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Beni culturali e ambientali - Enti pubblici preposti alla tutela dei vincoli
(Sentenze pronunciate nell'anno 2006 della Cassazione, del Consiglio di Stato e del TAR)
 Parti e argomenti della scheda: 
Le massime sottoriportate, relative all'anno 2006, riguardano le attività degli enti pubblici in materia di tutela dei beni ambientali: comune, regione e stato. Le pronunce trattano delle azioni proprie degli enti interessati con riferimento alle normative sul paesaggio: l'espropriazione, le funzioni e la legittimità costituzionale di leggi regionali.
  1. Espropriazione per causa di pubblica utilità - Competenza esclusiva dello Stato
  2. Codice dell’Ambiente - D. Lgs. 152/2006 - Norme in materia ambientale
  3. Regione Toscana - L.R. 1/2005 - Art. 32, c. 3 - Piano paesaggistico
  4. Vincolo paesaggistico - Enti titolari della funzione di tutela - Stato e Regione
  5. Regione Sardegna - L.R. n. 8/2004 - Questione di legittimità costituzionale
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  1. Espropriazione per causa di pubblica utilità - Competenza esclusiva dello Stato - Art. 95 D.Lgs. 42/2004 - Enti locali - Autorizzazione. L’esproprio per causa di pubblica utilità di beni culturali è attribuito per espressa volontà di legge (art. 95, c. 1 D.Lgs. 42/2004) alla esclusiva competenza dello Stato, in conformità all’attribuzione esclusiva di competenza in materia prevista dall’art. 117, lett. s) della Costituzione. Il ministero può autorizzare, ai sensi dell’art. 95, c. 2, gli enti territoriali, nonché ogni altro ente o istituto pubblico, ad effettuare l’espropriazione. Ne consegue l’illegittimità dell’imposizione del vincolo preordinato all’esproprio su area di interesse archeologico-culturale da parte di un Comune in difetto del prescritto nulla osta. Pres. Urbani, Est. Bucchi - B.A. e altri (avv. Spagnolo) c. Comune di Rignano Garganico (avv. Agnusdei) - T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. III - 19 ottobre 2006, n. 3749


  2. Codice dell’Ambiente - D. Lgs. 152/2006 - Norme in materia ambientale - Regione Emilia Romagna - Istanza di sospensione ex artt. 35 e 40 L. 87/1953 - Non luogo a provvedere. La Corte Costituzionale dichiara non luogo a provvedere sull’istanza di sospensione degli artt. 63, 64, 101, comma 7, 154, 155, 181, commi da 7 ad 11, 183, comma 1, 186, 189, comma 3, 214, commi 3 e 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) proposta dalla Regione Emilia-Romagna, atteso che la ricorrente, nel sollecitare l’esercizio del potere di sospensione delle norme impugnate, ha tuttavia prospettato in maniera sostanzialmente assertiva la sussistenza dei relativi presupposti, omettendo di svolgere argomenti in grado di indurre questa Corte ad eventualmente adottare, d’ufficio, i provvedimenti di cui agli artt. 35 e 40 della legge n. 87 del 1953. Pres. Bile, Red. Tesauro - Regione Emilia Romagna c. Presidente del Consiglio dei Ministri - CORTE COSTITUZIONALE, 22 giugno 2006 (ud. 21 giugno2006), ordinanza n. 245
  3. Regione Toscana - L.R. 1/2005 - Art. 32, c. 3 - Piano paesaggistico - Modifica degli effetti degli atti di cui agli artt. 157, 140 e 141 d.lgs. 42/2004 - Mancata previsione dell’intesa tra la Regione e i Ministeri competenti - Illegittimità costituzionale. E’ costituzionalmente illegittimo l'art. 32, comma 3, della legge della Regione Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), nella parte in cui non prevede che, ove dall'applicazione dell'articolo 33, commi 3 e 4, o dell'articolo 34 della stessa legge derivi una modificazione degli effetti degli atti e dei provvedimenti di cui agli articoli 157, 140 e 141 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), tale modificazione è subordinata all'accordo per l'elaborazione d'intesa tra la Regione, il Ministero per i beni e le attività culturali ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del piano paesaggistico con specifica considerazione dei valori paesaggistici, concernente l'intero territorio regionale, e all'elaborazione congiunta del piano. Pres. Marino, Red. Finocchiaro - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Toscana - CORTE COSTITUZIONALE, 5 maggio 2006 (ud. 20 aprile 2006), sentenza n. 182
  4. Vincolo paesaggistico - Enti titolari della funzione di tutela - Stato e Regione - Cogestione del vincolo - Principio di leale collaborazione - Conseguenze. La funzione della Sovrintendenza non ha il senso di un “controllo” di legalità, ma di cogestione del vincolo paesaggistico (A.P. n. 9 del 14/12/2001); conseguentemente, se entrambi i soggetti titolari della funzione (Stato e Regione o Comune delegato) operano, seppur a livelli diversi, alla concreta gestione del vincolo, il rapporto fra gli stessi non può esprimersi in termini di contrapposizione, ma deve essere, piuttosto, dominato dal principio di leale collaborazione. Da questo principio discende che “lo Stato non possa annullare l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Regione, per il solo fatto che la stessa risulti carente di motivazione, potendo l’annullamento seguire solo laddove si dimostri necessario per il raggiungimento dei fini essenziali della tutela.” (TAR Sardegna, sent. n. 494/2003). La Sovrintendenza deve, allora, evidenziare l’esistenza di un’effettiva lesione dell’interesse sostanziale tutelato, lesione che sola può giustificare l’opposizione alla realizzazione del progetto. Pres. Tosti, Est. Lensi - Parco Eolico C. s.r.l. (avv. Corda) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) - T.A.R. SARDEGNA, Sez. II - 16 febbraio 2006, n. 226
  5. Regione Sardegna - L.R. n. 8/2004 - Questione di legittimità costituzionale - Inammissibilità. Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 3, 4, commi 1 e 2, 7 ed 8, comma 3, dalla legge della Regione Sardegna 25 novembre 2004, n. 8 (Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale), sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione agli articoli 3, 97 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, agli artt. 3 e 4 della legge costituzionale 27 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), nonché alla «disciplina nazionale in tema di tutela del paesaggio» e all’art. 12, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità). CORTE COSTITUZIONALE, 10 febbraio 2006 (ud. 6 febbraio 2006), sentenza n. 51 


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