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Beni culturali e ambientali - Urbanistica, piani
(Sentenze pronunciate nell'anno 2007 della Cassazione, del Consiglio di Stato e del TAR)
 Parti e argomenti della scheda: 
Le massime di questa pagina, prelevate dalle pronunce e dalla giurisprudenza del 2007, interessano i casi di piani territoriali e urbanistici regionali: le compatibilità ambientali e i divieti in base alla normativa vigente per la tutela del paesaggio.
  1. Regione Sardegna - Norme Tecniche di attuazione del Piano Paesaggistico regionale - Divieto di collocazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari
  2. Regione Sardegna - Norme Tecniche di attuazione del Piano Paesaggistico regionale - Cartellonistica pubblicitaria dislocata lungo la viabilità principale della regione
  3. Cave e torbiere - Piano Paesaggistico Ambientale Regionale Marche
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  1. Regione Sardegna - Norme Tecniche di attuazione del Piano Paesaggistico regionale - Divieto di collocazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari - Tutela generalizzata di tutto il territorio regionale - Illegittimità - L.R. Sardegna n. 8/2004 - Artt. 153 e 134 D.Lgs. n. 42/2004. Dal complesso delle disposizioni di cui agli artt. 153 e 134 del D.Lgs. n. 42/2004, assunte a presupposto del piano paesaggistico della Regione Sardegna, si ricava che il divieto di collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari è limitato ad ambiti, aree od immobili previamente individuati nei loro confini e nella loro entità :1) o da provvedimenti adottati dalle amministrazioni statali, quali ad esempio i vari decreti di dichiarazione di interesse pubblico, 2) o direttamente dalla legge; 3) o individuati e tipizzati dalla regione nel contesto del piano paesaggistico. In coerenza con la tutela del diritto di iniziativa economica privata, suscettibile di limitazioni solo per espressa disposizione di legge in ossequio alla Costituzione ( art.41), la legge non prescrive, inoltre, per nessuno di tali “beni” un divieto assoluto di installazione di cartelli pubblicitari, neanche nell’ambito od in prossimità dei beni stessi: la collocazione è subordinata alla verifica, caso per caso, della compatibilità con la tutela di quella porzione di territorio, o di quell’immobile o complesso di immobili, le cui qualità, intrinseche e oggettivamente percepibili dalla generalità, siano state previamente evidenziate e ritenute meritevoli di tutela all’esito dei processi ricognitivi compiuti nel corso dell’istruttoria conclusa con l’approvazione del piano. Sulla scorta di tali principi, è illegittima la previsione dell’art. 110 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico della Regione Sardegna nella parte in cui impone una tutela generalizzata a tutto il territorio regionale, esorbitando non solo dai confini degli ambiti entro i quali il piano è efficace, ma anche dai limiti fissati dalla legge statale e da quella regionale (n. 8/2004); è illegittimo altresì il riferimento, contenuto nella medesima norma, alle “aree di elevata qualità paesaggistica”, quale parametro per sancire il divieto assoluto di installazione di “pannelli di pubblicità commerciale, permanenti e provvisori”: la categoria cui la norma si riferisce è assolutamente generica e non idonea a circoscrivere l’ambito della discrezionalità delle amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni. Pres. Tosti, Est. Flaim - F. e altri (avv.ti Laruffa e Rossi) c. Regione Autonoma della Sardegna (avv.ti Contu, Carrozza e Cerulli Irelli) - T.A.R. SARDEGNA, Sez. II, 31 ottobre 2007, n. 2014

  2. Regione Sardegna - Norme Tecniche di attuazione del Piano Paesaggistico regionale - Cartellonistica pubblicitaria dislocata lungo la viabilità principale della regione - Obbligo di rimozione - Illegittimità. Il terzo comma dell’art. 110 del delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico della Regione Sardegna, che impone la rimozione di tutta la cartellonistica commerciale dislocata lungo la viabilità principale della regione, entro dodici mesi dall’entrata in vigore del PPR, è illegittimo, poiché con tale disposizione la Regione, esorbitando dai poteri che la legge gli attribuisce nell’approvare lo strumento di pianificazione paesaggistica, ha inciso in modo indiscriminato ed illegittimo sulle posizioni qualificate e differenziate dei titolari di autorizzazioni alla installazione di cartelloni pubblicitari, con conseguente ingiustificata limitazione dell’efficacia temporale dei provvedimenti autorizzativi ancora in corso emessi dagli enti proprietari delle strade. In particolare è illegittima l’estensione della prescrizione a tutta la viabilità principale della Regione, senza alcuna distinzione tra aree di pregio ambientale, ed aree prive di rilevanza paesaggistica, con non consentita interferenza sull’attività posta in essere, legittimamente e sulla base delle norme vigenti al momento del rilascio degli atti abilitativi, da altre amministrazioni statali o locali. Pres. Tosti, Est. Flaim - F. e altri (avv.ti Laruffa e Rossi) c. Regione Autonoma della Sardegna (avv.ti Contu, Carrozza e Cerulli Irelli) - T.A.R. SARDEGNA, Sez. II, 31 ottobre 2007, n. 2014
  3. Cave e torbiere - Piano Paesaggistico Ambientale Regionale Marche (P.P.A.R.) - Attività estrattive - Trasformazione del territorio Compatibilità paesistico-ambientale. L’art. 45 delle norme tecniche di attuazione (N.T.A.) del Piano Paesaggistico Ambientale Regionale (P.P.A.R.), approvato con Delibera del Consiglio Regionale delle Marche n.198 del 3 novembre 1989, ha ricompreso le attività estrattive e le opere connesse tra gli interventi di rilevante trasformazione del territorio la cui realizzazione è subordinata alla preventiva dichiarazione di compatibilità paesistico-ambientale da parte della Giunta regionale, ai sensi di quanto espressamente stabilito dall’art.63/ter dello stesso P.P.A.R.. Peraltro, con la stessa disposizione è precisato che non sono da considerarsi interventi di rilevante trasformazione del territorio, quelli di modesta entità, tali da non modificare i caratteri costitutivi del contesto paesistico ambientale o della singola risorsa. Pres. Varrone - Est. Chieppa - Mei (avv.ti Buonassisi e Colantoni) c. Regione Marche (avv. Coen) (conferma TAR Marche, Sezione I, n. 989/2005). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 31/01/2007 (C.C. 14/11/2006), Sentenza n. 370


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