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Beni culturali e ambientali - Boschi e foreste
(Sentenze pronunciate nell'anno 2006 della Cassazione, del Consiglio di Stato e del TAR)
 Parti e argomenti della scheda:
Le massime visualizzabili in questa pagina, relative all'anno 2006, riguardano la giurisprudenza sui boschi, come sono definiti e come sono protetti, quali le attività consentite anche per quanto concerne l'agricoltura. Tutto nel rispetto della normativa vigente per la tutela del paesaggio e dell'ambiente.
  1. Flora - Bosco - Realizzazione di recinzione in legno e rete metallica
  2. Area boscata - Nozione di bosco ai sensi della L.R. Siciliana n. 16/96
  3. Vincolo paesaggistico - Art. 149 D.Lgs. 42/2004 - Interventi inerenti l’attività agro-silvo-pastorale
  4. Vincolo di rimboschimento - Obbligo di rimboschimento
  5. Vincoli idrogeologici - Danneggiamento o taglio di piante
  6. Vincoli idrogeologici - Terreni rimboschiti - Art. 54 D.l. n. 3267/1923
  7. Urbanistica - Incendi - Boschi e foreste - Zone boscate - Natura
  8. Fauna e flora - Taglio Alberi - Compromissione dei valori paesaggistici ed ambientali
  9. Abbattimento alberi - Compromissione dei valori paesaggistici ed ambientali
  10. Agricoltura - Impianto di nuovo oliveto - Autorizzazione paesistica
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  1. FLORA - Bosco - Realizzazione di recinzione in legno e rete metallica - Mancanza di autorizzazione - Reato di cui all'art. 181 D.Lgs. n. 42/2004 - Configurabilità. La realizzazione, all'interno di un bosco e in difetto della preventiva autorizzazione, di una recinzione con traverse di legno e rete metallica, incide in modo giuridicamente rilevante sull'assetto paesaggistico della zona, configurando il reato di esecuzione di lavori su beni paesaggistici, di cui all'art. 163 del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (ora sostituito dall'art. 181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42). Sicché è necessaria per la realizzazione dell’opera l'autorizzazione dell'Ente preposto alla tutela ambientale, ex art. 150 D.L.vo 490/99 (norma ora riprodotta nell'art. 146 comma 2° D.L.vo 42/04). Pres. Vitalone C., Est. Gentile M., Imp. Cocchi. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 29 Novembre 2006 (Ud. 12/10/2006), Sentenza n. 39355

  2. Area boscata - Nozione di bosco ai sensi della L.R. Siciliana n. 16/96 - Bosco artificiosamente diviso in due tronconi ciascuno di estensione inferiore ai 10.000 mq - Mantenimento della qualificazione di bosco - Programma costruttivo che consente la realizzazione di edifici entro la fascia di rispetto di 50 metri - Illegittimità. Ai sensi dell’art. 4 della Legge della Regione Siciliana n. 16/1996, i terreni su cui sorge un bosco, temporaneamente privi della vegetazione arborea sia per cause naturali compreso l’incendio, sia per l’intervento antropico, non perdono la qualificazione di bosco. Ne consegue che un’area coperta da vegetazione arborea artificiosamente frazionata in due tronconi (ciascuno di estensione inferiore a 10.000 mq) attraverso incendi “intelligenti” e taglio di alberi, al fine di eludere le disposizioni di cui alla L.R. n. 16/96, mantiene la qualità di bosco e di ciò va tenuto conto in sede di approvazione del piano regolatore generale e dei successivi strumenti di attuazione. Sicchè è illegittima l’approvazione di un programma costruttivo per l’insediamento di edifici entro la fascia di 50 metri dal limite esterno di detta area, per violazione dell’art.4 e dell’art.10 della l.r. Siciliana 6.4.1996 n. 16, nel testo sostituito dall'art. 3 della L.R. 13 del 1999, modificato e integrato dall'art. 89, comma 8, della L.R. n. 6 del 2001e dall'art. 42 della L.R. n. 7 del 2003. Pres. Leo, Est. Salamone - Legambiente Comitato Regionale Siciliano e altro (avv. De Luca) c. Comune di san Gregorio di Catania (avv. Leonardi), Assessorato regionale Territorio e Ambiente (Avv. Stato) e Provincia Regionale di Catania (avv. Salemi) - T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. III - 5 ottobre 2006, n. 1632


  3. Vincolo paesaggistico - Art. 149 D.Lgs. 42/2004 - Interventi inerenti l’attività agro-silvo-pastorale - Esclusione dell’obbligo di autorizzazione - Non comprende le costruzioni edilizie. L’articolo 1 della legge 431/1985 (poi, articolo 152 del d.lgs. 490/1999, ed oggi articolo 149 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. 42/2004) in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, esclude l’obbligo di autorizzazione per gli “interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio”; ma l’esclusione non comprende le costruzioni edilizie, l’impatto delle quali, peraltro, deve essere valutato proprio in sede di rilascio delle suddette autorizzazioni. Pres. f.f. Ferrari, Est. Ungari - P.O. e altro (avv. Bianchi) c. Comune di Città di Castello (n.c.) - T.A.R. UMBRIA - 2 ottobre 2006, n. 495
  4. Vincolo di rimboschimento - Obbligo di rimboschimento - Assimilazione ai boschi. L’assimilazione ai boschi dei fondi gravati dall’obbligo di rimboschimento richiede la sola presenza del provvedimento amministrativo o della disposizione normativa che abbia imposto il vincolo di rimboschimento. E’ da escludersi il concorso apparente di norme e, conseguentemente, l’applicazione del principio di specialità tra la violazione paesaggistica di cui all’articolo 181 D.Lv. 42-2004 e il DL 3267-1923 artt. 26 e 54 in tema di vincolo idrogeologico e tra la medesima violazione penale e la legge 950-1956 art. 1 in materia di polizia forestale. Pres. Lupo - Est. Franco - Ric. De Nardis. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 29 settembre 2006 (Ud. 07/06/2006), Sentenza n. 32542


  5. Vincoli idrogeologici - Danneggiamento o taglio di piante - Art. 26 D.l. n. 3267/1923 e Art. 181 d.lgs. n. 42/2004 - Finalità di salvaguardia - Differenza del bene protetto. L'art. 26 del d.l. 30 dicembre 1923, n. 3267, è dettato a protezione del vincolo idrogeologico e di altri simili interessi (difesa dalla caduta di valanghe, sassi, furia dei venti, oltre che difesa delle condizioni igieniche locali e difesa militare) e sanziona il fatto di chi danneggi piante o comunque arrechi altri danni nei boschi vincolati per scopi idrogeologici o per gli altri scopi indicati e ciò in violazione delle prescrizioni impartite dalle competenti autorità. Mentre, l'art. 163 del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (ora art. 181 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), è dettato a tutela degli interessi paesaggistici ed ambientali, e segnatamente alla salvaguardia del bosco nel suo valore estetico-ambientale, e sanziona il fatto di chi esegua lavori di qualsiasi genere su beni ambientali senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, a prescindere dal fatto che arrechi o meno un danno o un pregiudizio. Pres. Lupo - Est. Franco - Ric. De Nardis. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 29 settembre 2006 (Ud. 07/06/2006), Sentenza n. 32542

  6. Vincoli idrogeologici - Terreni rimboschiti - Art. 54 D.l. n. 3267/1923 - Finalità di salvaguardia - Operazioni di governo boschivo in difformità del piano di coltura e conservazione approvato - Pascoli - Sanzioni. L'art. 54 del d.l. 30 dicembre 1923, n. 3267, persegue la finalità di salvaguardare il vincolo idrogeologico (o gli altri interessi indicati) e sanziona proprietario dei terreni rimboschiti per effetto dello stesso decreto legge che effettui sugli stessi la coltura agraria o effettui il pascolo secondo modalità diverse da quelle previste o comunque compia le operazioni di governo boschivo in difformità del piano di coltura e conservazione approvato. Pres. Lupo - Est. Franco - Ric. De Nardis. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 29 settembre 2006 (Ud. 07/06/2006), Sentenza n. 32542

  7. Urbanistica - Incendi - Boschi e foreste - Zone boscate - Natura - Bosco fitto di alto fusto o di bosco rado - Carta tecnica regionale - Legge quadro in materia di incendi boschivi - Divieto di realizzazione di nuovi edifici - Art. 10 L. 353/2000. La natura di zona boscata è determinata dalla presenza effettiva di bosco fitto di alto fusto o di bosco rado e non dal fatto che la zona sia necessariamente riportata nella carta tecnica regionale. Peraltro, trattandosi di area boscata già percorsa da incendio, sussiste anche il divieto di realizzazione di nuovi edifici nei termini di cui all'art. 10 L. 353/2000 (Legge quadro in materia di incendi boschivi). (Pres. Postiglione - Est. Gentile - Imp. Bagnasco). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 18/05/2006 (Cc. 21/03/2006), Sentenza n. 17060


  8. Fauna e flora - Taglio Alberi - Compromissione dei valori paesaggistici ed ambientali - Reato di pericolo - Condotte punibili - Art. 181 d. l.vo n. 42/2004. L'abbattimento di alberi integra l'ipotesi di reato di cui all'articolo 181 decreto legislativo n. 42 del 2004 posto che tale previsione ha natura di reato di pericolo ed esclude dal novero delle condotte punibili solo quelle che si prospettano inidonee pur in astratto a compromettere i valori paesaggistici. Pres. Postiglione Est. Petti Ric. Senesi. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 11 maggio 2006 (Ud. 7/4/2006), Sentenza n. 16036 


  9. Abbattimento alberi - Compromissione dei valori paesaggistici ed ambientali - Ente preposto alla tutela del vincolo - Preventiva autorizzazione - Necessità. L'abbattimento di alberi è attività oggettivamente idonea a compromettere i valori paesaggistici ed ambientali in quanto incide in maniera apprezzabile sull'assetto del territorio ed è riconducibile a quell’attività di modificazione del territorio stesso per la quale è necessaria la preventiva autorizzazione da parte dell’ente preposto alla tutela del vincolo (Cass. Sez. III 23/01/2002, n. 2398). Pres. Postiglione Est. Petti Ric. Senesi. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 11 maggio 2006 (Ud. 7/4/2006), Sentenza n. 16036


  10. Agricoltura - Impianto di nuovo oliveto - Autorizzazione paesistica - Necessità - Esclusione - Fondamento. L'attività di bonifica di un fondo agricolo, finalizzata all'impianto di un oliveto, costituisce esercizio di attività agro-silvo-pastorale non comportante alterazione permanente dei luoghi, e come tale non necessitante della preventiva autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela dei vincoli paesaggistici. Pres. Papadia U. Est. Ianniello A. Rel. Ianniello A. Imp. Schiano Di Cola. P.M. Passacantando G. (Diff.) (Annulla senza rinvio, App. Napoli, 11 Maggio 2004). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 21/04/2006 (Cc. 08/03/2006), Sentenza n. 14237


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