Giurisprudenza
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Edilizia - Tecnici e professionisti
(Sentenze pronunciate nell'anno 2006 della Cassazione, del Consiglio di Stato e del TAR)
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  1. T.U. n. 380/2001 - Interventi in zona sismica - Direttore lavori - Responsabilità - Posizione di controllo. Il direttore dei lavori deve ritenersi anch'egli destinatario del divieto di esecuzione di lavori senza autorizzazione ed in violazione delle prescrizioni tecniche contenute nei previsti decreti interministeriali poiché la legge n. 64/1974 (con le disposizioni trasfuse nel T.U. n. 380/2001), imponendo l’osservanza di specifiche norme tecniche per "tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche" e prevedendo un articolato sistema di cautele rivolto ad impedire l'esecuzione di opere non conformi a tali norme - pone lo stesso direttore dei lavori in una "posizione di controllo" su un'attività potenzialmente lesiva di beni altrui (vedi Cass., Sez. III,27.1.2004, n. 2640). Pres. Lupo - Est. Fiale - Ric. Osso. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 5 ottobre 2006 (Ud. 15/06/2006), Sentenza n. 33469
  2. Conferimento incarico a progettista - Notevole incremento di valore dei terreni di un parente entro il terzo grado - Violazione del principio di imparzialità dell’azione amministrativa. Sussiste, la censura di violazione di legge, riferita alla violazione del principio di imparzialità dell’azione amministrativa quando (come nel caso in specie) il progettista incaricato era, all’epoca del conferimento dell’incarico, parente entro il terzo grado (in violazione dell’art. 51 c.p.c.) in quanto figlio di proprietaria di terreni che dal medesimo tracciato hanno subito un notevole incremento di valore (si tratta di circa 20 ettari che si trovano al termine della infrastruttura viaria in questione). Pres. Venturini - Est. De Felice - Agazzani ed altri (avv.ti Ceruti e Petretti) c. PROVINCIA DI MANTOVA ed altri (avv.ti Sperati e Colombo) (riforma TAR Lombardia sentenza n. 738/2004, dep. in data 8/07/2004). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 2 ottobre 2006 (C.C. 11/07/2006), Sentenza n. 5760
  3. Contratto di progettazione e direzione lavori comprendente opere in cemento armato concluso da un geometra - Progetto controfirmato o vistato da un ingegnere - Illegittimità - Diritto al compenso - Esclusione - Contratto in generale - Nullità. La progettazione e la direzione di opere da parte di un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri e degli architetti sono illegittime, e per esse non è dovuto al geometra alcun compenso, non essendo sufficiente a rendere legittimo il progetto che esso sia controfirmato o vistato da un ingegnere o che l’ingegnere rediga i calcoli in cemento armato o che diriga i lavori relativi alla realizzazione delle strutture di cemento armato, in quanto il professionista competente deve essere unico autore e responsabile della progettazione. Pres. V. Calfapietra, Rel. V. Mazzacane. CORTE DI CASSAZIONE Civile Sez. II, 26/07/2006, Sentenza n. 17028
  4. Progettazione - Direzione dei lavori - Competenza dei geometri - Strutture in cemento armato. A norma dell'art. 16 R.D. 11.2.1929 n. 274 la competenza dei geometri é limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione anche parziale di strutture in cemento armato, mentre in via di eccezione si estende anche a queste strutture solo con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell'ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone; invece per le costruzioni civili, sia pure modeste, ove si adottino strutture in cemento armato, ogni competenza è riservata ex art. 1 R.D. 16.11.1939 n. 2229 agli ingegneri ed architetti iscritti nell'albo. Sicché, tale normativa, non modificata dalla 1. 5.11.1971 n. 1086, che si limita a rinviare per gli ingegneri, architetti e geometri alla previgente ripartizione di competenza, implica che ai geometri non possa comunque essere affidata la progettazione e la direzione dei lavori di costruzioni civili comportanti l'impiego del cemento armato (vedi "ex multis" Cass. 28.7.1992 n. 9044; Cass. 19.4.1995 n. 4364). Pres. V. Calfapietra, Rel. V. Mazzacane. CORTE DI CASSAZIONE Civile Sez. II, 26/07/2006, Sentenza n. 17028