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- Tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale - Rilascio del titolo
abilitativo
edilizio in sanatoria - Motivato dissenso.
Il motivato dissenso, espresso da una
amministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale”
ovvero alla tutela “del patrimonio storico artistico…preclude il
rilascio del
titolo abilitativo edilizio in sanatoria (Cons. St., sez. VI,
26.1.2001, n.
249). Pres. Varrone - Est. De Michele - Biagi (Avv.ti Scavone e
Bovelacci) c.
Ministero per i beni culturali ed ambientali (Avvocatura generale dello
Stato)
(conferma Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna, sede
di
Bologna, sez. II, n. 189/2002 del 30.1.2002). CONSIGLIO
DI STATO Sez. VI, 02/11/2007 (C.C.
13/07/07), Sentenza n. 5669
- Sanatoria
- Anteriorità dell’intervento abusivo rispetto al vincolo - Vincolo
d’inedificabilità relativa - Obbligo di acquisire il parere.
Sussiste l’obbligo di acquisire il parere,
previsto dalla L. n. 47/85 per tutte le fattispecie di condono
riferibili ad
aree vincolate, in cui l’inedificabilità sia relativa (ovvero,
sottoposta ad
una specifica valutazione tecnico-discrezionale, che assicuri la
compatibilità
dell’edificazione ammessa a sanatoria con i valori tutelati,
indipendentemente
dal fatto che il vincolo sia antecedente o successivo all’edificazione
Cons. St., Ad. Plen. 22.7.1999, n. 20;
Cons. St.,
sez. VI, 11.12.2001, n. 6210, 7.10.2003, n. 5918 e 6.6.2003, n. 3186). Pres.
Varrone - Est. De Michele - Biagi
(Avv.ti Scavone e Bovelacci) c. Ministero per i beni culturali ed
ambientali
(Avvocatura generale dello Stato) (conferma Tribunale Amministrativo
Regionale
dell’Emilia Romagna, sede di Bologna, sez. II, n. 189/2002 del
30.1.2002). CONSIGLIO
DI STATO Sez. VI, 02/11/2007 (C.C.
13/07/07), Sentenza n. 5669
-
URBANISTICA
E EDILIZIA - Area assoggettata a vincolo imposto a tutela degli
interessi
paesistici - Assenza del titolo abilitativo edilizio - Domanda di
condono -
Sospensione del processo - Assenza dei presupposti di legge - Effetti.
E' irrilevante, in ipotesi di opere abusive
non suscettibili di sanatoria ai sensi dell'art 32 del D.L. n.
269/2003,
l'effettiva ultimazione dell'opera nel termine massimo in cui la legge
consente
la sanabilità. Pertanto, nel caso in cui il giudice sospenda il
processo (ex
artt. 44 o 38 della legge n. 47/1985) in assenza dei presupposti di
legge, la
sospensione è inesistente ed il corso della sospensione non è
interrotto. CORTE
DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 16 Ottobre 2007
(Ud. 19/09/2007), Sentenza n. 38071
-
URBANISTICA
E EDILIZIA - Potenziale compromissione dei valori del paesaggio - Art.
181, c.
1, D.Lgs. n. 42/2004 - Configurabilità dell'illecito - Reato di
pericolo -
Effettivo pregiudizio per l’ambiente - Necessità - Esclusione. Il
reato di cui all'art. 163 del D.Lgs. n.
490/1999 (già art. 1 sexies della legge n. 431/1985 ed attualmente art.
181,
comma 1, del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42) è reato di pericolo astratto e,
pertanto,
per la configurabilità dell'illecito, non è necessario un effettivo
pregiudizio
per l’ambiente, potendo escludersi dal novero delle condotte penalmente
rilevanti soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in
astratto, a
compromettere i valori del paesaggio e l'aspettò esteriore degli
edifici
(Cass., Sez. III: 16.11.2001, a 40862, Fara; 23.1.2002, n. 2398, Zecca
ed
altro; 28.3.2003, n. 14461, Carparelli; 29.4.2003, n. 19761, Greco ed
altri;
28.9.2004, n. 38051, Coletta; Corte Cost., sent. n. 247 del 1997 ed
ord. n. 68
del 1988). CORTE
DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 16 Ottobre 2007
(Ud. 19/09/2007), Sentenza n. 38071
- Edilizia
e urbanistica. Realizzazione di opere abusive in zona sottoposta a
vincolo
paesaggistico.
La
realizzazione di un'opera abusiva in una zona sottoposta a vincolo
paesaggistico, costituisce un reato di pericolo astratto e, pertanto,
per la
configurabilità dell'illecito, non è necessario un effettivo
pregiudizio per
l'ambiente. Cassazione
penale sez. III, sentenza 16.10.2007 n. 38071
- Tutela
e
valorizzazione di beni paesaggistici - Opere realizzate
abusivamente.
La
sanzione prevista in tema opere abusive in violazione delle norme a
tutela dei
beni paesaggistici si applica anche se non si realizza un effettivo
pregiudizio
per l’ambiente. Si configura, infatti, un reato di pericolo, che
prescinde
dall’effettivo pregiudizio per l’ambiente e punisce qualsiasi condotta
idonea a
compromettere i valori del paesaggio e l'aspetto esteriore degli
edifici. Cassazione
penale, sez. III, sentenza 10.10.2007, n. 37318
-
Zone
paesisticamente vincolate - Tutela - Reato di pericolo astratto - Art.
181 D.
L.vo n. 42/2004 - Configurabilità dell'illecito - Presupposti.
Il reato di cui all' art. 163 del D.Lgs. n.
490/1999 (ora 181 del decreto legislativo n 42 del 2004) è reato di
pericolo
astratto, pertanto, per la configurabilità dell'illecito, non è
necessario un
effettivo pregiudizio per l'ambiente, potendo escludersi dal novero
delle
condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano
inidonee, pure
in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l'aspetto
esteriore degli
edifici (Cass., Sez. 3^: 27.11.1997, ric. Zauli ed altri; 7.5.1998,
ric.
Vassallo; 13.1.2000, ric. Mazzocco ed altro, 5.10.2000, ric. Lorenzi;
29.11.2001, ric. Zecca ed altro; 15.4.2002, ric. P.G. in proc. Negri;
14.5.2002, ric. Migliore; 4.10.2002, ric. Debertol ; 23880 del 2004).
Nelle
zone paesisticamente vincolate è inibita - in assenza
dell'autorizzazione -
ogni modificazione dell'assetto del territorio, attuata attraverso
qualsiasi
opera non soltanto edilizia ma "di qualunque genere", ad eccezione
degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di
consolidamento
statico o restauro conservativo, purché non alterino lo stato dei
luoghi e
l'aspetto esteriore degli edifici nonché degli altri interventi
analiticamente
indicati nell'articolo 149 del decreto legislativo n 42 del 2004, il
quale ha
sostituito l'articolo 152 del decreto legislativo n 490 del 1999. Pres.
Postiglione Est. Petti Ric. Rossi. CORTE
DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 18 luglio
2007 (U.p. 29/05/2007), Sentenza n. 28504
-
URBANISTICA
E EDILIZIA - Abusivismo edilizio - Disagiate condizioni economiche e
sociali -
Scriminante dello stato di necessità - Inammissibilità - Tutela del
paesaggio e
dell'ambiente - Prevalenza.
In
materia di abusivismo edilizio o ambientale, lo stato di necessità è
difficilmente ipotizzabile quando il pericolo di restare senza
abitazione è
concretamente evitabile attraverso i meccanismi del mercato o
dell'assistenza
sociale (Cass. Sez III 4 dicembre 1987 Iudicello; Cass 17 maggio 1990
n.
7015;22 settembre 2001, Riccobono; 22 febbraio 2001, Bianchi). In tale
materia
manca, non solo e non tanto il danno grave alla persona (secondo
qualche
decisione di legittimità per danno grave alla persona deve intendersi
ogni
danno grave ai suoi diritti fondamentali ivi compreso quello
all'abitazione cfr
Cass. 11030 del 1997), ma anche e soprattutto l'inevitabilità del
pericolo:
infatti l'attività edificatoria non è vietata in modo assoluto, ma è
consentita
nei limiti imposti dalla legge a tutela di beni di rilevanza
collettiva, quali
il territorio, l'ambiente ed il paesaggio, che sono tutelati anche
dall’articolo 9 della Costituzione. Di conseguenza, se il suolo è
edificabile,
le disagiate condizioni economiche non impediscono al cittadino di
chiedere il
permesso di costruire. Se il suolo non è edificabile, il diritto del
cittadino
a disporre di un'abitazione non può prevalere sull'interesse della
collettività
alla tutela del paesaggio e dell'ambiente. Pres. Postiglione Est. Petti
Ric.
Chiarabini. CORTE
DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 10/07/2007 (Ud.
29/05/2007), Sentenza n. 28499
-
Contraffazione
opere d'arte - Venditori e commercianti - Rilascio di attestati di
autenticità
e provenienza delle opere - Obbligo - Opere di autori viventi o la cui
esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni - D.Lgs.22.1.2004 n. 42.
La disciplina sui beni culturali,
D.Lgs.22.1.2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio),
prevede
disposizioni che impongono ai venditori e ai commercianti di rilasciare
attestati di autenticità e di provenienza delle opere, e quelle che
incriminano
la contraffazione e l'alterazione di opere d'arte se non accompagnate
da una
dichiarazione di non autenticità, si applicano anche alle opere di
autori
viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni. Queste
disposizioni, infatti, tutelano non già la integrità delle opere,
oggetto
proprio della disciplina dei beni culturali, ma la regolarità e onestà
degli
scambi nel mercato artistico. Pres. Grassi Est. Onorato Ric. Volpini
(conferma
Corte d'Appello di Milano sentenza resa il 27.2.2006). CORTE
DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 09/07/2007,
(Ud. 13/03/2007), Sentenza n. 26072
-
Reato
di contraffazione di opere d'arte - Condotte illecite (di
contraffazione,
alterazione, commercio etc.) - D.Lgs. n. 42/2004 - Nazionalità
dell’autore -
Ininfluenza.
Il
reato di contraffazione di opere d'arte, riguarda tutte le condotte
illecite
(di contraffazione, alterazione, commercio etc.) realizzate nel
territorio
nazionale, indipendentemente dalla circostanza che le opere
contraffatte,
alterate etc. siano attribuite a un autore nazionale o a un autore
straniero.
Pres. Grassi Est. Onorato Ric. Volpini (conferma Corte d'Appello di
Milano
sentenza resa il 27.2.2006). CORTE
DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 09/07/2007,
(Ud. 13/03/2007), Sentenza n. 26072
-
Produzione
o riproduzione di opere grafiche a tiratura limitata - Firma stampata -
Diritti
morali di opere non autentiche - Riproduzione - Esclusione - Diritti
patrimoniali sulle opere originali - Necessità - L. n. 633/1941,
Disciplina sul
diritto d'autore e s.m..
La
disciplina sul diritto d'autore, (L. n. 633/1941 e s.m.), prevede che i
titolari possono disporre del diritto patrimoniale alla utilizzazione
dell'opera, ma non possono disporre del diritto morale al
riconoscimento della
paternità dell'opera, in modo da consentire la messa in circolazione di
opere
falsamente imputabili all'autore medesimo e da pregiudicare cosi la
lealtà e la
correttezza del mercato artistico. Inoltre, non trova in specie, alcuna
efficacia scriminante la circostanza, che colui che aveva commissionato
all'imputato la riproduzione delle opere grafiche di Dalì aveva in
precedenza
acquistato dagli eredi del pittore i diritti per "realizzare opere
grafiche a tiratura limitata e firmate con una firma stampata di
Salvador Dalì
egli poteva infatti acquistare diritti patrimoniali sulle opere
originali, ma
non diritti morali per la produzione o riproduzione di opere non
autentiche.
Pres. Grassi Est. Onorato Ric. Volpini (conferma Corte d'Appello di
Milano
sentenza resa il 27.2.2006). CORTE
DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 09/07/2007, (Ud.
13/03/2007), Sentenza n. 26072
-
Opere
d'arte - Codice dei beni culturali e del paesaggio - Passaggio tra
nuova e
vecchia disciplina - Diritto patrimoniale d'autore dalla direttiva CEE
n. 93/98
- D.Lgs. n. 490/1999 - D.Lgs. n. 42/2004.
Il nuovo D.Lgs.22.1.2004 n. 42 ha
sostanzialmente riprodotto l'art. 2 del D. Lgs. 490/1999, ma ha
modificato
l'ultimo comma inserendo l'inciso "salvo quanto disposto dagli articoli
64
e 178", che corrispondono rispettivamente all'art. 63 (attestati di
autenticità e provenienza) e all'art. 127 (contraffazione di opere
d'arte) del
D.Lgs. 490/1999. Sicché, secondo il nuovo codice dei beni culturali, le
opere
di autori viventi e quelle la cui esecuzione non risalga ad oltre
cinquanta
anni sono escluse dalla disciplina generale sui beni culturali del
patrimonio
nazionale, ma non dalla disciplina specifica relativa
all'autenticazione e alla
contraffazione delle opere d'arte. Infine, non trova rilievo il fatto
che né il
testo unico 490/1999 né il successivo codice 42/2004, per i vincoli
imposti
dalle rispettive leggi di delega, non abbiano potuto adeguare il limite
temporale di cinquanta anni, previsto rispettivamente nell'art. 2,
comma 6, del
D.Lgs. 490/1999 e nell'art. 10, comma 5 del D.Lgs. 42/2004, a quello di
settanta anni imposto per la durata del diritto patrimoniale d'autore
dalla
direttiva CEE n. 93/98, e ora recepito nell'ordinamento nazionale con
la legge
52/1996. Pres. Grassi Est. Onorato Ric. Volpini (conferma Corte
d'Appello di
Milano sentenza resa il 27.2.2006). CORTE
DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, del 9 luglio
2007, (Ud. 13/03/2007), Sentenza n. 26072
- Sanatoria
di costruzioni abusivamente realizzate - Parere della commissione
edilizia -
Tutela paesistica - Motivazione scarna e sintetica - Sufficienza.
Il parere della commissione edilizia
integrata in ordine alla sanatoria di costruzioni abusivamente
realizzate è da
ritenersi sufficientemente motivato dall'indicazione delle ragioni
assunte a
fondamento della valutazione di compatibilità dell'intervento edilizio
con le
esigenze di tutela paesistica poste a base del relativo vincolo. Anche
una
motivazione scarna e sintetica, laddove rilevi gli estremi logici
dell'apprezzamento
negativo è, quindi, da ritenersi sufficiente. (Consiglio Stato, sez.
IV, 30
giugno 2005, n. 3542). Pres. Pugliese, Est. Pasanisi, Ric. Pesacane
(avv. Di
Lorenzo) c. Comune di Napoli (avv.ti Tarallo, Accattatis Chalons
D’Oranges,
Andreottola, Carpentieri, Crimaldi, Cuomo, Furnari, Pizza, Pulcini,
Ricci e
Romano). TAR
CAMPANIA Napoli, Sez. IV, 13 Giugno 2007 (C.C.
23/05/ 2007), n. 6142
-
Reati
ambientali - C.d. minicondono ambientale - Opera realizzata in
violazione del
vincolo paesaggistico - Sequestro - Accertamento di compatibilità
paesaggistica
della Soprintendenza - Dissequestro - Legittimità - Poteri del giudice
penale -
D.Lgs. n. 42/2004 - L. n. 308/2004. Il
parere della soprintendenza, che attestati la compatibilità
paesaggistica di un’opera (in specie, costruzione di una strada
sterrata e
relativo sequestro), fa venir meno il pericolo che la libera
disponibilità
della cosa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato
ambientale e le
ragioni giustificatrici di un sequestro preventivo dei luoghi.
Pertanto, le
conseguenze di tale reato, che si identificano nella offesa
all'equilibrio
paesaggistico che è oggetto finale della tutela della norma, sono
positivamente
escluse dal parere legittimamente rilasciato dall'autorità
amministrativa
competente, che il giudice penale non può che rispettare nel suo merito
proprio. (v. Cass. Sez. III, n. 2637 dei 20.1.2006, c.c. 13.10.2005,
Ziri).
Presidente Grassi, Relatore Onorato, Ric. Arcamone. CORTE
DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 11 Maggio 2007
(Ud. 17/01/2007), Sentenza n. 18047
-
Accertamento
di compatibilità
paesaggistica - Sequestro preventivo dei luoghi - Limiti - Reati
ambientali -
C.d. minicondono ambientale - Effetti - D.Lgs. n. 42/2004 - L. n.
308/2004. Ai
sensi della norma
transitoria art. 1, comma 37 della legge 15.12.2004 n. 308,
l'accertamento di
compatibilità paesaggistica comporta l'estinzione del reato
contravvenzionale e
di ogni altro reato in materia paesaggistica, purché si tratti di
tipologie
edilizie assentite dagli strumenti di pianificazione paesaggistica o
comunque
compatibili con il contesto paesaggistico, e purché il contravventore
abbia
provveduto al versamento di determinate sanzioni pecuniarie previste
dalla
legge (c.d. minicondono ambientale). Presidente Grassi, Relatore
Onorato, Ric.
Arcamone. CORTE DI
CASSAZIONE Penale, Sez. III, 11 Maggio 2007 (Ud.
17/01/2007), Sentenza n. 18047
-
Opera
in violazione del vincolo paesaggistico - Compatibilità paesaggistica -
Presupposti - Effetti - Causa di non punibilità - Poteri del giudice -
Limiti -
D.Lgs. n. 42/2004 - L. n. 308/2004. L'accertamento
di compatibilità paesaggistica rilasciato
dall'autorità tutoria, previo parere vincolante della soprintendenza,
configura
una causa di non punibilità della contravvenzione ambientale prevista
dal comma
primo dell’art. 181, del D.Lgs. 22.1.2004 n. 42, quando questa consista
in
lavori non autorizzati di minima entità. In tali casi, l’accertamento
positivo
di compatibilità, non può essere disapplicato dal giudice penale se non
invadendo arbitrariamente la sfera della discrezionalità tecnica
riservata
all'autorità amministrativa. Presidente Grassi, Relatore Onorato, Ric.
Arcamone. CORTE
DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 11 Maggio 2007
(Ud. 17/01/2007), Sentenza n. 18047
-
Vincolo
paesaggistico - Art.
159, D.L.gs.42/2004 - Disciplina previgente al D.L.gs. 157/2006 -
Autorizzazione in sanatoria - Legittimità. E’
legittima l’autorizzazione
ambientale in sanatoria rilasciata sotto la vigenza, nella sua
formulazione
originaria, dell’art. 159 del D.L.gs 42/2004. Tale disposizione
subordinava
l’entrata in vigore della disciplina dettata dall’art. 146 del D.L.gs.
42/2004
(divieto di autorizzazione paesaggistica in sanatoria) all’approvazione
dei
piani paesaggistici ai sensi dell’art. 156 ed al conseguente
adeguamento degli
strumenti urbanistici. L'assetto normativo è stato poi mutato dal D.
Lgs. 24
marzo 2006, n. 157, il quale ha sostituito integralmente l’art. 159,
ancorando
la durata del regime transitorio ad un termine certo (quello
individuato
dall’art. 156, primo comma) ed espressamente disponendo (sesto comma)
che anche
nel periodo transitorio si applica l’art. 146, dodicesimo comma. La
norma
dettata dal sesto comma dell’art. 159, nel nuovo testo, deve essere
ritenuta
innovativa, mentre deve essere esclusa la sua qualificazione quale di
norma
d’interpretazione autentica. Pres. Ruoppolo, Est. Atzemi - I.T.S.G.
s.r.l.
(avv. Cugurra, Pellegrino e Pellegrino) c. Ministero per i beni e le
attività
culturali ed altri (n.c.), D.B.C. s.r.l. (avv. Coffrini e Colarizi) e
altri
(n.c.) riunito ad altro ric. (Riforma TAR EMILIA - ROMAGNA, Parma, n.
295/2006)
- CONSIGLIO
DI STATO, Sez. VI - 2 maggio 2007 (C.C. 13
febbraio 2007), sentenza n. 1917
-
Autorizzazione
ambientale
“postuma” - Sanzione - Art. 15 L. n.1497/1939 - Applicabilità.
L’esercizio del potere
sanzionatorio previsto dall’art. 15 L. n. 1497/1939 non resta precluso
dalla
verificazione in via postuma della compatibilità ambientale dell’opera
edilizia
abusiva, dal momento che l’accertamento successivo di detta
compatibilità non
cancella comunque il residuo potere-dovere di procedere alla
applicazione della
sanzione per la violazione dell’obbligo di conseguire in via preventiva
il
titolo di assenso necessario per la realizzazione dell’intervento,
sancito
dall’art. 7 L. n. 1497/1939 (così Cons. St. VI, 22 dicembre 2004, n.
8188 e 21
aprile 2001, n. 912; nello stesso senso anche: Cons. St. IV, 15
novembre 2004,
n. 7405 e 3 maggio 2005, n. 2111). Pres. Varrone, Est. Balucani -
Ministero per
i beni e le attività culturali e altro (avv. Avvocatura Generale dello
Stato)
c. P. R. V. (n.c.). (Annulla TAR Puglia, Lecce, n. 2881/2000).
CONSIGLIO
DI STATO, Sez. VI 18 aprile 2007 - (C.c. 30
gennaio 2007), Sentenza n. 1766
-
URBANISTICA
E EDILIZIA - Canna fumaria - Lavori edili abusivi - Illecito edilizio
ed
ambientale - Accertamento di conformità - Natura pertinenziale
dell’opera -
Innovazione abusiva - Sanabilità - Fattispecie - Art. 36 D.P.R.
n.380/2001 -
D.L. n.269/2003 conv. in L. n.326/2003 - Art. 7 L. n. 241/90.
In ambito di tutela paesaggistica, i lavori
edili abusivi consistenti nella realizzazione di una canna fumaria,
costituiscono illecito edilizio ed ambientale, sanzionabile con la
sanzione
ripristinatoria. Sul punto, non rileva né la pretesa natura
pertinenziale
dell’opera (che costituisce nondimeno una innovazione abusiva) né la
asserita
sanabilità (che tuttavia il ricorrente, non ha richiesto né
sollecitato); né
rileva, stante la natura sostanziale dell’abuso, l’omessa acquisizione
dei
pareri della C.E. o della C.E.I., in ragion del carattere vincolato del
provvedimento, cui nessun apporto procedimentale avrebbero potuto
portare gli
organi in questione. (Nella specie realizzazione abusiva di canna
fumaria in
ferro in zona ambientalmente protetta - Comune di Pozzuoli). Pres.
Giamportone,
Est. Abbruzzese, Iovine (avv. Martoscia) c. Comune di Pozzuoli (avv. De
Rosa). T.A.R.
CAMPANIA Napoli, Sez. VI, 16 Aprile 2007
(21/03/2007), n. 3671
- URBANISTICA
E EDILIZIA - Permesso di costruire - Rilascio in sanatoria - Sanabilità
di
interventi in zone vincolate - Effetto estintivo dei reati penali -
Limiti -
Artt. 36 e 45 del T.U. n. 389/2001 - L. n. 47/1985.
La concessione edilizia rilasciata ex art. 13
della legge n. 47/1985 estingue - ai sensi del successivo art. 22 -
soltanto i
reati di cui all'art. 20 della stessa legge (attualmente la materia, in
relazione al "permesso di costruire", è disciplinata dagli artt. 36 e
45 del T.U. n. 389/2001). L'effetto estintivo non si estende, invece,
alle
violazioni della legge n. 431/1985 (come trasfuse nel T.U. n. 490/1999
e nel
D.Lgs. n. 42/2004), poiché, a norma del 3° comma dell'art. 22 dianzi
citato
(attualmente art. 45, 3° comma, del T.U. n. 389/2001), il rilascio
della
concessione in sanatoria (oggi permesso di costruire) "estingue i reati
contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti" ed alla
nozione di "norme urbanistiche" non può ricondursi la normativa
paesaggistica, che pone una disciplina difforme e differenziata,
legittimamente
e costituzionalmente distinta, avente oggettività giuridica diversa
rispetto a
quella che riguarda l'assetto del territorio sotto il profilo edilizio
(vedi,
tra le molteplici pronunzie, Cass., Sez. III: 20.5.2005, n. 19256; 19.5.2004, n.
23287;
25.10.2002, n. 35864; 11.2.1998, n. 1658). Pres. De Maio - Est. Fiale -
Ric. Bugelli.
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 13 aprile 2007
(Ud. 23/01/2007), Sentenza n. 15053
- Aree
soggette a vincolo
paesaggistico - Accertamento di conformità - Limiti - Artt. 36 e 45
T.U.n.
380/2001 - Art. 146 D.Lgs. n. 42/2004.
L'art. 146, comma 12, del D.Lgs. n. 42/2004
perentoriamente stabilisce che l'autorizzazione paesaggistica [con le
sole
eccezioni di cui ai commi 4 e 5 del successivo art. 167] non può essere
rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche
parziale,
degli interventi. Pres. De Maio - Est. Fiale - Ric. Bugelli. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE Sez. III, 13 aprile 2007 (Ud.
23/01/2007), Sentenza n. 15053
- Compatibilità
paesaggistica di
alcuni interventi minori - Valutazione postuma - Non applicabilità
delle
sanzioni penali - Presupposti - Procedure - Fattispecie - D.Lgs. n.
42/2004.
Il comma 36 dell'articolo
unico della legge n. 308/2004 [con previsioni trasfuse nei commi 1 ter
e quater
dell'art. 181 del D.Lgs. n. 42/2004 e, successivamente, nei commi 4 e 5
dell'art. 167) ha introdotto la possibilità di una valutazione postuma
della compatibilità
paesaggistica di alcuni interventi minori, all'esito della quale - pur
restando
ferma l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui
all'art.
167 del D.Lgs. n. 42/2004 - non si applicano le sanzioni penali
stabilite per
il reato contravvenzionale contemplato dal 1° comma dell'art. 181 dello
stesso
D.Lgs. n. 42/2004. Pertanto, la non applicabilità delle sanzioni penali
è
subordinata all'accertamento della compatibilità paesaggistica
dell'intervento,
"secondo le procedure di cui al comma 1 quater" dell'art. 181 del
D.Lgs. n. 42/2004, introdotto dalla legge 15.12.2004, n. 308: deve
essere
presentata, in particolare, apposita domanda all'autorità preposta alla
gestione del vincolo e detta autorità deve pronunciarsi entro il
termine perentorio
di 180 giorni, previo parere Soprintendenza., da rendersi entro il
termine,
anch'esso perentorio, di 90 giorni. Fattispecie, autorizzazione al
mantenimento
di un "breve tratto di pista forestale". Pres. De Maio - Est. Fiale -
Ric. Bugelli. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE Sez. III, 13 aprile 2007 (Ud.
23/01/2007), Sentenza n. 15053
- Tutela
paesaggistica - Autorizzazione - Rilascio postumo - Effetti. Il
rilascio postumo di un qualsiasi diverso
provvedimento avente efficacia autorizzatoria ai fini della tutela
paesaggistica ha il solo effetto di escludere l'emissione o
l'esecuzione
dell'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi. (vedi
Cass., Sez.
III: 22.5.2006, n. 17591, Anttonelli; 10.7.2003, Fierro; 26.11.2002,
Nucci). Lo
stesso limitato effetto deve riconoscersi al pagamento della sanzione
pecuniaria prevista dall'art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 (già art. 164
del
D.Lgs. n. 490/1999 e art. 15 della legge n. 1497/1939). Pres. De Maio -
Est.
Fiale - Ric. Bugelli. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 13 aprile 2007 (Ud.
23/01/2007), Sentenza n. 15053
- Danno
paesaggistico. Illecito permanente. L’illecito
paesaggistico ha natura permanente, ed è caratterizzato dall’omissione
dell’obbligo,
perdurante nel tempo, di ripristinare secondo diritto lo stato dei
luoghi, così
che se l’Amministrazione si determina con un provvedimento repressivo
(demolizione ovvero irrogazione della sanzione pecuniaria), tale atto
non può
intendersi emanato a distanza di tempo dalla commissione dell’abuso,
essendo
volto a sanzionare una situazione antigiuridica ancora persistente,
atteso che
la situazione di illiceità può dirsi venuta meno solo quando è stato
assolto
l’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, ovvero sia stata
pagata, in
alternativa, la prevista sanzione pecuniaria. Il quantum da risarcire
deve
tener contro dei parametri dei decreti ministeriali. Consiglio
di Stato, sez. IV, sentenza 11.04.2007, n. 1585
- Autorizzazione
“ex post” - Compatibilità dei lavori - Sanzioni
amministrative -
Irrogazione - Intervenuta sanatoria dell'abuso - Irrilevanza - Artt.
151 e 164
d.lgs. n. 490/1999.
Il
rilascio “ex post” dell’autorizzazione di
compatibilità dei lavori con
il contesto vincolato non estingue il potere di imporre il pagamento -
a
sanzione della violazione degli obblighi che gravano sul proprietario o
detentore dei beni in zona di dichiarato interesse paesaggistico e
ambientale -
di una somma equivalente al maggior importo fra il danno arrecato ed il
profitto conseguito mediante la trasgressione (cfr. “ex multis”
Cons.
St., Sez. VI^, n. 2653 del 15.05.2003; n. 4192 del 21.07.2003). Pres.
Trotta -
Est. Polito - S.r.l. “La Pineta” (avv. Vitolo) c. Ministero beni
culturali ed
altro (Avv. Gen. Stato), Comune di Battipaglia (n.c.) (riforma TAR
Campania,
Sezione Staccata di Salerno, Sez. II^, n. 2044/2004 del 17.11.2004). CONSIGLIO
DI STATO, Sez. VI, 06/04/2007 (c.c.
23/01/2007), Sentenza n. 1565
- Impianto
sanzionatorio - Previsione di un'unica sanzione ignoranza inevitabile -
Fattispecie: lavori di dissodamento, livellamento e sradicamento di
ceppaie su
un terreno coperto da boschi - Art. 181 d. L.vo n. 42/2004 - Art. 20 L.
n.
47/1985 (ora articolo 44, D.P.R. n. 380/2001 - testo unico
dell'edilizia).
La previsione di un'unica sanzione per le
diverse violazioni contemplate nell'articolo 163 del decreto
legislativo n. 490
del 1999 (ora art. 181 del decreto legislativo n. 42 del 2004), trova
giustificazione nella rilevanza pubblica dei beni protetti e nel
carattere
immediato ed interinale della tutela che il legislatore ha inteso
apprestare
per l'urgente necessità di reprimere condotte in grado di apportare
gravi danni
all'integrità ambientale. D'altra parte, la previsione di un'unica
sanzione per
comportamenti diversi non è irragionevole perché l'articolo 20 legge n.
47 del
1985 (ora articolo 44 del testo unico dell'edilizia) richiamato
dall'articolo
163 decreto legislativo n. 490 del 1999 prevede diverse ipotesi e
comunque
quella applicabile alla fattispecie ossia la lettera C) presenta un
notevole
divario tra il limite minimo e quello massimo, per cui è possibile per
il
giudice graduare la pena al caso in concreto a norma degli artt. 132 e
133 c.p.
(cfr. Corte Costituzionale n 285 del 1991). Pres. Lupo - Est. Petti -
Ric.
Fagnoni. (conferma, Corte d'appello di Torino del 23/02/2005). CORTE
DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 4/4/2007
(Ud. 6/3/2007), Sentenza n. 13759
-
URBANISTICA
E EDILIZIA - Reato ambientale - Tutela giuridica del paesaggio e
disciplina
edilizia - Differenza sostanziale delle discipline - D. L.vo n. 42/2004
- Art.
20 L. n. 47/1985 ora art. 44 D.P.R. n. 380/2001.
Non è possibile, attesa la differenza
sostanziale della tutela giuridica del paesaggio rispetto alla
disciplina
edilizia per la diversità di scopi, di presupposti e di oggetto, alcuna
trasposizione di istituti tra le due discipline ed, in particolare, il
trasferimento di un regime sanzionatorio graduato in relazione a varie
tipologie di interventi edilizi al reato ambientale, per il quale il "vulnus"
all'assetto paesaggistico non è dipendente dal grado di tali interventi
(cfr.
Cass. n. 30866/2001). Pres. Lupo - Est. Petti - Ric. Fagnoni.
(conferma, Corte
d'appello di Torino del 23/02/2005). CORTE
DI CASSAZIONE Sez. III, del 4/4/2007 (Ud. 6/3/2007),
Sentenza n. 13759
-
URBANISTICA
E EDILIZIA - Difformità dall’autorizzazione - Violazione paesaggistica
- Tutela
ambientale Rapporto tra Art. 44 lett. c) D.P.R. n. 380/2001 e
art. 181 D.
L.vo n.42/2004.
In
materia di violazione paesaggistica, l'articolo 181 del decreto
legislativo del
22 gennaio del 2004 n. 42 punisce con le pene ora previste
dall'articolo 44
lettera c) del D.P.R. n. 380 del 2001 chiunque, senza la prescritta
autorizzazione o in difformità da essa, esegue lavori di qualsiasi
genere su
beni paesaggistici. La norma, in materia di tutela ambientale, non
distingue
tra difformità totale e difformità parziale per cui, escluse le
attività
consentite, qualsiasi difformità rispetto all'autorizzazione è idonea a
configurare il reato purché abbia un'oggettiva possibilità d'impatto
sul
paesaggio. Pertanto è logica la previsione di un'unica sanzione
applicabile sia
per la mancanza dell'autorizzazione che per la difformità da essa.
Pres. Papa -
Est. Petti - Ric. Sasso. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12/03/2007 (Ud.
18/01/2007), Sentenza n. 10479
-
Rapporto
tra disciplina urbanistica e tutela ambientale - Bene tutelato -
Configurabilità del reato - D.P.R. n. 380/2001 e D. L.vo n.42/2004.
Il problema di individuare se l'indagato ha
costruito in difformità dalla concessione e dall'autorizzazione
paesaggistica,
si pone solo per la disciplina urbanistica perché per la
configurabilità del
reato paesaggistico, è sufficiente una qualsiasi difformità, purché
astrattamente idonea a ledere il bene tutelato. Pres. Papa - Est. Petti
- Ric.
Sasso. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12/03/2007 (Ud.
18/01/2007), Sentenza n. 10479
-
Posizionamento
fabbricato - Difformità totale o parziale - Autonoma utilizzabilità e
specifica
rilevanza - Art.31 del D.P.R. n. 380/2001 (testo unico sull’edilizia). A
i sensi dell'articolo 31 del D.P.R. n.
380/2001 (testo unico sull’edilizia), si verifica la difformità totale
allorché
l'opera realizzata è diversa per caratteristiche topologiche,
planovolumetriche
o di utilizzazione da quella oggetto del permesso stesso ovvero
allorché
vengono realizzati volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto
e tali
da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica
rilevanza ed
autonomamente utilizzabile. La totale difformità, in linea di massima
sussiste,
allorché i lavori riguardino un'opera diversa per conformazione,
struttura,
destinazione o ubicazione rispetto a quella assentita ovvero allorché
vengono
realizzati volumi oltre i limiti del progetto approvato. In
quest'ultimo caso
però l'opera abusiva deve presentare il duplice requisito dell'autonoma
utilizzabilità e della specifica rilevanza. Per l'autonoma
utilizzabilità non
si richiede però che la struttura difforme sia separata da quella
assentita, ma
solo che sia suscettibile di un uso diverso o indipendente da quello
dell'opera
autorizzata (ad esempio trasformazione di un sottotetto in
mansarda Cass.
5891 del 1990). Con riferimento alla specifica rilevanza la norma si
riferisce
non ad una qualsiasi difformità ma a quella che abbia una rilevanza
apprezzabile, sia in modo oggettivo, sia con riferimento alla struttura
realizzata (Cfr. Cass. Sez. III 3350 del 2004). Si ha difformità
parziale
allorché le opere apportino variazioni circoscritte in senso
qualitativo o
quantitativo all'opera assentita. Pres. Papa - Est. Petti - Ric. Sasso.
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12/03/2007 (Ud.
18/01/2007), Sentenza n. 10479
-
Traslazione
delle unità
abitative - Presentazione della domanda di condono - Sequestro
preventivo -
Legittimità.
La
presentazione della domanda di condono per la traslazione delle unità
abitative
non impedisce, il compimento di atti urgenti, quale può essere un
sequestro
preventivo (cfr per tutte Cass. sez. III 18 maggio del 2005 n 18426).
Pres.
Papa - Est. Petti - Ric. Sasso. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12/03/2007 (Ud.
18/01/2007), Sentenza n. 10479
- URBANISTICA
E
EDILIZIA - Interventi
aventi un'oggettiva possibilità d'impatto sul paesaggio
- Difformità parziale e totale - Art. 44 lett. C) D.P.R. n.
380/2001 -
Art. 181 D L.vo n. 42/2004. In
materia di violazione paesaggistica, l'articolo 181 del decreto
legislativo del
22 gennaio del 2004 n. 42 punisce con la pena ora prevista
dall'articolo 44
lettera c) del D.P.R. n. 380 del 2001 chiunque, senza la prescritta
autorizzazione o in difformità da essa, esegue lavori di qualsiasi
genere su
beni paesaggistici. La norma non distingue tra difformità totale e
difformità
parziale per cui, escluse le attività consentite,qualsiasi difformità
rispetto
all'autorizzazione è idonea a configurare il reato purché abbia
un'oggettiva
possibilità d'impatto sul paesaggio. Pertanto è logica la previsione di
un'unica sanzione applicabile sia per la mancanza dell'autorizzazione
che per
la difformità da essa. Pres. Papa, Est. Petti, Ric. Sasso. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12 marzo 2007
(C.c. 18/01/2007), Sentenza n. 10478
- Variazioni
essenziali -
Definizione - Sanzione applicabile su immobili vincolati -
Parificazione alla
difformità totale. In
materia edilizia l'articolo 32, D.P.R. n. 380/2001 affida alle
regioni il compito di definire le variazioni essenziali nel rispetto
dei
principi fissati dalla legge statale. In base a tali principi non
possono
comunque considerarsi variazioni essenziali le situazioni che
l'articolo 31
riconduce alle ipotersi di totale difformità e che l'essenzialità
ricorre
quando si verificano una o più delle situazioni indicate nell'articolo
32. La
variazione essenziale, a differenza della totale difformità, è
sanzionata a norma
dell'articolo 44 lettera a). Se però l'intervento con variazioni
essenziali è
effettuato su immobili vincolati, come è avvenuto nella fattispecie, la
variazione essenziale, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 32 del
testo
unico sull'edilizia, è parificata alla difformità totale. Pres. Papa,
Est.
Petti, Ric. Sasso. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12 marzo 2007 (C.c.
18/01/2007), Sentenza n. 10478
- URBANISTICA
E EDILIZIA - Riesame del nulla osta paesaggistico - Tutela
paesistico/ambientale e di vincolo della zona - Esercizio dei poteri di
riscontro della legittimità - Limiti - Iniziativa istruttoria abnorme
-
Illegittimità - Sanatoria “ex post” - Compatibilità
urbanistica ed
edilizia dei lavori - Fattispecie. In
materia di riesame del nulla osta paesaggistico, non è legittima
la richiesta da parte della Soprintendenza di conoscere, a mezzo di
dichiarazione per atto notorio, di un dato temporale che, costituisce
elemento
del tutto ininfluente agli effetti dell’esercizio dei poteri di
riscontro della
legittimità del nulla osta sindacale in raffronto alle disposizioni di
tutela
paesistico/ambientale e di vincolo della zona. (Nella specie, è stata
richiesta
la data in cui è stato consumato l’abuso edilizio, pretesa, che assume
esclusivo rilievo ai fini del controllo sulla compatibilità urbanistica
ed
edilizia dei lavori - in base alla successione nel tempo delle
disposizioni che
consentono la sanatoria “ex post” - riservato
all’esclusiva competenza
dell’Autorità comunale. Si versa, quindi, a fronte di un’iniziativa
istruttoria
che non trae serio fondamento in effettive carenze della documentazione
annessa
al nulla osta paesistico, tali da precludere il controllo di
legittimità entro
il termine di legge che non può, quindi, considerarsi interrotto per
l’esercizio dell’attività istruttoria). Pres. Varrone - Est. Polito -
MILO
(avv.to Nicolardi) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed
il
Soprintendente per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e
Storici della
Puglia (Avv. Stato) (annulla T.A.R. Puglia, Sezione Staccata di Lecce,
Sez. I^,
n. 3125 del 25.06.2001). CONSIGLIO
DI STATO Sez. VI, 03/03/2007 (C.C.
12/01/2007), Sentenza n. 1019
- URBANISTICA
E EDILIZIA -
Abusivismo in zona sottoposta a vincolo paesaggistico - Principio della
subordinazione della sospensione condizionale della pena - Rimessione
in
pristino - Art. 181, 2° c., D.Lgs. n. 42/2004 - Art. 165 cod. pen..
Il principio della
subordinazione della sospensione condizionale della pena alla
demolizione
dell'opera abusiva [rivolta a rafforzare il ravvedimento del condannato
indipendentemente della circostanza che egli sia o meno gravato da
precedenti
penali], (Cass. Sezioni Unite sentenza 3.2.1997, n. 714, ric. Luongo) a
maggior
ragione, deve applicarsi all'ordine di rimessione in pristino già
previsto
dagli art. 1 sexies della legge n. 431/1985 e 164 del D.Lgs.
29.10,1999, n. 490
(ed attualmente dall'art. 181, 2° comma, del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42),
allorché
si consideri che: è sicuramente possibile l'utilizzazione del disposto
dell'art. 165 cod. pen., poiché la non autorizzata immutazione dello
stato dei
luoghi, in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, ben può
comportare
"conseguenze dannose o pericolose"; la sanzione specifica della
rimessione ha una funzione direttamente ripristinatoria del bene offeso
e
quindi si riconnette al preminente interesse di giustizia sotteso
all'esercizio
stesso dell'azione penale; in relazione a tale peculiare sanzione la
Corte
Costituzionale ha affermato che essa costituisce un obbligo a carico
del
giudice - imposto per la più incisiva tutela di un interesse primario
della
collettività per la salvaguardia del valore ambientale predestinato
dalla norma
che lo prevede - e si colloca su un piano diverso ed autonomo rispetto
a quello
dei poteri della Pubblica Amministrazione e delle valutazioni della
stessa,
configurandosi quale conseguenza necessaria sia dell'esigenza di
recuperare l'integrità
dell'interesse tutelato, sia del giudizio di che il legislatore ha dato
all'attuazione di interventi modificativi del territorio in zone di
particolare
interesse ambientale. (Corte Cost., Sent.
20.7.1994, n. 318). Pres. De Maio - Est. Fiale - Ric. Martino
ed altro. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE Sez. III, 28 febbraio 2007 (Ud.
30/11/2006), Sentenza n. 8408
- URBANISTICA
E EDILIZIA - Costruzione abusiva - Zona costiera assoggettata a vincolo
paesaggistico - Concorso colposo - ammissibilità - Condizioni -
Direttore dei
lavori - Mancanza del permesso di costruire - Esecutori materiali dei
lavori.
In tema di reati edilizi, gli esecutori
materiali dei lavori, che prestano la loro attività alle dipendenze del
costruttore, possono concorrere, per colpa, nella commissione
dell’illecito per
il caso di mancanza del permesso di costruire, se non adempiono
all’onere di
accertare l’intervenuto rilascio del provvedimento abilitante, ma vanno
esenti
da responsabilità sia in caso di lavori eseguiti in difformità dal
titolo, dal
momento che la legge ha attribuito espressamente al direttore dei
lavori
l’obbligo di curare la corrispondenza dell’opera al progetto, sia in
caso di
mancato rispetto colposo delle nome urbanistiche e di piano, perché
dalla
responsabilità è esonerato già il direttore dei lavori, che è organo
tecnico
ben più qualificato. Presidente G. De Maio, Relatore A. Fiale - Ric.
Beniamino
ed altri. CORTE
DI CASSAZIONE Penale Sez. III, Dep. 28/02/2007
(UD.30/11/2006) Sentenza n. 8407
- URBANISTICA
E EDILIZIA - Tutela degli interessi paesistici - Interventi edilizi in
zona
vincolata - Assenza del titolo abilitativo - Condono - Esclusione -
Art. 32
D.L. n. 269/2003.
Ai
sensi dell'art. 32 del D.L. n. 269/2003, non sono suscettibili di
sanatoria, le
nuove costruzioni realizzate, in assenza del titolo abilitativo
edilizio, in
area assoggettata a vincolo imposto a tutela degli interessi paesistici
(in tal
senso, Cass., Sez. III, 5.4.2005, n. 12577, Ricci; Cass., 1.10.2004, n.
38694.
Canu ed altro; Cass., 24.9.2004, n. 37865, Musio). Pres. Lupo - Est.
Fiale -
Ric. Sicignano ed altro. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 15 febbraio 2007
(Ud. 12/01/2007), Sentenza n. 6431
- Tutela
degli interessi idrogeologici, ambientali e paesistici - Interventi
edilizi di
minore rilevanza (restauro, risanamento conservativo e manutenzione
straordinaria) - Sanatoria - Nulla osta - Necessità.
Nelle aree sottoposte a vincolo di cui
all'art. 32 lett. a) del comma 26 della legge n. 47/1985 e s.m.
(trattasi anche
dei vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela
degli
interessi idrogeologici, ambientali e paesistici) è possibile ottenere
la sanatoria
soltanto per gli interventi edilizi di minore rilevanza (corrispondenti
alle
tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell'allegato 1: restauro,
risanamento conservativo e manutenzione straordinaria), previo parere
favorevole da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo.
Pres. Lupo
- Est. Fiale - Ric. Sicignano ed altro. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 15 febbraio 2007
(Ud. 12/01/2007), Sentenza n. 6431
- URBANISTICA
E EDILIZIA - Tutela
del patrimonio storico artistico o tutela della
salute -
Titolo abilitativo edilizio in sanatoria - Acquisizione dei pareri -
Necessità
- T.U. n. 380/2001 - D. Lgs. n 152/2006 - D.Lgs. n. 42/2004.
Ai
fini dell'acquisizione dei pareri "si
applica quanto previsto dall'art. 20, comma 6, del D.P.R. n. 380/2001"
ed
"il motivato dissenso espresso da un’amministrazione preposta alla
tutela
ambientale, paesaggistico - territoriale, ivi inclusa la Soprintendenza
competente, alla tutela del patrimonio storico artistico o alla tutela
della
salute preclude il rilascio del titolo abilitativo edilizio in
sanatoria"
(comma 4). Pres. Lupo - Est. Fiale - Ric. Sicignano ed altro. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 15 febbraio 2007
(Ud. 12/01/2007), Sentenza n. 6431
- Sanatoria
di un'opera diversa
da quella effettivamente realizzata - Poteri del giudice penale -
Mancanza
della conformità alla normativa urbanistica - Concessione - Estinzione
reati -
Esclusione - Art. 36 del T.U. n. 380/2001 (già art. 13 L. n. 47/1985) -
Art. 22
e 13 della legge n. 47/1985 (già artt. 36 e 45 del T.U. 380/2001) -
Fattispecie.
Gli
art. 22 e 13 della legge n. 47/1985 (le cui previsioni sono state
trasfuse
negli art. 36 e 45 del T.U. 380/2001) vanno interpretati in stretta
connessione
ai fini della declaratoria di estinzione dei "reati contravvenzionali
previsti dalle norme urbanistiche vigenti" e il giudice penale,
pertanto,
ha il potere-dovere di verificare la legittimità della concessione
edilizia
rilasciata "in sanatoria" e di accertare che l'opera realizzata sia
conforme alla normativa urbanistica. In mancanza di tale conformità,
infatti,
la concessione non estingue i reati ed il mancato effetto estintivo non
si
ricollega ad una valutazione di illegittimità del provvedimento della
P.A. cui
consegua la disapplicazione dello stesso ex art. 5 della legge
20.3.1865, n.
2248, all. E), bensì alla effettuata verifica della inesistenza dei
presupposti
di fatto e di diritto dell'estinzione del reato in sede di esercizio
del
doveroso sindacato della legittimità del fatto estintivo incidente
sulla
fattispecie tipica penale (vedi Cass., Sez. III. 30.5.2000, Marinaro;
7.3.1997,
n. 2256, Tessari e altro; 24.5.1996, Buratti e altro). Fattispecie:
opera
realizzata, in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, in assenza di
concessione
edilizia, la sopraelevazione di un manufatto in muratura con annessa
pensilina
parapioggia. Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. Pacella Coluccia. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE Sez. III, 15 febbraio 2007 (Ud.
12/01/2007), Sentenza n. 6415
- URBANISTICA
E EDILIZIA - Condono
paesaggistico - Efficacia estintiva - Limiti -
Fase della
cognizione.
L'efficacia estintiva del condono paesaggistico è limitata alla sola
fase della
cognizione con esclusione dei procedimenti definiti. Pres. Lupo - Est.
De Maio
- Ric. De Santis, (conferma, Corte Appello di Salerno Ordinanza del
25/10/2005). CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 5 febbraio 2007
(c.c. 07/12/2006), Sentenza n. 4399
- URBANISTICA
E EDILIZIA - Condono
edilizio e condono paesaggistico - Causa estintiva
del
reato - Presupposti - Art. 1 c. 37 L. n. 308/2004.
Il cd. condono edilizio può fungere da causa
estintiva del reato urbanistico qualora il relativo provvedimento
intervenga
prima della pronuncia della sentenza definitiva, tali effetti devono,
in mancanza,
di una esplicita previsione legislativa contraria, valere per evidenti
ragioni
di logica simmetria e di necessaria coerenza sistematica, anche per il
cd.
condono paesaggistico, introdotto dal comma 37 dell'art. 1 L.
n.308/2004. Pres.
Lupo - Est. De Maio - Ric. De Santis, (conferma, Corte Appello di
Salerno
Ordinanza del 25/10/2005). CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 5 febbraio 2007
(c.c. 07/12/2006), Sentenza n. 4399
- URBANISTICA
E EDILIZIA - Tutela
paesaggistica - Intervento
edilizio effettuato con permesso di
costruire ma in
assenza della autorizzazione paesaggistica - Violazione, dell’art. 181
D.Lgs.
22.1.2004 n. 42 - Sussiste - Reato di cui all'art. 44 lett. c) D.P.R.
380/2001,
in relazione agli artt. 142 e 146 D.Lgs. 42/2004 - art. 2, comma 6,
D.Lgs.
227/2001.
In
materia di tutela paesaggistica, deve essere ravvisato il fumus della
contravvenzione di cui agli artt. 142 e 146 (rectius di cui all'art.
181 in
relazione agli artt. 142 e 146) D.Lgs. 22.1.2004 n. 42 sul rilievo che
un
intervento edilizio sia stato effettuato in forza di una concessione
edilizia
(rectius permesso di costruire), ma in assenza della autorizzazione
paesaggistica prescritta dal citato art. 146. Pres. Lupo - Est. Onorato
- Ric.
Monni. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE Sez. III, 23 gennaio 2007 (c.c.
16/11/2006), Sentenza n. 1874
- Procedura
-
Autorizzazione paesaggistica - Diniego della sanatoria - Annullamento
ministeriale - Declaratoria di irricevibilità - Legittimità - Potere
ordinatorio del giudice amministrativo - Esame dei presupposti e delle
condizioni dell’azione.
Il potere ordinatorio del giudice
amministrativo, di disporre in ordine al processo e al suo andamento
deve rispondere
a precise regole di ordine logico sostanziale, oltre che giuridico
formali;
nella corretta osservanza di tali regole, l’esame dell’eventuale
pregiudizialità (non necessaria) di altro giudizio - su un differente
atto
connesso a quello impugnato - deve seguire (e non precedere) l’esame
dei
presupposti e delle condizioni dell’azione e fra questi, quello in
ordine alla
tempestività dell’impugnazione, il cui esito negativo preclude al
giudice ogni
ulteriore accertamento di tipo sostanziale e di merito, ivi compreso
quello
sulla connessione delle cause e sulla pregiudizialità del giudizio
sull’atto
presupposto. Non è, dunque, sindacabile in appello la mancata
sospensione di
un’impugnazione palesemente irricevibile, in attesa della decisione del
ricorso
giurisdizionale sull’atto presupposto - pendente davanti a differente
giudice
dello stesso ordine e grado - in quanto (indipendentemente da ogni
altra
considerazione) la decisione sulla validità di tale atto sarebbe stata
del
tutto irrilevante, in quanto non in grado di risolvere (in favore del
ricorrente) il problema processuale della inoppugnabilità del
provvedimento
consequenziale. Nella specie, non inficia la declaratoria di
irricevibilità,
l’avere deciso la causa e non averla, al contrario sospesa in attesa
della
decisione di altro ricorso, proposto dallo stesso attuale appellante,
avverso
l’annullamento ministeriale dell’autorizzazione paesaggistica
(presupposto del
diniego della sanatoria richiesta dall’originario proprietario e da
questi non
impugnato). Pres. Iannotta - Est. Millemaggi Cogliani - Antichi (Avv.
Hofer) c.
Comune di Sesto Fiorentino (Avv.ti Lorenzoni e Giallongo) (conferma
T.A.R.
Toscana, Sezione III - n. 344/1997 del 29 dicembre 1997). CONSIGLIO
DI STATO Sez. V, 10 Gennaio 2007 (C.C.
20/06/2006), Sentenza n. 40
- Condono
edilizio e condono paesaggistico - Differenza - C.d. "Minicondono"
paesaggistico - Reati edilizi - Esclusione - L. n. 308/2004 - Art. 181
D. L.vo
n. 42/2004. In
mancanza di esplicita norma di coordinamento, tra la Legge n. 308/2004
e l’art.
181 decreto legislativo n. 42 del 2004, non è possibile estendere la
sanatoria
anche al reato edilizio, (specialmente se commesso dopo il 31 marzo del
2003 e
prima del 30 settembre del 2004), giacché il condono edilizio e quello
paesaggistico si fondano su presupposti diversi quanto ai paramenti di
valutazione della compatibilità dell’opera. Invero, per la
condonabilità dell’abuso
edilizio, è richiesta la conformità agli strumenti urbanistici vigenti;
per
quella dell’abuso paesaggistico la conformità agli strumenti di
pianificazione
paesaggistica ove vigenti, o, altrimenti, al cosiddetto contesto
paesaggistico”. Sicché, un’opera può essere conforme ai piani
paesaggistici ma
non agli strumenti urbanistici e viceversa, giacché l’interesse
paesaggistico è
diverso da quello urbanistico, anche se si sta imponendo la tendenza a
fare
coincidere i due interessi (ad esempio l’articolo 145 del codice
Urbani). Pres.
Vitalone - Est. Petti - Ric. Ariano. CORTE
DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 12 gennaio 2007
(Ud. 22/11/2006), Sentenza n. 451
- Condono
- C.d. "Minicondono" paesaggistico - Reati edilizi - Esclusione.
Per espressa disposizione della norma, la
prevista sanatoria contenuta nella Legge n. 308 del 2004 è limitata al
reato di
cui all'articolo 181 decreto legislativo n. 42 del 2004 e comunque ai
reati
paesaggistici come ad esempio a quello previsto dall'articolo 734
codice
penale, ma non si estende al reato edilizio per la mancanza di norme di
coordinamento. Pres. Vitalone - Est. Petti - Ric. Ariano. CORTE
DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 12 gennaio 2007
(Ud. 22/11/2006), Sentenza n. 451
- URBANISTICA
ED EDILIZIA -
Condono
- Demolizione del manufatto illecitamente
realizzato -
Rapporto tra urbanistica e paesaggio - Differenza. Il
rapporto tra urbanistica e paesaggio, va
distinto tenuto conto del diverso interesse pubblico tutelato:
l’urbanistica ha
infatti come scopo il raggiungimento di un ordinato assetto del
territorio, il
paesaggio tende invece alla conservazione della funzione estetico
culturale del
bene-valore, tra l’altro direttamente ed autonomamente tutelato dalla
Costituzione (Cfr Cons. Stato, sez. VI 14 gennaio 1995 n 29, Cass. Sez.
III 9
febbraio 1998 n.1492). Quindi, quand’anche si dovesse ottenere la
compatibilità
paesaggistica per l’abuso paesaggistico commesso, non si potrebbe
evitare la
condanna per l’abuso edilizio e la conseguente demolizione del
manufatto
illecitamente realizzato. Pres. Vitalone - Est. Petti - Ric. Ariano. CORTE
DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 12 gennaio 2007
(Ud. 22/11/2006), Sentenza n. 451
- URBANISTICA
ED EDILIZIA - Aree
sottoposte a vincoli - Condono - Interventi edilizi
di minore
rilevanza (restauro, risanamento conservativo e manutenzione
straordinaria) -
L. n. 326/2003. Nelle
aree sottoposte a vincoli imposti sulla base di leggi statali e
regionali a
tutela degli interessi idrogeologici, ambientali e paesaggistici, la L.
n. 326
del 2003, art. 32, comma 26, lett. a) di conversione del D.L. n. 269
del 2003
ammette la possibilità di ottenere il condono unicamente per gli
interventi
edilizi di minore rilevanza relativi alle tipologie di illecito di cui
ai nn.
4, 5 e 6 dell'allegato 1 alla legge (restauro, risanamento conservativo
e
manutenzione straordinaria), previo parere favorevole dell'autorità
preposta
alla tutela del vincolo (sull'argomento, cfr. la recente sentenza n.
33297/05
di questa sezione). Presidente De Maio, Estensore Ianniello, Imputato
Mascello
ed altro. (Rigetta, App. Lecce, 28 settembre 2005). CORTE
DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 9/1/2007
(Ud. 30/11/2007), Sentenza n. 159
- URBANISTICA
ED EDILIZIA - Tutela
del paesaggio - C.d. mini-condono ambientale e
condono
edilizio - Differenza giuridica. In
tema di tutela del paesaggio, il cd. mini-condono ambientale non
contiene norme
analoghe a quelle di cui alle leggi sul condono edilizio succedutesi
nel tempo
con riguardo alla sospensione del processo penale nel tempo utile per
la
presentazione della domanda di sanatoria e/o dopo la proposizione di
questa.
Presidente De Maio, Estensore Ianniello, Imputato Mascello ed altro.
(Rigetta,
App. Lecce, 28 settembre 2005). CORTE
DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 9/1/2007
(Ud. 30/11/2007), Sentenza n. 159
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