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Edilizia - Ristrutturazioni, ricostruzioni, manutenzioni, restauro
(Sentenze pronunciate nell'anno 2006 della Cassazione, del Consiglio di Stato e del TAR)
 Parti e argomenti della scheda: 
Con queste massime dell'anno 2006 i giudici si pronunciano sulle ristrutturazioni edilizie, sulle demolizioni, sulle ricostruzioni degli edifici, sulle manutenzioni, sui ruderi e sui permessi necessari per tali tipi di intervento. Le sentenze riguardano il diritto urbanistico.
  1. Manutenzione straordinaria - Interventi edilizi - Duplice limite
  2. Restauro e risanamento conservativo - Nozione
  3. Interventi di ristrutturazione - Immobile preesistente abusivo
  4. Ristrutturazioni edilizie - Denunzia di inizio attività - Variazione del carico urbanistico
  5. Urbanistica ed edilizia - Nozione di "ristrutturazione edilizia"
  6. Ristrutturazione edilizia - Esecuzione dei lavori di modesta entità
  7. Nuova costruzione - Nozione - Ristrutturazione
  8. Inagibilità di un immobile - Demolizione e ricostruzione obbligatoria
  9. Urbanistica ed edilizia - Ricostruzione su ruderi - Nuova costruzione
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  1. Manutenzione straordinaria - Interventi edilizi - Duplice limite - L. n. 457/1978, art. 31, c. 1, lett. b), attualmente D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. b). In tema di manutenzione straordinaria, gli interventi - già previsti dalla L. 5 agosto 1978, n. 457, art. 31, comma 1, lett. b), ed attualmente definiti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 3, comma 1, lett. b) - sono caratterizzati da un duplice limite: uno, di ordine funzionale, costituito dalla necessità che i lavori siano rivolti alla mera sostituzione o al puro rinnovo di parti dell'edificio, e l'altro, di ordine strutturale, consistente nel divieto di alterare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari. Pres. Papa, Est. Fiale, Imp. Di Luggo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 6 Dicembre 2006 (C.c. 27/09/2006), Sentenza n. 40189

  2. Restauro e risanamento conservativo - Nozione - D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. c). Nella nozione di restauro e risanamento conservativo, il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 3, comma 1, lett. c), con definizione già fornita dalla L. n. 47 del 1985, art. 31, comma 1, lett. c), identifica gli interventi "rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che - nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso - ne consentano destinazioni d'uso con esso compatibili". La finalità di rinnovare l'organismo edilizio in modo sistematico e globale, deve essere attuata - poiché si tratta pur sempre di conservazione - nel rispetto dei suoi elementi essenziali "tipologici, formali e strutturali". Pres. Papa, Est. Fiale, Imp. Di Luggo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 6 Dicembre 2006 (C.c. 27/09/2006), Sentenza n. 40189
  3. Interventi di ristrutturazione - Immobile preesistente abusivo - Permesso di costruire o DIA. In tema di interventi di ristrutturazione - di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 10, comma 1, lett. c), come modificato dal D.Lgs. n. 301 del 2002 - sono subordinati a permesso di costruire o, in alternativa, a D.I.A. gli interventi che "portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A), comportino mutamenti della destinazione d'uso". Qualora interventi siffatti, comportino la preventiva demolizione dell'edificio, il risultato finale deve coincidere nella volumetria e nella sagoma con l'edificio precedente. In ogni caso, per aversi ristrutturazione, l'immobile preesistente non deve essere abusivo. Pres. Papa, Est. Fiale, Imp. Di Luggo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 6 Dicembre 2006 (C.c. 27/09/2006), Sentenza n. 40189
  4. Ristrutturazioni edilizie - Denunzia di inizio attività - Variazione del carico urbanistico - Esclusione - Edificio esistente - Interventi di ristrutturazione edilizia che comportino integrazioni funzionali o strutturali - Modifiche del volume - Permesso di costruire. Le ristrutturazioni edilizie di portata minore, sono sempre realizzabili previa mera denunzia di inizio attività, cioè quelle, che determinano una semplice modifica dell’ordine in cui sono disposte le diverse parti che compongono la costruzione, in modo che, pur risultando complessivamente innovata, questa conserva la sua iniziale consistenza urbanistica (diverse da quelle, descritte dall’art. 10, 1° comma - Iett. c), che comportano invece una variazione del carico urbanistico). Inoltre, sono realizzabili, in seguito a permesso di costruire ovvero (a scelta dell‘interessato) previa mera denunzia di inizio attività interventi di ristrutturazione edilizia che comportino integrazioni funzionali o strutturali dell’edificio esistente, pure con incrementi limitati di superficie e di volume. Pertanto, le «modifiche del volume” previste dall’art.10 possono consistere, in diminuzioni o trasformazioni dei volumi preesistenti ed in incrementi volumetrici modesti (tali da non configurare apprezzabili aumenti di volumetria) poiché, qualora si ammettesse la possibilità di un sostanziale ampliamento dell’edificio, verrebbe meno la linea di distinzione tra “ristrutturazione edilizia» e "nuova Costruzione”. Pres. Lupo - Est. Fiale - Ric. Balletta. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 6 dicembre 2006 (Ud. 26/09/2006), Sentenza n. 40173
  5. Urbanistica ed edilizia - Nozione di "ristrutturazione edilizia" - Fattispecie. L’art. 3, 1° comma, lett. d), del TU. a 380/2001, come modificato dal D.Lgs. a 301/2002, ha esteso, la nozione di "ristrutturazione edilizia" ricomprendendovi pure gli interventi ricostruttivi “consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica”. Volumetria e sagoma, debbono rimanere identiche nei casi di ristrutturazione attuata attraverso demolizione e ricostruzione mentre non si pongono come limiti per gli interventi di ristrutturazione che non comportino la previa demolizione. Nella specie, il risultato finale dell’attività demolitoria-ricostruttiva non coincideva nella volumetria e nella sagoma con l’edificio precedente. Pres. Lupo - Est. Fiale - Ric. Balletta. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 6 dicembre 2006 (Ud. 26/09/2006), Sentenza n. 40173

  6. Ristrutturazione edilizia - Esecuzione dei lavori di modesta entità - Modifica destinazione d'uso - Art. 3 c. 1 lett. d T.U. n. 380/2001. Si configura come ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art. 3 c. 1 lett. d T.U. n. 380/2001, il mutamento di uso attuato dopo la ultimazione di un fabbricato e durante la sua esistenza, in quanto l’esecuzione dei lavori, anche se di modesta entità, comporta la creazione di un “organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente”. Pres. Papa - Est. Squassoni - Ric. Pompili. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 1 dicembre 2006 (C. c. 17/10/2006), Sentenza n. 39860
  7. Nuova costruzione - Nozione - Ristrutturazione - C.d. originaria sagoma d'ingombro - Volume edilizio - Fattispecie. Può parlarsi di “nuova costruzione” soggetta a permesso di costruire anche in ipotesi in cui non vengano realizzati nuovi volumi, perché altrimenti sarebbe sufficiente la mera preesistenza di un edificio per qualificare ad esempio come “ristrutturazione”, e non come “nuova costruzione”, qualunque nuova costruzione effettuata in sostituzione di quella precedente (T.A.R. Veneto, sez. II, 17 dicembre 2002, n. 6620). Tale ipotesi per giurisprudenza costante è ad esempio ravvisabile quando dell'edificio preesistente, pur rimanendo immutata la volumetria, sia mutata la distribuzione delle superfici occupate in relazione all'originaria sagoma d'ingombro (Cassazione civile, sez. II, 15 luglio 2003, n. 11027). Nella specie, le tettoie, delimitate entrambe su due lati da mura perimetrali ed una delle quali munita di pareti di chiusura di parte dello spazio coperto dalla tettoia - costituiscono, senza dubbio, un volume edilizio in quanto in materia urbanistico edilizia il presupposto per l’esistenza di un volume edilizio è costituito dalla costruzione di (almeno) un piano di base e due superfici verticali contigue (Tar Piemonte n.2824 del 12.7.2005; T.A.R. Liguria, I, 12 dicembre 1989, n. 943; T.A.R. Sicilia - Catania, 30 settembre 1994, n. 2171). Pres. Pugliese - Est. Pisano - Ruspantini (avv. Covino) c. COMUNE DI NAPOLI (avv.ti Tarallo, Accattatis Chalons d'Oranges e Crimaldi). T.A.R. CAMPANIA Napoli, Sez. IV, 21 novembre 2006, (C.C. 19/07/2006) n. 10122
  8. Inagibilità di un immobile - Demolizione e ricostruzione obbligatoria - Esclusione - Autorizzazione alla ristrutturazione - Legittimità - Presupposti. La condizione di inagibilità di un immobile non ne determina, di per sé, la necessaria demolizione e ricostruzione, con la conseguenza che, in tal caso, può essere richiesta ed assentita un’autorizzazione alla ristrutturazione, esente dagli ordinari oneri. Pres. Iannotta - Est. Branca - Società Montebello s.r.l. (avv. Mancinelli) c. Comune di Ancona (avv. Ranci) (conferma T.A.R. Marche 23 settembre 1997 n. 922). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 24 ottobre 2006 (C.C. 5/05/2006), Sentenza n. 6354
  9. Urbanistica ed edilizia - Ricostruzione su ruderi - Nuova costruzione - Concetto di ristrutturazione edilizia. La ricostruzione su ruderi costituisce sempre "nuova costruzione", in quanto il concetto di ristrutturazione edilizia postula necessariamente la preesistenza di un fabbricato da ristrutturare, cioè di un organismo edilizio dotato delle murature perimetrali, strutture orizzontali e copertura. In mancanza di tali elementi strutturali non è possibile valutare l'esistenza e la consistenza dell'edificio da consolidare ed i ruderi non possono che considerarsi alla stregua di un'area non edificata [vedi Cass., Sez. III: 4.2.2003, Pellegrino e 20.2.2001, ric. Perfetti; nonché C. Stato, Sez. V: 28.5.2004, n. 3452; 15.4.2004, n. 2142; 1.12.1999, n. 2021; 4.8.1999, n. 398; 10.3.1997, n. 240]. (Pres. Vitalone - Est. Fiale - Imp. Polverino.) CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 16 giugno 2006, (c.c. 13 gennaio 2006), sentenza n. 20776

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