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Impossessamento
di cose d’interesse artistico, storico, archeologico e
etnoantropoIogico -
Fattispecie criminosa - Requisiti "culturali" del bene.
Per integrare la fattispecie
criminosa di cui all’art. 176, co. l, del D.L.vo n. 42/2004, che si
pone in
evidente continuità normativa con il reato già previsto dall’art. 125
del D.L..vo
n, 490/99, non occorre alcun provvedimento formale, che dichiari
l’interesse
artistico, storico, archeologico e etnoantropoIogico delle cose di cui
il
privato sia stato trovato in possesso, allorché quest’ultimo non
dimostri di
esserne legittimo proprietario, sicché si possa affermare, anche sulla
base di
adeguati elementi indiziari, che gli stessi sano stati oggetto di
ritrovamento
ed essendo, peraltro, sufficiente l'accertamento dei requisiti
culturali del
bene, secondo le indicazioni contenute nel citato articolo 10. Pres.
Papa -
Est. Lombardi - Ric. Palombo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.
III, 28
Novembre 2006 (Ud. 24/10/2006), Sentenza n. 39109
- Beni
di
interesse archeologico - Ritrovamento fortuito - Premio - Persone
giuridiche -
Spetta - Ulteriori ritrovamenti - Riconoscimento del premio -
Condizioni. Destinatari
del premio previsto per il ritrovamento
fortuito di beni di interesse archeologico di cui agli artt. 90 - 93
del D.
Lgs. n. 42/2004, e del correlativo obbligo di denuncia e custodia,
possono
essere indifferentemente persone fisiche o giuridiche. Tale premio
spetta anche
per gli ulteriori beni rinvenuti in maniera fortuita a seguito della
prosecuzione di scavi aventi finalità diversa da quella del
ritrovamento dei
beni di interesse archeologico, fermi restando l’obbligo di denuncia e
custodia
e la proporzionalità tra la quantità di beni rinvenuti e l’estensione
degli
scavi rispetto agli originari lavori. Pres. Schinaia, Est. Chieppa -
Ministero
per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) c. I. s.r.l. (avv.ti
Romanelli
e Romanelli) - (Conferma T.A.R. Lazio, Roma, n. 3949/2000) - CONSIGLIO
DI
STATO, Sez. VI - 4 settembre 2006 (c.c. 6 giugno 2006), sentenza n. 5091
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Declaratoria
di particolare interesse storico e artistico - Discrezionalità tecnica
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Sindacato del giudice - Limiti.
La declaratoria di particolare interesse storico e
artistico di un immobile è basata su un giudizio che attiene alla
discrezionalità tecnica dell’Amministrazione ed è insindacabile in sede
di
legittimità solo per difetto di motivazione, illogicità manifesta ed
errore di
fatto. Pres. Varrone, Est. Balucani - S. s.r.l. (avv.ti Cassi,
Giallongo e
Lorenzoni) c. Ministero per i beni culturali e ambientali (Avv. Stato)
-(Riforma TAR Toscana n. 1924/2000) - CONSIGLIO DI STATO, Sez.
VI - 22
agosto 2006 (c.c. 9 maggio 2006), sentenza n. 4923
- Beni
di
interesse storico, artistico o archeologico - Alienazione a titolo
oneroso -
Art. 30 L. 1089/1939 - Esercizio della facoltà di prelazione da parte
del
Ministero - Termine di due mesi - Dies a quo - Individuazione. Il
termine di due mesi cui all’art. 30 della legge
01.06.1939, n. 1089, per l’esercizio della prelazione nel caso di
alienazione a
titolo oneroso di beni di interesse storico, artistico o archeologico,
inizia a
decorrere dalla formale conoscenza da parte del Ministro dell’atto
neglozialedi
trasferimento del bene, attraverso la dichiarazione che il proprietario
o il
detentore a qualsiasi titolo è tenuto a rendere ai sensi del richiamato
art.
30. In tale iter, la Soprintendenza costituisce un semplice tramite per
lo
svolgimento delle attività istruttorie e consultive relative alla
denuncia di
vendita, da far pervenire poi al Ministero, il quale resta l’unico
titolare
dell’esercizio della potestà di prelazione. In assenza, quindi, di
diretta
denunzia dell’alienazione al ministro per i beni e le attività
culturali, il
termine di sessanta giorni comincia a decorrere soltanto dal momento in
cui
tutta la relativa documentazione, inoltrata dalla Soprintendenza, è
pervenuta all’organo
centrale. Pres. Giovannini, Est. Maruotti - N.A.A. s.r.l. (avv.ti
Alessandro e
Nese) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) -
(conferma
T.A.R. CAMPANIA, Salerno, n. 1150/2003) - CONSIGLIO DI STATO,
Sez. VI - 17
maggio 2006 (c.c. 15/11/2005), sentenza n. 2840
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Ritrovamento
o la scoperta di beni culturali - Azione di revindica di beni
archeologici
promossa dall'amministrazione statale - Onere della prova - Possessore
- Sussiste
- L. n. 364/1909. Nell'azione
di revindica di beni archeologici promossa dall'amministrazione
statale, il
ritrovamento o la scoperta dei beni stessi in data anteriore
all'entrata in
vigore della legge n. 364 del 1909, non è fatto costitutivo negativo
del
diritto azionato, ma fatto impeditivo che deve essere provato da chi
l'eccepisce: dal complesso delle disposizioni, contenute nel codice
civile e
nella legislazione speciale, regolante i ritrovamenti e le scoperte
archelogiche, ed il relativo regime di appartenenza, si ricava il
principio
generale della proprietà statale delle cose d'interesse archeologico, e
della
eccezionalità delle ipotesi di dominio privato sugli stessi oggetti,
onde
qualora l'amministrazione intenda rientrare in possesso dei beni
detenuti da
soggetti privati, incombe al possessore l'onere della prova, e della
dedotta
scoperta, e appropriazione, anteriormente all'entrata in vigore della
legge 364
del 1909, a partire dalla quale le cose ritrovate nel sottosuolo
appartengono
allo Stato. (Cass. sentenza 2.10.1995, n. 10335, rv. 494150).
Presidente U.
Vitrone, Relatore S. Benini. CORTE DI CASSAZIONE Sezione
Prima Civile, del
10 febbraio 2006, Sentenza n. 2995
- Disciplina
delle cose d'interesse archeologico - Privilegio probatorio - Azione di
revindica dello Stato - Funzione.
La
disciplina delle cose d'interesse archeologico non crea,
un'ingiustificata
posizione di privilegio probatorio: lo Stato, nell'azione di revindica
dei beni
archeologici può avvalersi di una presunzione di proprietà statale. La
presunzione può essere determinata, oltre che da un id quod plerumque
accidit di
fatto (nella specie, peraltro, furono rinvenute sugli oggetti tracce di
terra,
segno della provenienza da scavi), anche da una "normalità
normativa": Cass. 28.6.1984, n. 3796. Conseguentemente, opponendosi una
circostanza eccezionale, idonea a vincere la presunzione, deve darsene
la prova
(Cass. 26.2.1985, n. 1672; 22.1.192, n. 709; 13.8.1992, n. 11149;
18.4.1995, n.
4337): in più spetterà al privato, che ragionevolmente - dato il tempo
trascorso, ormai, dal 1909 - dedurrà di aver ricevuto il bene a titolo
derivativo,
per successione ereditaria, dare compiuta dimostrazione sia sotto il
profilo
della ricomprensione del bene nell'asse ereditario, sia del
ritrovamento in
epoca anteriore alla 1. 364 del 1909. A meno che non si tratti di
acquisto
lecito (vedi art. 55 t.u. beni culturali, e ora art. ‘54 Codice) da chi
legittimamente possedeva il bene: ma di ciò dovrà analogamente darsi
dimostrazione. I motivi terzo e quarto risultano di conseguenza
infondati. A
principi parzialmente diversi s'ispira il regime probatorio in tema di
accertamento dei reati (ma non mancano, nella giurisprudenza penale,
analoghe
affermazioni di presunzione di possesso illegittimo degli oggetti
archeologici:
Caos. 29 ottobre 1972, Fedele; 8 gennaio 1980, Schiavo; 17 dicembre
1982, Waldner;
13 dicembre 1983, Di Ruvo; 27 giugno 1996, Dal Lago), né può sostenersi
una
pregiudizialità dell'accertamento compiuto in sede di processo penale,
e un
condizionamento della sentenza resa in quella sede, che avrebbe
accertato la
proprietà privata dei beni sequestrati. Presidente U. Vitrone, Relatore
S.
Benini. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Prima Civile, del 10
febbraio 2006,
Sentenza n. 2995
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