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Beni culturali e ambientali - Vincoli  e criteri di tutela paesaggistica
(Sentenze pronunciate nell'anno 2007 della Cassazione, del Consiglio di Stato e del TAR)
 Parti e argomenti della scheda: 
Le massime di questa pagina, relative alle pronunce del 2007, trattano della tutela ambientale e dei vincoli imposti, secondo determinati criteri, per la protezione del paesaggio.
  1. Edilizia. Vincoli di carattere paesistico
  2. Valore ambiente - Tutela costituzionale
  3. Urbanistica ed edilizia - Concreta vulnerazione ai valori paesaggistici
  4. Vincolo paesaggistico-ambientale - Area compromessa da preesistenti realizzazioni
  5. Art. 39 D.Lgs. n. 346/90 - Regione Sicilia - Ambito oggettivo - Tutela dei beni culturali
  6. Nozione di paesaggio - Criteri d’individuazione dei beni paesaggistici
  7. Zone paesaggisticamente vincolate - Modificazione dell'assetto del territorio
  8. Urbanistica ed edilizia - Costruzioni in zone sismiche - Vincoli in genere
  9. Imposizione del vincolo anche su aree di gran lunga eccedenti la superficie
  10. Codice dei beni culturali d.lgs. n. 42/04 - Verifica di "culturalità" di un bene
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  1. Edilizia. Vincoli di carattere paesistico. La sussistenza di vincoli di carattere paesistico, di per sé non comporta l'assoggettamento di qualsiasi intervento al regime concessorio, ma solo l'inapplicabilità della procedura cosiddetta di denuncia dell’inizio dell'attività, sempre che si dimostri l'esistenza di uno specifico vincolo gravante sull'immobile oggetto dell'intervento. Consiglio di Stato, sez. V, decisione 2.10.2007, n. 5515
  2. Valore ambiente - Tutela costituzionale - Conseguenze in termini di individuazione di standard di tutela uniformi sull’intero territorio nazionale, incidenti sulle competenze legislative regionali. L’ambiente è un valore trasversale costituzionalmente protetto, in funzione del quale lo Stato può dettare standard di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale, anche incidenti sulle competenze legislative che secondo il rinovellato art. 117 cost. spettino alle regioni e alle province autonome su materie (governo del territorio, tutela della salute) per le quali quel valore costituzionale assume rilievo (cfr. ad es. Corte costituzionale n. 227 del 2003 e n. 259 del 2004). Pres. Prosperi, Est. Ponte - V.A.S. (avv. Granara) c. Comune di Levanto (avv. Quaglia) - T.A.R. LIGURIA, Sez. I - 1 agosto 2007, n. 1426


  3. URBANISTICA ED EDILIZIA - Concreta vulnerazione ai valori paesaggistici - Principio di proporzionalità - Disparità di trattamento - Art. 97 Cost. - L. n. 241/1990 - Dlgs. N. 42/2004. Anche in materia di protezione edilizia e paesaggistica, l’azione amministrativa deve improntarsi all’apicale principio di proporzionalità (cfr., CdS V 14 aprile 2006 nr. 2087), non escludendo, in tesi, che la disciplina di protezione sia ritenuta suscettibile - rispetto ad interventi che per loro stessa natura non siano in grado di arrecare alcuna concreta vulnerazione ai valori paesaggistici ovvero fungere da detrattori ambientali - di una interpretazione che consenta di proteggere integralmente il paesaggio ed i valori ambientali, senza determinare, in alcune ipotesi, compressioni eccessive alla proprietà privata (la piscina, come già rilevato dalla Cassazione penale è, per sua natura, insuscettibile di verticalizzarsi con occlusione ed offesa di visioni prospettiche e d'insieme). Pres. Giamportone, Est. Pagano - Orfeo (avv. Lamberti) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio (Avv.ra distr.le dello Stato). T.A.R. CAMPANIA - Napoli, Sez. VI, 18/07/2007 (13/06/2007), n. 6770
  4. Vincolo paesaggistico-ambientale - Area compromessa da preesistenti realizzazioni - Nuove costruzioni - Ulteriore deturpazione - Maggiore tutela - Necessità. In materia di tutela paesaggistica, la situazione di compromissione della bellezza naturale ad opera di preesistenti realizzazioni non impedisce ed, anzi, maggiormente richiede per la legittimità dell'azione amministrativa che ulteriori costruzioni non deturpino ulteriormente l'ambiente protetto. (TAR Campania, Sez. IV, 17 febbraio 2003, n. 876). Pres. Pugliese, Est. Pasanisi, Ric. Pesacane (avv. Di Lorenzo) c. Comune di Napoli (avv.ti Tarallo, Accattatis Chalons D’Oranges, Andreottola, Carpentieri, Crimaldi, Cuomo, Furnari, Pizza, Pulcini, Ricci e Romano). TAR CAMPANIA Napoli, Sez. IV, 13 Giugno 2007 (C.C. 23/05/ 2007), n. 6142
  5. Art. 39 D.Lgs. n. 346/90 - Regione Sicilia - Ambito oggettivo - Tutela dei beni culturali - Interesse tributario - Concorrenza degli interessi pubblici - Giurisdizione - Fattispecie. Lo schema procedimentale contenuto nell’art. 39 D.Lgs. n. 346/90 persegue e contempera due interessi pubblici, quello di tutela in senso lato dei beni culturali e quello tributario. Nella sua articolazione, ad una prima fase di iniziativa, rimessa al privato, segue una fase istruttoria di acquisizione e valutazione degli interessi ed una fase decisionale, affidate all'azione congiunta delle amministrazioni preposti alla cura degli interessi considerati. La concorrenza degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento comporta, altresì, che la tutela della posizione privata sia affidata alla giurisdizione del giudice amministrativo o del giudice tributario, con riferimento allo specifico interesse pubblico contestato, amministrativo o tributario. Nel caso in esame, la controversia non involge specifiche questioni tributarie, essendo contestato il comportamento omissivo dell’Assessorato regionale BB.CC.AA., in ordine alla richiesta di attestazione dell’interesse della Regione ad acquisire il bene proposto in cessione; pertanto, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo (Cons. Stato, sez. VI, 10 agosto 1998, n. 1152). Pres. Barbagallo, Est. Falcone, Assessorato Regionale per i Beni Culturali ed Ambientali e Pubblica Istruzione ed altri (Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo) c. Beatrice Pasqualino Di Marineo ed altri (avv. Raimondi) (conferma T.A.R. Sicilia - sede di Palermo (sez. I) - n. 1521/06 del 22 giugno 2006). CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA per la Regione Siciliana - 12 Aprile 2007 (c.c. 27/09/006), Sentenza n. 254

  6. Nozione di paesaggio - Criteri d’individuazione dei beni paesaggistici - L. n. 14/2006. Ai fini dell’individuazione dei beni paesaggistici, contenuta negli art. 136 e seguenti del D.L.vo n. 42/2004, con il termine paesaggio il legislatore ha inteso designare una determinata parte del territorio che, per le sue caratteristiche naturali e/o indotte dalla presenza dell'uomo, è ritenuta meritevole di particolare tutela, che non può ritenersi limitata al mero aspetto esteriore o immediatamente visibile dell’area vincolata. Pertanto, ogni modificazione dell'assetto del territorio, attuata attraverso qualsiasi opera non soltanto edilizia ma di qualsiasi genere, è soggetta al rilascio della prescritta autorizzazione. Inoltre, tale nozione di paesaggio coincide con la definizione contenuta nella Convenzione europea sul paesaggio, (Firenze 20 ottobre 2000) e ratificata con la legge 9.1.2006 n. 14, secondo la quale il termine "Paesaggio" "designa una determinata parte del territorio, così come percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni". Pres. Papa, Est. Lombardi, Ric. Armenise ed altro. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 22 febbraio 2007 (C.c. 16/01/2007), Sentenza n.7292
  7. Zone paesaggisticamente vincolate - Modificazione dell'assetto del territorio - Artt. 143, 5° c., lett. b, e 149, D Lgs. n. 42/2004. Nelle zone paesaggisticamente vincolate è inibita - in assenza dell'autorizzazione già prevista dall'art. 7 della legge n. 1497 dei 1939, le cui procedure di rilascio sono state innovate dalla legge n. 431/1985 e sono attualmente disciplinate dall'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 - ogni modificazione dell'assetto del territorio, attuata attraverso lavori di qualsiasi genere, non soltanto edilizi, con le deroghe eventualmente individuate dal piano paesaggistico, ex art. 143, 5° comma - lett. b, del D Lgs. n. 42/2004, nonché ad eccezione degli interventi previsti dal successivo art. 149 e consistenti (tra l'altro) nella manutenzione, ordinaria e straordinaria, e nel consolidamento statico o restauro conservativo, purché non alterino Io stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici. Pres. Lupo - Est. Fiale - Ric. Sicignano ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 15 febbraio 2007 (Ud. 12/01/2007), Sentenza n. 6431
  8. URBANISTICA ED EDILIZIA - Costruzioni in zone sismiche - Vincoli in genere - C.d. "zone di rispetto - Art. 32 L. n 47/1985 e s.m.. Con elencazione avente carattere meramente esemplificativo può ricordarsi che l'art. 32 legge n 47/1985 e s.m. inerisce - oltre che ai vincoli paesistici ed ambientali - ai vincoli storici, artistici, architettonici ed archeologici; ai vincoli idrogeologici; ai vincoli previsti per i parchi e le aree naturali protette; ai vincoli derivanti dall'esistenza di usi civici; ai vincoli derivanti dalle c.d. "zone di rispetto" del demanio stradale, ferroviario ed aeroportuale, dei cimiteri; alle prescrizioni imposte per le costruzioni da eseguirsi in zone sismiche; ovvero ad altre limitazioni poste dal D.M. 1.4.1968, n. 1404. (D. L.vo n. 380/2001 Testo Unico edilizia; D.Lgs. n 152/2006 Norme in materia ambientale; D.Lgs. n. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio; L. n. 394/1991 Legge-quadro sulle aree protette). Pres. Lupo - Est. Fiale - Ric. Sicignano ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 15 febbraio 2007 (Ud. 12/01/2007), Sentenza n. 6431

  9. Imposizione del vincolo anche su aree di gran lunga eccedenti la superficie - Illegittimità. L’inscindibilità di un unitario complesso archeologico, la cui parte più rilevante, si trova su aree pacificamente estranee all’area sottoposta a vincolo, e l’esigenza di preservarlo nella sua globalità, non giustificano l’imposizione del vincolo anche su aree di gran lunga eccedenti la superficie, risultando in assunto, proprio nell’impostazione motivazionale prescelta dall’amministrazione e nelle giustificazioni fattuali da questa addotte, che il sacrificio imposto alla proprietà privata, risulta sproporzionato, irragionevole e immotivato. Pres. Varrone - Est. Barra Caracciolo - Ministero per i beni e le attività culturali- Soprintendenza per i beni archeologici dell’Etruria meridionale (Avv. Stato) c. Bisenzio s.r.l. (avv. Lemme) (conferma TAR Lazio sede di Roma Sezione II n.7649 del 3/10/2005). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 19/01/2007 (C.C. 31/10/2006), Sentenza n.120

  10. Codice dei beni culturali d.lgs. n. 42/04 - Verifica di "culturalità" di un bene - Riconoscimento - Atto di certazione - Disciplina. In materia di tutela dei beni culturali, anche con riferimento al Codice dei beni culturali, di cui al d.lgs. n. 42/04, resta il principio fondamentale per cui, fino al compimento della verifica di "culturalità" (qualora questa dovesse avere esito negativo), le cose sono comunque sottoposte alla legislazione di tutela" e che "la verifica concernente i beni di proprietà pubblica, non si estrinseca in una formale "dichiarazione" (art. 13, comma 2, Codice) in quanto il riconoscimento di culturalità non è provvedimento costitutivo, che si basi sull'esercizio della discrezionalità amministrativa, ma solo atto di certazione, che rivela prerogative che il bene possiede per le sue caratteristiche e che, ove l'atto di certazione non sia intervenuto, ciò non significa che il bene sia di proprietà privata, od oggetto di libera apprensione ed usucapione". Pres. Vitalone - Est. Sarno - Ric. Tempesta. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 12 gennaio 2007 (Ud. 23/11/2006), Sentenza n. 458

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