|
- Complessi
monumentali di appartenenza pubblica - Attribuzione in uso a privati -
Limiti -
Art. 117 D.Lgs. n. 42/2004 - Fattispecie. Per
gli "istituti e luoghi della
cultura" di appartenenza pubblica, che costituiscono una categoria a sé
stante nell'ambito dei "beni culturali", non è consentita
l'attribuzione in uso a terzi soggetti per lo svolgimento di attività
che,
ferma restando l'accessibilità da parte della generalità degli
individui,
abbiano il solo limite (in negativo) della non compromissione
dell'integrità
del bene e dei valori storico-artistici di cui lo stesso è espressione
-
concessione in uso prevista invece per le restanti tipologie di beni -,
in
quanto l'esplicita previsione dei c.d. "servizi aggiuntivi", escludendo
implicitamente ogni altra modalità di impiego, identifica in modo
tassativo le
ulteriori attività compatibili con la natura del bene e conferma la
necessità
di un uso che, per la parte principale, si caratterizzi per essere
preordinato
a finalità di interesse pubblico, per essere coerente con il valore
culturale
oggetto di tutela e per essere strumentale al pieno godimento di
quest’ultimo
da parte della collettività, in modo da preservare l'identità
storico-artistica
del bene e renderne partecipe la comunità attraverso la concreta
adibizione ad
una funzione che rispecchi la natura del bene, in ciò realizzandosi -
come
prescritto dalle legge (art. 101, comma 3, d.lgs. n. 42/2004) - la
destinazione
alla "pubblica fruizione" e l'espletamento di un "servizio
pubblico". (Nella fattispecie, è stato ritenuto che la riqualificazione
di
un complesso monumentale, nel prevedere la destinazione di parte della
superficie complessiva ad uso privato, per l'adibizione ad attività
alberghiera, ad esercizi commerciali e ad uffici, non rispondesse alla
fondamentale esigenza di una destinazione d'uso coerente con il valore
culturale protetto e strumentale al suo pieno godimento da parte della
collettività, non assolvendo pertanto a quella funzione di "servizio
pubblico"
prescritta per i "complessi monumentali" di appartenenza pubblica; nè
che tale destinazione fosse riconducibile alla tipologia dei "servizi
aggiuntivi" di cui all'art. 117 del d.lgs. n. 42 del 2004). Pres.
Papiano,
Est. Caso - Associazione “Monumenta” (avv. Allegri) c. Comune di Parma
(avv.
Cugurra), Ministero per i bene e le Atitvità Culturali (Avv. Stato) ,
Direttore
Generale del Comune di Parma e altri (nn.cc.) - T.A.R.
EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 4 dicembre
2007, n. 618
-
Cessione
di immobili di
interesse storico o artistico - Leasing finanziario - Prelazione -
Limiti ex
art. 17, c. 2 L. P. Bolzano n. 13/2005 - Illegittimità costituzionale. E’
costituzionalmente
illegittimo l’art. 17, comma 2, primo periodo, della legge della
Provincia
autonoma di Bolzano 23 dicembre 2005, n. 13, (Disposizioni per la
formazione
del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006 e per il
triennio
2006-2008 - legge finanziaria 2006), limitatamente alle parole
«solamente» e
«non». La prima parte della disposizione censurata, nello schema del
leasing
finanziario (che si caratterizza di norma per la trilateralità del
rapporto -
venditore, locatore, locatario - e per la pluralità dei trasferimenti -
dal
venditore all’acquirente finanziatore all’utilizzatore) limita la
prelazione
sulla cessione di immobili di interesse storico o artistico al primo
trasferimento, non soddisfacendo le esigenze di tutela dei beni
culturali cui
l’istituto della prelazione è predisposto. L’esaurimento del rapporto
di leasing,
infatti, non comporta il venir meno della qualità culturale del bene
che ne è
stato oggetto e dell’interesse pubblico alla sua tutela. Quest’ultima
va
garantita mantenendo l’amministrazione provinciale in grado di
intervenire, con
l’eventuale esercizio della prelazione, anche nel momento conclusivo
della
vicenda contrattuale, in cui l’opzione del locatario realizza - anche a
distanza di molti anni dal primo - un secondo trasferimento di
proprietà. Pres.
Bile, Red. Amirante - Pres. Consiglio dei Ministri c. Provincia
Autonoma di
Bolzano - CORTE
COSTITUZIONALE, 21 giugno 2007 (ud. 18 giugno 2007),
sentenza n. 221
- Oggetti
d’interesse artistico, storico o archeologico - Impossessamento - Reato
-
Configurabilità. Tutti
gli oggetti d’interesse artistico, storico o archeologico, sin dalla
loro
scoperta, sono di proprietà dello Stato. Il loro impossessamento, sia
che
provenga da scavo sia da rinvenimento fortuito è previsto dalla legge
come
reato e dunque il loro possesso si deve ritenere illegittimo a meno che
il
detentore non dimostri di averli legittimamente acquistati. Pres. Papa
Est.
Franco Ric. Ruberto. CORTE
DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 22/05/2007
(Ud. 4/04/2007), Sentenza n. 19714
- Beni
archeologici o artistici - Reato di impossessamento - Configurabilità -
Indagine tecnico-peritale - Esclusione - Condizione - D. lgs. n.
42/2004,
Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Ai fini della configurabilità del reato di
impossessamento di beni archeologici o artistici, sanzionato dall'art.
125 d.
lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, (oggi 176 del d. lgs. 22 gennaio 2004, n.
42,
Codice dei beni culturali e del paesaggio) l'interesse culturale del
bene può
risultare anche sulla base di quanto accertato e dichiarato dai
competenti organi
della pubblica amministrazione, senza necessità di apposita indagine
tecnico-peritale (Sez. III, 6.11.2001, n. 42291, Licciardello). Pres.
Papa Est.
Franco Ric. Ruberto. CORTE
DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 22/05/2007
(Ud. 4/04/2007), Sentenza n. 19714
- Bene
culturale protetto -
Scopritore - Obbligo di denuncia - D. lgs. n. 490/1999.
A seguito dell'entrata in
vigore del T.U. delle disposizioni in materia di beni culturali ed
ambientali
approvato con d. lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (attualmente d. lgs. 22
gennaio
2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio), non sussiste
più
l'obbligo di denuncia penalmente sanzionato a carico del mero detentore
di un
bene culturale protetto, già oggetto di scoperta fortuita, in quanto
l'art. 87
del d. lgs. 490/1999 circoscrive l'ambito soggettivo del reato di
omessa
denuncia allo scopritore (Sez. III, 11.6.2001, n. 27677, Fusaro, m.
219628).
Pres. Papa Est. Franco Ric. Ruberto. CORTE DI
CASSAZIONE Penale Sez. III, del 22/05/2007 (Ud.
4/04/2007), Sentenza n. 19714
- Cose
immobili e mobili che
presentano interesse artistico storico, archeologico, o
demo-etno-antropologico
- Forme di protezione e di tutela - Elenco - Valore costitutivo -
Esclusione -
Art. 5 T.U. n. 490/1999 - D.P.R. n. 283/2000 - D.Lgs. n. 42/2004.
La natura non costitutiva
dell’elenco di cui all’art. 5 del T.U. n. 490 del 1999 non esclude la
necessità
che l’organo preposto alla tutela dei beni culturali avvii
correttamente il
procedimento volto alla verifica del carattere pregiato del bene
pubblico e
alla conseguente imposizione del regime protettivo; è tanto più
necessario un
atto espresso di riconoscimento del rilievo culturale quanto maggiori
sono gli
interessi configgenti e, soprattutto, quando il bene non è assistito da
nessuna
presunzione” di interesse culturale. In conclusione emerge, che
sicuramente
l’elenco non ha un valore costitutivo, ma anche che il bene di
proprietà
dell’ente locale deve presentare comunque un interesse culturale
perché, a
prescindere dall’inclusione nell’elenco, possono scattare le forme di
protezione e di tutela di cui al Titolo I del decreto legislativo n.
490 del
1999 (ora sostituito dal “Codice” di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.
42).
Pres. Schinaia - Est. Cirillo - Ministero per i Beni e le Attività
culturali e
la Soprintendenza Beni Ambientali e Architettonici Milano (Avv. Gen.
Stato) c.
Comune di Magenta (conferma, TAR della Lombardia sede di Milano Sez. I
n.
5268/2001). CONSIGLIO
DI STATO Sez. VI, 23/03/2007 (C.c. 1/12/2006),
Sentenza n. 1413
- C.d.
tutela del “vuoto
strutturale” - Mancanza assoluta del ritrovamento di reperti
significativi -
Estensione del vincolo - Esclusione. L’esigenza
di tutela del “vuoto strutturale”
legato all’esistenza di “horti” e giardini ipotizzati come “continuum”
rispetto
ad una Villa romana, collegabili alla struttura viaria localizzata in
un’area
delimitata, in mancanza assoluta del ritrovamento di reperti
significativi, si
rivela sprovvista dei caratteri della ragionevolezza, adeguatezza e, in
specie,
proporzionalità che escluderebbero la natura del tutto contraddittoria
e
immotivata dell’estensione del vincolo a tutta l’area interessata.
Pres.
Varrone - Est. Barra Caracciolo - Ministero per i beni e le attività
culturali-
Soprintendenza per i beni archeologici dell’Etruria meridionale (Avv.
Stato) c.
Bisenzio s.r.l. (avv. Lemme) (conferma TAR Lazio sede di Roma Sezione
II n.7649
del 3/10/2005). CONSIGLIO
DI STATO Sez. VI, 19/01/2007 (C.C. 31/10/2006),
Sentenza n.120
- Imposizione
del vincolo diretto - Effettiva esistenza delle cose da tutelare -
Necessità -
Fondamento - Artt.1 e 3 L. n. 1089/1939.
Per l’imposizione del vincolo diretto di cui
agli artt.1 e 3 della legge n. 1089 del 1939 imprescindibile
presupposto è la
dimostrata, effettiva esistenza delle cose da tutelare; con la
conseguenza che
il relativo provvedimento si deve considerare illegittimo, per carenza
o errore
nei presupposti, ove sia stato acclarato che in un’area non irrilevante
della
zona vincolata in realtà non esiste alcun bene archeologico
suscettibile di
protezione. Ciò in quanto la legge in esame, dove consente
l’imposizione del
vincolo diretto sulle cose di interesse artistico, storico o
archeologico,
incide, comprimendolo, sul diritto di proprietà. Se ne trae la
conseguenza che,
al fine di evitarne un’inutile limitazione, è consentito
all’amministrazione di
adottare il relativo provvedimento soltanto nel presupposto della già
acquisita
certezza dell’esistenza delle cose oggetto di tutela e previa rigorosa
delimitazione della zona da proteggere (C. Stato, sez. VI, 09-05-02, n.
2525).
Pres. Varrone - Est. Barra Caracciolo - Ministero per i beni e le
attività
culturali- Soprintendenza per i beni archeologici dell’Etruria
meridionale
(Avv. Stato) c. Bisenzio s.r.l. (avv. Lemme) (conferma TAR Lazio sede
di Roma
Sezione II n.7649 del 3/10/2005). CONSIGLIO
DI STATO Sez. VI, 19/01/2007 (C.C.
31/10/2006), Sentenza n. 120
- Ruderi
archeologici - Vincolo ad intere aree - Complesso unitario ed
inscindibile -
Limitazione proporzionata alla finalità di pubblico interesse.
Tutela di beni archeologici In materia di
tutela di beni archeologici, l’amministrazione può estendere il vincolo
ad
intere aree in cui siano disseminati ruderi archeologici
particolarmente
importanti, tuttavia, in tal caso è necessario, non solo che i ruderi
stessi
costituiscano un complesso unitario ed inscindibile, ma anche che il
sacrificio
totale degli interessi dei proprietari sia reso indispensabile e che
non
sussista la possibilità di adottare soluzioni meno radicali,
evitandosi, in
ogni caso, che l’imposizione della limitazione sia sproporzionata
rispetto alla
finalità di pubblico interesse cui è preordinata. Pres. Varrone - Est.
Barra
Caracciolo - Ministero per i beni e le attività culturali-
Soprintendenza per i
beni archeologici dell’Etruria meridionale (Avv. Stato) c. Bisenzio
s.r.l.
(avv. Lemme) (conferma TAR Lazio sede di Roma Sezione II n.7649 del
3/10/2005).
CONSIGLIO
DI STATO Sez. VI, 19/01/2007 (C.C.
31/10/2006), Sentenza n. 120
- Beni
mobile di interesse storico, artistico archeologico - Omessa denuncia
all’autorità - Confisca - Annullamento - Restituzione dei beni allo
Stato -
Onere della prova. L'annullamento
della confisca, in materia beni mobili di interesse storico, artistico
archeologico, non comporta, anche l'annullamento dell'ordine di
restituzione
dei beni allo Stato ed è comunque possibile per la parte ottenere la
revoca o
la modifica di esso in sede di esecuzione fornendo la dimostrazione
della
sussistenza delle condizioni che legittimano la detenzione dei beni
medesimi.
Pres. Vitalone - Est. Sarno - Ric. Tempesta. CORTE
DI CASSAZIONE Sez. III, 12 gennaio 2007 (Ud.
23/11/2006), Sentenza n. 458
- Ritrovamento
o scoperta dei beni di interesse storico, artistico archeologico -
Amministrazione statale - Azione di revindica di beni archeologici -
Possessore
- Onere della prova - L. n. 364/1909. Nell'azione
di revindica di beni archeologici promossa
dall'amministrazione statale, il ritrovamento o la scoperta dei beni
stessi in
data anteriore all'entrata in vigore della L. n. 364 del 1909, non é
fatto
costitutivo negativo del diritto azionato, ma fatto impeditivo che deve
essere
provato da chi l'eccepisce: dal complesso delle disposizioni, contenute
nel
codice civile e nella legislazione speciale, regolante i ritrovamenti e
le
scoperte archeologiche, ed il relativo regime di appartenenza, si
ricava il
principio generale della proprietà statale delle cose d'interesse
archeologico,
e della eccezionalità delle ipotesi di dominio privato sugli stessi
oggetti,
onde qualora l'amministrazione intenda rientrare in possesso dei beni
detenuti
da soggetti privati, incombe al possessore l'onere della prova della
dedotta
scoperta e appropriazione anteriormente all'entrata in vigore della L.
n. 364
del 1909, a partire dalla quale le cose ritrovate nel sottosuolo
appartengono
allo Stato". Cass. Sez. 1 civile, n. 2995 del 10.2.2006). Pres.
Vitalone -
Est. Sarno - Ric. Tempesta. CORTE
DI CASSAZIONE Sez. III, 12 gennaio 2007 (Ud.
23/11/2006), Sentenza n. 458
- Procedure
e varie - Rapporto di
continuità normativa tra l’art. 48 della legge 1089/39 e quelle degli
articoli
87 del d. Ivo n. 490/99 e 90 del d.lvo n. 42/2004 - C.d. successione di
leggi
nel tempo ex art, 2 cod. pen..
Sussiste un rapporto di continuità normativa tra
l’art. 48 della legge 1089/39 e quelle degli articoli 87 del d. Ivo n.
490/99 e
90 del d.lvo n. 42/2004 ad essa rispettivamente succedute costituendo
queste
ultime, per l'oggetto della tutela, la sostanziale riproposizione della
norma
precedentemente in vigore. Infatti, gli articoli 87 d. Ivo n. 490/99 e
90 d.lvo
n. 42/2004, pur introducendo il termine di ventiquattro ore per la
denuncia
della scoperta delle cose immobili o mobili che presentano interesse
archeologico, riproducono per il resto in maniera pressoché identica il
testo
dell'art. 48 della legge 1089/39. Pres. Vitalone - Est. Sarno - Ric.
Tempesta. CORTE DI
CASSAZIONE Sez. III, 12 gennaio 2007 (Ud.
23/11/2006), Sentenza n. 458
- Espropriazione
- Tripartizione tradizionale - Espropriazione del bene culturale,
espropriazione a fini strumentali e espropriazione per interesse
archeologico -
Previa approvazione del progetto di intervento - Non è richiesta
nell’espropriazione
ex art. 95 d.lgs. 42/2004.
La
normativa in materia di tutela dei beni culturali ha conservato la
tradizionale
tripartizione tra espropriazione del bene (già dichiarato) culturale
(art. 54
l. 1089 del 1939; art. 95 codice del 2004), espropriazione per fini
strumentali
(rispettivamente, artt, 55 e 96) ed espropriazione per interesse
archeologico
(artt. 56 e 97). Pur nell’unitaria finalità generale di
tutela/fruizione del
bene culturale, i tre istituti si differenziano per la funzione
specifica perseguita,
per l’oggetto e, in parte, per la procedura. Nel primo caso
(espropriazione del
bene culturale) il fine è di assicurare la miglior tutela e fruibilità
pubblica
del bene già conosciuto e dichiarato di interesse culturale
(vincolato); in
questo caso la dichiarazione di pubblica utilità (ministeriale)
coincide con la
manifestazione di volontà di assicurare migliori condizioni di tutela e
fruibilità del bene vincolato mediante l’acquisto al demanio pubblico;
ai fini
della dichiarazione di pubblica utilità (come previsto dall’art. 94 del
testo
unico del 1999 e, oggi, dal comma 2 dell’articolo 98 del codice del
2004), non
è quindi richiesta la previa approvazione di un progetto di intervento.
Nel
secondo e nel terzo caso, invece, il fine specifico è quello di isolare
o
restaurare monumenti, assicurarne la luce o la prospettiva, garantirne
o
accrescerne il decoro o il godimento da parte del pubblico, facilitarne
l'accesso, ovvero di eseguire ricerche archeologiche; l’oggetto è un
immobile
che non è (o non è ancora) stato dichiarato di interesse culturale
(vale a dire
l’immobile, in sé privo di interesse culturale, confinante o vicino a
quello
vincolato, oppure l’area sulla quale eseguire le ricerche
archeologiche); la
dichiarazione di pubblica utilità richiede l’approvazione di un
progetto (di
isolamento o restauro etc. del monumento, ovvero della ricerca
archeologica),
come espressamente previsto dagli artt. 94, comma 2, del testo unico
del 1999 e
98, comma 2, del vigente codice del 2004. Pres. d’Alessandro, Est.
Carpentieri
- M. s.n.c. (avv. Miani) c. Ministero per i beni e le attività
culturali e
altri (Avv. Stato) - T.A.R.
CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 4 gennaio 2007, n.
40
Torna all'indice delle
sentenze.
|
|