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- Edilizia.
Vincoli di carattere paesistico. La
sussistenza di vincoli di carattere paesistico, di per sé non comporta
l'assoggettamento di qualsiasi intervento al regime concessorio, ma
solo
l'inapplicabilità della procedura cosiddetta di denuncia dell’inizio
dell'attività, sempre che si dimostri l'esistenza di uno specifico
vincolo
gravante sull'immobile oggetto dell'intervento.
Consiglio
di Stato, sez. V, decisione 2.10.2007, n. 5515
-
Valore
ambiente - Tutela
costituzionale - Conseguenze in termini di individuazione di standard
di tutela
uniformi sull’intero territorio nazionale, incidenti sulle competenze
legislative regionali. L’ambiente
è un valore trasversale
costituzionalmente protetto, in funzione del quale lo Stato può dettare
standard di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale, anche
incidenti
sulle competenze legislative che secondo il rinovellato art. 117 cost.
spettino
alle regioni e alle province autonome su materie (governo del
territorio,
tutela della salute) per le quali quel valore costituzionale assume
rilievo
(cfr. ad es. Corte costituzionale n. 227 del 2003 e n. 259 del 2004).
Pres.
Prosperi, Est. Ponte - V.A.S. (avv. Granara) c. Comune di Levanto (avv.
Quaglia) - T.A.R.
LIGURIA, Sez. I - 1 agosto 2007, n. 1426
- URBANISTICA
ED EDILIZIA - Concreta vulnerazione ai valori paesaggistici - Principio
di
proporzionalità - Disparità di trattamento - Art. 97 Cost. - L. n.
241/1990 -
Dlgs. N. 42/2004. Anche
in materia di protezione edilizia e paesaggistica, l’azione
amministrativa deve
improntarsi all’apicale principio di proporzionalità (cfr., CdS V 14
aprile
2006 nr. 2087), non escludendo, in tesi, che la disciplina di
protezione sia
ritenuta suscettibile - rispetto ad interventi
che per loro stessa
natura non siano in grado di arrecare alcuna concreta vulnerazione ai
valori
paesaggistici ovvero fungere da detrattori ambientali -
di una
interpretazione che consenta di proteggere integralmente il paesaggio
ed i
valori ambientali, senza determinare, in alcune ipotesi, compressioni
eccessive
alla proprietà privata (la piscina, come già rilevato dalla Cassazione
penale
è, per sua natura, insuscettibile di verticalizzarsi con occlusione ed
offesa
di visioni prospettiche e d'insieme). Pres. Giamportone, Est. Pagano -
Orfeo
(avv. Lamberti) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali -
Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio (Avv.ra
distr.le dello
Stato). T.A.R.
CAMPANIA - Napoli, Sez. VI, 18/07/2007
(13/06/2007), n. 6770
- Vincolo
paesaggistico-ambientale - Area compromessa da preesistenti
realizzazioni -
Nuove costruzioni - Ulteriore deturpazione - Maggiore tutela -
Necessità.
In materia di tutela paesaggistica, la
situazione di compromissione della bellezza naturale ad opera di
preesistenti
realizzazioni non impedisce ed, anzi, maggiormente richiede per la
legittimità
dell'azione amministrativa che ulteriori costruzioni non deturpino
ulteriormente l'ambiente protetto. (TAR Campania, Sez. IV, 17 febbraio
2003, n.
876). Pres. Pugliese, Est. Pasanisi, Ric. Pesacane (avv. Di Lorenzo) c.
Comune
di Napoli (avv.ti Tarallo, Accattatis Chalons D’Oranges, Andreottola,
Carpentieri, Crimaldi, Cuomo, Furnari, Pizza, Pulcini, Ricci e Romano).
TAR
CAMPANIA Napoli, Sez. IV, 13 Giugno 2007 (C.C.
23/05/ 2007), n. 6142
- Art.
39 D.Lgs. n. 346/90 -
Regione Sicilia - Ambito oggettivo - Tutela dei beni culturali -
Interesse
tributario - Concorrenza degli interessi pubblici - Giurisdizione -
Fattispecie.
Lo
schema procedimentale contenuto nell’art. 39 D.Lgs. n. 346/90 persegue
e
contempera due interessi pubblici, quello di tutela in senso lato dei
beni
culturali e quello tributario. Nella sua articolazione, ad una prima
fase di
iniziativa, rimessa al privato, segue una fase istruttoria di
acquisizione e
valutazione degli interessi ed una fase decisionale, affidate
all'azione
congiunta delle amministrazioni preposti alla cura degli interessi
considerati.
La concorrenza degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento
comporta,
altresì, che la tutela della posizione privata sia affidata alla
giurisdizione
del giudice amministrativo o del giudice tributario, con riferimento
allo
specifico interesse pubblico contestato, amministrativo o tributario.
Nel caso
in esame, la controversia non involge specifiche questioni tributarie,
essendo
contestato il comportamento omissivo dell’Assessorato regionale
BB.CC.AA., in
ordine alla richiesta di attestazione dell’interesse della Regione ad
acquisire
il bene proposto in cessione; pertanto, la giurisdizione spetta al
giudice
amministrativo (Cons. Stato, sez. VI, 10 agosto 1998, n. 1152). Pres.
Barbagallo, Est. Falcone, Assessorato Regionale per i Beni Culturali ed
Ambientali e Pubblica Istruzione ed altri (Avvocatura distrettuale
dello Stato
di Palermo) c. Beatrice Pasqualino Di Marineo ed altri (avv. Raimondi)
(conferma T.A.R. Sicilia - sede di Palermo (sez. I) - n. 1521/06 del 22
giugno
2006). CONSIGLIO
DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA per la Regione
Siciliana - 12 Aprile 2007 (c.c. 27/09/006), Sentenza n. 254
- Nozione
di paesaggio - Criteri d’individuazione dei beni paesaggistici - L. n.
14/2006.
Ai fini dell’individuazione dei beni paesaggistici,
contenuta negli art. 136 e seguenti del D.L.vo n. 42/2004, con il
termine paesaggio il legislatore ha inteso designare una determinata
parte del
territorio che, per le sue caratteristiche naturali e/o indotte dalla
presenza
dell'uomo, è ritenuta meritevole di particolare tutela, che non può
ritenersi
limitata al mero aspetto esteriore o immediatamente visibile dell’area
vincolata. Pertanto, ogni modificazione dell'assetto del territorio,
attuata
attraverso qualsiasi opera non soltanto edilizia ma di qualsiasi
genere, è
soggetta al rilascio della prescritta autorizzazione. Inoltre, tale
nozione di
paesaggio coincide con la definizione contenuta nella Convenzione
europea sul
paesaggio, (Firenze 20 ottobre 2000) e ratificata con la legge 9.1.2006
n. 14,
secondo la quale il termine "Paesaggio" "designa una determinata
parte del territorio, così come percepita dalle popolazioni, il cui
carattere
deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro
interrelazioni". Pres. Papa, Est. Lombardi, Ric. Armenise ed altro. CORTE
DI CASSAZIONE Sez. III del 22 febbraio 2007 (C.c. 16/01/2007), Sentenza
n.7292
- Zone
paesaggisticamente vincolate - Modificazione dell'assetto del
territorio -
Artt. 143, 5° c., lett. b, e 149, D Lgs. n. 42/2004.
Nelle zone paesaggisticamente vincolate è
inibita - in assenza dell'autorizzazione già prevista dall'art. 7 della
legge
n. 1497 dei 1939, le cui procedure di rilascio sono state innovate
dalla legge
n. 431/1985 e sono attualmente disciplinate dall'art. 146 del D.Lgs. n.
42/2004
- ogni modificazione dell'assetto del territorio, attuata attraverso
lavori di
qualsiasi genere, non soltanto edilizi, con le deroghe eventualmente
individuate dal piano paesaggistico, ex art. 143, 5° comma - lett. b,
del D
Lgs. n. 42/2004, nonché ad eccezione degli interventi previsti dal
successivo
art. 149 e consistenti (tra l'altro) nella manutenzione, ordinaria e
straordinaria, e nel consolidamento statico o restauro conservativo,
purché non
alterino Io stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici. Pres.
Lupo -
Est. Fiale - Ric. Sicignano ed altro. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 15 febbraio 2007
(Ud. 12/01/2007), Sentenza n. 6431
- URBANISTICA
ED EDILIZIA - Costruzioni in zone sismiche - Vincoli in genere - C.d.
"zone
di rispetto - Art. 32 L. n 47/1985 e s.m..
Con elencazione avente carattere meramente
esemplificativo può ricordarsi che l'art. 32 legge n 47/1985 e s.m.
inerisce -
oltre che ai vincoli paesistici ed ambientali - ai vincoli storici,
artistici,
architettonici ed archeologici; ai vincoli idrogeologici; ai vincoli
previsti
per i parchi e le aree naturali protette; ai vincoli derivanti
dall'esistenza
di usi civici; ai vincoli derivanti dalle c.d. "zone di rispetto" del
demanio stradale, ferroviario ed aeroportuale, dei cimiteri; alle
prescrizioni
imposte per le costruzioni da eseguirsi in zone sismiche; ovvero ad
altre
limitazioni poste dal D.M. 1.4.1968, n. 1404. (D. L.vo n. 380/2001
Testo Unico
edilizia; D.Lgs. n 152/2006 Norme in materia ambientale; D.Lgs. n.
42/2004
Codice dei beni culturali e del paesaggio; L. n. 394/1991 Legge-quadro
sulle
aree protette). Pres. Lupo - Est. Fiale - Ric. Sicignano ed altro. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 15 febbraio 2007
(Ud. 12/01/2007), Sentenza n. 6431
- Imposizione
del vincolo anche
su aree di gran lunga eccedenti la superficie - Illegittimità.
L’inscindibilità di un
unitario complesso archeologico, la cui parte più rilevante, si trova
su aree
pacificamente estranee all’area sottoposta a vincolo, e l’esigenza di
preservarlo nella sua globalità, non giustificano l’imposizione del
vincolo
anche su aree di gran lunga eccedenti la superficie, risultando in
assunto,
proprio nell’impostazione motivazionale prescelta dall’amministrazione
e nelle
giustificazioni fattuali da questa addotte, che il sacrificio imposto
alla
proprietà privata, risulta sproporzionato, irragionevole e immotivato.
Pres.
Varrone - Est. Barra Caracciolo - Ministero per i beni e le attività
culturali-
Soprintendenza per i beni archeologici dell’Etruria meridionale (Avv.
Stato) c.
Bisenzio s.r.l. (avv. Lemme) (conferma TAR Lazio sede di Roma Sezione
II n.7649
del 3/10/2005). CONSIGLIO
DI STATO Sez. VI, 19/01/2007 (C.C. 31/10/2006),
Sentenza n.120
- Codice
dei beni culturali
d.lgs. n. 42/04 - Verifica di "culturalità" di un bene -
Riconoscimento - Atto di certazione - Disciplina. In
materia di tutela dei beni
culturali, anche con riferimento al Codice dei beni culturali, di cui
al d.lgs.
n. 42/04, resta il principio fondamentale per cui, fino al compimento
della
verifica di "culturalità" (qualora questa dovesse avere esito
negativo), le cose sono comunque sottoposte alla legislazione di
tutela" e
che "la verifica concernente i beni di proprietà pubblica, non si
estrinseca in una formale "dichiarazione" (art. 13, comma 2, Codice)
in quanto il riconoscimento di culturalità non è provvedimento
costitutivo, che
si basi sull'esercizio della discrezionalità amministrativa, ma solo
atto di
certazione, che rivela prerogative che il bene possiede per le sue
caratteristiche e che, ove l'atto di certazione non sia intervenuto,
ciò non
significa che il bene sia di proprietà privata, od oggetto di libera
apprensione ed usucapione". Pres. Vitalone - Est. Sarno - Ric.
Tempesta. CORTE DI
CASSAZIONE Sez. III, 12 gennaio 2007 (Ud.
23/11/2006), Sentenza n. 458
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