|
- Superamento
di barriere
architettoniche - L. 13/1989 - Ambito soggettivo di applicazione.
Tra i soggetti tutelati dalle norme
di legge speciale n. 13/1989, rientrano, oltre ai portatori di
handicap, anche
gli invalidi civili (Trib. Firenze 19.5.1992, n.849), nonché gli
ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i
compiti
e le funzioni della loro età (Trib. Napoli 14.3.1994, n.2606; conf.
Pretura
Roma 15.5.1996). Pres. f.f. Rovis, Est. Farina - G.M. e altri (avv.
Debickè van
der Noot) c. Soprintendenza per i Beni Ambientali, Culturali e
Architettonici
di Venezia (Avv. Stato) - T.A.R.
VENETO, Sez. II - 5 aprile 2007, n. 1122
- Superamento
di barriere architettoniche - L. n. 13/89 - Finalità - “Incentivi
reali” -
Applicazione - Presenza di un handicappato nel condominio - Necessità -
Esclusione. La
finalità della legge n. 13/1989 è quella di assicurare l’accessibilità,
l’adattabilità e la visitabilità degli edifici, con ciò prescindendosi
dall’esistenza di un diritto reale o personale di godimento da parte di
un
soggetto minorato, essendo unicamente rilevante l’obiettiva attitudine
dell’edificio, anche privato, ad essere fruito da parte di qualsiasi
soggetto;
conformemente alla finalità così individuata, non è necessaria la
presenza di
un handicappato nel condominio ai fini dell’applicazione dei cosiddetti
incentivi reali al superamento delle barriere architettoniche (artt.
2-7 della
L. n. 13/89), in quanto ciò che rileva è garantire l’effettivo
svolgimento
della vita di relazione da parte del soggetto minorato anche al di
fuori della
sua abitazione; a diverse conclusioni deve giungersi con riguardo alla
parte
dedicata agli incentivi economici (artt.8-12), che invece richiedono
l’effettiva residenza del minorato nell’edificio. Pres. f.f. Rovis,
Est. Farina
- G.M. e altri (avv. Debickè van der Noot) c. Soprintendenza per i Beni
Ambientali, Culturali e Architettonici di Venezia (Avv. Stato) - T.A.R.
VENETO, Sez. II - 5 aprile 2007, n. 1122
- URBANISTICA
ED EDILIZIA -
Superamento delle barriere architettoniche - Interventi su beni
soggetti a
tutela - Diniego - Art. 4 L. n. 13/89 - Motivazione - Obbligo di
esternazione
della natura e della gravità del pregiudizio al bene tutelato.
In base alle disposizioni di cui
alla L. n. 13/89 (art. 4, IV e V comma) è possibile opporre il diniego
alla
realizzazione di interventi destinati ad eliminare o superare le
barriere
architettoniche anche su beni soggetti a tutela “solo nei casi in cui
non sia
possibile realizzare le opere senza un serio pregiudizio per il bene
tutelato”,
con conseguente obbligo per l’amministrazione, in caso di pronuncia
negativa,
di esternare la natura e la gravità del pregiudizio rilevato “…in
rapporto al
complesso in cui l’opera si colloca e con riferimento a tutte le
alternative
eventualmente prospettate dall’interessato”. Pres. f.f. Rovis, Est.
Farina -
G.M. e altri (avv. Debickè van der Noot) c. Soprintendenza per i Beni
Ambientali, Culturali e Architettonici di Venezia (Avv. Stato) -
T.A.R.
VENETO, Sez. II - 5 aprile 2007, n. 1122
Torna all' indice
delle
sentenze
|
|