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- Ripartizione
delle competenze professionali tra architetto e ingegnere.
La ripartizione delle competenze professionali tra
architetto e ingegnere, come delineata nell’art. 52, R.D. n. 2537/1925,
non è
venuta meno per effetto della normativa successiva che ha innovato la
disciplina per il conseguimento del titolo di architetto e di
ingegnere.
Sicché, continua ad essere vigente, la norma diretta a garantire che a
progettare interventi edilizi su immobili di interesse
storico-artistico siano
professionisti forniti di una specifica preparazione nel campo delle
arti, e
segnatamente di un adeguata formazione umanistica. Fermo restando che,
alla
stregua della anzidetta disposizione, non la totalità degli interventi
concernenti gli immobili di interesse storico e artistico deve essere
affidata
alla specifica professionalità dell’architetto, ma solo
<<le parti di
intervento di edilizia civile che riguardino scelte culturali connesse
alla
maggiore preparazione accademica conseguita dagli architetti
nell’ambito del
restauro e risanamento degli immobili di interesse storico e
artistico>>;
restando invece nella competenza dell’ingegnere civile la cd. parte
tecnica,
cioè <<le attività progettuali e di direzione dei lavori
che riguardano
l’edilizia civile vera e propria …>> (in questi termini
Cons. St. II, n.
2038/2002 del 24 novembre 2004). Pres. Varrone - Est. Balucani - Rauty
(Avv.
Stanghellini) c. MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI (conferma
TAR
Toscana, Sez. III 22 dicembre 2000, n. 2674). CONSIGLIO
DI STATO Sez.
VI, 11 Settembre 2006 (C.c. 21/3/2006), Sentenza n. 5239
- Accesso
alla professione in Italia - Competenze professionali - Direttiva
85/384. La
Direttiva 85/384 non impone allo Stato membro di
porre i diplomi di laurea in architettura e in ingegneria civile
indicati
all’art. 11 su un piano di perfetta parità per quanto riguarda
l’accesso alla
professione di architetto in Italia; né tantomeno può essere di
ostacolo ad una
normativa nazionale che riservi ai soli architetti i lavori riguardanti
gli
immobili d’interesse storico-artistico sottoposti a vincolo. In altri
termini,
dalla applicazione della direttiva non consegue affatto che chi è in
possesso
di un diploma di laurea in ingegneria civile conseguito in un altro
Stato della
Comunità possa accedere all’esercizio di attività professionali
riservate
specificatamente agli architetti (secondo la legislazione italiana), a
differenza
di chi tale titolo abbia conseguito in Italia. Pres. Varrone - Est.
Balucani -
Rauty (Avv. Stanghellini) c. MINISTERO PER I BENI CULTURALI E
AMBIENTALI
(conferma TAR Toscana, Sez. III 22 dicembre 2000, n. 2674). CONSIGLIO
DI
STATO Sez. VI, 11 Settembre 2006 (C.c. 21/3/2006), Sentenza n. 5239
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