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- Manutenzione
straordinaria - Interventi edilizi - Duplice limite - L. n. 457/1978,
art. 31,
c. 1, lett. b), attualmente D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. b).
In tema di manutenzione straordinaria, gli
interventi - già previsti dalla L. 5 agosto 1978, n. 457, art. 31,
comma 1,
lett. b), ed attualmente definiti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380,
art. 3,
comma 1, lett. b) - sono caratterizzati da un duplice limite: uno, di
ordine
funzionale, costituito dalla necessità che i lavori siano rivolti alla
mera
sostituzione o al puro rinnovo di parti dell'edificio, e l'altro, di
ordine
strutturale, consistente nel divieto di alterare i volumi e le
superfici delle
singole unità immobiliari. Pres. Papa, Est. Fiale, Imp. Di Luggo.
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 6 Dicembre 2006
(C.c. 27/09/2006), Sentenza n. 40189
- Restauro
e risanamento conservativo - Nozione - D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c.
1, lett.
c).
Nella nozione di restauro e risanamento
conservativo, il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 3, comma 1, lett.
c), con
definizione già fornita dalla L. n. 47 del 1985, art. 31, comma 1,
lett. c),
identifica gli interventi "rivolti a conservare l'organismo edilizio e
ad
assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere
che - nel
rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali
dell'organismo stesso
- ne consentano destinazioni d'uso con esso compatibili". La finalità
di
rinnovare l'organismo edilizio in modo sistematico e globale, deve
essere
attuata - poiché si tratta pur sempre di conservazione - nel rispetto
dei suoi
elementi essenziali "tipologici, formali e strutturali". Pres. Papa,
Est. Fiale, Imp. Di Luggo. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 6 Dicembre 2006
(C.c. 27/09/2006), Sentenza n. 40189
- Interventi
di ristrutturazione - Immobile preesistente abusivo - Permesso di
costruire o
DIA. In
tema di interventi di ristrutturazione - di cui
al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 10, comma 1, lett. c), come
modificato
dal D.Lgs. n. 301 del 2002 - sono subordinati a permesso di costruire
o, in
alternativa, a D.I.A. gli interventi che "portino ad un organismo
edilizio
in tutto o in parte diverso dal precedente e comportino aumento di
unità immobiliari,
modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici,
ovvero
che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A),
comportino
mutamenti della destinazione d'uso". Qualora interventi siffatti,
comportino la preventiva demolizione dell'edificio, il risultato finale
deve
coincidere nella volumetria e nella sagoma con l'edificio precedente.
In ogni
caso, per aversi ristrutturazione, l'immobile preesistente non deve
essere
abusivo. Pres. Papa, Est. Fiale, Imp. Di Luggo. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 6 Dicembre 2006
(C.c. 27/09/2006), Sentenza n. 40189
- Ristrutturazioni
edilizie - Denunzia di inizio attività - Variazione del carico
urbanistico -
Esclusione - Edificio esistente - Interventi di ristrutturazione
edilizia che
comportino integrazioni funzionali o strutturali - Modifiche del volume
-
Permesso di costruire.
Le ristrutturazioni edilizie di portata minore, sono sempre
realizzabili
previa mera denunzia di inizio attività, cioè quelle, che determinano
una
semplice modifica dell’ordine in cui sono disposte le diverse parti che
compongono la costruzione, in modo che, pur risultando complessivamente
innovata, questa conserva la sua iniziale consistenza urbanistica
(diverse da
quelle, descritte dall’art. 10, 1° comma - Iett. c), che comportano
invece una
variazione del carico urbanistico). Inoltre, sono realizzabili, in
seguito a
permesso di costruire ovvero (a scelta dell‘interessato) previa mera
denunzia
di inizio attività interventi di ristrutturazione edilizia che
comportino
integrazioni funzionali o strutturali dell’edificio esistente, pure con
incrementi limitati di superficie e di volume. Pertanto, le «modifiche
del
volume” previste dall’art.10 possono consistere, in diminuzioni o
trasformazioni dei volumi preesistenti ed in incrementi volumetrici
modesti
(tali da non configurare apprezzabili aumenti di volumetria) poiché,
qualora si
ammettesse la possibilità di un sostanziale ampliamento dell’edificio,
verrebbe
meno la linea di distinzione tra “ristrutturazione edilizia» e "nuova
Costruzione”. Pres. Lupo - Est. Fiale - Ric. Balletta. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE Sez. III, 6 dicembre 2006 (Ud.
26/09/2006), Sentenza n. 40173
- Urbanistica
ed edilizia - Nozione di "ristrutturazione edilizia" - Fattispecie.
L’art. 3, 1° comma, lett. d), del
TU. a 380/2001, come modificato dal D.Lgs. a 301/2002, ha esteso, la
nozione di
"ristrutturazione edilizia" ricomprendendovi pure gli interventi
ricostruttivi “consistenti nella demolizione e ricostruzione con la
stessa
volumetria e sagoma di quello preesistente fatte salve le sole
innovazioni
necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica”. Volumetria e
sagoma,
debbono rimanere identiche nei casi di ristrutturazione attuata
attraverso demolizione
e ricostruzione mentre non si pongono come limiti per gli interventi di
ristrutturazione che non comportino la previa demolizione. Nella
specie, il
risultato finale dell’attività demolitoria-ricostruttiva non coincideva
nella
volumetria e nella sagoma con l’edificio precedente. Pres. Lupo - Est.
Fiale -
Ric. Balletta. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE Sez. III, 6 dicembre 2006 (Ud.
26/09/2006), Sentenza n. 40173
- Ristrutturazione
edilizia - Esecuzione dei lavori di modesta entità - Modifica
destinazione
d'uso - Art. 3 c. 1 lett. d T.U. n. 380/2001.
Si configura come ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art. 3 c. 1
lett. d T.U. n. 380/2001, il mutamento di uso attuato dopo la
ultimazione di un
fabbricato e durante la sua esistenza, in quanto l’esecuzione dei
lavori, anche
se di modesta entità, comporta la creazione di un “organismo edilizio
in tutto
o in parte diverso dal precedente”. Pres. Papa - Est. Squassoni - Ric.
Pompili.
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 1 dicembre 2006
(C. c. 17/10/2006), Sentenza n. 39860
- Nuova
costruzione - Nozione - Ristrutturazione - C.d. originaria sagoma
d'ingombro -
Volume edilizio - Fattispecie.
Può
parlarsi di “nuova costruzione” soggetta a permesso di costruire anche
in
ipotesi in cui non vengano realizzati nuovi volumi, perché altrimenti
sarebbe
sufficiente la mera preesistenza di un edificio per qualificare ad
esempio come
“ristrutturazione”, e non come “nuova costruzione”, qualunque nuova
costruzione
effettuata in sostituzione di quella precedente (T.A.R. Veneto, sez.
II, 17
dicembre 2002, n. 6620). Tale ipotesi per giurisprudenza costante è ad
esempio
ravvisabile quando dell'edificio preesistente, pur rimanendo immutata
la
volumetria, sia mutata la distribuzione delle superfici occupate in
relazione
all'originaria sagoma d'ingombro (Cassazione civile, sez. II, 15 luglio
2003,
n. 11027). Nella specie, le tettoie, delimitate entrambe su due lati da
mura
perimetrali ed una delle quali munita di pareti di chiusura di parte
dello
spazio coperto dalla tettoia - costituiscono, senza dubbio, un volume
edilizio
in quanto in materia urbanistico edilizia il presupposto per
l’esistenza di un
volume edilizio è costituito dalla costruzione di (almeno) un piano di
base e
due superfici verticali contigue (Tar Piemonte n.2824 del 12.7.2005;
T.A.R.
Liguria, I, 12 dicembre 1989, n. 943; T.A.R. Sicilia - Catania, 30
settembre
1994, n. 2171). Pres. Pugliese - Est. Pisano - Ruspantini (avv. Covino)
c.
COMUNE DI NAPOLI (avv.ti Tarallo, Accattatis Chalons d'Oranges e
Crimaldi). T.A.R.
CAMPANIA Napoli, Sez. IV, 21 novembre 2006, (C.C. 19/07/2006) n. 10122
- Inagibilità
di un immobile - Demolizione e ricostruzione obbligatoria - Esclusione
- Autorizzazione
alla ristrutturazione - Legittimità - Presupposti.
La condizione di inagibilità di un
immobile non ne determina, di per sé, la necessaria demolizione e
ricostruzione, con la conseguenza che, in tal caso, può essere
richiesta ed
assentita un’autorizzazione alla ristrutturazione, esente dagli
ordinari oneri.
Pres. Iannotta - Est. Branca - Società Montebello s.r.l. (avv.
Mancinelli) c.
Comune di Ancona (avv. Ranci) (conferma T.A.R. Marche 23 settembre 1997
n.
922). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 24 ottobre 2006 (C.C.
5/05/2006), Sentenza
n. 6354
- Urbanistica
ed edilizia - Ricostruzione su ruderi - Nuova costruzione - Concetto di
ristrutturazione edilizia.
La ricostruzione su ruderi costituisce sempre "nuova
costruzione", in quanto il concetto di ristrutturazione edilizia
postula
necessariamente la preesistenza di un fabbricato da ristrutturare, cioè
di un
organismo edilizio dotato delle murature perimetrali, strutture
orizzontali e
copertura. In mancanza di tali elementi strutturali non è possibile
valutare
l'esistenza e la consistenza dell'edificio da consolidare ed i ruderi
non
possono che considerarsi alla stregua di un'area non edificata [vedi
Cass., Sez.
III: 4.2.2003, Pellegrino e 20.2.2001, ric. Perfetti; nonché C. Stato,
Sez. V:
28.5.2004, n. 3452; 15.4.2004, n. 2142; 1.12.1999, n. 2021; 4.8.1999,
n. 398;
10.3.1997, n. 240]. (Pres. Vitalone - Est. Fiale - Imp. Polverino.) CORTE
DI
CASSAZIONE Penale Sez. III, 16 giugno 2006, (c.c. 13 gennaio 2006),
sentenza n.
20776
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