Giurisprudenza
sezione di
www.softwareparadiso.it
software, servizi, informazioni sull'edilizia e la casa
 
Beni culturali e ambientali - Autorizzazioni, permessi, pareri e nulla osta
(Sentenze pronunciate nell'anno 2006 della Cassazione, del Consiglio di Stato e del TAR)
 Parti e argomenti della scheda: 
Le massime riportate in questa pagina, tutte riferite all'anno 2006, trattano delle autorizzazioni necessarie per costruire nelle zone protette. I casi esposti riguardano diverse situazioni possibili.
  1. Tutela e di conservazione dei valori ambientali e paesistici - Autorizzazione
  2. Autorizzazione paesistica - Natura - Valutazione complessa
  3. Autorizzazione paesaggistica - Accordo di programma - Partecipazione
  4. Autorizzazione paesaggistica - Art. 159 D.Lgs. 42/2004 - Amministrazione delegante
  5. Vincolo gravante su immobile - Intervento edilizio - Giudizio negativo
  6. Nulla osta paesaggistico - Sindacato statale - Controllo di merito
  7. Autorizzazione progetti - Poteri di controllo e verifiche della Soprintendenza
  8. Usi civici - L.R. Calabria n. 10/1997, art. 56, cc. 1, 2 e 3 - Mutamento di destinazione
  9. Opere pubbliche comunali in zone sottoposte a vincolo - Preventiva autorizzazione
  10. Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria o di consolidamento statico e di restauro conservativo
  11. Interventi edilizi minori - Costruzione di un muro di recinzione - Nulla osta
  12. Regione Toscana - L.R. 1/2005 - Art. 34, c. 3 - Piano paesaggistico
  13. Tutela del paesaggio - Rilevanza costruzioni interrate - Vincoli
  14. Rifiuti - Nulla osta della Soprintendenza
  15. Realizzazione di un campo da golf in zona sottoposta a vincolo
  16. Urbanistica ed edilizia - Costruzione di un’autorimessa da destinare a pertinenze di unità immobiliare
Altre pagine inerenti nel sito: 
 
  1. Tutela e di conservazione dei valori ambientali e paesistici - Autorizzazione - Controllo di legittimità della Soprintendenza - Limiti. In materia di tutela paesaggistica, è precluso alla Soprintendenza un riesame complessivo delle valutazioni tecnico discrezionali compiute dall’ente locale, tale da consentire la sovrapposizione o la sostituzione di una nuova valutazione di merito a quella compiuta in sede di rilascio dell’autorizzazione paesistica, fermo restando che il controllo di legittimità della Soprintendenza può riguardare tutti i possibili profili dell’eccesso di potere (ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 11 settembre 2003, n. 5099; 22 agosto 2003, n. 4766; Ad. Plen., 14 dicembre 2001, n. 9). Pertanto, posto che la funzione dell’autorizzazione non è quella di rimuovere il vincolo, ma di accertare in concreto la compatibilità dell’intervento prospettato con le imprescindibili esigenze di tutela e di conservazione dei valori ambientali e paesistici che costituiscono la ragion d’essere del vincolo stesso, l’annullamento dell’autorizzazione è giustificato quando la valutazione di compatibilità si traduce in una obiettiva deroga e, quindi, in un’autorizzazione illegittima per sviamento o travisamento. Pres. Pugliese - Est. Polidori - IMMOBILIARE DEL NORD s.p.a. (avv. Rocco di Torrepadula) c. Comune di Napoli (avv.ti Tarallo, Accattatis Chalons D’Oranges, Andreottola, Carpentieri, Crimaldi, Cuomo, Furnari, Pizza, Pulcini, Ricci e Romano). TAR CAMPANIA Napoli, Sez. IV, 21 novembre 2006, (11/10/2006), n. 10126

  2. Autorizzazione paesistica - Natura - Valutazione complessa - Motivazione analitica - Necessità. Il rilascio dell’autorizzazione paesistica presuppone una valutazione complessa che prende le mosse dal vincolo e si conclude con un giudizio di compatibilità dell’intervento prospettato con il vincolo stesso. Pertanto, il provvedimento autorizzatorio deve essere corredato da un’analitica motivazione da cui si possa chiaramente evincere non solo che tale valutazione è stata effettuata, ma anche come è stata effettuata (T.A.R. Campania, Sez. IV, 10 dicembre 2004, n. 18694; 27 gennaio 2004, n. 493), mentre la mancanza di motivazione o una motivazione apodittica, o soltanto apparente, possono costituire i sintomi da cui l’Autorità statale inferisce che il rilascio dell’autorizzazione in realtà si risolve in un’illegittima deroga rispetto al vincolo. Pres. Pugliese - Est. Polidori - IMMOBILIARE DEL NORD s.p.a. (avv. Rocco di Torrepadula) c. Comune di Napoli (avv.ti Tarallo, Accattatis Chalons D’Oranges, Andreottola, Carpentieri, Crimaldi, Cuomo, Furnari, Pizza, Pulcini, Ricci e Romano). TAR CAMPANIA Napoli, Sez. IV, 21 novembre 2006, (11/10/2006), n. 10126


  3. Autorizzazione paesaggistica - Accordo di programma - Partecipazione dell’amministrazione statale - Assoggettamento delle funzioni statali all’approvazione dell’accordo con decreto regionale - Impossibilità. Un’Amministrazione statale può per certo essere invitata a partecipare ai lavori prodromici alla stipulazione di un accordo di programma ex L.R. Veneto n. 35 del 2001, e può anche essere parte dell’Accordo medesimo, sottoscrivendone il contenuto e assumendo - pertanto - il relativo impegno ad eseguirlo per quanto di propria competenza. L’Amministrazione statale, tuttavia, non soltanto non può essere vincolata all’osservanza di clausole compromissorie eventualmente presenti dell’Accordo, né - altrettanto ovviamente - può essere resa destinataria di interventi surrogatori della medesima Regione ovvero di altre Amministrazioni pubbliche sub-regionali, parimenti contemplabili nel testo dell’Accordo, per eventuali sue inadempienze, ma non può assoggettare l’esercizio delle proprie specifiche funzioni essenzialmente rette da fonti normative statuali, ancorché “dedotte” nel contenuto dell’Accordo medesimo, all’approvazione di quest’ultimo disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale: e ciò in quanto, l’Accordo sostituisce ad ogni effetto le intese, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni e i nulla osta previsti soltanto da leggi regionali, e non già statali. Ovviamente, a tutto ciò può ovviarsi mediante lo stralcio dall’Accordo di programma della funzione che nell’ambito del “sistema” Regione - Enti Locali (esso solo, si ribadisce, conformabile per effetto della legislazione regionale) risulta soltanto delegata o subdelegata nel presupposto di una sovrastante disciplina di legge di fonte statuale: ed, in tal caso, l’azione amministrativa segnatamente riguardante tale funzione dovrà pertanto svolgersi mediante la disciplina ordinariamente prevista al riguardo (adozione del provvedimento da parte dell’Amministrazione delegata o subdelegata e eventuale annullamento da parte dell’Amministrazione delegante, ovvero intervento sostitutivo di quest’ultima nell’ipotesi di inerzia dell’Amministrazione delegata o subdelegata), essendo sufficiente che la Conferenza di servizi decisoria prenda atto della circostanza. Pres. Amoroso, Est. Rocco - Italia Nostra onlus e altri (avv.ti Ceruti e Acerboni) c. Regione Veneto (avv.ti Morra e Cusin), Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) e Comune di Porto Viro (avv. Barzazi) - T.A.R. VENETO, Sez. I - 27 ottobre 2006, n. 3587 


  4. Autorizzazione paesaggistica - Art. 159 D.Lgs. 42/2004 - Amministrazione delegante e amministrazione delegata - Compatibilità con l’istituto dell’Accordo di programma - Esclusione - Necessità della partecipazione dell’amministrazione delegante competente ad esprimersi in via definitiva. La reintroduzione, ad opera dell’art. 159 del D.L.vo 42 del 2004 (il cui testo è stato riconfermato dall’art. 26 del D.L.vo 26 marzo 2006 n. 157), del meccanismo dell’autorizzazione paesaggistica emessa dall’amministrazione delegata (la Regione) o subdelegata (nella regione Veneto, i Comuni) e la sua annullabilità da parte dell’amministrazione delegante (la Soprintendenza), a sua volta direttamente adibile dagli interessati in caso di inerzia dell’amministrazione delegante, risulta ex se incompatibile con l’istituto dell’Accordo di programma, laddove nella conferenza decisoria deve intervenire non già l’Amministrazione delegata o subdelegata, ma l’Amministrazione competente ad esprimersi in via definitiva in ordine alla funzione autorizzatoria qui considerata, ossia l’Amministrazione delegante. Pres. Amoroso, Est. Rocco - Italia Nostra onlus e altri (avv.ti Ceruti e Acerboni) c. Regione Veneto (avv.ti Morra e Cusin), Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) e Comune di Porto Viro (avv. Barzazi) - T.A.R. VENETO, Sez. I - 27 ottobre 2006, n. 3587 (fattispecie in tema di terminale di rigassificazione di GNL e metanodotto)
  5. Vincolo gravante su immobile - Intervento edilizio - Giudizio negativo in ordine alla compatibilità - Natura - Motivazione puntuale e specifica - Necessità. Il giudizio negativo in ordine alla compatibilità di un intervento edilizio con un vincolo gravante sull'immobile interessato costituisce manifestazione di un potere valutativo tecnico-discrezionale che (per non sconfinare nell'arbitrio) necessita di motivazione puntuale e specifica, cioè concretamente riferita al caso in esame; la ritenuta incompatibilità deve essere quindi spiegata attraverso la chiara indicazione dei concreti profili di insanabile contrasto ravvisabili tra l'oggetto della tutela e l'intervento proposto. Pres. Papiano, Est. Testori - G.P. e altro (avv. Rondinini) c. Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Bologna e altro (Avv. Stato), riunito ad altro ric. - T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. II - 27 settembre 2006, n. 2524

  6. Nulla osta paesaggistico - Sindacato statale - Controllo di merito - Non è consentito. In sede di sindacato statale sui nulla osta paesaggistici è consentito un controllo di sola legittimità e non anche di merito (C. Stato, ad. plen., 14 dicembre 1991, n. 9). Pres. Varrone, Est. De Nictolis - Ministero per i beni e le attività culturali (Avv. Stato) c. B. s.r.l. e altri (n.c.) - (Conferma TAR Puglia, Lecce, n. 1899/2000) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 11 settembre 2006 (c.c. 23 marzo 2006), sentenza n. 5257

  7. Autorizzazione progetti - Poteri di controllo e verifiche della Soprintendenza. Spetta alla Soprintendenza ai sensi dell’art. 18 L. n. 1089/1939 autorizzare i progetti delle opere concernenti i beni sottoposti alla legge stessa, il controllo del progetto - che mira ad assicurare la conformità dell’intervento alla salvaguardia del valore storico-artistico del bene - e la verifica della idoneità professionale del progettista, (Cfr. Cons. St. II, 23 luglio 1997, n. 386/97). Pres. Varrone - Est. Balucani - Rauty (Avv. Stanghellini) c. MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI (conferma TAR Toscana, Sez. III 22 dicembre 2000, n. 2674).  CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 11 Settembre 2006 (C.c. 21/3/2006), Sentenza n. 5239


  8. Usi civici - L.R. Calabria n. 10/1997, art. 56, cc. 1, 2 e 3 - Mutamento di destinazione - Sufficienza della sola determinazione comunale - Esclusione dell’autorizzazione regionale - Illegittimità costituzionale - Interesse paesaggistico delle aree gravate da uso civico - Art. 142, c. 1, lett. h). E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 56, commi 1, 2 e 3 della legge della Regione Calabria 3 ottobre 1997, n. 10, che, operando un’assimilazione del tutto irragionevole tra il godimento di un terreno sottoposto ad uso civico e l’interesse alla realizzazione dello stesso di un’opera funzionale ad un impianto di rete per il trasporto di energia elettrica, ha modificato la procedura prevista dal legislatore statale per il mutamento di destinazione del bene. La legge regionale prevede infatti la necessità della sola determinazione dell’ente locale, a prescindere dall’autorizzazione della regione - o dell’ente locale al quale la Regione abbia delegato le relative funzioni - la quale è invece richiesta dall’ art. 66 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e dall’art. 142, c. 1, lett. h) del d.lgs. n. 42/2004, in ragione dell’interesse paesaggistico riconosciuto alle zone gravate da usi civici. (cfr. sent. Corte Cost. n. 345/1997). Pres. Bile, Red. Quaranta - CORTE COSTITUZIONALE, 27 luglio 2006 (ud. 18 luglio 2006), sentenza n. 310
  9. Opere pubbliche comunali in zone sottoposte a vincolo - Preventiva autorizzazione - Esonero - Esclusione - Disciplina. In materia paesaggistica la previsione della necessità della preventiva autorizzazione per la realizzazione di opere di qualsiasi genere in zone sottoposte a vincolo si riferisce anche alle opere da eseguirsi da parte delle amministrazioni comunali. Le opere pubbliche comunali non sono soggette a permesso di costruire, ma il costruttore pubblico non è esonerato dal regime dell'autorizzazione derivante dall'edificazione in zona sottoposta a vincolo ambientale. Pres. Postiglione Est. Petti Ric. Senesi. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 11 maggio 2006 (Ud. 7/4/2006), Sentenza n. 16036


  10. Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria o di consolidamento statico e di restauro conservativo - Autorizzazione ex art. 149 D. L.vo n.42/2004 - Disciplina. A norma dell'articolo 149 decreto legislativo n. 42 del 2004 l'autorizzazione non è richiesta solo per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria o di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici. (In giurisprudenza: la costruzione di una strada interpoderale senza autorizzazione e di alcune piazzole di sosta in zona sottoposta a vincolo configura la violazione dell'articolo 1 sexies della legge n 431 del 1985 , ora art 181 del decreto legislativo n. 42 del 2004. Cass sez III 22 settembre 1997 n 9965). Pres. Postiglione Est. Petti Ric. Senesi. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 11 maggio 2006 (Ud. 7/4/2006), Sentenza n. 16036

  11. Interventi edilizi minori - Costruzione di un muro di recinzione - Nulla osta - Necessità. La realizzazione di un muro di recinzione richiede l’autorizzazione paesaggistica trattandosi di intervento idoneo ad incidere sulla configurazione del paesaggio. Pres. Postiglione Est. Onorato Ric. Molaro. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 10 maggio 2006 (Ud. 12/01/2006), Sentenza n. 15929  
  12. Regione Toscana - L.R. 1/2005 - Art. 34, c. 3 - Piano paesaggistico - Interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica - Piano strutturale del comune - Illegittimità costituzionale. E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 34, comma 3, della medesima legge regionale della Toscana n. 1 del 2005, nella parte in cui stabilisce che sia il piano strutturale del Comune a indicare le aree in cui la realizzazione degli interventi non è soggetta all'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 87 della legge regionale, anziché il piano regionale paesaggistico con specifica considerazione dei valori paesaggistici. Pres. Marino, Red. Finocchiaro - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Toscana - CORTE COSTITUZIONALE, 5 maggio 2006 (ud. 20 aprile 2006), sentenza n. 182
  13. Tutela del paesaggio - Rilevanza costruzioni interrate - Vincoli - Nulla osta - Necessità - Art. 181 D.Lv. n. 42/2004. Poiché la tutela del paesaggio in quanto diretta verso una parte del territorio che, per le sue caratteristiche naturali e/o indotte dalla presenza dell'uomo, è ritenuta meritevole di particolare garanzia che non può ritenersi limitata al mero aspetto esteriore o immediatamente visibile dell'area vincolata devono ritenersi vietati ai sensi dell'articolo 181 D.Lv. n. 42/2004 anche i lavori eseguiti nel sottosuolo quali quelli di realizzazione di una struttura interrata che, seppure non percepibile dall'esterno, si palesa idonea a compromettere i valori ambientali. (Pres. Lupo E., Rel. Lombardi A.; Imp. Silvestri). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 30/03/2006 (ud.16/02/2006), Sentenza n. 11128


  14. Rifiuti - Nulla osta della Soprintendenza - Falsa rappresentazione della situazione di fatto - Determinazione Commissario Delegato, per l’emergenza rifiuti - Illegittimità. Il nulla osta della Soprintendenza, qualora dia una falsa rappresentazione della situazione di fatto, inficia la stessa determinazione, (in specie del Commissario Delegato, per l’emergenza rifiuti diretta all’esecuzione di una discarica controllata di rifiuti). Pres. Iannotta - Est. Marchitiello - Società Eco Polis, s.r.l. (Avv.ti Scoca e Profeta) c. Associazione Italia Nostra, O.N.L.U.S. (avv. Colapinto) (conferma TAR Puglia, Sezione III, del 13.10.2004, n. 4445). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 28 febbraio 2006 (c.c. 21.6.2005), Sentenza n. 879  


  15. Realizzazione di un campo da golf in zona sottoposta a vincolo - Autorizzazione paesistica - Necessità. In tema di tutela del paesaggio, la attività di livellamento del terreno per la realizzazione di un campo da golf in zona sottoposta a vincolo non rientra tra quelle non soggette ad autorizzazione, di cui all'art. 149 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, e la sua esecuzione in difetto di autorizzazione configura il reato di cui all'art. 181 del citato decreto n. 42. Rv. 233311. Pres. Postiglione A. Est. De Maio G. Rel. De Maio G. Imp. Cavaleri ed altro. P.M. Siniscalchi A. (Conf.) (Rigetta, Trib. lib. Cagliari, 25 Luglio 2005). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 21/02/2006 (24/01/2006 Cc.), Sentenza n. 6444


  16. Urbanistica ed edilizia - Costruzione di un’autorimessa da destinare a pertinenze di unità immobiliare - Art. 6 L.R. Campania n.19/2001 - Denuncia di inizio attività (d.i.a.) - Zone sottoposte a vincoli - Nulla osta soprintendenza - Necessità. Sulla base della L.R. Campania 19/2001, in particolare dell’art.6, comma 1, la realizzazione di parcheggi, da destinare a pertinenze di unità immobiliare e da realizzare nel sottosuolo del lotto su cui insistono gli edifici, se conformi agli strumenti urbanistici vigenti, è soggetta a semplice denuncia di inizio attività (d.i.a.) e la realizzazione di parcheggi in aree libere, anche non di pertinenza del lotto dove insistono gli edifici, ovvero nel sottosuolo di fabbricati o al pianterreno di essi, ai sensi del secondo comma, è soggetta ad autorizzazione gratuita, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti; alla stregua poi del comma 3 del medesimo articolo, nelle zone sottoposte a vincoli dal D.Lgs. 490/1999, l’inizio delle opere è subordinato al rilascio delle prescritte autorizzazioni da parte delle amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli stessi e, infine, alla stregua dell’art. 9 della stessa legge regionale n.19/2001, le disposizioni relative trovano applicazione anche nei territori sottoposti alla disciplina di cui alla L.R. 35/1987 e, in caso di contrasto, prevalgono sulle disposizioni di quest’ultima. Pertanto, una volta conseguito il parere ambientale, come avvenuto nella fattispecie, la richiesta edificazione - trasmessa alla Soprintendenza con il surriferito provvedimento sindacale e la necessaria documentazione - è assentibile per effetto della prevista deroga. Pres. Varrone - Est. Cafini - Di Leva (avv. Sguanci) c. Ministero per i beni e le attività culturali (Avvocatura Generale dello Stato) (riforma TAR Campania, Napoli Sezione II, n.19742/04). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 10/02/2006 (c.c. 8/11/2005), sentenza n. 551


Torna all'indice delle sentenze.