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- ESPROPRIAZIONE
- Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle
opere -
Annullamento - Effetti - Occupazione “usurpativa e occupazione
appropriativa -
Distinzione.
L’annullamento della dichiarazione di pubblica utilità comporta che
l’attività
esecutiva della pubblica amministrazione di apprensione del bene e di
irreversibile trasformazione dello stesso sia qualificabile come
comportamento
materiale riconducibile nell’ambito dell’occupazione “usurpativa”
(Cass. n.
1814/00) che si distingue dall’occupazione appropriativa la quale
presuppone
l’esistenza di una valida dichiarazione di pubblica utilità. Il venir
meno
degli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e
indifferibilità delle opere, la cui eliminazione, per il peculiare
nesso
procedimentale ivi configurabile, si riverbera con effetto caducante
sul
decreto di esproprio (così Cons. Stato sez. IV n. 3984/07; Cons. Stato
sez. IV
n. 3040/03; Cons. Stato sez. V n. 3833/02). Pres. Onorato - Est.
Francavilla -
DE FRANCISCIS GIULIA (avv. Branca) c. CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO
INDUSTRIALE DI CASERTA (avv. Sorgente). TAR
CAMPANIA - NAPOLI, Sez. V, 03 Ottobre 2007 (C.c.
05/07/2007), Sentenza n. 8822
- Varianti
al PRG. Espropriazione sostanziale. Condizioni.
In
tema
di varianti al piano urbanistico, si configura un vincolo
sostanzialmente
espropriativo solo nel caso in cui si registri un azzeramento del
contenuto
economico del diritto di proprietà; viceversa la destinazione a parco
urbano, a
parcheggio e a viabilità, non esclude la realizzazione di interventi
edilizi da
parte di privati, pur conformandoli ad un peculiare interesse pubblico,
e,
quindi, non si risolve in una sostanziale espropriazione. Consiglio
di Stato, sez. IV, sentenza 01.10.2007 n. 5059
- ESPROPRIAZIONE
- PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Tributi (I.C.I.) - Assoggettamento delle
aree
edificabili destinate ad espropriazione - Fondamento.
Un’area edificabile assoggettata a vincolo
urbanistico che la destini ad espropriazione non è, per ciò stesso,
esente
dall’I.C.I., in quanto il presupposto di detta imposta non è in alcun
modo
ricollegabile alla idoneità del bene a produrre reddito o alla sua
attitudine
ad incrementare il proprio valore o il reddito prodotto, assumendo,
invece,
rilievo il valore dell’immobile ai soli fini della determinazione della
base
imponibile (cfr. Cass. 19750/04; per analoghe considerazione in tema
nozione di
edificabilità in materia di imposta di registro: v. Cass. 7676/02).
Presidente
F. Lupi, Relatore A. Cappabianca, Ric. Gid s.a.s.. CORTE
DI CASSAZIONE Sezione Tributaria, del 12
Settembre 2007 (C.C. 06/07/07), Sentenza n. 19131
-
Carattere
eccezionale dell’acquisizione coattiva sanante.
Non
può costituire legittimo presupposto giustificativo dell’eccezionale
possibilità di sanatoria accordata dall’ordinamento il fatto che la PA
non
abbia negli anni tentato di realizzare in altro modo quel “pubblico
interesse”
che si vuole tutelare mediante l’espropriazione. Consiglio
di Stato, sez. V, decisione 24.01.2007, n. 250
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