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Edilizia - Urbanistica, strade, servitù, oneri di urbanizzazione, progettazione pubblica
(Sentenze pronunciate nell'anno 2006 della Cassazione, del Consiglio di Stato e del TAR)
 Parti e argomenti della scheda: 
I giudici si pronunciano, con queste massime dell'anno 2006, su alcuni casi di servitù di passaggio in una strada, sugli oneri urbanistici e sulla progettazione pubblica.
  1. Strada - Servitù di passaggio - Presupposti - Limiti - Dicatio ad patriam
  2. Calamità naturale - Oneri di urbanizzazione e di costruzione - Esenzione
  3. Funzioni di progettazione, costruzione, manutenzione di rilevanti opere di interesse interregionale
  4. Obbligo di determinazione di destinazione urbanistica e principio di motivazione
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  1. Strada - Servitù di passaggio - Presupposti - Limiti - Dicatio ad patriam - Fattispecie. Affinché una strada possa ricondursi fra quelle gravate da servitù anche di solo passaggio, è necessario che l’uso risponda alla necessità o alla utilità di una collettività di persone (C.d.S. Sezione V, 28 gennaio 1998, n. 102). Nella specie, il carattere “interno” dell’area esclude il presupposto in esame facendo concludere per una utilità limitata ai soli proprietari frontisti (quando l’uso avvenga in favore di soggetti considerati uti singuli, e non uti cives, non può darsi uso pubblico di passaggio né per usucapione di servitù, né per dicatio ad patriam: Cass. 21 maggio 2001, n. 6924; 13 febbraio 2006, n. 3075). Pres. Elefante - Est. Farina - Condominio di via Ariosto 3-9 di Potenza (avv. Brognieri) c. Comune di Potenza (avv.ti Pignatari e Matera) (annulla T.A.R. Basilicata, n. 779, del 23/11/2004). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 18 DICEMBRE 2006 (C.c. 9/6/2006), Sentenza n. 7601

  2. Calamità naturale - Oneri di urbanizzazione e di costruzione - Esenzione - Presupposti - Fattispecie. Nel caso di calamità naturale, per avere diritto all’esenzione dagli oneri di urbanizzazione e di costruzione, un intervento edilizio deve essere, collegato alla calamità, ma anche essere eseguito “a seguito di norme e provvedimenti adottati” dalla autorità pubblica. Nella specie, il piano particolareggiato riguardante l’area dei fabbricati danneggiati dal terremoto prevedeva sia la ristrutturazione sia la ricostruzione totale dell’edificio, e con successiva deliberazione consiliare si precisava che la ricostruzione totale sarebbe stata esente dagli oneri, solo se l’edificio si fosse trovato in condizioni di precarietà tale da richiederne il puntellamento. Pres. Iannotta - Est. Branca - Società Montebello s.r.l. (avv. Mancinelli) c. Comune di Ancona (avv. Ranci) (conferma T.A.R. Marche 23 settembre 1997 n. 922). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 24 ottobre 2006 (C.C. 5/05/2006), Sentenza n. 6354
  3. Funzioni di progettazione, costruzione, manutenzione di rilevanti opere di interesse interregionale - Asse viario interregionale - Preventivo accordo di programma - Mancata conclusione   Sanatoria - Esclusione - Art. 99, c. 4 D.L.vo n. 112/98. Nessuna diversa determinazione regionale o provinciale di assenso, espressa inoltre a posteriori, può sanare la mancata conclusione di un preventivo accordo di programma tra le due Regioni interessate, soprattutto nel caso in cui l’opera oltre ad interessare il territorio di entrambe le regioni assurga anche ad un’importante funzione viaria in ambito interregionale. Pres. Venturini - Est. De Felice - Agazzani ed altri (avv.ti Ceruti e Petretti) c. PROVINCIA DI MANTOVA ed altri (avv.ti Sperati e Colombo) (riforma TAR Lombardia sentenza n. 738/2004, dep. in data 8/07/2004). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 2 ottobre 2006 (C.C. 11/07/2006), Sentenza n. 5760
  4. Obbligo di determinazione di destinazione urbanistica e principio di motivazione. L’obbligo di provvedere sulla destinazione urbanistica di un’area può essere assolto sia attraverso una variante specifica, sia attraverso una variante generale, unici strumenti che consentono alle amministrazioni comunali di verificare la persistente compatibilità delle destinazioni già impresse ad aree situate nelle aree più diverse del territorio comunale rispetto ai principi informatori della vigente disciplina di piano regolatore e alle nuove esigenze di pubblico interesse.
    Detto obbligo non comporta necessariamente che detta area consegua una destinazione urbanistica edificatoria, essendo in ogni caso rimessa al potere discrezionale dell’amministrazione comunale la verifica e la scelta della destinazione, in coerenza con la più generale disciplina urbanistica del territorio, più idonea e più adeguata in relazione all’interesse pubblico al corretto e armonico utilizzo del territorio, potendo perfino ammettersi la reiterazione degli stessi vincoli scaduti, sebbene nei limiti di una congrua e specifica motivazione sulla perdurante attualità della previsione, comparata con gli interessi pubblici. 
    Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 21.08.2006, n. 4843

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