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Beni culturali e ambientali - Vincoli  paesaggistici e archeologici
(Sentenze pronunciate nell'anno 2006 della Cassazione, del Consiglio di Stato e del TAR)
 Parti e argomenti della scheda: 
Le massime di questa pagina, relative alle pronunce del 2006, trattano della tutela ambientale e dei vincoli imposti. Alcune massime si riferiscono ai beni archeologici e ai ritrovamenti di oggetti..
  1. Opere assentibili in “quadri naturali di particolare bellezza”
  2. D.L.vo 22.1.2004 n. 42 - Codice dei beni culturali o del paesaggio
  3. Tutela dei beni culturali - Art. 10, co. 3 e co. 1, del D.L.vo n, 42/2004
  4. Vincolo storico artistico - Imposizione - Valutazione tecnico-discrezionale
  5. Codice dei beni culturali e del paesaggio - Continuità normativa
  6. Complessi archeologici - Imposizione del vincolo - Estensione
  7. Imposizione del vincolo indiretto - Comunicazione di avvio del procedimento
  8. Giardino antistante un palazzo storico - Vincolo paesaggistico
  9. Vincolo paesaggistico - Avvenuta edificazione - Ostacolo
  10. Vincolo paesaggistico - Ponderazione degli interessi privati con gli interessi pubblici
  11. Paesaggio - Subordinazione alla materia urbanistica - Esclusione
  12. Individuazione delle zone soggette a vincolo paesaggistico
  13. Oggetti di interesse archeologico rinvenuti nel sottosuolo - Proprieta' pubblica
  14. Beni d’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico
  15. T.U. Codice dei beni culturali - Riconoscimento di culturalità di un bene
  16. Tutela dei beni culturali - Mancato riconoscimento di culturalità e relativa "notifica"
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  1. Opere assentibili in “quadri naturali di particolare bellezza” - Limiti - Vincolo paesistico - Permanente immobilità del paesaggio - Esclusione - Teoria dello sviluppo controllato del territorio - Codice in materia di beni culturali e paesaggistici. In materia di tutela paesistica, sono assentibili le opere che non interdicono con “quadri naturali di particolare bellezza” che hanno giustificato l’imposizione del vincolo paesistico di cui al D.M. del 1967”. In tale quadro si inserisce il potere ministeriale di cui alla legge n. 431 del 1985 (ora abrogata e penetrata nel nuovo codice in materia di beni culturali e paesaggistici), che l’ordinamento ha voluto porre ad estrema tutela e difesa dei vincoli paesaggistici, nonostante i valori paesaggistici fossero stati valutati nel procedimento di autorizzazione regionale. Inoltre, nel caso in specie, sia i diversi provvedimenti di rilascio dei nullaosta per le opere realizzate nella zona vincolata, sia l’approvazione regionale del piano di lottizzazione integrano non solo l’originario provvedimento di vincolo, ma individuano, nell’ambito della cornice così delineata, quali sono le compatibilità per le ulteriori trasformazioni e per le ulteriori opere. Questo è conforme al sistema della legge che in materia di tutela del paesaggio non è ispirato ad una permanente immobilità, quanto all’idea di favorire uno sviluppo controllato del territorio. Pres. Varrone - Est. Cirillo - Ministero per i beni e le attività culturali e dalla Soprintendenza per i Beni A.a. e storici di Sassari e Nuoro (avv. gen. stato) c. San Teodoro s.r.l. (Avv.ti Ballero e Stella Richter) ed altri. CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 27/12/2006 (C.C. 31/10/2006), Sentenza n. 7945


  2. D.L.vo 22.1.2004 n. 42 - Codice dei beni culturali o del paesaggio - Beni d’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico - Proprietà dello Stato di tutti i beni immobili e mobili - Individuazione. L’art. 91, Co. 1, del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.L.vo 22.1.2004 n. 42), attribuisce alla proprietà dello Stato tutti i beni immobili e mobili, oggetto di ritrovamento, da "chiunque ed in qualunque modo" che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, analogamente a quanto previsto dall'art. 88 del D.L.vo n. 490/99, senza che sia necessario un formale provvedimento che riconosca il loro interesse culturale, emesso dall’autorità amministrativa ai sensi dell’art. 13 del citato D.L.vo n. 42/2004. Pres. Papa - Est. Lombardi - Ric. Palombo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 28 Novembre 2006 (Ud. 24/10/2006), Sentenza n. 39109

  3. Tutela dei beni culturali - Art. 10, co. 3 e co. 1, del D.L.vo n, 42/2004 - Differenza. In materia di tutela dei beni culturali, un formale provvedimento emesso dall’autorità amministrativa che riconosca l’interesse culturale di un bene, è necessario solo per i beni di cui all’art. 10, co. 3, del D.L.vo n. 42/2004 e, cioè, per quei beni che risultino appartenere a privati in base ad in titolo che ne legittimi disponibilità. In tutti gli altri casi, i beni di cui all’art. 10, co. 1, del D.L.vo n. 42/2004 appartengono allo Stato sulla base del mero accertamento del loro interesse culturale. Pres. Papa - Est. Lombardi - Ric. Palombo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 28 Novembre 2006 (Ud. 24/10/2006), Sentenza n. 39109
  4. Vincolo storico artistico - Imposizione - Valutazione tecnico-discrezionale dell’Amministrazione - Sindacabilità - Limiti - Adeguata motivazione - Necessità - Elementi di pregio - Mera descrizione - Insufficienza - Fattispecie - L. n. 1089/1939. La valutazione tecnico-discrezionale dell’Amministrazione preposta alla tutela del vincolo è sindacabile in sede di legittimità nei soli limiti di palese illogicità. Pertanto, le ragioni di interesse pubblico alla conservazione del bene o alla sua destinazione a pubblico godimento devono essere esternate attraverso un’adeguata motivazione. Nella specie, è stato ritenuto insufficiente, in materia d’imposizione di un vincolo storico artistico, l’individuazione di alcuni elementi di pregio dell’immobile che non superano la soglia della mera descrizione. Pres. Varrone - Est. Romeo - De Martino Norante (avv. Pinto) c. Ministero dei beni e delle attività culturali e la Sovrintendenza ai beni ambientali di Napoli (annulla T.A.R. Campania, sez. I, sentenza n. 7241 del 2002). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 14/11/2006 (C.C. 14/07/2006), Sentenza n. 6698

  5. Codice dei beni culturali e del paesaggio - Continuità normativa con il D.Lv. n. 490/1999 - D.Lv. n. 42/2004. Esiste perfetta continuità normativa tra l’articolo 163 D.Lv. n. 490/1999 e l’articolo 181 D.Lv. n. 42/2004 non solo sotto il profilo contenutistico, ma anche sotto quello temporale. In altri termini, non solo le nuove disposizioni, ma anche l'abrogazione delle vecchie disposizioni, fanno parte del nuovo "codice dei beni culturali e del paesaggio", e quindi entrano in vigore contemporaneamente dal 1.5.2004, senza che l'art. 184 possa essere estrapolato dal codice soltanto perché è susseguente all'art. 183, che ne stabilisce l'entrata in vigore. Pres. De Maio Est. Onorato Ric. Palermo ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12 ottobre 2006 (Ud. 27/04/2006), Sentenza n. 34119
  6. Complessi archeologici - Imposizione del vincolo - Estensione - Rinvenimento di reperti archeologici - Su alcuni soltanto dei terreni vincolati - Sufficienza. Al fine di salvaguardare l’integrità, il decoro e il godimento del complesso archeologico e per consentire le ricerche re adhuc integra, l’Amministrazione può sottoporre al vincolo un’ampia area, considerata come parco o complesso archeologico, dove vi sono stati i più antichi insediamenti o siano stati rinvenuti reperti (Cons. giust. Amm., 29 dicembre 1997, n. 579; Sez. VI, 11 ottobre 1996, n. 1316; Sez. VI, 19 luglio 1996, n. 950; Sez. VI, 26 settembre 1991, n. 596). In tali ipotesi, per l’imposizione del vincolo non è necessario che siano stati riportati alla luce tutti i reperti (Cons. giust. Amm., 29 dicembre 1997, n. 579; Sez. VI, 11 ottobre 1996, n. 1316; Sez. VI, 19 luglio 1996, n. 950; Sez. VI, 18 novembre 1991, n. 874), bastando che essi siano stati rinvenuti in alcuni terreni tra quelli vincolati (Sez. VI, 6 ottobre 1999, n. 1309; Sez. VI, 29 novembre 1985, n. 616). L’Amministrazione non può basarsi su mere ipotesi scientifiche (in quanto la giacenza sotterranea di reperti va desunta anche da elementi obiettivi e da rinvenimenti: Sez. VI, 13 aprile 1992, n. 261; Sez. VI, 13 aprile 1991, n. 194), ma può motivatamente rilevare (con una valutazione di per sé insindacabile: Sez. VI, 5 settembre 1989, n. 1194) che i ruderi disseminati su una vasta estensione di terreno facciano parte di un complesso inscindibile, anche rispetto ai probabili assetti viari. In tema di tutela di beni archeologici rileva, infatti, che oltre alla loro scoperta e valorizzazione in funzione della conoscenza e delle ricerche nei vari settori scientifici, i beni archeologici possono essere tutelati anche in funzione dell’immutabilità o della conservazione dell’unitario contesto ambientale in cui si trovano (cfr. Cons. giust. Amm., 18 ottobre 1989, n. 400; Sez. VI, 22 dicembre 1983, n. 923).Pres. ed Est. Perrelli - E.M.R. (avv. Saetta) c. Ministero per i beni culturali e ambientali (Avv. Stato) e Comune di Pozzuoli (avv. Storace) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. VI - 12 settembre 2006, n. 8044
  7. Imposizione del vincolo indiretto - Comunicazione di avvio del procedimento - Necessità. L’obbligo di comunicazione imposto all’Amministrazione dall’art. 7 L. n. 241/1990 sussiste anche con riferimento alla imposizione del vincolo indiretto ex art. 21 L. n. 1089/1939, salvo che non si rinvengano ragioni di particolare urgenza che giustifichino la deroga al predetto obbligo, e che debbono essere esplicitate dalla stessa Amministrazione. Pres. Varrone, Est. Balucani - S. s.r.l. (avv.ti Cassi, Giallongo e Lorenzoni) c. Ministero per i beni culturali e ambientali (Avv. Stato) -(Riforma TAR Toscana n. 1924/2000) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 22 agosto 2006 (c.c. 9 maggio 2006), sentenza n. 4923


  8. Giardino antistante un palazzo storico - Vincolo paesaggistico e vincolo monumentale indiretto - Dicotomia tra valore culturale e valore paesaggistico - Insussistenza - Fattispecie. In tema di vincolo imposto su un’area a giardino antistante un palazzo storico, non può condividersi la dicotomia tra valore culturale e valore paesaggistico che impedirebbe il ricorso allo strumento del vincolo paesaggistico ex art. 139 del d.lgs. n. 490/1999 piuttosto che del vincolo monumentale indiretto. La prassi già da tempo ammette possano essere vincolati ai sensi dell’art. 139 antichi castelli, villaggi, borghi, agglomerati urbani e zone di interesse archeologico e persino su interi centri storici, in quanto complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale (a proposito dei quali si è parlato di “beni ambientali urbanistici” - vedasi relazione al codice dei beni culturali e del paesaggio , sub art. 136 che recepisce in sostanza l’art. 139 citato). (Nella specie, si è ritenuto che il riferimento ad un’area destinata a “brolo individuato nel catasto napoleonico” fosse già indicativo della identificazione nel bene di quella spontanea concordanza di espressione della natura e del lavoro umano: oggetto di tutela andava pertanto considerata l’area in quanto tale e non la visuale che offriva sul palazzo). Pres. Varrone, Est. Montedoro - Regione Lombardia (avv.ti Forloni, Tedeschini e Vivone) c. Comune di Botticino (avv.ti Sina e Ramadori) - (annulla T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 672/2005) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 21 giugno 2006, n. 3733
  9. Vincolo paesaggistico - Avvenuta edificazione - Ostacolo all’apposizione del vincolo - Esclusione. L’avvenuta edificazione di un’area immobiliare non costituisce ragione sufficiente per recedere dall’intento di proteggere i valori estetici o culturali ad essa legati. Pres. Varrone, Est. Montedoro - Regione Lombardia (avv.ti Forloni, Tedeschini e Vivone) c. Comune di Botticino (avv.ti Sina e Ramadori) - (annulla T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 672/2005) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 21 giugno 2006, n. 3733

  10. Vincolo paesaggistico - Ponderazione degli interessi privati con gli interessi pubblici connessi con la tutela paesaggistica - Necessità - Esclusione - Ragioni. L'imposizione del vincolo paesaggistico non richiede una ponderazione degli interessi privati unitamente e in concorrenza con gli interessi pubblici connessi con la tutela paesaggistica, sia perché la dichiarazione di particolare interesse sotto il profilo paesistico non è un vincolo a carattere espropriativo, costituendo i beni aventi valore paesistico una categoria originariamente di interesse pubblico, sia perché, comunque, la disciplina costituzionale del paesaggio (art. 9 Cost.) erige il valore estetico-culturale a valore primario dell'ordinamento. Pres. Varrone, Est. Montedoro - Regione Lombardia (avv.ti Forloni, Tedeschini e Vivone) c. Comune di Botticino (avv.ti Sina e Ramadori) - (annulla T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 672/2005) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 21 giugno 2006, n. 3733

  11. Paesaggio - Subordinazione alla materia urbanistica - Esclusione. La materia del paesaggio non è riducibile a quella della urbanistica né può ritenersi in quest'ultima assorbita o subordinata, con la conseguenza che non può essere considerato vizio della funzione preposta alla tutela del paesaggio il mancato accertamento della esistenza, nel territorio oggetto dell'intervento paesaggistico, di eventuali prescrizioni urbanistiche, che rispondono ad esigenze diverse che, in ogni caso, non si inquadrano in una considerazione globale del territorio sotto il profilo dell'attuazione del primario valore paesaggistico. Pres. Varrone, Est. Montedoro - Regione Lombardia (avv.ti Forloni, Tedeschini e Vivone) c. Comune di Botticino (avv.ti Sina e Ramadori) - (annulla T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 672/2005) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 21 giugno 2006, n. 3733

  12. Individuazione delle zone soggette a vincolo paesaggistico al di fuori delle ipotesi normative stabilite - Sindacabilità nel merito dell’A.G.O. - Esclusione - Fattispecie. Non rientra tra i poteri dell’autorità giudiziaria ordinaria sindacare nel merito le valutazioni della pubblica amministrazione competente per l’individuazione delle zone soggette a vincolo paesaggistico al di fuori delle ipotesi normative stabilite. Fattispecie: provvedimento di sequestro preventivo, di un'area adibita a pista da sci, per esser stati eseguiti nel corso della esecuzione dei lavori di sistemazione della predetta pista interventi in violazione della normativa paesaggistica, limitando l'area sottoposta a sequestro alla zona ritenuta oggetto degli interventi abusivi. Pres. Grassi; Est. Lombardi; Ric. Toscana. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, sez. III, 8 marzo 2006 (c.c.. 15 febbraio 2006), sentenza n. 8192

  13. Oggetti di interesse archeologico rinvenuti nel sottosuolo - Proprieta' pubblica - Eccezioni - Artt. 822 e 826 cod. civ. - L. n. 364/1909. In tema di proprietà degli oggetti archeologici rivenuti nel sottosuolo, la semplice appartenenza del bene alla categoria delle cose di interesse archeologico ne comporta l’assegnazione al patrimonio indisponibile dello Stato, non essendo necessario l’espresso riconoscimento dell’interesse culturale dell’oggetto di cui si tratta da parte dell’autorità. Tale riserva allo Stato, sancita dagli artt. 822 e 826 cod. civ., non esclude la possibilità che il privato che legittimamente possieda le cose devolutegli in premio per il ritrovamento, o cedutegli dallo Stato, ovvero acquisite in data anteriore alla data di entrata in vigore della legge n. 364 del 1909, superi la presunzione di proprietà pubblica delle stesse, fornendo la prova del titolo o del fatto costitutivo del suo diritto. Presidente U. Vitrone, Relatore S. Benini. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Prima Civile, del 10 febbraio 2006, Sentenza n. 2995

  14. Beni d’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico - Disciplina vigente - Tutela - Fondamento. La legislazione di tutela dei beni culturali, in particolare dei beni archeologici, è informata al presupposto fondamentale, in considerazione dell'importanza che essi rivestono - anche alla luce della tutela costituzionale del patrimonio storico-artistico garantita dall'art. 9 Cost. dell'appartenenza allo Stato dei beni rinvenuti: gli istituti dell'occupazione e dell'invenzione, quali modi di acquisto della proprietà (artt. 923 e 929 c.c.), di cui è applicazione la disciplina del "tesoro" (art. 932 c.c.), sono derogati in considerazione della peculiarità degli oggetti, per cui l'art. 826, secondo comma, c.c., assegna al patrimonio indisponibile dello Stato "le cose d'interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo": disciplina confermata dagli artt. 44, 46, 47 e 49 della legge 1089 del 1939, cui rinvia l'art 932, secondo comma, c.c. In prosieguo di tempo, prima l'art. 88 d.lgs. 29.10.1999 n. 490, t.u. beni culturali, che quelle norme ha abrogato (art. 166), ha disposto che i beni di cui all'art. 2 (che alla lett. a) enumera "le cose mobili e immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o demo-etno-antropologico"), da chiunque e in qualunque modo ritrovati, appartengono allo Stato, e, attualmente, l'art. 91 d.lgs. 22.1.2004 n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio (che all'art. 184 ha abrogato il d.lgs. 490 del 1999), dispone l'appartenenza al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato delle cose, a seconda se immobili o mobili, di cui all'art. 10 (cioè "che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico"). Presidente U. Vitrone, Relatore S. Benini. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Prima Civile, del 10 febbraio 2006, Sentenza n. 2995

  15. T.U. Codice dei beni culturali - Riconoscimento di culturalità di un bene - Atto di certazione - Funzione - Fondamento - Mancanza di specifico accertamento di culturalità - Libera apprensione ed usucapione - Esclusione. In materia di beni culturali, anche il recente Codice dei beni culturali, di cui al d.lgs. 42/04, nell’esigenze di conoscenza del patrimonio pubblico al fine di una sua miglior tutela, e di certezza delle situazioni proprietarie, da un lato, dà impulso alla catalogazione dei beni (vedi, tra l'altro, la 1. 19.4.1990 n. 84 e l'art. 17 del Codice), dall'altro di procedere alla verifica dell'interesse culturale dei beni storico-artistici, anche di proprietà pubblica (art. 12, comma 3, Codice): resta però il principio fondamentale per cui, fino al compimento della verifica di "culturalità" (qualora questa dovesse avere esito negativo), le cose sono comunque sottoposte alla legislazione di tutela (art. 12, comma 1), e che la verifica concernente i beni di proprietà pubblica, non si estrinseca in una formale "dichiarazione" (art. 13, comma 2, Codice). Il t.u. dei beni culturali non ha diviso i beni ontologicamente culturali da quelli per i quali è richiesto specifico accertamento di culturalità. Il riconoscimento di culturalità non è provvedimento costitutivo, che si basi sull'esercizio della discrezionalità amministrativa, ma solo atto di certazione, che rivela prerogative che il bene possiede per le sue caratteristiche. Che l'atto di certazione non sia intervenuto, non significa certo che lo stesso sia di proprietà privata, od oggetto di libera apprensione ed usucapione. Presidente U. Vitrone, Relatore S. Benini. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Prima Civile, del 10 febbraio 2006, Sentenza n. 2995

  16. Tutela dei beni culturali - Mancato riconoscimento di culturalità e relativa "notifica" - Effetti - D.lgs. 42/04. In materia di tutela dei beni culturali, la mancata "notifica" di riconoscimento di culturalità dei beni, non essendo provvedimento costitutivo, non dimostra che il bene non appartiene al patrimonio pubblico, anzi, dimostra il contrario. Sicché, solo l’atto di certazione, rivela le prerogative che il bene possiede per le sue specifiche caratteristiche. Presidente U. Vitrone, Relatore S. Benini. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Prima Civile, del 10 febbraio 2006, Sentenza n. 2995

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