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- Tutela
dei beni vincolati - Natura del reato - Art. 181, comma l, del D.Lgs.
n.
42/2004 - Art. 161 D.Lgs n. 490/1999.
In
materia di tutela dei beni culturali e ambientali, il reato di cui
all’art. 161
D.Lgs n. 490/1999 (attualmente art. 181, comma l, del D.Lgs. n.
42/2004) non è
un "reato proprio” e non ha come destinatari soltanto i proprietari del
bene vincolato ed i soggetti a questi equiparati, ovvero i committenti
di
"lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici. Esso può essere
anche
commesso, invece, da qualsiasi altro soggetto che, pur non essendo
titolare di
poteri o facoltà sul bene protetto, può di fatto, con il proprio
comportamento,
modificare la condizione materiale o giuridica dello stesso nel senso
vietato
dalla norma. Questa, infatti, è rivolta a "chiunque" trasgredisca le
disposizioni poste a tutela degli immobili vincolati e, quindi, anche
al terzo
che non si ponga in rapporto qualificato (sia pure di mero possesso)
con la
cosa. Pres. De Maio - Est. Fiale - Ric. Gambino. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE
Sez. III, 12 Dicembre 2006 (Ud. 13/07/2006), Sentenza n. 40434
- Urbanistica
ed edilizia - Condono Edilizio - Presupposti inesistenti - Sanatoria -
Sospensione del procedimento penale - Esclusione - Art. 101 del D.P.R.
n.
380/2001 (già art. 26 L. n. 64/1974). Quando
non sussistano i presupposti del condono edilizio, non solo non può
essere
applicata la sanatoria ma neppure può ritenersi la sospensione del
procedimento
penale (con le ovvie conseguenze con riguardo alla prescrizione del
reato) e
ciò indipendentemente dal fatto che il giudice abbia disposto o negato
la
sospensione del procedimento dovendosi nel primo caso ritenere la
sospensione
inesistente. (Ric. Sadini. Corte di Cassazione Sezioni Unite
24.11.1999,
sentenza n. 22). Pres. De Maio - Est. Fiale - Ric. Gambino. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12 Dicembre 2006 (Ud. 13/07/2006),
Sentenza n.
40434
-
Reato
ex
art. 181 D.Lgs. n. 42/2004 - Natura - Reato di pericolo -
Configurabilità. Il
reato di cui all'art. 163 D.L.vo 490/99, 490
(ora sostituito dall'art. 181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42), ha
natura di
reato di pericolo astratto, onde per la sua configurabilità non è
necessario un
effettivo pregiudizio per l'ambiente, potendosi escludere dal novero
delle
condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano
inidonee, pure
in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l'aspetto
esteriore degli
edifici [Giurisprudenza consolidata: Cass. Sez. III Sent. n. 14461 del 28/03/03, ric. Carparelli;
Cass. Sez. III Sent. n. 19761 del 29/04/03; Cass. Sez. III Sent. n.
38051 del
28/09/04 ; Cass. Sez. III
Sent. n. 23980 del 26/05/04, ry 224468 ; Cass. Sez. III Sent. n. 12863
del
20/03/03, ric. Abate]. Pres.
Vitalone C., Est. Gentile M., Imp. Cocchi. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 29 Novembre 2006 (Ud. 12/10/2006),
Sentenza n.
39355
-
Soprintendenza
- Interventi
correttivi - Autorizzazione postuma a sanatoria - Art. 16 R.D. n.
1357/1940 -
Inapplicabilità. L'art.
16
del R.D.3 giugno 1940 n. 1357 concerne il caso dell’autorizzazione
(preventiva)
all’esecuzione dei lavori prevista dall'art. 7 della l. 29 giugno 1939
n. 1497,
rilasciata in base ad un progetto sottoposto a previo nullaosta
sindacale
paesaggistico e sul quale il Soprintendenza può apportare le opportune
variazioni, e non è pertanto invocabile nel caso in cui invece trattasi
di
“autorizzazione postuma” concessa a sanatoria di opere abusivamente
costruite.
Pres. Raggio, Est. Conti - L.M. (avv. Piccinni) c. Ministero per i Beni
e le
Attività Culturali e altro (Avv. Stato) - T.A.R. LAZIO, Roma,
Sez. II - 28
novembre 2006, n. 13358
-
Impossessamento
illecito di beni
culturali appartenenti allo Stato - Formale dichiarazione della
pubblica
amministrazione - Esclusione - Desumibilità della sua natura culturale
-
Sufficienza - Art. 125 D.Lgs. n. 490/1999 - D.L.vo 22.1.2004 n. 42
(Codice dei
beni culturali o del paesaggio).
Ai fini della configurabilità del reato di cui
all’art. 125 del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490, impossessamento
illecito di
beni culturali appartenenti allo Stato, non è necessario che i beni
siano
qualificati come tali da un formale provvedimento della pubblica
amministrazione, essendo sufficiente la desumibilità della sua natura
culturale
dalle stesse caratteristiche dell'oggetto, non essendo richiesto un
particolare
pregio per i beni culturali di cui all’art 1 comma primo, del citato
decreto n.
490.” (sez. III, 200347922, Petroni, RV 226870; sez. III 200145814,
Cricelli,
RV 220742; 200142291, Licciardello, RV 220626). Pres. Papa - Est.
Lombardi -
Ric. Palombo. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 28 Novembre 2006 (Ud. 24/10/2006),
Sentenza n.
39109
-
Opere
edilizie abusive eseguite su immobili sottoposti a vincolo - Sanatoria
postuma
- Silenzio rifiuto - Impugnazione - Termine di 180 giorni - Funzione -
Richiesta di pronunzia esplicita - Commissario “ad acta”.
In
materia di “silenzio rigetto”, l’interessato
decorso il termine di 180 giorni “può impugnare il silenzio-rifiuto”, e
cioè
insorgere contro l’inerzia dell’amministrazione ad emettere una
pronunzia
esplicita, che assume carattere di condotta elusiva dell’obbligo di
provvedere
(“rifiuto”) e non ha contenuto di statuizione provvedimentale negativa
incidente sulle posizioni di interesse del privato. L’art. 21 bis della
legge
06.12.1971, n. 1034, offre uno strumento processuale di carattere
semplificato
ed urgente onde reagire al silenzio dell’Amministrazione e pervenire
alla
pronunzia esplicita anche a mezzo della nomina di un commissario “ad
acta”.
Pres. Varrone - Est. Polito - S.a.s. KASTAVROT (avv. Graziosi) c.
S.a.s.
Immobiliare SERPIERI di Mussoni R. & c. (avv. Morello) ed altri
(conferma
T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. II^, n. 643/06 del 26.05.2006). CONSIGLIO
DI STATO Sez. VI, 14/11/2006 (C.C. 29/09/2006), Sentenza n. 6705
-
Opere
edilizie abusive - Immobili sottoposti a vincolo - Condotta
inadempiente
dell’Amministrazione - Silenzio rifiuto - Provvedimento negativo -
Difetto di
motivazione e di istruttoria - Tutela - Art. 32, 1° c., L. 47/1985. La
condotta inadempiente dell’Amministrazione,
protrattasi per il termine stabilito dalla legge, assurge a presupposto
processuale per consentire l’immediato accesso alla tutela e non dà
luogo alla
“fictio” di un provvedimento negativo sulla domanda del privato. Del
resto la
qualificazione come “provvedimento negativo” del silenzio che segue al
mancato
rilascio del parere di cui all’art. 32, primo comma, della legge
47/1985 non
soccorrerebbe neanche ad esigenze di buon andamento ed economicità
dell’azione
dell’Amministrazione preposta alla tutela del vincolo, che resterebbe
soccombente in tutti i casi di reazione in sede contenziosa, risultando
il
“silenzio-diniego” ineludibilmente viziato nei profili del difetto di
motivazione e di istruttoria. Pres. Varrone - Est. Polito - S.a.s.
KASTAVROT
(avv. Graziosi) c. S.a.s. Immobiliare SERPIERI di Mussoni R. &
c. (avv.
Morello) ed altri (conferma T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. II^,
n. 643/06
del 26.05.2006). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 14/11/2006 (C.C.
29/09/2006),
Sentenza n. 6705
-
Condono
edilizio - Sanatoria degli abusi edilizi - Opere edilizie abusive -
Immobili
sottoposti a vincolo - Richiesta di parere all’autorità preposta alla
tutela
del vincolo - Procedimento ad iniziativa dell’Amministrazione - Art. 35
L. n.
47/1985. Nel
procedimento di
sanatoria degli abusi edilizi non costituisce onere del richiedente la
concessione edilizia in sanatoria l’allegazione del parere
dell’autorità
preposta alla tutela del vincolo (cfr. anche circolare Ministero LL.
PP. n.
335725 del 30.07.1985). Detta valutazione viene assunta all’interno del
procedimento ad iniziativa dell’Amministrazione che deve adottare il
provvedimento finale. Nella specie, non ha pregio, la tesi rivolta ad
individuare
il “dies a quo” per la formazione del “silenzio-
rifiuto” dalla data di
presentazione della domanda di condono edilizio al comune, dovendosi
invece a
assumere al riferimento il momento in cui l’Amministrazione comunale ha
formulato la richiesta di parere alla locale Soprintendenza. Pres.
Varrone -
Est. Polito - S.a.s. KASTAVROT (avv. Graziosi) c. S.a.s. Immobiliare
SERPIERI
di Mussoni R. & c. (avv. Morello) ed altri (conferma T.A.R.
Emilia Romagna,
Bologna, Sez. II^, n. 643/06 del 26.05.2006). CONSIGLIO DI
STATO Sez. VI,
14/11/2006 (C.C. 29/09/2006), Sentenza n. 6705
-
Procedimento
di condono - Concessione edilizia nelle more del giudizio di esecuzione
e in
ottemperanza di una decisione - Autorizzazione paesaggistica - Diniego
-
Riesercizio del potere da parte dell’amministrazione - Legittimità -
Fondamento.
In materia
urbanistica, nelle more del giudizio di esecuzione e in ottemperanza di
una
decisione, è legittimo, un nuovo provvedimento (a firma del competente
dirigente
tecnico), che neghi la concessione edilizia richiesta dal ricorrente,
sulla
base anche del diniego di autorizzazione paesaggistica disposto con
atto
dall’Ufficio Tutela del paesaggio. Pres. Varrone - Est. Cafini -
Santoro (avv.
Sinagra e Sabatini) c. Comune di Arzachena (n.c.) (dichiara
improcedibile
l’ottemperanza della decisione n.1174/05 del 22 marzo 2005). CONSIGLIO
DI
STATO Sez. VI, 14/11/2006 (C.C. 29/09/2006), Sentenza n. 6701
-
Urbanistica
ed edilizia - Beni soggetti a tutela paesistica - Abuso edilizio in zona
vincolata
- Ordinanza di demolizione - Obbligo di motivazione specifica del
provvedimento
- Esclusione - Presupposto - Fattispecie.
Il generale obbligo di motivazione del provvedimento gravante
sull’autorità non risulta peculiarmente aggravato nel caso in cui la
decisione
dia conto della necessità di preservare beni soggetti a tutela
paesistica
consacrata mediante l’imposizione di un vincolo: “Il requisito della
sufficienza della motivazione risulta integrato dall'indicazione delle
ragioni
assunte a fondamento della valutazione di compatibilità (o di
incompatibilità)
dell'intervento edilizio con le esigenze di tutela paesistica poste a
base del
relativo vincolo.” (Consiglio Stato, sez. IV, 19 luglio 2004, n. 5180;
cfr.
T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 1 dicembre 2004, n. 17812). Nella
specie: il
denunciato contrasto con la disciplina vincolistica, concernente
-l’area su cui
l’intervento edilizio abusivo è stato realizzato e quindi l’immobile
stesso,
costituisce di per sé motivazione bastevole a reggere l’ordine di
demolizione.
Pres. Pagano, Est. Raiola - Ric. Cozzo (avv. Marino) c. Comune di
Pozzuoli
(avv. Storace). T.A.R. Napoli, Sez. VI, 23 ottobre
2006, n. 8980
- Urbanistica
ed edilizia - Disposizioni a tutela del paesaggio - Demolizione di opere
abusive
su area vincolata - Parere della C.E.I. - Omessa acquisizione - Non
necessita -
Poteri sanzionatori in materia di edilizia - Competenza Comunale -
D.lg. n.
42/2004.
In sede di emanazione di
ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive su area vincolata
non è
necessario acquisire il parere della Commissione Edilizia Integrata,
dal
momento che l'ordine di ripristino discende dall'applicazione della
disciplina
edilizia vigente (art. 27 t.u. edilizia) e non costituisce affatto
irrogazione
di sanzioni discendenti dalla violazione di disposizioni a tutela del
paesaggio
(ex d.lg. n. 490 del 1999, ora trasfuso nel d.lg. n. 42 del 2004), con
il
corollario che il potere di disporre la demolizione di opere abusive
rientra
nei poteri sanzionatori in materia di edilizia di competenza del
Comune, in
proprio e non già quale autorità delegata (T.A.R. Campania Napoli, sez.
VI, 23
giugno 2005, n. 8579). Pres. Pagano, Est. Raiola - Ric. Cozzo (avv.
Marino) c.
Comune di Pozzuoli (avv. Storace). T.A.R. Napoli, Sez. VI, 23
ottobre 2006,
n. 8980
-
Reati
ambientali - Estinzione - Presupposti - Disciplina applicabile -
Fattispecie -
L. n. 308/2004 - D.Lv. n. 490/1999 - D.Lv. n. 42/2004. Anche
in materia dei reati ambientali, possono
ricorrere le condizioni contenute nel comma 37 dell'art. 1 della legge
15.12.2004 n. 308 che subordina l'estinzione del reato di cui all'art.
181 D.
Lgs. 42/2004, alla presenza di un certificato di compatibilità
paesaggistica e
al preventivo pagamento delle sanzioni pecuniarie previste. (In specie,
inapplicabilità della disciplina in quanto i trasgressori non avevano
previamente pagato le sanzioni pecuniarie contemplate, per il fatto
che, prima
della entrata in vigore della norma, il reato ambientale non poteva
essere
estinto da un parere postumo favorevole rilasciato dalla autorità
preposta alla
tutela del vincolo (D.Lv. n. 490/1999); dopo l'entrata in vigore della
norma,
(D.Lv. n. 42/2004) l'estinzione del reato da una parte era
astrattamente
possibile in presenza di un postumo certificato di compatibilità
paesaggistica,
ma dall'altra non era concretamente perfezionabile per Ia mancanza
delle
condizioni a cui la norma subordina l'effetto estintivo). Pres. De Maio
Est.
Onorato Ric. Palermo ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE
Sez. III, 12
ottobre 2006 (Ud. 27/04/2006), Sentenza n. 34119
-
Vincolo
paesaggistico - Sanatoria dell’opera, la cui realizzazione è
antecedente al
vincolo di inedificabilità - Vincolo di inedificabilità “assoluta” e
“relativa”
- Disciplina applicabile - Nulla osta - Completamento funzionale del
manufatto
sanato - Nuova costruzione - Esclusione - L. n. 431/1985 - Art. 7 n.
1497/1039.
L’inedificabilità assoluta non è, di ostacolo alla
sanatoria dell’opera, la cui realizzazione è antecedente al vincolo di
inedificabilità assoluta ex legge n. 431 del 1985. In questa ipotesi
deve
aversi riguardo al vincolo di inedificabilità relativa ex art. 7 della
legge
“ordinaria” n. 1497/1039, secondo il quale sono consentiti interventi
previo
rilascio della autorizzazione comunale, sottoposta al controllo
ministeriale,
il che rende l’opera abusiva condonabile ai sensi dell’art. 32 della
legge n.
47/1985. Pres. - Giovannini - Est. Romeo - Ministero per i Beni e le
Attività
Culturali (Avvocatura generale dello Stato) c. Guidone (avv. Nappi)
(conferma
T.a.r. Campania, sez. IV, sentenza n. 460/2000). CONSIGLIO DI
STATO Sez. VI,
12/10/2006 (C.c. 20/06/2006), Sentenza n. 6072
-
Causa
estintiva del reato paesaggistico - Limiti - Estinzione del reato
paesaggistico
per spontaneo ripristino - Art. 181 c. 1-quinquies, D.Lgs. n. 42/2004. La
causa estintiva del reato paesaggistico, in base
alla disposizione di cui all’articolo 181 comma 1-quinquies, del D.Lgs.
n.
42/2004, (nel quale è stato trasfuso l’art. 163 D.Lgs. 490/1999), resta
preclusa, oltre che dalla sentenza di condanna, anche dall’emissione di
un
provvedimento amministrativo idoneo ad essere eseguito d’ufficio. Pres.
Papa -
Est. Miranda - Ric. Pedrini. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.
III, 29
settembre 2006 (Ud. 23/06/2006), Sentenza n. 32553
-
Urbanistica
ed edilizia - Condono edilizio nelle aree sottoposte a vincoli - Limiti
di
applicabilità - C.d. mini condono ambientale - Reati urbanistici
concorrenti -
Rapporto fra condono edilizio e condono ambientale. In
forza del D.L. 269 del 2003 convertito con
modificazioni nella legge 24.11.2003 n. 326, il condono edilizio per le
opere
eseguite nelle aree sottoposte a vincoli imposti sulla base di leggi
statali e
regionali a tutela degli interessi idrogeologici, ambientali e
paesistici è
possibile soltanto per gli interventi edilizi di minore importanza
corrispondenti alle tipologie di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell'Allegato 1
(restauro,
risanamento conservativo e manutenzione straordinaria). Sicché, gli
effetti del
c.d. mini condono ambientale introdotto dalla legge 308/2004 restano
circoscritti ai soli reati paesaggistici senza ricadute positive sui
reati
urbanistici concorrenti (Cass. Sez. III, sentenza n. 33297 del
10.5.2005 Rv
232186). Pres. Postiglione Est. Mancini Ric. Martella. CORTE
DI CASSAZIONE
PENALE Sez. III, 29 settembre 2006 (Ud. 19/04/2006), Sentenza n. 32529
-
Urbanistica
ed edilizia - Rapporto fra condono edilizio e condono ambientale -
Effetti. La
propagazione degli effetti del condono edilizio
sono da escludere per i reati ambientali (precisamente con riferimento
al reato
ambientale di cui all' art. 1 sexies del D.L. 312 del 1985 convertito
nella L.
431 dello stesso anno) (Cass. Sez. III n. 10605 del 20.6.2000 Rv
217579; Cass.
n. 33297 del 10.5.2005 Rv 232186. Pres. Postiglione Est. Mancini Ric.
Martella.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 29 settembre
2006 (Ud. 19/04/2006),
Sentenza n. 32529
-
Urbanistica
ed edilizia - Condono edilizio - Parere paesaggistico - Modalità di
acquisizione
- Termine di formazione del silenzio-diniego - Termini d’impugnazione -
Art. 10
bis L. 241/1990 - L. 15/2005 - D.P.R. 380/2001. Il
parere paesaggistico è inscritto, quale segmento
sub-procedimentale, nell’ambito del procedimento principale di
sanatoria. Si
tratta, di parere da acquisire con modalità esplicitate ed in forma
espressa,
avendo valore preclusivo solo ove l’autorità competente al vincolo
escluda la
sanabilità dell’opera. Gli esiti di tale subprocedimento sono
costituiti o dal
rilascio del titolo abilitativo in sanatoria sulla base della espressa
compatibilità paesistica, ovvero, ai sensi dell’art. 10 bis della L.
241/1990
(come inserito dalla L. 15/2005), dalla comunicazione del parere
negativo della
autorità competente alla protezione del vincolo paesaggistico.
Cosicché, solo
decorso il termine di 240 giorni, assegnato complessivamente per la
definizione
della pratica di condono, si forma il silenzio-diniego che può essere
impugnato
dall’interessato in sede giurisdizionale nel prescritto termine
decadenziale di
sessanta giorni, alla stessa stregua di un comune provvedimento, senza
che però
possano ravvisarsi in esso i vizi formali propri degli atti, quali
difetti di
procedura e, tanto meno, mancanza di motivazione. (La configurazione
del
silenzio-diniego non è venuta meno per effetto del sopravvenuto
intervento
normativo di cui al D.P.R. 380 del 6 giugno 2001, “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”). Pres.
Rel.
Perrelli - Carannante (Avv.ti Carro e Petrucci) c. Comune di Bacoli
(n.c.). T.A.R.
Napoli, Sez. VI, 12 settembre 2006 (22/05/2006), Sentenza n. 8046
- Esecuzione
di lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici - Autorizzazione -
Necessità - Modificazioni suscettibili di recare pregiudizio - Misure
di
cautela reale - Art. 181 D. Lgs. n. 42/2004 - L. n. 308/2004.
Il primo comma dell'art. 181 del D.Lgs. n. 42/2004
(che, nella sua formulazione complessiva, ha subito rilevanti modifiche
ad
opera della legge 15.12.2004, n. 308) punisce come reato
contravvenzionale la
condotta di "chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in
difformità
da essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici".
Viene
imposto così un generale di divieto di alterare lo stato dei beni
vincolati,
apportandovi modificazioni suscettibili di recare pregiudizio a
quell'aspetto esteriore
ed a quel pregio estetico che costituisce l'oggetto e la ragione della
tutela.
Ogni intervento deve essere autorizzato dall'autorità competente,
secondo le
procedure previste dalla normativa di dettaglio, con le sole deroghe
previste
dall'art. 149 dello stesso D.L.vo n.42/2004 e s.m.. La condotta vietata
consiste, dunque, nell'effettuazione di opere o lavori di qualsiasi
genere, non
necessariamente afferenti all'edilizia, ma potenzialmente modificativi
dell'assetto del territorio assoggettato a vincolo paesaggistico.
L'eventuale
carattere temporaneo delle opere realizzate non esclude la sussistenza
del
reato, poiché anche una modificazione temporanea dei luoghi può
concretizzare
un danno ambientale e perché soltanto il controllo preventivo
dell'autorità preposta
alla tutela del vincolo consente di accertare la natura realmente
temporanea
dell'intervento ed eventualmente di prescrivere le cautele necessarie
alla
realizzazione dello stesso ed alla rimozione successiva dei suoi
effetti (vedi
Cass., Sez. III, 15.10.1999, Di Tommaso). La ravvisabilità del
"fumus" del reato in oggetto già dà sola giustifica una misura di
cautela reale. Pres. Postiglione Est. Fiale Ric. Poggi. CORTE
DI CASSAZIONE
Penale Sez. III, 21 giugno 2006, (Ud 21 marzo 2006), sentenza n. 21488
- Acqua
-
Vincolo idrogeologico - Istanza di sanatoria - Parere
dell’amministrazione
preposta alla tutela del vincolo - Necessità - Art. 32 L. 47/85.
Per la definizione delle istanze di sanatoria
relative ad opere abusivamente eseguite su immobili soggetti alla legge
n.
1089/1939, alla legge n. 1497/1939 ed al D.L. n. 431/85, nonché in
relazione ai
vincoli imposti da legge statali e regionali e dagli strumenti
urbanistici a
tutela di interessi idrogeologici e delle falde idriche, occorre
preventivamente acquisire ex art 32 l. n. 47/85 il parere favorevole
delle
amministrazioni preposte alla tutela del vincolo. Pres. Onorato, Est.
Pappalardo - I.C. (avv. Sicignano) c. Comune di Castellammare di Stabia
(avv.ti
Cancelmo e Siragusa) - T.A.R CAMPANIA, Napoli, Sez. II - 22
maggio 2006, n.
5117
- Condono
paesaggistico - Art. 1, c. 39 L. 308/2004 - Norma eccezionale di deroga
alla
disciplina a regime di cui all’art. 146 D.Lgs. 42/2004 - Modifica delle
attribuzioni di cui all’art. 146 - Esclusione - Competenza in materia
di
condono - Spetta ai medesimi soggetti di cui all’art. 146. L’art.
1, c. 39, legge n. 308/2004 è norma
eccezionale che introduce esclusivamente una deroga per il tempo di
vigenza
alla disciplina a regime di cui all’art. 146, D.Lgs. 42/2004, siccome
volta a
superare il divieto generalizzato dell’autorizzazione paesaggistica in
sanatoria di cui all’art. 146, D. Lgv. cit.. Tale norma non ha inciso
né
modificato il regime delle attribuzioni quale delineato nell’art. 146
citato:
in mancanza di una propria, autonoma disciplina, l’accertamento
eccezionale di
compatibilità ambientale sconta termini e modalità procedimentali di
cui al
decreto Urbani. Se quindi, la disciplina a regime assegna espressamente
la
competenza a rilasciare l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria
alla
regione o agli altri enti locali all’upoo affidatari della relativa
funzione,
appare evidente che spetta ai medesimi soggetti (regione o ente locale)
la
competenza a conoscere anche del condono ambientale. (nella specie, il
Tar ha
ritenuto sussistente la competenza del Comune nella Regione Lazio, ai
sensi
della L.R. n. 59/1995, che ha subdelegato a tali enti l’esercizio delle
funzioni amministrative in materia di tutela ambientale). Pres.
Bianchi, Est.
Rotondo - M.A. (avv. Calisi) c. Comune di San Felice Circeo e altro
(n.c.) - T.A.R.
LAZIO, Latina - 17 maggio 2006
- Urbanistica
ed edilizia - Vincolo paesaggistico - Condono ex art. 32, c. 27 d.l.
269/2003 -
Difformità urbanistica non incidente sul paesaggio - Opere abusive
interne -
Condonabilità - Esclusione.
Ai sensi
dell’art. 32, c. 27 del D.L. 30.9.2003 n. 269 (conv. in l. 24.11.2003
n. 326),
il rilascio del condono edilizio in zona sottoposta a vincoli di tutela
è
consentito solo in ipotesi di abusi meramente formali, (punto d del
citato
comma 27), realizzati in conformità alle norme urbanistiche e alle
prescrizioni
degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore del d.l. n.
269/2003
(1° ottobre 2003), anche qualora l’intervento non richieda
l’autorizzazione da
parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo. Ne deriva che
anche il
cambio di destinazione d’uso senza opere o con opere solamente interne
effettuato abusivamente su immobili ricadenti in aree già soggette a
tutela del
paesaggio alla data di realizzazione dell’intervento abusivo, pur non
richiedendo la determinazione della conferenza di servizi per l’assenza
di
violazione del vincolo (riguardando una tipologia d’intervento che non
richiede
autorizzazione paesaggistica), può formare oggetto di sanatoria solo un
presenza della conformità urbanistica. Pres. Numerico, Est. Conti -
M.G. (avv.ti
Dalla Fior e Lorenzi) c. Comune di Moena (avv. De Pretis) - T.R.G.A.
TRENTINO ALTO ADIGE, Trento - 12 maggio 2006, n. 160
- Condono
paesaggistico - Sanatoria - Limiti. Qualsiasi
intervento realizzato entro il 30 settembre 2004 nelle zone vincolate è
suscettibile di sanatoria alle condizioni previste dalla legge. La
sanatoria è
limitata alle violazioni dell'articolo 181 D.Lv. n. 42/2004 e dell'art.
734
c.p.. In tali ipotesi, non è prevista la sospensione del procedimento.
Pres.
Lupo Est. Petti Ric. Turco. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez.
III, 10/05/2006,
Sentenza n. 15946
- “Condono
paesaggistico” - Art. 1, cc. 36 e 37 L. 308/2004 - Sanzionabilità
penale -
Materia di competenza statale - Salvezza delle norme amministrative di
competenza regionale - Parere vincolante della Soprintendenza -
Invasione delle
competenze regionali - Esclusione.
Non sono
fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma
36,
lettera c), e comma 37, della legge 15 dicembre 2004, n. 308 (Delega al
Governo
per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione
in
materia ambientale e misure di diretta applicazione), sollevate in
riferimento
agli artt. 117 e 118 della Costituzione. L’irrilevanza penale
dell’abuso, di
cui alla lettera c) del comma 36 - ricordato che il potere di incidere
sulla
sanzionabilità penale spetta solo al legislatore statale -, non tocca
gli
aspetti urbanistici, e non scalfisce quindi la competenza delle Regioni
nella
previsione delle sanzioni amministrative che colpiscono gli abusi
edilizi, la
cui applicabilità è da ritenere pertanto salva. Peraltro, con sentenza
n. 196
del 2004 è già stato evidenziato come per la materia della sanatoria
degli
abusi edilizi viga il principio dell'autonomia delle sanzioni
amministrative
rispetto a quelle penali: a maggior ragione il principio va ribadito
ove l'intervento
legislativo sulla rilevanza penale degli abusi riguardi gli aspetti
sanzionatori concernenti la materia, distinta, della tutela
paesaggistica.
Medesime considerazioni valgono con riguardo all’estinzione dei reati
pregressi
di cui all’art. 1, comma 37. Anche dal punto di vista della previsione
del
parere vincolante della Soprintendenza, la potestà autorizzatoria
regionale non
appare scalfita, posto che l'accertamento postumo di compatibilità
paesaggistica non comporta autorizzazione in sanatoria (inammissibile
alla luce
dell'art. 146, comma 10, lettera c), e che la modifica dell'art. 181
del Codice
non tocca la disciplina autorizzatoria in materia di tutela dei beni
paesaggistici. Il comma 1-quater dell'art. 181 del Codice, come
aggiunto dall'art.
1, comma 36, lettera c), della legge n. 304 del 2004, non fa altro che
rendere
applicabile, su iniziativa dell'interessato, il modello di procedimento
regolato dall'art. 143 per il rilascio dell'autorizzazione
paesaggistica,
estrapolando dalla sequenza degli atti il parere di un organo statale,
la
Soprintendenza, ai soli fini del riscontro delle condizioni oggettive
di
irrilevanza penale degli interventi in assenza o in difformità
dell'autorizzazione: l'uniformità di metodi di valutazione sul
territorio nazionale,
che è inerente al trattamento penale degli abusi, è tale da
giustificare la
“chiamata in sussidiarietà” dello Stato nelle funzioni amministrative
(sent. n.
384 del 2005). Pres. Marino, Red. Finocchiaro - Regione Toscana c.
Presidente
del Consiglio dei Ministri - CORTE COSTITUZIONALE, 5 maggio
2006 (ud. 20
aprile 2006), sentenza n. 183
-
Urbanistica
ed edilizia - Procedura - Abusivismo edilizio - Zona sottoposta a
vincolo
paesaggistico ambientale - Opere non sanabili - Pagamento
dell'oblazione -
Effetti penali - Effetti urbanistici. Il
pagamento dell'oblazione, (di cui all'art. 39 legge 47/1985, richiamata
in via
generale dall'art. 32, comma 25, legge 326/2003), qualora le opere non
possano
conseguire la sanatoria, estingue i reati contravvenzionali di cui
all'art. 38
della stessa legge 47/1985. Essa riguarda gli effetti penali e non
quelli
urbanistici della procedura di oblazione; e soprattutto attiene alla
possibilità che un'opera astrattamente condonabile non ottenga
concretamente la
sanatoria, ad esempio per difetto dei requisiti soggettivi di cui al
comma 29
dell'art. 32 legge 326/2003 (non aver riportato condanna definitiva per
uno dei
delitti di cui agli artt. 416 bis, 648 bis e 648 ter c.p.) o per
mancanza di
una delle condizioni oggettive imposte dal comma 37 dello stesso art.
32
(pagamento degli oneri di concessione, presentazione della prescritta
documentazione sull'edificio abusivo, denuncia in catasto, denuncia ai
fini
dell'I.C.I., e - ove dovute - denunce ai fini della tassa per lo
smaltimento
dei r.s.u. e ai fini dell'occupazione del suolo pubblico). (Cass. Sez.
III, del
20.11.1997, ud. 15.10.1997, P.M. in proc. Mazzola). Pres. De Maio, Est.
Onorato, Ric. Battinelli. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez.
III, 23/03/2006
(Ud 24/11/2005), Sentenza n. 10202
-
Vincolo
paesaggistico - Realizzazione di una struttura edilizia interrata -
Necessità
dell'autorizzazione paesaggistica - Sussiste - Reati di pericolo - Art.
149,
co. 1 lett. a), del D. L.vo n. 42/2004 - Deroga - Esclusione.
Anche per i reati di pericolo presunto deve essere
accertata in concreto l'offensività specifica della singola condotta,
Corte
Costituzionale n. 247 del 18.7.1997, con la conseguenza che deve essere
esclusa
la rilevanza penale di condotte del tutto inoffensive, pertanto, devono
escludersi
dal novero delle condotte penalmente rilevanti quelle che si
prospettano
inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e
l'aspetto
esteriore degli edifici (di recente sez. III, 10.5.2005 n. 33297,
Palazzi;
conf. sez. III, 28.3.2003 n. 14461, Carparelli; sez. III, 29.4.2003 n.
19761;
28.9.2004 n. 38051). Nella specie, non appare dubbio che la
realizzazione di
una struttura edilizia interrata (nuovo garage), che risulta essere di
rilevanti dimensioni, seppure non percepibile dall'esterno, si palesa
idonea a
compromettere i valori ambientali della parte di territorio soggetta al
vincolo
paesaggistico nella quale venga realizzata. Risulta, altresì,
inconferente il
riferimento all'art. 149, co. 1 lett. a), del D. L.vo n. 42/2004. La
disposizione
citata, infatti, nel consentire l'esecuzione di interventi che non
alterino lo
stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, senza
autorizzazione, si
riferisce esclusivamente agli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo.
Sicché
nessuna deroga è dato desumere dalla disposizione citata alla necessità
dell'autorizzazione paesaggistica anche per la realizzazione di garage
pertinenziali. Pres. Lupo E., Rel. Lombardi A.; Imp. Silvestri). CORTE
DI
CASSAZIONE Penale, Sez. III, 30/03/2006 (ud.16/02/2006), Sentenza n.
11128
-
Regione
Siciliana - Art. 17, c. 11 L.R. 4/2003 - Condono - Vincolo
paesaggistico -
Interpretazione autentica dell’art. 23, c. 10 della L.R. 37/85 -
Vincolo
apposto successivamente alla realizzazione dell’opera - Parere della
Sovrintendenza - Necessità - Esclusione - Illegittimità costituzionale.
E’
costituzionalmente illegittimo l’art. 17, comma
11, della legge della Regione Siciliana 16 aprile 2003, n. 4
(Disposizioni
programmatiche e finanziarie per l’anno 2003), che, interpretando
autenticamente l’art. 23, comma 10, della L.R. n. 37/85, prevede la non
necessarietà del parere della Soprintendenza dei beni culturali e
ambientali
nel caso in cui il vincolo (storico, artistico, architettonico,
archeologico,
paesistico, ambientale, igienico, idrogeologico, delle coste marine,
lacuali o
fluviali) sia posteriore rispetto alla ultimazione del fabbricato. Se
infatti
le Regioni possono interpretare autenticamente proprie precedenti
disposizioni
legislative mediante apposite leggi, devono tuttavia osservare i limiti
in tema
di legittimità delle disposizioni di interpretazione autentica che sono
stati
individuati in riferimento alle leggi statali, con particolare riguardo
al
principio di ragionevolezza. E’ estraneo a qualunque possibilità di
giustificazione su tale piano un rinnovato esercizio del potere di
interpretazione autentica di una medesima disposizione legislativa, per
di più
dando ad essa un significato opposto a quello che in precedenza si era
già
determinato come autentico. Emerge piuttosto la volontà di rendere
retroattivamente più ampia l’area di applicazione del condono edilizio,
oltretutto aggirando il problema dei limiti alla derogabilità da parte
del
legislatore regionale - che pure operi in un sistema di autonomia
speciale -
del corrispondente principio contenuto nella disposizione statale,
quale
vivente nella interpretazione giurisprudenziale e quale anche
successivamente
ribadito, in relazione al più recente condono edilizio straordinario,
dall’art.
32, comma 27, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269. CORTE
COSTITUZIONALE, 8 febbraio 2006 (ud. 25/01/2006), sentenza n. 39
-
Urbanistica
ed edilizia - Condono ambientale - Effetti - Condono edilizio -
Differenza.
Il condono ambientale in quanto tale è una causa
di estinzione del reato che può naturalmente applicarsi solo
nell'ambito del
processo di cognizione, prima che sia intervenuta una sentenza
definitiva.
Infatti, per il condono ambientale non è stata riprodotta una normativa
analoga
a quella prevista per il condono edilizio nell'art. 38, commi 3 e 4,
della
legge 47/1985 (richiamata dall'art. 32, comma 25, del D.L. 30.9.2003,
convertito in legge 24.11.2003 n. 326), secondo cui la concessione in
sanatoria, ove intervenuta dopo sentenza definitiva di condanna,
estingue (non
i reati, ma solo) gli effetti penali della condanna ai fini della
recidiva e
del beneficio della sospensione condizionale della pena, e rende
inoltre
inapplicabili le sanzioni amministrative, sia pecuniarie che
ripristinatorie.
Ciò significa che per il condono ambientale, a differenza che per il
condono
edilizio, vale il principio desumibile dagli artt. 2, comma 2, c.p. e
30, comma
4, legge 11.3.1953 n. 87 e dal citato art. 673 c.p.p., secondo cui solo
l'abrogazione o la dichiarazione di illegittimità costituzionale della
norma
incriminatrice (e secondo alcuni anche la mancata conversione del
decreto legge
contenente una norma incriminatrice: v. Cass. Sez. I, n. 3209 del
15.6.1999,
P.M. in proc. Litim, rv. 213715) fa cessare l'esecuzione della condanna
e gli
effetti penali e obbliga il giudice dell'esecuzione a revocare la
stessa
sentenza di condanna. (Pres. Lupo -Est. Onorato - Imp. Zamuner). CORTE
DI
CASSAZIONE Penale, Sez. III, 3 febbraio 2006 (C.c. 26/10/2005),
Sentenza n.
4495
-
Ordine
di
demolizione del manufatto abusivo - Minicondono paesaggistico e
procedimento di
esecuzione - Sentenza definitiva di condanna - Effetti.
Il c.d. minicondono paesaggistico se interviene
dopo la sentenza definitiva di condanna non solo non estingue il reato,
ma
neppure fa cessare gli effetti penali della condanna o l’esecuzione
delle
sanzioni amministrative accessorie perché manca al riguardo una norma
simile a
quella prevista dall’articolo 38 commi 3 e 4 legge 47/1985 (richiamata
dall'art. 32, comma 25, del D.L. 30.9.2003, convertito in legge
24.11.2003 n.
326) in materia di condono edilizio. In ogni caso il mancato
coordinamento con
le norme in materia di condono edilizio non renderebbe inefficace
l’ordine di
demolizione del manufatto abusivo disposto in base alla legge
urbanistica. (Pres.
Lupo -Est. Onorato - Imp. Zamuner). CORTE DI CASSAZIONE
Penale, Sez. III,
3/2/2006 (C.c. 26/10/2005), Sentenza n. 4495
- Vincolo
di inedificabilità nella fascia costiera - Urbanistica ed edilizia -
Fabbricato
abusivo soggetta al vincolo - Istanza di concessione in sanatoria -
Diniego -
Legittimità - Fondamento - PRG.
La
legittimità di un provvedimento amministrativo non può che essere
verificata
con riguardo alle norme, legislative o di natura regolamentare, ed alle
prescrizioni urbanistiche vigenti al momento della sua adozione. Nella
specie è
stata, legittimamente, respinta l’istanza di concessione in sanatoria
di un
fabbricato abusivo la cui ubicazione in area classificata “F” nelle
previsioni
di Piano regolatore e soggetta al vincolo di cui all’articolo 14 della
legge
regionale n. 17 del 19 maggio 1981, fosse autonomamente sufficiente a
motivare
il provvedimento negativo sulla istanza di concessione in sanatoria ai
sensi
dell’articolo 13 della legge n. 47 del 28 febbraio 1985. Provvedimento
emesso
il 30 dicembre 1986 quando era in vigore il vincolo di inedificabilità
nella
fascia costiera fino a 150 metri dal mare previsto dalla disposizione
legislativa regionale qui richiamata. Tale circostanza inibiva infatti
agli
organi comunali l’accertamento positivo della c.d. “doppia conformità”
richiesta dall’articolo 13 della legge n. 47/1985 per consentire il
rilascio di
una concessione edilizia in sanatoria per un edificio realizzato senza
titolo.
Pres. Iannotta - Est. Zaccardi - Congiu (avv. Congiu) c. omune di
Quartu S.
Elena (avv.ti Di Meo e Murgia), (conferma TAR Sardegna n. 523 del 23
marzo 1993
- 13 maggio 1993). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 3 FEBBRAIO 2006
(c.c.
3.03.2005), sentenza n. 467
- Urbanistica
ed edilizia - Estinzione reato per spontanea demolizione - Art. 181 D.
L.vo n.
42/2004 - Condizioni. In
base
al tenore letterale della norma la fattispecie estintiva prevista
dall’articolo
181, comma quinquies, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 41 può
configurarsi
soltanto se l’autore dell’abuso si attivi spontaneamente alla
rimessione in
pristino e, quindi, prima che la P.A. la disponga perché l’effetto
premiale può
realizzarsi solo in presenza di una condotta che anticipi l’emissione
del
provvedimento amministrativo ripristinatorio. Pres. Lupo Est. Teresi
Imp.
Donzelli. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez.III, 1 febbraio
2006 (ud.
19/12/2005), Sentenza n. 3945
- Urbanistica
- Regione Veneto - Beni assoggettati a vincolo monumentale - Beni
assoggettati
a vincolo ambientale - Condono - Disciplina.
Alla luce dell’assetto normativo risultante dalla legislazione statale
e regionale in materia, nella Regione Veneto vige il divieto di
ottenimento del
condono per i beni assoggettati a vincolo monumentale (e ciò dovrebbe
valere
per tutte le Regioni) mentre per i beni soggetti a vincolo ambientale
il
condono deve ritenersi possibile solo se gli abusi sono conformi alla
disciplina urbanistica (lettera d) comma 27 art. 32 L. 326/03) e se si
sostanziano in “mutamenti di destinazione d’uso, con o senza opere,
qualora la
nuova destinazione d’uso sia residenziale e non comporti ampliamento
dell’immobile” e se le opere o modalità di esecuzione non sono
valutabili in
termini di volume (lett. a) e d) dell’art. 3, comma 3, L. Reg. n.
21/04). Pres.
Zuballi, Est. Antonelli - C.T. (Avv.ti Domenichelli, Sgualdino e
Zambelli) c.
Comune di San Martino Buon Albergo (Avv.ti Baciga, Fortuna e Sartori) -
T.A.R.
VENETO, Sez. II - 13 gennaio 2006, n. 57
-
Nulla
osta
paesaggistico - Rilascio postumo - Effetti sul reato penale -
Fattispecie -
D.Lg. n. 42/2004 - D. L.vo n. 308/2004.
Ai fini della tutela paesaggistica, il rilascio
postumo di qualsiasi provvedimento autorizzatorio, avvenuto in epoca
anteriore
all'entrata in vigore del d.lg. 20 gennaio 2004 n. 42 e relativo a
interventi
per i quali non sia applicabile la speciale procedura dettata dal comma
36
dell'art. unico d.lg. 15 dicembre 2004 n. 308, non produce l'estinzione
del
reato, ma ha il solo effetto di escludere l'emissione o l'esecuzione
dell'ordine
di rimessione in pristino dello stato dei luoghi. (Fattispecie
concessione in
sanatoria per l’edificazione di una recinzione con pali di ferro nella
fascia
di rispetto della via Appia Antica). CORTE DI CASSAZIONE
Penale, Sez. III,
12 gennaio 2006, n. 17591
-
Reato
paesaggistico - Natura di reato di pericolo - Uso del bene diverso da
quello
cui lo stesso è destinato - Sufficienza - Interventi di minima entità -
Non
configurabilità del reato - Condizioni.
Il reato di cui all'art.163 D.Lgs. 29 ottobre 1999 n.
490, così come in precedenza quello di cui all'art. 1 sexies D.L. 27
giugno
1985 n. 312, convertito con L. 27 giugno 1985 n. 431, ed oggi quello di
cui
all'art. 181 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, ha natura di reato di
pericolo che
si consuma con la sola realizzazione di lavori, attività o interventi
in zone
vincolate senza la prescritta autorizzazione paesaggistica e prescinde
da ogni
accertamento in ordine alla avvenuta alterazione, danneggiamento o
deturpamento
del paesaggio, in quanto per la sua configurabilità è sufficiente che
l'agente
faccia del bene protetto dal vincolo un uso diverso da quello cui esso
è
destinato, atteso che il vincolo posto su certe parti del territorio
nazionale
ha una funzione prodromica al governo del territorio stesso. Il citato
reato
non è configurabile esclusivamente in quelle eccezionali occasioni
nelle quali
si realizzi un intervento di entità talmente minima ed irrilevante che
lo
stesso non sia neppure astrattamente idoneo a porre in pericolo il
paesaggio e
a pregiudicare il bene paesaggistico-ambientale, ovvero che si tratti
di un
intervento ontologicamente estraneo al paesaggio ed all'ambiente. Pres.
Lupo E.
- Est. Franco A. - Rel. Franco A. - Imp. Villa. P.M. Ciampoli L.
(Conf.),
(Rigetta, App. Genova, 25 Gennaio 2005). CORTE DI CASSAZIONE
Penale Sez.
III, 11/01/2006 (Ud. 17/11/2005), Sentenza n. 564
- Tutela
del vincolo paesaggistico - Reato paesaggistico - Tutela urbanistica
del
territorio - Concessione in sanatoria - Giurisprudenza.
Consolidata giurisprudenza in materia di tutela
paesistica ha affermato che: "il nulla-osta in sanatoria rilasciato
dall'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico non
produce
effetti estintivi sul reato commesso per l'esecuzione di lavori in sua
assenza,
applicandosi la causa di estinzione dei reati prevista dalla L. 28
febbraio
1985 n. 47, artt. 13 e 22 esclusivamente a quelli contemplati dalla
medesima
legge" (Sez. 3^, 26 novembre 2002, Caruso, m. 223.256); "il reato di
cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490, art. 163 in tema di esecuzione di
lavori
di qualsiasi genere su beni ambientali in assenza di autorizzazione,
non si
estingue in conseguenza del rilascio della concessione in sanatoria di
cui alla
L. 28 febbraio 1985 n. 47, art. 13 come avviene ex art. 22 della stessa
legge
per il reato urbanistico, atteso che il rilascio della concessione in
sanatoria
estingue soltanto i reati previsti dalle norme urbanistiche e non anche
quelli
previsti da altre disposizioni di legge" (Sez. 3^, 7 giugno 2001,
Gandolfi, m. 222.257); "il rilascio in sanatoria delle concessioni
edilizie, effettuato ai sensi della L. 28 febbraio 1985, n. 47, artt.
13 e 22
come espressamente previsto al terzo comma del citato art. 22,
determina
l'estinzione dei soli "reati contravvenzionali previsti dalle norme
urbanistiche vigenti" e quindi si riferisce esclusivamente alle
contravvenzioni concernenti la materia che disciplina l'assetto del
territorio
sotto il profilo edilizio, ossia alle violazioni della stessa legge, in
cui
(citata L. art. 13) sono contemplate le ipotesi tipiche suscettibili di
sanatoria (opere eseguite in assenza di concessione o in totale
difformità o
con variazioni essenziali, ecc). Ne deriva l'inapplicabilità della
causa
estintiva agli altri reati che riguardino altri aspetti delle
costruzioni ed
aventi oggettività giuridica diversa rispetto a quella della mera
tutela
urbanistica del territorio, come i reati relativi a violazioni di
disposizioni
dettate dalla L. 2 febbraio 1974, n. 64, in materia di costruzioni in
zona
sismica, o dalla L. 5 novembre 1971, n. 1086, in materia di opere in
conglomerato cementizio, ovvero dal D.L. 27 giugno 1985, n. 312, art. 1
sexies
introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431, in materia
di
tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Ciò trova
conferma della
L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39, comma 11, il quale prevede
l'ipotesi di
conversione dell'istanza di sanatoria presentata a norma della L. n. 47
del
1985, art. 13 in istanza da considerarsi prodotta a mente del
successivo art.
31 ed, all'uopo, richiede che venga avanzata al comune apposita
domanda,
corredata dal pagamento all'erario degli oneri dovuti" (Sez. 3^, 1
dicembre 1997, Agnesse, m. 209.571). Pres. Lupo E. - Est. Franco A. -
Rel.
Franco A. - Imp. Villa. P.M. Ciampoli L. (Conf.), (Rigetta, App.
Genova, 25
Gennaio 2005). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III,
11/01/2006 (Ud.
17/11/2005), Sentenza n. 564
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