Giurisprudenza
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Beni culturali e ambientali - Beni artistici, storici, archeologici, etnoantropologici
(Sentenze pronunciate nell'anno 2006 della Cassazione, del Consiglio di Stato e del TAR)
 Parti e argomenti della scheda: 
I giudici si esprimono, con queste massime dl 2006, su tutto ciò che riguarda i beni artistici, storici, archeologici, etnoantropologici. In particolare sulla proprietà dei ritrovamenti di oggetti di valore e sulle azioni di revindica da parte dello Stato. O sui premi previsti per chi, fortuitamente, viene in possesso di tali oggetti.
  1. Impossessamento di cose d’interesse artistico, storico, archeologico e etnoantropoIogico
  2. Beni di interesse archeologico - Ritrovamento fortuito - Premio
  3. Declaratoria di particolare interesse storico e artistico
  4. Beni di interesse storico, artistico o archeologico
  5. Ritrovamento o la scoperta di beni culturali - Azione di revindica
  6. Disciplina delle cose d'interesse archeologico - Privilegio probatorio
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  1. Impossessamento di cose d’interesse artistico, storico, archeologico e etnoantropoIogico - Fattispecie criminosa - Requisiti "culturali" del bene. Per integrare la fattispecie criminosa di cui all’art. 176, co. l, del D.L.vo n. 42/2004, che si pone in evidente continuità normativa con il reato già previsto dall’art. 125 del D.L..vo n, 490/99, non occorre alcun provvedimento formale, che dichiari l’interesse artistico, storico, archeologico e etnoantropoIogico delle cose di cui il privato sia stato trovato in possesso, allorché quest’ultimo non dimostri di esserne legittimo proprietario, sicché si possa affermare, anche sulla base di adeguati elementi indiziari, che gli stessi sano stati oggetto di ritrovamento ed essendo, peraltro, sufficiente l'accertamento dei requisiti culturali del bene, secondo le indicazioni contenute nel citato articolo 10. Pres. Papa - Est. Lombardi - Ric. Palombo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 28 Novembre 2006 (Ud. 24/10/2006), Sentenza n. 39109


  2. Beni di interesse archeologico - Ritrovamento fortuito - Premio - Persone giuridiche - Spetta - Ulteriori ritrovamenti - Riconoscimento del premio - Condizioni. Destinatari del premio previsto per il ritrovamento fortuito di beni di interesse archeologico di cui agli artt. 90 - 93 del D. Lgs. n. 42/2004, e del correlativo obbligo di denuncia e custodia, possono essere indifferentemente persone fisiche o giuridiche. Tale premio spetta anche per gli ulteriori beni rinvenuti in maniera fortuita a seguito della prosecuzione di scavi aventi finalità diversa da quella del ritrovamento dei beni di interesse archeologico, fermi restando l’obbligo di denuncia e custodia e la proporzionalità tra la quantità di beni rinvenuti e l’estensione degli scavi rispetto agli originari lavori. Pres. Schinaia, Est. Chieppa - Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) c. I. s.r.l. (avv.ti Romanelli e Romanelli) - (Conferma T.A.R. Lazio, Roma, n. 3949/2000) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 4 settembre 2006 (c.c. 6 giugno 2006), sentenza n. 5091
  3. Declaratoria di particolare interesse storico e artistico - Discrezionalità tecnica - Sindacato del giudice - Limiti. La declaratoria di particolare interesse storico e artistico di un immobile è basata su un giudizio che attiene alla discrezionalità tecnica dell’Amministrazione ed è insindacabile in sede di legittimità solo per difetto di motivazione, illogicità manifesta ed errore di fatto. Pres. Varrone, Est. Balucani - S. s.r.l. (avv.ti Cassi, Giallongo e Lorenzoni) c. Ministero per i beni culturali e ambientali (Avv. Stato) -(Riforma TAR Toscana n. 1924/2000) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 22 agosto 2006 (c.c. 9 maggio 2006), sentenza n. 4923


  4. Beni di interesse storico, artistico o archeologico - Alienazione a titolo oneroso - Art. 30 L. 1089/1939 - Esercizio della facoltà di prelazione da parte del Ministero - Termine di due mesi - Dies a quo - Individuazione. Il termine di due mesi cui all’art. 30 della legge 01.06.1939, n. 1089, per l’esercizio della prelazione nel caso di alienazione a titolo oneroso di beni di interesse storico, artistico o archeologico, inizia a decorrere dalla formale conoscenza da parte del Ministro dell’atto neglozialedi trasferimento del bene, attraverso la dichiarazione che il proprietario o il detentore a qualsiasi titolo è tenuto a rendere ai sensi del richiamato art. 30. In tale iter, la Soprintendenza costituisce un semplice tramite per lo svolgimento delle attività istruttorie e consultive relative alla denuncia di vendita, da far pervenire poi al Ministero, il quale resta l’unico titolare dell’esercizio della potestà di prelazione. In assenza, quindi, di diretta denunzia dell’alienazione al ministro per i beni e le attività culturali, il termine di sessanta giorni comincia a decorrere soltanto dal momento in cui tutta la relativa documentazione, inoltrata dalla Soprintendenza, è pervenuta all’organo centrale. Pres. Giovannini, Est. Maruotti - N.A.A. s.r.l. (avv.ti Alessandro e Nese) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) - (conferma T.A.R. CAMPANIA, Salerno, n. 1150/2003) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 17 maggio 2006 (c.c. 15/11/2005), sentenza n. 2840
  5. Ritrovamento o la scoperta di beni culturali - Azione di revindica di beni archeologici promossa dall'amministrazione statale - Onere della prova - Possessore - Sussiste - L. n. 364/1909. Nell'azione di revindica di beni archeologici promossa dall'amministrazione statale, il ritrovamento o la scoperta dei beni stessi in data anteriore all'entrata in vigore della legge n. 364 del 1909, non è fatto costitutivo negativo del diritto azionato, ma fatto impeditivo che deve essere provato da chi l'eccepisce: dal complesso delle disposizioni, contenute nel codice civile e nella legislazione speciale, regolante i ritrovamenti e le scoperte archelogiche, ed il relativo regime di appartenenza, si ricava il principio generale della proprietà statale delle cose d'interesse archeologico, e della eccezionalità delle ipotesi di dominio privato sugli stessi oggetti, onde qualora l'amministrazione intenda rientrare in possesso dei beni detenuti da soggetti privati, incombe al possessore l'onere della prova, e della dedotta scoperta, e appropriazione, anteriormente all'entrata in vigore della legge 364 del 1909, a partire dalla quale le cose ritrovate nel sottosuolo appartengono allo Stato. (Cass. sentenza 2.10.1995, n. 10335, rv. 494150). Presidente U. Vitrone, Relatore S. Benini. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Prima Civile, del 10 febbraio 2006, Sentenza n. 2995


  6. Disciplina delle cose d'interesse archeologico - Privilegio probatorio - Azione di revindica dello Stato - Funzione. La disciplina delle cose d'interesse archeologico non crea, un'ingiustificata posizione di privilegio probatorio: lo Stato, nell'azione di revindica dei beni archeologici può avvalersi di una presunzione di proprietà statale. La presunzione può essere determinata, oltre che da un id quod plerumque accidit di fatto (nella specie, peraltro, furono rinvenute sugli oggetti tracce di terra, segno della provenienza da scavi), anche da una "normalità normativa": Cass. 28.6.1984, n. 3796. Conseguentemente, opponendosi una circostanza eccezionale, idonea a vincere la presunzione, deve darsene la prova (Cass. 26.2.1985, n. 1672; 22.1.192, n. 709; 13.8.1992, n. 11149; 18.4.1995, n. 4337): in più spetterà al privato, che ragionevolmente - dato il tempo trascorso, ormai, dal 1909 - dedurrà di aver ricevuto il bene a titolo derivativo, per successione ereditaria, dare compiuta dimostrazione sia sotto il profilo della ricomprensione del bene nell'asse ereditario, sia del ritrovamento in epoca anteriore alla 1. 364 del 1909. A meno che non si tratti di acquisto lecito (vedi art. 55 t.u. beni culturali, e ora art. ‘54 Codice) da chi legittimamente possedeva il bene: ma di ciò dovrà analogamente darsi dimostrazione. I motivi terzo e quarto risultano di conseguenza infondati. A principi parzialmente diversi s'ispira il regime probatorio in tema di accertamento dei reati (ma non mancano, nella giurisprudenza penale, analoghe affermazioni di presunzione di possesso illegittimo degli oggetti archeologici: Caos. 29 ottobre 1972, Fedele; 8 gennaio 1980, Schiavo; 17 dicembre 1982, Waldner; 13 dicembre 1983, Di Ruvo; 27 giugno 1996, Dal Lago), né può sostenersi una pregiudizialità dell'accertamento compiuto in sede di processo penale, e un condizionamento della sentenza resa in quella sede, che avrebbe accertato la proprietà privata dei beni sequestrati. Presidente U. Vitrone, Relatore S. Benini. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Prima Civile, del 10 febbraio 2006, Sentenza n. 2995
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