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- Pubblica
Amministrazione - Autorizzazione in
sanatoria - Annullamento del nulla osta
paesaggistico - Comunicazione dell’avvio del procedimento - Mancanza -
Illegittimità della procedura - Artt. 7 e 11 L. n. 241/1990 - D.M. n.
495/94.
La violazione dell’obbligo di comunicazione
dell’avvio del procedimento sancito dagli artt. 7 e 11 della L. n. 241
del 1990
e, segnatamente, per l’annullamento delle autorizzazioni
paesaggistiche, anche
dal regolamento del Ministero per i beni culturali ed ambientali (d.m.
13
giugno 1994 n. 495), rende illegittimo l’atto di annullamento (in
specie della
Sovrintendenza) dell’autorizzazione in sanatoria, non contenendo
nessuna di
quelle clausole che possono considerarsi equipollenti, ossia la notizia
della
trasmissione della pratica al Ministero dei beni e delle attività
culturali e
sia la ricezione di una richiesta istruttoria ai fini del controllo.
Nella
specie, il soggetto interessato dal provvedimento di diniego non è
stato messo
nella condizione di far valere i propri diritti di accesso e di
partecipazione,
nonché di consentire all’amministrazione di meglio comparare gli
interessi
coinvolti nel procedimento. Nei fatti, l’amministrazione non ha
predisposto
nessun meccanismo procedurale o atto equipollente alla formale
comunicazione
dell’avvio del procedimento, che potesse assicurare il raggiungimento
dello
scopo di consentire all’interessato la chiara percezione dell’avvio
della fase
del procedimento di annullamento del nulla osta paesaggistico. Pres.
Varrone -
Est. Cirillo - Signorelli (avv. Pittori) c. Ministero per i Beni e le
Attività
Culturali (Avvocatura Generale dello Stato), (riforma Campania sede di
Salerno
Sez. II n. 1145/2001). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 27/12/2006
(C.C.
31/10/2006), Sentenza n. 7960
- Urbanistica
e edilizia - Nullaosta paesaggistico per la
realizzazione delle opere di
urbanizzazione inerenti ad un piano di lottizzazione - Motivazione
deducibile
negli atti istruttori - Legittimità - Annullamento della Soprintendenza
-
Illegittimità.
E'
legittimo il rilascio del nulla osta, confortato da un’adeguata
istruttoria
idoneamente esternata che rinvia espressamente agli atti allegati, in
cui si
rileva correttamente valutata la compatibilità paesaggistica
dell’intervento,
sia rispetto al vincolo precedentemente imposto e sia in generale.
Pres.
Varrone - Est. Cirillo - Ministero per i beni e le attività culturali e
dalla
Soprintendenza per i Beni A.a. e storici di Sassari e Nuoro (avv. gen.
stato)
c. San Teodoro s.r.l. (Avv.ti Ballero e Stella Richter) ed altri. CONSIGLIO
DI STATO Sez. VI, 27/12/2006 (C.C. 31/10/2006), Sentenza n. 7945
-
Corso
d’acqua - Autorizzazione comunale per un fabbricato realizzato nella
fascia di
inedificabilità assoluta - Annullamento ministeriale - Legittimità -
Non è
valutazione di merito.
E’
legittimo l’annullamento da parte della Soprintendenza
dell’autorizzazione
comunale nel caso di un fabbricato realizzato ad una distanza di soli
44 metri
da un corso d’acqua. Il vizio di violazione degli artt. 145 e 146 del
D.Lgs. n.
490/1999 attiene infatti alla legittimità dell’atto annullato e non
alla
valutazione di merito spettante al Comune. Pres. Raggio, Est. Conti -
L.M.
(avv. Piccinni) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali e altro
(Avv.
Stato) - T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. II - 28 novembre 2006, n.
13358
-
Vincolo
paesaggistico - Annullamento dell’autorizzazione - Comunicazione di
avvio del
procedimento - Formula di trasmissione al Ministero contenuta
nell’autorizzazione regionale - Equipollenza.
Come si è espressa ripetutamente la giurisprudenza prevalente (cfr.
Cons.St., VI, 3.3.2004 n. 1063, successivamente recepita dal
legislatore con
l’art. 146, comma 7, del D.Lgs. 22.1.2004 n. 42), nel caso di
annullamento di
autorizzazione paesaggistica, al fine dell’assolvimento dell’obbligo
della
comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 7 della legge
n.
241/1990, deve ritenersi equipollente la formula di trasmissione al
Ministero
contenuta nell’autorizzazione regionale (ovvero dall’ente dalla stessa
delegato). Invero, attraverso tale comunicazione, l’autorità delegata
(regione
o ente subdelegato), dando atto della doverosa trasmissione al
Ministero dell’autorizzazione
paesaggistica rilasciata, consente all’interessato di conoscere della
pendenza
di detta seconda fase di controllo e di potere, quindi, fornire
ulteriori
elementi per un favorevole definitivo esame della propria istanza.
Pres.
Raggio, Est. Conti - L.M. (avv. Piccinni) c. Ministero per i Beni e le
Attività
Culturali e altro (Avv. Stato) - T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. II
- 28 novembre
2006, n. 13358
-
Vincolo
paesaggistico - Potere di annullamento ex art. 159 D.Lgs. 42/2004 -
Antecedentemente al decreto correttivo nr. 157/2006 - Struttura
ministeriale
centrale.
Fino alla entrata in
vigore del decreto correttivo nr. 157/2006 deve ritenersi che la
competenza ex
art. 159 Dlgs nr. 42/2004 - nel lasso di tempo perentorio in cui va
esercitata
- spettasse al Ministero (id est, alla struttura ministeriale centrale)
e non
ad un ufficio periferico, identificabile, in particolare, nella
Soprintendenza.
Pres. ed Est. Pagano - I.C. e altro (avv. Molinaro) c. Ministero per i
Beni e
le Attività Culturali e altro (Avv. Stato) - T.A.R. CAMPANIA,
Napoli, Sez.
VI - 9 novembre 2006, n. 9442
- Urbanistica
e edilizia - Mancanza del nulla osta paesaggistico - Revoca illegittima
della
licenza edilizia - Risarcimento del danno - Responsabilità civile della
P.A. -
Esclusione. In
materia di tutela paesaggistica, il semplice rilascio della concessione
edilizia non è sufficiente a far sorgere il diritto allo ius
aedificandi
in capo al proprietario che dovrà comunque ottenere il nulla osta
paesaggistico, con la conseguenza che la revoca della licenza edilizia,
ancorché illegittimamente assunta, non può dar luogo ad ingiustizia del
danno.
In specie, l'illegittima revoca della licenza di costruzione avrebbe
precluso
comunque l'attività edilizia che era irrealizzabile in quanto contra
legem
mancando il necessario nulla osta paesaggistico. Presidente R. De
Musis,
Relatore S. Benini. CORTE DI CASSAZIONE Civile,
Sez. I, del 7 aprile
2006 (Ud. 8/2/2006), Sentenza n. 8244
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Urbanistica
e edilizia - Revoca della licenza edilizia - Area sottoposta a vincolo
paesaggistico - Annullamento - Mancanza di nulla osta paesaggistico -
Risarcibilità del danno - Esclusione - Fattispecie.
Nella specie si è posto il problema della
risarcibilità del danno lamentato da una società che, titolare di una
licenza
edilizia per la realizzazione di un complesso turistico in area
interessata da
vincolo paesaggistico, si era vista revocare la stessa, ed aveva poi
ottenuto
l’annullamento della revoca da parte del giudice amministrativo. La
licenza era
stata revocata dal Sindaco, quando si era avuto notizia che il progetto
che la
presupponeva non era stato accettato dalla Soprintendenza, che dunque
non aveva
rilasciato il nullaosta paesaggistico. Sulla base delle indicazioni
della
Soprintendenza, tuttavia, la società aveva presentato un nuovo
progetto,
superando questa volta la verifica da parte dell’autorità preposta alla
tutela
del vincolo. Rigettando il ricorso per cassazione della società, che
sull’illegittimità della revoca del titolo abilitativo alla costruzione
fondava
la pretesa di danni (costi per l’esecuzione parziale dell’opera, e
mancato
guadagno per l’impossibilità di esercizio dell’attività economica), la
Corte ha
osservato che l’attività costruttiva in zona vincolata presuppone la
coincidenza di entrambi i titoli, edilizio e paesaggistico, sullo
stesso
progetto, e che l’illegittimità della revoca del primo è solo una delle
componenti del danno ingiusto che vanno verificati alla luce dell’art.
2043
c.c. Di fatto, nessuna utilità aveva comportato il ripristino del
titolo, pur
illegittimamente revocato dal Sindaco. L’impossibilità di porre in
esecuzione
l’iniziativa concepita dal proprietario, per la trasformazione edilizia
finalizzata a rendere possibile l’esercizio di un’impresa commerciale
di tipo
turistico-ricreativo, non era riconducibile al provvedimento di revoca
della
licenza edilizia, ma all’oggettiva mancanza dell’unico titolo edilizio
abilitante all’attuazione del programma, che non poteva che essere
quello (non
ancora ottenuto) abilitante all’esecuzione del progetto condiviso dalla
Soprintendenza. Ma la licenza comunale si riferiva al vecchio progetto.
Presidente R. De Musis, Relatore S. Benini. CORTE DI
CASSAZIONE Civile, Sez.
I, del 7 aprile 2006 (Ud. 8/2/2006), Sentenza n. 8244
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Vincolo
paesaggistico - Annullamento delle autorizzazioni ambientali -- Art.
159 D.
Lgs. 42/2004 - Riproposizione della disciplina antecedente - Termine di
sessanta giorni - Si riferisce all’adozione, non alla comunicazione.
L’art. 159 del D.L.vo 42 del 2004 non innova, di
per sé, la disciplina antecedente in esso riprodotta in ordine ai
termini per
l’esercizio della potestà di annullamento da parte dell’organo statale
nei
riguardi delle autorizzazioni ambientali adottate dalle amministrazioni
locali
a ciò delegate o subdelegate. Il termine perentorio di sessanta giorni
assegnato all’organo ministeriale agli effetti dell’esercizio del
potere di
annullamento si riferisce pertanto all’adozione del provvedimento di
annullamento, e non già alla susseguente e ulteriore fase della sua
comunicazione o notificazione, come già nella vigenza dell’art. 82,
nono comma,
del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 così come introdotto per effetto del
D.L. 28
giugno 1985 n. 312 convertito con modificazioni in L. 8 agosto 1985 n.
431,
nonchè dell’art. 151 del D.L.vo 29 ottobre 1999 n. 490. Pres. Amoroso,
Est.
Rocco - Enel distribuzione s.p.a. (avv.ti Zanetti e Funes) c. Ministero
per i
beni e le attività culturali e Soprintendenza per i beni architettonici
e il
paesaggio del Veneto Orientale (Avv. Stato) - T.A.R. VENETO,
Sez. I - 21
marzo 2006. n. 634
- Aree
vincolate per legge - beni di interesse archeologico - Nulla osta
paesaggistico
rilasciato sull’erroneo presupposto dell’inesistenza di vincoli -
Illegittimità
- Fattispecie: realizzazione di una discarica.
Il legislatore, inserendo tra le aree vincolate
per legge anche quelle su cui insistono beni di interesse archeologico,
ha
inteso tutelare anche il relativo territorio, elevando direttamente lo
stesso
territorio ad area meritevole di protezione paesaggistica. Sicché, è
illegittimo il nulla osta paesaggistico rilasciato dalla Soprintendenza
per i
Beni Ambientali, Architettonici e Storici, quando è fondato
sull’erroneo
presupposto dell’inesistenza di vincoli sull’area interessata (in
specie,
realizzazione di una discarica controllata di 2^ Categoria, tipo “B”),
con la
conseguente illegittimità del decreto di approvazione del progetto
fondato su
tale nulla osta. Pres. Iannotta - Est. Marchitiello - Società Eco
Polis, s.r.l.
(Avv.ti Scoca e Profeta) c. Associazione Italia Nostra, O.N.L.U.S.
(avv.
Colapinto) (conferma TAR Puglia, Sezione III, del 13.10.2004, n. 4445).
CONSIGLIO
DI STATO Sez. V, 28 febbraio 2006 (c.c. 21.6.2005), Sentenza n. 879
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