Giurisprudenza
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Edilizia - Ristrutturazioni, ricostruzioni, manutenzioni, trasformazioni, restauro
(Sentenze pronunciate nell'anno 2007 della Cassazione, del Consiglio di Stato e del TAR)
 Parti e argomenti della scheda: 
I giudici si pronunciano, con queste massime dell'anno 2007, sulle ristrutturazioni edilizie, sulle demolizioni, sulle ricostruzioni degli edifici, sulle manutenzioni, sulle trasformazioni, sui ruderi, oltre che sul restauro e sul risanamento conservativo. Su che cosa, in tutti i casi esaminati, sia ammesso dalla normativa vigente e come procedere. Tali sentenze riguardano il diritto urbanistico.
  1. Trasformazione di edificio preesistente - Demolizione radicale e ricostruzione
  2. Modifica della destinazione d’uso effettuato con opere interne
  3. Manutenzione straordinaria - Nozione - Fattispecie: costruzione abusiva
  4. Ricostruzione su ruderi - Nuova costruzione - Giurisprudenza
  5. Soppalco - Natura di opera interna - Ristrutturazione edilizia
  6. C.d. opere interne - Ristrutturazione edilizia - Riconducibilità
  7. Interventi di ristrutturazione edilizia - Definizione - Manutenzione straordinaria
  8. Interventi di ristrutturazione edilizia di portata minore
  9. Denunzia di inizio dell'attività - Ristrutturazione edilizia
  10. Ristrutturazione edilizia - Manutenzione straordinaria - Restauro e risanamento conservativo
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  1. Trasformazione di edificio preesistente - Demolizione radicale e ricostruzione - Qualificazione dell’intervento - Ricostruzione - Piena conformità di sagoma, volume, e superficie, tra il vecchio ed il nuovo manufatto - Concetto di “recupero del volume preesistente” - Concetto della “ristrutturazione edilizia” - Concetto di “nuova edificazione”- D.p.r, 380/2001 mod. dall'art. 1 del d.lgs. n. 301/2002 - Giurisprudenza . La trasformazione di un edificio preesistente, finalizzata al suo recupero funzionale, può essere compiuta anche attraverso la demolizione radicale e la ricostruzione di parti rilevanti del manufatto, specie quando ciò risulti più conveniente sotto il profilo tecnico od economico, anche nelle ipotesi di totale demolizione e ricostruzione dell'edificio, purché il nuovo edificio corrisponda pienamente a quello preesistente. (Al riguardo, la giurisprudenza, impone la piena conformità di sagoma, volume, e superficie, tra il vecchio ed il nuovo manufatto. Nello specifico contesto del recupero del patrimonio edilizio esistente, la demolizione rappresenta lo strumento necessario per la realizzazione del risultato finale, costituito dal pieno ripristino del manufatto. Tale orientamento resta confermato anche in seguito alla modifica del d.p.r, 380/2001 introdotta dall'art. 1 del d.lgs. 27 dicembre 2002 n. 301, che ha fatto venir meno il vincolo della “fedele ricostruzione”, così estendendosi ulteriormente il concetto della ristrutturazione edilizia. Tale innovazione non fa comunque venir meno i limiti che condizionano le caratteristiche della ristrutturazione e consentono di distinguerla dall'intervento di nuova costruzione: vale a dire la necessità che la ricostruzione corrisponda, quanto meno nel volume e nella sagoma, al fabbricato demolito, C.d.S. sez. V 30.08.2006 n. 5061; C.d.S. sez. IV, 28.07. 2005 n. 4011). Pres. Pasanisi, Est. Ianigro - Stefanelli (avv.ti Capone e De Fazio) c. Comune di Napoli (avv.ti Tarallo, Accattatis Chalons D’Oranges, Andreottola, Carpentieri, Crimaldi, Cuomo, Furnari, Pizza, Pulcini, Ricci, e Romano). TAR CAMPANIA Napoli, Sez. IV, 31 ottobre 2007, n. 15615
  2. Modifica della destinazione d’uso effettuato con opere interne - Disciplina - Fattispecie. Il mutamento di destinazione d'uso degli immobili, effettuato con opere interne, è possibile senza il previo rilascio del permesso a costruire purché detta modificazione intervenga entro categorie omogenee quanto a parametri urbanistici, atteso che la modificazione giuridicamente e penalmente rilevante è quella che avviene tra macrocategorie, in quanto comporta il mutamento degli standards urbanistici e la variazione del carico urbanistico. (Fattispecie in tema di realizzazione, in assenza del permesso di costruire e previo deposito di d.i.a., di opere interne di ristrutturazione al sottotetto, con contestato mutamento di destinazione d'uso). Pres. Papa Est. Sensini Ric. PM in proc. Vazza. (annulla con rinvio Ordinanza del 27/11/2006, al Tribunale di Napoli). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 8/5/2007 (Cc. 8/3/2007), Sentenza n. 17359
  3. Manutenzione straordinaria - Nozione - Fattispecie: costruzione abusiva - Art. 3, 1° c. - lett. b), T.U. n. 380/2001. L'attività edilizia concretamente realizzata (consistente nella realizzazione in assenza della prescritta concessione edilizia di un fabbricato con struttura in cemento armato, a due elevazioni fuori terra, delle dimensioni di circa mq. 120 per piano) non può ricondursi alla manutenzione straordinaria, in quanto l'art. 3, 1° comma - lett. b), del T.U. n. 380/2001 [con definizione già fornita dall'art. 31, 1° comma - lett. b), della legge n. 457/1978] ricomprende in tale nozione "le opere e le modifiche necessarie per rinnovare o sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare e integrare i servizi igienico- sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso". Interventi, che devono essere comunque effettuati "nel rispetto degli elementi tipologici, strutturali e formali nella loro originaria edificazione" (C.d.S., Sez. V: 25.11.1999, n. 1971 e 8.4.1991, n. 460). Pres. De Maio - Est. Fiale - Ric. Meli ed altro. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III del 13 Aprile 2007 (Ud. 23/01/ 2007), Sentenza n. 15054
  4. Ricostruzione su ruderi - Nuova costruzione - Giurisprudenza. La ricostruzione su ruderi costituisce sempre "nuova costruzione", in quanto il concetto di ristrutturazione edilizia postula necessariamente la preesistenza di un fabbricato da ristrutturare, cioè di un organismo edilizio dotato delle murature perimetrali, strutture orizzontali e copertura. In mancanza di tali elementi strutturali non è possibile valutare l'esistenza e la consistenza dell'edificio da consolidare ed ruderi non possono che considerarsi alla stregua di un'area non edificata [vedi Cass., Sez. 13.1.2006, Polverina; 4.2.2003, Pellegrino; 20.2.2001, Perfetti; nonché C. Stato, Sez. V: 28.5.2004, n. 3452; 15.4.2004, n. 2142; 1.12.1999, n. 2021; 4.8.1999, n. 398; 10.3.1997, n. 2401]. Pres. De Maio - Est. Fiale - Ric. Meli ed altro. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III del 13 Aprile 2007 (Ud. 23/01/ 2007), Sentenza n. 15054

  5. Soppalco - Natura di opera interna - Ristrutturazione edilizia - Permesso di costruire - Non necessita - Fattispecie. La costruzione di un soppalco ha natura di opera interna, priva di autonomia funzionale, inidonea a determinare modifiche della sagoma e dei prospetti e perciò soggetta al regime della denuncia di inizio attività (T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 19 ottobre 2006 n.8680; T.A. Calabria Catanzaro, saez. II, 24 aprile 2006 n.406) poiché rientrante nell’accezione lata di “ristrutturazione edilizia” (T.A.R. Piemonte Torino, sez I, 15 febbraio 2006 n.910). Fattispecie: “mezzanino”, presuntivamente riattato a soppalco nel corso dei lavori di ristrutturazione. Pres. Giamportone, Est Raiola, Cantieri Nautici s.r.l (avv. Basile) c. Comune di Procida. T.A.R. CAMPANIA Napoli, Sez. VI, 11 aprile 2007, (21/03/2007) n. 3329

  6. C.d. opere interne - Ristrutturazione edilizia - Riconducibilità - Condizioni - Nuova formulazione apportata dal T.U. n. 380/2001. Nella formulazione del T.U. n. 380/2001, le c.d. opere interne non sono più previste, come categoria autonoma di intervento sugli edifici esistenti e devono ritenersi riconducibili alla "ristrutturazione edilizia" allorquando comportino aumento di unità immobiliari, ovvero modifiche dei volumi, dei prospetti o delle superfici, ovvero mutamenti di destinazione d'uso. Pres. Postiglione, Est. Fiale, Ric. P.M. in proc. Picone. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 26 gennaio 2007 (c.c. 19/10/2006), Sentenza n. 2881
  7. Interventi di ristrutturazione edilizia - Definizione - Manutenzione straordinaria - Restauro e risanamento conservativo - C.d. Superdia (ossia le D.I.A. in alternativa al permesso di costruire) - Artt. 3 c. 1° - lett. d) e 10, 1° c - lett. c), T.U. n. 380/2001 e s.m. D.Lgs n. 301/2002. L'art. 3, 1° comma - lett. d), del T.U. n. 380/2001 - come modificato dal D.Lgs 27.12.2002, n. 301 definisce interventi di ristrutturazione edilizia quelli "rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti". Pertanto, l'art. 10, 1° comma - lett. c), del T.U. n. 380/2001, come modificato dal D.Lgs n. 301/2002, assoggetta a permesso di costruire quegli interventi di ristrutturazione edilizia non vincolati, al rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'edificio esistente e differisce sia dalla manutenzione straordinaria (che non può comportare aumento della superficie utile o del numero delle unità immobiliari, né modifica della sagoma o mutamento della destinazione d'uso) sia dal restauro e risanamento conservativo (che non può modificare in modo sostanziale l'assetto edilizio preesistente e consente soltanto variazioni d'uso "compatibili" con l'edificio conservato). Pres. Postiglione, Est. Fiale, Ric. P.M. in proc. Picone. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 26 gennaio 2007 (c.c. 19/10/2006), Sentenza n. 2881
  8. Interventi di ristrutturazione edilizia di portata minore - Definizione - D.I.A. - Presupposti - Art. 22, 3° c. - lett. a), T.U. n. 380/2001 e s.m. D.Lgs. n. 301/2002. L'art. 22, 3° comma - lett. a), T.U. n. 380/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 301/2002, prevede, che le ristrutturazioni edilizie di portata minore: quelle, cioè, che determinano una semplice modifica dell'ordine in cui sono disposte le diverse parti che compongono la costruzione, in modo che, pur risultando complessivamente innovata, questa conserva la sua iniziale consistenza urbanistica (diverse da quelle, descritte nell'art. 10, 1° comma - lett. c, che possono incidere sul carico urbanistico) possono essere realizzati anche in base a semplice denunzia di inizio attività. Pres. Postiglione, Est. Fiale, Ric. P.M. in proc. Picone. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 26 gennaio 2007 (c.c. 19/10/2006), Sentenza n. 2881
  9. Denunzia di inizio dell'attività - Ristrutturazione edilizia - Sdoppiamento della categoria - Integrazioni funzionali e strutturali dell'edificio esistente - Modifiche del "volume" - Incrementi limitati di superficie e di volume - Limiti - T.U. n. 380/2001 e s.m. D.Lgs. n. 301/2002. Ai sensi dell’art. 22, 3° comma - lett. a), del T.U. n. 380/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 301/2002, sono sempre realizzabili previa mera denunzia di inizio dell'attività le ristrutturazioni edilizie di portata minore: quelle, cioè, che determinano una semplice modifica dell'ordine in cui sono disposte le diverse parti che compongono la costruzione, in modo che, pur risultando complessivamente innovata, questa conserva la sua iniziale consistenza urbanistica (diverse da quelle descritte nell'art. 10, 1° comma - lett, c, T.U. n. 380/2001 e s.m. che possono incidere sul carico urbanistico). Sicché, il T.U. n. 380/2001 ha introdotto, uno sdoppiamento della categoria delle ristrutturazioni edilizie come disciplinata, in precedenza, dall'art. 31, 10 comma - lett. d), della legge n. 457/1978, riconducendo ad essa anche interventi che ammettono integrazioni funzionali e strutturali dell'edificio esistente, pure con incrementi limitati di superficie e di volume. Deve ritenersi, però, che le modifiche del "volume", ora previste dall'art. 10 del T.U., possono consistere in diminuzioni o traslazioni dei volumi preesistenti ed in incrementi volumetrici modesti, poiché, qualora si ammettesse la possibilità di un sostanziale ampliamento dell'edificio, verrebbe meno la linea di distinzione tra "ristrutturazione edilizia" e "nuova costrizione". Pres. Grassi - Est. Fiale - Ric. Cristiano. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 23 gennaio 2007 (cc. 14/12/2006), Sentenza n. 1893
  10. Ristrutturazione edilizia - Manutenzione straordinaria - Restauro e risanamento conservativo - Definizione - Variazioni d'uso "compatibili" - Connessione finalistica delle opere eseguite - T.U. n 380/2001 come mod. dal D L.gs n. 301/2002. Ai sensi dell'art. 3, 1° comma - lett. d), del T.U. n 380/2001 - come modificato dal D L.gs 27.12.2002. n. 301, la ristrutturazione edilizia non è vincolata, al rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'edificio esistente e differisce sia dalla manutenzione straordinaria (che non può comportare aumento della superficie utile o del numero delle unità immobiliari, né modifica della sagoma o mutamento della destinazione d'uso) sia dal restauro e risanamento conservativo (che non può modificare in modo sostanziale l'assetto edilizio preesistente e consente soltanto variazioni d'uso "compatibili" con l'edificio conservato). La stessa attività di ristrutturazione, può attuarsi attraverso una serie di interventi che, singolarmente considerati, ben potrebbero ricondursi agli altri tipi dianzi enunciati. L'elemento caratterizzante, però, e la connessione finalistica delle opere eseguite, che non devono essere riguardate partitamente ma valutate nel loro complesso al fine di individuare se esse siano o meno rivolte al recupero edilizio dello spazio attraverso la realizzazione di un edificio in tutto o in parte nuovo. Pres. Grassi - Est. Fiale - Ric. Cristiano. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 23 gennaio 2007 (cc. 14/12/2006), Sentenza n. 1893

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