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Corsi
d’acqua - Mancanza attuale di acqua - Irrilevanza - Sussistenza del
vincolo -
Iscrizione negli elenchi di cui al r.d. n. 1775/1933 - Sufficienza.
La circostanza che un fosso sia
attualmente privo di acqua non rileva ai fini della qualificazione
dello stesso
come corso d’acqua e, conseguentemente, della sussistenza del vincolo
di cui
all’art. 146, primo comma, lett. c), del D.Lgs 29.10.1999 n. 490,
secondo il
quale sono comunque sottoposti alle disposizioni del Testo unico “i
fiumi, i
torrenti ed i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal…regio
decreto
11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini
per una
fascia di 150 metri ciascuna”. Ciò che rileva, ai fini della
sussistenza del
vincolo rispetto ai corsi d’acqua è quindi la loro iscrizione nei
predetti
elenchi. Pres. Raggio, Est. Conti - L.M. (avv. Piccinni) c. Ministero
per i
Beni e le Attività Culturali e altro (Avv. Stato) - T.A.R.
LAZIO, Roma, Sez.
II - 28 novembre 2006, n. 13358
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Regione
Siciliana - Demanio marittimo - Mare e coste - L.R. 78/76 - Divieto di
edificare nella fascia di 150 m dal mare - Costruzioni accessorie agli
immobili
esistenti - Deroga - Inconfigurabilità. Il
divieto di edificare nella fascia di 150 metri dal
mare, in vigenza dell’art. 15 della legge reg. sic. n. 78/1976, non
contempla
alcuna deroga per le costruzioni accessorie agli immobili già esistenti
(nella
specie: il vano adibito a cisterna). Pres. Giallombardo, Est. Malsano -
M.R.P.C. (avv. Capasso) c. Soprintendenza BB.CC.AA. Palermo e altro
(Avv.
Stato) - T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. I - 8 novembre 2006,
n. 2812
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Demanio
marittimo - Struttura precaria in zona sottoposta a vincolo ambientale
- Opera
stagionale mantenuta in via permanente - Permesso di costruire - Nulla
osta
ambientale - Necessità - Fattispecie: Chiosco-bar - D.P.R. 380/2001 e
40 c.p.. Il
mantenimento in opera come permanente di
struttura edile autorizzata come precaria configura una condotta
punibile in
base al combinato disposto dell’art. 20 lett. c) legge 47/1985 (poi
art. 44
lett. c) D.P.R. 380/2001 e 40 c.p.. Fattispecie: realizzazione di un
box in
struttura metallica, adibito a chiosco-bar, in zona sottoposta a
vincolo
ambientale (entro Ia fascia dei trenta metri dal demanio marittimo),
inizialmente autorizzata come opera stagionale e poi mantenuta in via
permanente, senza la necessaria concessione edilizia (ora permesso di
costruire). Pres. Vitalone Est. Onorato Ric. Sciavilla. CORTE
DI CASSAZIONE
PENALE Sez. III, 11 settembre 2006 (Ud. 06/06/2006), Sentenza n. 29871
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Fiumi
e
corsi d’acqua - Canali - Fascia di rispetto - Divieto di costruzione -
Scopo -
Condotta idrica infossata - Divieto - Insussistenza.
Il divieto di realizzare qualunque costruzione
nella fascia di rispetto lungo i canali, di cui all’art. 133 del RD n.
368 del
1904 è diretto a consentire le normali operazioni di ripulitura e
manutenzione
e di impedire le esondazioni delle acque, sicchè tale esigenza di
tutela viene
meno nell’ipotesi in cui il corso d’acqua abbia natura di mera condotta
idrica
infossata (corso d’acqua tombinato). Pres. Zuballi, Est. Rovis - C.S.
(avv.ti
Bucci e De Lazzari) c. Comune di Venezia (avv.ti Gidoni e Morino) - T.A.R.
VENETO, Sez. II - 29 giugno 2006, n. 1937
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Demanio
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Mare e coste - Urbanistica - Fascia di 150 metri dalla battigia -
Divieto di
edificazione - Destinatari - Amministrazioni comunali in sede di
formazione
degli strumenti urbanistici - Privati. Il
divieto di edificazione sancito dall’art. 15 della
legge reg.le n. 78/1976 ha come destinatari, in base alle successive
leggi
reg.li 30 aprile 1991, n. 15 (art. 2) e 31 maggio 1994, n. 17 (art. 6),
non
soltanto le amministrazioni comunali in sede di formazione degli
strumenti
urbanistici, ma anche i privati che intendano procedere a lavori di
costruzione
entro detta fascia di rispetto (fra le tante, sez. II, 15 maggio 1997,
n. 860;
sez. I, 22 dicembre 2004, n. 2922; sez. II, 23 maggio 2005, n. 805;
sez. III,
19 ottobre 2005, n. 3407, 21 ottobre 2005, n. 4107). Ne consegue
l'esclusione
dalla concessione o autorizzazione in sanatoria per tutte le
costruzioni
eseguite entro i 150 metri dalla battigia. Pres. ed Est. Monteleone -
L. A.
(Avv. Manzo) c. Comune di Petrosino (n.c.) - T.A.R. SICILIA,
Palermo, Sez.
III - 13 gennaio 2006, n. 36
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sentenze.
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