|
- Annullamento
dei pareri paesaggistici in sanatoria - Provvedimenti consequenziali -
Ripristino dello stato dei luoghi mediante ingiunzione di demolizione -
Avviso
di inizio del procedimento - Necessità - L. n.241/1990 e s.m. - D. Lgs.
n.42/2004.
La
disciplina dell’art. 183, comma 7, del Codice dei beni culturali e del
paesaggio (D.Lgs. 22.1. 2004, n.42), è quella stabilita dall’art. 159
del
medesimo Codice, è riferita al regime dell’avviso di inizio del
procedimento,
di conseguenza, nella fase di competenza dell’Autorità statale dopo
l’avvenuto
esame da parte dell’ente territoriale sub-delegato (nella specie Comune
di
Taranto) della domanda dell’interessato, va fatto riferimento anche al
momento
di adozione dei provvedimenti comunali annullati, adottati pur’essi
nella
vigenza della nuova normativa. In questi casi, la comunicazione, da
parte
dell’ente sub-delegato competente, delle autorizzazioni rilasciate,
deve essere
inviata “contestualmente……agli interessati, per i quali costituisce
avviso di
inizio di procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto
1990,
n.241”. In termine, dal tenore della disposizione emerge chiaramente la
scelta
operata in sede legislativa nel senso di una sorta di “dualità” del
procedimento riguardante l’esame complessivo della conformità
paesaggistica
dell’iniziativa edilizia del richiedente il provvedimento comunale in
sanatoria. Pres. Varrone - Est. Cafini - Sabatelli (avv. Caricato) c.
Ministero
per i beni e le attività culturali nonché Soprintendenza per i beni
architettonici
e per il paesaggio e il patrimonio storico artistico ed
etnoantropologico, per
le province di Lecce, Taranto e Brindisi (Avvocatura Generale dello
Stato) ed
altro (annulla T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I n.123/06 11/01/2006, resa
tra le
parti). CONSIGLIO
DI STATO Sez.VI, 02/11/2007 (C.C.
26/06/2007), Sentenza n. 5682
- Annullamento
delle autorizzazioni - Termine - Fase di comunicazione o notificazione
-
Computo - Esclusione.
Il
termine del potere di annullamento delle autorizzazioni, emesse ex art.
7 della
legge n. 1497/1939, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della
richiesta
ha natura perentoria, ed è riferito alla data di adozione del
provvedimento e
non anche alla successiva fase di comunicazione o notificazione (fra le
tante,
Cons. St.,
sez. VI, 11.8.2000, n. 4465, 24.5.2000, n. 3010, 8.3.2000, n. 1162,
17.2.2000,
n. 885). Pres. Varrone - Est. De
Michele - Biagi (Avv.ti Scavone e Bovelacci) c. Ministero per i beni
culturali
ed ambientali (Avvocatura generale dello Stato) (conferma Tribunale
Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna, sede di Bologna, sez. II,
n.
189/2002 del 30.1.2002). CONSIGLIO
DI STATO Sez. VI, 02/11/2007 (C.C.
13/07/07), Sentenza n. 5669
-
Nulla
osta paesaggistico - Annullamento ministeriale - Limiti del controllo -
Amministrazione comunale - Atti consequenziali al diniego di
autorizzazione -
Rinnovazione dell’istruttoria.
In
ambito di annullamento ministeriale è da escludere che tale potestà
possa
trascendere i limiti del controllo di mera legittimità, con
sovrapposizione o
sostituzione di una valutazione di merito dell’Autorità centrale al
giudizio
dell’Ente locale, cui è rimesso l’apprezzamento di compatibilità
dell’intervento edilizio con le esigenze di tutela del territorio,
oggetto di
vincolo paesaggistico (Cons. St., sez. VI, 23.9.2002, n. 4812).
Tuttavia, dopo
l’annullamento ministeriale del nulla osta paesaggistico
l’Amministrazione
comunale può senz’altro procedere all’adozione degli atti
consequenziali al
diniego di autorizzazione, ma può anche procedere alla rinnovazione
dell’istruttoria, ove ne ricorrano i presupposti (Cons. St., n. 4812/02
cit.).
Pres. Varrone - Est. De Michele - Biagi (Avv.ti Scavone e Bovelacci) c.
Ministero per i beni culturali ed ambientali (Avvocatura generale dello
Stato)
(conferma Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna, sede
di
Bologna, sez. II, n. 189/2002 del 30.1.2002). CONSIGLIO
DI STATO Sez. VI, 02/11/2007 (C.C. 13/07/07),
Sentenza n. 5669
-
Nulla
osta paesaggistico - Provvedimento di annullamento - Natura -
Comunicazione o
notificazione - Termine - Funzione. E’,
ormai, jus receptum che il provvedimento di annullamento del
nulla osta paesaggistico non ha natura di atto recettizio e, quindi, il
termine
perentorio di sessanta giorni previsto per la sua adozione attiene al
solo
esercizio del potere di annullamento da parte dell’amministrazione
statale e
non anche alla comunicazione o notificazione ai destinatari del
provvedimento
stesso; e che, sotto tale profilo, il termine risultava pienamente
rispettato.
Pres. Trotta - Est. Buonvino - Erpici (avv.ti Anzisi, Imperatore e
Fronzoni) c.
Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali (Avv. Gen. Stato) e Comune
di
Anacapri (n.c.) (conferma T.A.R. Campania, sede di Napoli, Sezione II,
n. 2049
del 29 aprile 1999). CONSIGLIO
DI STATO Sez. VI, del 09/10/2007 (C.C.
04/05/2007), Sentenza n. 5237
-
Autorizzazione
paesaggistica - Potere di annullamento attribuito alla Soprintendenza -
Riesame
complessivo delle valutazioni tecnico-discrezionali - Esclusione - Mero
controllo di mera legittimità. Il
potere
di annullamento dell’autorizzazione paesistica (cui va equiparato il
parere di
compatibilità paesistica previsto dall’art. 32 della legge n. 47/1985)
attribuito alla Soprintendenza non può comportare un riesame
complessivo delle
valutazioni tecnico-discrezionali compiute dall’Ente locale, tale da
consentire
la sovrapposizione o la sostituzione di una nuova valutazione di merito
a
quella compiuta in sede di rilascio dell’autorizzazione, ma si
estrinseca in un
mero controllo di mera legittimità. Pres. Guerriero, Est. Polidori -
IMPALLOMENI (avv. Vitale) c. Ministero per i beni e le attività
culturali -
Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Napoli e
Provincia (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli). TAR
CAMPANIA - Napoli, Sez. VII, 04 Ottobre 2007
(C.c. 11/07/2007), n. 8944
- Autorizzazione
paesaggistica - Valutazione della compatibilità paesistica degli
interventi
edilizi - Poteri e limiti - Giurisprudenza - Art. 159 D. L.vo n.
42/2004.
Il potere riconosciuto al Ministero per i
beni Culturali ai sensi dell’articolo 82 del D.P.R. n. 616/1977 (ora
articolo
159 del decreto legislativo n. 42/2004) è da intendersi quale
espressione non
già di un generale riesame nel merito della valutazione dell’Ente
delegato,
bensì di un potere di annullamento per motivi di legittimità,
riconducibile al
più generale potere di vigilanza, che il Legislatore ha voluto
riconoscere allo
Stato nei confronti dell’esercizio delle funzioni delegate alle Regioni
ed ai
Comuni in materia di gestione del vincolo, (ex multis:
Cons. Stato, Sez.
VI, 12 maggio 2004, n. 2985; 8 aprile 2004, n. 1994), fermo restando
che il
controllo di legittimità può riguardare anche tutti i possibili profili
dell’eccesso di potere (ex multis, Cons. Stato, Sez.
VI, 11 settembre
2003, n. 5099; T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 10 dicembre 2004, n.
18694).
Pres. Guerriero, Est. Polidori - IMPALLOMENI (avv. Vitale) c. Ministero
per i
beni e le attività culturali - Soprintendenza per i beni architettonici
e per
il paesaggio di Napoli e Provincia (Avvocatura Distrettuale dello Stato
di
Napoli). TAR
CAMPANIA - Napoli, Sez. VII, 04 Ottobre 2007
(C.c. 11/07/2007), n. 8944
-
Autorizzazione
paesaggistica - Annullamento - Esercizio del potere - Termine - D. L.vo
n.
490/1999.
In
materia di beni culturali e ambientali, il termine perentorio di
sessanta
giorni previsto dall’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo n.
490/1999
(applicabile ratione temporis alla fattispecie in
esame) decorre dalla
ricezione, da parte della Soprintendenza, dell’autorizzazione
rilasciata
completa della relativa documentazione tecnico-amministrativa (Cons.
Stato,
Sez. II, 18 gennaio 2006, n. 2449), ed attiene esclusivamente alla fase
dell’esercizio del potere di annullamento da parte della Soprintendenza
e non
alla successiva fase di comunicazione o notificazione del provvedimento
di
annullamento (ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 8
marzo 2006, n. 1261).
Pres. Guerriero, Est. Polidori, Silvestri, leg. rappr. della Geofonda
s.r.l.
(avv.Vitale) c. Ministero per i beni e le attività culturali -
Soprintendenza
per i beni architettonici e per il paesaggio di Napoli e Provincia
(Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Napoli). T.A.R.
CAMPANIA - Napoli, Sez. VII, 04 Ottobre 2007
(11/07/2007), n. 8943
-
Autorizzazione
paesaggistica - Annullamento - Natura - Provvedimento di
amministrazione attiva
- Provvedimenti vincolati e discrezionale - Differenza.
L’annullamento ministeriale
dell’autorizzazione paesistica costituisce un provvedimento di
amministrazione
attiva, in quanto espressione del potere di cogestione del vincolo
paesistico
da parte dello Stato e della Regione (o Ente subdelegato), ed è posto
ad estrema
difesa del vincolo stesso, sicché va esclusa in radice la possibilità
di
configurare un potere statale di controllo in relazione
all’autorizzazione
paesistica rilasciata dalla Regione (o ente subdelegato) (Cons. Stato,
Ad.
Plen., 14 dicembre 2001, n. 9). Ne consegue che, mentre alla decisione
di
annullamento di un atto controllato va riconosciuta, secondo i principi
generali, la natura vincolata e di atto dovuto, la giurisprudenza
(Cons. Stato,
Sez. VI, 13 febbraio 2001, n. 685) ritiene che il Ministero possa
ritenere
pienamente giustificato l’accoglimento dell’istanza e non annullare
l’autorizzazione paesistica rilasciata, seppure essa non risulti
adeguatamente
motivata (ferma restando, ovviamente, la tutela giurisdizionale del
terzo che
impugni la predetta autorizzazione). La natura discrezionale del potere
statale
di annullamento dell’autorizzazione paesistica esclude quindi in
radice, in
relazione ai provvedimenti che costituiscono espressione di tale
potere, la
possibilità di fare applicazione della prima parte dell’art. 21 octies,
comma
2, della legge n. 241/1990, posto che tale disposizione, riguarda
espressamente
i provvedimenti vincolati. Pres. Guerriero, Est. Polidori, Silvestri,
leg.
rappr. della Geofonda s.r.l. (avv.Vitale) c. Ministero per i beni e le
attività
culturali - Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio
di
Napoli e Provincia (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli). T.A.R.
CAMPANIA - Napoli, Sez. VII, 04 Ottobre 2007
(11/07/2007), n. 8943
- Annullamento
dell’autorizzazione paesistica - Omissione di formale comunicazione
dell’avvio
del procedimento - C.d. conoscenza aliunde -
Meccanismi procedurali
alternativi - Principio del raggiungimento dello scopo della norma
violata -
Art. 7 L. n. 241/1990.
La
comunicazione prevista dall’art. 7 della legge n. 241/1990 non
costituisce un
adempimento fine a sé stesso, ma è volta a consentire un’effettiva
partecipazione
attiva al procedimento da parte dei soggetti destinatari dell’attività
amministrativa. Pertanto, non preclude l’operatività del principio del
raggiungimento dello scopo della norma violata, in forza del quale
laddove sia
provato (come nel caso in esame) che l’interessato è stato comunque
posto in
condizione di partecipare al procedimento amministrativo questi non può
dolersi
dell’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento stesso (T.A.R.
Campania
Napoli, Sez. VII, 21 maggio 2007, n. 5494). Pres. Guerriero, Est.
Polidori,
Silvestri, leg. rappr. della Geofonda s.r.l. (avv.Vitale) c. Ministero
per i
beni e le attività culturali - Soprintendenza per i beni architettonici
e per
il paesaggio di Napoli e Provincia (Avvocatura Distrettuale dello Stato
di
Napoli). T.A.R.
CAMPANIA - Napoli, Sez. VII, 04 Ottobre 2007
(11/07/2007), n. 8943
- Autorizzazioni
paesistiche - Annullamento - Poteri di controllo - Suggerimento di
modifiche
progettuali - Esclusione - Valutazione della compatibilità paesistica
degli
interventi edilizi - Competenza comunale.
Il potere di annullamento ministeriale
dell’autorizzazione paesistica non presuppone un generale riesame nel
merito
delle valutazioni dell’Ente delegato perché, essendo riconducibile al
più
generale potere di vigilanza che il Legislatore ha voluto riconoscere
allo
Stato nei confronti dell’esercizio delle funzioni delegate alle Regioni
(o agli
Enti subdelegati) in materia di gestione del vincolo, esso implica
soltanto un
controllo di legittimità delle autorizzazioni paesistiche rilasciate
dalle
Regione (o dagli Enti subdelegati) (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 9/2001
cit.;
Sez. VI, 12 maggio 2004, n. 2985; 8 aprile 2004, n. 1994). Pertanto, se
è vero
che la Soprintendenza nell’esercizio dei suoi poteri di controllo può
verificare la legittimità delle autorizzazioni paesistiche anche sotto
tutti i
profili sintomatici dell’eccesso di potere (Cons. Stato, Sez. VI, 11
settembre
2003, n. 5099; T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 10 dicembre 2004, n.
18694),
ciò non significa che essa possa spingersi fino al punto di suggerire
modifiche
progettuali (ex multis: Cons. Stato, Ad. Plen., n.
9/2001 cit.; T.A.R.
Campania Napoli, Sez. VII, 8 giugno 2007, n. 6052; 21 maggio 2007, n.
5494),
perché tali modifiche possono essere imposte esclusivamente dalla
amministrazione comunale, cui compete la valutazione della
compatibilità
paesistica degli interventi edilizi. Pres. Guerriero, Est. Polidori,
Silvestri,
leg. rappr. della Geofonda s.r.l. (avv.Vitale) c. Ministero per i beni
e le
attività culturali - Soprintendenza per i beni architettonici e per il
paesaggio di Napoli e Provincia (Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Napoli). T.A.R.
CAMPANIA - Napoli, Sez. VII, 04 Ottobre 2007
(11/07/2007), n. 8943
-
Riesercizio
del potere di annullamento di autorizzazione paesaggistica a seguito di
giudicato - Termine di sessanta giorni - Osservanza Necessità -
Decorrenza -
Individuazione. Nel
caso in cui la Soprintendenza, a seguito di giudicato, debba
rideterminarsi in
ordine al potere di annullamento di autorizzazione paesaggistica, non
si può
ritenere che tale potere, delimitato dal termine perentorio di 60
giorni
fissato dal legislatore, possa essere liberamente esercitato senza
vincoli
temporali. deve ritenersi che il termine di sessanta giorni si applichi
e che
tale termine decorra dalla conoscenza della sentenza di annullamento da
parte
della Soprintendenza. Pres. Trotta, Est. Chieppa - M.M.C. (avv.ti
Iadanza,
Biamonte e Pinci) c. Ministero per i beni e le attività culturali (Avv.
Stato)
e altri (n.c.) - Annulla TAR Napoli n. 7981/2007 - CONSIGLIO
DI STATO, Sez. VI - 4 settembre 2007, n.
4632
-
Procedimento
- Decreto soprintendentizio di
annullamento del nulla-osta paesaggistico - Mancata comunicazione
dell'avvio
del procedimento - Illegittimità - Art. 7, L. 241/90 - Art. 4, D.M. n.
495/1994
antecedente alla modifica di cui al D.M. n. 165/2002.
Il provvedimento ministeriale
di annullamento del nulla-osta paesaggistico deve essere preceduto
necessariamente dall’avviso del procedimento, secondo la disciplina
antecedente
all’entrata in vigore del D.M. 19 giugno 2002 n.165, che ha modificato
l’art. 4
del D.M. 13 giugno 1994 n. 495, salvo che la conoscenza dell’inizio del
medesimo
procedimento sia avvenuta aliunde (Cons. Stato,
Sez. VI, 17.10. 2003 n.
6342; 29.4.2003 n. 2176; 10.4. 2003 n.1909). In mancanza della
comunicazione
suddetta il decreto del Soprintendente deve essere considerato
illegittimo. Pres.
Varrone, Est. Cafini - L. M. (avv. Guantario) c. Sopraintendenza per i
beni
ambientali architettonici artistici e storici per la Puglia di Bari e
altro
(avv. Avvocatura generale dello Stato). (Riforma TAR Puglia, Bari n.
1645/2002). CONSIGLIO
DI STATO, Sez. VI 11 maggio 2007 - (C.c. 20
marzo 2007), Sentenza n. 2299
- Procedimento
- Decreto soprintendentizio di annullamento del nulla-osta - Onere di
comunicare
l’avvio del procedimento - Sostituzione - Esclusione. L’onere
di comunicare l’avvio del procedimento
non può essere soddisfatto dalla semplice indicazione della soggezione
al
potere ministeriale contenuta nell’autorizzazione paesaggistica, né
dall’indicazione
del Ministero tra i destinatari dell'atto medesimo, in quanto siffatte
indicazioni non garantiscono né che la pratica sia stata effettivamente
trasmessa all’autorità statale, né che questa l’abbia ricevuta, di modo
che
l’interessato dovrebbe esercitare la propria pretesa partecipativa
senza sapere
se l’autorizzazione rilasciatagli ed il relativo incartamento siano
pervenuti a
destinazione, col rischio di porre in essere un’attività che potrebbe,
poi,
rivelarsi prematura e inutile, ovvero inadeguata, se si considera il
potere,
riconosciuto all’autorità statale, di acquisire dall’organo di
amministrazione
attiva i chiarimenti e gli elementi integrativi ritenuti necessari ai
fini del
corretto esercizio delle funzioni di controllo, ed il correlativo
diritto del
privato (art. 10 lett. A) della legge n.241/1990) di prendere visione
di tutti
gli atti del procedimento ai fini di una proficua partecipazione. Pres.
Varrone, Est. Cafini - L. M. (avv. Guantario) c. Sopraintendenza per i
beni
ambientali architettonici artistici e storici per la Puglia di Bari e
altro
(avv. Avvocatura generale dello Stato). (Riforma TAR Puglia, Bari n.
1645/2002). CONSIGLIO
DI STATO, Sez. VI 11 maggio 2007 - (C.c. 20
marzo 2007), Sentenza n. 2299
- Autorizzazione
paesaggistica - Annullamento dell'autorità statale - Motivazione -
Necessità -
Fattispecie.
In
assenza di adeguata motivazione è illegittimo l'atto di annullamento da
parte
del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali dell’autorizzazione
paesaggistica concessa dal Comune. Nella specie, l’intervento veniva ad
essere
realizzato nella parte retrostante del fabbricato, di tal che non
risultava
visibile né dalla strada né dall’interno dell’edificio e nessun
pregiudizio si
prospettava per le caratteristiche ambientali del sito circostante.
Pres.
Giamportone, est. Raiola, Capezzuto (avv. Violante) c. Ministero dei
Culturali
ed Ambientali (Avv. Stato). TAR
CAMPANIA Napoli, Sez. VI, 10 maggio 2007
(07/03/2007), n. 4873
- Autorizzazione
paesaggistica - Potere di annullamento - Motivazione - Obbligo. Il
potere di ingerenza dell'autorità statale,
susseguente alla autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla regione,
per la
salvaguardia dei valori paesaggistici e per consentire alle generazioni
future
la loro fruibilità, si fonda su giudizi di valore e su valutazioni
tecnico-discrezionali, come tali insindacabili in sede giurisdizionale
di
legittimità. Qualora il competente Ministero ritenga di avvalersi del
potere di
annullamento (a salvaguardia del principio di legalità ovvero per
evitare il
pregiudizio all'area tutelata), può esercitare l'ampio sindacato di
legittimità
consentito dall'ordinamento (e, dunque, anche sotto qualsiasi principio
dell'eccesso di potere), esaminando d'ufficio tutte le questioni poste
a base
del disposto annullamento, legittimamente valutando ed esternando ogni
riscontrato vizio, con una motivazione che comunque non si riduca ad
una mera
clausola di stile sul pregiudizio dei valori ambientali. - Consiglio
Stato,
sez. VI, 12 maggio 2004, n. 2985). Pres. Giamportone, est. Raiola,
Capezzuto
(avv. Violante) c. Ministero dei Culturali ed Ambientali (Avv. Stato). TAR
CAMPANIA Napoli, Sez. VI, 10 maggio 2007
(07/03/2007), n. 4873
- Protezione
delle bellezze naturali - Autorizzazione paesaggistica - Potere di
annullamento
ed istruttorio dell'amministrazione statale - C.d. concorrenza di
poteri -
Limiti - D.Lvo n. 42/2004.
In
materia di protezione delle bellezze naturali, l’attuale sistema
normativo
prevede una concorrenza di poteri (non eguali o almeno non equivalenti)
dello
Stato e delle Regioni regolata dal principio di leale collaborazione.
Di
conseguenza, al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica da parte
della
Regione o dell’autorità subdelegata, fa riscontro, (ex procedimento
disegnato
dal D.Lvo n. 42/2004), un potere di annullamento del Ministero dei Beni
e delle
attività culturali dell’autorizzazione per soli motivi di legittimità
(TAR
Campania, sez.VI, n.4720/2005). Pres. Giamportone, Est. Abbruzzese,
Ferrigno
(avv. Di Meglio) c. Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. T.A.R.
CAMPANIA NAPOLI, Sez. VI, 16 aprile 2007 (07
marzo 2007), n. 3674
- Tutela
paesistico ambientale - Rilascio dell’autorizzazione regionale o
dell’ente locale
delegato - Potere di annullamento - Potestà di cogestione
dell’interesse
paesistico - D.Lvo n. 42/2004. In
materia di tutela paesistico ambientale, il rilascio
dell’autorizzazione
regionale o dell’ente locale delegato è il presupposto dell’esercizio
doveroso
del successivo potere statale, posto a garanzia estrema del vincolo
paesaggistico; detto potere di annullamento è da considerarsi
espressione di
un’ulteriore fase necessaria e non autonoma del procedimento di
autorizzazione
che non si risolve in un mero potere di controllo di legittimità sugli
atti
autorizzativi quanto piuttosto in una potestà di cogestione
dell’interesse
paesistico, tutelato dallo Stato attraverso il procedimento di
“riesame” delle
autorizzazioni paesaggistiche, con il quale si incide sul momento
costitutivo
degli effetti delle autorizzazioni e sulla conseguente modificabilità
delle
aree sottoposte a salvaguardia (cf. Cons. di Stato, Ad. Pl. n.9/2001;
sez.VI,
n.685/2001). Pres. Giamportone, Est. Abbruzzese, Ferrigno (avv. Di
Meglio) c.
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. T.A.R.
CAMPANIA NAPOLI, Sez. VI, 16 aprile 2007 (07
marzo 2007), n. 3674
- Soprintendente
ai BB.CC.AA. - Decreto di annullamento - Mancanza di un'adeguata
motivazione -
Illegittimità - Fattispecie: volume tecnico da adibire a vano caldaia.
E' illegittimo il decreto di annullamento
della Soprintendente ai BB.CC.AA. quando manca di un'adeguata
motivazione in
ordine alle ragioni che renderebbero incompatibile l’intervento
autorizzato -
nella specie consistente in un semplice volume tecnico da adibire a
vano caldaia,
posto su un terrazzino interno della abitazione - con il contesto
ambientale
sottoposto a vincolo. Pres. Giovannini, Est. Balucani, Ministero per i
beni e
le attività culturali (Avv. Gen. Stato) c. Rosetti (conferma TAR
Campania, sede
di Napoli, Sez. IV, 26 ottobre 2000, n. 3959). CONSIGLIO
DI STATO Sez VI, 12/04/2007 (C.c.
19/12/2006), Sentenza n. 1690
- Annullamento
del nulla osta paesaggistico - Sentenza di annullamento - Diniego di
sanatoria
edilizia fondato sul decreto soprintendentizio - Caducazione -
Esclusione -
Invalidità ad effetto caducante e invalidità ad effetto viziante. Il
diniego di sanatoria edilizia, ancorché
fondato sul decreto soprintendentizio di annullamento del nulla osta
paesaggistico, non è caducato dalla sentenza di annullamento di
quest’ultimo
atto, vertendosi nell'ambito dell'invalidità ad effetto cd.
"viziante". La tradizionale distinzione, elaborata in sede
giurisprudenziale, tra invalidità ad effetto caducante ed invalidità ad
effetto
viziante, si basa sulla diversa intensità che contraddistingue il nesso
di
presupposizione o di derivazione intercorrente tra l'atto annullato e
l'atto
successivo. Quando l'atto presupposto entra nel modello legale
dell'atto
conseguenziale come requisito di esistenza opera l’effetto caducante.
Nel caso
dell’invalidità ad effetto viziante, invece, l’atto consequenziale
risulta
invalido per vizio derivato, ma resta efficace, salva un’apposita ed
idonea
impugnativa, resistendo all’annullamento dell’atto presupposto (cfr.
Cons.
Stato Sez. V 22/11/96 n. 1389; T.A.R. Veneto Sez. I 9/5/96 n. 901, in
materia
di illegittimità caducante nell’ambito del rapporto endoprocedimentale,
o
T.A.R. Puglia Sez. I 6/11/02 n. 4837, Cons. Stato Sez. V 11/2/02 n.
785, in
ipotesi di rapporto di “preordinazione funzionale”). Così, l’effetto
caducante
si realizza, tipicamente, per tutti gli atti che, in quello annullato,
trovano
il loro antecedente necessario, purché non sia frattanto intervenuto un
nuovo e
diverso atto, il quale, come suo proprio effetto e indipendentemente
dall’atto
annullato, modifichi irreversibilmente le situazioni giuridiche; in
quest’ultimo caso, gli atti, seppur viziati, potranno essere annullati
soltanto
se tempestivamente gravati; nel primo il ricorrente non ha
evidentemente
l’onere d’impugnare gli atti consequenziali che in quello annullato
trovano il
loro antecedente necessario (cfr. C.d.S., V, 24 maggio 1996, n. 592).
Nel caso
di specie, gli atti in questione (annullamento del nulla osta comunale
e
diniego della concessione in sanatoria) pur collegati nell’ambito del
rapporto
procedimentale, esprimono una differente valutazione di interessi, e
non
sussiste quel rapporto strettamente funzionale, tale da far ritenere il
rapporto di necessaria presupposizione tra atti, riconducibile al
novero della
“preordinazione funzionale”. Invero, il diniego di concessione in
sanatoria,
seppure fondato sulla presa d’atto dell’annullamento del nulla osta
paesaggistico, è espressione di una rinnovata valutazione di interessi
da parte
della autorità comunale, tale da non poter essere travolto dai vizi del
precedente provvedimento. Pes. D’Alessandro, Est. Pappalardo - P.G.
(avv.
Morbillo) c. Comune di Vico Equense (avv. Pasetto) e Ministero per i
Beni e le
attività culturali ed ambientali (Avv. Stato) - T.A.R.
CAMPANIA, Napoli, Sez. II - 12 febbraio 2007,
n. 997
- Annullamento
del nulla-osta paesaggistico - Comunicazione dell’avvio del
procedimento -
Obbligo.
Sussiste l’obbligo dell’autorità statale di dare notizia
all’interessato anche
nell’ipotesi dell’avvio del procedimento preordinato all’eventuale
annullamento
del nulla-osta paesaggistico come sopra rilasciato. (cfr., tra le
tante, Cons.
Stato, VI sez., 25.3.2004, n.1626; 20.1.2003, n.203; 17.9.2002 n.4709,
29.3.2002 n.1790). CONSIGLIO
DI STATO, Sez. VI, 10/01/2007 (C.C.
14/11/2006), Sentenza n.
- Nulla-osta
paesaggistico -
Annullamento - Provvedimento statale - Avviso del procedimento -
Necessità -
Eccezione - L. n. 241/1990.
Il provvedimento statale di annullamento del
nulla-osta paesaggistico, salvo che la conoscenza dell’inizio del
medesimo
procedimento sia avvenuta aliunde, deve essere preceduto
necessariamente
dall’avviso del procedimento, (Cons. Stato, Sez.VI, 17.10. 2003 n.6342;
29.4.2003 n.2176; 10.4. 2003 n.1909; 26.10.2006, n.6418). In
definitiva,
l’onere di cui all’art. 7, comma 1, della L. n.241/1990, viene
soddisfatto
soltanto dalla formale comunicazione ad opera dell’autorità statale
competente
a pronunciare l’eventuale annullamento dell’autorizzazione
paesaggistica, così
come, del resto, esplicitamente previsto dalla normativa regolamentare
attuativa della L. 241/1990 appositamente dettata dal Ministero dei
beni
culturali ed ambientali, con D.M. n. 495 del 13.6.1994, art. 4 e
Tabella A
punto 4. Pres. Varrone - Est. Cafini - Ministero per i beni e le
attività
culturali e Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici,
artistici e
storici delle province di Sassari e Nuoro (Avv. Gen. Stato) c. Decandia
(avv.
Corda) (conferma T.A.R. Sardegna n.772/01 in data 10 luglio 2001, res
tra le
parti). CONSIGLIO
DI STATO, Sez. VI, 10/01/2007 (C.C. 14/11/2006),
Sentenza n. 28
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