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Edilizia - Distanza tra le costruzioni
(Sentenze pronunciate nell'anno 2006 della Cassazione, del Consiglio di Stato, dei Tribunali)
 Parti e argomenti della scheda: 
Le pronunce di questa pagina, si tratta di massime dell'anno 2006, riguardano caso di costruzioni in senso giuridico. Come si rispettano le distanze previste dal codice civile. Le distanze in presenza di una strada pubblica tra le costruzioni. Gli edifici pubblici. Le norme prevalenti.
  1. La disciplina delle distanze legali tra costruzioni di cui all'art. 9 del D.M. 02.04.1968 n. 1444 è applicabile anche alle sopraelevazioni e nel caso di edifici pubblici
  2. Distanze tra costruzioni - Centralina telefonica infissa al suolo in modo stabile
  3. Distanze in presenza di pubblica strada
  4. Sostituzione automatica delle norme degli strumenti urbanistici difformi dall'art. 9 D.M. 1444/1968
  5. Fattispecie in materia di ristrutturazione - Distanze e nozione
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  1. La disciplina delle distanze legali tra costruzioni di cui all'art. 9 del D.M. 02.04.1968 n. 1444 è applicabile anche alle sopraelevazioni e nel caso di edifici pubblici. In mancanza di una disposizione delle norme attuative del P.R.G. che, per la zona SP, detti una speciale disciplina sulle distanze delle opere di interesse statale dalle altre costruzioni, debbono dunque trovare diretta applicazione i limiti di cui all’art. 9, comma 1, n. 2, del D.M. 02.04.1968, n. 1444, il quale trae dall'art. 41-quinquies della legge urbanistica la forza di integrare con efficacia precettiva il regime delle distanze nelle costruzioni. Consiglio di Stato, V, 26.10.2006, n. 6399
  2. Distanze tra costruzioni - Centralina telefonica infissa al suolo in modo stabile - Qualifica di costruzione - Rimozione - Disciplina - Art. 873 c.c.. In materia urbanistica, anche la centralina telefonica (nella specie installata dalla Telecom davanti al prospetto di alcune abitazione), rappresenta una costruzione in senso tecnico poiché deve qualificarsi costruzione, ai fini dell’applicazione delle norme sulle distanze che trovano la loro fonte nell’art. 873 c.c., ogni opera di particolare consistenza e solidità che risulti infissa al suolo in modo stabile e quindi sia immobilizzata rispetto ad esso, a nulla rilevando che tale collegamento sia avvenuto mediante l’impiego di malta cementizia, ovvero con mezzi meccanici i quali consentano, mediante procedimenti e manovre inversi una mobilitazione e l’asportazione di manufatti. (Cass. 12002/1992; n. 12480/1995; n. 4639/1997). Conseguentemente alla suddetta centralina (o canalina) si applica la disciplina codicistica e regolamentare in materia di distanze tra costruzioni. GOT Nocera - Spagnolo e Mogavero (avv. De Mitri) c. Telecom Italia S.p.A.. Tribunale di Lecce, Sez. Dist. Campi Salentino, 17 luglio 2006 Sentenza n. 75
  3. Distanze in presenza di pubblica strada. Ai sensi degli artt.879, comma 2 c.c., e 905, ultimo comma, c.c., la disciplina civilistica in tema di distanze da rispettare tra costruzioni ovvero tra vedute trova una deroga specifica allorché tra gli edifici esista una pubblica strada. Cassazione civile, sez.IV, 19 giugno 2006, n.3614
  4. Sostituzione automatica delle norme degli strumenti urbanistici difformi dall'art. 9 D.M. 1444/1968.
    Poiché l'art. 136 t.u. 06.06.2001 n. 380, nell'abrogare (con effetto ex nunc) l'art. 17, comma 1, lett. c, delle legge n. 765 del 1967, ha lasciato in vigore i commi 6, 8, 9, dell'art. 41-quinquies della legge n. 1150 del 1942, gli strumenti urbanistici locali devono osservare la prescrizione di cui all'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968, che prevede la distanza minima inderogabile di mt. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti; pertanto, nel caso di norme contrastanti, il giudice è tenuto ad applicare la disposizione di cui al citato art. 9, in quanto automaticamente inserita nello strumento urbanistico in sostituzione della norma illegittima. Corte di Cassazione, Sez. II civile, sentenza 29.05.2006 n. 12741

  5. Fattispecie in materia di ristrutturazione - Distanze e nozione. Nell’ambito delle opere edilizie, la semplice "ristrutturazione" si verifica ove gli interventi, comportando modificazioni esclusivamente interne, abbiano interessato un edificio del quale sussistano (e, all’esito degli stessi, rimangano inalterate) le componenti essenziali, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali, la copertura, mentre è ravvisabile la "ricostruzione" allorché dell’edificio preesistente siano venute meno, per evento naturale o per volontaria demolizione, dette componenti, e l’intervento si traduca nell’esatto ripristino delle stesse operato senza alcuna variazione rispetto alle originarie dimensioni dell’edificio, e, in particolare, senza aumenti della volumetria, né delle superfici occupate in relazione alla originaria sagoma di ingombro.
    In presenza di tali aumenti, si verte, invece, in ipotesi di "nuova costruzione", da considerare tale, ai fini del computo delle distanze rispetto agli edifici contigui come previste dagli strumenti urbanistici locali, nel suo complesso, ove lo strumento urbanistico rechi una norma espressa con la quale le prescrizioni sulle maggiori distanze previste per le nuove costruzioni siano estese anche alle ricostruzioni, ovvero, ove una siffatta norma non esista, solo nelle parti eccedenti le dimensioni dell’edificio originari. Corte di Cassazione, Sez. II civile, sentenza 27.04.2006 n. 9637

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