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- Distanze
legali minime tra
costruzioni - Disciplina applicabile ai rapporti tra privati - Art. 9
del D.M.,
n. 1444/1968 - Esclusione - Disciplina codicistica - Art. 873 segg.
cod. civ..
La disciplina delle distanze legali
minime tra costruzioni posta dall'art. 9 del D.M., n. 1444/1968 non è
applicabile ai rapporti tra privati, trattandosi di disposizione
esclusivamente
dedicata ai Comuni, i quali sono tenuti al rispetto delle menzionate
distanze
nella predisposizione degli strumenti urbanistici. Ne consegue che: a)
se lo
strumento urbanistico si ponga in contrasto con l'art. 9 del D.M. n
1444/1968,
esso può essere finanche disapplicato dal giudice ordinario, che può
riconoscere immediata precettività al predetto art. 9, divenuto, per
inserzione
automatica, parte integrante dello strumento urbanistico in
sostituzione della
disposizione disapplicata; b) se lo strumento urbanistico non
stabilisca distanze
legali minime per le costruzioni in una determinata area,
dall'impossibilità di
applicazione dell'art, 9 D.M. n. 1444/1968 nei rapporti interprivati
discende
che alla costruzioni si applica la disciplina codicistica, con
possibilità di
edificazioni sul confine o in aderenza (artt. 873 segg. cod. civ.)".
Pres.
Grassi Est. Fiale Ric. Bruno. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE Sez. III, 23 gennaio 2007 (c.c.
14/12/2006), Sentenza n. 1894
- Vedute
abusive - Specifici accorgimenti che
ostacolino la veduta - Poteri del giudice.
In
tema di vedute abusive il giudice può imporre
specifici accorgimenti che ostacolino la veduta o che impediscano
concretamente
l'esercizio della servitù. Presidente F. Pontorieri, Relatore E.
Malpica. CORTE DI
CASSAZIONE Civile, Sezione II, 23/01/2007, Sentenza n. 1391
- Vedute
abusive - Riduzione in pristino -
Risarcimento del danno pregresso -
Condizioni. L’illegittimità della
veduta non è condizionata al danno che in concreto possa derivarne per
il
titolare del fondo sul quale essa si esplica, non significa che in tema
di
risarcimento del danno pregresso (cioè antecedente alla riduzione in
pristino)
non debba valutarsi la lesione subita nella sua concretezza, e cioè
anche in
relazione alla maggiore o minore incidenza dell'intromissione nella
sfera
privata del soggetto passivo, dipendente dalle modalità in cui la
veduta era
esercitabile. Presidente F. Pontorieri, Relatore E. Malpica. CORTE DI
CASSAZIONE Civile, Sezione II, 23/01/2007, Sentenza n. 1391
- URBANISTICA
ED EDILIZIA - Veduta - Traliccio ad
esclusivo uso di sostegno di apparecchiature elettroniche - Requisito
di
"veduta" - Esclusione. Una
struttura consistente in un traliccio, destinato
ad esclusivo uso di sostegno di apparecchiature elettroniche, non
possiede i
requisiti per essere considerata "veduta" alla stregua dei principi
affermati dalla giurisprudenza di legittimità (tra cui la normale e
permanente
destinazione a guardare ed affacciarsi nel fondo altrui - Cass.
19.1.1999, n.
450) - valutazione condizionata alla particolarità della struttura
accertata
tramite consulenza tecnica. Presidente F. Pontorieri, Relatore E.
Malpica. CORTE DI
CASSAZIONE Civile, Sezione II, 23/01/2007, Sentenza n. 1391
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