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- T.U.
n.
380/2001 - Interventi in zona sismica - Direttore lavori -
Responsabilità -
Posizione di controllo. Il
direttore dei lavori deve ritenersi anch'egli destinatario del divieto
di esecuzione di lavori senza autorizzazione ed in violazione delle
prescrizioni tecniche contenute nei previsti decreti interministeriali
poiché
la legge n. 64/1974 (con le disposizioni trasfuse nel T.U. n.
380/2001),
imponendo l’osservanza di specifiche norme tecniche per "tutte le
costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica
incolumità,
da realizzarsi in zone dichiarate sismiche" e prevedendo un articolato
sistema di cautele rivolto ad impedire l'esecuzione di opere non
conformi a
tali norme - pone lo stesso direttore dei lavori in una "posizione di
controllo" su un'attività potenzialmente lesiva di beni altrui (vedi
Cass., Sez. III,27.1.2004, n. 2640). Pres. Lupo - Est. Fiale - Ric.
Osso. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 5 ottobre 2006 (Ud. 15/06/2006),
Sentenza n.
33469
- Conferimento
incarico a progettista - Notevole incremento di valore dei terreni di
un
parente entro il terzo grado - Violazione del principio di imparzialità
dell’azione amministrativa. Sussiste,
la censura di violazione di legge, riferita alla violazione del
principio di imparzialità
dell’azione amministrativa quando (come nel caso in specie) il
progettista
incaricato era, all’epoca del conferimento dell’incarico, parente entro
il
terzo grado (in violazione dell’art. 51 c.p.c.) in quanto figlio di
proprietaria di terreni che dal medesimo tracciato hanno subito un
notevole
incremento di valore (si tratta di circa 20 ettari che si trovano al
termine
della infrastruttura viaria in questione). Pres. Venturini - Est. De
Felice -
Agazzani ed altri (avv.ti Ceruti e Petretti) c. PROVINCIA DI MANTOVA ed
altri
(avv.ti Sperati e Colombo) (riforma TAR Lombardia sentenza n. 738/2004,
dep. in
data 8/07/2004). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 2 ottobre 2006
(C.C.
11/07/2006), Sentenza n. 5760
- Contratto
di progettazione e direzione lavori comprendente opere in cemento
armato
concluso da un geometra - Progetto controfirmato o vistato da un
ingegnere -
Illegittimità - Diritto al compenso - Esclusione - Contratto in
generale -
Nullità. La
progettazione e la
direzione di opere da parte di un geometra in materia riservata alla
competenza
professionale degli ingegneri e degli architetti sono illegittime, e
per esse
non è dovuto al geometra alcun compenso, non essendo sufficiente a
rendere
legittimo il progetto che esso sia controfirmato o vistato da un
ingegnere o
che l’ingegnere rediga i calcoli in cemento armato o che diriga i
lavori
relativi alla realizzazione delle strutture di cemento armato, in
quanto il
professionista competente deve essere unico autore e responsabile della
progettazione. Pres. V. Calfapietra, Rel. V. Mazzacane. CORTE
DI CASSAZIONE
Civile Sez. II, 26/07/2006, Sentenza n. 17028
- Progettazione
- Direzione dei lavori - Competenza dei geometri - Strutture in cemento
armato.
A
norma
dell'art. 16 R.D. 11.2.1929 n. 274 la competenza dei geometri é
limitata alla
progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con
esclusione di quelle che comportino l'adozione anche parziale di
strutture in
cemento armato, mentre in via di eccezione si estende anche a queste
strutture
solo con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell'ambito degli
edifici
rurali o destinati alle industrie agricole che non richiedano
particolari
operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino
pericolo
per le persone; invece per le costruzioni civili, sia pure modeste, ove
si
adottino strutture in cemento armato, ogni competenza è riservata ex
art. 1 R.D.
16.11.1939 n. 2229 agli ingegneri ed architetti iscritti nell'albo.
Sicché,
tale normativa, non modificata dalla 1. 5.11.1971 n. 1086, che si
limita a
rinviare per gli ingegneri, architetti e geometri alla previgente
ripartizione
di competenza, implica che ai geometri non possa comunque essere
affidata la
progettazione e la direzione dei lavori di costruzioni civili
comportanti
l'impiego del cemento armato (vedi "ex multis" Cass. 28.7.1992 n.
9044; Cass. 19.4.1995 n. 4364). Pres. V. Calfapietra, Rel. V.
Mazzacane. CORTE
DI CASSAZIONE Civile Sez. II, 26/07/2006, Sentenza n. 17028
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