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Edilizia - Regolamento di confini
(Sentenze pronunciate nell'anno 2007della Cassazione, del Consiglio di Stato e del TAR)
 Parti e argomenti della scheda: 
Le pronunce di questa pagina, sono massime dell'anno 2007, riguardano i casi di regolamenti dei confini. La domanda riconvenzionale.
  1. Azione di regolamento dei confini - Rilascio della porzione di terreno indebitamente occupata
  2. Azione di regolamento dei confini - Consequenzialità del rilascio della porzione di suolo
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  1. Azione di regolamento dei confini - Rilascio della porzione di terreno indebitamente occupata - Domanda riconvenzionale - Effetti - Autonomo giudizio restitutorio. Nell'azione di regolamento di confini, mentre nella domanda dell’attore è implicita quella di rilascio della porzione di terreno indebitamente occupata dalla controparte, il convenuto, se intende non solo resistere alla domanda altrui ma anche ottenere la restituzione del terreno che assume essere ingiustificatamente occupato in eccedenza, ha l'onere di proporre tempestivamente apposita domanda riconvenzionale; in mancanza, non potrebbe ottenere nel medesimo giudizio la restituzione della parte occupata in eccesso, ma avrebbe l'onere di intraprendere un autonomo giudizio restitutorio. Presidente M. Spadone, Relatore L. Ficcialli. CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sez. II, 16 gennaio 2007 (C.c. 1/12/2006), Sentenza n. 858

  2. Azione di regolamento dei confini - Consequenzialità del rilascio della porzione di suolo - Indebita occupazione - Art. 112 c.p.c - Domanda riconvenzionale - Assenza - Vizio di extrapetizione. In tema di consequenzialità del rilascio della porzione di suolo, risultata indebitamente occupata all'esito dell'accertamento del confine, vanno correttamente intesi nel senso che chi agisca per l'individuazione del confine, deducendone l'incertezza, implicitamente chiede anche il rilascio della porzione di suolo eventualmente posseduta dalla controparte, ma non possono anche comportare deroga alla fondamentale regola processuale dettata dall'art. 112 c.p.c, secondo la quale la decisione in concreto adottata deve comunque corrispondere alle richieste rispettivamente formulate dalle parti e non eccedere i limiti delle stesse (Cass. n.1089/77, n.12139/97, n.11942/03, n.22745/04). Pertanto, in assenza di una domanda riconvenzionale deve ritenersi sussistente il vizio di extrapetizione. Presidente M. Spadone, Relatore L. Ficcialli. CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sez. II, 16 gennaio 2007 (C.c. 1/12/2006), Sentenza n. 85
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