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Beni culturali e ambientali - Monumenti e beni archeologici
(Sentenze pronunciate nell'anno 2007 della Cassazione, del Consiglio di Stato e del TAR)
 Parti e argomenti della scheda: 
Massime dell'anno 2007 che trattano i casi dei monumenti, dei beni archeologici, dei ritrovamenti, delle appropriazioni di cose di interesse storico e artistico.
  1. Complessi monumentali di appartenenza pubblica
  2. Cessione di immobili di interesse storico o artistico
  3. Oggetti d’interesse artistico, storico o archeologico
  4. Beni archeologici o artistici - Reato di impossessamento
  5. Bene culturale protetto - Scopritore - Obbligo di denuncia
  6. Cose immobili e mobili che presentano interesse artistico storico, archeologico, o demo-etno-antropologico
  7. C.d. tutela del “vuoto strutturale”
  8. Imposizione del vincolo diretto - Effettiva esistenza delle cose da tutelare
  9. Ruderi archeologici - Vincolo ad intere aree
  10. Beni mobile di interesse storico, artistico archeologico
  11. Ritrovamento o scoperta dei beni di interesse storico, artistico archeologico
  12. Procedure e varie - Rapporto di continuità normativa tra l’art. 48 della legge 1089/39 e quelle degli articoli 87 del d. Ivo n. 490/99 e 90 del d.lvo n. 42/2004
  13. Espropriazione - Tripartizione tradizionale
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  1. Complessi monumentali di appartenenza pubblica - Attribuzione in uso a privati - Limiti - Art. 117 D.Lgs. n. 42/2004 - Fattispecie. Per gli "istituti e luoghi della cultura" di appartenenza pubblica, che costituiscono una categoria a sé stante nell'ambito dei "beni culturali", non è consentita l'attribuzione in uso a terzi soggetti per lo svolgimento di attività che, ferma restando l'accessibilità da parte della generalità degli individui, abbiano il solo limite (in negativo) della non compromissione dell'integrità del bene e dei valori storico-artistici di cui lo stesso è espressione - concessione in uso prevista invece per le restanti tipologie di beni -, in quanto l'esplicita previsione dei c.d. "servizi aggiuntivi", escludendo implicitamente ogni altra modalità di impiego, identifica in modo tassativo le ulteriori attività compatibili con la natura del bene e conferma la necessità di un uso che, per la parte principale, si caratterizzi per essere preordinato a finalità di interesse pubblico, per essere coerente con il valore culturale oggetto di tutela e per essere strumentale al pieno godimento di quest’ultimo da parte della collettività, in modo da preservare l'identità storico-artistica del bene e renderne partecipe la comunità attraverso la concreta adibizione ad una funzione che rispecchi la natura del bene, in ciò realizzandosi - come prescritto dalle legge (art. 101, comma 3, d.lgs. n. 42/2004) - la destinazione alla "pubblica fruizione" e l'espletamento di un "servizio pubblico". (Nella fattispecie, è stato ritenuto che la riqualificazione di un complesso monumentale, nel prevedere la destinazione di parte della superficie complessiva ad uso privato, per l'adibizione ad attività alberghiera, ad esercizi commerciali e ad uffici, non rispondesse alla fondamentale esigenza di una destinazione d'uso coerente con il valore culturale protetto e strumentale al suo pieno godimento da parte della collettività, non assolvendo pertanto a quella funzione di "servizio pubblico" prescritta per i "complessi monumentali" di appartenenza pubblica; nè che tale destinazione fosse riconducibile alla tipologia dei "servizi aggiuntivi" di cui all'art. 117 del d.lgs. n. 42 del 2004). Pres. Papiano, Est. Caso - Associazione “Monumenta” (avv. Allegri) c. Comune di Parma (avv. Cugurra), Ministero per i bene e le Atitvità Culturali (Avv. Stato) , Direttore Generale del Comune di Parma e altri (nn.cc.) - T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 4 dicembre 2007, n. 618

  2. Cessione di immobili di interesse storico o artistico - Leasing finanziario - Prelazione - Limiti ex art. 17, c. 2 L. P. Bolzano n. 13/2005 - Illegittimità costituzionale. E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 17, comma 2, primo periodo, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 dicembre 2005, n. 13, (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006 e per il triennio 2006-2008 - legge finanziaria 2006), limitatamente alle parole «solamente» e «non». La prima parte della disposizione censurata, nello schema del leasing finanziario (che si caratterizza di norma per la trilateralità del rapporto - venditore, locatore, locatario - e per la pluralità dei trasferimenti - dal venditore all’acquirente finanziatore all’utilizzatore) limita la prelazione sulla cessione di immobili di interesse storico o artistico al primo trasferimento, non soddisfacendo le esigenze di tutela dei beni culturali cui l’istituto della prelazione è predisposto. L’esaurimento del rapporto di leasing, infatti, non comporta il venir meno della qualità culturale del bene che ne è stato oggetto e dell’interesse pubblico alla sua tutela. Quest’ultima va garantita mantenendo l’amministrazione provinciale in grado di intervenire, con l’eventuale esercizio della prelazione, anche nel momento conclusivo della vicenda contrattuale, in cui l’opzione del locatario realizza - anche a distanza di molti anni dal primo - un secondo trasferimento di proprietà. Pres. Bile, Red. Amirante - Pres. Consiglio dei Ministri c. Provincia Autonoma di Bolzano - CORTE COSTITUZIONALE, 21 giugno 2007 (ud. 18 giugno 2007), sentenza n. 221


  3. Oggetti d’interesse artistico, storico o archeologico - Impossessamento - Reato - Configurabilità. Tutti gli oggetti d’interesse artistico, storico o archeologico, sin dalla loro scoperta, sono di proprietà dello Stato. Il loro impossessamento, sia che provenga da scavo sia da rinvenimento fortuito è previsto dalla legge come reato e dunque il loro possesso si deve ritenere illegittimo a meno che il detentore non dimostri di averli legittimamente acquistati. Pres. Papa Est. Franco Ric. Ruberto. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 22/05/2007 (Ud. 4/04/2007), Sentenza n. 19714
  4. Beni archeologici o artistici - Reato di impossessamento - Configurabilità - Indagine tecnico-peritale - Esclusione - Condizione - D. lgs. n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio. Ai fini della configurabilità del reato di impossessamento di beni archeologici o artistici, sanzionato dall'art. 125 d. lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, (oggi 176 del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio) l'interesse culturale del bene può risultare anche sulla base di quanto accertato e dichiarato dai competenti organi della pubblica amministrazione, senza necessità di apposita indagine tecnico-peritale (Sez. III, 6.11.2001, n. 42291, Licciardello). Pres. Papa Est. Franco Ric. Ruberto. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 22/05/2007 (Ud. 4/04/2007), Sentenza n. 19714
  5. Bene culturale protetto - Scopritore - Obbligo di denuncia - D. lgs. n. 490/1999. A seguito dell'entrata in vigore del T.U. delle disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali approvato con d. lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (attualmente d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio), non sussiste più l'obbligo di denuncia penalmente sanzionato a carico del mero detentore di un bene culturale protetto, già oggetto di scoperta fortuita, in quanto l'art. 87 del d. lgs. 490/1999 circoscrive l'ambito soggettivo del reato di omessa denuncia allo scopritore (Sez. III, 11.6.2001, n. 27677, Fusaro, m. 219628). Pres. Papa Est. Franco Ric. Ruberto. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 22/05/2007 (Ud. 4/04/2007), Sentenza n. 19714
  6. Cose immobili e mobili che presentano interesse artistico storico, archeologico, o demo-etno-antropologico - Forme di protezione e di tutela - Elenco - Valore costitutivo - Esclusione - Art. 5 T.U. n. 490/1999 - D.P.R. n. 283/2000 - D.Lgs. n. 42/2004. La natura non costitutiva dell’elenco di cui all’art. 5 del T.U. n. 490 del 1999 non esclude la necessità che l’organo preposto alla tutela dei beni culturali avvii correttamente il procedimento volto alla verifica del carattere pregiato del bene pubblico e alla conseguente imposizione del regime protettivo; è tanto più necessario un atto espresso di riconoscimento del rilievo culturale quanto maggiori sono gli interessi configgenti e, soprattutto, quando il bene non è assistito da nessuna presunzione” di interesse culturale. In conclusione emerge, che sicuramente l’elenco non ha un valore costitutivo, ma anche che il bene di proprietà dell’ente locale deve presentare comunque un interesse culturale perché, a prescindere dall’inclusione nell’elenco, possono scattare le forme di protezione e di tutela di cui al Titolo I del decreto legislativo n. 490 del 1999 (ora sostituito dal “Codice” di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42). Pres. Schinaia - Est. Cirillo - Ministero per i Beni e le Attività culturali e la Soprintendenza Beni Ambientali e Architettonici Milano (Avv. Gen. Stato) c. Comune di Magenta (conferma, TAR della Lombardia sede di Milano Sez. I n. 5268/2001). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 23/03/2007 (C.c. 1/12/2006), Sentenza n. 1413
  7. C.d. tutela del “vuoto strutturale” - Mancanza assoluta del ritrovamento di reperti significativi - Estensione del vincolo - Esclusione. L’esigenza di tutela del “vuoto strutturale” legato all’esistenza di “horti” e giardini ipotizzati come “continuum” rispetto ad una Villa romana, collegabili alla struttura viaria localizzata in un’area delimitata, in mancanza assoluta del ritrovamento di reperti significativi, si rivela sprovvista dei caratteri della ragionevolezza, adeguatezza e, in specie, proporzionalità che escluderebbero la natura del tutto contraddittoria e immotivata dell’estensione del vincolo a tutta l’area interessata. Pres. Varrone - Est. Barra Caracciolo - Ministero per i beni e le attività culturali- Soprintendenza per i beni archeologici dell’Etruria meridionale (Avv. Stato) c. Bisenzio s.r.l. (avv. Lemme) (conferma TAR Lazio sede di Roma Sezione II n.7649 del 3/10/2005).  CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 19/01/2007 (C.C. 31/10/2006), Sentenza n.120
  8. Imposizione del vincolo diretto - Effettiva esistenza delle cose da tutelare - Necessità - Fondamento - Artt.1 e 3 L. n. 1089/1939. Per l’imposizione del vincolo diretto di cui agli artt.1 e 3 della legge n. 1089 del 1939 imprescindibile presupposto è la dimostrata, effettiva esistenza delle cose da tutelare; con la conseguenza che il relativo provvedimento si deve considerare illegittimo, per carenza o errore nei presupposti, ove sia stato acclarato che in un’area non irrilevante della zona vincolata in realtà non esiste alcun bene archeologico suscettibile di protezione. Ciò in quanto la legge in esame, dove consente l’imposizione del vincolo diretto sulle cose di interesse artistico, storico o archeologico, incide, comprimendolo, sul diritto di proprietà. Se ne trae la conseguenza che, al fine di evitarne un’inutile limitazione, è consentito all’amministrazione di adottare il relativo provvedimento soltanto nel presupposto della già acquisita certezza dell’esistenza delle cose oggetto di tutela e previa rigorosa delimitazione della zona da proteggere (C. Stato, sez. VI, 09-05-02, n. 2525). Pres. Varrone - Est. Barra Caracciolo - Ministero per i beni e le attività culturali- Soprintendenza per i beni archeologici dell’Etruria meridionale (Avv. Stato) c. Bisenzio s.r.l. (avv. Lemme) (conferma TAR Lazio sede di Roma Sezione II n.7649 del 3/10/2005).  CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 19/01/2007 (C.C. 31/10/2006), Sentenza n. 120
  9. Ruderi archeologici - Vincolo ad intere aree - Complesso unitario ed inscindibile - Limitazione proporzionata alla finalità di pubblico interesse. Tutela di beni archeologici In materia di tutela di beni archeologici, l’amministrazione può estendere il vincolo ad intere aree in cui siano disseminati ruderi archeologici particolarmente importanti, tuttavia, in tal caso è necessario, non solo che i ruderi stessi costituiscano un complesso unitario ed inscindibile, ma anche che il sacrificio totale degli interessi dei proprietari sia reso indispensabile e che non sussista la possibilità di adottare soluzioni meno radicali, evitandosi, in ogni caso, che l’imposizione della limitazione sia sproporzionata rispetto alla finalità di pubblico interesse cui è preordinata. Pres. Varrone - Est. Barra Caracciolo - Ministero per i beni e le attività culturali- Soprintendenza per i beni archeologici dell’Etruria meridionale (Avv. Stato) c. Bisenzio s.r.l. (avv. Lemme) (conferma TAR Lazio sede di Roma Sezione II n.7649 del 3/10/2005). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 19/01/2007 (C.C. 31/10/2006), Sentenza n. 120
  10. Beni mobile di interesse storico, artistico archeologico - Omessa denuncia all’autorità - Confisca - Annullamento - Restituzione dei beni allo Stato - Onere della prova. L'annullamento della confisca, in materia beni mobili di interesse storico, artistico archeologico, non comporta, anche l'annullamento dell'ordine di restituzione dei beni allo Stato ed è comunque possibile per la parte ottenere la revoca o la modifica di esso in sede di esecuzione fornendo la dimostrazione della sussistenza delle condizioni che legittimano la detenzione dei beni medesimi. Pres. Vitalone - Est. Sarno - Ric. Tempesta. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 12 gennaio 2007 (Ud. 23/11/2006), Sentenza n. 458
  11. Ritrovamento o scoperta dei beni di interesse storico, artistico archeologico - Amministrazione statale - Azione di revindica di beni archeologici - Possessore - Onere della prova - L. n. 364/1909. Nell'azione di revindica di beni archeologici promossa dall'amministrazione statale, il ritrovamento o la scoperta dei beni stessi in data anteriore all'entrata in vigore della L. n. 364 del 1909, non é fatto costitutivo negativo del diritto azionato, ma fatto impeditivo che deve essere provato da chi l'eccepisce: dal complesso delle disposizioni, contenute nel codice civile e nella legislazione speciale, regolante i ritrovamenti e le scoperte archeologiche, ed il relativo regime di appartenenza, si ricava il principio generale della proprietà statale delle cose d'interesse archeologico, e della eccezionalità delle ipotesi di dominio privato sugli stessi oggetti, onde qualora l'amministrazione intenda rientrare in possesso dei beni detenuti da soggetti privati, incombe al possessore l'onere della prova della dedotta scoperta e appropriazione anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 364 del 1909, a partire dalla quale le cose ritrovate nel sottosuolo appartengono allo Stato". Cass. Sez. 1 civile, n. 2995 del 10.2.2006). Pres. Vitalone - Est. Sarno - Ric. Tempesta. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 12 gennaio 2007 (Ud. 23/11/2006), Sentenza n. 458
  12. Procedure e varie - Rapporto di continuità normativa tra l’art. 48 della legge 1089/39 e quelle degli articoli 87 del d. Ivo n. 490/99 e 90 del d.lvo n. 42/2004 - C.d. successione di leggi nel tempo ex art, 2 cod. pen.. Sussiste un rapporto di continuità normativa tra l’art. 48 della legge 1089/39 e quelle degli articoli 87 del d. Ivo n. 490/99 e 90 del d.lvo n. 42/2004 ad essa rispettivamente succedute costituendo queste ultime, per l'oggetto della tutela, la sostanziale riproposizione della norma precedentemente in vigore. Infatti, gli articoli 87 d. Ivo n. 490/99 e 90 d.lvo n. 42/2004, pur introducendo il termine di ventiquattro ore per la denuncia della scoperta delle cose immobili o mobili che presentano interesse archeologico, riproducono per il resto in maniera pressoché identica il testo dell'art. 48 della legge 1089/39. Pres. Vitalone - Est. Sarno - Ric. Tempesta. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 12 gennaio 2007 (Ud. 23/11/2006), Sentenza n. 458
  13. Espropriazione - Tripartizione tradizionale - Espropriazione del bene culturale, espropriazione a fini strumentali e espropriazione per interesse archeologico - Previa approvazione del progetto di intervento - Non è richiesta nell’espropriazione ex art. 95 d.lgs. 42/2004. La normativa in materia di tutela dei beni culturali ha conservato la tradizionale tripartizione tra espropriazione del bene (già dichiarato) culturale (art. 54 l. 1089 del 1939; art. 95 codice del 2004), espropriazione per fini strumentali (rispettivamente, artt, 55 e 96) ed espropriazione per interesse archeologico (artt. 56 e 97). Pur nell’unitaria finalità generale di tutela/fruizione del bene culturale, i tre istituti si differenziano per la funzione specifica perseguita, per l’oggetto e, in parte, per la procedura. Nel primo caso (espropriazione del bene culturale) il fine è di assicurare la miglior tutela e fruibilità pubblica del bene già conosciuto e dichiarato di interesse culturale (vincolato); in questo caso la dichiarazione di pubblica utilità (ministeriale) coincide con la manifestazione di volontà di assicurare migliori condizioni di tutela e fruibilità del bene vincolato mediante l’acquisto al demanio pubblico; ai fini della dichiarazione di pubblica utilità (come previsto dall’art. 94 del testo unico del 1999 e, oggi, dal comma 2 dell’articolo 98 del codice del 2004), non è quindi richiesta la previa approvazione di un progetto di intervento. Nel secondo e nel terzo caso, invece, il fine specifico è quello di isolare o restaurare monumenti, assicurarne la luce o la prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il godimento da parte del pubblico, facilitarne l'accesso, ovvero di eseguire ricerche archeologiche; l’oggetto è un immobile che non è (o non è ancora) stato dichiarato di interesse culturale (vale a dire l’immobile, in sé privo di interesse culturale, confinante o vicino a quello vincolato, oppure l’area sulla quale eseguire le ricerche archeologiche); la dichiarazione di pubblica utilità richiede l’approvazione di un progetto (di isolamento o restauro etc. del monumento, ovvero della ricerca archeologica), come espressamente previsto dagli artt. 94, comma 2, del testo unico del 1999 e 98, comma 2, del vigente codice del 2004. Pres. d’Alessandro, Est. Carpentieri - M. s.n.c. (avv. Miani) c. Ministero per i beni e le attività culturali e altri (Avv. Stato) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 4 gennaio 2007, n. 40
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