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Interventi
volti al
superamento delle barriere architettoniche - Immobili oggetto di
vincolo
storico-artistico - Silenzio assenso - Applicabilità - Artt. 4 e 5 L.
n.
13/1989. L’istituto
del silenzio assenso per gli interventi volti a superare le barriere
architettoniche trova applicazione anche nei riguardi di immobili
oggetto di
vincolo storico-artistico, in virtù dell’espresso richiamo al comma 2
dell’art.
4 effettuato dall’art. 5 della legge n. 13/1989. Detta disposizione,
che nel
suo incipit parrebbe introdurre un termine meramente sollecitatorio,
ferma
comunque restando la necessità di una pronuncia espressa
dell’amministrazione,
nella sua conclusione, per effetto del rinvio alla norma sopra
indicata, si
rivela intesa a consentire, in caso di protratta inerzia
dell’amministrazione,
la conclusione del procedimento autorizzatorio mediante
“silenzio-assenso”,
ricorrendo anche in tale procedimento, alla fictio iuris
del
provvedimento tacito di accoglimento dell’istanza rilasciato alla
scadenza del
termine per la pronuncia espressa. Il problema del coordinamento tra le
norme
generali che impongono la previa autorizzazione per le modifiche sugli
immobili
oggetto di vincolo storico-artistico e la normativa speciale volta ad
agevolare
l’autonomia di movimento dei soggetti disabili è stato perciò risolto,
a monte,
dal legislatore, estendendo l’istituto di semplificazione in esame ai
procedimenti autorizzatori delle opere di rimozione delle barriere
architettoniche,
sicchè le relative previsioni, in quanto lex specialis,
prevalgono
rispetto all’ordinaria disciplina dettata in via generale a tutela
degli
immobili di elevato pregio culturale. Pres. Riggio, Est. Rizzetto - C.
s.p.a.
(avv.ti Crisci e Quattrini) c. Ministero per i beni e le attività
culturali
(Avv. Stato) e altri (n.c.) - T.A.R.
LAZIO, Roma, Sez. II quater - 14 maggio 2007, n.
4347
- URBANISTICA
ED EDILIZIA -
Superamento delle barriere architettoniche - Interventi su beni
soggetti a
tutela - Diniego - Art. 4 L. n. 13/89 - Motivazione - Obbligo di
esternazione
della natura e della gravità del pregiudizio al bene tutelato. In
base alle disposizioni di
cui alla L. n. 13/89 (art. 4, IV e V comma) è possibile opporre il
diniego alla
realizzazione di interventi destinati ad eliminare o superare le
barriere
architettoniche anche su beni soggetti a tutela “solo nei casi in cui
non sia
possibile realizzare le opere senza un serio pregiudizio per il bene
tutelato”,
con conseguente obbligo per l’amministrazione, in caso di pronuncia
negativa,
di esternare la natura e la gravità del pregiudizio rilevato “…in
rapporto al
complesso in cui l’opera si colloca e con riferimento a tutte le
alternative
eventualmente prospettate dall’interessato”. Pres. f.f. Rovis, Est.
Farina -
G.M. e altri (avv. Debickè van der Noot) c. Soprintendenza per i Beni
Ambientali, Culturali e Architettonici di Venezia (Avv. Stato) - T.A.R.
VENETO, Sez. II - 5 aprile 2007, n. 1122
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