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Edilizia - Direttore dei lavori
(Sentenze pronunciate nell'anno 2007 della Cassazione, del Consiglio di Stato e del TAR)
 Parti e argomenti della scheda:
Si riporta una massima del 2007 che concerne la necessità o meno di nominare un direttore dei lavori in caso di piccoli interventi in edilizia.
  1. Urbanistica ed edilizia - Direttore dei lavori - Responsabilità
  2. Urbanistica ed edilizia - Esecuzione di piccole opere edili - Nomina di un direttore dei lavori
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  1. URBANISTICA ED EDILIZIA - Direttore dei lavori - Responsabilità - Art. 29, c. 2°, D.P.R. n. 380/2001. In tema di reati edilizi, il direttore dei lavori riveste una posizione di garanzia circa la regolare esecuzione delle opere, con la conseguente responsabilità per le ipotesi di reato configurate, dalla quale può andare esente solo ottemperando agli obblighi di comunicazione e rinuncia all'incarico previsti dall'art. 29, comma secondo, D.P.R. n. 380/2001, sempre che il recesso dalla direzione dei lavori sia stato tempestivo, ossia sia intervenuto non appena l'illecito edilizio si sia evidenziato in modo obiettivo, ovvero non appena abbia avuto conoscenza che le direttive impartite erano state disattese o violate (cfr., ex multis, Cass. Sez. 3, 10/5/2005 n. 34376, Scimone ed altri). Proprio per la posizione di "garante" assunta dal direttore dei lavori e per il suo precipuo obbligo di vigilare sulla corretta esecuzione delle opere, questi risponde penalmente anche allorché si disinteressi dei lavori, pur senza formalizzare o formalizzandole in ritardo, le proprie dimissioni. Alcuna efficacia liberatoria può riconoscersi ad una rinuncia comunicata mediante lettera diretta ai committenti, posto che tale atto è ontologicamente inidoneo a fornire la prova che vi sia stata reale rinuncia nella data indicata. Pres. Onorato, Est. Sensini, Ric. Margarito ed altro. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III Penale, 14/06/2007 (Ud. 26/04/2007), Sentenza n. 23129
  2. URBANISTICA ED EDILIZIA - Esecuzione di piccole opere edili - Nomina di un direttore dei lavori - Non necessita - Presupposti. Quando si tratta di esecuzione di piccole opere edili, non è necessario affrontare la spese per la nomina di un direttore dei lavori, essendo sufficiente garanzia le cognizioni in possesso di qualsiasi piccola impresa del settore. Pertanto, la non necessità di un direttore dei lavori può essere valutata sulla base della comune esperienza in relazione all'entità e tipologia delle opere da eseguire. Presidente F. Pontorieri, Relatore E. Malpica. CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sezione II, 23/01/2007, Sentenza n. 1391