Giurisprudenza
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Beni culturali e ambientali - Annullamento di pareri e nulla osta, illegittimità
(Sentenze pronunciate nell'anno 2006 della Cassazione, del Consiglio di Stato e del TAR)
 Parti e argomenti della scheda: 
Le massime riportate in questa pagina, riferite all'anno 2006, trattano di alcuni casi di annullamento di autorizzazioni concesse e altri casi di illegittimità.
  1. Pubblica Amministrazione - Autorizzazione in sanatoria - Annullamento del nulla osta paesaggistico
  2. Urbanistica e edilizia - Nullaosta paesaggistico per la realizzazione delle opere di urbanizzazione
  3. Corso d’acqua - Autorizzazione comunale per un fabbricato realizzato nella fascia di inedificabilità assoluta - Annullamento ministeriale
  4. Vincolo paesaggistico - Annullamento dell’autorizzazione
  5. Vincolo paesaggistico - Potere di annullamento ex art. 159 D.Lgs. 42/2004
  6. Urbanistica e edilizia - Mancanza del nulla osta paesaggistico
  7. Urbanistica e edilizia - Revoca della licenza edilizia
  8. Vincolo paesaggistico - Annullamento delle autorizzazioni ambientali
  9. Aree vincolate per legge - beni di interesse archeologico
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  1. Pubblica Amministrazione - Autorizzazione in sanatoria - Annullamento del nulla osta paesaggistico - Comunicazione dell’avvio del procedimento - Mancanza - Illegittimità della procedura - Artt. 7 e 11 L. n. 241/1990 - D.M. n. 495/94. La violazione dell’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento sancito dagli artt. 7 e 11 della L. n. 241 del 1990 e, segnatamente, per l’annullamento delle autorizzazioni paesaggistiche, anche dal regolamento del Ministero per i beni culturali ed ambientali (d.m. 13 giugno 1994 n. 495), rende illegittimo l’atto di annullamento (in specie della Sovrintendenza) dell’autorizzazione in sanatoria, non contenendo nessuna di quelle clausole che possono considerarsi equipollenti, ossia la notizia della trasmissione della pratica al Ministero dei beni e delle attività culturali e sia la ricezione di una richiesta istruttoria ai fini del controllo. Nella specie, il soggetto interessato dal provvedimento di diniego non è stato messo nella condizione di far valere i propri diritti di accesso e di partecipazione, nonché di consentire all’amministrazione di meglio comparare gli interessi coinvolti nel procedimento. Nei fatti, l’amministrazione non ha predisposto nessun meccanismo procedurale o atto equipollente alla formale comunicazione dell’avvio del procedimento, che potesse assicurare il raggiungimento dello scopo di consentire all’interessato la chiara percezione dell’avvio della fase del procedimento di annullamento del nulla osta paesaggistico. Pres. Varrone - Est. Cirillo - Signorelli (avv. Pittori) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avvocatura Generale dello Stato), (riforma Campania sede di Salerno Sez. II n. 1145/2001). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 27/12/2006 (C.C. 31/10/2006), Sentenza n. 7960

  2. Urbanistica e edilizia - Nullaosta paesaggistico per la realizzazione delle opere di urbanizzazione inerenti ad un piano di lottizzazione - Motivazione deducibile negli atti istruttori - Legittimità - Annullamento della Soprintendenza - Illegittimità. E' legittimo il rilascio del nulla osta, confortato da un’adeguata istruttoria idoneamente esternata che rinvia espressamente agli atti allegati, in cui si rileva correttamente valutata la compatibilità paesaggistica dell’intervento, sia rispetto al vincolo precedentemente imposto e sia in generale. Pres. Varrone - Est. Cirillo - Ministero per i beni e le attività culturali e dalla Soprintendenza per i Beni A.a. e storici di Sassari e Nuoro (avv. gen. stato) c. San Teodoro s.r.l. (Avv.ti Ballero e Stella Richter) ed altri. CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 27/12/2006 (C.C. 31/10/2006), Sentenza n. 7945

  3. Corso d’acqua - Autorizzazione comunale per un fabbricato realizzato nella fascia di inedificabilità assoluta - Annullamento ministeriale - Legittimità - Non è valutazione di merito. E’ legittimo l’annullamento da parte della Soprintendenza dell’autorizzazione comunale nel caso di un fabbricato realizzato ad una distanza di soli 44 metri da un corso d’acqua. Il vizio di violazione degli artt. 145 e 146 del D.Lgs. n. 490/1999 attiene infatti alla legittimità dell’atto annullato e non alla valutazione di merito spettante al Comune. Pres. Raggio, Est. Conti - L.M. (avv. Piccinni) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali e altro (Avv. Stato) - T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. II - 28 novembre 2006, n. 13358

  4. Vincolo paesaggistico - Annullamento dell’autorizzazione - Comunicazione di avvio del procedimento - Formula di trasmissione al Ministero contenuta nell’autorizzazione regionale - Equipollenza. Come si è espressa ripetutamente la giurisprudenza prevalente (cfr. Cons.St., VI, 3.3.2004 n. 1063, successivamente recepita dal legislatore con l’art. 146, comma 7, del D.Lgs. 22.1.2004 n. 42), nel caso di annullamento di autorizzazione paesaggistica, al fine dell’assolvimento dell’obbligo della comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 7 della legge n. 241/1990, deve ritenersi equipollente la formula di trasmissione al Ministero contenuta nell’autorizzazione regionale (ovvero dall’ente dalla stessa delegato). Invero, attraverso tale comunicazione, l’autorità delegata (regione o ente subdelegato), dando atto della doverosa trasmissione al Ministero dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata, consente all’interessato di conoscere della pendenza di detta seconda fase di controllo e di potere, quindi, fornire ulteriori elementi per un favorevole definitivo esame della propria istanza. Pres. Raggio, Est. Conti - L.M. (avv. Piccinni) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali e altro (Avv. Stato) - T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. II - 28 novembre 2006, n. 13358

  5. Vincolo paesaggistico - Potere di annullamento ex art. 159 D.Lgs. 42/2004 - Antecedentemente al decreto correttivo nr. 157/2006 - Struttura ministeriale centrale. Fino alla entrata in vigore del decreto correttivo nr. 157/2006 deve ritenersi che la competenza ex art. 159 Dlgs nr. 42/2004 - nel lasso di tempo perentorio in cui va esercitata - spettasse al Ministero (id est, alla struttura ministeriale centrale) e non ad un ufficio periferico, identificabile, in particolare, nella Soprintendenza. Pres. ed Est. Pagano - I.C. e altro (avv. Molinaro) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali e altro (Avv. Stato) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. VI - 9 novembre 2006, n. 9442

  6. Urbanistica e edilizia - Mancanza del nulla osta paesaggistico - Revoca illegittima della licenza edilizia - Risarcimento del danno - Responsabilità civile della P.A. - Esclusione. In materia di tutela paesaggistica, il semplice rilascio della concessione edilizia non è sufficiente a far sorgere il diritto allo ius aedificandi in capo al proprietario che dovrà comunque ottenere il nulla osta paesaggistico, con la conseguenza che la revoca della licenza edilizia, ancorché illegittimamente assunta, non può dar luogo ad ingiustizia del danno. In specie, l'illegittima revoca della licenza di costruzione avrebbe precluso comunque l'attività edilizia che era irrealizzabile in quanto contra legem mancando il necessario nulla osta paesaggistico. Presidente R. De Musis, Relatore S. Benini.  CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sez. I, del 7 aprile 2006 (Ud. 8/2/2006), Sentenza n. 8244

  7. Urbanistica e edilizia - Revoca della licenza edilizia - Area sottoposta a vincolo paesaggistico - Annullamento - Mancanza di nulla osta paesaggistico - Risarcibilità del danno - Esclusione - Fattispecie. Nella specie si è posto il problema della risarcibilità del danno lamentato da una società che, titolare di una licenza edilizia per la realizzazione di un complesso turistico in area interessata da vincolo paesaggistico, si era vista revocare la stessa, ed aveva poi ottenuto l’annullamento della revoca da parte del giudice amministrativo. La licenza era stata revocata dal Sindaco, quando si era avuto notizia che il progetto che la presupponeva non era stato accettato dalla Soprintendenza, che dunque non aveva rilasciato il nullaosta paesaggistico. Sulla base delle indicazioni della Soprintendenza, tuttavia, la società aveva presentato un nuovo progetto, superando questa volta la verifica da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo. Rigettando il ricorso per cassazione della società, che sull’illegittimità della revoca del titolo abilitativo alla costruzione fondava la pretesa di danni (costi per l’esecuzione parziale dell’opera, e mancato guadagno per l’impossibilità di esercizio dell’attività economica), la Corte ha osservato che l’attività costruttiva in zona vincolata presuppone la coincidenza di entrambi i titoli, edilizio e paesaggistico, sullo stesso progetto, e che l’illegittimità della revoca del primo è solo una delle componenti del danno ingiusto che vanno verificati alla luce dell’art. 2043 c.c. Di fatto, nessuna utilità aveva comportato il ripristino del titolo, pur illegittimamente revocato dal Sindaco. L’impossibilità di porre in esecuzione l’iniziativa concepita dal proprietario, per la trasformazione edilizia finalizzata a rendere possibile l’esercizio di un’impresa commerciale di tipo turistico-ricreativo, non era riconducibile al provvedimento di revoca della licenza edilizia, ma all’oggettiva mancanza dell’unico titolo edilizio abilitante all’attuazione del programma, che non poteva che essere quello (non ancora ottenuto) abilitante all’esecuzione del progetto condiviso dalla Soprintendenza. Ma la licenza comunale si riferiva al vecchio progetto. Presidente R. De Musis, Relatore S. Benini. CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sez. I, del 7 aprile 2006 (Ud. 8/2/2006), Sentenza n. 8244
  8. Vincolo paesaggistico - Annullamento delle autorizzazioni ambientali -- Art. 159 D. Lgs. 42/2004 - Riproposizione della disciplina antecedente - Termine di sessanta giorni - Si riferisce all’adozione, non alla comunicazione. L’art. 159 del D.L.vo 42 del 2004 non innova, di per sé, la disciplina antecedente in esso riprodotta in ordine ai termini per l’esercizio della potestà di annullamento da parte dell’organo statale nei riguardi delle autorizzazioni ambientali adottate dalle amministrazioni locali a ciò delegate o subdelegate. Il termine perentorio di sessanta giorni assegnato all’organo ministeriale agli effetti dell’esercizio del potere di annullamento si riferisce pertanto all’adozione del provvedimento di annullamento, e non già alla susseguente e ulteriore fase della sua comunicazione o notificazione, come già nella vigenza dell’art. 82, nono comma, del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 così come introdotto per effetto del D.L. 28 giugno 1985 n. 312 convertito con modificazioni in L. 8 agosto 1985 n. 431, nonchè dell’art. 151 del D.L.vo 29 ottobre 1999 n. 490. Pres. Amoroso, Est. Rocco - Enel distribuzione s.p.a. (avv.ti Zanetti e Funes) c. Ministero per i beni e le attività culturali e Soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio del Veneto Orientale (Avv. Stato) - T.A.R. VENETO, Sez. I - 21 marzo 2006. n. 634

  9. Aree vincolate per legge - beni di interesse archeologico - Nulla osta paesaggistico rilasciato sull’erroneo presupposto dell’inesistenza di vincoli - Illegittimità - Fattispecie: realizzazione di una discarica. Il legislatore, inserendo tra le aree vincolate per legge anche quelle su cui insistono beni di interesse archeologico, ha inteso tutelare anche il relativo territorio, elevando direttamente lo stesso territorio ad area meritevole di protezione paesaggistica. Sicché, è illegittimo il nulla osta paesaggistico rilasciato dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici e Storici, quando è fondato sull’erroneo presupposto dell’inesistenza di vincoli sull’area interessata (in specie, realizzazione di una discarica controllata di 2^ Categoria, tipo “B”), con la conseguente illegittimità del decreto di approvazione del progetto fondato su tale nulla osta. Pres. Iannotta - Est. Marchitiello - Società Eco Polis, s.r.l. (Avv.ti Scoca e Profeta) c. Associazione Italia Nostra, O.N.L.U.S. (avv. Colapinto) (conferma TAR Puglia, Sezione III, del 13.10.2004, n. 4445). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 28 febbraio 2006 (c.c. 21.6.2005), Sentenza n. 879

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