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Beni culturali e ambientali - Annullamento di pareri
(Sentenze pronunciate nell'anno 2007 della Cassazione, del Consiglio di Stato e del TAR)
 Parti e argomenti della scheda: 
Le massime riportate in questa pagina, riferite all'anno 2007, trattano dei tanti casi in cui le autorizzazioni e i pareri espressi siano, poi, annullati.
  1. Annullamento dei pareri paesaggistici in sanatoria
  2. Annullamento delle autorizzazioni - Termine
  3. Nulla osta paesaggistico - Annullamento ministeriale
  4. Nulla osta paesaggistico - Provvedimento di annullamento
  5. Autorizzazione paesaggistica - Potere di annullamento attribuito alla Soprintendenza
  6. Autorizzazione paesaggistica - Valutazione della compatibilità paesistica degli interventi edilizi
  7. Autorizzazione paesaggistica - Annullamento - Esercizio del potere
  8. Autorizzazione paesaggistica - Annullamento - Natura
  9. Annullamento dell’autorizzazione paesistica - Omissione di formale comunicazione dell’avvio del procedimento
  10. Autorizzazioni paesistiche - Annullamento - Poteri di controllo
  11. Riesercizio del potere di annullamento di autorizzazione paesaggistica a seguito di giudicato
  12. Procedimento - Decreto soprintendentizio di annullamento del nulla-osta paesaggistico
  13. Procedimento - Decreto soprintendentizio di annullamento del nulla-osta
  14. Autorizzazione paesaggistica - Annullamento dell'autorità statale
  15. Autorizzazione paesaggistica - Potere di annullamento - Motivazione
  16. Protezione delle bellezze naturali - Autorizzazione paesaggistica
  17. Tutela paesistico ambientale - Rilascio dell’autorizzazione regionale
  18. Soprintendente ai BB.CC.AA. - Decreto di annullamento
  19. Annullamento del nulla osta paesaggistico - Sentenza di annullamento
  20. Annullamento del nulla-osta paesaggistico - Comunicazione dell’avvio del procedimento
  21. Nulla-osta paesaggistico - Annullamento - Provvedimento statale
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  1. Annullamento dei pareri paesaggistici in sanatoria - Provvedimenti consequenziali - Ripristino dello stato dei luoghi mediante ingiunzione di demolizione - Avviso di inizio del procedimento - Necessità - L. n.241/1990 e s.m. - D. Lgs. n.42/2004. La disciplina dell’art. 183, comma 7, del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 22.1. 2004, n.42), è quella stabilita dall’art. 159 del medesimo Codice, è riferita al regime dell’avviso di inizio del procedimento, di conseguenza, nella fase di competenza dell’Autorità statale dopo l’avvenuto esame da parte dell’ente territoriale sub-delegato (nella specie Comune di Taranto) della domanda dell’interessato, va fatto riferimento anche al momento di adozione dei provvedimenti comunali annullati, adottati pur’essi nella vigenza della nuova normativa. In questi casi, la comunicazione, da parte dell’ente sub-delegato competente, delle autorizzazioni rilasciate, deve essere inviata “contestualmente……agli interessati, per i quali costituisce avviso di inizio di procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n.241”. In termine, dal tenore della disposizione emerge chiaramente la scelta operata in sede legislativa nel senso di una sorta di “dualità” del procedimento riguardante l’esame complessivo della conformità paesaggistica dell’iniziativa edilizia del richiedente il provvedimento comunale in sanatoria. Pres. Varrone - Est. Cafini - Sabatelli (avv. Caricato) c. Ministero per i beni e le attività culturali nonché Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico, per le province di Lecce, Taranto e Brindisi (Avvocatura Generale dello Stato) ed altro (annulla T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I n.123/06 11/01/2006, resa tra le parti). CONSIGLIO DI STATO Sez.VI, 02/11/2007 (C.C. 26/06/2007), Sentenza n. 5682

  2. Annullamento delle autorizzazioni - Termine - Fase di comunicazione o notificazione - Computo - Esclusione. Il termine del potere di annullamento delle autorizzazioni, emesse ex art. 7 della legge n. 1497/1939, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta ha natura perentoria, ed è riferito alla data di adozione del provvedimento e non anche alla successiva fase di comunicazione o notificazione (fra le tante, Cons. St., sez. VI, 11.8.2000, n. 4465, 24.5.2000, n. 3010, 8.3.2000, n. 1162, 17.2.2000, n. 885). Pres. Varrone - Est. De Michele - Biagi (Avv.ti Scavone e Bovelacci) c. Ministero per i beni culturali ed ambientali (Avvocatura generale dello Stato) (conferma Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna, sede di Bologna, sez. II, n. 189/2002 del 30.1.2002). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 02/11/2007 (C.C. 13/07/07), Sentenza n. 5669

  3. Nulla osta paesaggistico - Annullamento ministeriale - Limiti del controllo - Amministrazione comunale - Atti consequenziali al diniego di autorizzazione - Rinnovazione dell’istruttoria. In ambito di annullamento ministeriale è da escludere che tale potestà possa trascendere i limiti del controllo di mera legittimità, con sovrapposizione o sostituzione di una valutazione di merito dell’Autorità centrale al giudizio dell’Ente locale, cui è rimesso l’apprezzamento di compatibilità dell’intervento edilizio con le esigenze di tutela del territorio, oggetto di vincolo paesaggistico (Cons. St., sez. VI, 23.9.2002, n. 4812). Tuttavia, dopo l’annullamento ministeriale del nulla osta paesaggistico l’Amministrazione comunale può senz’altro procedere all’adozione degli atti consequenziali al diniego di autorizzazione, ma può anche procedere alla rinnovazione dell’istruttoria, ove ne ricorrano i presupposti (Cons. St., n. 4812/02 cit.). Pres. Varrone - Est. De Michele - Biagi (Avv.ti Scavone e Bovelacci) c. Ministero per i beni culturali ed ambientali (Avvocatura generale dello Stato) (conferma Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna, sede di Bologna, sez. II, n. 189/2002 del 30.1.2002). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 02/11/2007 (C.C. 13/07/07), Sentenza n. 5669

  4. Nulla osta paesaggistico - Provvedimento di annullamento - Natura - Comunicazione o notificazione - Termine - Funzione. E’, ormai, jus receptum che il provvedimento di annullamento del nulla osta paesaggistico non ha natura di atto recettizio e, quindi, il termine perentorio di sessanta giorni previsto per la sua adozione attiene al solo esercizio del potere di annullamento da parte dell’amministrazione statale e non anche alla comunicazione o notificazione ai destinatari del provvedimento stesso; e che, sotto tale profilo, il termine risultava pienamente rispettato. Pres. Trotta - Est. Buonvino - Erpici (avv.ti Anzisi, Imperatore e Fronzoni) c. Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali (Avv. Gen. Stato) e Comune di Anacapri (n.c.) (conferma T.A.R. Campania, sede di Napoli, Sezione II, n. 2049 del 29 aprile 1999). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, del 09/10/2007 (C.C. 04/05/2007), Sentenza n. 5237

  5. Autorizzazione paesaggistica - Potere di annullamento attribuito alla Soprintendenza - Riesame complessivo delle valutazioni tecnico-discrezionali - Esclusione - Mero controllo di mera legittimità. Il potere di annullamento dell’autorizzazione paesistica (cui va equiparato il parere di compatibilità paesistica previsto dall’art. 32 della legge n. 47/1985) attribuito alla Soprintendenza non può comportare un riesame complessivo delle valutazioni tecnico-discrezionali compiute dall’Ente locale, tale da consentire la sovrapposizione o la sostituzione di una nuova valutazione di merito a quella compiuta in sede di rilascio dell’autorizzazione, ma si estrinseca in un mero controllo di mera legittimità. Pres. Guerriero, Est. Polidori - IMPALLOMENI (avv. Vitale) c. Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Napoli e Provincia (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli). TAR CAMPANIA - Napoli, Sez. VII, 04 Ottobre 2007 (C.c. 11/07/2007), n. 8944

  6. Autorizzazione paesaggistica - Valutazione della compatibilità paesistica degli interventi edilizi - Poteri e limiti - Giurisprudenza - Art. 159 D. L.vo n. 42/2004. Il potere riconosciuto al Ministero per i beni Culturali ai sensi dell’articolo 82 del D.P.R. n. 616/1977 (ora articolo 159 del decreto legislativo n. 42/2004) è da intendersi quale espressione non già di un generale riesame nel merito della valutazione dell’Ente delegato, bensì di un potere di annullamento per motivi di legittimità, riconducibile al più generale potere di vigilanza, che il Legislatore ha voluto riconoscere allo Stato nei confronti dell’esercizio delle funzioni delegate alle Regioni ed ai Comuni in materia di gestione del vincolo, (ex multis: Cons. Stato, Sez. VI, 12 maggio 2004, n. 2985; 8 aprile 2004, n. 1994), fermo restando che il controllo di legittimità può riguardare anche tutti i possibili profili dell’eccesso di potere (ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 11 settembre 2003, n. 5099; T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 10 dicembre 2004, n. 18694). Pres. Guerriero, Est. Polidori - IMPALLOMENI (avv. Vitale) c. Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Napoli e Provincia (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli). TAR CAMPANIA - Napoli, Sez. VII, 04 Ottobre 2007 (C.c. 11/07/2007), n. 8944

  7. Autorizzazione paesaggistica - Annullamento - Esercizio del potere - Termine - D. L.vo n. 490/1999. In materia di beni culturali e ambientali, il termine perentorio di sessanta giorni previsto dall’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo n. 490/1999 (applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame) decorre dalla ricezione, da parte della Soprintendenza, dell’autorizzazione rilasciata completa della relativa documentazione tecnico-amministrativa (Cons. Stato, Sez. II, 18 gennaio 2006, n. 2449), ed attiene esclusivamente alla fase dell’esercizio del potere di annullamento da parte della Soprintendenza e non alla successiva fase di comunicazione o notificazione del provvedimento di annullamento (ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 8 marzo 2006, n. 1261). Pres. Guerriero, Est. Polidori, Silvestri, leg. rappr. della Geofonda s.r.l. (avv.Vitale) c. Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Napoli e Provincia (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli). T.A.R. CAMPANIA - Napoli, Sez. VII, 04 Ottobre 2007 (11/07/2007), n. 8943
  8. Autorizzazione paesaggistica - Annullamento - Natura - Provvedimento di amministrazione attiva - Provvedimenti vincolati e discrezionale - Differenza. L’annullamento ministeriale dell’autorizzazione paesistica costituisce un provvedimento di amministrazione attiva, in quanto espressione del potere di cogestione del vincolo paesistico da parte dello Stato e della Regione (o Ente subdelegato), ed è posto ad estrema difesa del vincolo stesso, sicché va esclusa in radice la possibilità di configurare un potere statale di controllo in relazione all’autorizzazione paesistica rilasciata dalla Regione (o ente subdelegato) (Cons. Stato, Ad. Plen., 14 dicembre 2001, n. 9). Ne consegue che, mentre alla decisione di annullamento di un atto controllato va riconosciuta, secondo i principi generali, la natura vincolata e di atto dovuto, la giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. VI, 13 febbraio 2001, n. 685) ritiene che il Ministero possa ritenere pienamente giustificato l’accoglimento dell’istanza e non annullare l’autorizzazione paesistica rilasciata, seppure essa non risulti adeguatamente motivata (ferma restando, ovviamente, la tutela giurisdizionale del terzo che impugni la predetta autorizzazione). La natura discrezionale del potere statale di annullamento dell’autorizzazione paesistica esclude quindi in radice, in relazione ai provvedimenti che costituiscono espressione di tale potere, la possibilità di fare applicazione della prima parte dell’art. 21 octies, comma 2, della legge n. 241/1990, posto che tale disposizione, riguarda espressamente i provvedimenti vincolati. Pres. Guerriero, Est. Polidori, Silvestri, leg. rappr. della Geofonda s.r.l. (avv.Vitale) c. Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Napoli e Provincia (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli). T.A.R. CAMPANIA - Napoli, Sez. VII, 04 Ottobre 2007 (11/07/2007), n. 8943
  9. Annullamento dell’autorizzazione paesistica - Omissione di formale comunicazione dell’avvio del procedimento - C.d. conoscenza aliunde - Meccanismi procedurali alternativi - Principio del raggiungimento dello scopo della norma violata - Art. 7 L. n. 241/1990. La comunicazione prevista dall’art. 7 della legge n. 241/1990 non costituisce un adempimento fine a sé stesso, ma è volta a consentire un’effettiva partecipazione attiva al procedimento da parte dei soggetti destinatari dell’attività amministrativa. Pertanto, non preclude l’operatività del principio del raggiungimento dello scopo della norma violata, in forza del quale laddove sia provato (come nel caso in esame) che l’interessato è stato comunque posto in condizione di partecipare al procedimento amministrativo questi non può dolersi dell’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento stesso (T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 21 maggio 2007, n. 5494). Pres. Guerriero, Est. Polidori, Silvestri, leg. rappr. della Geofonda s.r.l. (avv.Vitale) c. Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Napoli e Provincia (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli). T.A.R. CAMPANIA - Napoli, Sez. VII, 04 Ottobre 2007 (11/07/2007), n. 8943

  10. Autorizzazioni paesistiche - Annullamento - Poteri di controllo - Suggerimento di modifiche progettuali - Esclusione - Valutazione della compatibilità paesistica degli interventi edilizi - Competenza comunale. Il potere di annullamento ministeriale dell’autorizzazione paesistica non presuppone un generale riesame nel merito delle valutazioni dell’Ente delegato perché, essendo riconducibile al più generale potere di vigilanza che il Legislatore ha voluto riconoscere allo Stato nei confronti dell’esercizio delle funzioni delegate alle Regioni (o agli Enti subdelegati) in materia di gestione del vincolo, esso implica soltanto un controllo di legittimità delle autorizzazioni paesistiche rilasciate dalle Regione (o dagli Enti subdelegati) (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 9/2001 cit.; Sez. VI, 12 maggio 2004, n. 2985; 8 aprile 2004, n. 1994). Pertanto, se è vero che la Soprintendenza nell’esercizio dei suoi poteri di controllo può verificare la legittimità delle autorizzazioni paesistiche anche sotto tutti i profili sintomatici dell’eccesso di potere (Cons. Stato, Sez. VI, 11 settembre 2003, n. 5099; T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 10 dicembre 2004, n. 18694), ciò non significa che essa possa spingersi fino al punto di suggerire modifiche progettuali (ex multis: Cons. Stato, Ad. Plen., n. 9/2001 cit.; T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 8 giugno 2007, n. 6052; 21 maggio 2007, n. 5494), perché tali modifiche possono essere imposte esclusivamente dalla amministrazione comunale, cui compete la valutazione della compatibilità paesistica degli interventi edilizi. Pres. Guerriero, Est. Polidori, Silvestri, leg. rappr. della Geofonda s.r.l. (avv.Vitale) c. Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Napoli e Provincia (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli). T.A.R. CAMPANIA - Napoli, Sez. VII, 04 Ottobre 2007 (11/07/2007), n. 8943
  11. Riesercizio del potere di annullamento di autorizzazione paesaggistica a seguito di giudicato - Termine di sessanta giorni - Osservanza Necessità - Decorrenza - Individuazione. Nel caso in cui la Soprintendenza, a seguito di giudicato, debba rideterminarsi in ordine al potere di annullamento di autorizzazione paesaggistica, non si può ritenere che tale potere, delimitato dal termine perentorio di 60 giorni fissato dal legislatore, possa essere liberamente esercitato senza vincoli temporali. deve ritenersi che il termine di sessanta giorni si applichi e che tale termine decorra dalla conoscenza della sentenza di annullamento da parte della Soprintendenza. Pres. Trotta, Est. Chieppa - M.M.C. (avv.ti Iadanza, Biamonte e Pinci) c. Ministero per i beni e le attività culturali (Avv. Stato) e altri (n.c.) - Annulla TAR Napoli n. 7981/2007 - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 4 settembre 2007, n. 4632 
  12. Procedimento - Decreto soprintendentizio di annullamento del nulla-osta paesaggistico - Mancata comunicazione dell'avvio del procedimento - Illegittimità - Art. 7, L. 241/90 - Art. 4, D.M. n. 495/1994 antecedente alla modifica di cui al D.M. n. 165/2002. Il provvedimento ministeriale di annullamento del nulla-osta paesaggistico deve essere preceduto necessariamente dall’avviso del procedimento, secondo la disciplina antecedente all’entrata in vigore del D.M. 19 giugno 2002 n.165, che ha modificato l’art. 4 del D.M. 13 giugno 1994 n. 495, salvo che la conoscenza dell’inizio del medesimo procedimento sia avvenuta aliunde (Cons. Stato, Sez. VI, 17.10. 2003 n. 6342; 29.4.2003 n. 2176; 10.4. 2003 n.1909). In mancanza della comunicazione suddetta il decreto del Soprintendente deve essere considerato illegittimo. Pres. Varrone, Est. Cafini - L. M. (avv. Guantario) c. Sopraintendenza per i beni ambientali architettonici artistici e storici per la Puglia di Bari e altro (avv. Avvocatura generale dello Stato). (Riforma TAR Puglia, Bari n. 1645/2002). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI 11 maggio 2007 - (C.c. 20 marzo  2007), Sentenza n. 2299

  13. Procedimento - Decreto soprintendentizio di annullamento del nulla-osta - Onere di comunicare l’avvio del procedimento - Sostituzione - Esclusione. L’onere di comunicare l’avvio del procedimento non può essere soddisfatto dalla semplice indicazione della soggezione al potere ministeriale contenuta nell’autorizzazione paesaggistica, né dall’indicazione del Ministero tra i destinatari dell'atto medesimo, in quanto siffatte indicazioni non garantiscono né che la pratica sia stata effettivamente trasmessa all’autorità statale, né che questa l’abbia ricevuta, di modo che l’interessato dovrebbe esercitare la propria pretesa partecipativa senza sapere se l’autorizzazione rilasciatagli ed il relativo incartamento siano pervenuti a destinazione, col rischio di porre in essere un’attività che potrebbe, poi, rivelarsi prematura e inutile, ovvero inadeguata, se si considera il potere, riconosciuto all’autorità statale, di acquisire dall’organo di amministrazione attiva i chiarimenti e gli elementi integrativi ritenuti necessari ai fini del corretto esercizio delle funzioni di controllo, ed il correlativo diritto del privato (art. 10 lett. A) della legge n.241/1990) di prendere visione di tutti gli atti del procedimento ai fini di una proficua partecipazione. Pres. Varrone, Est. Cafini - L. M. (avv. Guantario) c. Sopraintendenza per i beni ambientali architettonici artistici e storici per la Puglia di Bari e altro (avv. Avvocatura generale dello Stato). (Riforma TAR Puglia, Bari n. 1645/2002). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI 11 maggio 2007 - (C.c. 20 marzo  2007), Sentenza n. 2299

  14. Autorizzazione paesaggistica - Annullamento dell'autorità statale - Motivazione - Necessità - Fattispecie. In assenza di adeguata motivazione è illegittimo l'atto di annullamento da parte del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali dell’autorizzazione paesaggistica concessa dal Comune. Nella specie, l’intervento veniva ad essere realizzato nella parte retrostante del fabbricato, di tal che non risultava visibile né dalla strada né dall’interno dell’edificio e nessun pregiudizio si prospettava per le caratteristiche ambientali del sito circostante. Pres. Giamportone, est. Raiola, Capezzuto (avv. Violante) c. Ministero dei Culturali ed Ambientali (Avv. Stato). TAR CAMPANIA Napoli, Sez. VI, 10 maggio 2007 (07/03/2007), n. 4873

  15. Autorizzazione paesaggistica - Potere di annullamento - Motivazione - Obbligo. Il potere di ingerenza dell'autorità statale, susseguente alla autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla regione, per la salvaguardia dei valori paesaggistici e per consentire alle generazioni future la loro fruibilità, si fonda su giudizi di valore e su valutazioni tecnico-discrezionali, come tali insindacabili in sede giurisdizionale di legittimità. Qualora il competente Ministero ritenga di avvalersi del potere di annullamento (a salvaguardia del principio di legalità ovvero per evitare il pregiudizio all'area tutelata), può esercitare l'ampio sindacato di legittimità consentito dall'ordinamento (e, dunque, anche sotto qualsiasi principio dell'eccesso di potere), esaminando d'ufficio tutte le questioni poste a base del disposto annullamento, legittimamente valutando ed esternando ogni riscontrato vizio, con una motivazione che comunque non si riduca ad una mera clausola di stile sul pregiudizio dei valori ambientali. - Consiglio Stato, sez. VI, 12 maggio 2004, n. 2985). Pres. Giamportone, est. Raiola, Capezzuto (avv. Violante) c. Ministero dei Culturali ed Ambientali (Avv. Stato). TAR CAMPANIA Napoli, Sez. VI, 10 maggio 2007 (07/03/2007), n. 4873

  16. Protezione delle bellezze naturali - Autorizzazione paesaggistica - Potere di annullamento ed istruttorio dell'amministrazione statale - C.d. concorrenza di poteri - Limiti - D.Lvo n. 42/2004. In materia di protezione delle bellezze naturali, l’attuale sistema normativo prevede una concorrenza di poteri (non eguali o almeno non equivalenti) dello Stato e delle Regioni regolata dal principio di leale collaborazione. Di conseguenza, al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica da parte della Regione o dell’autorità subdelegata, fa riscontro, (ex procedimento disegnato dal D.Lvo n. 42/2004), un potere di annullamento del Ministero dei Beni e delle attività culturali dell’autorizzazione per soli motivi di legittimità (TAR Campania, sez.VI, n.4720/2005). Pres. Giamportone, Est. Abbruzzese, Ferrigno (avv. Di Meglio) c. Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. T.A.R. CAMPANIA NAPOLI, Sez. VI, 16 aprile 2007 (07 marzo 2007), n. 3674

  17. Tutela paesistico ambientale - Rilascio dell’autorizzazione regionale o dell’ente locale delegato - Potere di annullamento - Potestà di cogestione dell’interesse paesistico - D.Lvo n. 42/2004. In materia di tutela paesistico ambientale, il rilascio dell’autorizzazione regionale o dell’ente locale delegato è il presupposto dell’esercizio doveroso del successivo potere statale, posto a garanzia estrema del vincolo paesaggistico; detto potere di annullamento è da considerarsi espressione di un’ulteriore fase necessaria e non autonoma del procedimento di autorizzazione che non si risolve in un mero potere di controllo di legittimità sugli atti autorizzativi quanto piuttosto in una potestà di cogestione dell’interesse paesistico, tutelato dallo Stato attraverso il procedimento di “riesame” delle autorizzazioni paesaggistiche, con il quale si incide sul momento costitutivo degli effetti delle autorizzazioni e sulla conseguente modificabilità delle aree sottoposte a salvaguardia (cf. Cons. di Stato, Ad. Pl. n.9/2001; sez.VI, n.685/2001). Pres. Giamportone, Est. Abbruzzese, Ferrigno (avv. Di Meglio) c. Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. T.A.R. CAMPANIA NAPOLI, Sez. VI, 16 aprile 2007 (07 marzo 2007), n. 3674

  18. Soprintendente ai BB.CC.AA. - Decreto di annullamento - Mancanza di un'adeguata motivazione - Illegittimità - Fattispecie: volume tecnico da adibire a vano caldaia. E' illegittimo il decreto di annullamento della Soprintendente ai BB.CC.AA. quando manca di un'adeguata motivazione in ordine alle ragioni che renderebbero incompatibile l’intervento autorizzato - nella specie consistente in un semplice volume tecnico da adibire a vano caldaia, posto su un terrazzino interno della abitazione - con il contesto ambientale sottoposto a vincolo. Pres. Giovannini, Est. Balucani, Ministero per i beni e le attività culturali (Avv. Gen. Stato) c. Rosetti (conferma TAR Campania, sede di Napoli, Sez. IV, 26 ottobre 2000, n. 3959). CONSIGLIO DI STATO Sez VI, 12/04/2007 (C.c. 19/12/2006), Sentenza n. 1690

  19. Annullamento del nulla osta paesaggistico - Sentenza di annullamento - Diniego di sanatoria edilizia fondato sul decreto soprintendentizio - Caducazione - Esclusione - Invalidità ad effetto caducante e invalidità ad effetto viziante. Il diniego di sanatoria edilizia, ancorché fondato sul decreto soprintendentizio di annullamento del nulla osta paesaggistico, non è caducato dalla sentenza di annullamento di quest’ultimo atto, vertendosi nell'ambito dell'invalidità ad effetto cd. "viziante". La tradizionale distinzione, elaborata in sede giurisprudenziale, tra invalidità ad effetto caducante ed invalidità ad effetto viziante, si basa sulla diversa intensità che contraddistingue il nesso di presupposizione o di derivazione intercorrente tra l'atto annullato e l'atto successivo. Quando l'atto presupposto entra nel modello legale dell'atto conseguenziale come requisito di esistenza opera l’effetto caducante. Nel caso dell’invalidità ad effetto viziante, invece, l’atto consequenziale risulta invalido per vizio derivato, ma resta efficace, salva un’apposita ed idonea impugnativa, resistendo all’annullamento dell’atto presupposto (cfr. Cons. Stato Sez. V 22/11/96 n. 1389; T.A.R. Veneto Sez. I 9/5/96 n. 901, in materia di illegittimità caducante nell’ambito del rapporto endoprocedimentale, o T.A.R. Puglia Sez. I 6/11/02 n. 4837, Cons. Stato Sez. V 11/2/02 n. 785, in ipotesi di rapporto di “preordinazione funzionale”). Così, l’effetto caducante si realizza, tipicamente, per tutti gli atti che, in quello annullato, trovano il loro antecedente necessario, purché non sia frattanto intervenuto un nuovo e diverso atto, il quale, come suo proprio effetto e indipendentemente dall’atto annullato, modifichi irreversibilmente le situazioni giuridiche; in quest’ultimo caso, gli atti, seppur viziati, potranno essere annullati soltanto se tempestivamente gravati; nel primo il ricorrente non ha evidentemente l’onere d’impugnare gli atti consequenziali che in quello annullato trovano il loro antecedente necessario (cfr. C.d.S., V, 24 maggio 1996, n. 592). Nel caso di specie, gli atti in questione (annullamento del nulla osta comunale e diniego della concessione in sanatoria) pur collegati nell’ambito del rapporto procedimentale, esprimono una differente valutazione di interessi, e non sussiste quel rapporto strettamente funzionale, tale da far ritenere il rapporto di necessaria presupposizione tra atti, riconducibile al novero della “preordinazione funzionale”. Invero, il diniego di concessione in sanatoria, seppure fondato sulla presa d’atto dell’annullamento del nulla osta paesaggistico, è espressione di una rinnovata valutazione di interessi da parte della autorità comunale, tale da non poter essere travolto dai vizi del precedente provvedimento. Pes. D’Alessandro, Est. Pappalardo - P.G. (avv. Morbillo) c. Comune di Vico Equense (avv. Pasetto) e Ministero per i Beni e le attività culturali ed ambientali (Avv. Stato) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. II - 12 febbraio 2007, n. 997

  20. Annullamento del nulla-osta paesaggistico - Comunicazione dell’avvio del procedimento - Obbligo. Sussiste l’obbligo dell’autorità statale di dare notizia all’interessato anche nell’ipotesi dell’avvio del procedimento preordinato all’eventuale annullamento del nulla-osta paesaggistico come sopra rilasciato. (cfr., tra le tante, Cons. Stato, VI sez., 25.3.2004, n.1626; 20.1.2003, n.203; 17.9.2002 n.4709, 29.3.2002 n.1790). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 10/01/2007 (C.C. 14/11/2006), Sentenza n.

  21. Nulla-osta paesaggistico - Annullamento - Provvedimento statale - Avviso del procedimento - Necessità - Eccezione - L. n. 241/1990. Il provvedimento statale di annullamento del nulla-osta paesaggistico, salvo che la conoscenza dell’inizio del medesimo procedimento sia avvenuta aliunde, deve essere preceduto necessariamente dall’avviso del procedimento, (Cons. Stato, Sez.VI, 17.10. 2003 n.6342; 29.4.2003 n.2176; 10.4. 2003 n.1909; 26.10.2006, n.6418). In definitiva, l’onere di cui all’art. 7, comma 1, della L. n.241/1990, viene soddisfatto soltanto dalla formale comunicazione ad opera dell’autorità statale competente a pronunciare l’eventuale annullamento dell’autorizzazione paesaggistica, così come, del resto, esplicitamente previsto dalla normativa regolamentare attuativa della L. 241/1990 appositamente dettata dal Ministero dei beni culturali ed ambientali, con D.M. n. 495 del 13.6.1994, art. 4 e Tabella A punto 4. Pres. Varrone - Est. Cafini - Ministero per i beni e le attività culturali e Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici delle province di Sassari e Nuoro (Avv. Gen. Stato) c. Decandia (avv. Corda) (conferma T.A.R. Sardegna n.772/01 in data 10 luglio 2001, res tra le parti). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 10/01/2007 (C.C. 14/11/2006), Sentenza n. 28

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