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Posti
auto non equivalenti in condominio. Illegittima la scelta in base ai
millesimi. È illegittima
la delibera condominiale
che consente la scelta del posto auto in funzione dei
millesimi di
proprietà.
La quota di proprietà di cui
all'articolo 1118
c.c., quale misura del diritto di ogni condomino, rileva relativamente
ai pesi
ed ai vantaggi della comunione; ma non in ordine al godimento che si
presume
uguale per tutti. Ove i posti macchina non siano equivalenti
per
comodità d’uso, il criterio da seguire, nel disaccordo delle parti, è
quello
indicato dall’articolo 1102 cod. civ, il quale, con il porre il limite
del
“pari uso”, impedisce che alcuni comproprietari facciano un
uso della
cosa
comune, dal punto di vista qualitativo, diverso rispetto agli altri.
Il criterio che, traducendosi in una assegnazione dei
posti a
tempo indeterminato, dal momento che i condomini favoriti non
rinuncerebbero al
posto più comodo per uno meno comodo, perpetuando così nel tempo la
illegittima
comprensione del pari uso dei condomini svantaggiati, è illegittimo.
Ne consegue che, come nel caso di insufficienza di posti, anche nel
caso di
“diversa comodità”, al fine di non ledere il principio del “pari uso”
da parte
di tutti i condomini del bene comune previsto dall'art. 1102 cod. civ.,
il
criterio da seguire, nel disaccordo delle parti, è quello della
turnazione. Cassazione,
sez. II civile, sentenza 07.12.2006, n. 26226
- Anche
la
società di capitali può essere nominata amministratore del condominio. Anche
una
persona giuridica può essere nominata amministratore del condominio
negli
edifici. Il rapporto di mandato istituito nei confronti delle persone
suddette, infatti,
quanto all’adempimento delle obbligazioni ed alla relativa imputazione
della
responsabilità, può essere caratterizzato dagli stessi indici di
affidabilità,
che contrassegnano il mandato conferito ad una persona fisica. Cassazione,
sez. II civile, sentenza 24.10.2006, n. 22840
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Condominio.
Sulle obbligazioni pro quota decide il giudice del luogo dell'immobile. Qualunque
controversia possa insorgere nell’ambito condominiale per ragioni
afferenti al
condominio, quand’anche veda contrapposto un singolo partecipante a
tutti gli
altri, ciascuno dei quali è singolarmente rappresentato
dall’amministratore, è
sempre una controversia “tra condomini” la cui cognizione ratione loci
spetta
esclusivamente e senza alternative, in forza dell'art. 23 c.p.c., al
giudice
del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi. Cassazione,
SS.UU. civile, sentenza 18.09.2006, n. 20076
- Potere
dell'amministratore di condominio di irrogare sanzioni ai condomini. Fra
le
facoltà dell'amministratore di condominio, ai sensi dell’articolo 70
disp. att.
c.c., rientra anche quella di irrogare sanzioni pecuniarie ai condomini
responsabili di violazioni del regolamento, ove lo stesso preveda tale
possibilità. Cassazione,
sez. II civile, sentenza 26.06.2006, n. 14735
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Impianto
di riscaldamento centralizzato: omessa riparazione e risarcimento. Il
singolo condomino non è titolare verso il condominio di un diritto di
natura
sinallagmatica, poichè l'obbligo di pagamento degli oneri condominiali
trova
causa nella disciplina del condominio e non in un rapporto contrattuale
che
obblighi. Cassazione,
sez. II civile, sentenza 31.05.2006 n. 12956
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Parcheggio
irregolare in area condominiale può integrare la violenza privataParcheggiare
da “criminali” ad avviso della Suprema Corte “nel reato di violenza
privata
(articolo 610 Cp), il requisito della violenza, ai fini della
configurabilità
del delitto, si identifica con qualsiasi mezzo idoneo a privare
coattivamente
della libertà di determinazione e di azione l’offeso, il quale sia,
pertanto,
costretto a fare, tollerare o omettere qualcosa contro la propria
volontà;
nella specie, la sentenza ha descritto un fatto di voluta intenzione
dell’imputato di mantenere il proprio veicolo – già parcheggiato
irregolarmente
in un’area condominiale alla quale non aveva diritto di accedere
(“condominio a
lui estraneo”) – in modo tale da impedire alla persona offesa di
transitare con
il proprio veicolo per uscire sulla pubblica via, rifiutando
reiteratamente di
liberare l’accesso, pretendendo “con evidente protervia ed arroganza”
che la
persona offesa attendesse secondo proprie necessità (la “discesa” della
sorella), e tanto basta per integrare la violenza quale normativamente
prevista”. Cassazione,
sez. V penale, sentenza 20.04.2006 n. 16571
- Comunione
e condominio. Apertura varco nel muro perimetrale. L’apertura
di un varco nel muro perimetrale di un condominio deve considerarsi
illegittima
quando permetta la comunicazione tra unità immobiliari attigue dello
stesso
proprietario ma situate in diversi edifici condominiali. Cassazione,
sez. II civile, sentenza 19.04.2006, n. 9036
- Condominio:
il sottosuolo dell’edificio è di proprietà comune.
Il
principio generale dettato dall’articolo 840 c.c., secondo cui "la
proprietà del suolo si estende al sottosuolo, con tutto ciò che vi si
contiene,
e il proprietario può fare qualsiasi escavazione od opera che non rechi
danno
al vicino", non può trovare applicazione in materia condominiale dove
il
limite ultimo del proprietario del piano più basso, è rappresentato dal
sedime
del fabbricato. Cassazione,
sez. II civile, sentenza 09.03.2006, n. 5085
- Regolamento
condominiale e limitazioni all'uso di locali di proprietà esclusiva. In
tema
di condominio degli edifici e nell'ipotesi di violazione del divieto
contenuto
nel regolamento contrattuale di destinare i singoli locali di proprietà
esclusiva dell'edificio condominiale a determinati usi, il condominio
può
richiedere la cessazione della destinazione abusiva sia al conduttore
che al
proprietario locatore. Cassazione,
sez. II civile, sentenza 08.03.2006, n. 4920
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Condominio.
Vincolo pertinenziale tra il cortile e l'appartamento. Ai
fini
della sussistenza del vincolo pertinenziale tra bene principale e bene
accessorio è necessaria la presenza del requisito soggettivo
dell'appartenenza
del bene accessorio e del bene principale in proprietà al medesimo
soggetto,
nonchè del requisito oggettivo della contiguità, anche solo di
servizio, tra i
due beni, ai fini del quale il bene accessorio deve arrecare una
"utilità"
al bene principale, e non al proprietario di esso. Cassazione,
sez. II civile, sentenza 02.03.2006, n. 4599
- Condominio
minimo, disciplina applicabile, comunione, insussistenza. Al
condominio minimo si applica la disciplina giuridica del condominio e
non
quella della comunione. Il condominio si istaura, sul fondamento della
relazione di accessorietà tra le cose, gli impianti ed i servizi
rispetto ai
piani o le porzioni di piano in proprietà solitaria, ogni qual volta
nel
fabbricato esistono più piani o porzioni di piano in proprietà
esclusiva; la
relazione di accessorio a principale conferisce all'istituto la
fisionomia
specifica, per cui si differenzia dalla comunione e dalle altre
formazioni
sociali di tipo associativo.
Cassazione
civile, SS.UU., sentenza 31.01.2006 n. 2046
- Uso
più
intenso della cosa comune da parte di un singolo condomino. In
tema
di condominio degli edifici, è legittimo l’uso più intenso della cosa
comune da
parte di un singolo condomino, anche con modalità particolari e diverse
rispetto alla sua normale destinazione, mentre è illegittimo che questi
ne
faccia un uso esclusivo. Cassazione,
sez. II civile, sentenza 01.01.2006, n. 972
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