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Espropriazione
per causa di pubblica utilità - Competenza esclusiva dello Stato - Art.
95
D.Lgs. 42/2004 - Enti locali - Autorizzazione. L’esproprio
per causa di pubblica
utilità di beni culturali è attribuito per espressa volontà di legge
(art. 95,
c. 1 D.Lgs. 42/2004) alla esclusiva competenza dello Stato, in
conformità
all’attribuzione esclusiva di competenza in materia prevista dall’art.
117,
lett. s) della Costituzione. Il ministero può autorizzare, ai sensi
dell’art.
95, c. 2, gli enti territoriali, nonché ogni altro ente o istituto
pubblico, ad
effettuare l’espropriazione. Ne consegue l’illegittimità
dell’imposizione del
vincolo preordinato all’esproprio su area di interesse
archeologico-culturale
da parte di un Comune in difetto del prescritto nulla osta. Pres.
Urbani, Est.
Bucchi - B.A. e altri (avv. Spagnolo) c. Comune di Rignano Garganico
(avv.
Agnusdei) - T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. III - 19 ottobre 2006,
n. 3749
- Codice
dell’Ambiente - D. Lgs. 152/2006 - Norme in materia ambientale -
Regione Emilia
Romagna - Istanza di sospensione ex artt. 35 e 40 L. 87/1953 - Non
luogo a
provvedere.
La Corte Costituzionale
dichiara non luogo a provvedere sull’istanza di sospensione degli artt.
63, 64,
101, comma 7, 154, 155, 181, commi da 7 ad 11, 183, comma 1, 186, 189,
comma 3,
214, commi 3 e 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme
in
materia ambientale) proposta dalla Regione Emilia-Romagna, atteso che
la
ricorrente, nel sollecitare l’esercizio del potere di sospensione delle
norme
impugnate, ha tuttavia prospettato in maniera sostanzialmente assertiva
la
sussistenza dei relativi presupposti, omettendo di svolgere argomenti
in grado
di indurre questa Corte ad eventualmente adottare, d’ufficio, i
provvedimenti
di cui agli artt. 35 e 40 della legge n. 87 del 1953. Pres. Bile, Red.
Tesauro
- Regione Emilia Romagna c. Presidente del Consiglio dei Ministri -
CORTE
COSTITUZIONALE, 22 giugno 2006 (ud. 21 giugno2006), ordinanza n. 245
- Regione
Toscana - L.R. 1/2005 - Art. 32, c. 3 - Piano paesaggistico - Modifica
degli
effetti degli atti di cui agli artt. 157, 140 e 141 d.lgs. 42/2004 -
Mancata
previsione dell’intesa tra la Regione e i Ministeri competenti -
Illegittimità
costituzionale. E’
costituzionalmente illegittimo l'art. 32, comma 3, della legge della
Regione
Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio),
nella parte
in cui non prevede che, ove dall'applicazione dell'articolo 33, commi 3
e 4, o
dell'articolo 34 della stessa legge derivi una modificazione degli
effetti
degli atti e dei provvedimenti di cui agli articoli 157, 140 e 141 del
decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio),
tale modificazione è subordinata all'accordo per l'elaborazione
d'intesa tra la
Regione, il Ministero per i beni e le attività culturali ed il
Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio del piano paesaggistico con
specifica considerazione dei valori paesaggistici, concernente l'intero
territorio regionale, e all'elaborazione congiunta del piano. Pres.
Marino,
Red. Finocchiaro - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione
Toscana - CORTE
COSTITUZIONALE, 5 maggio 2006 (ud. 20 aprile 2006), sentenza n. 182
- Vincolo
paesaggistico - Enti titolari della funzione di tutela - Stato e
Regione -
Cogestione del vincolo - Principio di leale collaborazione -
Conseguenze.
La funzione della Sovrintendenza non ha il senso
di un “controllo” di legalità, ma di cogestione del vincolo
paesaggistico (A.P.
n. 9 del 14/12/2001); conseguentemente, se entrambi i soggetti titolari
della
funzione (Stato e Regione o Comune delegato) operano, seppur a livelli
diversi,
alla concreta gestione del vincolo, il rapporto fra gli stessi non può
esprimersi in termini di contrapposizione, ma deve essere, piuttosto,
dominato
dal principio di leale collaborazione. Da questo principio discende che
“lo
Stato non possa annullare l’autorizzazione paesaggistica rilasciata
dalla
Regione, per il solo fatto che la stessa risulti carente di
motivazione,
potendo l’annullamento seguire solo laddove si dimostri necessario per
il
raggiungimento dei fini essenziali della tutela.” (TAR Sardegna, sent.
n.
494/2003). La Sovrintendenza deve, allora, evidenziare l’esistenza di
un’effettiva lesione dell’interesse sostanziale tutelato, lesione che
sola può
giustificare l’opposizione alla realizzazione del progetto. Pres.
Tosti, Est.
Lensi - Parco Eolico C. s.r.l. (avv. Corda) c. Ministero per i Beni e
le
Attività Culturali (Avv. Stato) - T.A.R. SARDEGNA, Sez. II -
16 febbraio
2006, n. 226
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Regione
Sardegna - L.R. n. 8/2004 - Questione di legittimità costituzionale -
Inammissibilità. Sono
inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli
3, 4,
commi 1 e 2, 7 ed 8, comma 3, dalla legge della Regione Sardegna 25
novembre
2004, n. 8 (Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la
pianificazione
paesaggistica e la tutela del territorio regionale), sollevate dal
Presidente
del Consiglio dei ministri, in relazione agli articoli 3, 97 e 117,
secondo
comma, lettera s), della Costituzione, agli artt. 3 e 4 della legge
costituzionale 27 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la
Sardegna),
nonché alla «disciplina nazionale in tema di tutela del paesaggio» e
all’art.
12, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
(Attuazione della
direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica
prodotta
da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità).
CORTE
COSTITUZIONALE, 10 febbraio 2006 (ud. 6 febbraio 2006), sentenza n.
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