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Intervento
ad adiuvandum - Soggetti legittimati all’impugnazione - Inammissibilità
dell’intervento - Associazione Italia Nostra - Legittimazione
straordinaria ex
art. 146, c. 11 d.lgs. n. 42/2004 - Estensione analogica - Esclusione.
Nel processo amministrativo, al fine di non
eludere il termine di decadenza per proporre gravame, l’intervento è
precluso a
quanti sono legittimati all’impugnazione. Con riferimento ad Italia
Nostra,
pertanto, deve ritenersi inammissibile l’intervento ad adiuvandum,
posto che
l’associazione è inclusa nell’elencazione di cui agli artt. 13 e 18 l.
18
luglio 1986 n. 349 fra le associazioni ambientaliste nominativamente
legittimate a impugnare gli atti incidenti sulla tutela del paesaggio.
Né, in
contrario, rileva l’art. 146, comma 11, d.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42
che in
materia attribuisce a Italia Nostra “la legittimazione all’impugnativa
delle
sentenze o ordinanze del Tribunale amministrativo regionale anche se
non abbia
proposto ricorso in primo grado”. Trattasi di legittimazione
straordinaria
all’appello prevista ex lege non estensibile analogicamente al di fuori
dell’ipotesi specificamente disciplinata tale da non giustificare
affatto la
deroga alla regola processuale sulla indifferibilità, e la conseguente
non
elusione, del temine d’impugnazione. Pres. Balba, Est. Caputo - R.Z.
(avv.
Bormioli) c. Regione Liguria (avv.ti Benghi e Sommariva), Comuni di
Riomaggiore
e di Vernazza (avv. Gerbi), Ministero per i Beni e le Attività
Culturali (Avv.
Stato), Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre (avv.ti Gamalero e
Zanobini),
riunito ad altro ricorso - T.A.R.
LIGURIA, Sez. I - 7 maggio 2008, n. 928
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