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- Costruzione
abusiva - Interventi di manutenzione e di risanamento conservativo -
Ripresa
dell'attività illecita - Nuovo reato edilizio - Configurabilità. Gli
interventi di manutenzione e di
risanamento conservativo devono comunque accedere ad un edificio
preesistente
edificato legittimamente, poiché l'assenza originaria di un titolo
abilitativo
priva il Comune del parametro di legalità al quale deve riferirsi il
potere di
autorizzare la realizzazione di opere strettamente connesse a quanto
conserva
caratteristiche di contrarietà all'assetto urbanistico del territorio.
L'intervento di ristrutturazione di una costruzione originariamente
abusiva
costituisce ripresa dell'attività illecita, integrando un nuovo reato
edilizio
(vedi Cass, Sez. 3, 11.10.2005, Daniele). Pres. Papa, Est. Fiale, Imp.
Di
Luggo. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE Sez. III, 6/12/2006 (C.c.
27/09/2006), Sentenza n. 40189
- Ristrutturazione
attuata attraverso demolizione e ricostruzione - Manufatto nuovo e
diverso
rispetto al precedente in assenza del prescritto titolo abilitante -
Demolizione delle opere abusive - Difformità totale e parziale - Art.
10, 1° c.
- lett. c), del T.U. n. 380/2001, mod. dal D.Lgs. n. 301/2002.
La difformità totale si verifica, allorché si
costruisca «aliud pro alio” e ciò è riscontrabile
allorché i lavori
eseguiti portino alla realizzazione di opere non rientranti tra quelle
consentite, che presentino, nel rapporto proporzionale, una difformità
quantitativa tale da acquistare una sostanziale autonomia rispetto ad
esse.
Mentre, la difformità parziale si riferisce, ad ipotesi tra le quali
possono
farsi rientrare gli aumenti di cubatura o di superficie di scarsa
consistenza,
nonché le variazioni relative a parti accessorie che non abbiano
specifica
rilevanza e non siano suscettibili di utilizzazione autonoma. Pres.
Lupo - Est.
Fiale - Ric. Balletta. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 6 dicembre 2006
(Ud. 26/09/2006), Sentenza n. 40173
- Urbanistica
ed edilizia - Opere eseguite in totale difformità dal titolo abilitante
- Art.
31 del T.U. n. 380/2001 - L. n. 47/1985. A
norma dell’art. 31 del T.U. n. 380/2001 (e già dell’art. 7 della legge
n. 47/1985), devono ritenersi eseguite in totale difformità dal titolo
abilitante quelle opere “che comportano la realizzazione di un
organismo
edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche,
planovolumetriche
o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero
l’esecuzione
di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da
costituire un
organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed
autonomamente
utilizzabile”. Pres. Lupo - Est. Fiale - Ric. Balletta. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 6 dicembre 2006
(Ud. 26/09/2006), Sentenza n. 40173
- Decreto
di
sequestro (in corso lavori di mutamento di uso da commerciale ad
abitativo) -
Legittimità - Presupposti - Fattispecie.
E’ valido il decreto di sequestro consistente in uno
prestampato utilizzabile per qualunque violazione edilizia se
adeguatamente
motivato e contente tutti i requisiti necessari per la sua giuridica
esistenza.
Nella specie, il provvedimento precisava la norma di legge violata,
descriveva
in sunto la condotta antigiuridica ed evidenziava la strumentalità
probatoria
del bene vincolato (per procedere a verifiche, anche, di natura
tecnica). Pres.
Papa - Est. Squassoni - Ric. Pompili. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE Sez. III, 1 dicembre 2006 (C.
c. 17/10/2006), Sentenza n. 39860
- Decreto
di sequestro - Finalità probatorie - Corpus delicti -
Restituzione del
bene all’avente diritto - Condizioni.
Il
sequestro, anche del corpus delicti, deve essere
revocato quando sono
venute meno le finalità probatorie con conseguente obbligo di
restituzione del
bene all’avente diritto. Tuttavia, il rilievo che il Pubblico Ministero
non
abbia ancora disposto la verifica tecnica, alla cui esecuzione era
preordinato
il sequestro, non significa che l’indagine non sia più necessaria.
Pres. Papa -
Est. Squassoni - Ric. Pompili. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 1 dicembre 2006
(C. c. 17/10/2006), Sentenza n. 39860
- Condono
edilizio - Edifici ultimati - Art. 31 L. n. 47/85 - Completamento del
“rustico”
- Nozione - Realizzazione parziale delle mura perimetrali -
Insufficienza. La
costante interpretazione giurisprudenziale
dell’art. 31 della L. n. 47/85, nella parte in cui individua come
ultimati gli
edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la
copertura,
ritiene che l’esecuzione del cd. “rustico” sia riferita al
completamento di
tutte le strutture essenziali, tra le quali vanno annoverate le
tamponature
esterne, che determinano l’isolamento dell’immobile dalle intemperie e
configurano l’opera nella sua fondamentale volumetria (cfr. Cons.
Stato, V,
2-10-2000, n. 5216: Cass. Pen., 25-5-1999 e 26-5-1992). Non è pertanto
sufficiente, ai fini della configurabilità del rustico, la
realizzazione
parziale delle mura perimetrali, richiedendosi una necessaria
continuità tra
queste ultime e la copertura. Pres. Esposito, Est. Mele - B.F. (Avv.
D’Alessio)
c. Comune di Pagani (n.c.) - T.A.R. CAMPANIA, Salerno, Sez.
II - 13 ottobre
2006, n. 1745
- Denuncia
dei lavori e avviso di inizio - Omissione - Reato istantaneo e
permanente -
Natura.
Con riferimento alle
contravvenzioni alla legge n. 64/1974, (disposizioni attualmente
riprodotte
nell'art. 93 del T.U. 6.6.2001, n. 380), le contravvenzioni di cui agli
artt.
17, 18 e 20 della legge n. 64/1974 (omissione della presentazione della
denuncia dei lavori e dell'avviso di inizio degli stessi) hanno natura
di reati
istantanei, che si consumano con l'omissione degli adempimenti
richiesti, prima
dell'inizio dell'esecuzione delle opere, al fine di consentire il
controllo
preventivo dell'attività edilizia nelle zone sismiche. Ancora: la
contravvenzione di cui agli artt. 3 e 20 della legge n. 64/1974
(consistente
nella edificazione in violazione di prescrizioni tecniche poste dai
decreti
attuativi della stessa legge n. 64/1974) ha natura di reato permanente,
ma tale
permanenza ha termine con la cessazione dei lavori di costruzione del
manufatto. (Cass. sentenza 23.7.1999, n. 18, ric. P.M. in proc.
Lauriola ed
altri). CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 5 ottobre 2006
(Ud.
15/06/2006), Sentenza n. 33469
- Pertinenze
urbanistiche - Soppalchi - Sanatoria e condono - Opere abusive - D.i.a.
-
Applicabilità - Presupposti - Limiti - Manutenzione straordinaria -
Restauro
e/o risanamento conservativo - Ristrutturazione - Fattispecie.
Non è applicabile il regime della
d.i.a. a lavori edilizi che interessino manufatti abusivi che non siano
stati
sanati né condonati in quanto gli interventi ulteriori (sia pure
riconducibili,
nella loro oggettività, alle categorie della manutenzione
straordinaria, del
restauro e/o risanamento conservativo, della ristrutturazione, della
realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche) ripetono le
caratteristiche di illegittimità dell’opera principale alla quale
ineriscono
strutturalmente. Nella specie, il Tribunale nell'ordinanza impugnata,
ha dato
conto, con motivazione adeguata, di avere compiuto quella "attenta
valutazione del pericolo derivante dal libero uso" dei capannoni
abusivi
illecitamente realizzati e "ristrutturati": a fronte della sostanziale
creazione (attraverso la realizzazione dei soppalchi) di ulteriori
superfici
praticabili e all'aggravamento del carico urbanistico sulle
infrastrutture
preesistenti, oggettivamente configurabile sia come ulteriore domanda
di
strutture ed opere collettive, sia in relazione alle prescritte
dotazioni
minime di standards nella zona urbanistica interessata (D.M. 2.4.1968,
n.
1444). Pres. Postiglione - Est. Fiale - Ric. Pagano. CORTE
DI
CASSAZIONE PENALE Sez. III, 21 giugno 2006 (c.c. 19/04/2006), Sentenza
n. 21490
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