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- Urbanistica
e edilizia - Contratto di compravendita di un immobile -
Falsa dichiarazione del venditore - Causa di invalidità - Istituito
dell’errore
scusabile - Rimessione in termini - Limiti. La
falsa dichiarazione del venditore (ed il
correlativo stato di buona fede dell’acquirente) può costituire valida
causa di
invalidità del contratto, ma non è idonea a rimettere in termini
l’acquirente
per l’impugnazione del provvedimento lesivo. Sicché, l’istituito
dell’errore
scusabile non è praticabile, ai fini della rimessione in termine per la
proposizione del ricorso dal quale è decaduto l’alienante, allorché,
come nel
caso in esame, si verta in ipotesi di errore che ricada (non sui
termini
processuali o sull’autorità alla quale richiedere la tutela
giurisdizionale o,
infine, sui mezzi di tutela accordati dall’ordinamento, bensì) sulla la
volontà
negoziale relativa al contratto di compravendita, per effetto del dolo
dell’altro contraente. Pres. Iannotta - Est. Millemaggi Cogliani -
Antichi
(Avv. Hofer) c. Comune di Sesto Fiorentino (Avv.ti Lorenzoni e
Giallongo)
(conferma T.A.R. Toscana, Sezione III - n. 344/1997 del 29 dicembre
1997). CONSIGLIO
DI STATO Sez. V, 10 Gennaio 2007 (C.C.
20/06/2006), Sentenza n. 40
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delle
sentenze
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