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- La
disciplina delle distanze legali tra costruzioni di cui all'art. 9 del
D.M. 02.04.1968 n. 1444 è applicabile anche alle sopraelevazioni e nel
caso di edifici pubblici. In
mancanza di una disposizione delle norme attuative del P.R.G. che, per
la zona SP, detti una speciale disciplina sulle distanze delle opere di
interesse statale dalle altre costruzioni, debbono dunque trovare
diretta applicazione i limiti di cui all’art. 9, comma 1, n. 2, del
D.M. 02.04.1968, n. 1444, il quale trae dall'art. 41-quinquies della
legge urbanistica la forza di integrare con efficacia precettiva il
regime delle distanze nelle costruzioni. Consiglio di Stato, V,
26.10.2006,
n. 6399
- Distanze
tra costruzioni - Centralina telefonica infissa al suolo in modo
stabile -
Qualifica di costruzione - Rimozione - Disciplina - Art. 873 c.c.. In
materia urbanistica, anche la centralina
telefonica (nella specie installata dalla Telecom davanti al prospetto
di
alcune abitazione), rappresenta una costruzione in senso tecnico poiché
deve
qualificarsi costruzione, ai fini dell’applicazione delle norme sulle
distanze
che trovano la loro fonte nell’art. 873 c.c., ogni opera di particolare
consistenza e solidità che risulti infissa al suolo in modo stabile e
quindi
sia immobilizzata rispetto ad esso, a nulla rilevando che tale
collegamento sia
avvenuto mediante l’impiego di malta cementizia, ovvero con mezzi
meccanici i
quali consentano, mediante procedimenti e manovre inversi una
mobilitazione e
l’asportazione di manufatti. (Cass. 12002/1992; n. 12480/1995; n.
4639/1997).
Conseguentemente alla suddetta centralina (o canalina) si applica la
disciplina
codicistica e regolamentare in materia di distanze tra costruzioni. GOT
Nocera -
Spagnolo e Mogavero (avv. De Mitri) c. Telecom Italia S.p.A.. Tribunale
di Lecce, Sez. Dist. Campi Salentino, 17 luglio 2006 Sentenza n. 75
- Distanze
in presenza di pubblica strada. Ai sensi degli artt.879,
comma 2 c.c., e 905, ultimo comma, c.c., la disciplina civilistica in
tema di distanze da rispettare tra costruzioni ovvero tra vedute trova
una deroga specifica allorché tra gli edifici esista una pubblica
strada. Cassazione civile, sez.IV, 19 giugno 2006, n.3614
- Sostituzione
automatica delle norme degli strumenti urbanistici difformi dall'art. 9
D.M. 1444/1968.
Poiché l'art. 136 t.u. 06.06.2001 n. 380, nell'abrogare (con effetto ex
nunc) l'art. 17, comma 1, lett. c, delle legge n. 765 del
1967, ha lasciato in vigore i commi 6, 8, 9, dell'art. 41-quinquies
della legge n. 1150 del 1942, gli strumenti urbanistici locali devono
osservare la prescrizione di cui all'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968,
che prevede la distanza minima inderogabile di mt. 10 tra pareti
finestrate e pareti di edifici antistanti; pertanto, nel caso di norme
contrastanti, il giudice è tenuto ad applicare la disposizione di cui
al citato art. 9, in quanto automaticamente inserita nello strumento
urbanistico in sostituzione della norma illegittima. Corte di Cassazione, Sez. II
civile, sentenza 29.05.2006 n. 12741
- Fattispecie in materia di
ristrutturazione - Distanze e nozione. Nell’ambito delle opere edilizie,
la semplice "ristrutturazione" si verifica ove gli
interventi, comportando modificazioni esclusivamente interne, abbiano
interessato un edificio del quale sussistano (e, all’esito degli
stessi, rimangano inalterate) le componenti essenziali, quali i muri
perimetrali, le strutture orizzontali, la copertura, mentre è
ravvisabile la "ricostruzione" allorché
dell’edificio preesistente siano venute meno, per evento naturale o per
volontaria demolizione, dette componenti, e l’intervento si traduca
nell’esatto ripristino delle stesse operato senza alcuna variazione
rispetto alle originarie dimensioni dell’edificio, e, in particolare,
senza aumenti della volumetria, né delle superfici occupate in
relazione alla originaria sagoma di ingombro.
In presenza di tali aumenti, si verte, invece, in ipotesi di "nuova
costruzione", da considerare tale, ai fini del computo delle
distanze rispetto agli edifici contigui come previste dagli strumenti
urbanistici locali, nel suo complesso, ove lo strumento urbanistico
rechi una norma espressa con la quale le prescrizioni sulle maggiori
distanze previste per le nuove costruzioni siano estese anche alle
ricostruzioni, ovvero, ove una siffatta norma non esista, solo nelle
parti eccedenti le dimensioni dell’edificio originari. Corte di Cassazione, Sez. II
civile, sentenza 27.04.2006 n. 9637
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