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Opere
assentibili in “quadri naturali di particolare bellezza” - Limiti -
Vincolo
paesistico - Permanente immobilità del paesaggio - Esclusione - Teoria
dello
sviluppo controllato del territorio - Codice in materia di beni
culturali e
paesaggistici.
In materia
di tutela paesistica, sono assentibili le opere che non interdicono con
“quadri
naturali di particolare bellezza” che hanno giustificato l’imposizione
del
vincolo paesistico di cui al D.M. del 1967”. In tale quadro si
inserisce il
potere ministeriale di cui alla legge n. 431 del 1985 (ora abrogata e
penetrata
nel nuovo codice in materia di beni culturali e paesaggistici), che
l’ordinamento ha voluto porre ad estrema tutela e difesa dei vincoli
paesaggistici, nonostante i valori paesaggistici fossero stati valutati
nel
procedimento di autorizzazione regionale. Inoltre, nel caso in specie,
sia i
diversi provvedimenti di rilascio dei nullaosta per le opere realizzate
nella
zona vincolata, sia l’approvazione regionale del piano di lottizzazione
integrano non solo l’originario provvedimento di vincolo, ma
individuano,
nell’ambito della cornice così delineata, quali sono le compatibilità
per le
ulteriori trasformazioni e per le ulteriori opere. Questo è conforme al
sistema
della legge che in materia di tutela del paesaggio non è ispirato ad
una
permanente immobilità, quanto all’idea di favorire uno sviluppo
controllato del
territorio. Pres. Varrone - Est. Cirillo - Ministero per i beni e le
attività
culturali e dalla Soprintendenza per i Beni A.a. e storici di Sassari e
Nuoro
(avv. gen. stato) c. San Teodoro s.r.l. (Avv.ti Ballero e Stella
Richter) ed
altri. CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 27/12/2006 (C.C.
31/10/2006), Sentenza n.
7945
- D.L.vo
22.1.2004 n. 42 - Codice dei beni culturali o del paesaggio - Beni
d’interesse
artistico, storico, archeologico o etnoantropologico - Proprietà dello
Stato di
tutti i beni immobili e mobili - Individuazione.
L’art. 91, Co. 1, del Codice dei beni culturali e
del paesaggio (D.L.vo 22.1.2004 n. 42), attribuisce alla proprietà
dello Stato
tutti i beni immobili e mobili, oggetto di ritrovamento, da "chiunque
ed
in qualunque modo" che presentano interesse artistico, storico,
archeologico
o etnoantropologico, analogamente a quanto previsto dall'art. 88 del
D.L.vo n.
490/99, senza che sia necessario un formale provvedimento che riconosca
il loro
interesse culturale, emesso dall’autorità amministrativa ai sensi
dell’art. 13
del citato D.L.vo n. 42/2004. Pres. Papa - Est. Lombardi - Ric.
Palombo. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 28 Novembre 2006 (Ud. 24/10/2006),
Sentenza n.
39109
- Tutela
dei beni culturali - Art. 10, co. 3 e co. 1, del D.L.vo n, 42/2004 -
Differenza.
In materia di tutela dei
beni culturali, un formale provvedimento emesso dall’autorità
amministrativa
che riconosca l’interesse culturale di un bene, è necessario solo per i
beni di
cui all’art. 10, co. 3, del D.L.vo n. 42/2004 e, cioè, per quei beni
che
risultino appartenere a privati in base ad in titolo che ne legittimi
disponibilità. In tutti gli altri casi, i beni di cui all’art. 10, co.
1, del
D.L.vo n. 42/2004 appartengono allo Stato sulla base del mero
accertamento del
loro interesse culturale. Pres. Papa - Est. Lombardi - Ric. Palombo. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 28 Novembre 2006 (Ud. 24/10/2006),
Sentenza n.
39109
- Vincolo
storico artistico - Imposizione - Valutazione tecnico-discrezionale
dell’Amministrazione - Sindacabilità - Limiti - Adeguata motivazione -
Necessità - Elementi di pregio - Mera descrizione - Insufficienza -
Fattispecie
- L. n. 1089/1939.
La
valutazione tecnico-discrezionale dell’Amministrazione preposta alla
tutela del
vincolo è sindacabile in sede di legittimità nei soli limiti di palese
illogicità. Pertanto, le ragioni di interesse pubblico alla
conservazione del
bene o alla sua destinazione a pubblico godimento devono essere
esternate
attraverso un’adeguata motivazione. Nella specie, è stato ritenuto
insufficiente, in materia d’imposizione di un vincolo storico
artistico,
l’individuazione di alcuni elementi di pregio dell’immobile che non
superano la
soglia della mera descrizione. Pres. Varrone - Est. Romeo - De Martino
Norante
(avv. Pinto) c. Ministero dei beni e delle attività culturali e la
Sovrintendenza ai beni ambientali di Napoli (annulla T.A.R. Campania,
sez. I,
sentenza n. 7241 del 2002). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI,
14/11/2006 (C.C.
14/07/2006), Sentenza n. 6698
- Codice
dei beni culturali e del paesaggio - Continuità normativa con il D.Lv.
n.
490/1999 - D.Lv. n. 42/2004.
Esiste
perfetta continuità normativa tra l’articolo 163 D.Lv. n. 490/1999 e
l’articolo
181 D.Lv. n. 42/2004 non solo sotto il profilo contenutistico, ma anche
sotto
quello temporale. In altri termini, non solo le nuove disposizioni, ma
anche
l'abrogazione delle vecchie disposizioni, fanno parte del nuovo "codice
dei beni culturali e del paesaggio", e quindi entrano in vigore
contemporaneamente
dal 1.5.2004, senza che l'art. 184 possa essere estrapolato dal codice
soltanto
perché è susseguente all'art. 183, che ne stabilisce l'entrata in
vigore. Pres.
De Maio Est. Onorato Ric. Palermo ed altro. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE Sez.
III, 12 ottobre 2006 (Ud. 27/04/2006), Sentenza n. 34119
- Complessi
archeologici - Imposizione del vincolo - Estensione - Rinvenimento di
reperti
archeologici - Su alcuni soltanto dei terreni vincolati - Sufficienza.
Al fine di salvaguardare l’integrità, il decoro e
il godimento del complesso archeologico e per consentire le ricerche re
adhuc
integra, l’Amministrazione può sottoporre al vincolo un’ampia area,
considerata
come parco o complesso archeologico, dove vi sono stati i più antichi
insediamenti o siano stati rinvenuti reperti (Cons. giust. Amm., 29
dicembre 1997,
n. 579; Sez. VI, 11 ottobre 1996, n. 1316; Sez. VI, 19 luglio 1996, n.
950;
Sez. VI, 26 settembre 1991, n. 596). In tali ipotesi, per l’imposizione
del
vincolo non è necessario che siano stati riportati alla luce tutti i
reperti
(Cons. giust. Amm., 29 dicembre 1997, n. 579; Sez. VI, 11 ottobre 1996,
n.
1316; Sez. VI, 19 luglio 1996, n. 950; Sez. VI, 18 novembre 1991, n.
874),
bastando che essi siano stati rinvenuti in alcuni terreni tra quelli
vincolati
(Sez. VI, 6 ottobre 1999, n. 1309; Sez. VI, 29 novembre 1985, n. 616).
L’Amministrazione non può basarsi su mere ipotesi scientifiche (in
quanto la
giacenza sotterranea di reperti va desunta anche da elementi obiettivi
e da
rinvenimenti: Sez. VI, 13 aprile 1992, n. 261; Sez. VI, 13 aprile 1991,
n. 194),
ma può motivatamente rilevare (con una valutazione di per sé
insindacabile:
Sez. VI, 5 settembre 1989, n. 1194) che i ruderi disseminati su una
vasta
estensione di terreno facciano parte di un complesso inscindibile,
anche
rispetto ai probabili assetti viari. In tema di tutela di beni
archeologici
rileva, infatti, che oltre alla loro scoperta e valorizzazione in
funzione
della conoscenza e delle ricerche nei vari settori scientifici, i beni
archeologici possono essere tutelati anche in funzione
dell’immutabilità o
della conservazione dell’unitario contesto ambientale in cui si trovano
(cfr.
Cons. giust. Amm., 18 ottobre 1989, n. 400; Sez. VI, 22 dicembre 1983,
n.
923).Pres. ed Est. Perrelli - E.M.R. (avv. Saetta) c. Ministero per i
beni
culturali e ambientali (Avv. Stato) e Comune di Pozzuoli (avv. Storace)
-
T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. VI - 12 settembre 2006, n. 8044
-
Imposizione
del vincolo indiretto - Comunicazione di avvio del procedimento -
Necessità.
L’obbligo di comunicazione imposto
all’Amministrazione dall’art. 7 L. n. 241/1990 sussiste anche con
riferimento
alla imposizione del vincolo indiretto ex art. 21 L. n. 1089/1939,
salvo che
non si rinvengano ragioni di particolare urgenza che giustifichino la
deroga al
predetto obbligo, e che debbono essere esplicitate dalla stessa
Amministrazione. Pres. Varrone, Est. Balucani - S. s.r.l. (avv.ti
Cassi,
Giallongo e Lorenzoni) c. Ministero per i beni culturali e ambientali
(Avv.
Stato) -(Riforma TAR Toscana n. 1924/2000) - CONSIGLIO DI
STATO, Sez. VI -
22 agosto 2006 (c.c. 9 maggio 2006), sentenza n. 4923
- Giardino
antistante un palazzo storico - Vincolo paesaggistico e vincolo
monumentale
indiretto - Dicotomia tra valore culturale e valore paesaggistico -
Insussistenza - Fattispecie.
In tema
di vincolo imposto su un’area a giardino antistante un palazzo storico,
non può
condividersi la dicotomia tra valore culturale e valore paesaggistico
che impedirebbe
il ricorso allo strumento del vincolo paesaggistico ex art. 139 del
d.lgs. n.
490/1999 piuttosto che del vincolo monumentale indiretto. La prassi già
da
tempo ammette possano essere vincolati ai sensi dell’art. 139 antichi
castelli,
villaggi, borghi, agglomerati urbani e zone di interesse archeologico e
persino
su interi centri storici, in quanto complessi di cose immobili che
compongono
un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale (a
proposito dei
quali si è parlato di “beni ambientali urbanistici” - vedasi relazione
al
codice dei beni culturali e del paesaggio , sub art. 136 che recepisce
in
sostanza l’art. 139 citato). (Nella specie, si è ritenuto che il
riferimento ad
un’area destinata a “brolo individuato nel catasto napoleonico” fosse
già
indicativo della identificazione nel bene di quella spontanea
concordanza di
espressione della natura e del lavoro umano: oggetto di tutela andava
pertanto
considerata l’area in quanto tale e non la visuale che offriva sul
palazzo).
Pres. Varrone, Est. Montedoro - Regione Lombardia (avv.ti Forloni,
Tedeschini e
Vivone) c. Comune di Botticino (avv.ti Sina e Ramadori) - (annulla
T.A.R.
Lombardia, Brescia, n. 672/2005) - CONSIGLIO DI STATO, Sez.
VI - 21 giugno
2006, n. 3733
- Vincolo
paesaggistico - Avvenuta edificazione - Ostacolo all’apposizione del
vincolo -
Esclusione. L’avvenuta
edificazione di un’area immobiliare non costituisce ragione sufficiente
per
recedere dall’intento di proteggere i valori estetici o culturali ad
essa
legati. Pres. Varrone, Est. Montedoro - Regione Lombardia (avv.ti
Forloni,
Tedeschini e Vivone) c. Comune di Botticino (avv.ti Sina e Ramadori) -
(annulla
T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 672/2005) - CONSIGLIO DI STATO,
Sez. VI - 21
giugno 2006, n. 3733
- Vincolo
paesaggistico - Ponderazione degli interessi privati con gli interessi
pubblici
connessi con la tutela paesaggistica - Necessità - Esclusione - Ragioni.
L'imposizione del vincolo paesaggistico non
richiede una ponderazione degli interessi privati unitamente e in
concorrenza
con gli interessi pubblici connessi con la tutela paesaggistica, sia
perché la
dichiarazione di particolare interesse sotto il profilo paesistico non
è un
vincolo a carattere espropriativo, costituendo i beni aventi valore
paesistico
una categoria originariamente di interesse pubblico, sia perché,
comunque, la
disciplina costituzionale del paesaggio (art. 9 Cost.) erige il valore
estetico-culturale a valore primario dell'ordinamento. Pres. Varrone,
Est.
Montedoro - Regione Lombardia (avv.ti Forloni, Tedeschini e Vivone) c.
Comune
di Botticino (avv.ti Sina e Ramadori) - (annulla T.A.R. Lombardia,
Brescia, n.
672/2005) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 21 giugno 2006, n.
3733
- Paesaggio
- Subordinazione alla materia urbanistica - Esclusione.
La materia del paesaggio non è riducibile a quella
della urbanistica né può ritenersi in quest'ultima assorbita o
subordinata, con
la conseguenza che non può essere considerato vizio della funzione
preposta
alla tutela del paesaggio il mancato accertamento della esistenza, nel
territorio oggetto dell'intervento paesaggistico, di eventuali
prescrizioni
urbanistiche, che rispondono ad esigenze diverse che, in ogni caso, non
si
inquadrano in una considerazione globale del territorio sotto il
profilo
dell'attuazione del primario valore paesaggistico. Pres. Varrone, Est.
Montedoro - Regione Lombardia (avv.ti Forloni, Tedeschini e Vivone) c.
Comune
di Botticino (avv.ti Sina e Ramadori) - (annulla T.A.R. Lombardia,
Brescia, n.
672/2005) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 21 giugno 2006, n.
3733
- Individuazione
delle zone soggette a vincolo paesaggistico al di fuori delle ipotesi
normative
stabilite - Sindacabilità nel merito dell’A.G.O. - Esclusione -
Fattispecie.
Non rientra tra i poteri dell’autorità giudiziaria
ordinaria sindacare nel merito le valutazioni della pubblica
amministrazione
competente per l’individuazione delle zone soggette a vincolo
paesaggistico al
di fuori delle ipotesi normative stabilite. Fattispecie: provvedimento
di
sequestro preventivo, di un'area adibita a pista da sci, per esser
stati
eseguiti nel corso della esecuzione dei lavori di sistemazione della
predetta
pista interventi in violazione della normativa paesaggistica, limitando
l'area
sottoposta a sequestro alla zona ritenuta oggetto degli interventi
abusivi.
Pres. Grassi; Est. Lombardi; Ric. Toscana. CORTE DI CASSAZIONE
PENALE, sez.
III, 8 marzo 2006 (c.c.. 15 febbraio 2006), sentenza n. 8192
- Oggetti
di interesse archeologico rinvenuti nel sottosuolo - Proprieta'
pubblica -
Eccezioni - Artt. 822 e 826 cod. civ. - L. n. 364/1909.
In tema di proprietà degli oggetti archeologici
rivenuti nel sottosuolo, la semplice appartenenza del bene alla
categoria delle
cose di interesse archeologico ne comporta l’assegnazione al patrimonio
indisponibile dello Stato, non essendo necessario l’espresso
riconoscimento
dell’interesse culturale dell’oggetto di cui si tratta da parte
dell’autorità.
Tale riserva allo Stato, sancita dagli artt. 822 e 826 cod. civ., non
esclude
la possibilità che il privato che legittimamente possieda le cose
devolutegli
in premio per il ritrovamento, o cedutegli dallo Stato, ovvero
acquisite in
data anteriore alla data di entrata in vigore della legge n. 364 del
1909,
superi la presunzione di proprietà pubblica delle stesse, fornendo la
prova del
titolo o del fatto costitutivo del suo diritto. Presidente U. Vitrone,
Relatore
S. Benini. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Prima Civile, del 10
febbraio 2006,
Sentenza n. 2995
- Beni
d’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico -
Disciplina
vigente - Tutela - Fondamento.
La
legislazione di tutela dei beni culturali, in particolare dei beni
archeologici, è informata al presupposto fondamentale, in
considerazione
dell'importanza che essi rivestono - anche alla luce della tutela
costituzionale del patrimonio storico-artistico garantita dall'art. 9
Cost.
dell'appartenenza allo Stato dei beni rinvenuti: gli istituti
dell'occupazione
e dell'invenzione, quali modi di acquisto della proprietà (artt. 923 e
929
c.c.), di cui è applicazione la disciplina del "tesoro" (art. 932
c.c.), sono derogati in considerazione della peculiarità degli oggetti,
per cui
l'art. 826, secondo comma, c.c., assegna al patrimonio indisponibile
dello
Stato "le cose d'interesse storico, archeologico, paletnologico,
paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate
nel
sottosuolo": disciplina confermata dagli artt. 44, 46, 47 e 49 della
legge
1089 del 1939, cui rinvia l'art 932, secondo comma, c.c. In prosieguo
di tempo,
prima l'art. 88 d.lgs. 29.10.1999 n. 490, t.u. beni culturali, che
quelle norme
ha abrogato (art. 166), ha disposto che i beni di cui all'art. 2 (che
alla
lett. a) enumera "le cose mobili e immobili che presentano interesse
artistico, storico, archeologico o demo-etno-antropologico"), da
chiunque
e in qualunque modo ritrovati, appartengono allo Stato, e, attualmente,
l'art.
91 d.lgs. 22.1.2004 n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio
(che
all'art. 184 ha abrogato il d.lgs. 490 del 1999), dispone
l'appartenenza al
demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato delle cose, a seconda
se
immobili o mobili, di cui all'art. 10 (cioè "che presentano interesse
artistico, storico, archeologico o etnoantropologico"). Presidente U.
Vitrone,
Relatore S. Benini. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Prima Civile,
del 10
febbraio 2006, Sentenza n. 2995
- T.U.
Codice dei beni culturali - Riconoscimento di culturalità di un bene -
Atto di
certazione - Funzione - Fondamento - Mancanza di specifico accertamento
di
culturalità - Libera apprensione ed usucapione - Esclusione.
In materia di beni culturali, anche il recente
Codice dei beni culturali, di cui al d.lgs. 42/04, nell’esigenze di
conoscenza
del patrimonio pubblico al fine di una sua miglior tutela, e di
certezza delle
situazioni proprietarie, da un lato, dà impulso alla catalogazione dei
beni
(vedi, tra l'altro, la 1. 19.4.1990 n. 84 e l'art. 17 del Codice),
dall'altro
di procedere alla verifica dell'interesse culturale dei beni
storico-artistici,
anche di proprietà pubblica (art. 12, comma 3, Codice): resta però il
principio
fondamentale per cui, fino al compimento della verifica di
"culturalità" (qualora questa dovesse avere esito negativo), le cose
sono comunque sottoposte alla legislazione di tutela (art. 12, comma
1), e che
la verifica concernente i beni di proprietà pubblica, non si estrinseca
in una
formale "dichiarazione" (art. 13, comma 2, Codice). Il t.u. dei beni
culturali non ha diviso i beni ontologicamente culturali da quelli per
i quali
è richiesto specifico accertamento di culturalità. Il riconoscimento di
culturalità non è provvedimento costitutivo, che si basi sull'esercizio
della
discrezionalità amministrativa, ma solo atto di certazione, che rivela
prerogative che il bene possiede per le sue caratteristiche. Che l'atto
di
certazione non sia intervenuto, non significa certo che lo stesso sia
di
proprietà privata, od oggetto di libera apprensione ed usucapione.
Presidente
U. Vitrone, Relatore S. Benini. CORTE DI CASSAZIONE Sezione
Prima Civile,
del 10 febbraio 2006, Sentenza n. 2995
- Tutela
dei beni culturali - Mancato riconoscimento di culturalità e relativa
"notifica" - Effetti - D.lgs. 42/04.
In materia di tutela dei beni culturali, la
mancata "notifica" di riconoscimento di culturalità dei beni, non
essendo provvedimento costitutivo, non dimostra che il bene non
appartiene al
patrimonio pubblico, anzi, dimostra il contrario. Sicché, solo l’atto
di
certazione, rivela le prerogative che il bene possiede per le sue
specifiche
caratteristiche. Presidente U. Vitrone, Relatore S. Benini. CORTE
DI
CASSAZIONE Sezione Prima Civile, del 10 febbraio 2006, Sentenza n. 2995
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