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Beni culturali e ambientali - Sanatoria, abusi, reati, violazioni
(Sentenze pronunciate nell'anno 2007 della Cassazione, del Consiglio di Stato e del TAR)
 Parti e argomenti della scheda: 
Numerose massime, tutte relative all'anno 2007, che riguardano gli abusi di qualunque genere nelle zone protette. Oltre ai casi di sanatoria e condono.
  1. Tutela ambientale, paesaggistico-territoriale - Rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria
  2. Sanatoria - Anteriorità dell’intervento abusivo rispetto al vincolo
  3. Urbanistica ed edilizia - Area assoggettata a vincolo imposto a tutela
  4. Urbanistica ed edilizia - Potenziale compromissione dei valori del paesaggio
  5. Edilizia e urbanistica. Realizzazione di opere abusive in zona sottoposta a vincolo paesaggistico
  6. Tutela e valorizzazione di beni paesaggistici - Opere realizzate abusivamente
  7. Zone paesisticamente vincolate - Tutela - Reato di pericolo astratto
  8. Urbanistica ed edilizia - Abusivismo edilizio - Disagiate condizioni economiche e sociali
  9. Contraffazione opere d'arte - Venditori e commercianti
  10. Reato di contraffazione di opere d'arte - Condotte illecite
  11. Produzione o riproduzione di opere grafiche a tiratura limitata
  12. Opere d'arte - Codice dei beni culturali e del paesaggio
  13. Sanatoria di costruzioni abusivamente realizzate - Parere della commissione edilizia
  14. Reati ambientali - C.d. minicondono ambientale
  15. Accertamento di compatibilità paesaggistica - Sequestro preventivo dei luoghi
  16. Opera in violazione del vincolo paesaggistico
  17. Vincolo paesaggistico - Art. 159, D.L.gs.42/2004
  18. Autorizzazione ambientale “postuma” - Sanzione
  19. Urbanistica ed edilizia - Canna fumaria - Lavori edili abusivi
  20. Urbanistica ed edilizia - Permesso di costruire - Rilascio in sanatoria
  21. Aree soggette a vincolo paesaggistico - Accertamento di conformità
  22. Compatibilità paesaggistica di alcuni interventi minori
  23. Tutela paesaggistica - Autorizzazione - Rilascio postumo
  24. Danno paesaggistico. Illecito permanente
  25. Autorizzazione “ex post” - Compatibilità dei lavori
  26. Impianto sanzionatorio - Previsione di un'unica sanzione ignoranza inevitabile
  27. Urbanistica ed edilizia - Reato ambientale - Tutela giuridica del paesaggio
  28. Urbanistica ed edilizia - Difformità dall’autorizzazione
  29. Rapporto tra disciplina urbanistica e tutela ambientale
  30. Posizionamento fabbricato - Difformità totale o parziale
  31. Traslazione delle unità abitative - Presentazione della domanda di condono
  32. Urbanistica ed edilizia - Interventi aventi un'oggettiva possibilità d'impatto sul paesaggio
  33. Variazioni essenziali - Definizione - Sanzione applicabile su immobili vincolati
  34. Urbanistica ed edilizia - Riesame del nulla osta paesaggistico
  35. Urbanistica ed edilizia - Abusivismo in zona sottoposta a vincolo paesaggistico
  36. Urbanistica ed edilizia - Costruzione abusiva
  37. Urbanistica ed edilizia - Tutela degli interessi paesistici
  38. Tutela degli interessi idrogeologici, ambientali e paesistici
  39. Tutela del patrimonio storico artistico o tutela della salute
  40. Sanatoria di un'opera diversa da quella effettivamente realizzata
  41. Condono paesaggistico - Efficacia estintiva - Limiti
  42. Condono edilizio e condono paesaggistico - Causa estintiva del reato
  43. Intervento edilizio effettuato con permesso di costruire ma in assenza della autorizzazione paesaggistica
  44. Procedura - Autorizzazione paesaggistica - Diniego della sanatoria
  45. Condono edilizio e condono paesaggistico - Differenza
  46. Condono - C.d. "Minicondono" paesaggistico - Reati edilizi
  47. Condono - Demolizione del manufatto illecitamente realizzato
  48. Aree sottoposte a vincoli - Condono - Interventi edilizi di minore rilevanza
  49. Tutela del paesaggio - C.d. mini-condono ambientale e condono edilizio
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  1. Tutela ambientale, paesaggistico-territoriale - Rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria - Motivato dissenso. Il motivato dissenso, espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale” ovvero alla tutela “del patrimonio storico artistico…preclude il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria (Cons. St., sez. VI, 26.1.2001, n. 249). Pres. Varrone - Est. De Michele - Biagi (Avv.ti Scavone e Bovelacci) c. Ministero per i beni culturali ed ambientali (Avvocatura generale dello Stato) (conferma Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna, sede di Bologna, sez. II, n. 189/2002 del 30.1.2002). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 02/11/2007 (C.C. 13/07/07), Sentenza n. 5669
  2. Sanatoria - Anteriorità dell’intervento abusivo rispetto al vincolo - Vincolo d’inedificabilità relativa - Obbligo di acquisire il parere. Sussiste l’obbligo di acquisire il parere, previsto dalla L. n. 47/85 per tutte le fattispecie di condono riferibili ad aree vincolate, in cui l’inedificabilità sia relativa (ovvero, sottoposta ad una specifica valutazione tecnico-discrezionale, che assicuri la compatibilità dell’edificazione ammessa a sanatoria con i valori tutelati, indipendentemente dal fatto che il vincolo sia antecedente o successivo all’edificazione Cons. St., Ad. Plen. 22.7.1999, n. 20; Cons. St., sez. VI, 11.12.2001, n. 6210, 7.10.2003, n. 5918 e 6.6.2003, n. 3186). Pres. Varrone - Est. De Michele - Biagi (Avv.ti Scavone e Bovelacci) c. Ministero per i beni culturali ed ambientali (Avvocatura generale dello Stato) (conferma Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna, sede di Bologna, sez. II, n. 189/2002 del 30.1.2002). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 02/11/2007 (C.C. 13/07/07), Sentenza n. 5669
  3. URBANISTICA E EDILIZIA - Area assoggettata a vincolo imposto a tutela degli interessi paesistici - Assenza del titolo abilitativo edilizio - Domanda di condono - Sospensione del processo - Assenza dei presupposti di legge - Effetti. E' irrilevante, in ipotesi di opere abusive non suscettibili di sanatoria ai sensi dell'art 32 del D.L. n. 269/2003, l'effettiva ultimazione dell'opera nel termine massimo in cui la legge consente la sanabilità. Pertanto, nel caso in cui il giudice sospenda il processo (ex artt. 44 o 38 della legge n. 47/1985) in assenza dei presupposti di legge, la sospensione è inesistente ed il corso della sospensione non è interrotto. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 16 Ottobre 2007 (Ud. 19/09/2007), Sentenza n. 38071
  4. URBANISTICA E EDILIZIA - Potenziale compromissione dei valori del paesaggio - Art. 181, c. 1, D.Lgs. n. 42/2004 - Configurabilità dell'illecito - Reato di pericolo - Effettivo pregiudizio per l’ambiente - Necessità - Esclusione. Il reato di cui all'art. 163 del D.Lgs. n. 490/1999 (già art. 1 sexies della legge n. 431/1985 ed attualmente art. 181, comma 1, del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42) è reato di pericolo astratto e, pertanto, per la configurabilità dell'illecito, non è necessario un effettivo pregiudizio per l’ambiente, potendo escludersi dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l'aspettò esteriore degli edifici (Cass., Sez. III: 16.11.2001, a 40862, Fara; 23.1.2002, n. 2398, Zecca ed altro; 28.3.2003, n. 14461, Carparelli; 29.4.2003, n. 19761, Greco ed altri; 28.9.2004, n. 38051, Coletta; Corte Cost., sent. n. 247 del 1997 ed ord. n. 68 del 1988). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 16 Ottobre 2007 (Ud. 19/09/2007), Sentenza n. 38071
  5. Edilizia e urbanistica. Realizzazione di opere abusive in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. La realizzazione di un'opera abusiva in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico, costituisce un reato di pericolo astratto e, pertanto, per la configurabilità dell'illecito, non è necessario un effettivo pregiudizio per l'ambiente. Cassazione penale sez. III, sentenza 16.10.2007 n. 38071
  6. Tutela e valorizzazione di beni paesaggistici - Opere realizzate abusivamente. La sanzione prevista in tema opere abusive in violazione delle norme a tutela dei beni paesaggistici si applica anche se non si realizza un effettivo pregiudizio per l’ambiente. Si configura, infatti, un reato di pericolo, che prescinde dall’effettivo pregiudizio per l’ambiente e punisce qualsiasi condotta idonea a compromettere i valori del paesaggio e l'aspetto esteriore degli edifici. Cassazione penale, sez. III, sentenza 10.10.2007, n. 37318

  7. Zone paesisticamente vincolate - Tutela - Reato di pericolo astratto - Art. 181 D. L.vo n. 42/2004 - Configurabilità dell'illecito - Presupposti. Il reato di cui all' art. 163 del D.Lgs. n. 490/1999 (ora 181 del decreto legislativo n 42 del 2004) è reato di pericolo astratto, pertanto, per la configurabilità dell'illecito, non è necessario un effettivo pregiudizio per l'ambiente, potendo escludersi dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l'aspetto esteriore degli edifici (Cass., Sez. 3^: 27.11.1997, ric. Zauli ed altri; 7.5.1998, ric. Vassallo; 13.1.2000, ric. Mazzocco ed altro, 5.10.2000, ric. Lorenzi; 29.11.2001, ric. Zecca ed altro; 15.4.2002, ric. P.G. in proc. Negri; 14.5.2002, ric. Migliore; 4.10.2002, ric. Debertol ; 23880 del 2004). Nelle zone paesisticamente vincolate è inibita - in assenza dell'autorizzazione - ogni modificazione dell'assetto del territorio, attuata attraverso qualsiasi opera non soltanto edilizia ma "di qualunque genere", ad eccezione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di consolidamento statico o restauro conservativo, purché non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici nonché degli altri interventi analiticamente indicati nell'articolo 149 del decreto legislativo n 42 del 2004, il quale ha sostituito l'articolo 152 del decreto legislativo n 490 del 1999. Pres. Postiglione Est. Petti Ric. Rossi. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 18 luglio 2007 (U.p. 29/05/2007), Sentenza n. 28504

  8. URBANISTICA E EDILIZIA - Abusivismo edilizio - Disagiate condizioni economiche e sociali - Scriminante dello stato di necessità - Inammissibilità - Tutela del paesaggio e dell'ambiente - Prevalenza. In materia di abusivismo edilizio o ambientale, lo stato di necessità è difficilmente ipotizzabile quando il pericolo di restare senza abitazione è concretamente evitabile attraverso i meccanismi del mercato o dell'assistenza sociale (Cass. Sez III 4 dicembre 1987 Iudicello; Cass 17 maggio 1990 n. 7015;22 settembre 2001, Riccobono; 22 febbraio 2001, Bianchi). In tale materia manca, non solo e non tanto il danno grave alla persona (secondo qualche decisione di legittimità per danno grave alla persona deve intendersi ogni danno grave ai suoi diritti fondamentali ivi compreso quello all'abitazione cfr Cass. 11030 del 1997), ma anche e soprattutto l'inevitabilità del pericolo: infatti l'attività edificatoria non è vietata in modo assoluto, ma è consentita nei limiti imposti dalla legge a tutela di beni di rilevanza collettiva, quali il territorio, l'ambiente ed il paesaggio, che sono tutelati anche dall’articolo 9 della Costituzione. Di conseguenza, se il suolo è edificabile, le disagiate condizioni economiche non impediscono al cittadino di chiedere il permesso di costruire. Se il suolo non è edificabile, il diritto del cittadino a disporre di un'abitazione non può prevalere sull'interesse della collettività alla tutela del paesaggio e dell'ambiente. Pres. Postiglione Est. Petti Ric. Chiarabini. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 10/07/2007 (Ud. 29/05/2007), Sentenza n. 28499
  9. Contraffazione opere d'arte - Venditori e commercianti - Rilascio di attestati di autenticità e provenienza delle opere - Obbligo - Opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni - D.Lgs.22.1.2004 n. 42. La disciplina sui beni culturali, D.Lgs.22.1.2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), prevede disposizioni che impongono ai venditori e ai commercianti di rilasciare attestati di autenticità e di provenienza delle opere, e quelle che incriminano la contraffazione e l'alterazione di opere d'arte se non accompagnate da una dichiarazione di non autenticità, si applicano anche alle opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni. Queste disposizioni, infatti, tutelano non già la integrità delle opere, oggetto proprio della disciplina dei beni culturali, ma la regolarità e onestà degli scambi nel mercato artistico. Pres. Grassi Est. Onorato Ric. Volpini (conferma Corte d'Appello di Milano sentenza resa il 27.2.2006). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 09/07/2007, (Ud. 13/03/2007), Sentenza n. 26072

  10. Reato di contraffazione di opere d'arte - Condotte illecite (di contraffazione, alterazione, commercio etc.) - D.Lgs. n. 42/2004 - Nazionalità dell’autore - Ininfluenza. Il reato di contraffazione di opere d'arte, riguarda tutte le condotte illecite (di contraffazione, alterazione, commercio etc.) realizzate nel territorio nazionale, indipendentemente dalla circostanza che le opere contraffatte, alterate etc. siano attribuite a un autore nazionale o a un autore straniero. Pres. Grassi Est. Onorato Ric. Volpini (conferma Corte d'Appello di Milano sentenza resa il 27.2.2006). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 09/07/2007, (Ud. 13/03/2007), Sentenza n. 26072
  11. Produzione o riproduzione di opere grafiche a tiratura limitata - Firma stampata - Diritti morali di opere non autentiche - Riproduzione - Esclusione - Diritti patrimoniali sulle opere originali - Necessità - L. n. 633/1941, Disciplina sul diritto d'autore e s.m.. La disciplina sul diritto d'autore, (L. n. 633/1941 e s.m.), prevede che i titolari possono disporre del diritto patrimoniale alla utilizzazione dell'opera, ma non possono disporre del diritto morale al riconoscimento della paternità dell'opera, in modo da consentire la messa in circolazione di opere falsamente imputabili all'autore medesimo e da pregiudicare cosi la lealtà e la correttezza del mercato artistico. Inoltre, non trova in specie, alcuna efficacia scriminante la circostanza, che colui che aveva commissionato all'imputato la riproduzione delle opere grafiche di Dalì aveva in precedenza acquistato dagli eredi del pittore i diritti per "realizzare opere grafiche a tiratura limitata e firmate con una firma stampata di Salvador Dalì egli poteva infatti acquistare diritti patrimoniali sulle opere originali, ma non diritti morali per la produzione o riproduzione di opere non autentiche. Pres. Grassi Est. Onorato Ric. Volpini (conferma Corte d'Appello di Milano sentenza resa il 27.2.2006). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 09/07/2007, (Ud. 13/03/2007), Sentenza n. 26072
  12. Opere d'arte - Codice dei beni culturali e del paesaggio - Passaggio tra nuova e vecchia disciplina - Diritto patrimoniale d'autore dalla direttiva CEE n. 93/98 - D.Lgs. n. 490/1999 - D.Lgs. n. 42/2004. Il nuovo D.Lgs.22.1.2004 n. 42 ha sostanzialmente riprodotto l'art. 2 del D. Lgs. 490/1999, ma ha modificato l'ultimo comma inserendo l'inciso "salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178", che corrispondono rispettivamente all'art. 63 (attestati di autenticità e provenienza) e all'art. 127 (contraffazione di opere d'arte) del D.Lgs. 490/1999. Sicché, secondo il nuovo codice dei beni culturali, le opere di autori viventi e quelle la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni sono escluse dalla disciplina generale sui beni culturali del patrimonio nazionale, ma non dalla disciplina specifica relativa all'autenticazione e alla contraffazione delle opere d'arte. Infine, non trova rilievo il fatto che né il testo unico 490/1999 né il successivo codice 42/2004, per i vincoli imposti dalle rispettive leggi di delega, non abbiano potuto adeguare il limite temporale di cinquanta anni, previsto rispettivamente nell'art. 2, comma 6, del D.Lgs. 490/1999 e nell'art. 10, comma 5 del D.Lgs. 42/2004, a quello di settanta anni imposto per la durata del diritto patrimoniale d'autore dalla direttiva CEE n. 93/98, e ora recepito nell'ordinamento nazionale con la legge 52/1996. Pres. Grassi Est. Onorato Ric. Volpini (conferma Corte d'Appello di Milano sentenza resa il 27.2.2006). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, del 9 luglio 2007, (Ud. 13/03/2007), Sentenza n. 26072
  13. Sanatoria di costruzioni abusivamente realizzate - Parere della commissione edilizia - Tutela paesistica - Motivazione scarna e sintetica - Sufficienza. Il parere della commissione edilizia integrata in ordine alla sanatoria di costruzioni abusivamente realizzate è da ritenersi sufficientemente motivato dall'indicazione delle ragioni assunte a fondamento della valutazione di compatibilità dell'intervento edilizio con le esigenze di tutela paesistica poste a base del relativo vincolo. Anche una motivazione scarna e sintetica, laddove rilevi gli estremi logici dell'apprezzamento negativo è, quindi, da ritenersi sufficiente. (Consiglio Stato, sez. IV, 30 giugno 2005, n. 3542). Pres. Pugliese, Est. Pasanisi, Ric. Pesacane (avv. Di Lorenzo) c. Comune di Napoli (avv.ti Tarallo, Accattatis Chalons D’Oranges, Andreottola, Carpentieri, Crimaldi, Cuomo, Furnari, Pizza, Pulcini, Ricci e Romano). TAR CAMPANIA Napoli, Sez. IV, 13 Giugno 2007 (C.C. 23/05/ 2007), n. 6142
  14. Reati ambientali - C.d. minicondono ambientale - Opera realizzata in violazione del vincolo paesaggistico - Sequestro - Accertamento di compatibilità paesaggistica della Soprintendenza - Dissequestro - Legittimità - Poteri del giudice penale - D.Lgs. n. 42/2004 - L. n. 308/2004. Il parere della soprintendenza, che attestati la compatibilità paesaggistica di un’opera (in specie, costruzione di una strada sterrata e relativo sequestro), fa venir meno il pericolo che la libera disponibilità della cosa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato ambientale e le ragioni giustificatrici di un sequestro preventivo dei luoghi. Pertanto, le conseguenze di tale reato, che si identificano nella offesa all'equilibrio paesaggistico che è oggetto finale della tutela della norma, sono positivamente escluse dal parere legittimamente rilasciato dall'autorità amministrativa competente, che il giudice penale non può che rispettare nel suo merito proprio. (v. Cass. Sez. III, n. 2637 dei 20.1.2006, c.c. 13.10.2005, Ziri). Presidente Grassi, Relatore Onorato, Ric. Arcamone. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 11 Maggio 2007 (Ud. 17/01/2007), Sentenza n. 18047
  15. Accertamento di compatibilità paesaggistica - Sequestro preventivo dei luoghi - Limiti - Reati ambientali - C.d. minicondono ambientale - Effetti - D.Lgs. n. 42/2004 - L. n. 308/2004. Ai sensi della norma transitoria art. 1, comma 37 della legge 15.12.2004 n. 308, l'accertamento di compatibilità paesaggistica comporta l'estinzione del reato contravvenzionale e di ogni altro reato in materia paesaggistica, purché si tratti di tipologie edilizie assentite dagli strumenti di pianificazione paesaggistica o comunque compatibili con il contesto paesaggistico, e purché il contravventore abbia provveduto al versamento di determinate sanzioni pecuniarie previste dalla legge (c.d. minicondono ambientale). Presidente Grassi, Relatore Onorato, Ric. Arcamone. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 11 Maggio 2007 (Ud. 17/01/2007), Sentenza n. 18047

  16. Opera in violazione del vincolo paesaggistico - Compatibilità paesaggistica - Presupposti - Effetti - Causa di non punibilità - Poteri del giudice - Limiti - D.Lgs. n. 42/2004 - L. n. 308/2004. L'accertamento di compatibilità paesaggistica rilasciato dall'autorità tutoria, previo parere vincolante della soprintendenza, configura una causa di non punibilità della contravvenzione ambientale prevista dal comma primo dell’art. 181, del D.Lgs. 22.1.2004 n. 42, quando questa consista in lavori non autorizzati di minima entità. In tali casi, l’accertamento positivo di compatibilità, non può essere disapplicato dal giudice penale se non invadendo arbitrariamente la sfera della discrezionalità tecnica riservata all'autorità amministrativa. Presidente Grassi, Relatore Onorato, Ric. Arcamone. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 11 Maggio 2007 (Ud. 17/01/2007), Sentenza n. 18047
  17. Vincolo paesaggistico - Art. 159, D.L.gs.42/2004 - Disciplina previgente al D.L.gs. 157/2006 - Autorizzazione in sanatoria - Legittimità. E’ legittima l’autorizzazione ambientale in sanatoria rilasciata sotto la vigenza, nella sua formulazione originaria, dell’art. 159 del D.L.gs 42/2004. Tale disposizione subordinava l’entrata in vigore della disciplina dettata dall’art. 146 del D.L.gs. 42/2004 (divieto di autorizzazione paesaggistica in sanatoria) all’approvazione dei piani paesaggistici ai sensi dell’art. 156 ed al conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici. L'assetto normativo è stato poi mutato dal D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 157, il quale ha sostituito integralmente l’art. 159, ancorando la durata del regime transitorio ad un termine certo (quello individuato dall’art. 156, primo comma) ed espressamente disponendo (sesto comma) che anche nel periodo transitorio si applica l’art. 146, dodicesimo comma. La norma dettata dal sesto comma dell’art. 159, nel nuovo testo, deve essere ritenuta innovativa, mentre deve essere esclusa la sua qualificazione quale di norma d’interpretazione autentica. Pres. Ruoppolo, Est. Atzemi - I.T.S.G. s.r.l. (avv. Cugurra, Pellegrino e Pellegrino) c. Ministero per i beni e le attività culturali ed altri (n.c.), D.B.C. s.r.l. (avv. Coffrini e Colarizi) e altri (n.c.) riunito ad altro ric. (Riforma TAR EMILIA - ROMAGNA, Parma, n. 295/2006) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 2 maggio 2007 (C.C. 13 febbraio 2007), sentenza n. 1917

  18. Autorizzazione ambientale “postuma” - Sanzione - Art. 15 L. n.1497/1939 - Applicabilità. L’esercizio del potere sanzionatorio previsto dall’art. 15 L. n. 1497/1939 non resta precluso dalla verificazione in via postuma della compatibilità ambientale dell’opera edilizia abusiva, dal momento che l’accertamento successivo di detta compatibilità non cancella comunque il residuo potere-dovere di procedere alla applicazione della sanzione per la violazione dell’obbligo di conseguire in via preventiva il titolo di assenso necessario per la realizzazione dell’intervento, sancito dall’art. 7 L. n. 1497/1939 (così Cons. St. VI, 22 dicembre 2004, n. 8188 e 21 aprile 2001, n. 912; nello stesso senso anche: Cons. St. IV, 15 novembre 2004, n. 7405 e 3 maggio 2005, n. 2111). Pres. Varrone, Est. Balucani - Ministero per i beni e le attività culturali e altro (avv. Avvocatura Generale dello Stato) c. P. R. V. (n.c.). (Annulla TAR Puglia, Lecce, n. 2881/2000). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI 18 aprile 2007 - (C.c. 30 gennaio 2007), Sentenza n. 1766 

  19. URBANISTICA E EDILIZIA - Canna fumaria - Lavori edili abusivi - Illecito edilizio ed ambientale - Accertamento di conformità - Natura pertinenziale dell’opera - Innovazione abusiva - Sanabilità - Fattispecie - Art. 36 D.P.R. n.380/2001 - D.L. n.269/2003 conv. in L. n.326/2003 - Art. 7 L. n. 241/90. In ambito di tutela paesaggistica, i lavori edili abusivi consistenti nella realizzazione di una canna fumaria, costituiscono illecito edilizio ed ambientale, sanzionabile con la sanzione ripristinatoria. Sul punto, non rileva né la pretesa natura pertinenziale dell’opera (che costituisce nondimeno una innovazione abusiva) né la asserita sanabilità (che tuttavia il ricorrente, non ha richiesto né sollecitato); né rileva, stante la natura sostanziale dell’abuso, l’omessa acquisizione dei pareri della C.E. o della C.E.I., in ragion del carattere vincolato del provvedimento, cui nessun apporto procedimentale avrebbero potuto portare gli organi in questione. (Nella specie realizzazione abusiva di canna fumaria in ferro in zona ambientalmente protetta - Comune di Pozzuoli). Pres. Giamportone, Est. Abbruzzese, Iovine (avv. Martoscia) c. Comune di Pozzuoli (avv. De Rosa). T.A.R. CAMPANIA Napoli, Sez. VI, 16 Aprile 2007 (21/03/2007), n. 3671
  20. URBANISTICA E EDILIZIA - Permesso di costruire - Rilascio in sanatoria - Sanabilità di interventi in zone vincolate - Effetto estintivo dei reati penali - Limiti - Artt. 36 e 45 del T.U. n. 389/2001 - L. n. 47/1985. La concessione edilizia rilasciata ex art. 13 della legge n. 47/1985 estingue - ai sensi del successivo art. 22 - soltanto i reati di cui all'art. 20 della stessa legge (attualmente la materia, in relazione al "permesso di costruire", è disciplinata dagli artt. 36 e 45 del T.U. n. 389/2001). L'effetto estintivo non si estende, invece, alle violazioni della legge n. 431/1985 (come trasfuse nel T.U. n. 490/1999 e nel D.Lgs. n. 42/2004), poiché, a norma del 3° comma dell'art. 22 dianzi citato (attualmente art. 45, 3° comma, del T.U. n. 389/2001), il rilascio della concessione in sanatoria (oggi permesso di costruire) "estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti" ed alla nozione di "norme urbanistiche" non può ricondursi la normativa paesaggistica, che pone una disciplina difforme e differenziata, legittimamente e costituzionalmente distinta, avente oggettività giuridica diversa rispetto a quella che riguarda l'assetto del territorio sotto il profilo edilizio (vedi, tra le molteplici pronunzie, Cass., Sez. III: 20.5.2005, n. 19256; 19.5.2004, n. 23287; 25.10.2002, n. 35864; 11.2.1998, n. 1658). Pres. De Maio - Est. Fiale - Ric. Bugelli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 13 aprile 2007 (Ud. 23/01/2007), Sentenza n. 15053

  21. Aree soggette a vincolo paesaggistico - Accertamento di conformità - Limiti - Artt. 36 e 45 T.U.n. 380/2001 - Art. 146 D.Lgs. n. 42/2004. L'art. 146, comma 12, del D.Lgs. n. 42/2004 perentoriamente stabilisce che l'autorizzazione paesaggistica [con le sole eccezioni di cui ai commi 4 e 5 del successivo art. 167] non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. Pres. De Maio - Est. Fiale - Ric. Bugelli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 13 aprile 2007 (Ud. 23/01/2007), Sentenza n. 15053

  22. Compatibilità paesaggistica di alcuni interventi minori - Valutazione postuma - Non applicabilità delle sanzioni penali - Presupposti - Procedure - Fattispecie - D.Lgs. n. 42/2004. Il comma 36 dell'articolo unico della legge n. 308/2004 [con previsioni trasfuse nei commi 1 ter e quater dell'art. 181 del D.Lgs. n. 42/2004 e, successivamente, nei commi 4 e 5 dell'art. 167) ha introdotto la possibilità di una valutazione postuma della compatibilità paesaggistica di alcuni interventi minori, all'esito della quale - pur restando ferma l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 - non si applicano le sanzioni penali stabilite per il reato contravvenzionale contemplato dal 1° comma dell'art. 181 dello stesso D.Lgs. n. 42/2004. Pertanto, la non applicabilità delle sanzioni penali è subordinata all'accertamento della compatibilità paesaggistica dell'intervento, "secondo le procedure di cui al comma 1 quater" dell'art. 181 del D.Lgs. n. 42/2004, introdotto dalla legge 15.12.2004, n. 308: deve essere presentata, in particolare, apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo e detta autorità deve pronunciarsi entro il termine perentorio di 180 giorni, previo parere Soprintendenza., da rendersi entro il termine, anch'esso perentorio, di 90 giorni. Fattispecie, autorizzazione al mantenimento di un "breve tratto di pista forestale". Pres. De Maio - Est. Fiale - Ric. Bugelli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 13 aprile 2007 (Ud. 23/01/2007), Sentenza n. 15053
  23. Tutela paesaggistica - Autorizzazione - Rilascio postumo - Effetti. Il rilascio postumo di un qualsiasi diverso provvedimento avente efficacia autorizzatoria ai fini della tutela paesaggistica ha il solo effetto di escludere l'emissione o l'esecuzione dell'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi. (vedi Cass., Sez. III: 22.5.2006, n. 17591, Anttonelli; 10.7.2003, Fierro; 26.11.2002, Nucci). Lo stesso limitato effetto deve riconoscersi al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 (già art. 164 del D.Lgs. n. 490/1999 e art. 15 della legge n. 1497/1939). Pres. De Maio - Est. Fiale - Ric. Bugelli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 13 aprile 2007 (Ud. 23/01/2007), Sentenza n. 15053
  24. Danno paesaggistico. Illecito permanente. L’illecito paesaggistico ha natura permanente, ed è caratterizzato dall’omissione dell’obbligo, perdurante nel tempo, di ripristinare secondo diritto lo stato dei luoghi, così che se l’Amministrazione si determina con un provvedimento repressivo (demolizione ovvero irrogazione della sanzione pecuniaria), tale atto non può intendersi emanato a distanza di tempo dalla commissione dell’abuso, essendo volto a sanzionare una situazione antigiuridica ancora persistente, atteso che la situazione di illiceità può dirsi venuta meno solo quando è stato assolto l’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, ovvero sia stata pagata, in alternativa, la prevista sanzione pecuniaria. Il quantum da risarcire deve tener contro dei parametri dei decreti ministeriali. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 11.04.2007, n. 1585

  25. Autorizzazione “ex post” - Compatibilità dei lavori - Sanzioni amministrative - Irrogazione - Intervenuta sanatoria dell'abuso - Irrilevanza - Artt. 151 e 164 d.lgs. n. 490/1999. Il rilascio “ex post” dell’autorizzazione di compatibilità dei lavori con il contesto vincolato non estingue il potere di imporre il pagamento - a sanzione della violazione degli obblighi che gravano sul proprietario o detentore dei beni in zona di dichiarato interesse paesaggistico e ambientale - di una somma equivalente al maggior importo fra il danno arrecato ed il profitto conseguito mediante la trasgressione (cfr. “ex multis” Cons. St., Sez. VI^, n. 2653 del 15.05.2003; n. 4192 del 21.07.2003). Pres. Trotta - Est. Polito - S.r.l. “La Pineta” (avv. Vitolo) c. Ministero beni culturali ed altro (Avv. Gen. Stato), Comune di Battipaglia (n.c.) (riforma TAR Campania, Sezione Staccata di Salerno, Sez. II^, n. 2044/2004 del 17.11.2004). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 06/04/2007 (c.c. 23/01/2007), Sentenza n. 1565
  26. Impianto sanzionatorio - Previsione di un'unica sanzione ignoranza inevitabile - Fattispecie: lavori di dissodamento, livellamento e sradicamento di ceppaie su un terreno coperto da boschi - Art. 181 d. L.vo n. 42/2004 - Art. 20 L. n. 47/1985 (ora articolo 44, D.P.R. n. 380/2001 - testo unico dell'edilizia). La previsione di un'unica sanzione per le diverse violazioni contemplate nell'articolo 163 del decreto legislativo n. 490 del 1999 (ora art. 181 del decreto legislativo n. 42 del 2004), trova giustificazione nella rilevanza pubblica dei beni protetti e nel carattere immediato ed interinale della tutela che il legislatore ha inteso apprestare per l'urgente necessità di reprimere condotte in grado di apportare gravi danni all'integrità ambientale. D'altra parte, la previsione di un'unica sanzione per comportamenti diversi non è irragionevole perché l'articolo 20 legge n. 47 del 1985 (ora articolo 44 del testo unico dell'edilizia) richiamato dall'articolo 163 decreto legislativo n. 490 del 1999 prevede diverse ipotesi e comunque quella applicabile alla fattispecie ossia la lettera C) presenta un notevole divario tra il limite minimo e quello massimo, per cui è possibile per il giudice graduare la pena al caso in concreto a norma degli artt. 132 e 133 c.p. (cfr. Corte Costituzionale n 285 del 1991). Pres. Lupo - Est. Petti - Ric. Fagnoni. (conferma, Corte d'appello di Torino del 23/02/2005). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 4/4/2007 (Ud. 6/3/2007), Sentenza n. 13759
  27. URBANISTICA E EDILIZIA - Reato ambientale - Tutela giuridica del paesaggio e disciplina edilizia - Differenza sostanziale delle discipline - D. L.vo n. 42/2004 - Art. 20 L. n. 47/1985 ora art. 44 D.P.R. n. 380/2001. Non è possibile, attesa la differenza sostanziale della tutela giuridica del paesaggio rispetto alla disciplina edilizia per la diversità di scopi, di presupposti e di oggetto, alcuna trasposizione di istituti tra le due discipline ed, in particolare, il trasferimento di un regime sanzionatorio graduato in relazione a varie tipologie di interventi edilizi al reato ambientale, per il quale il "vulnus" all'assetto paesaggistico non è dipendente dal grado di tali interventi (cfr. Cass. n. 30866/2001). Pres. Lupo - Est. Petti - Ric. Fagnoni. (conferma, Corte d'appello di Torino del 23/02/2005). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, del 4/4/2007 (Ud. 6/3/2007), Sentenza n. 13759 
  28. URBANISTICA E EDILIZIA - Difformità dall’autorizzazione - Violazione paesaggistica - Tutela ambientale  Rapporto tra Art. 44 lett. c) D.P.R. n. 380/2001 e art. 181 D. L.vo n.42/2004. In materia di violazione paesaggistica, l'articolo 181 del decreto legislativo del 22 gennaio del 2004 n. 42 punisce con le pene ora previste dall'articolo 44 lettera c) del D.P.R. n. 380 del 2001 chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità da essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici. La norma, in materia di tutela ambientale, non distingue tra difformità totale e difformità parziale per cui, escluse le attività consentite, qualsiasi difformità rispetto all'autorizzazione è idonea a configurare il reato purché abbia un'oggettiva possibilità d'impatto sul paesaggio. Pertanto è logica la previsione di un'unica sanzione applicabile sia per la mancanza dell'autorizzazione che per la difformità da essa. Pres. Papa - Est. Petti - Ric. Sasso. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12/03/2007 (Ud. 18/01/2007), Sentenza n. 10479
  29. Rapporto tra disciplina urbanistica e tutela ambientale - Bene tutelato - Configurabilità del reato - D.P.R. n. 380/2001 e D. L.vo n.42/2004. Il problema di individuare se l'indagato ha costruito in difformità dalla concessione e dall'autorizzazione paesaggistica, si pone solo per la disciplina urbanistica perché per la configurabilità del reato paesaggistico, è sufficiente una qualsiasi difformità, purché astrattamente idonea a ledere il bene tutelato. Pres. Papa - Est. Petti - Ric. Sasso. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12/03/2007 (Ud. 18/01/2007), Sentenza n. 10479

  30. Posizionamento fabbricato - Difformità totale o parziale - Autonoma utilizzabilità e specifica rilevanza - Art.31 del D.P.R. n. 380/2001 (testo unico sull’edilizia). A i sensi dell'articolo 31 del D.P.R. n. 380/2001 (testo unico sull’edilizia), si verifica la difformità totale allorché l'opera realizzata è diversa per caratteristiche topologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quella oggetto del permesso stesso ovvero allorché vengono realizzati volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile. La totale difformità, in linea di massima sussiste, allorché i lavori riguardino un'opera diversa per conformazione, struttura, destinazione o ubicazione rispetto a quella assentita ovvero allorché vengono realizzati volumi oltre i limiti del progetto approvato. In quest'ultimo caso però l'opera abusiva deve presentare il duplice requisito dell'autonoma utilizzabilità e della specifica rilevanza. Per l'autonoma utilizzabilità non si richiede però che la struttura difforme sia separata da quella assentita, ma solo che sia suscettibile di un uso diverso o indipendente da quello dell'opera autorizzata (ad esempio trasformazione di un sottotetto in mansarda  Cass. 5891 del 1990). Con riferimento alla specifica rilevanza la norma si riferisce non ad una qualsiasi difformità ma a quella che abbia una rilevanza apprezzabile, sia in modo oggettivo, sia con riferimento alla struttura realizzata (Cfr. Cass. Sez. III 3350 del 2004). Si ha difformità parziale allorché le opere apportino variazioni circoscritte in senso qualitativo o quantitativo all'opera assentita. Pres. Papa - Est. Petti - Ric. Sasso. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12/03/2007 (Ud. 18/01/2007), Sentenza n. 10479

  31. Traslazione delle unità abitative - Presentazione della domanda di condono - Sequestro preventivo - Legittimità. La presentazione della domanda di condono per la traslazione delle unità abitative non impedisce, il compimento di atti urgenti, quale può essere un sequestro preventivo (cfr per tutte Cass. sez. III 18 maggio del 2005 n 18426). Pres. Papa - Est. Petti - Ric. Sasso. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12/03/2007 (Ud. 18/01/2007), Sentenza n. 10479

  32. URBANISTICA E EDILIZIA - Interventi aventi un'oggettiva possibilità d'impatto sul paesaggio - Difformità parziale e totale - Art. 44 lett. C) D.P.R. n. 380/2001 - Art. 181 D L.vo n. 42/2004. In materia di violazione paesaggistica, l'articolo 181 del decreto legislativo del 22 gennaio del 2004 n. 42 punisce con la pena ora prevista dall'articolo 44 lettera c) del D.P.R. n. 380 del 2001 chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità da essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici. La norma non distingue tra difformità totale e difformità parziale per cui, escluse le attività consentite,qualsiasi difformità rispetto all'autorizzazione è idonea a configurare il reato purché abbia un'oggettiva possibilità d'impatto sul paesaggio. Pertanto è logica la previsione di un'unica sanzione applicabile sia per la mancanza dell'autorizzazione che per la difformità da essa. Pres. Papa, Est. Petti, Ric. Sasso. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12 marzo 2007 (C.c. 18/01/2007), Sentenza n. 10478

  33. Variazioni essenziali - Definizione - Sanzione applicabile su immobili vincolati - Parificazione alla difformità totale. In materia edilizia l'articolo 32, D.P.R. n. 380/2001 affida alle regioni il compito di definire le variazioni essenziali nel rispetto dei principi fissati dalla legge statale. In base a tali principi non possono comunque considerarsi variazioni essenziali le situazioni che l'articolo 31 riconduce alle ipotersi di totale difformità e che l'essenzialità ricorre quando si verificano una o più delle situazioni indicate nell'articolo 32. La variazione essenziale, a differenza della totale difformità, è sanzionata a norma dell'articolo 44 lettera a). Se però l'intervento con variazioni essenziali è effettuato su immobili vincolati, come è avvenuto nella fattispecie, la variazione essenziale, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 32 del testo unico sull'edilizia, è parificata alla difformità totale. Pres. Papa, Est. Petti, Ric. Sasso. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12 marzo 2007 (C.c. 18/01/2007), Sentenza n. 10478

  34. URBANISTICA E EDILIZIA - Riesame del nulla osta paesaggistico - Tutela paesistico/ambientale e di vincolo della zona - Esercizio dei poteri di riscontro della legittimità - Limiti - Iniziativa istruttoria abnorme - Illegittimità - Sanatoria “ex post” - Compatibilità urbanistica ed edilizia dei lavori - Fattispecie. In materia di riesame del nulla osta paesaggistico, non è legittima la richiesta da parte della Soprintendenza di conoscere, a mezzo di dichiarazione per atto notorio, di un dato temporale che, costituisce elemento del tutto ininfluente agli effetti dell’esercizio dei poteri di riscontro della legittimità del nulla osta sindacale in raffronto alle disposizioni di tutela paesistico/ambientale e di vincolo della zona. (Nella specie, è stata richiesta la data in cui è stato consumato l’abuso edilizio, pretesa, che assume esclusivo rilievo ai fini del controllo sulla compatibilità urbanistica ed edilizia dei lavori - in base alla successione nel tempo delle disposizioni che consentono la sanatoria “ex post” - riservato all’esclusiva competenza dell’Autorità comunale. Si versa, quindi, a fronte di un’iniziativa istruttoria che non trae serio fondamento in effettive carenze della documentazione annessa al nulla osta paesistico, tali da precludere il controllo di legittimità entro il termine di legge che non può, quindi, considerarsi interrotto per l’esercizio dell’attività istruttoria). Pres. Varrone - Est. Polito - MILO (avv.to Nicolardi) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il Soprintendente per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici della Puglia (Avv. Stato) (annulla T.A.R. Puglia, Sezione Staccata di Lecce, Sez. I^, n. 3125 del 25.06.2001). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 03/03/2007 (C.C. 12/01/2007), Sentenza n. 1019

  35. URBANISTICA E EDILIZIA - Abusivismo in zona sottoposta a vincolo paesaggistico - Principio della subordinazione della sospensione condizionale della pena - Rimessione in pristino - Art. 181, 2° c., D.Lgs. n. 42/2004 - Art. 165 cod. pen.. Il principio della subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione dell'opera abusiva [rivolta a rafforzare il ravvedimento del condannato indipendentemente della circostanza che egli sia o meno gravato da precedenti penali], (Cass. Sezioni Unite sentenza 3.2.1997, n. 714, ric. Luongo) a maggior ragione, deve applicarsi all'ordine di rimessione in pristino già previsto dagli art. 1 sexies della legge n. 431/1985 e 164 del D.Lgs. 29.10,1999, n. 490 (ed attualmente dall'art. 181, 2° comma, del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42), allorché si consideri che: è sicuramente possibile l'utilizzazione del disposto dell'art. 165 cod. pen., poiché la non autorizzata immutazione dello stato dei luoghi, in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, ben può comportare "conseguenze dannose o pericolose"; la sanzione specifica della rimessione ha una funzione direttamente ripristinatoria del bene offeso e quindi si riconnette al preminente interesse di giustizia sotteso all'esercizio stesso dell'azione penale; in relazione a tale peculiare sanzione la Corte Costituzionale ha affermato che essa costituisce un obbligo a carico del giudice - imposto per la più incisiva tutela di un interesse primario della collettività per la salvaguardia del valore ambientale predestinato dalla norma che lo prevede - e si colloca su un piano diverso ed autonomo rispetto a quello dei poteri della Pubblica Amministrazione e delle valutazioni della stessa, configurandosi quale conseguenza necessaria sia dell'esigenza di recuperare l'integrità dell'interesse tutelato, sia del giudizio di che il legislatore ha dato all'attuazione di interventi modificativi del territorio in zone di particolare interesse ambientale. (Corte Cost., Sent. 20.7.1994, n. 318). Pres. De Maio - Est. Fiale - Ric. Martino ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 28 febbraio 2007 (Ud. 30/11/2006), Sentenza n. 8408

  36. URBANISTICA E EDILIZIA - Costruzione abusiva - Zona costiera assoggettata a vincolo paesaggistico - Concorso colposo - ammissibilità - Condizioni - Direttore dei lavori - Mancanza del permesso di costruire - Esecutori materiali dei lavori. In tema di reati edilizi, gli esecutori materiali dei lavori, che prestano la loro attività alle dipendenze del costruttore, possono concorrere, per colpa, nella commissione dell’illecito per il caso di mancanza del permesso di costruire, se non adempiono all’onere di accertare l’intervenuto rilascio del provvedimento abilitante, ma vanno esenti da responsabilità sia in caso di lavori eseguiti in difformità dal titolo, dal momento che la legge ha attribuito espressamente al direttore dei lavori l’obbligo di curare la corrispondenza dell’opera al progetto, sia in caso di mancato rispetto colposo delle nome urbanistiche e di piano, perché dalla responsabilità è esonerato già il direttore dei lavori, che è organo tecnico ben più qualificato. Presidente G. De Maio, Relatore A. Fiale - Ric. Beniamino ed altri. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, Dep. 28/02/2007 (UD.30/11/2006) Sentenza n. 8407

  37. URBANISTICA E EDILIZIA - Tutela degli interessi paesistici - Interventi edilizi in zona vincolata - Assenza del titolo abilitativo - Condono - Esclusione - Art. 32 D.L. n. 269/2003. Ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 269/2003, non sono suscettibili di sanatoria, le nuove costruzioni realizzate, in assenza del titolo abilitativo edilizio, in area assoggettata a vincolo imposto a tutela degli interessi paesistici (in tal senso, Cass., Sez. III, 5.4.2005, n. 12577, Ricci; Cass., 1.10.2004, n. 38694. Canu ed altro; Cass., 24.9.2004, n. 37865, Musio). Pres. Lupo - Est. Fiale - Ric. Sicignano ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 15 febbraio 2007 (Ud. 12/01/2007), Sentenza n. 6431

  38. Tutela degli interessi idrogeologici, ambientali e paesistici - Interventi edilizi di minore rilevanza (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria) - Sanatoria - Nulla osta - Necessità. Nelle aree sottoposte a vincolo di cui all'art. 32 lett. a) del comma 26 della legge n. 47/1985 e s.m. (trattasi anche dei vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici, ambientali e paesistici) è possibile ottenere la sanatoria soltanto per gli interventi edilizi di minore rilevanza (corrispondenti alle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell'allegato 1: restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria), previo parere favorevole da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo. Pres. Lupo - Est. Fiale - Ric. Sicignano ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 15 febbraio 2007 (Ud. 12/01/2007), Sentenza n. 6431

  39. URBANISTICA E EDILIZIA - Tutela del patrimonio storico artistico o tutela della salute - Titolo abilitativo edilizio in sanatoria - Acquisizione dei pareri - Necessità - T.U. n. 380/2001 - D. Lgs. n 152/2006 - D.Lgs. n. 42/2004. Ai fini dell'acquisizione dei pareri "si applica quanto previsto dall'art. 20, comma 6, del D.P.R. n. 380/2001" ed "il motivato dissenso espresso da un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, ivi inclusa la Soprintendenza competente, alla tutela del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute preclude il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria" (comma 4). Pres. Lupo - Est. Fiale - Ric. Sicignano ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 15 febbraio 2007 (Ud. 12/01/2007), Sentenza n. 6431

  40. Sanatoria di un'opera diversa da quella effettivamente realizzata - Poteri del giudice penale - Mancanza della conformità alla normativa urbanistica - Concessione - Estinzione reati - Esclusione - Art. 36 del T.U. n. 380/2001 (già art. 13 L. n. 47/1985) - Art. 22 e 13 della legge n. 47/1985 (già artt. 36 e 45 del T.U. 380/2001) - Fattispecie. Gli art. 22 e 13 della legge n. 47/1985 (le cui previsioni sono state trasfuse negli art. 36 e 45 del T.U. 380/2001) vanno interpretati in stretta connessione ai fini della declaratoria di estinzione dei "reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti" e il giudice penale, pertanto, ha il potere-dovere di verificare la legittimità della concessione edilizia rilasciata "in sanatoria" e di accertare che l'opera realizzata sia conforme alla normativa urbanistica. In mancanza di tale conformità, infatti, la concessione non estingue i reati ed il mancato effetto estintivo non si ricollega ad una valutazione di illegittimità del provvedimento della P.A. cui consegua la disapplicazione dello stesso ex art. 5 della legge 20.3.1865, n. 2248, all. E), bensì alla effettuata verifica della inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'estinzione del reato in sede di esercizio del doveroso sindacato della legittimità del fatto estintivo incidente sulla fattispecie tipica penale (vedi Cass., Sez. III. 30.5.2000, Marinaro; 7.3.1997, n. 2256, Tessari e altro; 24.5.1996, Buratti e altro). Fattispecie: opera realizzata, in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, in assenza di concessione edilizia, la sopraelevazione di un manufatto in muratura con annessa pensilina parapioggia. Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. Pacella Coluccia. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 15 febbraio 2007 (Ud. 12/01/2007), Sentenza n. 6415

  41. URBANISTICA E EDILIZIA - Condono paesaggistico - Efficacia estintiva - Limiti - Fase della cognizione. L'efficacia estintiva del condono paesaggistico è limitata alla sola fase della cognizione con esclusione dei procedimenti definiti. Pres. Lupo - Est. De Maio - Ric. De Santis, (conferma, Corte Appello di Salerno Ordinanza del 25/10/2005). CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 5 febbraio 2007 (c.c. 07/12/2006), Sentenza n. 4399

  42. URBANISTICA E EDILIZIA - Condono edilizio e condono paesaggistico - Causa estintiva del reato - Presupposti - Art. 1 c. 37 L. n. 308/2004. Il cd. condono edilizio può fungere da causa estintiva del reato urbanistico qualora il relativo provvedimento intervenga prima della pronuncia della sentenza definitiva, tali effetti devono, in mancanza, di una esplicita previsione legislativa contraria, valere per evidenti ragioni di logica simmetria e di necessaria coerenza sistematica, anche per il cd. condono paesaggistico, introdotto dal comma 37 dell'art. 1 L. n.308/2004. Pres. Lupo - Est. De Maio - Ric. De Santis, (conferma, Corte Appello di Salerno Ordinanza del 25/10/2005). CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 5 febbraio 2007 (c.c. 07/12/2006), Sentenza n. 4399

  43. URBANISTICA E EDILIZIA - Tutela paesaggistica - Intervento edilizio effettuato con permesso di costruire ma in assenza della autorizzazione paesaggistica - Violazione, dell’art. 181 D.Lgs. 22.1.2004 n. 42 - Sussiste - Reato di cui all'art. 44 lett. c) D.P.R. 380/2001, in relazione agli artt. 142 e 146 D.Lgs. 42/2004 - art. 2, comma 6, D.Lgs. 227/2001. In materia di tutela paesaggistica, deve essere ravvisato il fumus della contravvenzione di cui agli artt. 142 e 146 (rectius di cui all'art. 181 in relazione agli artt. 142 e 146) D.Lgs. 22.1.2004 n. 42 sul rilievo che un intervento edilizio sia stato effettuato in forza di una concessione edilizia (rectius permesso di costruire), ma in assenza della autorizzazione paesaggistica prescritta dal citato art. 146. Pres. Lupo - Est. Onorato - Ric. Monni. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 23 gennaio 2007 (c.c. 16/11/2006), Sentenza n. 1874

  44. Procedura - Autorizzazione paesaggistica - Diniego della sanatoria - Annullamento ministeriale - Declaratoria di irricevibilità - Legittimità - Potere ordinatorio del giudice amministrativo - Esame dei presupposti e delle condizioni dell’azione. Il potere ordinatorio del giudice amministrativo, di disporre in ordine al processo e al suo andamento deve rispondere a precise regole di ordine logico sostanziale, oltre che giuridico formali; nella corretta osservanza di tali regole, l’esame dell’eventuale pregiudizialità (non necessaria) di altro giudizio - su un differente atto connesso a quello impugnato - deve seguire (e non precedere) l’esame dei presupposti e delle condizioni dell’azione e fra questi, quello in ordine alla tempestività dell’impugnazione, il cui esito negativo preclude al giudice ogni ulteriore accertamento di tipo sostanziale e di merito, ivi compreso quello sulla connessione delle cause e sulla pregiudizialità del giudizio sull’atto presupposto. Non è, dunque, sindacabile in appello la mancata sospensione di un’impugnazione palesemente irricevibile, in attesa della decisione del ricorso giurisdizionale sull’atto presupposto - pendente davanti a differente giudice dello stesso ordine e grado - in quanto (indipendentemente da ogni altra considerazione) la decisione sulla validità di tale atto sarebbe stata del tutto irrilevante, in quanto non in grado di risolvere (in favore del ricorrente) il problema processuale della inoppugnabilità del provvedimento consequenziale. Nella specie, non inficia la declaratoria di irricevibilità, l’avere deciso la causa e non averla, al contrario sospesa in attesa della decisione di altro ricorso, proposto dallo stesso attuale appellante, avverso l’annullamento ministeriale dell’autorizzazione paesaggistica (presupposto del diniego della sanatoria richiesta dall’originario proprietario e da questi non impugnato). Pres. Iannotta - Est. Millemaggi Cogliani - Antichi (Avv. Hofer) c. Comune di Sesto Fiorentino (Avv.ti Lorenzoni e Giallongo) (conferma T.A.R. Toscana, Sezione III - n. 344/1997 del 29 dicembre 1997). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 10 Gennaio 2007 (C.C. 20/06/2006), Sentenza n. 40

  45. Condono edilizio e condono paesaggistico - Differenza - C.d. "Minicondono" paesaggistico - Reati edilizi - Esclusione - L. n. 308/2004 - Art. 181 D. L.vo n. 42/2004. In mancanza di esplicita norma di coordinamento, tra la Legge n. 308/2004 e l’art. 181 decreto legislativo n. 42 del 2004, non è possibile estendere la sanatoria anche al reato edilizio, (specialmente se commesso dopo il 31 marzo del 2003 e prima del 30 settembre del 2004), giacché il condono edilizio e quello paesaggistico si fondano su presupposti diversi quanto ai paramenti di valutazione della compatibilità dell’opera. Invero, per la condonabilità dell’abuso edilizio, è richiesta la conformità agli strumenti urbanistici vigenti; per quella dell’abuso paesaggistico la conformità agli strumenti di pianificazione paesaggistica ove vigenti, o, altrimenti, al cosiddetto contesto paesaggistico”. Sicché, un’opera può essere conforme ai piani paesaggistici ma non agli strumenti urbanistici e viceversa, giacché l’interesse paesaggistico è diverso da quello urbanistico, anche se si sta imponendo la tendenza a fare coincidere i due interessi (ad esempio l’articolo 145 del codice Urbani). Pres. Vitalone - Est. Petti - Ric. Ariano. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 12 gennaio 2007 (Ud. 22/11/2006), Sentenza n. 451

  46. Condono - C.d. "Minicondono" paesaggistico - Reati edilizi - Esclusione. Per espressa disposizione della norma, la prevista sanatoria contenuta nella Legge n. 308 del 2004 è limitata al reato di cui all'articolo 181 decreto legislativo n. 42 del 2004 e comunque ai reati paesaggistici come ad esempio a quello previsto dall'articolo 734 codice penale, ma non si estende al reato edilizio per la mancanza di norme di coordinamento. Pres. Vitalone - Est. Petti - Ric. Ariano. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 12 gennaio 2007 (Ud. 22/11/2006), Sentenza n. 451

  47. URBANISTICA ED EDILIZIA - Condono - Demolizione del manufatto illecitamente realizzato - Rapporto tra urbanistica e paesaggio - Differenza. Il rapporto tra urbanistica e paesaggio, va distinto tenuto conto del diverso interesse pubblico tutelato: l’urbanistica ha infatti come scopo il raggiungimento di un ordinato assetto del territorio, il paesaggio tende invece alla conservazione della funzione estetico culturale del bene-valore, tra l’altro direttamente ed autonomamente tutelato dalla Costituzione (Cfr Cons. Stato, sez. VI 14 gennaio 1995 n 29, Cass. Sez. III 9 febbraio 1998 n.1492). Quindi, quand’anche si dovesse ottenere la compatibilità paesaggistica per l’abuso paesaggistico commesso, non si potrebbe evitare la condanna per l’abuso edilizio e la conseguente demolizione del manufatto illecitamente realizzato. Pres. Vitalone - Est. Petti - Ric. Ariano. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 12 gennaio 2007 (Ud. 22/11/2006), Sentenza n. 451

  48. URBANISTICA ED EDILIZIA - Aree sottoposte a vincoli - Condono - Interventi edilizi di minore rilevanza (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria) - L. n. 326/2003. Nelle aree sottoposte a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici, ambientali e paesaggistici, la L. n. 326 del 2003, art. 32, comma 26, lett. a) di conversione del D.L. n. 269 del 2003 ammette la possibilità di ottenere il condono unicamente per gli interventi edilizi di minore rilevanza relativi alle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell'allegato 1 alla legge (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria), previo parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo (sull'argomento, cfr. la recente sentenza n. 33297/05 di questa sezione). Presidente De Maio, Estensore Ianniello, Imputato Mascello ed altro. (Rigetta, App. Lecce, 28 settembre 2005). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 9/1/2007 (Ud. 30/11/2007), Sentenza n. 159

  49. URBANISTICA ED EDILIZIA - Tutela del paesaggio - C.d. mini-condono ambientale e condono edilizio - Differenza giuridica. In tema di tutela del paesaggio, il cd. mini-condono ambientale non contiene norme analoghe a quelle di cui alle leggi sul condono edilizio succedutesi nel tempo con riguardo alla sospensione del processo penale nel tempo utile per la presentazione della domanda di sanatoria e/o dopo la proposizione di questa. Presidente De Maio, Estensore Ianniello, Imputato Mascello ed altro. (Rigetta, App. Lecce, 28 settembre 2005). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 9/1/2007 (Ud. 30/11/2007), Sentenza n. 159