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- Tutela
e
di conservazione dei valori ambientali e paesistici - Autorizzazione -
Controllo di legittimità della Soprintendenza - Limiti.
In materia di tutela paesaggistica, è precluso
alla Soprintendenza un riesame complessivo delle valutazioni tecnico
discrezionali compiute dall’ente locale, tale da consentire la
sovrapposizione
o la sostituzione di una nuova valutazione di merito a quella compiuta
in sede
di rilascio dell’autorizzazione paesistica, fermo restando che il
controllo di
legittimità della Soprintendenza può riguardare tutti i possibili
profili
dell’eccesso di potere (ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 11 settembre
2003, n.
5099; 22 agosto 2003, n. 4766; Ad. Plen., 14 dicembre 2001, n. 9).
Pertanto,
posto che la funzione dell’autorizzazione non è quella di rimuovere il
vincolo,
ma di accertare in concreto la compatibilità dell’intervento
prospettato con le
imprescindibili esigenze di tutela e di conservazione dei valori
ambientali e
paesistici che costituiscono la ragion d’essere del vincolo stesso,
l’annullamento dell’autorizzazione è giustificato quando la valutazione
di
compatibilità si traduce in una obiettiva deroga e, quindi, in
un’autorizzazione illegittima per sviamento o travisamento. Pres.
Pugliese -
Est. Polidori - IMMOBILIARE DEL NORD s.p.a. (avv. Rocco di Torrepadula)
c.
Comune di Napoli (avv.ti Tarallo, Accattatis Chalons D’Oranges,
Andreottola,
Carpentieri, Crimaldi, Cuomo, Furnari, Pizza, Pulcini, Ricci e Romano).
TAR
CAMPANIA Napoli, Sez. IV, 21 novembre 2006, (11/10/2006), n. 10126
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Autorizzazione
paesistica - Natura - Valutazione complessa - Motivazione analitica -
Necessità.
Il rilascio
dell’autorizzazione paesistica presuppone una valutazione complessa che
prende
le mosse dal vincolo e si conclude con un giudizio di compatibilità
dell’intervento prospettato con il vincolo stesso. Pertanto, il
provvedimento
autorizzatorio deve essere corredato da un’analitica motivazione da cui
si
possa chiaramente evincere non solo che tale valutazione è stata
effettuata, ma
anche come è stata effettuata (T.A.R. Campania, Sez. IV, 10 dicembre
2004, n.
18694; 27 gennaio 2004, n. 493), mentre la mancanza di motivazione o
una
motivazione apodittica, o soltanto apparente, possono costituire i
sintomi da
cui l’Autorità statale inferisce che il rilascio dell’autorizzazione in
realtà
si risolve in un’illegittima deroga rispetto al vincolo. Pres. Pugliese
- Est.
Polidori - IMMOBILIARE DEL NORD s.p.a. (avv. Rocco di Torrepadula) c.
Comune di
Napoli (avv.ti Tarallo, Accattatis Chalons D’Oranges, Andreottola,
Carpentieri,
Crimaldi, Cuomo, Furnari, Pizza, Pulcini, Ricci e Romano). TAR
CAMPANIA
Napoli, Sez. IV, 21 novembre 2006, (11/10/2006), n. 10126
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Autorizzazione
paesaggistica - Accordo di programma - Partecipazione
dell’amministrazione
statale - Assoggettamento delle funzioni statali all’approvazione
dell’accordo
con decreto regionale - Impossibilità. Un’Amministrazione
statale può per certo essere
invitata a partecipare ai lavori prodromici alla stipulazione di un
accordo di
programma ex L.R. Veneto n. 35 del 2001, e può anche essere parte
dell’Accordo
medesimo, sottoscrivendone il contenuto e assumendo - pertanto - il
relativo
impegno ad eseguirlo per quanto di propria competenza.
L’Amministrazione
statale, tuttavia, non soltanto non può essere vincolata all’osservanza
di
clausole compromissorie eventualmente presenti dell’Accordo, né -
altrettanto
ovviamente - può essere resa destinataria di interventi surrogatori
della
medesima Regione ovvero di altre Amministrazioni pubbliche
sub-regionali,
parimenti contemplabili nel testo dell’Accordo, per eventuali sue
inadempienze,
ma non può assoggettare l’esercizio delle proprie specifiche funzioni
essenzialmente rette da fonti normative statuali, ancorché “dedotte”
nel
contenuto dell’Accordo medesimo, all’approvazione di quest’ultimo
disposta con
decreto del Presidente della Giunta Regionale: e ciò in quanto,
l’Accordo
sostituisce ad ogni effetto le intese, i pareri, le autorizzazioni, le
approvazioni e i nulla osta previsti soltanto da leggi regionali, e non
già
statali. Ovviamente, a tutto ciò può ovviarsi mediante lo stralcio
dall’Accordo
di programma della funzione che nell’ambito del “sistema” Regione -
Enti Locali
(esso solo, si ribadisce, conformabile per effetto della legislazione
regionale) risulta soltanto delegata o subdelegata nel presupposto di
una
sovrastante disciplina di legge di fonte statuale: ed, in tal caso,
l’azione
amministrativa segnatamente riguardante tale funzione dovrà pertanto
svolgersi
mediante la disciplina ordinariamente prevista al riguardo (adozione
del
provvedimento da parte dell’Amministrazione delegata o subdelegata e
eventuale
annullamento da parte dell’Amministrazione delegante, ovvero intervento
sostitutivo di quest’ultima nell’ipotesi di inerzia
dell’Amministrazione
delegata o subdelegata), essendo sufficiente che la Conferenza di
servizi
decisoria prenda atto della circostanza. Pres. Amoroso, Est. Rocco -
Italia
Nostra onlus e altri (avv.ti Ceruti e Acerboni) c. Regione Veneto
(avv.ti Morra
e Cusin), Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) e
Comune di
Porto Viro (avv. Barzazi) - T.A.R. VENETO, Sez. I - 27
ottobre 2006, n. 3587
-
Autorizzazione
paesaggistica - Art. 159 D.Lgs. 42/2004 - Amministrazione delegante e
amministrazione delegata - Compatibilità con l’istituto dell’Accordo di
programma - Esclusione - Necessità della partecipazione
dell’amministrazione
delegante competente ad esprimersi in via definitiva.
La reintroduzione, ad opera dell’art. 159 del
D.L.vo 42 del 2004 (il cui testo è stato riconfermato dall’art. 26 del
D.L.vo
26 marzo 2006 n. 157), del meccanismo dell’autorizzazione paesaggistica
emessa
dall’amministrazione delegata (la Regione) o subdelegata (nella regione
Veneto,
i Comuni) e la sua annullabilità da parte dell’amministrazione
delegante (la
Soprintendenza), a sua volta direttamente adibile dagli interessati in
caso di
inerzia dell’amministrazione delegante, risulta ex se incompatibile con
l’istituto dell’Accordo di programma, laddove nella conferenza
decisoria deve
intervenire non già l’Amministrazione delegata o subdelegata, ma
l’Amministrazione competente ad esprimersi in via definitiva in ordine
alla
funzione autorizzatoria qui considerata, ossia l’Amministrazione
delegante.
Pres. Amoroso, Est. Rocco - Italia Nostra onlus e altri (avv.ti Ceruti
e Acerboni)
c. Regione Veneto (avv.ti Morra e Cusin), Ministero per i Beni e le
Attività
Culturali (Avv. Stato) e Comune di Porto Viro (avv. Barzazi) - T.A.R.
VENETO, Sez. I - 27 ottobre 2006, n. 3587 (fattispecie in
tema di terminale
di rigassificazione di GNL e metanodotto)
-
Vincolo
gravante su immobile - Intervento edilizio - Giudizio negativo in
ordine alla
compatibilità - Natura - Motivazione puntuale e specifica - Necessità. Il
giudizio negativo in ordine alla compatibilità
di un intervento edilizio con un vincolo gravante sull'immobile
interessato
costituisce manifestazione di un potere valutativo
tecnico-discrezionale che
(per non sconfinare nell'arbitrio) necessita di motivazione puntuale e
specifica, cioè concretamente riferita al caso in esame; la ritenuta
incompatibilità deve essere quindi spiegata attraverso la chiara
indicazione
dei concreti profili di insanabile contrasto ravvisabili tra l'oggetto
della
tutela e l'intervento proposto. Pres. Papiano, Est. Testori - G.P. e
altro
(avv. Rondinini) c. Soprintendenza per i beni ambientali e
architettonici di Bologna
e altro (Avv. Stato), riunito ad altro ric. - T.A.R. EMILIA
ROMAGNA,
Bologna, Sez. II - 27 settembre 2006, n. 2524
- Nulla
osta paesaggistico - Sindacato statale - Controllo di merito - Non è
consentito.
In sede di sindacato
statale sui nulla osta paesaggistici è consentito un controllo di sola
legittimità e non anche di merito (C. Stato, ad. plen., 14 dicembre
1991, n.
9). Pres. Varrone, Est. De Nictolis - Ministero per i beni e le
attività
culturali (Avv. Stato) c. B. s.r.l. e altri (n.c.) - (Conferma TAR
Puglia, Lecce,
n. 1899/2000) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 11 settembre
2006 (c.c. 23
marzo 2006), sentenza n. 5257
-
Autorizzazione
progetti - Poteri di controllo e verifiche della Soprintendenza. Spetta
alla Soprintendenza ai sensi
dell’art. 18 L. n. 1089/1939 autorizzare i progetti delle opere
concernenti i
beni sottoposti alla legge stessa, il controllo del progetto - che mira
ad
assicurare la conformità dell’intervento alla salvaguardia del valore
storico-artistico del bene - e la verifica della idoneità professionale
del
progettista, (Cfr. Cons. St. II, 23 luglio 1997, n. 386/97). Pres.
Varrone -
Est. Balucani - Rauty (Avv. Stanghellini) c. MINISTERO PER I BENI
CULTURALI E
AMBIENTALI (conferma TAR Toscana, Sez. III 22 dicembre 2000, n.
2674). CONSIGLIO
DI STATO Sez. VI, 11 Settembre 2006 (C.c. 21/3/2006), Sentenza n. 5239
-
Usi
civici - L.R. Calabria n. 10/1997, art. 56, cc. 1, 2 e 3 - Mutamento di
destinazione - Sufficienza della sola determinazione comunale -
Esclusione
dell’autorizzazione regionale - Illegittimità costituzionale -
Interesse
paesaggistico delle aree gravate da uso civico - Art. 142, c. 1, lett.
h). E’
costituzionalmente illegittimo l’art. 56, commi
1, 2 e 3 della legge della Regione Calabria 3 ottobre 1997, n. 10, che,
operando un’assimilazione del tutto irragionevole tra il godimento di
un
terreno sottoposto ad uso civico e l’interesse alla realizzazione dello
stesso
di un’opera funzionale ad un impianto di rete per il trasporto di
energia
elettrica, ha modificato la procedura prevista dal legislatore statale
per il
mutamento di destinazione del bene. La legge regionale prevede infatti
la
necessità della sola determinazione dell’ente locale, a prescindere
dall’autorizzazione della regione - o dell’ente locale al quale la
Regione
abbia delegato le relative funzioni - la quale è invece richiesta dall’
art. 66
del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e dall’art. 142, c. 1, lett. h) del
d.lgs.
n. 42/2004, in ragione dell’interesse paesaggistico riconosciuto alle
zone
gravate da usi civici. (cfr. sent. Corte Cost. n. 345/1997). Pres.
Bile, Red.
Quaranta - CORTE COSTITUZIONALE, 27 luglio 2006 (ud. 18 luglio
2006),
sentenza n. 310
-
Opere
pubbliche comunali in zone sottoposte a vincolo - Preventiva
autorizzazione -
Esonero - Esclusione - Disciplina.
In materia paesaggistica la previsione della
necessità della preventiva autorizzazione per la realizzazione di opere
di
qualsiasi genere in zone sottoposte a vincolo si riferisce anche alle
opere da
eseguirsi da parte delle amministrazioni comunali. Le opere pubbliche
comunali
non sono soggette a permesso di costruire, ma il costruttore pubblico
non è
esonerato dal regime dell'autorizzazione derivante dall'edificazione in
zona
sottoposta a vincolo ambientale. Pres. Postiglione Est. Petti Ric.
Senesi. CORTE
DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 11 maggio 2006 (Ud. 7/4/2006), Sentenza
n. 16036
- Interventi
di manutenzione ordinaria, straordinaria o di consolidamento statico e
di
restauro conservativo - Autorizzazione ex art. 149 D. L.vo n.42/2004 -
Disciplina.
A norma dell'articolo 149
decreto legislativo n. 42 del 2004 l'autorizzazione non è richiesta
solo per
gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria o di
consolidamento
statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi
o
l'aspetto esteriore degli edifici. (In giurisprudenza: la costruzione
di una
strada interpoderale senza autorizzazione e di alcune piazzole di sosta
in zona
sottoposta a vincolo configura la violazione dell'articolo 1 sexies
della legge
n 431 del 1985 , ora art 181 del decreto legislativo n. 42 del 2004.
Cass sez
III 22 settembre 1997 n 9965). Pres. Postiglione Est. Petti Ric.
Senesi. CORTE
DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 11 maggio 2006 (Ud. 7/4/2006), Sentenza
n. 16036
- Interventi
edilizi minori - Costruzione di un muro di recinzione - Nulla osta -
Necessità.
La
realizzazione di un muro di recinzione richiede
l’autorizzazione paesaggistica trattandosi di intervento idoneo ad
incidere
sulla configurazione del paesaggio. Pres. Postiglione Est. Onorato Ric.
Molaro.
CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 10 maggio 2006
(Ud. 12/01/2006),
Sentenza n. 15929
-
Regione
Toscana - L.R. 1/2005 - Art. 34, c. 3 - Piano paesaggistico -
Interventi non
soggetti ad autorizzazione paesaggistica - Piano strutturale del comune
-
Illegittimità costituzionale.
E’
costituzionalmente illegittimo l’art. 34, comma 3, della medesima legge
regionale della Toscana n. 1 del 2005, nella parte in cui stabilisce
che sia il
piano strutturale del Comune a indicare le aree in cui la realizzazione
degli
interventi non è soggetta all'autorizzazione paesaggistica di cui
all'art. 87
della legge regionale, anziché il piano regionale paesaggistico con
specifica
considerazione dei valori paesaggistici. Pres. Marino, Red. Finocchiaro
-
Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Toscana - CORTE
COSTITUZIONALE, 5 maggio 2006 (ud. 20 aprile 2006), sentenza n. 182
-
Tutela
del paesaggio - Rilevanza costruzioni interrate - Vincoli - Nulla osta
-
Necessità - Art. 181 D.Lv. n. 42/2004. Poiché
la
tutela del paesaggio in quanto diretta verso una parte del territorio
che, per
le sue caratteristiche naturali e/o indotte dalla presenza dell'uomo, è
ritenuta meritevole di particolare garanzia che non può ritenersi
limitata al
mero aspetto esteriore o immediatamente visibile dell'area vincolata
devono
ritenersi vietati ai sensi dell'articolo 181 D.Lv. n. 42/2004 anche i
lavori eseguiti
nel sottosuolo quali quelli di realizzazione di una struttura interrata
che,
seppure non percepibile dall'esterno, si palesa idonea a compromettere
i valori
ambientali. (Pres. Lupo E., Rel. Lombardi A.; Imp. Silvestri). CORTE
DI
CASSAZIONE Penale, Sez. III, 30/03/2006 (ud.16/02/2006), Sentenza n.
11128
-
Rifiuti
-
Nulla osta della Soprintendenza - Falsa rappresentazione della
situazione di
fatto - Determinazione Commissario Delegato, per l’emergenza rifiuti -
Illegittimità.
Il nulla
osta della Soprintendenza, qualora dia una falsa rappresentazione della
situazione di fatto, inficia la stessa determinazione, (in specie del
Commissario Delegato, per l’emergenza rifiuti diretta all’esecuzione di
una
discarica controllata di rifiuti). Pres. Iannotta - Est. Marchitiello -
Società
Eco Polis, s.r.l. (Avv.ti Scoca e Profeta) c. Associazione Italia
Nostra,
O.N.L.U.S. (avv. Colapinto) (conferma TAR Puglia, Sezione III, del
13.10.2004,
n. 4445). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 28 febbraio 2006 (c.c.
21.6.2005),
Sentenza n. 879
-
Realizzazione
di un campo da golf in zona sottoposta a vincolo - Autorizzazione
paesistica
- Necessità. In
tema di
tutela del paesaggio, la attività di livellamento del terreno per la
realizzazione di un campo da golf in zona sottoposta a vincolo non
rientra tra
quelle non soggette ad autorizzazione, di cui all'art. 149 del D.Lgs.
22
gennaio 2004 n. 42, e la sua esecuzione in difetto di autorizzazione
configura il
reato di cui all'art. 181 del citato decreto n. 42. Rv. 233311. Pres.
Postiglione A. Est. De Maio G. Rel. De Maio G. Imp. Cavaleri ed altro.
P.M.
Siniscalchi A. (Conf.) (Rigetta, Trib. lib. Cagliari, 25 Luglio 2005). CORTE
DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 21/02/2006 (24/01/2006 Cc.), Sentenza
n. 6444
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Urbanistica
ed edilizia - Costruzione di un’autorimessa da destinare a pertinenze di
unità
immobiliare - Art. 6 L.R. Campania n.19/2001 - Denuncia di inizio
attività
(d.i.a.) - Zone sottoposte a vincoli - Nulla osta soprintendenza -
Necessità. Sulla
base della L.R. Campania
19/2001, in particolare dell’art.6, comma 1, la realizzazione di
parcheggi, da
destinare a pertinenze di unità immobiliare e da realizzare nel
sottosuolo del
lotto su cui insistono gli edifici, se conformi agli strumenti
urbanistici
vigenti, è soggetta a semplice denuncia di inizio attività (d.i.a.) e
la
realizzazione di parcheggi in aree libere, anche non di pertinenza del
lotto
dove insistono gli edifici, ovvero nel sottosuolo di fabbricati o al
pianterreno di essi, ai sensi del secondo comma, è soggetta ad
autorizzazione
gratuita, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti; alla
stregua poi
del comma 3 del medesimo articolo, nelle zone sottoposte a vincoli dal
D.Lgs.
490/1999, l’inizio delle opere è subordinato al rilascio delle
prescritte
autorizzazioni da parte delle amministrazioni preposte alla tutela dei
vincoli
stessi e, infine, alla stregua dell’art. 9 della stessa legge regionale
n.19/2001, le disposizioni relative trovano applicazione anche nei
territori
sottoposti alla disciplina di cui alla L.R. 35/1987 e, in caso di
contrasto,
prevalgono sulle disposizioni di quest’ultima. Pertanto, una volta
conseguito
il parere ambientale, come avvenuto nella fattispecie, la richiesta
edificazione - trasmessa alla Soprintendenza con il surriferito
provvedimento
sindacale e la necessaria documentazione - è assentibile per effetto
della
prevista deroga. Pres. Varrone - Est. Cafini - Di Leva (avv. Sguanci)
c.
Ministero per i beni e le attività culturali (Avvocatura Generale dello
Stato)
(riforma TAR Campania, Napoli Sezione II, n.19742/04). CONSIGLIO
DI STATO
Sez. VI, 10/02/2006 (c.c. 8/11/2005), sentenza n. 551
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