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- Strada
-
Servitù di passaggio - Presupposti - Limiti - Dicatio ad
patriam -
Fattispecie.
Affinché
una strada possa ricondursi fra quelle gravate da servitù anche di solo
passaggio, è necessario che l’uso risponda alla necessità o alla
utilità di una
collettività di persone (C.d.S. Sezione V, 28 gennaio 1998, n. 102).
Nella
specie, il carattere “interno” dell’area esclude il presupposto in
esame
facendo concludere per una utilità limitata ai soli proprietari
frontisti
(quando l’uso avvenga in favore di soggetti considerati uti
singuli, e
non uti cives, non può darsi uso pubblico di
passaggio né per usucapione
di servitù, né per dicatio ad patriam: Cass. 21
maggio 2001, n. 6924; 13
febbraio 2006, n. 3075). Pres. Elefante - Est. Farina - Condominio di
via
Ariosto 3-9 di Potenza (avv. Brognieri) c. Comune di Potenza (avv.ti
Pignatari
e Matera) (annulla T.A.R. Basilicata, n. 779, del 23/11/2004). CONSIGLIO
DI
STATO Sez. V, 18 DICEMBRE 2006 (C.c. 9/6/2006), Sentenza n. 7601
- Calamità
naturale - Oneri di urbanizzazione e di costruzione - Esenzione -
Presupposti -
Fattispecie.
Nel caso
di calamità naturale, per avere diritto all’esenzione dagli oneri di
urbanizzazione e di costruzione, un intervento edilizio deve essere,
collegato
alla calamità, ma anche essere eseguito “a seguito di norme e
provvedimenti
adottati” dalla autorità pubblica. Nella specie, il piano
particolareggiato
riguardante l’area dei fabbricati danneggiati dal terremoto prevedeva
sia la
ristrutturazione sia la ricostruzione totale dell’edificio, e con
successiva
deliberazione consiliare si precisava che la ricostruzione totale
sarebbe stata
esente dagli oneri, solo se l’edificio si fosse trovato in condizioni
di precarietà
tale da richiederne il puntellamento. Pres. Iannotta - Est. Branca -
Società
Montebello s.r.l. (avv. Mancinelli) c. Comune di Ancona (avv. Ranci)
(conferma
T.A.R. Marche 23 settembre 1997 n. 922). CONSIGLIO DI STATO
Sez. V, 24
ottobre 2006 (C.C. 5/05/2006), Sentenza n. 6354
- Funzioni
di
progettazione, costruzione, manutenzione di rilevanti opere di
interesse
interregionale - Asse viario interregionale - Preventivo accordo di
programma -
Mancata conclusione Sanatoria - Esclusione
- Art. 99, c. 4
D.L.vo n. 112/98.
Nessuna
diversa determinazione regionale o provinciale di assenso, espressa
inoltre a
posteriori, può sanare la mancata conclusione di un preventivo accordo
di
programma tra le due Regioni interessate, soprattutto nel caso in cui
l’opera
oltre ad interessare il territorio di entrambe le regioni assurga anche
ad
un’importante funzione viaria in ambito interregionale. Pres. Venturini
- Est.
De Felice - Agazzani ed altri (avv.ti Ceruti e Petretti) c. PROVINCIA
DI
MANTOVA ed altri (avv.ti Sperati e Colombo) (riforma TAR Lombardia
sentenza n.
738/2004, dep. in data 8/07/2004). CONSIGLIO DI STATO, Sez.
IV - 2 ottobre
2006 (C.C. 11/07/2006), Sentenza n. 5760
- Obbligo
di determinazione di destinazione urbanistica e principio di
motivazione.
L’obbligo
di provvedere sulla destinazione urbanistica di un’area può essere
assolto sia
attraverso una variante specifica, sia attraverso una variante
generale, unici
strumenti che consentono alle amministrazioni comunali di verificare la
persistente compatibilità delle destinazioni già impresse ad aree
situate nelle
aree più diverse del territorio comunale rispetto ai principi
informatori della
vigente disciplina di piano regolatore e alle nuove esigenze di
pubblico
interesse.
Detto obbligo non comporta necessariamente che detta area consegua una
destinazione urbanistica edificatoria, essendo in ogni caso rimessa al
potere
discrezionale dell’amministrazione comunale la verifica e la scelta
della
destinazione, in coerenza con la più generale disciplina urbanistica
del territorio,
più idonea e più adeguata in relazione all’interesse pubblico al
corretto e
armonico utilizzo del territorio, potendo perfino ammettersi la
reiterazione
degli stessi vincoli scaduti, sebbene nei limiti di una congrua e
specifica
motivazione sulla perdurante attualità della previsione, comparata con
gli
interessi pubblici. Consiglio
di Stato, sez. IV, sentenza 21.08.2006, n. 4843
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