Giurisprudenza
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Beni culturali e ambientali - Sanatoria, condoni, abusi, reati, violazioni
(Sentenze pronunciate nell'anno 2006 della Cassazione, del Consiglio di Stato e del TAR)
 Parti e argomenti della scheda: 
Le seguenti massime, tutte relative all'anno 2006, riguardano gli abusi di qualunque genere nelle zone protette, oltre ai casi di sanatoria e condono.
  1. Tutela dei beni vincolati - Natura del reato
  2. Urbanistica ed edilizia - Condono Edilizio - Presupposti inesistenti
  3. Reato ex art. 181 D.Lgs. n. 42/2004 - Natura
  4. Soprintendenza - Interventi correttivi - Autorizzazione postuma a sanatoria
  5. Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato
  6. Opere edilizie abusive eseguite su immobili sottoposti a vincolo
  7. Opere edilizie abusive - Immobili sottoposti a vincolo
  8. Condono edilizio - Sanatoria degli abusi edilizi - Opere edilizie abusive
  9. Procedimento di condono - Concessione edilizia nelle more del giudizio
  10. Urbanistica ed edilizia - Beni soggetti a tutela paesistica
  11. Urbanistica ed edilizia - Disposizioni a tutela del paesaggio - Demolizione
  12. Reati ambientali - Estinzione - Presupposti
  13. Vincolo paesaggistico - Sanatoria dell’opera, la cui realizzazione è antecedente al vincolo
  14. Causa estintiva del reato paesaggistico - Limiti
  15. Urbanistica ed edilizia - Condono edilizio nelle aree sottoposte a vincoli - Limiti
  16. Urbanistica ed edilizia - Rapporto fra condono edilizio e condono ambientale
  17. Urbanistica ed edilizia - Condono edilizio - Parere paesaggistico
  18. Esecuzione di lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici
  19. Acqua - Vincolo idrogeologico - Istanza di sanatoria
  20. Condono paesaggistico - Art. 1, c. 39 L. 308/2004 - Norma eccezionale di deroga
  21. Urbanistica ed edilizia - Vincolo paesaggistico - Condono
  22. Condono paesaggistico - Sanatoria - Limiti
  23. “Condono paesaggistico” - Art. 1, cc. 36 e 37 L. 308/2004 - Sanzionabilità penale
  24. Urbanistica ed edilizia - Procedura - Abusivismo edilizio
  25. Vincolo paesaggistico - Realizzazione di una struttura edilizia interrata
  26. Regione Siciliana - Art. 17, c. 11 L.R. 4/2003 - Condono
  27. Urbanistica ed edilizia - Condono ambientale - Effetti
  28. Ordine di demolizione del manufatto abusivo - Minicondono paesaggistico
  29. Vincolo di inedificabilità nella fascia costiera
  30. Urbanistica ed edilizia - Estinzione reato per spontanea demolizione
  31. Urbanistica - Regione Veneto - Beni assoggettati a vincolo monumentale
  32. Nulla osta paesaggistico - Rilascio postumo - Effetti sul reato penale
  33. Reato paesaggistico - Natura di reato di pericolo - Uso del bene diverso
  34. Tutela del vincolo paesaggistico - Reato paesaggistico - Tutela urbanistica del territorio
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  1. Tutela dei beni vincolati - Natura del reato - Art. 181, comma l, del D.Lgs. n. 42/2004 - Art. 161 D.Lgs n. 490/1999. In materia di tutela dei beni culturali e ambientali, il reato di cui all’art. 161 D.Lgs n. 490/1999 (attualmente art. 181, comma l, del D.Lgs. n. 42/2004) non è un "reato proprio” e non ha come destinatari soltanto i proprietari del bene vincolato ed i soggetti a questi equiparati, ovvero i committenti di "lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici. Esso può essere anche commesso, invece, da qualsiasi altro soggetto che, pur non essendo titolare di poteri o facoltà sul bene protetto, può di fatto, con il proprio comportamento, modificare la condizione materiale o giuridica dello stesso nel senso vietato dalla norma. Questa, infatti, è rivolta a "chiunque" trasgredisca le disposizioni poste a tutela degli immobili vincolati e, quindi, anche al terzo che non si ponga in rapporto qualificato (sia pure di mero possesso) con la cosa. Pres. De Maio - Est. Fiale - Ric. Gambino. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12 Dicembre 2006 (Ud. 13/07/2006), Sentenza n. 40434
  2. Urbanistica ed edilizia - Condono Edilizio - Presupposti inesistenti - Sanatoria - Sospensione del procedimento penale - Esclusione - Art. 101 del D.P.R. n. 380/2001 (già art. 26 L. n. 64/1974). Quando non sussistano i presupposti del condono edilizio, non solo non può essere applicata la sanatoria ma neppure può ritenersi la sospensione del procedimento penale (con le ovvie conseguenze con riguardo alla prescrizione del reato) e ciò indipendentemente dal fatto che il giudice abbia disposto o negato la sospensione del procedimento dovendosi nel primo caso ritenere la sospensione inesistente. (Ric. Sadini. Corte di Cassazione Sezioni Unite 24.11.1999, sentenza n. 22). Pres. De Maio - Est. Fiale - Ric. Gambino. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12 Dicembre 2006 (Ud. 13/07/2006), Sentenza n. 40434
  3. Reato ex art. 181 D.Lgs. n. 42/2004 - Natura - Reato di pericolo - Configurabilità. Il reato di cui all'art. 163 D.L.vo 490/99, 490 (ora sostituito dall'art. 181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42), ha natura di reato di pericolo astratto, onde per la sua configurabilità non è necessario un effettivo pregiudizio per l'ambiente, potendosi escludere dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l'aspetto esteriore degli edifici [Giurisprudenza consolidata: Cass. Sez. III Sent. n. 14461 del 28/03/03, ric. Carparelli; Cass. Sez. III Sent. n. 19761 del 29/04/03; Cass. Sez. III Sent. n. 38051 del 28/09/04 ; Cass. Sez. III Sent. n. 23980 del 26/05/04, ry 224468 ; Cass. Sez. III Sent. n. 12863 del 20/03/03, ric. Abate]. Pres. Vitalone C., Est. Gentile M., Imp. Cocchi. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 29 Novembre 2006 (Ud. 12/10/2006), Sentenza n. 39355

  4. Soprintendenza - Interventi correttivi - Autorizzazione postuma a sanatoria - Art. 16 R.D. n. 1357/1940 - Inapplicabilità. L'art. 16 del R.D.3 giugno 1940 n. 1357 concerne il caso dell’autorizzazione (preventiva) all’esecuzione dei lavori prevista dall'art. 7 della l. 29 giugno 1939 n. 1497, rilasciata in base ad un progetto sottoposto a previo nullaosta sindacale paesaggistico e sul quale il Soprintendenza può apportare le opportune variazioni, e non è pertanto invocabile nel caso in cui invece trattasi di “autorizzazione postuma” concessa a sanatoria di opere abusivamente costruite. Pres. Raggio, Est. Conti - L.M. (avv. Piccinni) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali e altro (Avv. Stato) - T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. II - 28 novembre 2006, n. 13358


  5. Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato - Formale dichiarazione della pubblica amministrazione - Esclusione - Desumibilità della sua natura culturale - Sufficienza - Art. 125 D.Lgs. n. 490/1999 - D.L.vo 22.1.2004 n. 42 (Codice dei beni culturali o del paesaggio). Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 125 del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490, impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato, non è necessario che i beni siano qualificati come tali da un formale provvedimento della pubblica amministrazione, essendo sufficiente la desumibilità della sua natura culturale dalle stesse caratteristiche dell'oggetto, non essendo richiesto un particolare pregio per i beni culturali di cui all’art 1 comma primo, del citato decreto n. 490.” (sez. III, 200347922, Petroni, RV 226870; sez. III 200145814, Cricelli, RV 220742; 200142291, Licciardello, RV 220626). Pres. Papa - Est. Lombardi - Ric. Palombo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 28 Novembre 2006 (Ud. 24/10/2006), Sentenza n. 39109

  6. Opere edilizie abusive eseguite su immobili sottoposti a vincolo - Sanatoria postuma - Silenzio rifiuto - Impugnazione - Termine di 180 giorni - Funzione - Richiesta di pronunzia esplicita - Commissario “ad acta”. In materia di “silenzio rigetto”, l’interessato decorso il termine di 180 giorni “può impugnare il silenzio-rifiuto”, e cioè insorgere contro l’inerzia dell’amministrazione ad emettere una pronunzia esplicita, che assume carattere di condotta elusiva dell’obbligo di provvedere (“rifiuto”) e non ha contenuto di statuizione provvedimentale negativa incidente sulle posizioni di interesse del privato. L’art. 21 bis della legge 06.12.1971, n. 1034, offre uno strumento processuale di carattere semplificato ed urgente onde reagire al silenzio dell’Amministrazione e pervenire alla pronunzia esplicita anche a mezzo della nomina di un commissario “ad acta”. Pres. Varrone - Est. Polito - S.a.s. KASTAVROT (avv. Graziosi) c. S.a.s. Immobiliare SERPIERI di Mussoni R. & c. (avv. Morello) ed altri (conferma T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. II^, n. 643/06 del 26.05.2006). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 14/11/2006 (C.C. 29/09/2006), Sentenza n. 6705
  7. Opere edilizie abusive - Immobili sottoposti a vincolo - Condotta inadempiente dell’Amministrazione - Silenzio rifiuto - Provvedimento negativo - Difetto di motivazione e di istruttoria - Tutela - Art. 32, 1° c., L. 47/1985. La condotta inadempiente dell’Amministrazione, protrattasi per il termine stabilito dalla legge, assurge a presupposto processuale per consentire l’immediato accesso alla tutela e non dà luogo alla “fictio” di un provvedimento negativo sulla domanda del privato. Del resto la qualificazione come “provvedimento negativo” del silenzio che segue al mancato rilascio del parere di cui all’art. 32, primo comma, della legge 47/1985 non soccorrerebbe neanche ad esigenze di buon andamento ed economicità dell’azione dell’Amministrazione preposta alla tutela del vincolo, che resterebbe soccombente in tutti i casi di reazione in sede contenziosa, risultando il “silenzio-diniego” ineludibilmente viziato nei profili del difetto di motivazione e di istruttoria. Pres. Varrone - Est. Polito - S.a.s. KASTAVROT (avv. Graziosi) c. S.a.s. Immobiliare SERPIERI di Mussoni R. & c. (avv. Morello) ed altri (conferma T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. II^, n. 643/06 del 26.05.2006). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 14/11/2006 (C.C. 29/09/2006), Sentenza n. 6705

  8. Condono edilizio - Sanatoria degli abusi edilizi - Opere edilizie abusive - Immobili sottoposti a vincolo - Richiesta di parere all’autorità preposta alla tutela del vincolo - Procedimento ad iniziativa dell’Amministrazione - Art. 35 L. n. 47/1985. Nel procedimento di sanatoria degli abusi edilizi non costituisce onere del richiedente la concessione edilizia in sanatoria l’allegazione del parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo (cfr. anche circolare Ministero LL. PP. n. 335725 del 30.07.1985). Detta valutazione viene assunta all’interno del procedimento ad iniziativa dell’Amministrazione che deve adottare il provvedimento finale. Nella specie, non ha pregio, la tesi rivolta ad individuare il “dies a quo” per la formazione del “silenzio- rifiuto” dalla data di presentazione della domanda di condono edilizio al comune, dovendosi invece a assumere al riferimento il momento in cui l’Amministrazione comunale ha formulato la richiesta di parere alla locale Soprintendenza. Pres. Varrone - Est. Polito - S.a.s. KASTAVROT (avv. Graziosi) c. S.a.s. Immobiliare SERPIERI di Mussoni R. & c. (avv. Morello) ed altri (conferma T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. II^, n. 643/06 del 26.05.2006). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 14/11/2006 (C.C. 29/09/2006), Sentenza n. 6705
  9. Procedimento di condono - Concessione edilizia nelle more del giudizio di esecuzione e in ottemperanza di una decisione - Autorizzazione paesaggistica - Diniego - Riesercizio del potere da parte dell’amministrazione - Legittimità - Fondamento. In materia urbanistica, nelle more del giudizio di esecuzione e in ottemperanza di una decisione, è legittimo, un nuovo provvedimento (a firma del competente dirigente tecnico), che neghi la concessione edilizia richiesta dal ricorrente, sulla base anche del diniego di autorizzazione paesaggistica disposto con atto dall’Ufficio Tutela del paesaggio. Pres. Varrone - Est. Cafini - Santoro (avv. Sinagra e Sabatini) c. Comune di Arzachena (n.c.) (dichiara improcedibile l’ottemperanza della decisione n.1174/05 del 22 marzo 2005). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 14/11/2006 (C.C. 29/09/2006), Sentenza n. 6701


  10. Urbanistica ed edilizia - Beni soggetti a tutela paesistica - Abuso edilizio in zona vincolata - Ordinanza di demolizione - Obbligo di motivazione specifica del provvedimento - Esclusione - Presupposto - Fattispecie. Il generale obbligo di motivazione del provvedimento gravante sull’autorità non risulta peculiarmente aggravato nel caso in cui la decisione dia conto della necessità di preservare beni soggetti a tutela paesistica consacrata mediante l’imposizione di un vincolo: “Il requisito della sufficienza della motivazione risulta integrato dall'indicazione delle ragioni assunte a fondamento della valutazione di compatibilità (o di incompatibilità) dell'intervento edilizio con le esigenze di tutela paesistica poste a base del relativo vincolo.” (Consiglio Stato, sez. IV, 19 luglio 2004, n. 5180; cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 1 dicembre 2004, n. 17812). Nella specie: il denunciato contrasto con la disciplina vincolistica, concernente -l’area su cui l’intervento edilizio abusivo è stato realizzato e quindi l’immobile stesso, costituisce di per sé motivazione bastevole a reggere l’ordine di demolizione. Pres. Pagano, Est. Raiola - Ric. Cozzo (avv. Marino) c. Comune di Pozzuoli (avv. Storace).  T.A.R. Napoli, Sez. VI, 23 ottobre 2006, n. 8980
  11. Urbanistica ed edilizia - Disposizioni a tutela del paesaggio - Demolizione di opere abusive su area vincolata - Parere della C.E.I. - Omessa acquisizione - Non necessita - Poteri sanzionatori in materia di edilizia - Competenza Comunale - D.lg. n. 42/2004. In sede di emanazione di ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive su area vincolata non è necessario acquisire il parere della Commissione Edilizia Integrata, dal momento che l'ordine di ripristino discende dall'applicazione della disciplina edilizia vigente (art. 27 t.u. edilizia) e non costituisce affatto irrogazione di sanzioni discendenti dalla violazione di disposizioni a tutela del paesaggio (ex d.lg. n. 490 del 1999, ora trasfuso nel d.lg. n. 42 del 2004), con il corollario che il potere di disporre la demolizione di opere abusive rientra nei poteri sanzionatori in materia di edilizia di competenza del Comune, in proprio e non già quale autorità delegata (T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 23 giugno 2005, n. 8579). Pres. Pagano, Est. Raiola - Ric. Cozzo (avv. Marino) c. Comune di Pozzuoli (avv. Storace). T.A.R. Napoli, Sez. VI, 23 ottobre 2006, n. 8980
  12. Reati ambientali - Estinzione - Presupposti - Disciplina applicabile - Fattispecie - L. n. 308/2004 - D.Lv. n. 490/1999 - D.Lv. n. 42/2004. Anche in materia dei reati ambientali, possono ricorrere le condizioni contenute nel comma 37 dell'art. 1 della legge 15.12.2004 n. 308 che subordina l'estinzione del reato di cui all'art. 181 D. Lgs. 42/2004, alla presenza di un certificato di compatibilità paesaggistica e al preventivo pagamento delle sanzioni pecuniarie previste. (In specie, inapplicabilità della disciplina in quanto i trasgressori non avevano previamente pagato le sanzioni pecuniarie contemplate, per il fatto che, prima della entrata in vigore della norma, il reato ambientale non poteva essere estinto da un parere postumo favorevole rilasciato dalla autorità preposta alla tutela del vincolo (D.Lv. n. 490/1999); dopo l'entrata in vigore della norma, (D.Lv. n. 42/2004) l'estinzione del reato da una parte era astrattamente possibile in presenza di un postumo certificato di compatibilità paesaggistica, ma dall'altra non era concretamente perfezionabile per Ia mancanza delle condizioni a cui la norma subordina l'effetto estintivo). Pres. De Maio Est. Onorato Ric. Palermo ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12 ottobre 2006 (Ud. 27/04/2006), Sentenza n. 34119
  13. Vincolo paesaggistico - Sanatoria dell’opera, la cui realizzazione è antecedente al vincolo di inedificabilità - Vincolo di inedificabilità “assoluta” e “relativa” - Disciplina applicabile - Nulla osta - Completamento funzionale del manufatto sanato - Nuova costruzione - Esclusione - L. n. 431/1985 - Art. 7 n. 1497/1039. L’inedificabilità assoluta non è, di ostacolo alla sanatoria dell’opera, la cui realizzazione è antecedente al vincolo di inedificabilità assoluta ex legge n. 431 del 1985. In questa ipotesi deve aversi riguardo al vincolo di inedificabilità relativa ex art. 7 della legge “ordinaria” n. 1497/1039, secondo il quale sono consentiti interventi previo rilascio della autorizzazione comunale, sottoposta al controllo ministeriale, il che rende l’opera abusiva condonabile ai sensi dell’art. 32 della legge n. 47/1985. Pres. - Giovannini - Est. Romeo - Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avvocatura generale dello Stato) c. Guidone (avv. Nappi) (conferma T.a.r. Campania, sez. IV, sentenza n. 460/2000). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 12/10/2006 (C.c. 20/06/2006), Sentenza n. 6072


  14. Causa estintiva del reato paesaggistico - Limiti - Estinzione del reato paesaggistico per spontaneo ripristino - Art. 181 c. 1-quinquies, D.Lgs. n. 42/2004. La causa estintiva del reato paesaggistico, in base alla disposizione di cui all’articolo 181 comma 1-quinquies, del D.Lgs. n. 42/2004, (nel quale è stato trasfuso l’art. 163 D.Lgs. 490/1999), resta preclusa, oltre che dalla sentenza di condanna, anche dall’emissione di un provvedimento amministrativo idoneo ad essere eseguito d’ufficio. Pres. Papa - Est. Miranda - Ric. Pedrini. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 29 settembre 2006 (Ud. 23/06/2006), Sentenza n. 32553
  15. Urbanistica ed edilizia - Condono edilizio nelle aree sottoposte a vincoli - Limiti di applicabilità - C.d. mini condono ambientale - Reati urbanistici concorrenti - Rapporto fra condono edilizio e condono ambientale. In forza del D.L. 269 del 2003 convertito con modificazioni nella legge 24.11.2003 n. 326, il condono edilizio per le opere eseguite nelle aree sottoposte a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici, ambientali e paesistici è possibile soltanto per gli interventi edilizi di minore importanza corrispondenti alle tipologie di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell'Allegato 1 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria). Sicché, gli effetti del c.d. mini condono ambientale introdotto dalla legge 308/2004 restano circoscritti ai soli reati paesaggistici senza ricadute positive sui reati urbanistici concorrenti (Cass. Sez. III, sentenza n. 33297 del 10.5.2005 Rv 232186). Pres. Postiglione Est. Mancini Ric. Martella. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 29 settembre 2006 (Ud. 19/04/2006), Sentenza n. 32529


  16. Urbanistica ed edilizia - Rapporto fra condono edilizio e condono ambientale - Effetti. La propagazione degli effetti del condono edilizio sono da escludere per i reati ambientali (precisamente con riferimento al reato ambientale di cui all' art. 1 sexies del D.L. 312 del 1985 convertito nella L. 431 dello stesso anno) (Cass. Sez. III n. 10605 del 20.6.2000 Rv 217579; Cass. n. 33297 del 10.5.2005 Rv 232186. Pres. Postiglione Est. Mancini Ric. Martella. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 29 settembre 2006 (Ud. 19/04/2006), Sentenza n. 32529


  17. Urbanistica ed edilizia - Condono edilizio - Parere paesaggistico - Modalità di acquisizione - Termine di formazione del silenzio-diniego - Termini d’impugnazione - Art. 10 bis L. 241/1990 - L. 15/2005 - D.P.R. 380/2001. Il parere paesaggistico è inscritto, quale segmento sub-procedimentale, nell’ambito del procedimento principale di sanatoria. Si tratta, di parere da acquisire con modalità esplicitate ed in forma espressa, avendo valore preclusivo solo ove l’autorità competente al vincolo escluda la sanabilità dell’opera. Gli esiti di tale subprocedimento sono costituiti o dal rilascio del titolo abilitativo in sanatoria sulla base della espressa compatibilità paesistica, ovvero, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 (come inserito dalla L. 15/2005), dalla comunicazione del parere negativo della autorità competente alla protezione del vincolo paesaggistico. Cosicché, solo decorso il termine di 240 giorni, assegnato complessivamente per la definizione della pratica di condono, si forma il silenzio-diniego che può essere impugnato dall’interessato in sede giurisdizionale nel prescritto termine decadenziale di sessanta giorni, alla stessa stregua di un comune provvedimento, senza che però possano ravvisarsi in esso i vizi formali propri degli atti, quali difetti di procedura e, tanto meno, mancanza di motivazione. (La configurazione del silenzio-diniego non è venuta meno per effetto del sopravvenuto intervento normativo di cui al D.P.R. 380 del 6 giugno 2001, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”). Pres. Rel. Perrelli - Carannante (Avv.ti Carro e Petrucci) c. Comune di Bacoli (n.c.). T.A.R. Napoli, Sez. VI, 12 settembre 2006 (22/05/2006), Sentenza n. 8046
  18. Esecuzione di lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici - Autorizzazione - Necessità - Modificazioni suscettibili di recare pregiudizio - Misure di cautela reale - Art. 181 D. Lgs. n. 42/2004 - L. n. 308/2004. Il primo comma dell'art. 181 del D.Lgs. n. 42/2004 (che, nella sua formulazione complessiva, ha subito rilevanti modifiche ad opera della legge 15.12.2004, n. 308) punisce come reato contravvenzionale la condotta di "chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità da essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici". Viene imposto così un generale di divieto di alterare lo stato dei beni vincolati, apportandovi modificazioni suscettibili di recare pregiudizio a quell'aspetto esteriore ed a quel pregio estetico che costituisce l'oggetto e la ragione della tutela. Ogni intervento deve essere autorizzato dall'autorità competente, secondo le procedure previste dalla normativa di dettaglio, con le sole deroghe previste dall'art. 149 dello stesso D.L.vo n.42/2004 e s.m.. La condotta vietata consiste, dunque, nell'effettuazione di opere o lavori di qualsiasi genere, non necessariamente afferenti all'edilizia, ma potenzialmente modificativi dell'assetto del territorio assoggettato a vincolo paesaggistico. L'eventuale carattere temporaneo delle opere realizzate non esclude la sussistenza del reato, poiché anche una modificazione temporanea dei luoghi può concretizzare un danno ambientale e perché soltanto il controllo preventivo dell'autorità preposta alla tutela del vincolo consente di accertare la natura realmente temporanea dell'intervento ed eventualmente di prescrivere le cautele necessarie alla realizzazione dello stesso ed alla rimozione successiva dei suoi effetti (vedi Cass., Sez. III, 15.10.1999, Di Tommaso). La ravvisabilità del "fumus" del reato in oggetto già dà sola giustifica una misura di cautela reale. Pres. Postiglione Est. Fiale Ric. Poggi. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 21 giugno 2006, (Ud 21 marzo 2006), sentenza n. 21488

  19. Acqua - Vincolo idrogeologico - Istanza di sanatoria - Parere dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo - Necessità - Art. 32 L. 47/85. Per la definizione delle istanze di sanatoria relative ad opere abusivamente eseguite su immobili soggetti alla legge n. 1089/1939, alla legge n. 1497/1939 ed al D.L. n. 431/85, nonché in relazione ai vincoli imposti da legge statali e regionali e dagli strumenti urbanistici a tutela di interessi idrogeologici e delle falde idriche, occorre preventivamente acquisire ex art 32 l. n. 47/85 il parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo. Pres. Onorato, Est. Pappalardo - I.C. (avv. Sicignano) c. Comune di Castellammare di Stabia (avv.ti Cancelmo e Siragusa) - T.A.R CAMPANIA, Napoli, Sez. II - 22 maggio 2006, n. 5117

  20. Condono paesaggistico - Art. 1, c. 39 L. 308/2004 - Norma eccezionale di deroga alla disciplina a regime di cui all’art. 146 D.Lgs. 42/2004 - Modifica delle attribuzioni di cui all’art. 146 - Esclusione - Competenza in materia di condono - Spetta ai medesimi soggetti di cui all’art. 146. L’art. 1, c. 39, legge n. 308/2004 è norma eccezionale che introduce esclusivamente una deroga per il tempo di vigenza alla disciplina a regime di cui all’art. 146, D.Lgs. 42/2004, siccome volta a superare il divieto generalizzato dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria di cui all’art. 146, D. Lgv. cit.. Tale norma non ha inciso né modificato il regime delle attribuzioni quale delineato nell’art. 146 citato: in mancanza di una propria, autonoma disciplina, l’accertamento eccezionale di compatibilità ambientale sconta termini e modalità procedimentali di cui al decreto Urbani. Se quindi, la disciplina a regime assegna espressamente la competenza a rilasciare l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria alla regione o agli altri enti locali all’upoo affidatari della relativa funzione, appare evidente che spetta ai medesimi soggetti (regione o ente locale) la competenza a conoscere anche del condono ambientale. (nella specie, il Tar ha ritenuto sussistente la competenza del Comune nella Regione Lazio, ai sensi della L.R. n. 59/1995, che ha subdelegato a tali enti l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela ambientale). Pres. Bianchi, Est. Rotondo - M.A. (avv. Calisi) c. Comune di San Felice Circeo e altro (n.c.) - T.A.R. LAZIO, Latina - 17 maggio 2006
  21. Urbanistica ed edilizia - Vincolo paesaggistico - Condono ex art. 32, c. 27 d.l. 269/2003 - Difformità urbanistica non incidente sul paesaggio - Opere abusive interne - Condonabilità - Esclusione. Ai sensi dell’art. 32, c. 27 del D.L. 30.9.2003 n. 269 (conv. in l. 24.11.2003 n. 326), il rilascio del condono edilizio in zona sottoposta a vincoli di tutela è consentito solo in ipotesi di abusi meramente formali, (punto d del citato comma 27), realizzati in conformità alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore del d.l. n. 269/2003 (1° ottobre 2003), anche qualora l’intervento non richieda l’autorizzazione da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo. Ne deriva che anche il cambio di destinazione d’uso senza opere o con opere solamente interne effettuato abusivamente su immobili ricadenti in aree già soggette a tutela del paesaggio alla data di realizzazione dell’intervento abusivo, pur non richiedendo la determinazione della conferenza di servizi per l’assenza di violazione del vincolo (riguardando una tipologia d’intervento che non richiede autorizzazione paesaggistica), può formare oggetto di sanatoria solo un presenza della conformità urbanistica. Pres. Numerico, Est. Conti - M.G. (avv.ti Dalla Fior e Lorenzi) c. Comune di Moena (avv. De Pretis) - T.R.G.A. TRENTINO ALTO ADIGE, Trento - 12 maggio 2006, n. 160

  22. Condono paesaggistico - Sanatoria - Limiti. Qualsiasi intervento realizzato entro il 30 settembre 2004 nelle zone vincolate è suscettibile di sanatoria alle condizioni previste dalla legge. La sanatoria è limitata alle violazioni dell'articolo 181 D.Lv. n. 42/2004 e dell'art. 734 c.p.. In tali ipotesi, non è prevista la sospensione del procedimento. Pres. Lupo Est. Petti Ric. Turco. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 10/05/2006, Sentenza n. 15946
  23. “Condono paesaggistico” - Art. 1, cc. 36 e 37 L. 308/2004 - Sanzionabilità penale - Materia di competenza statale - Salvezza delle norme amministrative di competenza regionale - Parere vincolante della Soprintendenza - Invasione delle competenze regionali - Esclusione. Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 36, lettera c), e comma 37, della legge 15 dicembre 2004, n. 308 (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione), sollevate in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione. L’irrilevanza penale dell’abuso, di cui alla lettera c) del comma 36 - ricordato che il potere di incidere sulla sanzionabilità penale spetta solo al legislatore statale -, non tocca gli aspetti urbanistici, e non scalfisce quindi la competenza delle Regioni nella previsione delle sanzioni amministrative che colpiscono gli abusi edilizi, la cui applicabilità è da ritenere pertanto salva. Peraltro, con sentenza n. 196 del 2004 è già stato evidenziato come per la materia della sanatoria degli abusi edilizi viga il principio dell'autonomia delle sanzioni amministrative rispetto a quelle penali: a maggior ragione il principio va ribadito ove l'intervento legislativo sulla rilevanza penale degli abusi riguardi gli aspetti sanzionatori concernenti la materia, distinta, della tutela paesaggistica. Medesime considerazioni valgono con riguardo all’estinzione dei reati pregressi di cui all’art. 1, comma 37. Anche dal punto di vista della previsione del parere vincolante della Soprintendenza, la potestà autorizzatoria regionale non appare scalfita, posto che l'accertamento postumo di compatibilità paesaggistica non comporta autorizzazione in sanatoria (inammissibile alla luce dell'art. 146, comma 10, lettera c), e che la modifica dell'art. 181 del Codice non tocca la disciplina autorizzatoria in materia di tutela dei beni paesaggistici. Il comma 1-quater dell'art. 181 del Codice, come aggiunto dall'art. 1, comma 36, lettera c), della legge n. 304 del 2004, non fa altro che rendere applicabile, su iniziativa dell'interessato, il modello di procedimento regolato dall'art. 143 per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, estrapolando dalla sequenza degli atti il parere di un organo statale, la Soprintendenza, ai soli fini del riscontro delle condizioni oggettive di irrilevanza penale degli interventi in assenza o in difformità dell'autorizzazione: l'uniformità di metodi di valutazione sul territorio nazionale, che è inerente al trattamento penale degli abusi, è tale da giustificare la “chiamata in sussidiarietà” dello Stato nelle funzioni amministrative (sent. n. 384 del 2005). Pres. Marino, Red. Finocchiaro - Regione Toscana c. Presidente del Consiglio dei Ministri - CORTE COSTITUZIONALE, 5 maggio 2006 (ud. 20 aprile 2006), sentenza n. 183
  24. Urbanistica ed edilizia - Procedura - Abusivismo edilizio - Zona sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale - Opere non sanabili - Pagamento dell'oblazione - Effetti penali - Effetti urbanistici. Il pagamento dell'oblazione, (di cui all'art. 39 legge 47/1985, richiamata in via generale dall'art. 32, comma 25, legge 326/2003), qualora le opere non possano conseguire la sanatoria, estingue i reati contravvenzionali di cui all'art. 38 della stessa legge 47/1985. Essa riguarda gli effetti penali e non quelli urbanistici della procedura di oblazione; e soprattutto attiene alla possibilità che un'opera astrattamente condonabile non ottenga concretamente la sanatoria, ad esempio per difetto dei requisiti soggettivi di cui al comma 29 dell'art. 32 legge 326/2003 (non aver riportato condanna definitiva per uno dei delitti di cui agli artt. 416 bis, 648 bis e 648 ter c.p.) o per mancanza di una delle condizioni oggettive imposte dal comma 37 dello stesso art. 32 (pagamento degli oneri di concessione, presentazione della prescritta documentazione sull'edificio abusivo, denuncia in catasto, denuncia ai fini dell'I.C.I., e - ove dovute - denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei r.s.u. e ai fini dell'occupazione del suolo pubblico). (Cass. Sez. III, del 20.11.1997, ud. 15.10.1997, P.M. in proc. Mazzola). Pres. De Maio, Est. Onorato, Ric. Battinelli. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 23/03/2006 (Ud 24/11/2005), Sentenza n. 10202  
  25. Vincolo paesaggistico - Realizzazione di una struttura edilizia interrata - Necessità dell'autorizzazione paesaggistica - Sussiste - Reati di pericolo - Art. 149, co. 1 lett. a), del D. L.vo n. 42/2004 - Deroga - Esclusione. Anche per i reati di pericolo presunto deve essere accertata in concreto l'offensività specifica della singola condotta, Corte Costituzionale n. 247 del 18.7.1997, con la conseguenza che deve essere esclusa la rilevanza penale di condotte del tutto inoffensive, pertanto, devono escludersi dal novero delle condotte penalmente rilevanti quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l'aspetto esteriore degli edifici (di recente sez. III, 10.5.2005 n. 33297, Palazzi; conf. sez. III, 28.3.2003 n. 14461, Carparelli; sez. III, 29.4.2003 n. 19761; 28.9.2004 n. 38051). Nella specie, non appare dubbio che la realizzazione di una struttura edilizia interrata (nuovo garage), che risulta essere di rilevanti dimensioni, seppure non percepibile dall'esterno, si palesa idonea a compromettere i valori ambientali della parte di territorio soggetta al vincolo paesaggistico nella quale venga realizzata. Risulta, altresì, inconferente il riferimento all'art. 149, co. 1 lett. a), del D. L.vo n. 42/2004. La disposizione citata, infatti, nel consentire l'esecuzione di interventi che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, senza autorizzazione, si riferisce esclusivamente agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo. Sicché nessuna deroga è dato desumere dalla disposizione citata alla necessità dell'autorizzazione paesaggistica anche per la realizzazione di garage pertinenziali. Pres. Lupo E., Rel. Lombardi A.; Imp. Silvestri). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 30/03/2006 (ud.16/02/2006), Sentenza n. 11128
  26. Regione Siciliana - Art. 17, c. 11 L.R. 4/2003 - Condono - Vincolo paesaggistico - Interpretazione autentica dell’art. 23, c. 10 della L.R. 37/85 - Vincolo apposto successivamente alla realizzazione dell’opera - Parere della Sovrintendenza - Necessità - Esclusione - Illegittimità costituzionale. E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 17, comma 11, della legge della Regione Siciliana 16 aprile 2003, n. 4 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2003), che, interpretando autenticamente l’art. 23, comma 10, della L.R. n. 37/85, prevede la non necessarietà del parere della Soprintendenza dei beni culturali e ambientali nel caso in cui il vincolo (storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico, ambientale, igienico, idrogeologico, delle coste marine, lacuali o fluviali) sia posteriore rispetto alla ultimazione del fabbricato. Se infatti le Regioni possono interpretare autenticamente proprie precedenti disposizioni legislative mediante apposite leggi, devono tuttavia osservare i limiti in tema di legittimità delle disposizioni di interpretazione autentica che sono stati individuati in riferimento alle leggi statali, con particolare riguardo al principio di ragionevolezza. E’ estraneo a qualunque possibilità di giustificazione su tale piano un rinnovato esercizio del potere di interpretazione autentica di una medesima disposizione legislativa, per di più dando ad essa un significato opposto a quello che in precedenza si era già determinato come autentico. Emerge piuttosto la volontà di rendere retroattivamente più ampia l’area di applicazione del condono edilizio, oltretutto aggirando il problema dei limiti alla derogabilità da parte del legislatore regionale - che pure operi in un sistema di autonomia speciale - del corrispondente principio contenuto nella disposizione statale, quale vivente nella interpretazione giurisprudenziale e quale anche successivamente ribadito, in relazione al più recente condono edilizio straordinario, dall’art. 32, comma 27, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269. CORTE COSTITUZIONALE, 8 febbraio 2006 (ud. 25/01/2006), sentenza n. 39
  27. Urbanistica ed edilizia - Condono ambientale - Effetti - Condono edilizio - Differenza. Il condono ambientale in quanto tale è una causa di estinzione del reato che può naturalmente applicarsi solo nell'ambito del processo di cognizione, prima che sia intervenuta una sentenza definitiva. Infatti, per il condono ambientale non è stata riprodotta una normativa analoga a quella prevista per il condono edilizio nell'art. 38, commi 3 e 4, della legge 47/1985 (richiamata dall'art. 32, comma 25, del D.L. 30.9.2003, convertito in legge 24.11.2003 n. 326), secondo cui la concessione in sanatoria, ove intervenuta dopo sentenza definitiva di condanna, estingue (non i reati, ma solo) gli effetti penali della condanna ai fini della recidiva e del beneficio della sospensione condizionale della pena, e rende inoltre inapplicabili le sanzioni amministrative, sia pecuniarie che ripristinatorie. Ciò significa che per il condono ambientale, a differenza che per il condono edilizio, vale il principio desumibile dagli artt. 2, comma 2, c.p. e 30, comma 4, legge 11.3.1953 n. 87 e dal citato art. 673 c.p.p., secondo cui solo l'abrogazione o la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice (e secondo alcuni anche la mancata conversione del decreto legge contenente una norma incriminatrice: v. Cass. Sez. I, n. 3209 del 15.6.1999, P.M. in proc. Litim, rv. 213715) fa cessare l'esecuzione della condanna e gli effetti penali e obbliga il giudice dell'esecuzione a revocare la stessa sentenza di condanna. (Pres. Lupo -Est. Onorato - Imp. Zamuner). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 3 febbraio 2006 (C.c. 26/10/2005), Sentenza n. 4495
  28. Ordine di demolizione del manufatto abusivo - Minicondono paesaggistico e procedimento di esecuzione - Sentenza definitiva di condanna - Effetti. Il c.d. minicondono paesaggistico se interviene dopo la sentenza definitiva di condanna non solo non estingue il reato, ma neppure fa cessare gli effetti penali della condanna o l’esecuzione delle sanzioni amministrative accessorie perché manca al riguardo una norma simile a quella prevista dall’articolo 38 commi 3 e 4 legge 47/1985 (richiamata dall'art. 32, comma 25, del D.L. 30.9.2003, convertito in legge 24.11.2003 n. 326) in materia di condono edilizio. In ogni caso il mancato coordinamento con le norme in materia di condono edilizio non renderebbe inefficace l’ordine di demolizione del manufatto abusivo disposto in base alla legge urbanistica. (Pres. Lupo -Est. Onorato - Imp. Zamuner). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 3/2/2006 (C.c. 26/10/2005), Sentenza n. 4495
  29. Vincolo di inedificabilità nella fascia costiera - Urbanistica ed edilizia - Fabbricato abusivo soggetta al vincolo - Istanza di concessione in sanatoria - Diniego - Legittimità - Fondamento - PRG. La legittimità di un provvedimento amministrativo non può che essere verificata con riguardo alle norme, legislative o di natura regolamentare, ed alle prescrizioni urbanistiche vigenti al momento della sua adozione. Nella specie è stata, legittimamente, respinta l’istanza di concessione in sanatoria di un fabbricato abusivo la cui ubicazione in area classificata “F” nelle previsioni di Piano regolatore e soggetta al vincolo di cui all’articolo 14 della legge regionale n. 17 del 19 maggio 1981, fosse autonomamente sufficiente a motivare il provvedimento negativo sulla istanza di concessione in sanatoria ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 47 del 28 febbraio 1985. Provvedimento emesso il 30 dicembre 1986 quando era in vigore il vincolo di inedificabilità nella fascia costiera fino a 150 metri dal mare previsto dalla disposizione legislativa regionale qui richiamata. Tale circostanza inibiva infatti agli organi comunali l’accertamento positivo della c.d. “doppia conformità” richiesta dall’articolo 13 della legge n. 47/1985 per consentire il rilascio di una concessione edilizia in sanatoria per un edificio realizzato senza titolo. Pres. Iannotta - Est. Zaccardi - Congiu (avv. Congiu) c. omune di Quartu S. Elena (avv.ti Di Meo e Murgia), (conferma TAR Sardegna n. 523 del 23 marzo 1993 - 13 maggio 1993). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 3 FEBBRAIO 2006 (c.c. 3.03.2005), sentenza n. 467
  30. Urbanistica ed edilizia - Estinzione reato per spontanea demolizione - Art. 181 D. L.vo n. 42/2004 - Condizioni. In base al tenore letterale della norma la fattispecie estintiva prevista dall’articolo 181, comma quinquies, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 41 può configurarsi soltanto se l’autore dell’abuso si attivi spontaneamente alla rimessione in pristino e, quindi, prima che la P.A. la disponga perché l’effetto premiale può realizzarsi solo in presenza di una condotta che anticipi l’emissione del provvedimento amministrativo ripristinatorio. Pres. Lupo Est. Teresi Imp. Donzelli. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez.III, 1 febbraio 2006 (ud. 19/12/2005), Sentenza n. 3945
  31. Urbanistica - Regione Veneto - Beni assoggettati a vincolo monumentale - Beni assoggettati a vincolo ambientale - Condono - Disciplina. Alla luce dell’assetto normativo risultante dalla legislazione statale e regionale in materia, nella Regione Veneto vige il divieto di ottenimento del condono per i beni assoggettati a vincolo monumentale (e ciò dovrebbe valere per tutte le Regioni) mentre per i beni soggetti a vincolo ambientale il condono deve ritenersi possibile solo se gli abusi sono conformi alla disciplina urbanistica (lettera d) comma 27 art. 32 L. 326/03) e se si sostanziano in “mutamenti di destinazione d’uso, con o senza opere, qualora la nuova destinazione d’uso sia residenziale e non comporti ampliamento dell’immobile” e se le opere o modalità di esecuzione non sono valutabili in termini di volume (lett. a) e d) dell’art. 3, comma 3, L. Reg. n. 21/04). Pres. Zuballi, Est. Antonelli - C.T. (Avv.ti Domenichelli, Sgualdino e Zambelli) c. Comune di San Martino Buon Albergo (Avv.ti Baciga, Fortuna e Sartori) - T.A.R. VENETO, Sez. II - 13 gennaio 2006, n. 57
  32. Nulla osta paesaggistico - Rilascio postumo - Effetti sul reato penale - Fattispecie - D.Lg. n. 42/2004 - D. L.vo n. 308/2004. Ai fini della tutela paesaggistica, il rilascio postumo di qualsiasi provvedimento autorizzatorio, avvenuto in epoca anteriore all'entrata in vigore del d.lg. 20 gennaio 2004 n. 42 e relativo a interventi per i quali non sia applicabile la speciale procedura dettata dal comma 36 dell'art. unico d.lg. 15 dicembre 2004 n. 308, non produce l'estinzione del reato, ma ha il solo effetto di escludere l'emissione o l'esecuzione dell'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi. (Fattispecie concessione in sanatoria per l’edificazione di una recinzione con pali di ferro nella fascia di rispetto della via Appia Antica). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 12 gennaio 2006, n. 17591


  33. Reato paesaggistico - Natura di reato di pericolo - Uso del bene diverso da quello cui lo stesso è destinato - Sufficienza - Interventi di minima entità - Non configurabilità del reato - Condizioni. Il reato di cui all'art.163 D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490, così come in precedenza quello di cui all'art. 1 sexies D.L. 27 giugno 1985 n. 312, convertito con L. 27 giugno 1985 n. 431, ed oggi quello di cui all'art. 181 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, ha natura di reato di pericolo che si consuma con la sola realizzazione di lavori, attività o interventi in zone vincolate senza la prescritta autorizzazione paesaggistica e prescinde da ogni accertamento in ordine alla avvenuta alterazione, danneggiamento o deturpamento del paesaggio, in quanto per la sua configurabilità è sufficiente che l'agente faccia del bene protetto dal vincolo un uso diverso da quello cui esso è destinato, atteso che il vincolo posto su certe parti del territorio nazionale ha una funzione prodromica al governo del territorio stesso. Il citato reato non è configurabile esclusivamente in quelle eccezionali occasioni nelle quali si realizzi un intervento di entità talmente minima ed irrilevante che lo stesso non sia neppure astrattamente idoneo a porre in pericolo il paesaggio e a pregiudicare il bene paesaggistico-ambientale, ovvero che si tratti di un intervento ontologicamente estraneo al paesaggio ed all'ambiente. Pres. Lupo E. - Est. Franco A. - Rel. Franco A. - Imp. Villa. P.M. Ciampoli L. (Conf.), (Rigetta, App. Genova, 25 Gennaio 2005). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 11/01/2006 (Ud. 17/11/2005), Sentenza n. 564


  34. Tutela del vincolo paesaggistico - Reato paesaggistico - Tutela urbanistica del territorio - Concessione in sanatoria - Giurisprudenza. Consolidata giurisprudenza in materia di tutela paesistica ha affermato che: "il nulla-osta in sanatoria rilasciato dall'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico non produce effetti estintivi sul reato commesso per l'esecuzione di lavori in sua assenza, applicandosi la causa di estinzione dei reati prevista dalla L. 28 febbraio 1985 n. 47, artt. 13 e 22 esclusivamente a quelli contemplati dalla medesima legge" (Sez. 3^, 26 novembre 2002, Caruso, m. 223.256); "il reato di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490, art. 163 in tema di esecuzione di lavori di qualsiasi genere su beni ambientali in assenza di autorizzazione, non si estingue in conseguenza del rilascio della concessione in sanatoria di cui alla L. 28 febbraio 1985 n. 47, art. 13 come avviene ex art. 22 della stessa legge per il reato urbanistico, atteso che il rilascio della concessione in sanatoria estingue soltanto i reati previsti dalle norme urbanistiche e non anche quelli previsti da altre disposizioni di legge" (Sez. 3^, 7 giugno 2001, Gandolfi, m. 222.257); "il rilascio in sanatoria delle concessioni edilizie, effettuato ai sensi della L. 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 13 e 22 come espressamente previsto al terzo comma del citato art. 22, determina l'estinzione dei soli "reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti" e quindi si riferisce esclusivamente alle contravvenzioni concernenti la materia che disciplina l'assetto del territorio sotto il profilo edilizio, ossia alle violazioni della stessa legge, in cui (citata L. art. 13) sono contemplate le ipotesi tipiche suscettibili di sanatoria (opere eseguite in assenza di concessione o in totale difformità o con variazioni essenziali, ecc). Ne deriva l'inapplicabilità della causa estintiva agli altri reati che riguardino altri aspetti delle costruzioni ed aventi oggettività giuridica diversa rispetto a quella della mera tutela urbanistica del territorio, come i reati relativi a violazioni di disposizioni dettate dalla L. 2 febbraio 1974, n. 64, in materia di costruzioni in zona sismica, o dalla L. 5 novembre 1971, n. 1086, in materia di opere in conglomerato cementizio, ovvero dal D.L. 27 giugno 1985, n. 312, art. 1 sexies introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431, in materia di tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Ciò trova conferma della L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39, comma 11, il quale prevede l'ipotesi di conversione dell'istanza di sanatoria presentata a norma della L. n. 47 del 1985, art. 13 in istanza da considerarsi prodotta a mente del successivo art. 31 ed, all'uopo, richiede che venga avanzata al comune apposita domanda, corredata dal pagamento all'erario degli oneri dovuti" (Sez. 3^, 1 dicembre 1997, Agnesse, m. 209.571). Pres. Lupo E. - Est. Franco A. - Rel. Franco A. - Imp. Villa. P.M. Ciampoli L. (Conf.), (Rigetta, App. Genova, 25 Gennaio 2005). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 11/01/2006 (Ud. 17/11/2005), Sentenza n. 564