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- Controllo
dell’Autorità statale delle autorizzazioni paesaggistiche
-Comunicazione di
avvio del procedimento ex art.7 L. n.241/1990 - Necessità - Art.4, c. 1
bis
D.M. n.495/1994, come mod. dal D.M. n.165/2002 - Art.151 T.U.
n.490/1999 oggi
D.Lgs. n.42/2004. Deve
considerarsi abrogato, per incompatibilità con una norma sopravvenuta
di rango
superiore, l’art.4, comma 1 bis del D.M 13.6.1994, n.495, come
modificato dal
D.M. 19.6.2002, n.165, secondo cui la comunicazione ex art.7 L.
n.241/1990 non
è dovuta per i procedimenti disciplinati dall’art.151 del T.U.
n.490/1999,
(oggi D.Lgs. 22.1. 2004, n.42), ritenendosi così non necessaria la
comunicazione di avvio del procedimento all’atto dell’invio al
controllo
dell’Autorità statale delle autorizzazioni paesaggistiche. Pres.
Varrone - Est.
Cafini - Sabatelli (avv. Caricato) c. Ministero per i beni e le
attività
culturali nonché Soprintendenza per i beni architettonici e per il
paesaggio e
il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico, per le province
di Lecce,
Taranto e Brindisi (Avvocatura Generale dello Stato) ed altro (annulla
T.A.R.
Puglia, Lecce, Sez. I n.123/06 11/01/2006, resa tra le parti).
CONSIGLIO
DI STATO Sez.VI, 02/11/2007 (C.C.
26/06/2007), Sentenza n. 5682
-
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE - Atti discrezionali (nella specie nulla osta
paesaggistico) -
Provvedimenti positivi - Motivazione - Necessità - Principi di
trasparenza e
buona amministrazione - Art. 3, c. 1 L. n. 241/90.
I principi di trasparenza e buona
amministrazione impongono che anche i provvedimenti positivi siano
motivati,
soprattutto in presenza di atti discrezionali da cui discenda, come nel
caso di
specie, una irreversibile alterazione dello stato dei luoghi, con
incidenza non
solo sugli interessi dei privati proprietari, ma anche sull’interesse
pubblico
alla tutela del territorio in aree vincolate (Cons. St., sez. VI,
13.2.2001, n.
685); non può, dunque, non applicarsi anche al parere ex art. 7 L. n.
1497/1939
la prescrizione, di cui all’art. 3, comma 1 della legge n. 241/90, a
norma del
quale il difetto di motivazione deve considerarsi violazione di legge.
Pres.
Varrone - Est. De Michele - Biagi (Avv.ti Scavone e Bovelacci) c.
Ministero per
i beni culturali ed ambientali (Avvocatura generale dello Stato)
(conferma
Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna, sede di
Bologna, sez.
II, n. 189/2002 del 30.1.2002). CONSIGLIO
DI STATO Sez. VI, 02/11/2007 (C.C.
13/07/07), Sentenza n. 5669
-
Autorizzazione
rilasciata in emergenza occorsa in sede di esecuzione dei lavori ex
art. 22 del
d.p.r. n. 380/2001 - Ulteriore autorizzazione paesaggistica - Necessità
- Esclusione.
Nei casi in cui, ai sensi dell’art. 22 del
d.p.r. n. 380/2001, l’autorizzazione è stata rilasciata per ovviare ad
una
emergenza occorsa in sede di esecuzione dei lavori e non persegue
alcuna
finalità innovativa rispetto alle previsioni del piano di recupero, la
modifica
imposta dalla situazione di pericolo che si è venuta a determinare nel
corso
dell’esecuzione dei lavori, non può comportare la necessità di una
ulteriore
autorizzazione paesaggistica, essendo la precedente esaustiva della
valutazione
positiva di compatibilità ambientale, che non può dirsi compromessa da
una
limitata demolizione e fedele ricostruzione, dovuta al fatto che “la
funzionalità statica delle suddette murature è compromessa”. Pres.
Ruoppolo -
Est. Romeo - Brezza s.r.l. (avv.ti Bassani e Adinolfi) c. Comune di
Annone
Brianza (avv.ti Pisacane e Riccardo Delli Santi) (conferma sentenza n.
1922 del
31 luglio 2006 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia,
sez.
II). CONSIGLIO
DI STATO Sez. VI, 19/10/2007 (C.c.
10/07/2007), Sentenza n. 5457
-
Zone
paesisticamente vincolate - Assenza dell'autorizzazione ex art. 146 del
D.Lgs.
n. 42/2004 - Effetti. Nelle
zone paesisticamente vincolate è inibita - in assenza
dell'autorizzazione già
prevista dall'art. 7 della legge n. 1497 del 1939, le cui procedure di
rilascio
sono state innovate dalla legge n. 431/1985 e sono attualmente
disciplinate
dall'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 - ogni modificazione dell'assetto
del
territorio, attuata attraverso lavori di qualsiasi genere, non soltanto
edilizi
(ad eccezione, quanto a questi ultimi lavori, dei soli interventi
consistenti
nella manutenzione, ordinaria e straordinaria, e nel consolidamento
statico o
restauro conservativo, purché non alterino lo stato dei luoghi e
l'aspetto
esteriore degli edifici). CORTE
DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 16 Ottobre 2007
(Ud. 19/09/2007), Sentenza n. 38071
-
Tutela
paesistico-ambientale nella L.R. Lombardia n. 18/1997 - Relazione
dell’esperto
ambientale. In
base al contenuto della normativa regionale, articoli 5 e 8 della legge
regionale n. 18/1997 (riordino delle competenze e semplificazione delle
procedure in materia di tutela dei beni ambientali e di piani
paesistici e di
subdeleghe agli enti locali), la relazione dell’esperto ambientale non
è
necessaria che preceda la seduta della commissione edilizia, né che sia
resa
disponibile durante la seduta medesima (dec. n. 2073/2005). Pres.
Ruoppolo -
Est. Romeo - Brezza s.r.l. (avv.ti Bassani e Adinolfi) c. Comune di
Annone
Brianza (avv.ti Pisacane e Riccardo Delli Santi) (conferma sentenza n.
1922 del
31 luglio 2006 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia,
sez.
II). CONSIGLIO
DI STATO Sez. VI, 19/10/2007 (C.c. 10/07/2007),
Sentenza n. 5457
- Autorizzazione
paesaggistica - Valutazione della compatibilità paesistica degli
interventi
edilizi - Amministrazione comunale - Soprintendenza - Poteri e limiti.
In materia di autorizzazione paesaggistica,
l’Amministrazione comunale, quale soggetto cui compete la valutazione
della
compatibilità paesistica degli interventi edilizi, può ben subordinare
il
rilascio dell’autorizzazione paesistica all’esecuzione di specifiche
modifiche
progettuali finalizzate a mitigare l’impatto ambientale dell’intervento
abusivo, di converso la Soprintendenza nell’esercizio dei suoi poteri
di
controllo può solo verificare, come già evidenziato in precedenza, la
legittimità delle autorizzazioni paesistiche, ma non può spingersi al
punto di
imporre prescrizioni o suggerire modifiche progettuali. (T.A.R.
Campania
Napoli, Sez. VII, 8 giugno 2007, n. 6052; 21 maggio 2007, n. 5494).
Pres.
Guerriero, Est. Polidori - IMPALLOMENI (avv. Vitale) c. Ministero per i
beni e
le attività culturali - Soprintendenza per i beni architettonici e per
il
paesaggio di Napoli e Provincia (Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Napoli). TAR
CAMPANIA - Napoli, Sez. VII, 04 Ottobre 2007
(C.c. 11/07/2007), n. 8944
-
Muro
di sostegno in area vincolata - Permesso di costruire - Necessità -
Demolizione
- Art. 146 D.L.vo 42/2004 (“Codice Urbani”).
L’opera consistente nella costruzione di un
manufatto edilizio fuori terra, (nella specie muro di sostegno in area
vincolata) può senz’altro qualificarsi “nuova costruzione”, attesa la
permanente
trasformazione del territorio indotta dalla edificazione, con la
conseguenza
che l’intervento deve essere previamente munito di permesso di
costruire e la
sua edificazione abusiva è sanzionabile con la demolizione. Pres.
Giamportone,
Eest. Abbruzzese - Mele (avv. Artiaco) c. Comune di Pozzuoli (avv.
Starace). TAR
CAMPANIA Napoli, Sez. VI, 19 giugno 2007 (C.C.
30/05/2007), n. 6205
-
Opera
edilizia in zona vincolata - Diniego di sanatoria - Motivazione
succinta -
Illegittimità - Esclusione - Fondamento - L. n. 1497/1939 - Art. 9
Cost.. Il
vincolo paesaggistico, disciplinato dalla
l. n. 1497 del 1939, non comporta normalmente la inedificabilità
assoluta,
sicché non ogni opera edilizia in zona vincolata deve ritenersi
preclusa, ma
solo quelle opere che, a seguito di accertamento, risultino in
contrasto con il
valore tutelato. Ne consegue che non è illegittima una motivazione
anche succinta
di un diniego di sanatoria di opere realizzate in loco in quanto nel
sistema
non è ravvisabile a carico della p.a. l'obbligo di indicare, in una
logica
comparativa degli interessi in gioco, prescrizioni tese a rendere
l'intervento
compatibile con la bellezza d'insieme tutelata, la cui protezione
risponde ad
un interesse pubblico normalmente prevalente su quello privato, anche
per la
rilevanza costituzionale che il primo presenta (art. 9 Cost.), (T.A.R.
Toscana
Firenze, sez. III, 22 marzo 2005, n. 1429). Pres. Pugliese, Est.
Pasanisi, Ric.
Pesacane (avv. Di Lorenzo) c. Comune di Napoli (avv.ti Tarallo,
Accattatis
Chalons D’Oranges, Andreottola, Carpentieri, Crimaldi, Cuomo, Furnari,
Pizza,
Pulcini, Ricci e Romano). TAR
CAMPANIA Napoli, Sez. IV, 13 Giugno 2007 (C.C.
23/05/ 2007), n. 6142
-
Autorizzazione
paesaggistica - Atto equipollente
all'avviso di procedimento di controllo della Sopraintendenza -
Esclusione -
Art. 7 L. 241/90 - Art. 4, D.M. n. 495/1994. L’autorizzazione
paesaggistica
rilasciata dal Comune non può certamente considerarsi quale atto
equipollente
all’avviso di procedimento, da iniziarsi da parte della Soprintendenza,
ai
sensi dell’art. 7 della legge n.241 del 1990. E ciò perché la detta
autorizzazione comunale costituisce l’oggetto della nuova fase
procedimentale
destinata ad aprirsi di fronte all’autorità statale, sicché la stessa
non può,
strutturalmente, essere considerata equivalente all’avviso dell’inizio
di tale
nuova fase, dal momento che non contiene alcuna generica informazione
circa
l’oggetto, il responsabile del procedimento, le modalità di
partecipazione ed,
in genere, lo svolgimento della predetta nuova fase. Non può
attribuirsi
rilevanza, al fine di fondare un diverso avviso, alla circostanza che
l’ente
autorizzante abbia già dato notizia alla parte della trasmissione del
nulla-osta all’autorità statale per l’esercizio del potere di controllo
(Cons.
Stato, Sez.VI, 20.1.2003 n.203; ord. 9.5.2003 n.1806; 25.3.2004,
n.1626). In
definitiva, l’onere di cui all’art. 7, comma 1, della L. n.241/1990,
viene soddisfatto
soltanto dalla formale comunicazione ad opera dell’autorità statale
competente
a pronunciare l’eventuale annullamento. dell’autorizzazione
paesaggistica, così
come, del resto, esplicitamente previsto dalla normativa regolamentare
attuativa della L. 241/1990 appositamente dettata dal Ministero dei
beni
culturali ed ambientali, con D.M. n. 495 del 13.6.1994, art. 4 e
Tabella A
punto 4. Pres. Varrone, Est. Cafini - L. M. (avv. Guantario)
c.
Sopraintendenza per i beni ambientali architettonici artistici e
storici per la
Puglia di Bari e altro (avv. Avvocatura generale dello Stato). (Riforma
TAR
Puglia, Bari n. 1645/2002). CONSIGLIO
DI STATO, Sez. VI 11 maggio 2007 - (C.c. 20
marzo 2007), Sentenza n. 2299
- URBANISTICA
E EDILIZIA - Rilascio del permesso di costruire
- Assenza
della preventiva
autorizzazione paesaggistico - ambientale, ex art. 146 del d. lgs.
42/2004 -
Illegittimità - Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di
consolidamento statico e di restauro conservativo - Esenzione - Art.
149 c. 1
lett. A) d. lgs. 42/2004 - Limite di applicabilità. E’
illegittimo il
rilascio del permesso di costruire, quando non risulta preceduto
dall’acquisizione della indispensabile autorizzazione paesaggistico -
ambientale, ex art. 146 del d. lgs. 42/2004, che conferisce
all'autorizzazione
la dignità giuridica di atto autonomo e presupposto di legittimità del
permesso
di costruire o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio.
Né è
possibile invocare l’esenzione di cui all’art. 149 comma 1 lett. A) del
suindicato testo normativo, nella parte in cui prevede che non è
comunque
richiesta l'autorizzazione per gli interventi di manutenzione
ordinaria,
straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che
non
alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici,
quando le
opere per natura, tipologia, forme e dimensioni, comportano
un’apprezzabile e durevole
trasformazione dello stato dei luoghi e, come tali, risultano
manifestamente
incompatibili con la suindicata deroga. Pres. D'Alessandro, Est.
Maiello, Somma
(avv. Torrese) c. Comune di Pimonte (avv. Sciotto). TAR
CAMPANIA, Napoli, Sez. II, 23 aprile 2007
(15/03/2007) n. 4217
- Autorizzazione
paesaggistica - Principio di “leale collaborazione” - Valutazione di
“incompletezza o inconferenza” - Concetto di “necessaria istruttoria” -
Interruzione del termine perentorio - Effetti - D.Lvo n. 42/2004.
Nell’ambito del procedimento, l’attività
istruttoria pertiene primariamente all’autorità titolare del potere di
rilasciare l’atto ampliativo, laddove l’autorità chiamata ad esercitare
il
controllo, proprio in applicazione del medesimo principio di “leale
collaborazione”, opportunamente bilanciato con quello di effettività,
che si
concreta nella possibilità di “utile esercizio” della funzione
attribuita, può
svolgere ulteriore attività istruttoria, solo ove questa sia
astrattamente ma
strettamente necessaria, nel senso che la documentazione trasmessa a
corredo
dell’autorizzazione paesaggistica, per la sua incompletezza o
inconferenza, non
consenta l’esercizio della funzione (TAR Campania, sez.VI,
n.4720/2005). La
valutazione di “incompletezza o inconferenza” va svolta evidentemente ex
ante ed è come tale sindacabile anche in via giurisdizionale,
con la
conseguenza che una richiesta istruttoria inidonea ad integrare il
concetto di
“necessaria istruttoria”, che giustifica anche la interruzione del
termine
perentorio per l’esercizio della facoltà eventuale di annullamento di
sessanta
giorni, non dispiega alcuna efficacia né sospensiva né interruttiva sul
detto
termine (cfr. Cons. di Stato, sez.VI, n.1740/2003). Pres. Giamportone,
Est.
Abbruzzese, Ferrigno (avv. Di Meglio) c. Ministero dei Beni e delle
Attività
Culturali. T.A.R.
CAMPANIA NAPOLI, Sez. VI, 16 aprile 2007 (07
marzo 2007), n. 3674
-
Nulla
osta paesaggistico - Creazione di una zona per parcheggio di un
autoveicolo -
Diniego - illegittimità - Fattispecie.
I valori paesaggistici non risultano obbligatoriamente compromessi
ove l’intervento si concreti in un modesto ampliamento del ciglio
stradale con
la creazione di una zona per parcheggio di un autoveicolo, intervento
che di
per sé non è necessariamente detrattivo della visuale. (sent. Tar
Campania-Napoli nr. 7784/2005). Nella specie, pur senza che si possa,
in via di
principio, derogare all’apicale portata dei valori paesaggistici (C.
Cost. nr.
46/2001), ci si deve orientare, alla disciplina di favore cui si
ispirano gli
interventi di realizzazione dei parcheggi (cfr., ex pluris, L.
122/1989; L. R.
Campania 19/2001), specie nella vicenda in cui l’intervento non
comporta opere
che si innalzano dal suolo o, comunque, limitano alla fruibilità del
paesaggio.
Pres. Giamportone, Est. Pagano, Arezzi (avv.to Carannante) c. Ministero
dei
Beni Culturali ed Ambientali (Avv.ra distr.le dello Stato). T.A.R.
CAMPANIA Napoli, Sez. VI, 13 aprile 2007
(21/02/2007), n. 3570
-
Nulla
osta paesistico -
Riscontro di legittimità - Carenze documentali - Sospensione
discrezionale del
termine - Limiti - 151 d.lgs. n. 490/1999.
La Soprintendenza non può
sospendere per sua scelta discrezionale il decorso del termine
assegnato per il
riscontro di legittimità del nulla osta paesistico, mentre ai sensi
dell’art.
151, comma quarto, del d.lgs. 29.10.1999, n. 490 (ove è stabilito che
“le
regioni danno immediata comunicazione al Ministero per i Beni Culturali
e
Ambientali delle autorizzazioni rilasciate e trasmettono
contestualmente la
relativa documentazione”) solo effettive carenze documentali possono
dare
ingresso ad istruttoria con effetto interruttivo del termine per il
controllo.
Pres. Trotta - Est. Polito - S.r.l. “La Pineta” (avv. Vitolo) c.
Ministero beni
culturali ed altro (Avv. Gen. Stato), Comune di Battipaglia (n.c.)
(riforma TAR
Campania, Sezione Staccata di Salerno, Sez. II^, n. 2044/2004 del
17.11.2004). CONSIGLIO
DI STATO, Sez. VI, 06/04/2007 (c.c. 23/01/2007),
Sentenza n. 1565
- Legge
quadro sulle aree protette - Interventi all'interno di un parco prima
dell'adozione del piano - Nulla osta dell'ente parco - Necessità -
Disposizioni
di riferimento - Individuazione - L. n. 394/1991.
L'operatività della L. n. 394 del 1991, art.
13, comma 1, nella parte in cui stabilisce che "il rilascio di
concessioni
o autorizzazioni relativi ad interventi, impianti ed opere all'interno
del
parco è sottoposto al preventivo nulla-osta dell'Ente parco" e della
correlativa sanzione penale, prevista dal successivo art. 30, comma 1,
non è
subordinata alla previa approvazione del piano e/o del regolamento del
parco,
di cui agli artt. 11 e 12 della stessa legge. Pertanto, una diversa
interpretazione introdurrebbe, un limite di dubbia costituzionalità
alla
obbligatorietà di una legge penale eventualmente circoscritta (con
applicazione
della norma non uniforme nel tempo e nel territorio) ai soli parchi
retti dalle
amministrazioni più diligenti nell'ottemperare alle disposizioni della
L. n.
394 del 1991 e non operante nei tenitori di tutti gli altri, che
rimarrebbero
lasciati alla variabile iniziativa individuale ed estemporanea di
privati ed
enti locali. Pres. Papa E. Est. Fiale Imputato: Bronchi. (Rigetta, App.
Firenze, 21 febbraio 2005). CORTE
DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 05/04/2007 (Ud.
13 dic. 2006), Sentenza n. 14183
- URBANISTICA
E EDILIZIA - Modifiche urbanistiche ed edilizie all'interno dei parchi
(nazionali e regionali) - Triplice autonomo controllo - Specifica
valutazione
in merito.
In
tema di aree protette, il legislatore, per le modifiche urbanistiche ed
edilizie all'interno dei parchi (nazionali e regionali), prevede un
triplice
controllo: del responsabile dell'ufficio tecnico comunale, al quale è
demandato
il rilascio del titolo abilitativo edilizio (ai sensi del T.U.: D.P.R.
n.
380/2001); dell'autorità regionale o di quella delegata al rilascio
dell'autorizzazione
paesaggistica (ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004); dell'autorità del parco
(ai
sensi della L. n. 394/1991). Sicché, la circostanza che il rilascio
degli
ultimi due provvedimenti sia eventualmente attribuito, con legge
regionale, ad
un unico organo, non fa perdere agli stessi la loro autonomia, con la
conseguente necessità di una duplice valutazione in merito (vedi, tra
le
decisioni più recenti, Cass., Sez. 3^: 15.12.2003, n. 47706; 20.6.2003,
n.
26863; 12.5.2003, n. 20738; 11.1.2000, n. 83; 13.10.1998, n. 12917.
Nello
stesso senso C. Stato, Sez. 4^, 28.2.2005, n. 714). Pres. Papa E. Est.
Fiale
Imputato: Bronchi. (Rigetta, App. Firenze, 21 febbraio 2005). CORTE
DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 05/04/2007 (Ud.
13 dic. 2006), Sentenza n. 14183
- Riesame
di legittimità del nulla osta paesistico - Termini di sessanta giorni -
Computo
- Acquisizioni istruttorie - Procedimento di controllo interorganico.
Ai fini del decorso del termine di sessanta
giorni per il riesame di legittimità del nulla osta paesistico
rilasciato
dall’Amministrazione delegata, è necessario che esso pervenga corredato
dagli
elementi documentali utili al controllo. Detto indirizzo trova,
conforto nella
lettera dell’ art. 82 del d.P.R. 24.07.1977, n. 616 - come integrato
dall’art.
1 della legge 08.08.1985, n. 431, e poi riprodotto all’art. 151, comma
quarto,
del d.lgs. 29.10.1999, n. 490 - ove è stabilito che “le regioni danno
immediata
comunicazione al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali delle
autorizzazioni rilasciate e trasmettono contestualmente la relativa
documentazione”. La possibilità di disporre acquisizioni istruttorie e
del
resto evenienza procedimentale peculiare ad ogni procedimento di
controllo
interorganico e si collega all’esigenza che il controllo medesimo
avvenga
secondo criteri di serietà e di piena cognizione di ogni elemento
rilevante ai
fin del giudizio di legittimità dell’atto. Pres. Varrone - Est. Polito
- MILO
(avv.to Nicolardi) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed
il
Soprintendente per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e
Storici della
Puglia (Avv. Stato) (annulla T.A.R. Puglia, Sezione Staccata di Lecce,
Sez. I^,
n. 3125 del 25.06.2001). CONSIGLIO
DI STATO Sez. VI, 03/03/2007 (C.C.
12/01/2007), Sentenza n. 1019
- Riesame
di legittimità del nulla osta paesistico - Atto autorizzatorio -
Carenze di
elementi documentali utili all’esercizio del potere di verifica della
legittimità - Acquisizioni documentazione integrativa - Effetto
interruttivo
del termine - Vigore “ex novo” del
termine.
In tema di riesame di legittimità del nulla
osta paesistico l’Amministrazione delegata, in presenza di eventuali
carenze di
elementi documentali utili all’esercizio del potere di verifica della
legittimità dell’atto autorizzatorio possono disporre acquisizioni e
dare
ingresso all’attività c.d. istruttoria con effetto interruttivo del
termine assegnato
per il controllo in base al noto principio “contra non
valentem non agit
prescriptio”. Una volta pervenuta alla Soprintendenza la
documentazione
integrativa indispensabile per il riscontro di legittimità prenderà
vigore “ex
novo” il termine perentorio per il riesame di secondo grado. Pres.
Varrone -
Est. Polito - MILO (avv.to Nicolardi) c. Ministero per i Beni e le
Attività
Culturali ed il Soprintendente per i Beni Ambientali, Architettonici,
Artistici
e Storici della Puglia (Avv. Stato) (annulla T.A.R. Puglia, Sezione
Staccata di
Lecce, Sez. I^, n. 3125 del 25.06.2001). CONSIGLIO
DI STATO Sez. VI, 03/03/2007 (C.C.
12/01/2007), Sentenza n. 1019
- Riesame
del nulla osta paesaggistico - Richieste di integrazioni istruttorie -
Presupposti - Effettiva necessità.
In
materia di riesame del nulla osta paesaggistico, le richieste
istruttorie
devono, fondarsi su un’effettiva insufficienza del supporto documentale
necessario al riesame di legittimità del nulla osta regionale. Esse
devono
essere finalizzate all’acquisizione di elementi documentali afferenti
al titolo
autorizzatorio, così da consentire una corretta, completa ed attenta
valutazione della tipologia dell’intervento assentito, in raffronto
alla
disciplina di tutela dei valori paesaggistici ed ambientali della zona
e della
stessa conformazione dei luoghi oggetto di modifica. Pres. Varrone -
Est.
Polito - MILO (avv.to Nicolardi) c. Ministero per i Beni e le Attività
Culturali ed il Soprintendente per i Beni Ambientali, Architettonici,
Artistici
e Storici della Puglia (Avv. Stato) (annulla T.A.R. Puglia, Sezione
Staccata di
Lecce, Sez. I^, n. 3125 del 25.06.2001). CONSIGLIO
DI STATO Sez. VI, 03/03/2007 (C.C.
12/01/2007), Sentenza n. 1019
- URBANISTICA
E EDILIZIA - Interventi nel sottosuolo in zone vincolate -
Autorizzazione paesaggistica
- Necessità - D.L.vo n. 42/2004.
Sono vietati, ai sensi dell’art. 181 del D.L.vo n. 42/2004,
l'esecuzione di
lavori "di qualsiasi genere" su beni paesaggistici senza la
prescritta autorizzazione o in difformità di essa. Sono altresì
vietati, ai
sensi della disposizione citata, anche i lavori eseguiti, nel
sottosuolo delle
aree qualificate quali beni paesaggistici, senza il prescritto nulla
osta, ai
sensi dell'art. 134 e seguenti del D. L.vo n. 42/2004. Pres. Papa, Est.
Lombardi, Ric. Armenise ed altro. CORTE DI CASSAZIONE Sez.
III del 22
febbraio 2007 (C.c. 16/01/2007), Sentenza n.7292
- URBANISTICA
E EDILIZIA - Intervento edilizio mediante D.I.A. (restauro, risanamento
conservativo e manutenzione straordinaria) su immobili sottoposti a
tutela
storico-artistica o paesaggistico-ambientale - Interventi - Nulla osta
-
Necessità - Art. 22, 6° c., T.U.E. n. 380/2001 - D.Lgs. n 152/2006 -
D.Lgs. n.
42/2004. In
materia urbanistica, qualora un qualsiasi intervento edilizio da
realizzarsi
mediante D.I.A. (quali la manutenzione straordinaria, il restauro ed il
risanamento conservativo) riguardi immobili sottoposti a tutela
storico-artistica o paesaggistico-ambientale [ai sensi del D.Lgs. n.
42/2004
(Codice dei beni culturali e del paesaggio); della legge n. 394/1991
(Legge-quadro sulle aree protette); della legge n. 183/1989 (Norme per
il
riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) e del
D.Lgs. n
152/2006 (Norme in materia ambientale)] l'effettuazione delle stesso e
subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione
richiesti
dalle relative previsioni normative (art. 22, 6° comma, del TU. n.
380/2001).
Pres. Lupo - Est. Fiale - Ric. Sicignano ed altro. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 15 febbraio 2007
(Ud. 12/01/2007), Sentenza n. 6431
- URBANISTICA
E EDILIZIA - Aree assoggettate a vincolo paesaggistico-ambientale -
Interventi
di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo -
Rilascio
del parere o dell'autorizzazione - Necessità.
L'effettuazione di interventi di manutenzione
straordinaria, restauro e risanamento conservativo, da realizzarsi in
aree
assoggettate a vincolo paesaggistico-ambientale, sono subordinati al
preventivo
rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative
previsioni
normative (si pensi, ad esempio, al notevole impatto che può avere sul
paesaggio già il solo rifacimento totale dell'intonacatura e del
rivestimento
esterno di un edificio qualora ne alteri il precedente aspetto
esteriore).
Tuttavia, per l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica la
conferenza di
servizi non è imprescindibilmente obbligatoria. Pres. Lupo - Est. Fiale
- Ric.
Sicignano ed altro. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 15 febbraio 2007
(Ud. 12/01/2007), Sentenza n. 6431
- Diniego
di concessione edilizia - Giudicato che riconosca lo ius
aedificandi in
relazione alle norme urbanistico-edilizie - Riesame dell’originaria
domanda -
Disciplina urbanistica vigente al momento della notifica o della
comunicazione
della sentenza - Sopravvenuta normativa di carattere paesistico
ambientale -
Rilevanza - Preclusione dell’edificazione. L’annullamento
in sede giurisdizionale del
diniego di concessione edilizia comporta l’obbligo per il Comune di
riesaminare
l’originaria domanda applicando la disciplina urbanistica vigente al
momento in
cui la sentenza è stata notificata o comunicata in via amministrativa,
con la
conseguenza che se, da un lato, occorre tenere conto dell'eventuale
disciplina
pianificatoria sopravvenuta in corso di giudizio, dall'altro, sono
inopponibili
all'interessato le variazioni dello strumento urbanistico sopravvenute
alla
notificazione o alla comunicazione in via amministrativa della sentenza
di
annullamento (cfr. in argomento, ex multis: Ad.
Plenaria Cons. Stato 8
gennaio 1986 n. 1; Cons. Stato, V, 22 febbraio 2002 n. 1079; T.A.R.
Campania
Napoli, sez. II, 17 maggio 2004 n. 8803). Tuttavia, un giudicato che
riconosca
in capo ad un soggetto lo jus aedificandi in
relazione a sole norme
urbanistico-edilizie non è opponibile nei confronti di una normativa
sopravvenuta di carattere paesistico-ambientale, preclusiva
dell’edificazione.
Lo "ius aedificandi" non è un diritto soggettivo
assoluto, ma
una facoltà soggetta a conformazione da parte di normative preposte
alla tutela
di molteplici interessi generali, non solo di carattere
urbanistico-edilizio;
con la conseguenza che tale ius, se anche riconosciuto, in virtù di
giudicato ,
a fronte della normativa urbanistico-edilizia, non è nè sussistente nè
esercitabile, se non riconosciuto anche dalle altre normative (a tutela
del
paesaggio e dell'ambiente, a tutela della salute) che devono essere
rispettate
per l'attività di edilizia privata. (Consiglio Stato , sez. VI, 03
dicembre
2004 , n. 7843). Pres. Piacentini, Est. Altavista - R. s.r.l. (avv.
Romano) c.
Comune di Ranco (avv. Linzola) e Regione Lombardia (avv. Pujatti) -
T.A.R.
LOMBARDIA, Milano, Sez. I - 8 febbraio 2007,
n. 217
- Nulla-osta
paesaggistico -
Avvio del procedimento - Comunicazione - Necessità - Fase
procedimentale
“diversa” - Esercizio del potere di controllo - Diversa autorità -
Diverso
responsabile del procedimento - D.M. 19/06/2002 n.165 mod. l’art. 4,
D.M. 13
/06/1994 n. 495 - L. n.241/1990.
Il nulla-osta paesaggistico, deve essere
preceduto dalla comunicazione dell’avvio del procedimento da parte
dell’Amministrazione statale. Non potendosi attribuire rilevanza, al
fine di
fondare un diverso avviso, alla circostanza che l’ente autorizzante
abbia già
dato notizia alla parte della trasmissione del nulla-osta all’autorità
statale
per l’esercizio del potere di controllo (Cons. Stato, Sez. VI, ord.
9.5.2003 n.
1806; 26.10.2006, n. 6418; 13.2.2003 n.790; 17.10.2003 n.6342). CONSIGLIO
DI STATO, Sez. VI, 10/01/2007 (C.C. 14/11/2006),
Sentenza n. 28
- Fascia
di trecento metri dal
mare - Realizzazione di parcheggio - Preventiva autorizzazione -
Necessità -
Art. 163 D.Lgs. n. 490/1999 ora art. 181 D.Lgs. n. 42/2004. Configura
il reato di cui
all'art. 163 del D.Lgs. n. 490 del 1999 (ora sostituito dall'art. 181
del
D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42), il livellamento del terreno e lo
spandimento
sullo stesso di materiale per la realizzazione di un parcheggio
all'interno
della fascia di trecento metri dal mare ed in difetto della preventiva
autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo
paesaggistico.
Presidente De Maio, Estensore Ianniello, Imputato Mascello ed altro.
(Rigetta,
App. Lecce, 28 settembre 2005). CORTE DI
CASSAZIONE Penale Sez. III, del 9/1/2007 (Ud.
30/11/2007), Sentenza n. 159
- Tutela
paesaggistica dei torrenti - Fascia di 150 m - Verifica di
compatibilità
dell'opera - Necessità - Art. 142, n. 1 codice dei beni culturali e del
paesaggio.
Nell’ambito della tutela paesaggistica, l’assoggettamento alle
disposizioni
contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio dei torrenti
"per
una fascia di 150 m", di cui all'articolo 142, n. 1, del medesimo non
implica l’inedificabilità assoluta, ma solo l'assoggettamento
dell'intervento
alla verifica di compatibilità dell'opera in relazione alla tutela del
paesaggio. Pres. Santoro - Est. Fera - Total Italia s.p.a. (già TOTAL
FINA s.p.a.)
(avv.ti Lovelli e Cavasola) c. Comune di Marsciano (avv. Ferretti) ed
altro
(conferma TAR dell'Umbria 3 ottobre 2005, n. 454). CONSIGLIO
DI STATO Sez. V, 08/01/2007 (C.C.
23/06/2006), Sentenza n. 13
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