Giurisprudenza
sezione di
www.softwareparadiso.it
software, servizi, informazioni sull'edilizia e la casa
 
Beni culturali e ambientali - Demanio marittimo e corsi d'acqua
(Sentenze pronunciate nell'anno 2006 della Cassazione, del Consiglio di Stato e del TAR)
 Parti e argomenti della scheda: 
Altre pagine inerenti nel sito: 
 

  1. Corsi d’acqua - Mancanza attuale di acqua - Irrilevanza - Sussistenza del vincolo - Iscrizione negli elenchi di cui al r.d. n. 1775/1933 - Sufficienza. La circostanza che un fosso sia attualmente privo di acqua non rileva ai fini della qualificazione dello stesso come corso d’acqua e, conseguentemente, della sussistenza del vincolo di cui all’art. 146, primo comma, lett. c), del D.Lgs 29.10.1999 n. 490, secondo il quale sono comunque sottoposti alle disposizioni del Testo unico “i fiumi, i torrenti ed i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal…regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”. Ciò che rileva, ai fini della sussistenza del vincolo rispetto ai corsi d’acqua è quindi la loro iscrizione nei predetti elenchi. Pres. Raggio, Est. Conti - L.M. (avv. Piccinni) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali e altro (Avv. Stato) - T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. II - 28 novembre 2006, n. 13358


  2. Regione Siciliana - Demanio marittimo - Mare e coste - L.R. 78/76 - Divieto di edificare nella fascia di 150 m dal mare - Costruzioni accessorie agli immobili esistenti - Deroga - Inconfigurabilità. Il divieto di edificare nella fascia di 150 metri dal mare, in vigenza dell’art. 15 della legge reg. sic. n. 78/1976, non contempla alcuna deroga per le costruzioni accessorie agli immobili già esistenti (nella specie: il vano adibito a cisterna). Pres. Giallombardo, Est. Malsano - M.R.P.C. (avv. Capasso) c. Soprintendenza BB.CC.AA. Palermo e altro (Avv. Stato) - T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. I - 8 novembre 2006, n. 2812


  3. Demanio marittimo - Struttura precaria in zona sottoposta a vincolo ambientale - Opera stagionale mantenuta in via permanente - Permesso di costruire - Nulla osta ambientale - Necessità - Fattispecie: Chiosco-bar - D.P.R. 380/2001 e 40 c.p.. Il mantenimento in opera come permanente di struttura edile autorizzata come precaria configura una condotta punibile in base al combinato disposto dell’art. 20 lett. c) legge 47/1985 (poi art. 44 lett. c) D.P.R. 380/2001 e 40 c.p.. Fattispecie: realizzazione di un box in struttura metallica, adibito a chiosco-bar, in zona sottoposta a vincolo ambientale (entro Ia fascia dei trenta metri dal demanio marittimo), inizialmente autorizzata come opera stagionale e poi mantenuta in via permanente, senza la necessaria concessione edilizia (ora permesso di costruire). Pres. Vitalone Est. Onorato Ric. Sciavilla. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 11 settembre 2006 (Ud. 06/06/2006), Sentenza n. 29871


  4. Fiumi e corsi d’acqua - Canali - Fascia di rispetto - Divieto di costruzione - Scopo - Condotta idrica infossata - Divieto - Insussistenza. Il divieto di realizzare qualunque costruzione nella fascia di rispetto lungo i canali, di cui all’art. 133 del RD n. 368 del 1904 è diretto a consentire le normali operazioni di ripulitura e manutenzione e di impedire le esondazioni delle acque, sicchè tale esigenza di tutela viene meno nell’ipotesi in cui il corso d’acqua abbia natura di mera condotta idrica infossata (corso d’acqua tombinato). Pres. Zuballi, Est. Rovis - C.S. (avv.ti Bucci e De Lazzari) c. Comune di Venezia (avv.ti Gidoni e Morino) - T.A.R. VENETO, Sez. II - 29 giugno 2006, n. 1937


  5. Demanio - Mare e coste - Urbanistica - Fascia di 150 metri dalla battigia - Divieto di edificazione - Destinatari - Amministrazioni comunali in sede di formazione degli strumenti urbanistici - Privati. Il divieto di edificazione sancito dall’art. 15 della legge reg.le n. 78/1976 ha come destinatari, in base alle successive leggi reg.li 30 aprile 1991, n. 15 (art. 2) e 31 maggio 1994, n. 17 (art. 6), non soltanto le amministrazioni comunali in sede di formazione degli strumenti urbanistici, ma anche i privati che intendano procedere a lavori di costruzione entro detta fascia di rispetto (fra le tante, sez. II, 15 maggio 1997, n. 860; sez. I, 22 dicembre 2004, n. 2922; sez. II, 23 maggio 2005, n. 805; sez. III, 19 ottobre 2005, n. 3407, 21 ottobre 2005, n. 4107). Ne consegue l'esclusione dalla concessione o autorizzazione in sanatoria per tutte le costruzioni eseguite entro i 150 metri dalla battigia. Pres. ed Est. Monteleone - L. A. (Avv. Manzo) c. Comune di Petrosino (n.c.) - T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. III - 13 gennaio 2006, n. 36


Torna all'indice delle sentenze.