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URBANISTICA
E EDILIZIA - BOSCHI E FORESTE - Nozione di bosco - Aree assimilate al
bosco -
Presupposti - Art. 2 c. 6 d.lgs. n. 227/2001 - Reato di cui agli art.
44 letto
c) d.P.R. n. 380/2001 e 142 lett. g) del d. lgs. n. 42/2004.
Il bosco è definito nel comma 6 dell'art. 2
del d.lgs.18.05.2001 n. 227 e coincide con ogni terreno coperto da
vegetazione
forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, da castagneti,
sughereti o da macchia mediterranea, purché avente estensione non
inferiore ai
2.000 metri quadrati, larghezza media non inferiore a 20 metri e
copertura non
inferiore al 20 per cento. Al bosco sono assimilate anche altre
superfici di
estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la
continuità del
bosco medesimo. Fattispecie: lavori edilizi d'urbanizzazione primaria,
su un
terreno sottoposto a vincolo paesaggistico, senza avere preventivamente
ottenuto il prescritto nulla osta dalla competente autorità e
conseguente
sequestro preventivo dell'area soggetta avente le caratteristiche di
area
boscata. Pres. Postiglione Est. Teresi Ric. Rosati. (Conferma Ordinanza
del
Tribunale di Roma in data 30.10.2006). CORTE
DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 20/06/2007, (Cc
10/05/2007), Sentenza n. 24258
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AREE
PROTETTE
- URBANISTICA E EDILIZIA -
BOSCHI E FORESTE - Lavori di sbancamento della roccia e taglio
di alberi -
Permesso di costruire - Autorizzazione paesaggistica - Nulla osta
dell'ente -
Artt. 110 c.p. 146 lett. f) , 151 e 163 D. L.vo n 490/1999 e s.m.. Per
la
realizzazione di interventi in aree protette (parchi nazionali e
regionali,
riserve naturali ecc.) occorrono tre distinti ed autonomi provvedimenti
autorizzativi: il permesso di costruire, l'autorizzazione paesaggistica
e, ove
necessario, il nulla osta dell'ente che gestisce la riserva naturale
(nella
specie, vincolo imposto da una riserva naturale alle prescrizioni
urbanistiche). Invero il permesso di costruire é necessario tutte le
volte che
venga alterata la morfologia del territorio anche con scavi e
sbancamenti
diversi da quelli agricoli mentre gli le altre due autorizzazioni
servono a
valutare la compatibilità paesaggistica dell'intervento. Pres. De Maio
- Est.
Petti - Ric. Greco ed altro. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE Sez. III, 7 febbraio 2007 (Ud.
19/12/2006), Sentenza n. 5022
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Area
boscata - Nozione - Qualifica di bosco - Presupposti - Inclusione negli
elenchi
- Necessità - Esclusione - Art. 163 D. Lgs n. 490/99 - Art. 181 D. Lgs
n.
42/2004.
Il
taglio del bosco eseguito con tecnica a raso e non culturale configura
il reato
dell'articolo 163 d lgs n. 490/99, ora sostituito dall'articolo 181 del
D. Lgs
n. 42 della 2004 (Sez. 3 n 18695 dell'11.3.2004, rv 228452). Un’area
boscata è
qualificabile dalla presenza effettiva del bosco quando un terreno
coperto da
vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva,
abbia i
requisiti indicati dalla normativa in materia, (ad es. estensione,
copertura,
ecc). e ciò indipendentemente dal dato che la zona sia riportata come
tale in
specifici elenchi. Sicché, ai fini della sottoposizione a vincolo
paesaggistico
non può assumere una portata riduttiva la nozione di "territorio
coperto
da bosco". Pres. Grassi - Est. Sarno - Ric. P.M. in proc. Tozzi ed
altro. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 25 gennaio 2007
(Ud. 14/12/2006), Sentenza n. 2864
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BOSCHI
E FORESTE - Nozione
di "territorio coperto da bosco" - Zona boscata - Natura. La
nozione
di "territorio coperto da bosco", ai fini della sottoposizione a
vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 1 lett. g) della legge
08/08/1985 n.
431 e s.m., non può assumere una portata riduttiva (Sez. 3, n. 1551 del
10/04/2000 Rv. 216980), sicché la natura di zona boscata è determinata
dalla
presenza effettiva di bosco fitto di alto fusto o di bosco rado
indipendentemente dal dato che la zona sia riportata come tale dalla
Carta
tecnica regionale (Sez. 3, n. 17060 del 21/03/2006 Rv. 234318). Pres.
Grassi -
Est. Sarno - Ric. P.M. in proc. Tozzi ed altro. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE Sez. III, 25 gennaio 2007 (Ud.
14/12/2006), Sentenza n. 2864
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BOSCHI
E FORESTE - Macchia
mediterranea - Zona boscata - Tutela. La macchia mediterranea
interessata
dalla predominanza, rispetto ai sottostanti cespugli, di alberi di
medio fusto
o di essenze arbustive di elevato sviluppo - e non avente, quindi,
caratteristiche di macchia bassa o rada - rientra nella previsione
dell'art. 1
lett. g) della legge 08/08/1985 n. 431 e s.m. (da ultimo Sez. 3, n.
48118 del
04/11/2004 Rv. 230483). Pres. Grassi - Est. Sarno - Ric. P.M. in proc.
Tozzi ed
altro. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE Sez. III, 25 gennaio 2007 (Ud.
14/12/2006), Sentenza n. 2864
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Individuazione
dei territori boschivi protetti dal vincolo paesaggistico - Nozione di
bosco.
La nozione di bosco ai fini della
individuazione dei territori boschivi protetti dal vincolo
paesaggistico è
stata definita nel comma 6 dell'art. 2 del D.Lgs. 18.5.2001 n. 227, e
coincide
con ogni terreno coperto da vegetazione forestale arborea, associata o
meno a
quella arbustiva, da castagneti, sugherete o da macchia mediterranea,
purché
avente estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati, larghezza media
non inferiore
a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento. Inoltre, sono
assimilati
al bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per fini di
tutela
ambientale, nonché le radure e le altre superfici di estensione
inferiore a
2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco. Pres.
Lupo -
Est. Onorato - Ric. Monni. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 23 gennaio 2007
(c.c. 16/11/2006), Sentenza n. 1874
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