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Edilizia - Compravendita di immobili
(Sentenze pronunciate nell'anno 2007 della Cassazione, del Consiglio di Stato e del TAR)
 Parti e argomenti della scheda: 
I giudici si pronunciano, con questa massima dell'anno 2007, su un caso di falsa dichiarazione nel contratto di compravendita di un immobile. 
  1. Urbanistica e edilizia - Contratto di compravendita di un immobile
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  1. Urbanistica e edilizia - Contratto di compravendita di un immobile - Falsa dichiarazione del venditore - Causa di invalidità - Istituito dell’errore scusabile - Rimessione in termini - Limiti. La falsa dichiarazione del venditore (ed il correlativo stato di buona fede dell’acquirente) può costituire valida causa di invalidità del contratto, ma non è idonea a rimettere in termini l’acquirente per l’impugnazione del provvedimento lesivo. Sicché, l’istituito dell’errore scusabile non è praticabile, ai fini della rimessione in termine per la proposizione del ricorso dal quale è decaduto l’alienante, allorché, come nel caso in esame, si verta in ipotesi di errore che ricada (non sui termini processuali o sull’autorità alla quale richiedere la tutela giurisdizionale o, infine, sui mezzi di tutela accordati dall’ordinamento, bensì) sulla la volontà negoziale relativa al contratto di compravendita, per effetto del dolo dell’altro contraente. Pres. Iannotta - Est. Millemaggi Cogliani - Antichi (Avv. Hofer) c. Comune di Sesto Fiorentino (Avv.ti Lorenzoni e Giallongo) (conferma T.A.R. Toscana, Sezione III - n. 344/1997 del 29 dicembre 1997). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 10 Gennaio 2007 (C.C. 20/06/2006), Sentenza n. 40

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