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- URBANISTICA
ED EDILIZIA - Direttore dei lavori - Responsabilità - Art. 29, c. 2°,
D.P.R. n.
380/2001. In
tema di reati edilizi, il direttore dei lavori riveste una
posizione di garanzia circa la regolare esecuzione delle opere, con la
conseguente responsabilità per le ipotesi di reato configurate, dalla
quale può
andare esente solo ottemperando agli obblighi di comunicazione e
rinuncia
all'incarico previsti dall'art. 29, comma secondo, D.P.R. n. 380/2001,
sempre
che il recesso dalla direzione dei lavori sia stato tempestivo, ossia
sia
intervenuto non appena l'illecito edilizio si sia evidenziato in modo
obiettivo, ovvero non appena abbia avuto conoscenza che le direttive
impartite
erano state disattese o violate (cfr., ex multis, Cass. Sez. 3,
10/5/2005 n. 34376,
Scimone ed altri). Proprio per la posizione di "garante" assunta dal
direttore dei lavori e per il suo precipuo obbligo di vigilare sulla
corretta
esecuzione delle opere, questi risponde penalmente anche allorché si
disinteressi dei lavori, pur senza formalizzare o formalizzandole in
ritardo,
le proprie dimissioni. Alcuna
efficacia liberatoria può riconoscersi ad una rinuncia comunicata
mediante
lettera diretta ai committenti, posto che tale atto è ontologicamente
inidoneo
a fornire la prova che vi sia stata reale rinuncia nella data indicata.
Pres.
Onorato, Est. Sensini, Ric. Margarito ed altro. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III
Penale, 14/06/2007 (Ud. 26/04/2007), Sentenza n. 23129
- URBANISTICA
ED EDILIZIA - Esecuzione di piccole opere edili - Nomina di un
direttore
dei
lavori - Non necessita - Presupposti. Quando
si tratta di esecuzione di piccole opere edili, non è necessario
affrontare la spese per la nomina di un direttore dei lavori, essendo
sufficiente garanzia le cognizioni in possesso di qualsiasi piccola
impresa del
settore. Pertanto, la non necessità di un direttore dei lavori può
essere
valutata sulla base della comune esperienza in relazione all'entità e
tipologia
delle opere da eseguire. Presidente F. Pontorieri, Relatore E. Malpica.
CORTE DI
CASSAZIONE Civile, Sezione II, 23/01/2007, Sentenza n. 1391
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