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FLORA
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Bosco - Realizzazione di recinzione in legno e rete metallica -
Mancanza di
autorizzazione - Reato di cui all'art. 181 D.Lgs. n. 42/2004 -
Configurabilità.
La
realizzazione, all'interno di un bosco e in
difetto della preventiva autorizzazione, di una recinzione con traverse
di
legno e rete metallica, incide in modo giuridicamente rilevante
sull'assetto
paesaggistico della zona, configurando il reato di esecuzione di lavori
su beni
paesaggistici, di cui all'art. 163 del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490
(ora
sostituito dall'art. 181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42). Sicché è
necessaria
per la realizzazione dell’opera l'autorizzazione dell'Ente preposto
alla tutela
ambientale, ex art. 150 D.L.vo 490/99 (norma ora riprodotta nell'art.
146 comma
2° D.L.vo 42/04). Pres. Vitalone C., Est. Gentile M., Imp. Cocchi. CORTE
DI
CASSAZIONE PENALE Sez. III, 29 Novembre 2006 (Ud. 12/10/2006), Sentenza
n.
39355
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Area
boscata
- Nozione di bosco ai sensi della L.R. Siciliana n. 16/96 - Bosco
artificiosamente diviso in due tronconi ciascuno di estensione
inferiore ai
10.000 mq - Mantenimento della qualificazione di bosco - Programma
costruttivo
che consente la realizzazione di edifici entro la fascia di rispetto di
50
metri - Illegittimità. Ai
sensi dell’art. 4 della Legge della Regione Siciliana n. 16/1996, i
terreni su cui sorge un bosco, temporaneamente privi della vegetazione
arborea
sia per cause naturali compreso l’incendio, sia per l’intervento
antropico, non
perdono la qualificazione di bosco. Ne consegue che un’area coperta da
vegetazione arborea artificiosamente frazionata in due tronconi
(ciascuno di
estensione inferiore a 10.000 mq) attraverso incendi “intelligenti” e
taglio di
alberi, al fine di eludere le disposizioni di cui alla L.R. n. 16/96,
mantiene
la qualità di bosco e di ciò va tenuto conto in sede di approvazione
del piano
regolatore generale e dei successivi strumenti di attuazione. Sicchè è
illegittima l’approvazione di un programma costruttivo per
l’insediamento di
edifici entro la fascia di 50 metri dal limite esterno di detta area,
per
violazione dell’art.4 e dell’art.10 della l.r. Siciliana 6.4.1996 n.
16, nel
testo sostituito dall'art. 3 della L.R. 13 del 1999, modificato e
integrato
dall'art. 89, comma 8, della L.R. n. 6 del 2001e dall'art. 42 della
L.R. n. 7
del 2003. Pres. Leo, Est. Salamone - Legambiente Comitato Regionale
Siciliano e
altro (avv. De Luca) c. Comune di san Gregorio di Catania (avv.
Leonardi),
Assessorato regionale Territorio e Ambiente (Avv. Stato) e Provincia
Regionale
di Catania (avv. Salemi) - T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. III -
5 ottobre
2006, n. 1632
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Vincolo
paesaggistico - Art. 149 D.Lgs. 42/2004 - Interventi inerenti
l’attività
agro-silvo-pastorale - Esclusione dell’obbligo di autorizzazione - Non
comprende le costruzioni edilizie.
L’articolo 1 della legge 431/1985 (poi, articolo 152 del d.lgs.
490/1999, ed
oggi articolo 149 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui
al
d.lgs. 42/2004) in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, esclude
l’obbligo
di autorizzazione per gli “interventi inerenti l'esercizio
dell'attività
agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello
stato dei
luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si
tratti
di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del
territorio”;
ma l’esclusione non comprende le costruzioni edilizie, l’impatto delle
quali,
peraltro, deve essere valutato proprio in sede di rilascio delle
suddette
autorizzazioni. Pres. f.f. Ferrari, Est. Ungari - P.O. e altro (avv.
Bianchi)
c. Comune di Città di Castello (n.c.) - T.A.R. UMBRIA - 2
ottobre 2006, n.
495
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Vincolo
di
rimboschimento - Obbligo di rimboschimento - Assimilazione ai boschi.
L’assimilazione ai boschi dei fondi
gravati dall’obbligo di rimboschimento richiede la sola presenza del
provvedimento amministrativo o della disposizione normativa che abbia
imposto
il vincolo di rimboschimento. E’ da escludersi il concorso apparente di
norme
e, conseguentemente, l’applicazione del principio di specialità tra la
violazione paesaggistica di cui all’articolo 181 D.Lv. 42-2004 e il DL
3267-1923 artt. 26 e 54 in tema di vincolo idrogeologico e tra la
medesima
violazione penale e la legge 950-1956 art. 1 in materia di polizia
forestale.
Pres. Lupo - Est. Franco - Ric. De Nardis. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE Sez.
III, 29 settembre 2006 (Ud. 07/06/2006), Sentenza n. 32542
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Vincoli
idrogeologici - Danneggiamento o taglio di piante - Art. 26 D.l. n.
3267/1923 e
Art. 181 d.lgs. n. 42/2004 - Finalità di salvaguardia - Differenza del
bene
protetto.
L'art. 26 del d.l. 30
dicembre 1923, n. 3267, è dettato a protezione del vincolo
idrogeologico e di altri
simili interessi (difesa dalla caduta di valanghe, sassi, furia dei
venti,
oltre che difesa delle condizioni igieniche locali e difesa militare) e
sanziona il fatto di chi danneggi piante o comunque arrechi altri danni
nei
boschi vincolati per scopi idrogeologici o per gli altri scopi indicati
e ciò
in violazione delle prescrizioni impartite dalle competenti autorità.
Mentre,
l'art. 163 del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (ora art. 181 d.lgs. 22
gennaio
2004, n. 42), è dettato a tutela degli interessi paesaggistici ed
ambientali, e
segnatamente alla salvaguardia del bosco nel suo valore
estetico-ambientale, e
sanziona il fatto di chi esegua lavori di qualsiasi genere su beni
ambientali
senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, a
prescindere dal
fatto che arrechi o meno un danno o un pregiudizio. Pres. Lupo - Est.
Franco -
Ric. De Nardis. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 29
settembre 2006 (Ud.
07/06/2006), Sentenza n. 32542
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Vincoli
idrogeologici - Terreni rimboschiti - Art. 54 D.l. n. 3267/1923 -
Finalità di
salvaguardia - Operazioni di governo boschivo in difformità del piano
di
coltura e conservazione approvato - Pascoli - Sanzioni. L'art.
54 del d.l. 30 dicembre 1923, n. 3267,
persegue la finalità di salvaguardare il vincolo idrogeologico (o gli
altri
interessi indicati) e sanziona proprietario dei terreni rimboschiti per
effetto
dello stesso decreto legge che effettui sugli stessi la coltura agraria
o
effettui il pascolo secondo modalità diverse da quelle previste o
comunque
compia le operazioni di governo boschivo in difformità del piano di
coltura e
conservazione approvato. Pres. Lupo - Est. Franco - Ric. De Nardis. CORTE
DI
CASSAZIONE PENALE Sez. III, 29 settembre 2006 (Ud. 07/06/2006),
Sentenza n.
32542
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Urbanistica
- Incendi - Boschi e foreste - Zone boscate - Natura - Bosco fitto di
alto
fusto o di bosco rado - Carta tecnica regionale - Legge quadro in
materia di
incendi boschivi - Divieto di realizzazione di nuovi edifici - Art. 10
L.
353/2000.
La natura
di zona boscata è determinata dalla presenza effettiva di bosco fitto
di alto
fusto o di bosco rado e non dal fatto che la zona sia necessariamente
riportata
nella carta tecnica regionale. Peraltro, trattandosi di area boscata
già
percorsa da incendio, sussiste anche il divieto di realizzazione di
nuovi
edifici nei termini di cui all'art. 10 L. 353/2000 (Legge quadro in
materia di
incendi boschivi). (Pres. Postiglione - Est. Gentile - Imp.
Bagnasco). CORTE
DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 18/05/2006 (Cc. 21/03/2006), Sentenza n.
17060
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Fauna
e
flora - Taglio Alberi - Compromissione dei valori paesaggistici ed
ambientali -
Reato di pericolo - Condotte punibili - Art. 181 d. l.vo n. 42/2004.
L'abbattimento di alberi integra l'ipotesi di
reato di cui all'articolo 181 decreto legislativo n. 42 del 2004 posto
che tale
previsione ha natura di reato di pericolo ed esclude dal novero delle
condotte
punibili solo quelle che si prospettano inidonee pur in astratto a
compromettere i valori paesaggistici. Pres. Postiglione Est. Petti Ric.
Senesi.
CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 11 maggio 2006
(Ud. 7/4/2006), Sentenza
n. 16036
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Abbattimento
alberi - Compromissione dei valori paesaggistici ed ambientali - Ente
preposto
alla tutela del vincolo - Preventiva autorizzazione - Necessità. L'abbattimento
di alberi è attività oggettivamente
idonea a compromettere i valori paesaggistici ed ambientali in quanto
incide in
maniera apprezzabile sull'assetto del territorio ed è riconducibile a
quell’attività di modificazione del territorio stesso per la quale è
necessaria
la preventiva autorizzazione da parte dell’ente preposto alla tutela
del
vincolo (Cass. Sez. III 23/01/2002, n. 2398). Pres. Postiglione Est.
Petti Ric.
Senesi. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 11 maggio 2006
(Ud. 7/4/2006),
Sentenza n. 16036
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Agricoltura
- Impianto di nuovo oliveto - Autorizzazione paesistica - Necessità -
Esclusione - Fondamento.
L'attività di bonifica di un fondo agricolo, finalizzata all'impianto
di un
oliveto, costituisce esercizio di attività agro-silvo-pastorale non
comportante
alterazione permanente dei luoghi, e come tale non necessitante della
preventiva autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela dei
vincoli
paesaggistici. Pres. Papadia U. Est. Ianniello A. Rel. Ianniello A.
Imp.
Schiano Di Cola. P.M. Passacantando G. (Diff.) (Annulla senza rinvio,
App.
Napoli, 11 Maggio 2004). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez.
III, 21/04/2006
(Cc. 08/03/2006), Sentenza n. 14237
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