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Beni culturali e ambientali - Competenze professionali dei tecnici
(Sentenze pronunciate nell'anno 2006 della Cassazione, del Consiglio di Stato e del TAR)
 Parti e argomenti della scheda:
Si riportano due massime del 2006 relative alla competenza professionale degli architetti e degli ingegneri anche comunitari per quanto concerne le opere di restauro. Si chiarisce, in essa, che cosa bisogna intendere con ciò che prescrive la legge, (l'art. 52 del Regio Decreto n.2537/1925), in proposito.
  1. Ripartizione delle competenze professionali tra architetto e ingegnere
  2. Accesso alla professione in Italia - Competenze professionali
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    1. Ripartizione delle competenze professionali tra architetto e ingegnere. La ripartizione delle competenze professionali tra architetto e ingegnere, come delineata nell’art. 52, R.D. n. 2537/1925, non è venuta meno per effetto della normativa successiva che ha innovato la disciplina per il conseguimento del titolo di architetto e di ingegnere. Sicché, continua ad essere vigente, la norma diretta a garantire che a progettare interventi edilizi su immobili di interesse storico-artistico siano professionisti forniti di una specifica preparazione nel campo delle arti, e segnatamente di un adeguata formazione umanistica. Fermo restando che, alla stregua della anzidetta disposizione, non la totalità degli interventi concernenti gli immobili di interesse storico e artistico deve essere affidata alla specifica professionalità dell’architetto, ma solo <<le parti di intervento di edilizia civile che riguardino scelte culturali connesse alla maggiore preparazione accademica conseguita dagli architetti nell’ambito del restauro e risanamento degli immobili di interesse storico e artistico>>; restando invece nella competenza dell’ingegnere civile la cd. parte tecnica, cioè <<le attività progettuali e di direzione dei lavori che riguardano l’edilizia civile vera e propria …>> (in questi termini Cons. St. II, n. 2038/2002 del 24 novembre 2004). Pres. Varrone - Est. Balucani - Rauty (Avv. Stanghellini) c. MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI (conferma TAR Toscana, Sez. III 22 dicembre 2000, n. 2674).  CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 11 Settembre 2006 (C.c. 21/3/2006), Sentenza n. 5239

    2. Accesso alla professione in Italia - Competenze professionali - Direttiva 85/384. La Direttiva 85/384 non impone allo Stato membro di porre i diplomi di laurea in architettura e in ingegneria civile indicati all’art. 11 su un piano di perfetta parità per quanto riguarda l’accesso alla professione di architetto in Italia; né tantomeno può essere di ostacolo ad una normativa nazionale che riservi ai soli architetti i lavori riguardanti gli immobili d’interesse storico-artistico sottoposti a vincolo. In altri termini, dalla applicazione della direttiva non consegue affatto che chi è in possesso di un diploma di laurea in ingegneria civile conseguito in un altro Stato della Comunità possa accedere all’esercizio di attività professionali riservate specificatamente agli architetti (secondo la legislazione italiana), a differenza di chi tale titolo abbia conseguito in Italia. Pres. Varrone - Est. Balucani - Rauty (Avv. Stanghellini) c. MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI (conferma TAR Toscana, Sez. III 22 dicembre 2000, n. 2674). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 11 Settembre 2006 (C.c. 21/3/2006), Sentenza n. 5239