Giurisprudenza
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Beni culturali e ambientali - Impianti eolici ed energia
(Sentenze pronunciate nell'anno 2006 della Cassazione, del Consiglio di Stato e del TAR)
 Parti e argomenti della scheda: 
La tutela del paesaggio spesso cozza con il diritto dell'energia volto a ridurre, tramite le fonti rinnovabili, le emissioni di anidride carbonica nell'ambiente.
Le massime riportate in questa pagina, risalenti all'anno 2006, tentano di fornire una risposta che consideri le due contrapposte esigenze.

  1. Tutela del territorio - Impianti eolici - Bilanciamento tra le esigenze
  2. Tutela del territorio - Impianti eolici - Regione Campania
  3. Vincolo paesaggistico - Impianti per la produzione di energia eolica
  4. Energia - Impianti per la produzione di energia eolica
  5. Impianti eolici - Tutela ambientale - Esigenze energetiche
  6. Vincolo paesaggistico - Parco eolico - Soprintendenza
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  1. Tutela del territorio - Impianti eolici - Bilanciamento tra le esigenze del sistema produttivo e quelle di tutela ambientale - Coordinamento orizzontale Stato-Regioni. Il problema del bilanciamento tra le esigenze di potenziamento del sistema produttivo e quelle di tutela ambientale (nella specie: impatto ambientale sul territorio degli impianti di energia eolica) si traduce, sotto il profilo decisionale-operativo, nella necessità di un coordinamento orizzontale fra le sfere di attribuzioni dello Stato e delle Regioni (e dei Comuni), come delineato dalla giurisprudenza costituzionale. E questo sia allorquando la legge statale riservi allo Stato le competenze al rilascio delle autorizzazioni, sia quando il legislatore statale abbia individuato i percorsi affidando invece alle regioni o a soggetti da esse delegati la competenza autorizzatoria. Pres. Guerriero, Est. Monaciliuni - E. s.p.a. (avv.ti Todarello, Colicchia e Marchi) c. Regione Campania (avv. de Gennaro) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. VII - 5 dicembre 2006, n. 10412


  2. Tutela del territorio - Impianti eolici - Regione Campania - Moratoria sine die dell’esame delle istanze autorizzatorie - Illegittimità - Sent. Corte Cost. n. 364/2006. In tema di installazione di impianti per la produzione di energia eolica, è illegittima l’intesa Stato- Regione di sospensione sine die delle procedure autorizzatorie nelle more dell’approvazione del piano regionale per l’inserimento delle tecnologia eolica sul territorio. L’opportuna decisione di dettare previamente una generale disciplina in ambito regionale non può infatti comportare una moratoria senza termini nell’esame delle istanze (cfr. Sent. Corte Cost. n. 364/2006, per una previsione analoga nella legge della Regione Puglia). Pres. Guerriero, Est. Monaciliuni - E. s.p.a. (avv.ti Todarello, Colicchia e Marchi) c. Regione Campania (avv. de Gennaro) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. VII - 5 dicembre 2006, n. 10412
  3. Vincolo paesaggistico - Impianti per la produzione di energia eolica - Autorizzazione - Adeguata istruttoria sulla compatibilità dell’intervento - Necessità, a prescindere dal favor per l’energia eolica. Il favor riconosciuto - anche a livello europeo - all’energia eolica non comporta che, in presenza di un vincolo paesaggistico sull’area interessata, gli impianti necessari debbano sic et simpliciter essere autorizzati, a prescindere da un’adeguata istruttoria circa la compatibilità dell’intervento proposto con l’area tutelata. Pres. Giaccardi, Est. Tricarico - I. s.r.l. (avv.ti Abbamonte e Di Nezza) c. Soprintendenza per i per i Beni Architettonici, per il Paesaggio, per il Patrimonio Artistico e Demoetnoantropologico del Molise (Avv. Stato) - T.A.R. MOLISE - 29 novembre 2006, n. 985


  4. Energia - Impianti per la produzione di energia eolica - Regione Molise - Moratoria dei processi autorizzativi - Violazione dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e dell’art. 41 Cost. La sospensione, nella Regione Molise, dei processi autorizzativi regionali di nuovi insediamenti per la produzione di energia eolica, in attesa dell’adozione del documento di programmazione regionale per la produzione e distribuzione dell’energia, costituisce violazione dell’art. 12 del D. Lgs. 29.12.2003, n. 387 - a sua volta attuativo della Direttiva 27.9.2001, n. 2001/77/CE - il quale in primo luogo afferma che tali impianti “sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti”, il che vale già ad escludere in nuce qualsiasi potere di moratoria, del tutto incompatibile con detta asserzione, e successivamente, nel prevedere un’autorizzazione unica, stabilisce che il termine massimo per la conclusione del relativo procedimento sia di 180 giorni. La sospensione disposta dalla Regione Molise rende impossibile il rispetto di detto termine, in tal modo integrando una chiara violazione della citata disposizione normativa che lo prevede e contravvenendo altresì allo spirito di massimo favor rispetto a tale tipologia di impianti, che traspare dall’intero decreto nonché, a monte, nella Direttiva di cui esso costituisce attuazione e di altri accordi conclusi a livello internazionale, tesi alla produzione di energia pulita, quale il protocollo di Kyoto. Una tale generalizzata sospensione si pone anche in contrasto con l’art. 41 Cost., in quanto impedisce all’iniziativa economica, ivi tutelata, di potersi esplicare nel campo in argomento, per tutto il periodo considerato, sul territorio molisano, in nome di una non meglio specificata esigenza di attendere l’adozione di linee programmatiche per l’insediamento di detti impianti. Pres. Giaccardi, Est. Tricarico - I. s.r.l. (avv.ti Abbamonte e Di Nezza) c. Regione Molise (Avv. Stato) - T.A.R. MOLISE - 29 novembre 2006, n. 984


  5. Impianti eolici - Tutela ambientale - Esigenze energetiche - Giudizio di comparazione - Valutazione discrezionale. La necessità di favorire ed incentivare l’energia pulita, attraverso il rilascio delle autorizzazioni richieste, soggiace ad apposite valutazioni della P.A., sia in ordine alla quantità dell’energia da produrre con impianti alternativi (nel caso di specie eolici), sia in ordine alla compatibilità ambientale dei singoli interventi ai sensi del D.P.R. 12/4/96 e della L.R. Sardegna n. 3/2003 art. 20 c. 13. La normativa, sia nazionale che comunitaria, non impedisce affatto un giudizio di comparazione tra valori ed interessi pubblici meritevoli di tutela coinvolti nel procedimento che debbono essere mediati con valutazione discrezionale del competente organo amministrativo in applicazione della normativa di settore. In particolare, nessuna norma o principio riconosce come prevalente l’esigenza energetica rispetto alla tutela ambientale. Pres. Tosti, Est. Scano - Enel Green Power s.p.a. (avv.ti Schifino e Candio) c. Regione Autonoma della Sardegna e Assessorato alla Difesa dell’Ambiente (avv. Contu) - T.A.R. SARDEGNA, Sez. II - 3 ottobre 2006, n. 2082


  6. Vincolo paesaggistico - Parco eolico - Soprintendenza - Autorizzazione paesaggistica - Annullamento - Contemperamento dell’interesse alla riduzione delle emissioni di gas serra e di quello diretto alla tutela del vincolo paesaggistico - Specifica valutazione - Necessità. In materia di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un parco eolico, la compresenza di un rilevante interesse pubblico, quale quello diretto alla riduzione delle emissioni di gas serra (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 971/2005), e dell’altrettanto rilevante interesse alla tutela del vincolo paesistico, non può che comportare la necessità del contemperamento dei medesimi, che dovrà essere oggetto di adeguata valutazione da parte della soprintendenza. (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, sent. n. 150/2005). Pres. Tosti, Est. Lensi - Parco Eolico C. s.r.l. (avv. Corda) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) - T.A.R. SARDEGNA, Sez. II - 16 febbraio 2006, n. 226


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