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Edilizia - Eliminazione delle barriere architettoniche
(Sentenze pronunciate nell'anno 2007 della Cassazione, del Consiglio di Stato e del TAR)
 Parti e argomenti della scheda: 
I giudici, con queste massime dell'anno 2007, si pronunciano su alcuni casi che interessano il superamento e l'abbattimento delle barriere architettoniche, in base a una famosa legge dello Stato.
  1. Superamento di barriere architettoniche - L. 13/1989
  2. Superamento di barriere architettoniche - L. n. 13/89 - Finalità - “Incentivi reali”
  3. Urbanistica ed edilizia - Superamento delle barriere architettoniche
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  1. Superamento di barriere architettoniche - L. 13/1989 - Ambito soggettivo di applicazione. Tra i soggetti tutelati dalle norme di legge speciale n. 13/1989, rientrano, oltre ai portatori di handicap, anche gli invalidi civili (Trib. Firenze 19.5.1992, n.849), nonché gli ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della loro età (Trib. Napoli 14.3.1994, n.2606; conf. Pretura Roma 15.5.1996). Pres. f.f. Rovis, Est. Farina - G.M. e altri (avv. Debickè van der Noot) c. Soprintendenza per i Beni Ambientali, Culturali e Architettonici di Venezia (Avv. Stato) - T.A.R. VENETO, Sez. II - 5 aprile 2007, n. 1122
  2. Superamento di barriere architettoniche - L. n. 13/89 - Finalità - “Incentivi reali” - Applicazione - Presenza di un handicappato nel condominio - Necessità - Esclusione. La finalità della legge n. 13/1989 è quella di assicurare l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici, con ciò prescindendosi dall’esistenza di un diritto reale o personale di godimento da parte di un soggetto minorato, essendo unicamente rilevante l’obiettiva attitudine dell’edificio, anche privato, ad essere fruito da parte di qualsiasi soggetto; conformemente alla finalità così individuata, non è necessaria la presenza di un handicappato nel condominio ai fini dell’applicazione dei cosiddetti incentivi reali al superamento delle barriere architettoniche (artt. 2-7 della L. n. 13/89), in quanto ciò che rileva è garantire l’effettivo svolgimento della vita di relazione da parte del soggetto minorato anche al di fuori della sua abitazione; a diverse conclusioni deve giungersi con riguardo alla parte dedicata agli incentivi economici (artt.8-12), che invece richiedono l’effettiva residenza del minorato nell’edificio. Pres. f.f. Rovis, Est. Farina - G.M. e altri (avv. Debickè van der Noot) c. Soprintendenza per i Beni Ambientali, Culturali e Architettonici di Venezia (Avv. Stato) - T.A.R. VENETO, Sez. II - 5 aprile 2007, n. 1122
  3. URBANISTICA ED EDILIZIA - Superamento delle barriere architettoniche - Interventi su beni soggetti a tutela - Diniego - Art. 4 L. n. 13/89 - Motivazione - Obbligo di esternazione della natura e della gravità del pregiudizio al bene tutelato. In base alle disposizioni di cui alla L. n. 13/89 (art. 4, IV e V comma) è possibile opporre il diniego alla realizzazione di interventi destinati ad eliminare o superare le barriere architettoniche anche su beni soggetti a tutela “solo nei casi in cui non sia possibile realizzare le opere senza un serio pregiudizio per il bene tutelato”, con conseguente obbligo per l’amministrazione, in caso di pronuncia negativa, di esternare la natura e la gravità del pregiudizio rilevato “…in rapporto al complesso in cui l’opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate dall’interessato”. Pres. f.f. Rovis, Est. Farina - G.M. e altri (avv. Debickè van der Noot) c. Soprintendenza per i Beni Ambientali, Culturali e Architettonici di Venezia (Avv. Stato) - T.A.R. VENETO, Sez. II - 5 aprile 2007, n. 1122

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