Giurisprudenza
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Edilizia - Abusi, violazioni, reati, sanatoria, condono
(Sentenze pronunciate nell'anno 2006 della Cassazione, del Consiglio di Stato e del TAR)
 Parti e argomenti della scheda: 
I giudici si pronunciano, con queste massime dell'anno 2006, sui vari casi di abusi edilizi, sulle violazioni, sui reati e sulle possbili sanatorie e condoni.
  1. Costruzione abusiva - Interventi di manutenzione e di risanamento conservativo
  2. Ristrutturazione attuata attraverso demolizione e ricostruzione - Manufatto nuovo e diverso rispetto al precedente
  3. Urbanistica ed edilizia - Opere eseguite in totale difformità dal titolo abilitante
  4. Decreto di sequestro (in corso lavori di mutamento di uso da commerciale ad abitativo)
  5. Decreto di sequestro - Finalità probatorie - Corpus delicti
  6. Condono edilizio - Edifici ultimati - Art. 31 L. n. 47/85
  7. Denuncia dei lavori e avviso di inizio - Omissione - Reato istantaneo e permanente
  8. Pertinenze urbanistiche - Soppalchi - Sanatoria e condono - Opere abusive
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  1. Costruzione abusiva - Interventi di manutenzione e di risanamento conservativo - Ripresa dell'attività illecita - Nuovo reato edilizio - Configurabilità. Gli interventi di manutenzione e di risanamento conservativo devono comunque accedere ad un edificio preesistente edificato legittimamente, poiché l'assenza originaria di un titolo abilitativo priva il Comune del parametro di legalità al quale deve riferirsi il potere di autorizzare la realizzazione di opere strettamente connesse a quanto conserva caratteristiche di contrarietà all'assetto urbanistico del territorio. L'intervento di ristrutturazione di una costruzione originariamente abusiva costituisce ripresa dell'attività illecita, integrando un nuovo reato edilizio (vedi Cass, Sez. 3, 11.10.2005, Daniele). Pres. Papa, Est. Fiale, Imp. Di Luggo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 6/12/2006 (C.c. 27/09/2006), Sentenza n. 40189
  2. Ristrutturazione attuata attraverso demolizione e ricostruzione - Manufatto nuovo e diverso rispetto al precedente in assenza del prescritto titolo abilitante - Demolizione delle opere abusive - Difformità totale e parziale - Art. 10, 1° c. - lett. c), del T.U. n. 380/2001, mod. dal D.Lgs. n. 301/2002. La difformità totale si verifica, allorché si costruisca «aliud pro alio” e ciò è riscontrabile allorché i lavori eseguiti portino alla realizzazione di opere non rientranti tra quelle consentite, che presentino, nel rapporto proporzionale, una difformità quantitativa tale da acquistare una sostanziale autonomia rispetto ad esse. Mentre, la difformità parziale si riferisce, ad ipotesi tra le quali possono farsi rientrare gli aumenti di cubatura o di superficie di scarsa consistenza, nonché le variazioni relative a parti accessorie che non abbiano specifica rilevanza e non siano suscettibili di utilizzazione autonoma. Pres. Lupo - Est. Fiale - Ric. Balletta. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 6 dicembre 2006 (Ud. 26/09/2006), Sentenza n. 40173
  3. Urbanistica ed edilizia - Opere eseguite in totale difformità dal titolo abilitante - Art. 31 del T.U. n. 380/2001 - L. n. 47/1985. A norma dell’art. 31 del T.U. n. 380/2001 (e già dell’art. 7 della legge n. 47/1985), devono ritenersi eseguite in totale difformità dal titolo abilitante quelle opere “che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l’esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile”. Pres. Lupo - Est. Fiale - Ric. Balletta. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 6 dicembre 2006 (Ud. 26/09/2006), Sentenza n. 40173
  4. Decreto di sequestro (in corso lavori di mutamento di uso da commerciale ad abitativo) - Legittimità - Presupposti - Fattispecie. E’ valido il decreto di sequestro consistente in uno prestampato utilizzabile per qualunque violazione edilizia se adeguatamente motivato e contente tutti i requisiti necessari per la sua giuridica esistenza. Nella specie, il provvedimento precisava la norma di legge violata, descriveva in sunto la condotta antigiuridica ed evidenziava la strumentalità probatoria del bene vincolato (per procedere a verifiche, anche, di natura tecnica). Pres. Papa - Est. Squassoni - Ric. Pompili. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 1 dicembre 2006 (C. c. 17/10/2006), Sentenza n. 39860
  5. Decreto di sequestro - Finalità probatorie - Corpus delicti - Restituzione del bene all’avente diritto - Condizioni. Il sequestro, anche del corpus delicti, deve essere revocato quando sono venute meno le finalità probatorie con conseguente obbligo di restituzione del bene all’avente diritto. Tuttavia, il rilievo che il Pubblico Ministero non abbia ancora disposto la verifica tecnica, alla cui esecuzione era preordinato il sequestro, non significa che l’indagine non sia più necessaria. Pres. Papa - Est. Squassoni - Ric. Pompili. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 1 dicembre 2006 (C. c. 17/10/2006), Sentenza n. 39860
  6. Condono edilizio - Edifici ultimati - Art. 31 L. n. 47/85 - Completamento del “rustico” - Nozione - Realizzazione parziale delle mura perimetrali - Insufficienza. La costante interpretazione giurisprudenziale dell’art. 31 della L. n. 47/85, nella parte in cui individua come ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, ritiene che l’esecuzione del cd. “rustico” sia riferita al completamento di tutte le strutture essenziali, tra le quali vanno annoverate le tamponature esterne, che determinano l’isolamento dell’immobile dalle intemperie e configurano l’opera nella sua fondamentale volumetria (cfr. Cons. Stato, V, 2-10-2000, n. 5216: Cass. Pen., 25-5-1999 e 26-5-1992). Non è pertanto sufficiente, ai fini della configurabilità del rustico, la realizzazione parziale delle mura perimetrali, richiedendosi una necessaria continuità tra queste ultime e la copertura. Pres. Esposito, Est. Mele - B.F. (Avv. D’Alessio) c. Comune di Pagani (n.c.) - T.A.R. CAMPANIA, Salerno, Sez. II - 13 ottobre 2006, n. 1745
  7. Denuncia dei lavori e avviso di inizio - Omissione - Reato istantaneo e permanente - Natura. Con riferimento alle contravvenzioni alla legge n. 64/1974, (disposizioni attualmente riprodotte nell'art. 93 del T.U. 6.6.2001, n. 380), le contravvenzioni di cui agli artt. 17, 18 e 20 della legge n. 64/1974 (omissione della presentazione della denuncia dei lavori e dell'avviso di inizio degli stessi) hanno natura di reati istantanei, che si consumano con l'omissione degli adempimenti richiesti, prima dell'inizio dell'esecuzione delle opere, al fine di consentire il controllo preventivo dell'attività edilizia nelle zone sismiche. Ancora: la contravvenzione di cui agli artt. 3 e 20 della legge n. 64/1974 (consistente nella edificazione in violazione di prescrizioni tecniche poste dai decreti attuativi della stessa legge n. 64/1974) ha natura di reato permanente, ma tale permanenza ha termine con la cessazione dei lavori di costruzione del manufatto. (Cass. sentenza 23.7.1999, n. 18, ric. P.M. in proc. Lauriola ed altri). CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 5 ottobre 2006 (Ud. 15/06/2006), Sentenza n. 33469
  8. Pertinenze urbanistiche - Soppalchi - Sanatoria e condono - Opere abusive - D.i.a. - Applicabilità - Presupposti - Limiti - Manutenzione straordinaria - Restauro e/o risanamento conservativo - Ristrutturazione - Fattispecie. Non è applicabile il regime della d.i.a. a lavori edilizi che interessino manufatti abusivi che non siano stati sanati né condonati in quanto gli interventi ulteriori (sia pure riconducibili, nella loro oggettività, alle categorie della manutenzione straordinaria, del restauro e/o risanamento conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche) ripetono le caratteristiche di illegittimità dell’opera principale alla quale ineriscono strutturalmente. Nella specie, il Tribunale nell'ordinanza impugnata, ha dato conto, con motivazione adeguata, di avere compiuto quella "attenta valutazione del pericolo derivante dal libero uso" dei capannoni abusivi illecitamente realizzati e "ristrutturati": a fronte della sostanziale creazione (attraverso la realizzazione dei soppalchi) di ulteriori superfici praticabili e all'aggravamento del carico urbanistico sulle infrastrutture preesistenti, oggettivamente configurabile sia come ulteriore domanda di strutture ed opere collettive, sia in relazione alle prescritte dotazioni minime di standards nella zona urbanistica interessata (D.M. 2.4.1968, n. 1444). Pres. Postiglione - Est. Fiale - Ric. Pagano.  CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 21 giugno 2006 (c.c. 19/04/2006), Sentenza n. 21490 

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