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- Trasformazione
di edificio
preesistente - Demolizione radicale e ricostruzione - Qualificazione
dell’intervento - Ricostruzione - Piena conformità di sagoma, volume, e
superficie, tra il vecchio ed il nuovo manufatto - Concetto di
“recupero del
volume preesistente” - Concetto della “ristrutturazione edilizia” -
Concetto di
“nuova edificazione”- D.p.r, 380/2001 mod. dall'art. 1 del d.lgs. n.
301/2002 -
Giurisprudenza .
La
trasformazione di un edificio preesistente, finalizzata al suo recupero
funzionale, può essere compiuta anche attraverso la demolizione
radicale e la
ricostruzione di parti rilevanti del manufatto, specie quando ciò
risulti più
conveniente sotto il profilo tecnico od economico, anche nelle ipotesi
di
totale demolizione e ricostruzione dell'edificio, purché il nuovo
edificio
corrisponda pienamente a quello preesistente. (Al riguardo, la
giurisprudenza,
impone la piena conformità di sagoma, volume, e superficie, tra il
vecchio ed
il nuovo manufatto. Nello specifico contesto del recupero del
patrimonio
edilizio esistente, la demolizione rappresenta lo strumento necessario
per la
realizzazione del risultato finale, costituito dal pieno ripristino del
manufatto. Tale orientamento resta confermato anche in seguito alla
modifica
del d.p.r, 380/2001 introdotta dall'art. 1 del d.lgs. 27 dicembre 2002
n. 301,
che ha fatto venir meno il vincolo della “fedele ricostruzione”, così
estendendosi ulteriormente il concetto della ristrutturazione edilizia.
Tale
innovazione non fa comunque venir meno i limiti che condizionano le
caratteristiche della ristrutturazione e consentono di distinguerla
dall'intervento di nuova costruzione: vale a dire la necessità che la
ricostruzione corrisponda, quanto meno nel volume e nella sagoma, al
fabbricato
demolito, C.d.S. sez. V 30.08.2006 n. 5061; C.d.S. sez. IV, 28.07. 2005
n.
4011). Pres. Pasanisi, Est. Ianigro - Stefanelli (avv.ti Capone e De
Fazio) c.
Comune di Napoli (avv.ti Tarallo, Accattatis Chalons D’Oranges,
Andreottola, Carpentieri,
Crimaldi, Cuomo, Furnari, Pizza, Pulcini, Ricci, e Romano). TAR
CAMPANIA Napoli, Sez. IV, 31 ottobre 2007, n. 15615
- Modifica
della destinazione d’uso
effettuato con opere interne - Disciplina - Fattispecie. Il
mutamento di destinazione d'uso
degli immobili, effettuato con opere interne, è possibile senza il
previo
rilascio del permesso a costruire purché detta modificazione intervenga
entro
categorie omogenee quanto a parametri urbanistici, atteso che la
modificazione
giuridicamente e penalmente rilevante è quella che avviene tra
macrocategorie,
in quanto comporta il mutamento degli standards urbanistici e la
variazione del
carico urbanistico. (Fattispecie in tema di realizzazione, in assenza
del
permesso di costruire e previo deposito di d.i.a., di opere interne di
ristrutturazione al sottotetto, con contestato mutamento di
destinazione
d'uso). Pres. Papa Est. Sensini Ric. PM in proc. Vazza. (annulla con
rinvio
Ordinanza del 27/11/2006, al Tribunale di Napoli). CORTE DI
CASSAZIONE Penale Sez. III, del 8/5/2007 (Cc. 8/3/2007),
Sentenza n. 17359
- Manutenzione
straordinaria - Nozione
- Fattispecie: costruzione abusiva - Art. 3, 1° c. - lett. b), T.U. n.
380/2001.
L'attività
edilizia concretamente
realizzata (consistente nella realizzazione in assenza della prescritta
concessione edilizia di un fabbricato con struttura in cemento armato,
a due
elevazioni fuori terra, delle dimensioni di circa mq. 120 per piano)
non può
ricondursi alla manutenzione straordinaria, in quanto l'art. 3, 1°
comma -
lett. b), del T.U. n. 380/2001 [con definizione già fornita dall'art.
31, 1°
comma - lett. b), della legge n. 457/1978] ricomprende in tale nozione
"le
opere e le modifiche necessarie per rinnovare o sostituire parti anche
strutturali degli edifici, nonché per realizzare e integrare i servizi
igienico- sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le
superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche
delle
destinazioni d'uso". Interventi, che devono essere comunque effettuati
"nel rispetto degli elementi tipologici, strutturali e formali nella
loro
originaria edificazione" (C.d.S., Sez. V: 25.11.1999,
n. 1971 e 8.4.1991, n. 460). Pres. De Maio - Est. Fiale - Ric. Meli
ed altro.
CORTE DI
CASSAZIONE Penale Sez. III del 13 Aprile 2007
(Ud. 23/01/ 2007), Sentenza n. 15054
- Ricostruzione
su ruderi - Nuova costruzione - Giurisprudenza. La
ricostruzione su ruderi costituisce sempre
"nuova costruzione", in quanto il concetto di ristrutturazione
edilizia postula necessariamente la preesistenza di un fabbricato da
ristrutturare, cioè di un organismo edilizio dotato delle murature
perimetrali,
strutture orizzontali e copertura. In mancanza di tali elementi
strutturali non
è possibile valutare l'esistenza e la consistenza dell'edificio da
consolidare
ed ruderi non possono che considerarsi alla stregua di un'area non
edificata
[vedi Cass., Sez. 13.1.2006, Polverina; 4.2.2003, Pellegrino;
20.2.2001,
Perfetti; nonché C. Stato, Sez. V:
28.5.2004, n. 3452; 15.4.2004, n. 2142; 1.12.1999, n. 2021; 4.8.1999,
n. 398;
10.3.1997, n. 2401]. Pres. De Maio - Est. Fiale - Ric. Meli
ed altro.
CORTE
DI CASSAZIONE Penale Sez. III del 13 Aprile
2007 (Ud. 23/01/ 2007), Sentenza n. 15054
- Soppalco
- Natura di opera interna - Ristrutturazione edilizia - Permesso di
costruire -
Non necessita - Fattispecie.
La
costruzione di un soppalco ha natura di opera interna, priva di
autonomia
funzionale, inidonea a determinare modifiche della sagoma e dei
prospetti e perciò
soggetta al regime della denuncia di inizio attività (T.A.R. Campania
Napoli,
sez. II, 19 ottobre 2006 n.8680; T.A. Calabria Catanzaro, saez. II, 24
aprile
2006 n.406) poiché rientrante nell’accezione lata di “ristrutturazione
edilizia” (T.A.R. Piemonte Torino, sez I, 15 febbraio 2006 n.910).
Fattispecie:
“mezzanino”, presuntivamente riattato a soppalco nel corso dei lavori
di
ristrutturazione. Pres. Giamportone, Est Raiola, Cantieri Nautici s.r.l
(avv.
Basile) c. Comune di Procida. T.A.R.
CAMPANIA Napoli, Sez. VI, 11 aprile 2007,
(21/03/2007) n. 3329
- C.d.
opere interne - Ristrutturazione edilizia - Riconducibilità -
Condizioni -
Nuova formulazione apportata dal T.U. n. 380/2001. Nella
formulazione del T.U. n. 380/2001, le c.d.
opere interne non sono più previste, come categoria autonoma di
intervento
sugli edifici esistenti e devono ritenersi riconducibili alla
"ristrutturazione edilizia" allorquando comportino aumento di unità
immobiliari, ovvero modifiche dei volumi, dei prospetti o delle
superfici,
ovvero mutamenti di destinazione d'uso. Pres. Postiglione, Est. Fiale,
Ric.
P.M. in proc. Picone.
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 26 gennaio 2007
(c.c. 19/10/2006), Sentenza n. 2881
- Interventi
di ristrutturazione edilizia - Definizione - Manutenzione straordinaria
-
Restauro e risanamento conservativo - C.d. Superdia (ossia le D.I.A. in
alternativa al permesso di costruire) - Artt. 3 c. 1° - lett. d) e 10,
1° c -
lett. c), T.U. n. 380/2001 e s.m. D.Lgs n. 301/2002.
L'art.
3, 1° comma - lett. d), del T.U. n.
380/2001 - come modificato dal D.Lgs 27.12.2002, n. 301 definisce
interventi di
ristrutturazione edilizia quelli "rivolti a trasformare gli organismi
edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad
un
organismo in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi
comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi
costitutivi
dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi
elementi ed
impianti". Pertanto, l'art. 10, 1° comma - lett. c), del T.U. n.
380/2001,
come modificato dal D.Lgs n. 301/2002, assoggetta a permesso di
costruire
quegli interventi di ristrutturazione edilizia non vincolati, al
rispetto degli
elementi tipologici, formali e strutturali dell'edificio esistente e
differisce
sia dalla manutenzione straordinaria (che non può comportare aumento
della
superficie utile o del numero delle unità immobiliari, né modifica
della sagoma
o mutamento della destinazione d'uso) sia dal restauro e risanamento
conservativo (che non può modificare in modo sostanziale l'assetto
edilizio
preesistente e consente soltanto variazioni d'uso "compatibili" con
l'edificio conservato). Pres. Postiglione, Est. Fiale, Ric. P.M. in
proc.
Picone. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 26 gennaio 2007
(c.c. 19/10/2006), Sentenza n. 2881
- Interventi
di ristrutturazione edilizia di portata minore - Definizione - D.I.A. -
Presupposti - Art. 22, 3° c. - lett. a), T.U. n. 380/2001 e s.m. D.Lgs.
n.
301/2002. L'art.
22, 3° comma - lett.
a), T.U. n. 380/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 301/2002, prevede,
che le
ristrutturazioni edilizie di portata minore: quelle, cioè, che
determinano una
semplice modifica dell'ordine in cui sono disposte le diverse parti che
compongono la costruzione, in modo che, pur risultando complessivamente
innovata, questa conserva la sua iniziale consistenza urbanistica
(diverse da
quelle, descritte nell'art. 10, 1° comma - lett. c, che possono
incidere sul carico
urbanistico) possono essere realizzati anche in base a semplice
denunzia di
inizio attività. Pres. Postiglione, Est. Fiale, Ric. P.M. in proc.
Picone.
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 26 gennaio 2007
(c.c. 19/10/2006), Sentenza n. 2881
- Denunzia
di inizio dell'attività - Ristrutturazione edilizia - Sdoppiamento
della
categoria - Integrazioni funzionali e strutturali dell'edificio
esistente -
Modifiche del "volume" - Incrementi limitati di superficie e di
volume - Limiti - T.U. n. 380/2001 e s.m. D.Lgs. n. 301/2002. Ai
sensi dell’art. 22, 3° comma - lett. a), del
T.U. n. 380/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 301/2002, sono sempre
realizzabili previa mera denunzia di inizio dell'attività le
ristrutturazioni
edilizie di portata minore: quelle, cioè, che determinano una semplice
modifica
dell'ordine in cui sono disposte le diverse parti che compongono la
costruzione, in modo che, pur risultando complessivamente innovata,
questa
conserva la sua iniziale consistenza urbanistica (diverse da quelle
descritte
nell'art. 10, 1° comma - lett, c, T.U. n. 380/2001 e s.m. che possono
incidere
sul carico urbanistico). Sicché, il T.U. n. 380/2001 ha introdotto, uno
sdoppiamento della categoria delle ristrutturazioni edilizie come
disciplinata,
in precedenza, dall'art. 31, 10 comma - lett. d), della legge n.
457/1978,
riconducendo ad essa anche interventi che ammettono integrazioni
funzionali e
strutturali dell'edificio esistente, pure con incrementi limitati di
superficie
e di volume. Deve ritenersi, però, che le modifiche del "volume", ora
previste dall'art. 10 del T.U., possono consistere in diminuzioni o
traslazioni
dei volumi preesistenti ed in incrementi volumetrici modesti, poiché,
qualora
si ammettesse la possibilità di un sostanziale ampliamento
dell'edificio,
verrebbe meno la linea di distinzione tra "ristrutturazione edilizia"
e "nuova costrizione". Pres. Grassi - Est. Fiale - Ric. Cristiano. CORTE
DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 23 gennaio 2007
(cc. 14/12/2006), Sentenza n. 1893
- Ristrutturazione
edilizia - Manutenzione straordinaria - Restauro e risanamento
conservativo -
Definizione - Variazioni d'uso "compatibili" - Connessione
finalistica delle opere eseguite - T.U. n 380/2001 come mod. dal D L.gs
n.
301/2002. Ai
sensi dell'art. 3, 1°
comma - lett. d), del T.U. n 380/2001 - come modificato dal D L.gs
27.12.2002.
n. 301, la ristrutturazione edilizia non è vincolata, al rispetto degli
elementi tipologici, formali e strutturali dell'edificio esistente e
differisce
sia dalla manutenzione straordinaria (che non può comportare aumento
della
superficie utile o del numero delle unità immobiliari, né modifica
della sagoma
o mutamento della destinazione d'uso) sia dal restauro e risanamento
conservativo (che non può modificare in modo sostanziale l'assetto
edilizio
preesistente e consente soltanto variazioni d'uso "compatibili" con
l'edificio conservato). La stessa attività di ristrutturazione, può
attuarsi
attraverso una serie di interventi che, singolarmente considerati, ben
potrebbero ricondursi agli altri tipi dianzi enunciati. L'elemento
caratterizzante, però, e la connessione finalistica delle opere
eseguite, che
non devono essere riguardate partitamente ma valutate nel loro
complesso al
fine di individuare se esse siano o meno rivolte al recupero edilizio
dello
spazio attraverso la realizzazione di un edificio in tutto o in parte
nuovo.
Pres. Grassi - Est. Fiale - Ric. Cristiano. CORTE
DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 23 gennaio 2007
(cc. 14/12/2006), Sentenza n. 1893
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