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- Art.
1 L.R. Basilicata n. 17/2007 - Procedura autorizzatoria semplificata -
Contrasto con l’art. 156, c. 4 del d.lgs. n. 42/2004 - Illegittimità
costituzionale.
L’art. 1 della L.R. Basilicata n. 17 del 2007, sia nel testo originario
che in
quello modificato dall’art. 1 della legge regionale n. 21 del 2007, -
nel far
riferimento, attraverso l’espressione «trasformazione a regime
ordinario
(Modalità C)», alla semplice «verifica di conformità» prevista dal
primo alinea
dell’art. 6 della legge n. 3 del 1990, nel cui contesto la norma
medesima si
colloca -, introduce una procedura autorizzatoria semplificata, alla
stregua di
quanto consentito dall’art. 143, comma 5, lettere a) e b) (in
quest’ultimo
caso, per il recupero di «aree gravemente compromesse e degradate»)
soltanto a
seguito di piano elaborato d’intesa tra Regione e Ministero per i beni
e le
attività culturali e Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio. In
sostanza, la normativa censurata degrada la tutela paesaggistica - che
è
prevalente - in una tutela meramente urbanistica. Ne consegue il
contrasto con
l’art. 156, comma 4, del d.lgs. n. 42/2004, che, nella fase di verifica
ed
adeguamento dei piani paesaggistici, in assenza di intesa tra Stato e
Regione
per lo svolgimento della verifica e dell’adeguamento predetti, esclude
che
possa trovare applicazione, tra l’altro, proprio il comma 5 dell’art.
143.
Pres. Flick, Est. Maddalena - Presidente del Consiglio dei Ministri c.
Regione
Basilicata - CORTE
COSTITUZIONALE - 23 dicembre 2008, n. 437
- Autorizzazione
paesaggistica - Regione Puglia -
Opere precarie funzionali alle attività turistico ricreative realizzate
nel demanio
marittimo - Mantenimento in deroga alle disposizioni di tutela
ambientale e
paesaggistica - Art. 11, c. 4 bis L.R. Puglia n. 7/2006 - Illegittimità
costituzionale - Art- 117, c. 4, lett. s), Cost. L’art.
11, c. 4 bis della L.R.
Puglia n. 7/2006, nel prevedere che la opere precarie funzionali alle
attività
turistico ricreative realizzate nel demanio marittimo possano essere
mantenute
per l’intero anno, oltre quindi il periodo estivo originariamente
assentito,
anche in deroga ai vincoli previsti dalle normative in materia di
tutela
territoriale, paesaggistica, ambientale e idrogeologica, viola l’art.
117, c.
2, lett. s), Cost., posto che la disposizione regionale consente il
mantenimento delle opere in questione in mancanza della necessaria
positiva valutazione
di compatibilità paesaggistica richiesta dall’art. 146 del d.lgs. n.
42/2004.
La tutela ambientale e paesaggistica, infatti, la quale ha ad oggetto
un bene
complesso ed unitario, che costituisce un valore primario ed assoluto,
rientra
nella competenza legislativa esclusiva dello Stato (sentenze n. 367 del
2007 e
n. 182 del 2006). Ciò, se non esclude la possibilità che leggi
regionali,
emanate nell’esercizio della potestà concorrente di cui all’art. 117,
terzo
comma, Cost., o di quella residuale di cui all’art. 117, quarto comma,
Cost.,
possano assumere tra i propri scopi anche indirette finalità di tutela
ambientale (sentenza n. 232 del 2005), non consente, tuttavia, che le
stesse
introducano deroghe agli istituti di protezione ambientale uniformi,
validi in
tutto il territorio nazionale, nel cui ambito deve essere annoverata
l’autorizzazione paesaggistica. Pres. Bile, Red. Quaranta - Presidente
del
Consiglio dei Ministri c. Regione Puglia - CORTE
COSTITUZIONALE - 27 giugno 2008, n. 232
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Vincolo
Paesaggistico - Autorizzazione a
costruire - Annullamento da parte della Sovraintendenza - Comunicazione
all'interessato - Necessità - Esclusione - Fondamento - Termine - Art.
159,
D.Lgs. n. 42/2004 - Art. 21 bis l. n. 241/1990. A
fini del rispetto del termine
di cui all'art. 159 d.lgs. n. 42/2004 non è necessaria la comunicazione
all'interessato del decreto di annullamento dell'autorizzazione
paesistica da
parte della Soprintendenza, essendo sufficiente l'emanazione del
provvedimento.
Tale conclusione è confermata anche dopo l'entrata in vigore dell'art.
21 bis
l. n. 241/1990 perché tale norma, facendo riferimento agli atti che
incidono
negativamente nella sfera giuridica del privato, non è applicabile al
decreto
di annullamento dell'autorizzazione paesistica, in quanto, interviene
prima che
l'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune produca i suoi
effetti
favorevoli in capo all'interessato e, dunque, non elimina alcuna
situazione
giuridica già nata. Pres. Varrone - Est. Giovagnoli - società T. s.r.l.
(avv.ti
Rondinini e Giuffrè) c. Soprintendenza per i beni archeologici e per il
paesaggio dell'Emilia Romagna (n.c.) ed altri, (conferma T.a.r. Emilia
Romagna
Bologna, sez. II, n. 201/2007). CONSIGLIO
DI STATO Sez. VI, 6/06/2008 (Ud. 4/03/2008),
Sentenza n. 2744
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Sbancamenti
e apertura nuovo vano - Area sottoposta a vincolo paesaggistico -
Preventiva
autorizzazione - Necessità - Art. 181 D. L.vo n. 42/2004.
Lo sbancamento, senza autorizzazione, di
un'area sottoposta a vincolo paesaggistico, configura il reato ex art.
163 del
decreto legislativo n 490 del 1999 (ora art. 181 del decreto
legislativo n. 42
del 2004), atteso che in essa la necessità di preventiva autorizzazione
riguarda ogni attività comportante una modificazione dell'assetto
territoriale,
ivi compresa la conformazione dei luoghi (Cass 1172 del 2002 n 3725 del
2005; n
12231 del 19888). Nella specie, la semplice chiusura di un vano,
ricavato ove
preesisteva un terrapieno sottostante un terrazzo, non estingue il
reato poiché
non può essere equiparata al ripristino dello stato dei luoghi.Pres.
Altieri,
Est. Petti, Ric. Bergman. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sezione III, 19 maggio
2008 (Ud. 16/04/2008), Sentenza n. 19977
-
Annullamento dell’autorizzazione paesaggistica - Natura - Valutazione
discrezionale
estesa al merito - Illegittimità.
Il
provvedimento statale di annullamento di un’autorizzazione
paesaggistica non
può essere espressione di una valutazione discrezionale estesa al
merito delle
valutazioni inerenti l’oggetto di tutela, ossia di un tipo di
valutazione la
quale si palesi come sostitutiva e/o aggiuntiva rispetto alle
proposizioni
tecnico-discrezionali già espresse dai competenti Organi regionali in
sede di
rilascio dell’autorizzazione medesima (in tal senso, ex plurimis: Cons.
Stato,
Ad. Plen., sent. 14 dicembre 2001, n. 9; id., Sez. VI, sent. 30 maggio
2007, n.
2762; id., Sez. VI, sent. 21 ottobre 2005, n. 5937). Pres. Ruoppolo,
Est.
Contessa - Ministero per i Beni e le Attività Culturali e altro (Avv.
Stato) c.
Comune di Bonorva (avv. Corda) - (Conferma TAR Sardegna n. 227/2006). CONSIGLIO
DI STATO, Sez. VI - 8 maggio 2008 (ud. 12
febbraio 2008), sentenza n. 2122
-
Autorizzazione
paesaggistica - Funzione -
Accertamento della compatibilità dell’intervento con i valori
paesaggistici.
La funzione dell’autorizzazione
paesaggistica non è quella di rimuovere tout-court il vincolo, bensì -
e più
limitatamente - quella di accertare in concreto la sola compatibilità
dell’intervento con il mantenimento e l’integrità dei valori dei luoghi
(Cons.
Stato, Sez. VI, sent. 14 novembre 1991, n. 828). Pres. Ruoppolo, Est.
Contessa
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali e altro (Avv. Stato) c.
Comune
di Bonorva (avv. Corda) - (Conferma TAR Sardegna n. 227/2006). CONSIGLIO
DI STATO, Sez. VI - 8/05/2008 (ud. 12/02/2008),
sentenza n. 2122
- Autorizzazione
paesaggistica - Art. 146 d.lgs. n.
42/2004 - Applicabilità - Decorrenza - Periodo anteriore -
Autorizzazione in
via transitoria ex art. 143. L’art.
146 d.lgs. 42/2004, che disciplina
l’autorizzazione paesaggistica a regime, non trova applicazione fino
alla
scadenza del termine previsto dall'articolo 156 (alla data del 1°
maggio 2008)
ovvero, se anteriore, all'approvazione o all'adeguamento dei piani
paesaggistici, di cui al precedente art. 143. Per il periodo precedente
si
applica l’articolo 159, recante il procedimento di autorizzazione in
via
transitoria. Pres. Virgilio, Est. Falcone - Assessorato regionale per i
Beni
culturali e ambientali e altro (Avv. Stato) c. A. s.r.l. (avv. Li
Greci) - C.G.A. per
la Regione siciliana - 11 aprile 2008, n. 295
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Opere
eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità - Concetto di
"uso
del territorio" - Disciplina applicabile - Art. 181 del D.lgs. n.
42/2004
- Art. 7 c. 2, L. n. 205/2000. Ai
sensi dell’art. 181 del D.lgs. n. 42 del 2004 è necessario il
preventivo vaglio
da parte del competente organo, al quale spetta il rilascio di apposita
autorizzazione. Inoltre, ai sensi dell’art. 7 comma 2 della L. 21
luglio 2000,
n. 205, rientra nel concetto di "uso del territorio" la materia
urbanistica concernente operazioni che incidono sulle condizioni
idrogeologiche, ovvero paesaggistico-ambientali. Presidente P.
Vittoria,
Relatore E. Malpica Ric. Doro. CORTE
DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, 12 marzo
2008 (Ud. 15/01/2008), Sentenza n. 6525
-
Autorizzazioni
paesaggistiche - Rilevanza edilizia e incidenza paesaggistica -
Differenza.
Benché ordinariamente i due elementi
coincidano, vertendosi della legittimità di autorizzazioni
paesaggistiche,
occorre tenere distinti e fare oggetto di separata considerazione
l’elemento
della rilevanza edilizia (di tipo essenzialmente quantitativo) da
quello della
incidenza paesaggistica delle opere. Mentre per il primo elemento
rileva il
quantum dei lavori a farsi, il secondo trova come parametro essenziale
di
riferimento una dimensione qualitativa, riferibile al dato esteriore di
modificazione della realtà preesistente, quale appare alla percezione
della
vista. Pres. Esposito, Est. Mele - H.S. (avv. Buonocore) c. Ministero
per i
Beni e le Attività Culturali e Soprintendenza per i Beni Architettonici
e per
il Paesaggio, per il Patrimonio Storico, Artistico e Demoantropologico
di
Salerno e Avellino (Avv. Stato). T.A.R.
CAMPANIA, Salerno, Sez. II - 7 marzo 2008, n.
280
- Autorizzazione
paesaggistica - D.lgs. n. 42/2004, art.
146 - Cd. “condono ambientale” di cui alla L. n. 308/2004 - Parere
della
Soprintendenza - Natura - Parere obbligatorio e vincolante. Il
d.lgs. n. 42/2004
ha totalmente ridisegnato il procedimento per il rilascio
dell’autorizzazione
paesaggistica (art. 146), eliminando il potere della Soprintendenza di
annullare l’autorizzazione paesaggistica già rilasciata dal Comune e
prevedendo
l’intervento della medesima Soprintendenza in sede endoprocedimentale,
con
facoltà di esprimere un parere che risulta qualificato, piuttosto che
quale
esercizio di potere consultivo, come espressione di un potere decisorio
complesso, facente capo a due apparati distinti, così anticipando, già
in sede
procedimentale, l’apporto partecipativo dell’autorità statale (art.
146, commi
6, 7 e 8, d.lgs. cit.). Il medesimo art. 146, comma 12, nella versione
modificata dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 157/2006 (Disposizioni
correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42,
in
relazione al paesaggio), prevede che non possano più essere rilasciate
autorizzazione paesaggistiche “in sanatoria” ossia successive alla
realizzazione, anche parziale, degli interventi, come invece si
riteneva
possibile nel regime precedente. A temperamento di tale previsione, la
legge n.
308/2004 ha inserito nell’art. 167, cit t.u., la possibilità di sanare
ex post
gli interventi abusivi, purché realizzati entro il 30 settembre 2004 (e
comunque gli abusi minori puntualmente precisati nel comma 4 dell’art.
167, con
il medesimo procedimento, ed a regime, secondo la disposizione inserita
dal
d.lgs. 24 marzo 2006 n. 157, già sopra citato), instaurando un’apposita
procedura contemplante, a differenza dell’ordinario procedimento di
rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica, che l’accertamento di compatibilità
paesaggistica possa essere compiuto dalla p.a. preposta alla gestione
del
vincolo, previa acquisizione del parere della Soprintendenza che, nella
particolare fattispecie in esame (cd. condono ambientale), assume
nondimeno
carattere non solo obbligatorio, ma vincolante. Pres. Varrone, Est.
Scola -
L.S. (avv. Laudadio) c. Ministero per i Beni e la Attività Culturali
(avv.
Stato) e altri (n.c.) - (Annulla T.a.r. Campania, Napoli, sezione VI,
n.
4885/2007). CONSIGLIO
DI
STATO, Sez. VI - 25 febbraio 2008 (Ud. 11 gennaio 2008), sentenza n. 653
- Adozione
del
provvedimento di annullamento del nulla osta paesaggistico - Rilasciato
dall’autorità regionale o “sub-delegata”- Necessità e modalità di
comunicazione
dell’avviso di avvio di procedimento - Art.7 L. n. 241/1990 - D.M.
13.6.1994,
n. 495.
Le disposizioni del
regolamento previste nel D.M. 13.6.1994, n. 495, devono essere
interpretate nel
senso che l’originario richiedente debba essere posto in qualche modo
in
condizione di sapere che la sua istanza è sottoposta all’esame
dell’autorità
statale nella nuova fase di controllo (cfr. Sez. VI, nn. 909 e
4546/2000,
n.685/2001, n.3233/2001). Tuttavia, la comunicazione concernente il
passaggio
alla fase di controllo può essere effettuata, per le sue finalità, in
qualsiasi
modo e che la medesima può ammettere atti equipollenti. Pres. Ruoppolo
- Est.
Cafini - Giberti (avv.ti Coffrini e Colarizi) c. Ministero per i beni e
le
attività culturali e la Soprintendenza per i beni ambientali e
architettonici
dell’Emilia-Romagna (Avvocatura generale dello Stato) ed altro,
(conferma
T.A.R. per l’Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma n.784/02 in data
12/11/2002). CONSIGLIO
DI
STATO Sez. VI, 08/02/2008 (Ud. 30/10/2007), Sentenza n. 408
-
Autorizzazioni
paesaggistiche - Procedimento di autorizzazione in via transitoria -
Avviso di
inizio di procedimento - Necessità - Comunicazione ex art.7 L.
n.241/1990 -
Art. 159, D.Lgs. n.42/2004. Ai
sensi degli artt. 159 del D.Lgs. n.42/2004, comma 1, e 7, L. n.
241/1990,
l’Amministrazione dei beni e le attività culturali, è tenuta a
comunicare
all’interessato l’avvio del procedimento, onde consentirgli di valutare
l’opportunità di partecipare ed eventualmente tutelare le proprie
posizioni
giuridiche soggettive. Pres. Ruoppolo - Est. Cafini - Ministero per i
beni e le
attività culturali in persona del Ministro p.t. (Avvocatura Generale
dello
Stato) c. Ser.pe.co s.r.l. (avv. Sasso), (conferma TAR Campania, Napoli
Sezione
III, n. 3965/2006). CONSIGLIO
DI
STATO Sez. VI, 07/01/2008 (ud. 30/10/2007) Sentenza n. 30
-
Misure
di protezione
integrale della zona di cui al p.t.p. - Controllo dell’autorizzazione
paesistica - Estensione del controllo di legittimità del Soprintendente
al
merito tecnico del provvedimento sindacale - Esclusione.
E’ illegittimo, il controllo dell’autorizzazione
paesistica rilasciata dal Comune che deborda dai limiti di stretta
legittimità
quali previsti dalle norme in materia, dando luogo alla sovrapposizione
di una
nuova ed autonoma valutazione di merito a quella espressa dall’Autorità
delegata, con esercizio di un potere che per pacifica giurisprudenza
non è
riconducibile al procedimento di riesame. Pres. Varrone - Est. Polito -
Di
Lauro (avv.ti Laudadio e Scotto) c. Ministero per i Beni Culturali e
Ambientali
(n.c.) (annulla T.A.R. Campania, Sez. IV^, n. 338 del 25.01.2005). CONSIGLIO
DI
STATO Sez. VI, 07/01/2008 (C.C. 06/11/2007), Sentenza n. 22
- Tutela
del valore paesaggistico - Annullamento
dell’autorizzazione rilasciata dal Comune - Rivalutazione nel merito
dell’autorizzazione - Illegittimità.
E’ illegittimo il provvedimento
annullatorio che abbia travalicato nella rivalutazione l’analisi del
testo
vertendo nel merito dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal
Comune.
Nella specie, emerge una valutazione di merito, accoppiata alla
formulazione di
una diversa soluzione rispetto a quella assentita dal Comune,
determinazione
evidentemente frutto di una sovrapposta valutazione del modo e grado di
tutela
del valore paesaggistico, con il conseguente apprezzamento in termini
di
opportunità\adeguatezza di quanto espressamente suggerito. Pres. Trotta
- Est.
Barra Caracciolo - Spalletti Trivelli (avv. Chierroni) c. Ministero per
i beni
e le attività culturali - Soprintendenza per i beni ambientali
architettonici,
artistici e storici per le province di Pisa, Livorno, Lucca, Massa
Carrara
(Avvocatura generale dello Stato) (annulla sentenza del Tribunale
Amministrativo Regionale della Toscana Sezione III n.414 del
26/02/2002). CONSIGLIO
DI
STATO Sez. VI, 7/01/2008 (C.c. 13.11.2007) Sentenza n. 2
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