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- Interventi
su beni immobili tutelati ai sensi del
D.Lgs. n. 490/99 - Competenza esclusiva degli architetti - Art. 52 R.D.
n.
2537/25 - Disapplicazione - Disparità di trattamento tra ingegneri
civili
italiani e ingegneri appartenenti a stati membri - Equiparazione sul
piano
comunitario dei titoli di ingegneri civile e architetto - Art. 3 Cost.
- Dir.
348/85/CEE. L’art.
52 del RD n. 2537/25 - che la Corte Costituzionale ha affermato avere
natura
regolamentare - in ordine agli interventi su beni immobili sottoposti
alla
speciale tutela di cui al DLgs n. 490/99 preclusi agli ingegneri
civili, viola
il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione:
esso
realizza una evidente, ingiusta e irragionevole, disparità di
trattamento,
atteso che agli ingegneri civili che hanno conseguito il diploma di
laurea in
Italia è impedito l’accesso ad attività professionali che
l’Amministrazione
statuale non può, invece, per effetto della direttiva comunitaria n.
384/85,
vietare agli ingegneri civili che hanno ottenuto il titolo in altri
Stati
membri. La norma va pertanto disapplicata in conformità al principio di
gerarchia delle fonti, che regola il conflitto tra fonte primaria ed
atto di
normazione secondaria. Peraltro, la norma in questione, limitando
l’attività
degli ingegneri che abbiano conseguito il titolo in Italia attraverso
un
percorso formativo analogo a quello degli architetti, contrasta
palesemente con
il principio comunitario (recepito dall’Italia con il DLgs n. 129/92)
che
stabilisce la equiordinazione sul piano comunitario dei titoli di
ingegnere
civile ed architetto, nonché con il principio di parità di trattamento
tra
cittadini italiani e cittadini degli altri stati membri introdotto
dall’art. 2,
I comma, lett. h) della legge comunitaria 2004 (legge 18.4.2005 n. 62).
Pres.
Zuballi, Est. Rovis - M.A. e Ordine degli Ingegneri di Verona e
Provincia
(avv.ti Sardos Albertini, Piva e Zambelli) c. Ministero per i Beni e le
Attività Culturali (Avv. Stato) - T.A.R.
VENETO, Sez. II - 15 novembre 2007, n. 3630
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