità paesaggistica possa essere compiuto dalla p.a. preposta alla gestione del vincolo, previa acquisizione del parere della Soprintendenza che, nella particolare fattispecie in esame (cd. condono ambientale), assume nondimeno carattere non solo obbligatorio, ma vincolante. Pres. Varrone, Est. Scola - L.S. (avv. Laudadio) c. Ministero per i Beni e la Attività Culturali (avv. Stato) e altri (n.c.) - (Annulla T.a.r. Campania, Napoli, sezione VI, n. 4885/2007). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 25 febbraio 2008 (Ud. 11 gennaio 2008), sentenza n. 653

  11. Adozione del provvedimento di annullamento del nulla osta paesaggistico - Rilasciato dall’autorità regionale o “sub-delegata”- Necessità e modalità di comunicazione dell’avviso di avvio di procedimento - Art.7 L. n. 241/1990 - D.M. 13.6.1994, n. 495. Le disposizioni del regolamento previste nel D.M. 13.6.1994, n. 495, devono essere interpretate nel senso che l’originario richiedente debba essere posto in qualche modo in condizione di sapere che la sua istanza è sottoposta all’esame dell’autorità statale nella nuova fase di controllo (cfr. Sez. VI, nn. 909 e 4546/2000, n.685/2001, n.3233/2001). Tuttavia, la comunicazione concernente il passaggio alla fase di controllo può essere effettuata, per le sue finalità, in qualsiasi modo e che la medesima può ammettere atti equipollenti. Pres. Ruoppolo - Est. Cafini - Giberti (avv.ti Coffrini e Colarizi) c. Ministero per i beni e le attività culturali e la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell’Emilia-Romagna (Avvocatura generale dello Stato) ed altro, (conferma T.A.R. per l’Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma n.784/02 in data 12/11/2002). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 08/02/2008 (Ud. 30/10/2007), Sentenza n. 408

  12. Autorizzazioni paesaggistiche - Procedimento di autorizzazione in via transitoria - Avviso di inizio di procedimento - Necessità - Comunicazione ex art.7 L. n.241/1990 - Art. 159, D.Lgs. n.42/2004. Ai sensi degli artt. 159 del D.Lgs. n.42/2004, comma 1, e 7, L. n. 241/1990, l’Amministrazione dei beni e le attività culturali, è tenuta a comunicare all’interessato l’avvio del procedimento, onde consentirgli di valutare l’opportunità di partecipare ed eventualmente tutelare le proprie posizioni giuridiche soggettive. Pres. Ruoppolo - Est. Cafini - Ministero per i beni e le attività culturali in persona del Ministro p.t. (Avvocatura Generale dello Stato) c. Ser.pe.co s.r.l. (avv. Sasso), (conferma TAR Campania, Napoli Sezione III, n. 3965/2006). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 07/01/2008 (ud. 30/10/2007) Sentenza n. 30
  13. Misure di protezione integrale della zona di cui al p.t.p. - Controllo dell’autorizzazione paesistica - Estensione del controllo di legittimità del Soprintendente al merito tecnico del provvedimento sindacale - Esclusione. E’ illegittimo, il controllo dell’autorizzazione paesistica rilasciata dal Comune che deborda dai limiti di stretta legittimità quali previsti dalle norme in materia, dando luogo alla sovrapposizione di una nuova ed autonoma valutazione di merito a quella espressa dall’Autorità delegata, con esercizio di un potere che per pacifica giurisprudenza non è riconducibile al procedimento di riesame. Pres. Varrone - Est. Polito - Di Lauro (avv.ti Laudadio e Scotto) c. Ministero per i Beni Culturali e Ambientali (n.c.) (annulla T.A.R. Campania, Sez. IV^, n. 338 del 25.01.2005). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 07/01/2008 (C.C. 06/11/2007), Sentenza n. 22
  14. Tutela del valore paesaggistico - Annullamento dell’autorizzazione rilasciata dal Comune - Rivalutazione nel merito dell’autorizzazione - Illegittimità.  E’ illegittimo il provvedimento annullatorio che abbia travalicato nella rivalutazione l’analisi del testo vertendo nel merito dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune. Nella specie, emerge una valutazione di merito, accoppiata alla formulazione di una diversa soluzione rispetto a quella assentita dal Comune, determinazione evidentemente frutto di una sovrapposta valutazione del modo e grado di tutela del valore paesaggistico, con il conseguente apprezzamento in termini di opportunità\adeguatezza di quanto espressamente suggerito. Pres. Trotta - Est. Barra Caracciolo - Spalletti Trivelli (avv. Chierroni) c. Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza per i beni ambientali architettonici, artistici e storici per le province di Pisa, Livorno, Lucca, Massa Carrara (Avvocatura generale dello Stato) (annulla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana Sezione III n.414 del 26/02/2002). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 7/01/2008 (C.c. 13.11.2007) Sentenza n. 2

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