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Beni culturali e ambientali - Autorizzazioni, permessi, pareri, nulla osta, dinieghi
(Sentenze pronunciate nell'anno 2007 della Cassazione, del Consiglio di Stato e del TAR)
 Parti e argomenti della scheda: 
Le massime riportate in questa pagina, riferite all'anno 2007, trattano delle autorizzazioni necessarie per costruire nelle zone protette. I casi esposti riguardano anche le fasce di rispetto per mare e torrenti.
  1. Controllo dell’Autorità statale delle autorizzazioni paesaggistiche
  2. Pubblica Amministrazione - Atti discrezionali (nella specie nulla osta paesaggistico)
  3. Autorizzazione rilasciata in emergenza occorsa in sede di esecuzione dei lavori
  4. Zone paesisticamente vincolate - Assenza dell'autorizzazione
  5. Tutela paesistico-ambientale nella L.R. Lombardia n. 18/1997
  6. Autorizzazione paesaggistica - Valutazione della compatibilità paesistica degli interventi edilizi
  7. Muro di sostegno in area vincolata - Permesso di costruire
  8. Opera edilizia in zona vincolata - Diniego di sanatoria
  9. Autorizzazione paesaggistica - Atto equipollente all'avviso di procedimento
  10. Urbanistica ed edilizia - Rilascio del permesso di costruire
  11. Autorizzazione paesaggistica - Principio di “leale collaborazione”
  12. Nulla osta paesaggistico - Creazione di una zona per parcheggio di un autoveicolo
  13. Nulla osta paesistico - Riscontro di legittimità - Carenze documentali
  14. Legge quadro sulle aree protette - Interventi all'interno di un parco
  15. Urbanistica ed edilizia - Modifiche urbanistiche ed edilizie all'interno dei parchi
  16. Riesame di legittimità del nulla osta paesistico - Termini
  17. Riesame di legittimità del nulla osta paesistico - Atto autorizzatorio
  18. Riesame del nulla osta paesaggistico - Richieste di integrazioni istruttorie
  19. Urbanistica ed edilizia - Interventi nel sottosuolo in zone vincolate
  20. Urbanistica ed edilizia - Intervento edilizio mediante D.I.A.
  21. Urbanistica ed edilizia - Aree assoggettate a vincolo paesaggistico-ambientale
  22. Diniego di concessione edilizia - Giudicato che riconosca lo ius aedificandi
  23. Nulla-osta paesaggistico - Avvio del procedimento
  24. Fascia di trecento metri dal mare - Realizzazione di parcheggio
  25. Tutela paesaggistica dei torrenti - Fascia di 150 m
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  1. Controllo dell’Autorità statale delle autorizzazioni paesaggistiche -Comunicazione di avvio del procedimento ex art.7 L. n.241/1990 - Necessità - Art.4, c. 1 bis D.M. n.495/1994, come mod. dal D.M. n.165/2002 - Art.151 T.U. n.490/1999 oggi D.Lgs. n.42/2004. Deve considerarsi abrogato, per incompatibilità con una norma sopravvenuta di rango superiore, l’art.4, comma 1 bis del D.M 13.6.1994, n.495, come modificato dal D.M. 19.6.2002, n.165, secondo cui la comunicazione ex art.7 L. n.241/1990 non è dovuta per i procedimenti disciplinati dall’art.151 del T.U. n.490/1999, (oggi D.Lgs. 22.1. 2004, n.42), ritenendosi così non necessaria la comunicazione di avvio del procedimento all’atto dell’invio al controllo dell’Autorità statale delle autorizzazioni paesaggistiche. Pres. Varrone - Est. Cafini - Sabatelli (avv. Caricato) c. Ministero per i beni e le attività culturali nonché Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico, per le province di Lecce, Taranto e Brindisi (Avvocatura Generale dello Stato) ed altro (annulla T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I n.123/06 11/01/2006, resa tra le parti). CONSIGLIO DI STATO Sez.VI, 02/11/2007 (C.C. 26/06/2007), Sentenza n. 5682

  2. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Atti discrezionali (nella specie nulla osta paesaggistico) - Provvedimenti positivi - Motivazione - Necessità - Principi di trasparenza e buona amministrazione - Art. 3, c. 1 L. n. 241/90. I principi di trasparenza e buona amministrazione impongono che anche i provvedimenti positivi siano motivati, soprattutto in presenza di atti discrezionali da cui discenda, come nel caso di specie, una irreversibile alterazione dello stato dei luoghi, con incidenza non solo sugli interessi dei privati proprietari, ma anche sull’interesse pubblico alla tutela del territorio in aree vincolate (Cons. St., sez. VI, 13.2.2001, n. 685); non può, dunque, non applicarsi anche al parere ex art. 7 L. n. 1497/1939 la prescrizione, di cui all’art. 3, comma 1 della legge n. 241/90, a norma del quale il difetto di motivazione deve considerarsi violazione di legge. Pres. Varrone - Est. De Michele - Biagi (Avv.ti Scavone e Bovelacci) c. Ministero per i beni culturali ed ambientali (Avvocatura generale dello Stato) (conferma Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna, sede di Bologna, sez. II, n. 189/2002 del 30.1.2002). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 02/11/2007 (C.C. 13/07/07), Sentenza n. 5669
  3. Autorizzazione rilasciata in emergenza occorsa in sede di esecuzione dei lavori ex art. 22 del d.p.r. n. 380/2001 - Ulteriore autorizzazione paesaggistica - Necessità - Esclusione. Nei casi in cui, ai sensi dell’art. 22 del d.p.r. n. 380/2001, l’autorizzazione è stata rilasciata per ovviare ad una emergenza occorsa in sede di esecuzione dei lavori e non persegue alcuna finalità innovativa rispetto alle previsioni del piano di recupero, la modifica imposta dalla situazione di pericolo che si è venuta a determinare nel corso dell’esecuzione dei lavori, non può comportare la necessità di una ulteriore autorizzazione paesaggistica, essendo la precedente esaustiva della valutazione positiva di compatibilità ambientale, che non può dirsi compromessa da una limitata demolizione e fedele ricostruzione, dovuta al fatto che “la funzionalità statica delle suddette murature è compromessa”. Pres. Ruoppolo - Est. Romeo - Brezza s.r.l. (avv.ti Bassani e Adinolfi) c. Comune di Annone Brianza (avv.ti Pisacane e Riccardo Delli Santi) (conferma sentenza n. 1922 del 31 luglio 2006 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sez. II). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 19/10/2007 (C.c. 10/07/2007), Sentenza n. 5457 
  4. Zone paesisticamente vincolate - Assenza dell'autorizzazione ex art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 - Effetti. Nelle zone paesisticamente vincolate è inibita - in assenza dell'autorizzazione già prevista dall'art. 7 della legge n. 1497 del 1939, le cui procedure di rilascio sono state innovate dalla legge n. 431/1985 e sono attualmente disciplinate dall'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 - ogni modificazione dell'assetto del territorio, attuata attraverso lavori di qualsiasi genere, non soltanto edilizi (ad eccezione, quanto a questi ultimi lavori, dei soli interventi consistenti nella manutenzione, ordinaria e straordinaria, e nel consolidamento statico o restauro conservativo, purché non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 16 Ottobre 2007 (Ud. 19/09/2007), Sentenza n. 38071
  5. Tutela paesistico-ambientale nella L.R. Lombardia n. 18/1997 - Relazione dell’esperto ambientale. In base al contenuto della normativa regionale, articoli 5 e 8 della legge regionale n. 18/1997 (riordino delle competenze e semplificazione delle procedure in materia di tutela dei beni ambientali e di piani paesistici e di subdeleghe agli enti locali), la relazione dell’esperto ambientale non è necessaria che preceda la seduta della commissione edilizia, né che sia resa disponibile durante la seduta medesima (dec. n. 2073/2005). Pres. Ruoppolo - Est. Romeo - Brezza s.r.l. (avv.ti Bassani e Adinolfi) c. Comune di Annone Brianza (avv.ti Pisacane e Riccardo Delli Santi) (conferma sentenza n. 1922 del 31 luglio 2006 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sez. II). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 19/10/2007 (C.c. 10/07/2007), Sentenza n. 5457

  6. Autorizzazione paesaggistica - Valutazione della compatibilità paesistica degli interventi edilizi - Amministrazione comunale - Soprintendenza - Poteri e limiti. In materia di autorizzazione paesaggistica, l’Amministrazione comunale, quale soggetto cui compete la valutazione della compatibilità paesistica degli interventi edilizi, può ben subordinare il rilascio dell’autorizzazione paesistica all’esecuzione di specifiche modifiche progettuali finalizzate a mitigare l’impatto ambientale dell’intervento abusivo, di converso la Soprintendenza nell’esercizio dei suoi poteri di controllo può solo verificare, come già evidenziato in precedenza, la legittimità delle autorizzazioni paesistiche, ma non può spingersi al punto di imporre prescrizioni o suggerire modifiche progettuali. (T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 8 giugno 2007, n. 6052; 21 maggio 2007, n. 5494). Pres. Guerriero, Est. Polidori - IMPALLOMENI (avv. Vitale) c. Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Napoli e Provincia (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli). TAR CAMPANIA - Napoli, Sez. VII, 04 Ottobre 2007 (C.c. 11/07/2007), n. 8944

  7. Muro di sostegno in area vincolata - Permesso di costruire - Necessità - Demolizione - Art. 146 D.L.vo 42/2004 (“Codice Urbani”). L’opera consistente nella costruzione di un manufatto edilizio fuori terra, (nella specie muro di sostegno in area vincolata) può senz’altro qualificarsi “nuova costruzione”, attesa la permanente trasformazione del territorio indotta dalla edificazione, con la conseguenza che l’intervento deve essere previamente munito di permesso di costruire e la sua edificazione abusiva è sanzionabile con la demolizione. Pres. Giamportone, Eest. Abbruzzese - Mele (avv. Artiaco) c. Comune di Pozzuoli (avv. Starace). TAR CAMPANIA Napoli, Sez. VI, 19 giugno 2007 (C.C. 30/05/2007), n. 6205

  8. Opera edilizia in zona vincolata - Diniego di sanatoria - Motivazione succinta - Illegittimità - Esclusione - Fondamento - L. n. 1497/1939 - Art. 9 Cost.. Il vincolo paesaggistico, disciplinato dalla l. n. 1497 del 1939, non comporta normalmente la inedificabilità assoluta, sicché non ogni opera edilizia in zona vincolata deve ritenersi preclusa, ma solo quelle opere che, a seguito di accertamento, risultino in contrasto con il valore tutelato. Ne consegue che non è illegittima una motivazione anche succinta di un diniego di sanatoria di opere realizzate in loco in quanto nel sistema non è ravvisabile a carico della p.a. l'obbligo di indicare, in una logica comparativa degli interessi in gioco, prescrizioni tese a rendere l'intervento compatibile con la bellezza d'insieme tutelata, la cui protezione risponde ad un interesse pubblico normalmente prevalente su quello privato, anche per la rilevanza costituzionale che il primo presenta (art. 9 Cost.), (T.A.R. Toscana Firenze, sez. III, 22 marzo 2005, n. 1429). Pres. Pugliese, Est. Pasanisi, Ric. Pesacane (avv. Di Lorenzo) c. Comune di Napoli (avv.ti Tarallo, Accattatis Chalons D’Oranges, Andreottola, Carpentieri, Crimaldi, Cuomo, Furnari, Pizza, Pulcini, Ricci e Romano). TAR CAMPANIA Napoli, Sez. IV, 13 Giugno 2007 (C.C. 23/05/ 2007), n. 6142
  9. Autorizzazione paesaggistica - Atto equipollente all'avviso di procedimento di controllo della Sopraintendenza - Esclusione - Art. 7 L. 241/90 - Art. 4, D.M. n. 495/1994. L’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune non può certamente considerarsi quale atto equipollente all’avviso di procedimento, da iniziarsi da parte della Soprintendenza, ai sensi dell’art. 7 della legge n.241 del 1990. E ciò perché la detta autorizzazione comunale costituisce l’oggetto della nuova fase procedimentale destinata ad aprirsi di fronte all’autorità statale, sicché la stessa non può, strutturalmente, essere considerata equivalente all’avviso dell’inizio di tale nuova fase, dal momento che non contiene alcuna generica informazione circa l’oggetto, il responsabile del procedimento, le modalità di partecipazione ed, in genere, lo svolgimento della predetta nuova fase. Non può attribuirsi rilevanza, al fine di fondare un diverso avviso, alla circostanza che l’ente autorizzante abbia già dato notizia alla parte della trasmissione del nulla-osta all’autorità statale per l’esercizio del potere di controllo (Cons. Stato, Sez.VI, 20.1.2003 n.203; ord. 9.5.2003 n.1806; 25.3.2004, n.1626). In definitiva, l’onere di cui all’art. 7, comma 1, della L. n.241/1990, viene soddisfatto soltanto dalla formale comunicazione ad opera dell’autorità statale competente a pronunciare l’eventuale annullamento. dell’autorizzazione paesaggistica, così come, del resto, esplicitamente previsto dalla normativa regolamentare attuativa della L. 241/1990 appositamente dettata dal Ministero dei beni culturali ed ambientali, con D.M. n. 495 del 13.6.1994, art. 4 e Tabella A punto 4.  Pres. Varrone, Est. Cafini - L. M. (avv. Guantario) c. Sopraintendenza per i beni ambientali architettonici artistici e storici per la Puglia di Bari e altro (avv. Avvocatura generale dello Stato). (Riforma TAR Puglia, Bari n. 1645/2002). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI 11 maggio 2007 - (C.c. 20 marzo  2007), Sentenza n. 2299
  10. URBANISTICA E EDILIZIA - Rilascio del permesso di costruire - Assenza della preventiva autorizzazione paesaggistico - ambientale, ex art. 146 del d. lgs. 42/2004 - Illegittimità - Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo - Esenzione - Art. 149 c. 1 lett. A) d. lgs. 42/2004 - Limite di applicabilità. E’ illegittimo il rilascio del permesso di costruire, quando non risulta preceduto dall’acquisizione della indispensabile autorizzazione paesaggistico - ambientale, ex art. 146 del d. lgs. 42/2004, che conferisce all'autorizzazione la dignità giuridica di atto autonomo e presupposto di legittimità del permesso di costruire o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio. Né è possibile invocare l’esenzione di cui all’art. 149 comma 1 lett. A) del suindicato testo normativo, nella parte in cui prevede che non è comunque richiesta l'autorizzazione per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, quando le opere per natura, tipologia, forme e dimensioni, comportano un’apprezzabile e durevole trasformazione dello stato dei luoghi e, come tali, risultano manifestamente incompatibili con la suindicata deroga. Pres. D'Alessandro, Est. Maiello, Somma (avv. Torrese) c. Comune di Pimonte (avv. Sciotto). TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. II, 23 aprile 2007 (15/03/2007) n. 4217

  11. Autorizzazione paesaggistica - Principio di “leale collaborazione” - Valutazione di “incompletezza o inconferenza” - Concetto di “necessaria istruttoria” - Interruzione del termine perentorio - Effetti - D.Lvo n. 42/2004. Nell’ambito del procedimento, l’attività istruttoria pertiene primariamente all’autorità titolare del potere di rilasciare l’atto ampliativo, laddove l’autorità chiamata ad esercitare il controllo, proprio in applicazione del medesimo principio di “leale collaborazione”, opportunamente bilanciato con quello di effettività, che si concreta nella possibilità di “utile esercizio” della funzione attribuita, può svolgere ulteriore attività istruttoria, solo ove questa sia astrattamente ma strettamente necessaria, nel senso che la documentazione trasmessa a corredo dell’autorizzazione paesaggistica, per la sua incompletezza o inconferenza, non consenta l’esercizio della funzione (TAR Campania, sez.VI, n.4720/2005). La valutazione di “incompletezza o inconferenza” va svolta evidentemente ex ante ed è come tale sindacabile anche in via giurisdizionale, con la conseguenza che una richiesta istruttoria inidonea ad integrare il concetto di “necessaria istruttoria”, che giustifica anche la interruzione del termine perentorio per l’esercizio della facoltà eventuale di annullamento di sessanta giorni, non dispiega alcuna efficacia né sospensiva né interruttiva sul detto termine (cfr. Cons. di Stato, sez.VI, n.1740/2003). Pres. Giamportone, Est. Abbruzzese, Ferrigno (avv. Di Meglio) c. Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. T.A.R. CAMPANIA NAPOLI, Sez. VI, 16 aprile 2007 (07 marzo 2007), n. 3674
  12. Nulla osta paesaggistico - Creazione di una zona per parcheggio di un autoveicolo - Diniego - illegittimità - Fattispecie. I valori paesaggistici non risultano obbligatoriamente compromessi ove l’intervento si concreti in un modesto ampliamento del ciglio stradale con la creazione di una zona per parcheggio di un autoveicolo, intervento che di per sé non è necessariamente detrattivo della visuale. (sent. Tar Campania-Napoli nr. 7784/2005). Nella specie, pur senza che si possa, in via di principio, derogare all’apicale portata dei valori paesaggistici (C. Cost. nr. 46/2001), ci si deve orientare, alla disciplina di favore cui si ispirano gli interventi di realizzazione dei parcheggi (cfr., ex pluris, L. 122/1989; L. R. Campania 19/2001), specie nella vicenda in cui l’intervento non comporta opere che si innalzano dal suolo o, comunque, limitano alla fruibilità del paesaggio. Pres. Giamportone, Est. Pagano, Arezzi (avv.to Carannante) c. Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali (Avv.ra distr.le dello Stato). T.A.R. CAMPANIA Napoli, Sez. VI, 13 aprile 2007 (21/02/2007), n. 3570 
  13. Nulla osta paesistico - Riscontro di legittimità - Carenze documentali - Sospensione discrezionale del termine - Limiti - 151 d.lgs. n. 490/1999. La Soprintendenza non può sospendere per sua scelta discrezionale il decorso del termine assegnato per il riscontro di legittimità del nulla osta paesistico, mentre ai sensi dell’art. 151, comma quarto, del d.lgs. 29.10.1999, n. 490 (ove è stabilito che “le regioni danno immediata comunicazione al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali delle autorizzazioni rilasciate e trasmettono contestualmente la relativa documentazione”) solo effettive carenze documentali possono dare ingresso ad istruttoria con effetto interruttivo del termine per il controllo. Pres. Trotta - Est. Polito - S.r.l. “La Pineta” (avv. Vitolo) c. Ministero beni culturali ed altro (Avv. Gen. Stato), Comune di Battipaglia (n.c.) (riforma TAR Campania, Sezione Staccata di Salerno, Sez. II^, n. 2044/2004 del 17.11.2004). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 06/04/2007 (c.c. 23/01/2007), Sentenza n. 1565


  14. Legge quadro sulle aree protette - Interventi all'interno di un parco prima dell'adozione del piano - Nulla osta dell'ente parco - Necessità - Disposizioni di riferimento - Individuazione - L. n. 394/1991. L'operatività della L. n. 394 del 1991, art. 13, comma 1, nella parte in cui stabilisce che "il rilascio di concessioni o autorizzazioni relativi ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla-osta dell'Ente parco" e della correlativa sanzione penale, prevista dal successivo art. 30, comma 1, non è subordinata alla previa approvazione del piano e/o del regolamento del parco, di cui agli artt. 11 e 12 della stessa legge. Pertanto, una diversa interpretazione introdurrebbe, un limite di dubbia costituzionalità alla obbligatorietà di una legge penale eventualmente circoscritta (con applicazione della norma non uniforme nel tempo e nel territorio) ai soli parchi retti dalle amministrazioni più diligenti nell'ottemperare alle disposizioni della L. n. 394 del 1991 e non operante nei tenitori di tutti gli altri, che rimarrebbero lasciati alla variabile iniziativa individuale ed estemporanea di privati ed enti locali. Pres. Papa E. Est. Fiale Imputato: Bronchi. (Rigetta, App. Firenze, 21 febbraio 2005). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 05/04/2007 (Ud. 13 dic. 2006), Sentenza n. 14183

  15. URBANISTICA E EDILIZIA - Modifiche urbanistiche ed edilizie all'interno dei parchi (nazionali e regionali) - Triplice autonomo controllo - Specifica valutazione in merito. In tema di aree protette, il legislatore, per le modifiche urbanistiche ed edilizie all'interno dei parchi (nazionali e regionali), prevede un triplice controllo: del responsabile dell'ufficio tecnico comunale, al quale è demandato il rilascio del titolo abilitativo edilizio (ai sensi del T.U.: D.P.R. n. 380/2001); dell'autorità regionale o di quella delegata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004); dell'autorità del parco (ai sensi della L. n. 394/1991). Sicché, la circostanza che il rilascio degli ultimi due provvedimenti sia eventualmente attribuito, con legge regionale, ad un unico organo, non fa perdere agli stessi la loro autonomia, con la conseguente necessità di una duplice valutazione in merito (vedi, tra le decisioni più recenti, Cass., Sez. 3^: 15.12.2003, n. 47706; 20.6.2003, n. 26863; 12.5.2003, n. 20738; 11.1.2000, n. 83; 13.10.1998, n. 12917. Nello stesso senso C. Stato, Sez. 4^, 28.2.2005, n. 714). Pres. Papa E. Est. Fiale Imputato: Bronchi. (Rigetta, App. Firenze, 21 febbraio 2005). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 05/04/2007 (Ud. 13 dic. 2006), Sentenza n. 14183

  16. Riesame di legittimità del nulla osta paesistico - Termini di sessanta giorni - Computo - Acquisizioni istruttorie - Procedimento di controllo interorganico. Ai fini del decorso del termine di sessanta giorni per il riesame di legittimità del nulla osta paesistico rilasciato dall’Amministrazione delegata, è necessario che esso pervenga corredato dagli elementi documentali utili al controllo. Detto indirizzo trova, conforto nella lettera dell’ art. 82 del d.P.R. 24.07.1977, n. 616 - come integrato dall’art. 1 della legge 08.08.1985, n. 431, e poi riprodotto all’art. 151, comma quarto, del d.lgs. 29.10.1999, n. 490 - ove è stabilito che “le regioni danno immediata comunicazione al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali delle autorizzazioni rilasciate e trasmettono contestualmente la relativa documentazione”. La possibilità di disporre acquisizioni istruttorie e del resto evenienza procedimentale peculiare ad ogni procedimento di controllo interorganico e si collega all’esigenza che il controllo medesimo avvenga secondo criteri di serietà e di piena cognizione di ogni elemento rilevante ai fin del giudizio di legittimità dell’atto. Pres. Varrone - Est. Polito - MILO (avv.to Nicolardi) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il Soprintendente per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici della Puglia (Avv. Stato) (annulla T.A.R. Puglia, Sezione Staccata di Lecce, Sez. I^, n. 3125 del 25.06.2001). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 03/03/2007 (C.C. 12/01/2007), Sentenza n. 1019

  17. Riesame di legittimità del nulla osta paesistico - Atto autorizzatorio - Carenze di elementi documentali utili all’esercizio del potere di verifica della legittimità - Acquisizioni documentazione integrativa - Effetto interruttivo del termine - Vigore “ex novo” del termine. In tema di riesame di legittimità del nulla osta paesistico l’Amministrazione delegata, in presenza di eventuali carenze di elementi documentali utili all’esercizio del potere di verifica della legittimità dell’atto autorizzatorio possono disporre acquisizioni e dare ingresso all’attività c.d. istruttoria con effetto interruttivo del termine assegnato per il controllo in base al noto principio “contra non valentem non agit prescriptio”. Una volta pervenuta alla Soprintendenza la documentazione integrativa indispensabile per il riscontro di legittimità prenderà vigore “ex novo” il termine perentorio per il riesame di secondo grado. Pres. Varrone - Est. Polito - MILO (avv.to Nicolardi) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il Soprintendente per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici della Puglia (Avv. Stato) (annulla T.A.R. Puglia, Sezione Staccata di Lecce, Sez. I^, n. 3125 del 25.06.2001). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 03/03/2007 (C.C. 12/01/2007), Sentenza n. 1019

  18. Riesame del nulla osta paesaggistico - Richieste di integrazioni istruttorie - Presupposti - Effettiva necessità. In materia di riesame del nulla osta paesaggistico, le richieste istruttorie devono, fondarsi su un’effettiva insufficienza del supporto documentale necessario al riesame di legittimità del nulla osta regionale. Esse devono essere finalizzate all’acquisizione di elementi documentali afferenti al titolo autorizzatorio, così da consentire una corretta, completa ed attenta valutazione della tipologia dell’intervento assentito, in raffronto alla disciplina di tutela dei valori paesaggistici ed ambientali della zona e della stessa conformazione dei luoghi oggetto di modifica. Pres. Varrone - Est. Polito - MILO (avv.to Nicolardi) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il Soprintendente per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici della Puglia (Avv. Stato) (annulla T.A.R. Puglia, Sezione Staccata di Lecce, Sez. I^, n. 3125 del 25.06.2001). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 03/03/2007 (C.C. 12/01/2007), Sentenza n. 1019

  19. URBANISTICA E EDILIZIA - Interventi nel sottosuolo in zone vincolate - Autorizzazione paesaggistica - Necessità - D.L.vo n. 42/2004. Sono vietati, ai sensi dell’art. 181 del D.L.vo n. 42/2004, l'esecuzione di lavori "di qualsiasi genere" su beni paesaggistici senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa. Sono altresì vietati, ai sensi della disposizione citata, anche i lavori eseguiti, nel sottosuolo delle aree qualificate quali beni paesaggistici, senza il prescritto nulla osta, ai sensi dell'art. 134 e seguenti del D. L.vo n. 42/2004. Pres. Papa, Est. Lombardi, Ric. Armenise ed altro. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 22 febbraio 2007 (C.c. 16/01/2007), Sentenza n.7292

  20. URBANISTICA E EDILIZIA - Intervento edilizio mediante D.I.A. (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria) su immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale - Interventi - Nulla osta - Necessità - Art. 22, 6° c., T.U.E. n. 380/2001 - D.Lgs. n 152/2006 - D.Lgs. n. 42/2004. In materia urbanistica, qualora un qualsiasi intervento edilizio da realizzarsi mediante D.I.A. (quali la manutenzione straordinaria, il restauro ed il risanamento conservativo) riguardi immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale [ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio); della legge n. 394/1991 (Legge-quadro sulle aree protette); della legge n. 183/1989 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) e del D.Lgs. n 152/2006 (Norme in materia ambientale)] l'effettuazione delle stesso e subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative (art. 22, 6° comma, del TU. n. 380/2001). Pres. Lupo - Est. Fiale - Ric. Sicignano ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 15 febbraio 2007 (Ud. 12/01/2007), Sentenza n. 6431

  21. URBANISTICA E EDILIZIA - Aree assoggettate a vincolo paesaggistico-ambientale - Interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo - Rilascio del parere o dell'autorizzazione - Necessità. L'effettuazione di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, da realizzarsi in aree assoggettate a vincolo paesaggistico-ambientale, sono subordinati al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative (si pensi, ad esempio, al notevole impatto che può avere sul paesaggio già il solo rifacimento totale dell'intonacatura e del rivestimento esterno di un edificio qualora ne alteri il precedente aspetto esteriore). Tuttavia, per l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica la conferenza di servizi non è imprescindibilmente obbligatoria. Pres. Lupo - Est. Fiale - Ric. Sicignano ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 15 febbraio 2007 (Ud. 12/01/2007), Sentenza n. 6431

  22. Diniego di concessione edilizia - Giudicato che riconosca lo ius aedificandi in relazione alle norme urbanistico-edilizie - Riesame dell’originaria domanda - Disciplina urbanistica vigente al momento della notifica o della comunicazione della sentenza - Sopravvenuta normativa di carattere paesistico ambientale - Rilevanza - Preclusione dell’edificazione. L’annullamento in sede giurisdizionale del diniego di concessione edilizia comporta l’obbligo per il Comune di riesaminare l’originaria domanda applicando la disciplina urbanistica vigente al momento in cui la sentenza è stata notificata o comunicata in via amministrativa, con la conseguenza che se, da un lato, occorre tenere conto dell'eventuale disciplina pianificatoria sopravvenuta in corso di giudizio, dall'altro, sono inopponibili all'interessato le variazioni dello strumento urbanistico sopravvenute alla notificazione o alla comunicazione in via amministrativa della sentenza di annullamento (cfr. in argomento, ex multis: Ad. Plenaria Cons. Stato 8 gennaio 1986 n. 1; Cons. Stato, V, 22 febbraio 2002 n. 1079; T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 17 maggio 2004 n. 8803). Tuttavia, un giudicato che riconosca in capo ad un soggetto lo jus aedificandi in relazione a sole norme urbanistico-edilizie non è opponibile nei confronti di una normativa sopravvenuta di carattere paesistico-ambientale, preclusiva dell’edificazione. Lo "ius aedificandi" non è un diritto soggettivo assoluto, ma una facoltà soggetta a conformazione da parte di normative preposte alla tutela di molteplici interessi generali, non solo di carattere urbanistico-edilizio; con la conseguenza che tale ius, se anche riconosciuto, in virtù di giudicato , a fronte della normativa urbanistico-edilizia, non è nè sussistente nè esercitabile, se non riconosciuto anche dalle altre normative (a tutela del paesaggio e dell'ambiente, a tutela della salute) che devono essere rispettate per l'attività di edilizia privata. (Consiglio Stato , sez. VI, 03 dicembre 2004 , n. 7843). Pres. Piacentini, Est. Altavista - R. s.r.l. (avv. Romano) c. Comune di Ranco (avv. Linzola) e Regione Lombardia (avv. Pujatti) - T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. I - 8 febbraio 2007, n. 217

  23. Nulla-osta paesaggistico - Avvio del procedimento - Comunicazione - Necessità - Fase procedimentale “diversa” - Esercizio del potere di controllo - Diversa autorità - Diverso responsabile del procedimento - D.M. 19/06/2002 n.165 mod. l’art. 4, D.M. 13 /06/1994 n. 495 - L. n.241/1990. Il nulla-osta paesaggistico, deve essere preceduto dalla comunicazione dell’avvio del procedimento da parte dell’Amministrazione statale. Non potendosi attribuire rilevanza, al fine di fondare un diverso avviso, alla circostanza che l’ente autorizzante abbia già dato notizia alla parte della trasmissione del nulla-osta all’autorità statale per l’esercizio del potere di controllo (Cons. Stato, Sez. VI, ord. 9.5.2003 n. 1806; 26.10.2006, n. 6418; 13.2.2003 n.790; 17.10.2003 n.6342). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 10/01/2007 (C.C. 14/11/2006), Sentenza n. 28

  24. Fascia di trecento metri dal mare - Realizzazione di parcheggio - Preventiva autorizzazione - Necessità - Art. 163 D.Lgs. n. 490/1999 ora art. 181 D.Lgs. n. 42/2004. Configura il reato di cui all'art. 163 del D.Lgs. n. 490 del 1999 (ora sostituito dall'art. 181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42), il livellamento del terreno e lo spandimento sullo stesso di materiale per la realizzazione di un parcheggio all'interno della fascia di trecento metri dal mare ed in difetto della preventiva autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico. Presidente De Maio, Estensore Ianniello, Imputato Mascello ed altro. (Rigetta, App. Lecce, 28 settembre 2005). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 9/1/2007 (Ud. 30/11/2007), Sentenza n. 159

  25. Tutela paesaggistica dei torrenti - Fascia di 150 m - Verifica di compatibilità dell'opera - Necessità - Art. 142, n. 1 codice dei beni culturali e del paesaggio. Nell’ambito della tutela paesaggistica, l’assoggettamento alle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio dei torrenti "per una fascia di 150 m", di cui all'articolo 142, n. 1, del medesimo non implica l’inedificabilità assoluta, ma solo l'assoggettamento dell'intervento alla verifica di compatibilità dell'opera in relazione alla tutela del paesaggio. Pres. Santoro - Est. Fera - Total Italia s.p.a. (già TOTAL FINA s.p.a.) (avv.ti Lovelli e Cavasola) c. Comune di Marsciano (avv. Ferretti) ed altro (conferma TAR dell'Umbria 3 ottobre 2005, n. 454). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 08/01/2007 (C.C. 23/06/2006), Sentenza n. 13

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