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Regione
Sardegna - Norme Tecniche di attuazione del Piano Paesaggistico
regionale -
Divieto di collocazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari - Tutela
generalizzata di tutto il territorio regionale - Illegittimità - L.R.
Sardegna
n. 8/2004 - Artt. 153 e 134 D.Lgs. n. 42/2004.
Dal complesso delle disposizioni di cui agli
artt. 153 e 134 del D.Lgs. n. 42/2004, assunte a presupposto del piano
paesaggistico della Regione Sardegna, si ricava che il divieto di
collocare
cartelli e altri mezzi pubblicitari è limitato
ad ambiti, aree od
immobili previamente individuati nei loro confini e nella loro entità
:1) o da
provvedimenti adottati dalle amministrazioni statali, quali ad esempio
i vari
decreti di dichiarazione di interesse pubblico, 2) o direttamente dalla
legge;
3) o individuati e tipizzati dalla regione nel contesto del piano
paesaggistico.
In coerenza con la tutela del diritto di iniziativa economica privata,
suscettibile di limitazioni solo per espressa disposizione di legge in
ossequio
alla Costituzione ( art.41), la legge non prescrive, inoltre, per
nessuno di
tali “beni” un divieto assoluto di installazione di cartelli
pubblicitari,
neanche nell’ambito od in prossimità dei beni stessi: la collocazione è
subordinata alla verifica, caso per caso, della compatibilità con la
tutela di
quella porzione di territorio, o di quell’immobile o complesso di
immobili, le
cui qualità, intrinseche e oggettivamente percepibili dalla generalità,
siano
state previamente evidenziate e ritenute meritevoli di tutela all’esito
dei
processi ricognitivi compiuti nel corso dell’istruttoria conclusa con
l’approvazione
del piano. Sulla scorta di tali principi, è illegittima la previsione
dell’art.
110 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico della
Regione
Sardegna nella parte in cui impone una tutela generalizzata a tutto il
territorio regionale, esorbitando non solo dai confini degli ambiti
entro i
quali il piano è efficace, ma anche dai limiti fissati dalla legge
statale e da
quella regionale (n. 8/2004); è illegittimo altresì il riferimento,
contenuto
nella medesima norma, alle “aree di elevata qualità paesaggistica”,
quale
parametro per sancire il divieto assoluto di installazione di “pannelli
di
pubblicità commerciale, permanenti e provvisori”: la categoria cui la
norma si
riferisce è assolutamente generica e non idonea a circoscrivere
l’ambito della
discrezionalità delle amministrazioni competenti al rilascio delle
autorizzazioni. Pres. Tosti, Est. Flaim - F. e altri (avv.ti Laruffa e
Rossi)
c. Regione Autonoma della Sardegna (avv.ti Contu, Carrozza e Cerulli
Irelli) - T.A.R.
SARDEGNA, Sez. II, 31 ottobre 2007, n. 2014
- Regione
Sardegna - Norme Tecniche di attuazione
del Piano Paesaggistico regionale - Cartellonistica pubblicitaria
dislocata
lungo la viabilità principale della regione - Obbligo di rimozione -
Illegittimità. Il
terzo comma dell’art. 110 del delle Norme Tecniche di Attuazione del
Piano
Paesaggistico della Regione Sardegna, che impone la rimozione di tutta
la
cartellonistica commerciale dislocata lungo la viabilità principale
della
regione, entro dodici mesi dall’entrata in vigore del PPR, è
illegittimo,
poiché con tale disposizione la Regione, esorbitando dai poteri che la
legge
gli attribuisce nell’approvare lo strumento di pianificazione
paesaggistica, ha
inciso in modo indiscriminato ed illegittimo sulle posizioni
qualificate e
differenziate dei titolari di autorizzazioni alla installazione di
cartelloni
pubblicitari, con conseguente ingiustificata limitazione dell’efficacia
temporale dei provvedimenti autorizzativi ancora in corso emessi dagli
enti
proprietari delle strade. In particolare è illegittima l’estensione
della
prescrizione a tutta la viabilità principale della Regione, senza
alcuna distinzione
tra aree di pregio ambientale, ed aree prive di rilevanza
paesaggistica, con
non consentita interferenza sull’attività posta in essere,
legittimamente e
sulla base delle norme vigenti al momento del rilascio degli atti
abilitativi,
da altre amministrazioni statali o locali. Pres. Tosti, Est. Flaim - F.
e altri
(avv.ti Laruffa e Rossi) c. Regione Autonoma della Sardegna (avv.ti
Contu,
Carrozza e Cerulli Irelli) - T.A.R.
SARDEGNA, Sez. II, 31 ottobre 2007, n. 2014
- Cave
e torbiere - Piano Paesaggistico Ambientale Regionale Marche (P.P.A.R.)
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Attività estrattive - Trasformazione del territorio Compatibilità
paesistico-ambientale.
L’art. 45 delle norme tecniche di attuazione
(N.T.A.) del Piano Paesaggistico Ambientale Regionale (P.P.A.R.),
approvato con
Delibera del Consiglio Regionale delle Marche n.198 del 3 novembre
1989, ha
ricompreso le attività estrattive e le opere connesse tra gli
interventi di
rilevante trasformazione del territorio la cui realizzazione è
subordinata alla
preventiva dichiarazione di compatibilità paesistico-ambientale da
parte della
Giunta regionale, ai sensi di quanto espressamente stabilito
dall’art.63/ter
dello stesso P.P.A.R.. Peraltro, con la stessa disposizione è precisato
che non
sono da considerarsi interventi di rilevante trasformazione del
territorio,
quelli di modesta entità, tali da non modificare i caratteri
costitutivi del contesto
paesistico ambientale o della singola risorsa. Pres. Varrone - Est.
Chieppa -
Mei (avv.ti Buonassisi e Colantoni) c. Regione Marche (avv. Coen)
(conferma TAR
Marche, Sezione I, n. 989/2005). CONSIGLIO
DI STATO Sez. VI, 31/01/2007 (C.C.
14/11/2006), Sentenza n. 370
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